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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 22/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 7 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, con l'Avv. Adele Forte ---- appellante Parte_1
E
in persona del legale rappresentante in carica, con gli Avv.ti Maria Teresa CP_1
Pugliano, Francesco Muscari Tomaioli, Marcello Carnovale, Umberto Ferrato,
Carmela Filice e Giulia Renzetti ---- appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Castrovillari,
Giudice del Lavoro. Interposizione illecita di manodopera – Rottamazione quater.
Conclusioni per l'appellante: di accertamento n. 2500000450687 del 30.01.2015 perché illegittimo ed infondato
e, pertanto, dichiarare non dovute le somme richieste;
- Accertare che il verbale ispettivo risulta errato ed infondato per quanto concerne il calcolo dei contributi richiesti e per l'effetto annullare e/o dichiarare nullo il predetto verbale ispettivo;
- Accertare e dichiarare che l'importo dei contributi dovuti è pari alla minor somma di € 8.295,00 o alla maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa.
- Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”
Ai fini del versamento del contributo unifica si dichiara che il valore della controversia è pari a € 12.979,41>>;
Conclusioni per l'appellato: sentenza e/o comunque dichiarare il ricorso inammissibile/improcedibile per quanto esposto in narrativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari>>.
Svolgimento del processo
1. Con ricorso del 4/9/2015, la IG.ra proponeva opposizione avverso Pt_1
il verbale di accertamento del 30/1/2015, chiedendone l'annullamento, col quale l' aveva verificato, per il tramite dei propri ispettori, l'interposizione illecita CP_1
di manodopera da parte della società cooperativa Sorrenti, in favore della opponente, negli anni 2012-2013, in violazione dell'art. 27 D.Lgs. n. 276 del 2003, con conseguente richiesta di € 12.979,41, a titolo di contribuzione.
A fondamento dell'opposizione, la parte ricorrente sosteneva l'infondatezza degli esiti dell'accertamento ispettivo, negando la ritenuta somministrazione illecita di manodopera da parte della cooperativa Sorrenti e sostenendo che, nella specie, la predetta società aveva fornito prestazioni in esecuzione di un regolare contratto di appalto.
2. Con sentenza del 14/9/2021, il tribunale respingeva il ricorso, ritenendo sufficientemente motivato il verbale degli ispettori viceversa per nulla CP_1
contraddetto dalle argomentazioni della parte sanzionata, alla quale parte, addirittura, venivano attribuite dichiarazioni aventi natura confessoria. 3. La sentenza è stata gravata d'appello dalla IG.ra che ne ha Pt_1
lamentato l'erroneità sostenendo: a) di essere stata sufficientemente specifica in merito alle circostanze addotte a sostegno della domanda giudiziale spiegata;
b) di avere subito una mancata o inadeguata valutazione delle prove documentali offerte;
c) di avere avuto una carente pronuncia sull'eccezione relativa all'erroneità dei calcoli.
4. L' costituitosi anche in grado d'appello ha resistito. CP_1
5. All'udienza del 16 gennaio 2025, la Corte, acquisito il fascicolo di primo grado ed ascoltate le conclusioni dei procuratori costituiti presenti, ha deciso come da allegato dispositivo.
Motivi della decisione
I.- Nelle more del grado d'appello, la ricorrente ha versato in atti documentazione, proveniente dall' attestante l'ammissione alla procedura CP_1
agevolata, c.d. “rottamazione quater”, relativamente alle poste per cui è causa, nonché il piano rateale di pagamento, la cui ultima rata dovrebbe scadere il
30/11/2027.
Traendo spunto da tali atti, la IG.ra , con atto della Parte_1
propria difesa del 23/10/2023, ha, quindi, precisato “di avere aderito alla definizione agevolata del debito per cui pende il presente giudizio, come da documentazione che si allega.
Pertanto, dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, al giudizio n. 7/22 e chiede l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere”.
II.- Al Collegio non resta che provvedere in conformità alla rinuncia dell'impugnazione proposta perché essa fa venir meno il potere-dovere del giudice di decidere sull'appello: Cass. 5112/2014: giudizio - ammissibile anche in appello - va tenuta distinta dalla rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado, la quale è rinuncia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte. La rinuncia all'impugnazione determina - come la rinuncia agli atti del giudizio di appello - il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. L'identità degli effetti, tuttavia, non comporta la piena corrispondenza dei due istituti perché mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia alla impugnazione fa venire meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione>>.
III.- Occorre quindi dichiarare estinto il giudizio di appello e prendere atto del conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, coerentemente con quanto recentemente stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui riscossione ex art. 1, commi 231 - 252 della L. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione- quater), il comma 236 della norma delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell' su numero, ammontare Pt_2
delle rate e relative scadenze - e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta>>
(Cassazione civile sez. trib., 11/09/2024, n° 24431).
IV.- Le spese restano compensate tra le parti, stante il fatto che la legge che ha consentito la rottamazione e sopraggiunta nel corso di giudizio.
V.- L'estinzione del gravame osta alla declaratoria prevista dall'art. 13, co.
1- quater d.P.R. 115/02, come modif. dalla L. 228/12, ai fini del pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato in data 4 gennaio 2022, avverso la sentenza del
[...]
Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1465/2021, resa in data 14 settembre 2021, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere per rinuncia all'appello ed estinto il giudizio;
2. Compensa tra le parti le spese del grado.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione lavoro, di
Catanzaro, il 16 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott. Emilio Sirianni
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 7 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, con l'Avv. Adele Forte ---- appellante Parte_1
E
in persona del legale rappresentante in carica, con gli Avv.ti Maria Teresa CP_1
Pugliano, Francesco Muscari Tomaioli, Marcello Carnovale, Umberto Ferrato,
Carmela Filice e Giulia Renzetti ---- appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Castrovillari,
Giudice del Lavoro. Interposizione illecita di manodopera – Rottamazione quater.
Conclusioni per l'appellante: di accertamento n. 2500000450687 del 30.01.2015 perché illegittimo ed infondato
e, pertanto, dichiarare non dovute le somme richieste;
- Accertare che il verbale ispettivo risulta errato ed infondato per quanto concerne il calcolo dei contributi richiesti e per l'effetto annullare e/o dichiarare nullo il predetto verbale ispettivo;
- Accertare e dichiarare che l'importo dei contributi dovuti è pari alla minor somma di € 8.295,00 o alla maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa.
- Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”
Ai fini del versamento del contributo unifica si dichiara che il valore della controversia è pari a € 12.979,41>>;
Conclusioni per l'appellato: sentenza e/o comunque dichiarare il ricorso inammissibile/improcedibile per quanto esposto in narrativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari>>.
Svolgimento del processo
1. Con ricorso del 4/9/2015, la IG.ra proponeva opposizione avverso Pt_1
il verbale di accertamento del 30/1/2015, chiedendone l'annullamento, col quale l' aveva verificato, per il tramite dei propri ispettori, l'interposizione illecita CP_1
di manodopera da parte della società cooperativa Sorrenti, in favore della opponente, negli anni 2012-2013, in violazione dell'art. 27 D.Lgs. n. 276 del 2003, con conseguente richiesta di € 12.979,41, a titolo di contribuzione.
A fondamento dell'opposizione, la parte ricorrente sosteneva l'infondatezza degli esiti dell'accertamento ispettivo, negando la ritenuta somministrazione illecita di manodopera da parte della cooperativa Sorrenti e sostenendo che, nella specie, la predetta società aveva fornito prestazioni in esecuzione di un regolare contratto di appalto.
2. Con sentenza del 14/9/2021, il tribunale respingeva il ricorso, ritenendo sufficientemente motivato il verbale degli ispettori viceversa per nulla CP_1
contraddetto dalle argomentazioni della parte sanzionata, alla quale parte, addirittura, venivano attribuite dichiarazioni aventi natura confessoria. 3. La sentenza è stata gravata d'appello dalla IG.ra che ne ha Pt_1
lamentato l'erroneità sostenendo: a) di essere stata sufficientemente specifica in merito alle circostanze addotte a sostegno della domanda giudiziale spiegata;
b) di avere subito una mancata o inadeguata valutazione delle prove documentali offerte;
c) di avere avuto una carente pronuncia sull'eccezione relativa all'erroneità dei calcoli.
4. L' costituitosi anche in grado d'appello ha resistito. CP_1
5. All'udienza del 16 gennaio 2025, la Corte, acquisito il fascicolo di primo grado ed ascoltate le conclusioni dei procuratori costituiti presenti, ha deciso come da allegato dispositivo.
Motivi della decisione
I.- Nelle more del grado d'appello, la ricorrente ha versato in atti documentazione, proveniente dall' attestante l'ammissione alla procedura CP_1
agevolata, c.d. “rottamazione quater”, relativamente alle poste per cui è causa, nonché il piano rateale di pagamento, la cui ultima rata dovrebbe scadere il
30/11/2027.
Traendo spunto da tali atti, la IG.ra , con atto della Parte_1
propria difesa del 23/10/2023, ha, quindi, precisato “di avere aderito alla definizione agevolata del debito per cui pende il presente giudizio, come da documentazione che si allega.
Pertanto, dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, al giudizio n. 7/22 e chiede l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere”.
II.- Al Collegio non resta che provvedere in conformità alla rinuncia dell'impugnazione proposta perché essa fa venir meno il potere-dovere del giudice di decidere sull'appello: Cass. 5112/2014: giudizio - ammissibile anche in appello - va tenuta distinta dalla rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado, la quale è rinuncia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte. La rinuncia all'impugnazione determina - come la rinuncia agli atti del giudizio di appello - il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. L'identità degli effetti, tuttavia, non comporta la piena corrispondenza dei due istituti perché mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia alla impugnazione fa venire meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione>>.
III.- Occorre quindi dichiarare estinto il giudizio di appello e prendere atto del conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, coerentemente con quanto recentemente stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui riscossione ex art. 1, commi 231 - 252 della L. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione- quater), il comma 236 della norma delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell' su numero, ammontare Pt_2
delle rate e relative scadenze - e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta>>
(Cassazione civile sez. trib., 11/09/2024, n° 24431).
IV.- Le spese restano compensate tra le parti, stante il fatto che la legge che ha consentito la rottamazione e sopraggiunta nel corso di giudizio.
V.- L'estinzione del gravame osta alla declaratoria prevista dall'art. 13, co.
1- quater d.P.R. 115/02, come modif. dalla L. 228/12, ai fini del pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato in data 4 gennaio 2022, avverso la sentenza del
[...]
Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1465/2021, resa in data 14 settembre 2021, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere per rinuncia all'appello ed estinto il giudizio;
2. Compensa tra le parti le spese del grado.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione lavoro, di
Catanzaro, il 16 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott. Emilio Sirianni