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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 12/06/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 625/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 625/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nato a [...] il [...]e residente in Parte_1 C.F._1
Calolziocorte Via Piave n. 20 con il patrocinio dell'avv. CERMENATI ROMINA
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] ove ivi residente in [...] C.F._2
Alla Spiaggia n. 1 con il patrocinio dell'avv. FUMAGALLI ELISABETTA con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Calolziocorte il 02.10.2004; Pt_
2) La casa coniugale sita in Lecco Via Alla Spiaggia n. 1 resterà assegnata alla sig.ra in qualità di genitore collocatario;
ER
3) L'affido di resta condiviso tra i genitori;
4) Il padre per concorrere al mantenimento delle figlie, sin dalla sottoscrizione del presente ricorso, verserà della madre, entro il giorno 20 di goni mese, tramite bonifico bancario la somma di € 1.000,00 (mille/00) mensili (€ 500,00-cinquecento/00 per figlia), somme rivalutabili annualmente secondo indici Istat;
5) Il padre acconsente a che la madre percepisca il 100% dell'assegno unico per le figlie;
6) Le spese straordinarie per le figlie saranno suddivise al 50% tra i genitori come previsto dal Protocollo allegato;
ER
7) Il padre in considerazione dell'età di si accorderà automaticamente con la stessa per vederla e frequentarla stabilendo comunque che ER
starà con il padre a week end alternati con la madre, dal sabato dopo scuola sino alla domenica sera, salvo diversi accordi, due settimane anche non consecutive nel periodo feriale scolastico estivo, previo accordo con la madre entro il 30.05 di ogni anno e una settimana nelle vacanze natalizie scolastiche- dal 23.12/30/12 o dal 31.12/06/01, ad anni alterni con la madre, giorno di Natale, S.Stefano, Pasqua e PA ER alternati tra i genitori. Il tutto in considerazione degli impegni lavorativi dei genitori e di
8) Il padre continuerà a farsi carico delle utenze della casa coniugale (luce, gas, acqua e riscaldamento), tasse e spese condominiali come il mutuo su di essa gravante;
9) Spese legali compensate tra le parti
10) Si chiede inoltre che si
PRENDA ATTO Delle seguenti ulteriori pattuizioni.
4) il signor verserà alla sig.ra a titoli di arretrati ISTAT non corrisposti la somma di € 5.247,00 in n. 2 rate mensili di € 2.623,50 Pt_1 Pt_2 ciascuna a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario il 04/10/2004 a CALOLZIOCORTE e dalla loro unione sono nate due figlie ER_2
nata a [...] il [...] (oggi maggiorenne non economicamente indipendente) e
[...]
, nata a [...] il [...], minorenne;
ERsona_3
Il giorno 14.06.2017 sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Lecco nel procedimento di separazione personale, conclusosi con il deposito, in data 3.7.2017, del decreto di omologa delle condizioni stabilite consensualmente.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
22/04/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio/la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a
CALOLZIOCORTE il 04/10/2004 tra e trascritto nei Parte_1 Parte_2 registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2004, parte II serie A numero 31; 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di CALOLZIOCORTE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 04/06/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 625/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nato a [...] il [...]e residente in Parte_1 C.F._1
Calolziocorte Via Piave n. 20 con il patrocinio dell'avv. CERMENATI ROMINA
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] ove ivi residente in [...] C.F._2
Alla Spiaggia n. 1 con il patrocinio dell'avv. FUMAGALLI ELISABETTA con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Calolziocorte il 02.10.2004; Pt_
2) La casa coniugale sita in Lecco Via Alla Spiaggia n. 1 resterà assegnata alla sig.ra in qualità di genitore collocatario;
ER
3) L'affido di resta condiviso tra i genitori;
4) Il padre per concorrere al mantenimento delle figlie, sin dalla sottoscrizione del presente ricorso, verserà della madre, entro il giorno 20 di goni mese, tramite bonifico bancario la somma di € 1.000,00 (mille/00) mensili (€ 500,00-cinquecento/00 per figlia), somme rivalutabili annualmente secondo indici Istat;
5) Il padre acconsente a che la madre percepisca il 100% dell'assegno unico per le figlie;
6) Le spese straordinarie per le figlie saranno suddivise al 50% tra i genitori come previsto dal Protocollo allegato;
ER
7) Il padre in considerazione dell'età di si accorderà automaticamente con la stessa per vederla e frequentarla stabilendo comunque che ER
starà con il padre a week end alternati con la madre, dal sabato dopo scuola sino alla domenica sera, salvo diversi accordi, due settimane anche non consecutive nel periodo feriale scolastico estivo, previo accordo con la madre entro il 30.05 di ogni anno e una settimana nelle vacanze natalizie scolastiche- dal 23.12/30/12 o dal 31.12/06/01, ad anni alterni con la madre, giorno di Natale, S.Stefano, Pasqua e PA ER alternati tra i genitori. Il tutto in considerazione degli impegni lavorativi dei genitori e di
8) Il padre continuerà a farsi carico delle utenze della casa coniugale (luce, gas, acqua e riscaldamento), tasse e spese condominiali come il mutuo su di essa gravante;
9) Spese legali compensate tra le parti
10) Si chiede inoltre che si
PRENDA ATTO Delle seguenti ulteriori pattuizioni.
4) il signor verserà alla sig.ra a titoli di arretrati ISTAT non corrisposti la somma di € 5.247,00 in n. 2 rate mensili di € 2.623,50 Pt_1 Pt_2 ciascuna a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario il 04/10/2004 a CALOLZIOCORTE e dalla loro unione sono nate due figlie ER_2
nata a [...] il [...] (oggi maggiorenne non economicamente indipendente) e
[...]
, nata a [...] il [...], minorenne;
ERsona_3
Il giorno 14.06.2017 sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Lecco nel procedimento di separazione personale, conclusosi con il deposito, in data 3.7.2017, del decreto di omologa delle condizioni stabilite consensualmente.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
22/04/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio/la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a
CALOLZIOCORTE il 04/10/2004 tra e trascritto nei Parte_1 Parte_2 registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2004, parte II serie A numero 31; 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di CALOLZIOCORTE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 04/06/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada