TAR Pescara, sez. I, sentenza 04/03/2026, n. 95
TAR
Ordinanza cautelare 12 aprile 2021
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Sentenza 4 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione art. 21-octies L. 241/90 e eccesso di potere per difetto di istruttoria (permesso n. 2/2006)

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la doglianza, evidenziando la carenza di istruttoria del Comune nel valutare la consistenza del portico preesistente sulla base di fotografie della demolizione e il superamento del termine di 18 mesi per l'annullamento.

  • Accolto
    Violazione art. 21-nonies L. 241/90 e violazione del principio di tutela dell'affidamento (permesso n. 11/2018)

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la doglianza, affermando che il termine per l'annullamento decorre dal momento in cui l'amministrazione viene a conoscenza dei profili di illegittimità (data esposto confinante, 1.3.2019). L'annullamento del 28.12.2020 è intervenuto dopo 22 mesi, violando il termine di legge. La giurisprudenza citata conferma che la falsa rappresentazione non necessita di accertamento giudiziale definitivo e che il termine ragionevole decorre dalla conoscenza dell'illegittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Pescara, sez. I, sentenza 04/03/2026, n. 95
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
    Numero : 95
    Data del deposito : 4 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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