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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 31/03/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Alessandro COLNAGHI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2025 ed iscritta al n. 156 del Ruolo Generale Affari Civili Non Contenziosi per l'anno 2025 da:
- (c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Cassago Brianza, Via Sauro n. 92, rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Carolina Boghi del foro di
Lecco ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del difensore sito in Lecco, Via Mentana n. 75,
giusta procura agli atti telematici
- (c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Renate, Via Papa Giovanni XXIII n. 19, rappresentato e difeso dai procc. domm. avv.ti Debora Morelli
e Laura Fusi del foro di Monza ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dei difensori sito in
Cusano Milanino, viale Matteotti n. 14/d, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 24.3.2025 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
pagina 1 di 5 “Chiedono che l'Ill.mo Tribunale adito voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i sigg.ri
e contratto nel comune di Renate in data 14/05/1997, trascritto nei registri di stato civile Parte_1 Parte_2
del Comune di Garbagnate Monastero al n. 7, parte II, Serie N, anno 1997, alle seguenti condizioni:
1. i coniugi continueranno a vivere separati con obbligo del reciproco rispetto;
2. assegnazione della casa coniugale alla sig.ra che continuerà ad occuparla unitamente ai figli fino al Pt_1
raggiungimento dell'indipendenza economica anche di . Per_1
3. Restano a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuno, le rate del mutuo e dell'assicurazione obbligatoria fino alla
loro estinzione, così come le spese straordinarie di manutenzione, imposte e tasse correlate alla proprietà. Restano, invece,
a carico integrale della sig.ra e utenze nonché le spese ordinarie di manutenzione e le spese ordinarie condominiali. Pt_1
4. resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il domicilio materno. Per_1
5. Il padre avrà quindi la facoltà di vedere e tenere presso di sé il minore liberamente e comunque con le seguenti modalità:
a) Ogni martedì e giovedì dalle ore 18 alle ore 22
b) A fine settimane alternati dal venerdì alle 18 alle 22 della domenica
c) 15 giorni consecutivi durante i mesi di luglio o agosto, periodo che dovrà essere concordato tra le parti entro il 30/04 di
ogni anno
d) Vacanze natalizie: una settimana con ciascun genitore secondo il calendario scolastico da trascorrere in via alternata
(la settimana di Natale con un genitore e quella di Capodanno con l'altro genitore)
e) Pasqua e Lunedì dell'Angelo ed ogni altra festività in via alternata con ciascun genitore.
Con facoltà dei genitori di concordare ulteriori periodi di visita compatibilmente con gli impegni di e i desideri Per_1
dello stesso.
6. Il padre continuerà a contribuire al mantenimento del figlio mediante versamenti mensili, in favore della Per_1
madre, di 467,70 entro il giorno 10 di ogni mese, oltre all'aumento Istat e al 50% delle spese straordinarie come da
protocollo del Tribunale di Lecco che qui si allega (doc. 9)
7. Detrazione del figlio al 50%
8. Assegno unico integralmente a favore della sig.ra Pt_1
9. Il Sig. verserà, in quattro rate mensili decorrenti dal deposito del presente ricorso, la somma complessiva pari Parte_2
a Euro 2.588,55, somma così composta:
pagina 2 di 5 - Euro 1.662,48 a titolo di arretrati, stante il mancato adeguamento Istat dell'assegno di mantenimento disposto in favore
di ; Per_1
- Euro 549,45 a titolo di arretrati, stante il mancato adeguamento Istat dell'assegno di mantenimento disposto in favore di
; Per_2
- Euro 376,62 quale rimborso pari al 50% delle spese straordinarie già sostenute dalla Sig.ra n favore della prole. Pt_1
10. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di nulla pretendere l'una dall'altro a titolo di
mantenimento per sé;
11. Spese e competenze di giudizio interamente compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - e hanno presentato in data 31.1.2025 ricorso di divorzio Parte_1 Parte_2
congiunto, sottoscritto da entrambi ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c., esponendo che:
- il matrimonio concordatario è stato celebrato il 10.5.1997 in Renate;
- dalla loro unione sono nati i figli (in data 31.10.2001), maggiorenne economicamente Per_2
indipendente, e (in data 11.4.2009), minorenne;
Per_1
- si sono consensualmente separati con decreto di omologa del Tribunale di Lecco del
26.6.2019;
- non hanno da tale epoca ripreso la convivenza coniugale.
2. - Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che ha richiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
3. - Le parti hanno dichiarato nel ricorso di non volersi conciliare e hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma
2 c.p.c., mediante le quali i procuratori delle parti hanno chiesto al Tribunale di provvedere in conformità alle conclusioni congiunte, così come sopra riportate.
4. - Il matrimonio concordatario è comprovato dalla produzione della copia integrale dell'atto di matrimonio.
5. - La domanda si fonda sull'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74 e, da ultimo, dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando la separazione pagina 3 di 5 personale degli stessi, omologata, si sia protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale. Nel caso di specie, dal momento della separazione - omologata in data 26.6.2019 – i coniugi non si sono riconciliati. Appare, quindi,
impossibile la ricostituzione della loro comunione spirituale e materiale, sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
6. - Il Collegio prende atto della manifestata volontà delle parti di aver già risolto ogni rapporto di natura economico-patrimoniale intercorso a seguito del matrimonio.
7. - Quanto agli accordi raggiunti dagli stessi coniugi in punto di affidamento condiviso del figlio minore , con collocazione prevalente presso la madre e di regolazione del diritto di visita Per_1
da parte del padre, il Collegio li ritiene idonei a soddisfare le esigenze della prole alla frequentazione di entrambi i genitori sì da permettere una corretta crescita psico-affettiva. Merita accoglimento pure l'accordo intervenuto sul concorso del padre al mantenimento di , palesandosi adeguato a Per_1
soddisfare le esigenze del minore nel contesto reddituale dei due genitori.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra (c.f. Parte_1
), nata a [...] il [...] e (c.f. C.F._1 Parte_2
), nato a [...] il [...], sposati in Renate il 10.5.1997 (atto trascritto C.F._2
nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1997, parte II, serie A,
numero 5);
OMOLOGA
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento.
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Renate di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
pagina 4 di 5 Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. Marco Tremolada
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Alessandro COLNAGHI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2025 ed iscritta al n. 156 del Ruolo Generale Affari Civili Non Contenziosi per l'anno 2025 da:
- (c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Cassago Brianza, Via Sauro n. 92, rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Carolina Boghi del foro di
Lecco ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del difensore sito in Lecco, Via Mentana n. 75,
giusta procura agli atti telematici
- (c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Renate, Via Papa Giovanni XXIII n. 19, rappresentato e difeso dai procc. domm. avv.ti Debora Morelli
e Laura Fusi del foro di Monza ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dei difensori sito in
Cusano Milanino, viale Matteotti n. 14/d, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 24.3.2025 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
pagina 1 di 5 “Chiedono che l'Ill.mo Tribunale adito voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i sigg.ri
e contratto nel comune di Renate in data 14/05/1997, trascritto nei registri di stato civile Parte_1 Parte_2
del Comune di Garbagnate Monastero al n. 7, parte II, Serie N, anno 1997, alle seguenti condizioni:
1. i coniugi continueranno a vivere separati con obbligo del reciproco rispetto;
2. assegnazione della casa coniugale alla sig.ra che continuerà ad occuparla unitamente ai figli fino al Pt_1
raggiungimento dell'indipendenza economica anche di . Per_1
3. Restano a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuno, le rate del mutuo e dell'assicurazione obbligatoria fino alla
loro estinzione, così come le spese straordinarie di manutenzione, imposte e tasse correlate alla proprietà. Restano, invece,
a carico integrale della sig.ra e utenze nonché le spese ordinarie di manutenzione e le spese ordinarie condominiali. Pt_1
4. resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il domicilio materno. Per_1
5. Il padre avrà quindi la facoltà di vedere e tenere presso di sé il minore liberamente e comunque con le seguenti modalità:
a) Ogni martedì e giovedì dalle ore 18 alle ore 22
b) A fine settimane alternati dal venerdì alle 18 alle 22 della domenica
c) 15 giorni consecutivi durante i mesi di luglio o agosto, periodo che dovrà essere concordato tra le parti entro il 30/04 di
ogni anno
d) Vacanze natalizie: una settimana con ciascun genitore secondo il calendario scolastico da trascorrere in via alternata
(la settimana di Natale con un genitore e quella di Capodanno con l'altro genitore)
e) Pasqua e Lunedì dell'Angelo ed ogni altra festività in via alternata con ciascun genitore.
Con facoltà dei genitori di concordare ulteriori periodi di visita compatibilmente con gli impegni di e i desideri Per_1
dello stesso.
6. Il padre continuerà a contribuire al mantenimento del figlio mediante versamenti mensili, in favore della Per_1
madre, di 467,70 entro il giorno 10 di ogni mese, oltre all'aumento Istat e al 50% delle spese straordinarie come da
protocollo del Tribunale di Lecco che qui si allega (doc. 9)
7. Detrazione del figlio al 50%
8. Assegno unico integralmente a favore della sig.ra Pt_1
9. Il Sig. verserà, in quattro rate mensili decorrenti dal deposito del presente ricorso, la somma complessiva pari Parte_2
a Euro 2.588,55, somma così composta:
pagina 2 di 5 - Euro 1.662,48 a titolo di arretrati, stante il mancato adeguamento Istat dell'assegno di mantenimento disposto in favore
di ; Per_1
- Euro 549,45 a titolo di arretrati, stante il mancato adeguamento Istat dell'assegno di mantenimento disposto in favore di
; Per_2
- Euro 376,62 quale rimborso pari al 50% delle spese straordinarie già sostenute dalla Sig.ra n favore della prole. Pt_1
10. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di nulla pretendere l'una dall'altro a titolo di
mantenimento per sé;
11. Spese e competenze di giudizio interamente compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - e hanno presentato in data 31.1.2025 ricorso di divorzio Parte_1 Parte_2
congiunto, sottoscritto da entrambi ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c., esponendo che:
- il matrimonio concordatario è stato celebrato il 10.5.1997 in Renate;
- dalla loro unione sono nati i figli (in data 31.10.2001), maggiorenne economicamente Per_2
indipendente, e (in data 11.4.2009), minorenne;
Per_1
- si sono consensualmente separati con decreto di omologa del Tribunale di Lecco del
26.6.2019;
- non hanno da tale epoca ripreso la convivenza coniugale.
2. - Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che ha richiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
3. - Le parti hanno dichiarato nel ricorso di non volersi conciliare e hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma
2 c.p.c., mediante le quali i procuratori delle parti hanno chiesto al Tribunale di provvedere in conformità alle conclusioni congiunte, così come sopra riportate.
4. - Il matrimonio concordatario è comprovato dalla produzione della copia integrale dell'atto di matrimonio.
5. - La domanda si fonda sull'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74 e, da ultimo, dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando la separazione pagina 3 di 5 personale degli stessi, omologata, si sia protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale. Nel caso di specie, dal momento della separazione - omologata in data 26.6.2019 – i coniugi non si sono riconciliati. Appare, quindi,
impossibile la ricostituzione della loro comunione spirituale e materiale, sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
6. - Il Collegio prende atto della manifestata volontà delle parti di aver già risolto ogni rapporto di natura economico-patrimoniale intercorso a seguito del matrimonio.
7. - Quanto agli accordi raggiunti dagli stessi coniugi in punto di affidamento condiviso del figlio minore , con collocazione prevalente presso la madre e di regolazione del diritto di visita Per_1
da parte del padre, il Collegio li ritiene idonei a soddisfare le esigenze della prole alla frequentazione di entrambi i genitori sì da permettere una corretta crescita psico-affettiva. Merita accoglimento pure l'accordo intervenuto sul concorso del padre al mantenimento di , palesandosi adeguato a Per_1
soddisfare le esigenze del minore nel contesto reddituale dei due genitori.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra (c.f. Parte_1
), nata a [...] il [...] e (c.f. C.F._1 Parte_2
), nato a [...] il [...], sposati in Renate il 10.5.1997 (atto trascritto C.F._2
nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1997, parte II, serie A,
numero 5);
OMOLOGA
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento.
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Renate di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
pagina 4 di 5 Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. Marco Tremolada
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