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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 30/04/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 681 del ruolo generale affari contenzioni dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv. Teresa Pirillo, Parte_1
appellante
E
Controparte_1
Appellato non costituito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.6.2022 proponeva opposizione avverso Controparte_1
intimazione di pagamento, notificatagli in data 8.6.2022, nella parte relativa alle cartelle di pagamento n. 13320140003283559000, n. 13320150007432150000, n.
13320180007297144000, n.13320190009370724000, per omesso versamento dei contributi dovuti alla prev. ass. dottori commercialisti, sostenendo che non erano mai state CP_2
validamene notificate ed eccependo altresì la prescrizione dei crediti con decorrenza dalla data di presunta notificazione.
Chiedeva:
“In via preliminare, accertare che le cartelle di pagamento n. 13320140003283559000, n.
13320150007432150000, n. 13320180007297144000, n. 13320190009370724000 non sono mai state notificate, ovvero che risultano essere notificate ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/73 e, per l'effetto, ove la notifica fosse omessa e/o non riscontrabile e/o non regolare, dichiarare la nullità/annullamento di ciascuna cartella di pagamento;
.
In via gradata, accertare e dichiarare la prescrizione dell'azione di riscossione dei crediti, di cui alle cartelle n. 13320140003283559000, n. 13320150007432150000, per come meglio esposto al punto n. 3) e per l'effetto annullare le predette cartelle.
Per l'effetto, dichiarare la nullità/annullamento dell'intimazione di pagamento n. 133 2022
90014243 18/000 133 2022 90014243 18/000 notificata in data 08 giugno 2022”.
L eccepiva il difetto di legittimazione passiva, Controparte_3 nonché l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica delle cartelle di pagamento opposte anche con riferimento alla prescrizione, comunque infondata alla luce degli atti interruttivi notificati.
Il tribunale di Crotone ha ritenuto che :
1.sussiste il difetto di legittimazione passiva dell' con Controparte_4
riferimento alla domanda, proposta in via subordinata, di accertamento negativo del credito contributivo per intervenuta prescrizione (pag. 3 ricorso e conclusioni); anche qualora l'agente della riscossione abbia proceduto alla notifica dell'intimazione di pagamento, l'unico legittimato passivo a fronte della domanda finalizzata all'accertamento dell'estinzione della pretesa contributiva per intervenuto decorso del termine di prescrizione è l'ente previdenziale.
2. la domanda di annullamento delle cartelle e relativa intimazione di pagamento in parte qua per omessa o irrituale notifica, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi e sussiste la legittimazione dell' ma è infondata rispetto alle cartelle esattoriali n. CP_5
13320180007297144000, n.13320190009370724000 e n. 13320140003283559000, perché le notifiche risultano eseguite regolarmente, mentre è fondata limitatamente alla cartella n.
13320150007432150000, per la quale - parimenti notificata ex art. 140 c.p.c. – manca la compilazione dell'avviso di ricevimento della raccomandata n. 68921507285-1 di notifica dell'avviso di deposito, presente in atti (all. res.), con conseguente nullità della notificazione della cartella di pagamento citata e dell'intimazione di pagamento nella parte ad essa relativa.
Ha così statuito:
Dichiara il difetto di legittimazione passiva di con Parte_1 riferimento all'eccezione di prescrizione dei crediti portati dall'intimazione di pagamento opposta;
Dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta nella parte relativa alla cartella di pagamento n. 13320150007432150000;
Respinge per il resto il ricorso;
Pag. 2 di 4 Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in € 2.127,00, oltre 15% spese generali oltre a i.v.a. e c.p.a. come per legge oltre contributo unificato.
Avverso tale decisione ha interposto gravame l' . Parte_2
Dopo avere premesso di condividere la statuizione nella parte in cui si afferma la legittimazione passiva di solo con riferimento Parte_1 all'opposizione agli atti esecutivi, riguardante la regolarità degli atti impugnati, ha lamentato l'erronea declaratoria di “illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta nella parte relativa alla cartella di pagamento n. 13320150007432150000” e ciò in quanto dalla documentazione prodotta in relazione alla cartella oggetto di gravame, si evince che la stessa
è stata ritualmente notificata e si è perfezionata per compiuta giacenza (cfr. all.ti fascicolo primo grado): “Quanto statuito dal primo Giudice non corrisponde al vero. Difatti la cartella annullata è stata notificata ex art. 140 c.p.c. e l'avviso di ricevimento, nella parte relativa alla ricezione della raccomandata non è stato compilato perché il plico è ritornato al mittente per compiuta giacenza. Nello stesso tempo è chiaramente evincibile dallo stesso documento che risulta correttamente inserito l'indirizzo del destinatario per come risulta dal certificato anagrafico di residenza del Sig. (cfr. all.to). Dunque è da Controparte_1 considerarsi valida la notifica della cartella n. 13320150007432150000”.
La controparte non si è costituita.
All'esito del deposito delle note di trattazione scritta dell'appellante, allo scadere del termine fissato con decreto del 3.3.2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., la Corte decide nei termini che seguono.
1.Prelimiramente deve essere dichiarata la contumacia della parte appellata, che non si è costituita in giudizio, nonostante rituale notifica dell'appello al domicilio digitale del difensore di primo grado.
2.Occorre premettere che l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta in base al principio dell'apparenza, ovvero con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione compiuta dal giudice nel provvedimento, indipendentemente dall'esattezza di essa e dalla qualificazione dell'azione operata dalla parte (cfr Cass. n. 16379/2005; conf. Cass. n. 3288/2006).
Nel caso di specie il giudice di prime cure ha qualificato in parte qua l'azione proposta come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sicchè la statuizione in parte qua era impugnabile unicamente con il ricorso per cassazione, alla stregua dell'inequivocabile disposto dell'art. 618 comma 2 c.p.c. (cfr da ult. Cass. n. 29763/2022 in parte motiva).
Pag. 3 di 4 L'appello è, dunque, inammissibile.
3.Non luogo a provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione della controparte appellata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato in data 6.7.2023, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Crotone, giudice del lavoro, n. 5/2023, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2) non luogo a provvedere sulle spese.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, del
14.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. ssa Barbara Fatale
Pag. 4 di 4
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 681 del ruolo generale affari contenzioni dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv. Teresa Pirillo, Parte_1
appellante
E
Controparte_1
Appellato non costituito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.6.2022 proponeva opposizione avverso Controparte_1
intimazione di pagamento, notificatagli in data 8.6.2022, nella parte relativa alle cartelle di pagamento n. 13320140003283559000, n. 13320150007432150000, n.
13320180007297144000, n.13320190009370724000, per omesso versamento dei contributi dovuti alla prev. ass. dottori commercialisti, sostenendo che non erano mai state CP_2
validamene notificate ed eccependo altresì la prescrizione dei crediti con decorrenza dalla data di presunta notificazione.
Chiedeva:
“In via preliminare, accertare che le cartelle di pagamento n. 13320140003283559000, n.
13320150007432150000, n. 13320180007297144000, n. 13320190009370724000 non sono mai state notificate, ovvero che risultano essere notificate ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/73 e, per l'effetto, ove la notifica fosse omessa e/o non riscontrabile e/o non regolare, dichiarare la nullità/annullamento di ciascuna cartella di pagamento;
.
In via gradata, accertare e dichiarare la prescrizione dell'azione di riscossione dei crediti, di cui alle cartelle n. 13320140003283559000, n. 13320150007432150000, per come meglio esposto al punto n. 3) e per l'effetto annullare le predette cartelle.
Per l'effetto, dichiarare la nullità/annullamento dell'intimazione di pagamento n. 133 2022
90014243 18/000 133 2022 90014243 18/000 notificata in data 08 giugno 2022”.
L eccepiva il difetto di legittimazione passiva, Controparte_3 nonché l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica delle cartelle di pagamento opposte anche con riferimento alla prescrizione, comunque infondata alla luce degli atti interruttivi notificati.
Il tribunale di Crotone ha ritenuto che :
1.sussiste il difetto di legittimazione passiva dell' con Controparte_4
riferimento alla domanda, proposta in via subordinata, di accertamento negativo del credito contributivo per intervenuta prescrizione (pag. 3 ricorso e conclusioni); anche qualora l'agente della riscossione abbia proceduto alla notifica dell'intimazione di pagamento, l'unico legittimato passivo a fronte della domanda finalizzata all'accertamento dell'estinzione della pretesa contributiva per intervenuto decorso del termine di prescrizione è l'ente previdenziale.
2. la domanda di annullamento delle cartelle e relativa intimazione di pagamento in parte qua per omessa o irrituale notifica, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi e sussiste la legittimazione dell' ma è infondata rispetto alle cartelle esattoriali n. CP_5
13320180007297144000, n.13320190009370724000 e n. 13320140003283559000, perché le notifiche risultano eseguite regolarmente, mentre è fondata limitatamente alla cartella n.
13320150007432150000, per la quale - parimenti notificata ex art. 140 c.p.c. – manca la compilazione dell'avviso di ricevimento della raccomandata n. 68921507285-1 di notifica dell'avviso di deposito, presente in atti (all. res.), con conseguente nullità della notificazione della cartella di pagamento citata e dell'intimazione di pagamento nella parte ad essa relativa.
Ha così statuito:
Dichiara il difetto di legittimazione passiva di con Parte_1 riferimento all'eccezione di prescrizione dei crediti portati dall'intimazione di pagamento opposta;
Dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta nella parte relativa alla cartella di pagamento n. 13320150007432150000;
Respinge per il resto il ricorso;
Pag. 2 di 4 Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in € 2.127,00, oltre 15% spese generali oltre a i.v.a. e c.p.a. come per legge oltre contributo unificato.
Avverso tale decisione ha interposto gravame l' . Parte_2
Dopo avere premesso di condividere la statuizione nella parte in cui si afferma la legittimazione passiva di solo con riferimento Parte_1 all'opposizione agli atti esecutivi, riguardante la regolarità degli atti impugnati, ha lamentato l'erronea declaratoria di “illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta nella parte relativa alla cartella di pagamento n. 13320150007432150000” e ciò in quanto dalla documentazione prodotta in relazione alla cartella oggetto di gravame, si evince che la stessa
è stata ritualmente notificata e si è perfezionata per compiuta giacenza (cfr. all.ti fascicolo primo grado): “Quanto statuito dal primo Giudice non corrisponde al vero. Difatti la cartella annullata è stata notificata ex art. 140 c.p.c. e l'avviso di ricevimento, nella parte relativa alla ricezione della raccomandata non è stato compilato perché il plico è ritornato al mittente per compiuta giacenza. Nello stesso tempo è chiaramente evincibile dallo stesso documento che risulta correttamente inserito l'indirizzo del destinatario per come risulta dal certificato anagrafico di residenza del Sig. (cfr. all.to). Dunque è da Controparte_1 considerarsi valida la notifica della cartella n. 13320150007432150000”.
La controparte non si è costituita.
All'esito del deposito delle note di trattazione scritta dell'appellante, allo scadere del termine fissato con decreto del 3.3.2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., la Corte decide nei termini che seguono.
1.Prelimiramente deve essere dichiarata la contumacia della parte appellata, che non si è costituita in giudizio, nonostante rituale notifica dell'appello al domicilio digitale del difensore di primo grado.
2.Occorre premettere che l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta in base al principio dell'apparenza, ovvero con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione compiuta dal giudice nel provvedimento, indipendentemente dall'esattezza di essa e dalla qualificazione dell'azione operata dalla parte (cfr Cass. n. 16379/2005; conf. Cass. n. 3288/2006).
Nel caso di specie il giudice di prime cure ha qualificato in parte qua l'azione proposta come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sicchè la statuizione in parte qua era impugnabile unicamente con il ricorso per cassazione, alla stregua dell'inequivocabile disposto dell'art. 618 comma 2 c.p.c. (cfr da ult. Cass. n. 29763/2022 in parte motiva).
Pag. 3 di 4 L'appello è, dunque, inammissibile.
3.Non luogo a provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione della controparte appellata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato in data 6.7.2023, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Crotone, giudice del lavoro, n. 5/2023, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2) non luogo a provvedere sulle spese.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, del
14.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. ssa Barbara Fatale
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