Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/07/2013, n. 17375
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Sentenza 16 luglio 2013

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Per effetto della previsione di cui all'art. 7, comma 8, del cod. proc. amm., che ammette il ricorso straordinario al Capo dello Stato solo per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa, vanno considerati inammissibili i ricorsi straordinari proposti dopo il 16 settembre 2010 - data di entrata in vigore del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 - in controversie che esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva giudicato legittimo l'operato dell'amministrazione scolastica, la quale, nel modificare la graduatoria finale di una procedura di selezione per la copertura di posti dell'area funzionale C, si era conformata ad un parere espresso dal Consiglio di Stato in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato, in quanto quest'ultimo era stato proposto - sebbene in materia di impiego pubblico privatizzato, come tale sottratta alla giurisdizione amministrativa - in data anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 104 del 2010).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/07/2013, n. 17375
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17375
    Data del deposito : 16 luglio 2013

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