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Sentenza 27 maggio 2024
Sentenza 27 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/05/2024, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, composto dai Magistrati dott. Mario Samperi Presidente dott. ssa Rossella Busacca Giudice rel.
dott. ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1926/2018 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Scavello, giusta procura in atti;
-Ricorrente
E
nato a [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Marianna Giuffrida che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-Resistente
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: separazione giudiziale coniugi.
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IN FATTO E DIRITTO
, premettendo di avere contratto matrimonio in data 30 Parte_1
agosto 2013 con – trascritto all'ufficio dello Stato Civile del CP_1
Comune di Messina, atto n. 127, parte II, Serie B, anno 2013 – che durante la convivenza aveva dovuto cambiare la residenza per motivi di lavoro del marito che, successivamente, l' aveva intrapreso una relazione con CP_1
un'altra donna abbandonando il tetto coniugale, ha chiesto all'adìto
Tribunale la separazione con addebito e la corresponsione di un assegno di mantenimento in suo favore.
La ricorrente ha chiesto, altresì, la condanna del resistente alla restituzione della somma di € 3.000,00 nonché a compiere quanto necessario ai fini della chiusura dell'attività economica denominata a lei intestata e - Org_1
di fatto - gestita dal marito.
, costituitosi in giudizio, ha contestato quanto asserito dalla CP_1
controparte chiedendo la separazione giudiziale con addebito alla moglie per le ragioni meglio indicate in atti.
All'udienza presidenziale del 27.2.2019 le parti hanno insistito nelle loro rispettive domande.
Il Presidente del Tribunale, esperito invano il tentativo di conciliazione, con provvedimento depositato il 28.5.2019 ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti ed ha rimesso le parti innanzi al Giudice istruttore previa integrazione degli scritti difensivi.
All'udienza a trattazione scritta del 17.6.2020 la causa è stata assunta in decisione.
Con la sentenza n. 386/20, allegata in atti, è stata disposta la separazione tra i coniugi e il fascicolo è stato rimesso sul ruolo istruttorio per le ulteriori domande.
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Espletata l'istruttoria la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, è stata assunta in decisione con termine per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Fatta questa premessa, il Collegio dichiara inammissibile la domanda avanzata dalla ricorrente avente ad oggetto la restituzione della somma di €
3.000,00 che è stata erogata, in costanza di matrimonio, al marito e la domanda avente ad oggetto la condanna di quest'ultimo a compiere quanto necessario per la cessazione dell'attività economica denominata
[...]
. Org_1
Sul punto si osserva che secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza le domande sopra indicate sono inammissibile per mancanza della c.d. connessione forte con le domande proprie del giudizio di separazione o di divorzio.
Invero, la Suprema Corte ha affermato che l'art. 40 c.p.c. consente, nello stesso processo, il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (v. artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.) così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente, caratterizzate da riti diversi;
è esclusa la possibilità del
"simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto la restituzione di beni mobili, la rivendica di beni immobili o il risarcimento del danno essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. I 8.9.2014 n.
18870, Cass. Sez. VI-I 24 dicembre 2014 n. 27386, Cass. Sez. I 29.1.2010 n.
2155, Cass. Sez. I 21.5.2009 n. 11828, Cass. Sez. I 22.10.2004 n. 20638).
Anche la giurisprudenza di merito ha affermato che “…ai sensi dell'art. 40
c.p.c., è consentito nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione: va, dunque, esclusa la possibilità del simultaneus processus dell'azione di separazione o
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divorzio, entrambe soggette al rito della camera di consiglio, con le azioni di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme ed, in termini generali, con le azioni che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione o divorzio” (Tribunale Terni, 13/05/2020, n.296).
Fatta questa premessa in rito, nel merito, la domanda di mantenimento non è meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.
, dopo avere evidenziato che a causa del lavoro del marito Parte_1
dipendente del , aveva dovuto cambiare spesso residenza Organizzazione_2
e che tra il 2012 e il 2013 le parti avevano effettuato “un lungo viaggio per il mondo, durato ben 12 mesi” ha chiesto la corresponsione di un assegno mensile per il suo mantenimento di € 850,00.
Tale domanda non può essere accolta in quanto è un Parte_1
soggetto ancora giovane, idoneo ad esercitare un'attività lavorativa e tra l'altro già in possesso di un titolo di studio essendo diplomata all'ISEF.
Al riguardo, si osserva che la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui “è legittima la sentenza che esclude il diritto all'assegno di mantenimento sulla scorta della considerazione che lo stato di disoccupazione della moglie richiedente non fosse esente da colpe non avendo ella dimostrato di essersi attivata per reperire un'occupazione lavorativa, tenuto conto della sua giovane età, del titolo di studio di cui era in possesso (laurea), della mancanza di patologie invalidanti e del tempo trascorso dalla data del deposito del ricorso per la separazione” (Cass. n.
6886/18).
Con riferimento ai continui spostamenti lamentati dalla ricorrente per motivi di lavoro del marito il Collegio evidenzia che ha precisato che CP_1
la residenza della famiglia era stata fissata, dapprima, a Messina e,
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successivamente, a Patti, circostanza - questa - non contestata dalla controparte che permette certamente ad un soggetto privo di patologie invalidanti di esercitare un'attività lavorativa spostandosi tramite i mezzi
(quali autobus, macchina, treno).
Ed ancora, la ricorrente risulta formalmente titolare dell'attività economica denominata “ e proprio per la qualità che riveste può ricevere i Org_1
relativi proventi dala stessa.
Infine, dall'esame della cartella clinica del D.S.M., allegata in atti, da cui si Contr evince che la ricorrente è stata, tra il 2017 e il 2018, in cura presso l' non risulta che sia un soggetto inabile a lavoro per una Parte_1
particolare patologia clinicamente accertata.
La stessa ricorrente ha dichiarato, in data 22.5.2018, di avere trovato lavoro e, in data 2.10.2018, ha precisato di avere lavorato tutta l'estate senza problemi (cfr. doc. in atti).
Per le ragioni esposte la domanda di mantenimento deve essere rigettata in quanto non meritevole di accoglimento.
Passando ad esaminare la domanda di addebito avanzata dalle parti si osserva quanto segue.
Il Tribunale, con la declaratoria della separazione, dichiara – ove ne ricorrano i presupposti e sempre che sia espressamente chiesto – a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione a condizione che sia raggiunta la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi.
Sotto il profilo probatorio la Suprema Corte ha affermato che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che
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sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. n.
40795/21).
La domanda di addebito avanzata in via riconvenzionale da CP_1
deve essere rigettata per carenza di elementi probatori a supporto della stessa, non avendo il resistente articolato mezzi di prova sotto tale profilo.
E' invece meritevole di accoglimento la domanda di addebito avanzata dalla per le seguenti ragioni. Parte_1
La ricorrente a supporto dell'addebito ha asserito il volontario abbandono dalla casa coniugale dell' in data 4.11.2017, seguito dalla CP_1
manifestazione della volontà di quest'ultimo di risolvere anticipatamente il contratto di locazione, come risulta dalla documentazione in atti (cfr. corrispondenza con il proprietario dell'immobile, v. all. 3a e 3b).
Orbene, l'art. 143, comma 2, c.c. dispone che dal matrimonio deriva in capo a ciascun coniuge l'obbligo reciproco alla coabitazione, con la conseguenza che il coniuge che si allontana dalla casa coniugale, senza avere preventivamente provveduto al deposito della domanda di separazione o di annullamento del matrimonio o di divorzio, incorre nella violazione dell'obbligo di coabitazione da cui consegue l'addebito della separazione
(cfr. Cass. civ., sez. I, n. 11792/2021).
Sotto il profilo probatorio la Suprema Coorte ha affermato che “Il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare
l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che
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esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto” (cfr. Cass. n. 648/20).
Con un'altra pronuncia conforme la Suprema Corte ha affermato che
“L'allontanamento dalla residenza familiare, ove attuato unilateralmente dal coniuge, cioè senza il consenso dell'altro coniuge, costituisce violazione di un obbligo matrimoniale ed è conseguentemente causa di addebitamento della separazione. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata osservando che non aveva alcuna rilevanza, ai fini dell'addebito della separazione al marito, la mancata prova dell'affermata relazione extraconiugale, non essendo contestato l'abbandono della casa coniugale”
(Cass. 25663/14; cfr Cass. n. 17056/07).
Orbene nella fattispecie in esame l' – il cui onere probatorio, per CP_1
costante giurisprudenza, ricadeva su di lui – non ha provato che il suo allontanamento dalla casa familiare era avvenuto in un momento in cui era già in crisi il rapporto di coniugio o la convivenza era divenuta ormai intollerabile tra le parti, pertanto, a prescindere dall'esistenza o meno di una relazione extraconiugale intrapresa dall' con un'altra donna, la CP_1
separazione deve essere a lui addebitata per abbandono dal tetto coniugale che risulta dalla documentazione in atti e dalla circostanza non contestata dell' di essersi allontanato dalla casa familiare in costanza di CP_1
matrimonio.
Le spese di lite stante la reciproca soccombenza sono compensate tra le parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
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dichiara inammissibili le domande avanzate da Parte_1
aventi ad oggetto la restituzione della somma di € 3.000,00 e la condanna di alla chiusura dell'attività economica denominata CP_1 Org_1
accoglie la domanda di e per l'effetto addebitata la Parte_1
separazione ad;
CP_1
rigetta la domanda di mantenimento avanzata da Parte_1
rigetta la domanda riconvenzionale di addebito avanzata da CP_1
compensa le spese di lite tra le parti.
Patti, nella camera di consiglio del 23.5.2024.
Il Giudice Est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
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