Art. 2.
Il primo comma dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122 , e' sostituito dal seguente:
"In ogni Provincia sono costituiti tanti collegi quanti sono i consiglieri provinciali ad essa assegnati".
Il primo comma dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122 , e' sostituito dal seguente:
"In ogni Provincia sono costituiti tanti collegi quanti sono i consiglieri provinciali ad essa assegnati".