Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/06/2025, n. 2504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2504 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 130/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 12.6.2025 con il deposito di note nel termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 130/2025 R.G.,
PROMOSSA DA
, c.f. , in proprio e nella qualità di legale rappresentante di Parte_1 C.F._1
c.f. , rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Parte_2 P.IVA_1
Guastella Francesco;
Ricorrente
CONTRO CP_
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. GAEZZA LIVIA per procura in atti;
Resistente P.IVA_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel presente giudizio, da intendersi qui riportate e trascritte, sostituita l'udienza già fissata dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, la causa viene definita come segue. CP_ L' ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese, avendo proceduto all'annullamento in autotutela delle opposte ordinanze ingiunzione n. OI-
002576884, per il pagamento della complessiva somma di € 4.346,76 di cui all'atto di accertamento CP_ n. 2100.31.01.2023.0062803 del 31.1.2023, e n. OI-002576883 per il pagamento della CP_ complessiva somma di € 4.346,76 di cui all'atto di accertamento n. 2100.31.01.2023.0062802 del 31.1.2023. CP_ Parte opponente ha insistito in atti, chiedendo la condanna dell' alle spese processuali.
La cessazione della materia del contendere, secondo l'orientamento consolidato della Cassazione,
“si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio,
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Nel caso di specie, infatti, il provvedimento di annullamento, prodotto in atti, determina la cessazione della materia del contendere, implicando la sopravvenuta carenza, in capo al ricorrente, di interesse ad agire per l'annullamento giudiziale di provvedimenti già annullati in autotutela dall'ente previdenziale e residuando soltanto la necessità di statuire sulle spese processuali.
Con riguardo alle spese di lite, infatti, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione sulle stesse va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (Cass. n. 2937/1999).
Ai fini della superiore statuizione rilevano, da un lato, la fondatezza di quanto allegato da parte opponente in ordine all'illegittimità del provvedimento opposto, come implicitamente riconosciuto dall'ente previdenziale, e, dall'altro, la condotta processuale dello stesso ente previdenziale, di pronto riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio dall'opponente.
Sulla base delle superiori considerazioni, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno compensate in ragione della metà; la restante parte segue la soccombenza (virtuale) ex art 91 c.p.c.
e va posta a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_ condanna l' a pagare alla parte ricorrente la metà delle spese processuali, che si liquidano, nell'intero, in complessivi € 1.865,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%; compensa tra le parti, per la restante metà del suddetto importo, le spese di lite.
Dispone, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese processuali liquidate.
Catania, 12/06/2025.
Il giudice del lavoro
dott. Marco A. Pennisi
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