TRIB
Sentenza 24 settembre 2024
Sentenza 24 settembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/09/2024, n. 2555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2555 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, III Sezione Civile in funzione di giudice monocratico, dott. Salvatore Di Biase, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile n. 6522 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, riservata per la decisione il 20/05/2024 con concessione dei termini ex art. 190 cpc ed avente ad
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ed al precetto
T r a elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Sant'Antonio Abate n. 60 nello studio e Parte_1 presso l'avv. Marco Giordano, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione.
Attrice / opponente
E
e , tutti elettivamente domiciliati in Napoli Controparte_1 CP_2 Controparte_3 alla Via F. Lomonaco n. 3 nello studio e presso l'avv. Antonio Settembre che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di precetto notificato.
Convenuti / opposti
Conclusioni delle parti:
come in atti
Motivi della decisione
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Sempre preliminarmente va evidenziato che la presente sentenza viene stesa seguendo il principio della ragione più liquida secondo cui la domanda può essere valutata sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente tutte le altre questioni secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cpc e 118 disp. att. Cpc.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice ha prodotto opposizione al precetto notificatole in data 24/11/2020 in forza di Sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 6243//19 con la quale ella opponente, in uno al Sig. era stata condannata al pagamento delle spese di lite in Controparte_4
favore delle parti qui opposte.
Impugnava pertanto il precetto intimatole per complessivi € 33249,60 deducendo l'illegittimo utilizzo della solidarietà passiva, non essendo espressamente richiamato nella suddetta statuizione, con la conseguenza che ciascuna parte è tenuta al pagamento di quanto statuito in parti uguali.
Sosteneva, infatti che il titolo esecutivo, posto a base dell'impugnato precetto e come sopra indicato, nel decidere definitivamente sull'interposto gravame, aveva regolato il pagamento delle spese e dei compensi nella misura indicata ponendo il relativo onere a carico sia di che di Parte_1 CP_5
.
[...]
Sotto il profilo dell'opposizione all'esecuzione, contestava il diritto di parte istante a procedere ad esecuzione per la somma indicata nell'impugnato atto ed alla luce dei motivi indicati nel libello introduttivo e concludeva per l'accoglimento dell'opposizione con il favore delle spese e dei compensi di causa.
Si costituivano i convenuti opposti, impugnando le avverse difese e concludendo per il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese e compensi di lite.
In data 20/05/2024, la causa veniva riservata a sentenza con concessione dei termini ex. Art. 190 cpc.
In rito
In primo luogo va valutata la ammissibilità dell'opposizione.
Le motivazioni addotte a sostegno della stessa inducono ad una qualificazione dell'azione quale opposizione al precetto ed all'esecuzione, proposta ex art 615, I comma cpc contestandosi, con essa, il diritto di parte istante a procedere ad esecuzione e, come tale, non è sottoposta a limiti temporali.
Ad ogni modo ed a tutto voler dare, anche se dovesse configurarsi quale opposizione agli atti esecutivi, così contestandosi la regolarità formale del titolo e/o del precetto, comunque è ammissibile per essere stata introdotta nel termine perentorio imposto dall'art. 617 cpc.
Nel merito l'opposizione è fondata e come tale deve essere accolta. La tesi prospettata da parte attrice appare condivisibile alla luce delle difense svolte e documenti posti a suo sostegno e delle argomentazioni che seguono.
L'art. 97 cpc prevede un'inversione dell'ordinario criterio di presunzione della solidarietà passiva nelle obbligazioni e come prevista dagli art.li 1292 e 1294 cc.
Quest'ultima norma, invero, sancisce una presunzione di solidarietà passiva tra i condebitori qualora il titolo o la legge non dispongano diversamente. In tal senso, l'art. 97 cpc, dispone la condanna solidale soltanto in via residuale, limitatamente alle ipotesi di comunanza di interessi o della medesimezza del titolo fondante il rapporto.
Occorre, inoltre, osservare che, diversamente da quanto disposto dal titolo posto a base dell'impugnato precetto, la solidarietà avrebbe dovuto essere motivata specificatamente alla luce dell'orientamento giurisprudenziale preso dalla Corte di Cassazione, III Sez. Civile, con la Sentenza
n. 6976 del 11/04/16, che implicitamente impone un preciso onere motivazionale sul punto.
In conseguenza di quanto sopra illustrato, deve ritenersi inapplicabile al caso concreto, il ricorso agli art. li 1292 e 1294 cc, prima parte, in quanto l'art. 97, co. II cpc, impone una presunzione di parziarietà delle obbligazioni conseguenti la condanna alle spese e compensi di lite.
Infine in ordine alla domanda dell'opponente volta ad ottenere la condanna dell'opposto al risarcimento del danno per lite temeraria ex art 96 comma 3 c.p.c., si rileva che, solo la proposizione di un giudizio supportato da argomentazioni del tutto prive di spessore giuridico e palesemente infondate, si presta ad essere ricondotta ad una fattispecie di abuso dello strumento processuale da sanzionare con la condanna ai sensi dell'art 96c.p.c., posto che tale condotta risulta necessariamente connotata da un animus nocendi o dalla colpa grave.
Nel caso di specie, questo Giudice rileva non sussistenti i suddetti presupposti tipici di un'azione temeraria, ma ritiene che la condotta in essere, riconducibile ad un inappropriato utilizzo dell'idoneo strumento processuale, non integri una fattispecie di abuso dello strumento processuale ex art 96 comma 3 c.p.c.
Ricorrono fondati e giustificati motivi per la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e dichiara nullo ed inefficace l'impugnato precetto;
- compensa le spese.
Torre Annunziata, 20/09/2024
Il GoP
Dott. Salvatore Di Biase
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, III Sezione Civile in funzione di giudice monocratico, dott. Salvatore Di Biase, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile n. 6522 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, riservata per la decisione il 20/05/2024 con concessione dei termini ex art. 190 cpc ed avente ad
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ed al precetto
T r a elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Sant'Antonio Abate n. 60 nello studio e Parte_1 presso l'avv. Marco Giordano, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione.
Attrice / opponente
E
e , tutti elettivamente domiciliati in Napoli Controparte_1 CP_2 Controparte_3 alla Via F. Lomonaco n. 3 nello studio e presso l'avv. Antonio Settembre che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di precetto notificato.
Convenuti / opposti
Conclusioni delle parti:
come in atti
Motivi della decisione
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Sempre preliminarmente va evidenziato che la presente sentenza viene stesa seguendo il principio della ragione più liquida secondo cui la domanda può essere valutata sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente tutte le altre questioni secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cpc e 118 disp. att. Cpc.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice ha prodotto opposizione al precetto notificatole in data 24/11/2020 in forza di Sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 6243//19 con la quale ella opponente, in uno al Sig. era stata condannata al pagamento delle spese di lite in Controparte_4
favore delle parti qui opposte.
Impugnava pertanto il precetto intimatole per complessivi € 33249,60 deducendo l'illegittimo utilizzo della solidarietà passiva, non essendo espressamente richiamato nella suddetta statuizione, con la conseguenza che ciascuna parte è tenuta al pagamento di quanto statuito in parti uguali.
Sosteneva, infatti che il titolo esecutivo, posto a base dell'impugnato precetto e come sopra indicato, nel decidere definitivamente sull'interposto gravame, aveva regolato il pagamento delle spese e dei compensi nella misura indicata ponendo il relativo onere a carico sia di che di Parte_1 CP_5
.
[...]
Sotto il profilo dell'opposizione all'esecuzione, contestava il diritto di parte istante a procedere ad esecuzione per la somma indicata nell'impugnato atto ed alla luce dei motivi indicati nel libello introduttivo e concludeva per l'accoglimento dell'opposizione con il favore delle spese e dei compensi di causa.
Si costituivano i convenuti opposti, impugnando le avverse difese e concludendo per il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese e compensi di lite.
In data 20/05/2024, la causa veniva riservata a sentenza con concessione dei termini ex. Art. 190 cpc.
In rito
In primo luogo va valutata la ammissibilità dell'opposizione.
Le motivazioni addotte a sostegno della stessa inducono ad una qualificazione dell'azione quale opposizione al precetto ed all'esecuzione, proposta ex art 615, I comma cpc contestandosi, con essa, il diritto di parte istante a procedere ad esecuzione e, come tale, non è sottoposta a limiti temporali.
Ad ogni modo ed a tutto voler dare, anche se dovesse configurarsi quale opposizione agli atti esecutivi, così contestandosi la regolarità formale del titolo e/o del precetto, comunque è ammissibile per essere stata introdotta nel termine perentorio imposto dall'art. 617 cpc.
Nel merito l'opposizione è fondata e come tale deve essere accolta. La tesi prospettata da parte attrice appare condivisibile alla luce delle difense svolte e documenti posti a suo sostegno e delle argomentazioni che seguono.
L'art. 97 cpc prevede un'inversione dell'ordinario criterio di presunzione della solidarietà passiva nelle obbligazioni e come prevista dagli art.li 1292 e 1294 cc.
Quest'ultima norma, invero, sancisce una presunzione di solidarietà passiva tra i condebitori qualora il titolo o la legge non dispongano diversamente. In tal senso, l'art. 97 cpc, dispone la condanna solidale soltanto in via residuale, limitatamente alle ipotesi di comunanza di interessi o della medesimezza del titolo fondante il rapporto.
Occorre, inoltre, osservare che, diversamente da quanto disposto dal titolo posto a base dell'impugnato precetto, la solidarietà avrebbe dovuto essere motivata specificatamente alla luce dell'orientamento giurisprudenziale preso dalla Corte di Cassazione, III Sez. Civile, con la Sentenza
n. 6976 del 11/04/16, che implicitamente impone un preciso onere motivazionale sul punto.
In conseguenza di quanto sopra illustrato, deve ritenersi inapplicabile al caso concreto, il ricorso agli art. li 1292 e 1294 cc, prima parte, in quanto l'art. 97, co. II cpc, impone una presunzione di parziarietà delle obbligazioni conseguenti la condanna alle spese e compensi di lite.
Infine in ordine alla domanda dell'opponente volta ad ottenere la condanna dell'opposto al risarcimento del danno per lite temeraria ex art 96 comma 3 c.p.c., si rileva che, solo la proposizione di un giudizio supportato da argomentazioni del tutto prive di spessore giuridico e palesemente infondate, si presta ad essere ricondotta ad una fattispecie di abuso dello strumento processuale da sanzionare con la condanna ai sensi dell'art 96c.p.c., posto che tale condotta risulta necessariamente connotata da un animus nocendi o dalla colpa grave.
Nel caso di specie, questo Giudice rileva non sussistenti i suddetti presupposti tipici di un'azione temeraria, ma ritiene che la condotta in essere, riconducibile ad un inappropriato utilizzo dell'idoneo strumento processuale, non integri una fattispecie di abuso dello strumento processuale ex art 96 comma 3 c.p.c.
Ricorrono fondati e giustificati motivi per la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e dichiara nullo ed inefficace l'impugnato precetto;
- compensa le spese.
Torre Annunziata, 20/09/2024
Il GoP
Dott. Salvatore Di Biase