Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 21/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1736/2024 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1736/2024, promossa con ricorso depositato il 23/04/2024 da
1) Parte_1
nato a [...] il [...] cittadino: italiano C.F.: , C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Concetta Stallone
e
2) CP_1 Parte_2
nata a [...] il [...], residente in [...]do Macau – CS 01 ETG Garopaba SC Brasile, cittadina: stato estero C.F.: , C.F._2 con l'Avv. Concetta Stallone
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Varese in data 3 novembre 2011
(anno 2011 atto n. 93 Parte I) separati consensualmente con sentenza n. 167/2024 del 24.06.2024, passata in giudicato in data 02.11.2024, (v. documenti in atti).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 6/6/2024 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza in data 24/6/2024 il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
In data 2/11/2024 la sentenza di separazione n. 167/2024 è passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 9/1/2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle medesime condizioni indicate per la loro separazione che qui si trascrivono:
“I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza dove meglio creda, con l'obbligo del reciproco rispetto. I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e indipendenti e pertanto rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento. Ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta dai coniugi al di fuori di questo atto”.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, sezione I civile in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi in Varese, in data 03.11.2011, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Varese
(anno 2011 atto n. 93 Parte I), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
pagina2 di 3 Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 16 gennaio 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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