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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/10/2025, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Luigi D'Ambrosio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 440 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2024 vertente tra:
(CF , rapp.ta e difesa dall'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Pagnozzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di NA (BN), Via A. D'Alessio n. 9
Attrice
E
n persona del Sindaco pro tempore (c.f. e P. Iva ), dom.to Controparte_1 P.IVA_1
per la qualità presso la casa Comunale
Convenuto
Avente ad oggetto: Risarcimento danni ex art. 2051 cc.
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla L. 69/2009.
Conclusioni delle parti :
Per l'attrice: accoglimento della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2
Con atto di citazione datato 30 gennaio 2024 conveniva in giudizio, davanti a Parte_1
questo Tribunale, il in persona del Sindaco p.t., al fine di sentirne pronunciare la Controparte_1
condanna al risarcimento in proprio favore del danno riportato dalla vettura di sua proprietà Ford
Puma targata GH032BV e per le lesioni personali riportate in occasione di sinistro stradale;
l'attrice esponeva che, in data 09 ottobre 2023, alle ore 08:30, circa, mentre si trovava alla guida della predetta autovettura e percorreva una strada secondaria alla Località Scarpone, sita nel Comune di CP_1
viaggiando in direzione Paupisi/Ponte, subito dopo aver superato una curva collideva con la parte anteriore dell'auto contro una grossa pietra presente sul manto stradale per poi andare a collidere contro un muretto posto all'altezza di un ponticello presente su tale tratto stradale.
L'attrice proseguiva esponendo che fu costretta a far ricorso alle cure del Pronto Soccorso dell'ospedale “Fatebenefratelli” di Benevento, ove le veniva diagnosticata distorsione cervico-dorso lombare con sindrome brachialgia a sinistra e sindrome vertiginosa e contusione alla spalla sinistra con prognosi iniziale di 7 giorni ed altri esiti, cui seguiva un consistente iter terapeutico.
Dopo l'evento, sul posto interveniva una pattuglia della Stazione Carabinieri di Ponte, redigendo rapporto di intervento.
L'attrice precisava che in loco mancasse qualsiasi segnalazione di pericolo volta ad indicare le imperfezioni della pavimentazione stradale e che il masso costituisse un'ipotesi di insidia o trabocchetto;
ritenendo responsabile ex art. 2051 cc il convenuto quale proprietario, CP_1
manutentore e custode del luogo teatro dell'evento, concludeva per l'emissione di sentenza di condanna al ristoro del danno patrimoniale e per le lesioni personali riportate.
Il pur raggiunto dalla notifica telematica dell'atto introduttivo, non provvedeva Controparte_1
alla costituzione in giudizio.
Il Tribunale, esaminate le memorie ex art. 171 ter cpc, senza ritenere necessaria l'assunzione di mezzi istruttori, fissava udienza per la discussione e riservava la causa a sentenza.
La domanda attorea è risultata infondata per i seguenti
MOTIVI
L'attrice ha agito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c., invocando la responsabilità custodiale delle strade comunali, ove il sinistro si è verificato;
è necessario, pertanto, richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di responsabilità da cose in custodia.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la ratio legis della norma di cui all'art. 2051
c.c. è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non 3
necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta (Cass. civ., Sez. III, 19 maggio 2011, n° 11016).
La radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, insita nella prospettiva adottata, che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta), comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un'attività o una condotta colposa del custode, di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (cfr. Cass. 19.02.2008 n. 4279).
Il disposto normativo dell'art. 2051 c.c., tuttavia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale quale elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità, dovendo quindi dimostrare che l'evento dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. (Cass. civ. 11 marzo 2011, n. 5910).
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., richiede, pertanto, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il legame causale escludendo, così, la responsabilità del custode (Cass. civ.,
Sez. III, 5 maggio 2013, n. 2660).
Nello specifico, la giurisprudenza di legittimità, con costante orientamento, ha affermato che “è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. civ. Ordinanza n. 11526 del
11.05.2017).
Solo una volta che l'attore abbia rigorosamente assolto a tale onere probatorio, potrà riconoscersi la peculiare responsabilità del custode, che potrà essere superata solo mediante la prova del caso fortuito inteso quale causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento dannoso e, dunque, idonea ad interrompere il nesso eziologico fra la res custodita ed il pregiudizio subito. (Cass. n.5658/2010). 4
Il caso fortuito è quindi un fattore incidente non sull'elemento psicologico dell'illecito, ma sul profilo causale dell'evento, e riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza (ex multis cfr. altresì Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 15383 del 06/07/2006).
Su tale responsabilità può, quindi, certamente influire la condotta della stessa vittima, la quale può assumere un rilievo causale esclusivo (con esclusione quindi della responsabilità di cui all'art. 2051
c.c.), ove possa qualificarsi abnorme, e cioè estranea al novero delle possibilità attuali congruamente prevedibili in relazione al contesto e all'utilizzo normale della res (Cass., 22.3.2011, n. 6550).
Conseguentemente, il nesso di causalità và quindi escluso in tutte le ipotesi in cui l'evento dannoso sia riferibile al caso fortuito, da ritenere sussistente anche ove lo stesso evento dannoso sia ascrivibile esclusivamente alla condotta imprudente del danneggiato, che intervenga ad interrompere il nesso causale tra la res custodita e il danno nelle ipotesi in cui il comportamento del privato non si sia improntato a quei canoni di diligenza imposti dal criterio di autoresponsabilità necessario per l'utilizzo di beni (cfr. ex pluribus Cass. n. 5578/2003, Cass. n.4476/11).
Orbene, nei casi, come quello in esame, in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
In questi casi, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa va considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte intanto può ritenersi pericolosa, in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante alla luce di vari fattori, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, nonché ogni altra (ulteriore) circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode (v. ad es. Cass. 6306/13,
Cass. 11526/17, Cass. 2480/18, Cass. 27724/18, Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n. 2660).
Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo a produrre l'evento deve essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa;
sicché, tanto meno essa è intrinsecamente 5
pericolosa, tanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, a partire dall'uso improprio della cosa, fino all'eventuale interruzione del nesso eziologico tra la stessa e il danno e alla esclusione di ogni responsabilità del custode (cfr. Cass.
24.02.2011 n. 4476; Cass. 19.02.2008 n. 4279).
In conclusione, i soggetti che invochino la responsabilità custodiale, sono gravati, coerentemente al c.d. principio di auto-responsabilità codificato dall'art. 1227 comma 1 c.c., di un dovere generale di attenzione e diligenza in base al quale il comportamento del soggetto danneggiato contrario alla c.d. ordinaria diligenza, attraverso la mancata adozione della cautela e della prudenza atte a prevenire o a ridurre le possibilità di avveramento del danno, può incidere sul nesso causale, essendo idoneo, a seconda della gravità a limitare o addirittura ad escludere la responsabilità del custode.
Sul tema la giurisprudenza precisa che, ai sensi dell'art. 2051 cc, allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta a rango di mera occasione dell'evento (cfr. Cass. 23584/2013;
12895/2016).
Attagliando tali principi alla fattispecie in esame, l'attrice, nella sua esposizione dei fatti, non integrata o modificata nel corso del giudizio, non ha fornito alcuna indicazione in ordine alla relazione tra i danni presentati dalla vettura ed una collisione con una pietra che nelle fotoriproduzioni allegate al rapporto dei Carabinieri appare di dimensioni tali da non rendere possibile il verificarsi della totale perdita di controllo dell'automobile da parte della sua conducente. L'attrice, inoltre, non indica elementi fondamentali per la corretta valutazione dei fatti, quali la velocità mantenuta dal veicolo al momento del sinistro, il limite di velocità previsto lungo il tratto stradale in questione e se indossasse la cintura di sicurezza al momento dell'impatto, e, icto oculi trattandosi di strada definita secondaria dalla stessa attrice, appare evidente che se l'attrice avesse mantenuto una velocità adeguata al tratto stradale percorso, mai avrebbe potuto verificarsi un sinistro dell'entità di quello descritto in atto introduttivo. In particolare, l'attrice non riferisce con quale dinamica l'impatto del piccolo masso in questione e gli organi meccanici sterzanti dell'autovettura provocava il conseguente urto dello spigolo anteriore destro dell'autovettura contro il suddetto muretto posto a pochi centimetri dal punto di impatto. 6
In definitiva, i fatti, così come esposti, non appaiono sufficienti a provare la riconducibilità eziologica dell'evento dannoso occorso all'attrice alla mera condizione della pavimentazione sulla stradale o del piccolo masso in questione, apparendo la condotta di guida dell'attrice unica e sola causa del sinistro, ragion per cui alcuna responsabilità può essere imputata all'Ente comunale.
Pur volendo accedere ad una interpretazione delle norme in materia più estensiva possibile, come in
Corte di Cassazione, Sezione III, Ordinanza dell'8 luglio 2024 n. 18518, ovvero che “in materia di responsabilità ex articolo 2051 cod. civ., a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa”, nel caso concreto è carente proprio la dimostrazione che il danno sia derivato direttamente ed inevitabilmente dalle imperfezioni presentate dalla pavimentazione stradale, che, trattandosi di strada secondaria è più che lecito attendersi e cercare di evitare marciando lentamente.
Conseguentemente la domanda attorea deve essere integralmente respinta in quanto rivelatasi infondata.
Detti rilievi appaiono assorbenti e precludono l'esame di ogni altra questione dedotta in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento – I Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
2) Compensa le spese di lite tra le parti del giudizio.
Benevento, li 22 ottobre 2025.
Il GOP
Dott. Luigi D'Ambrosio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Luigi D'Ambrosio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 440 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2024 vertente tra:
(CF , rapp.ta e difesa dall'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Pagnozzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di NA (BN), Via A. D'Alessio n. 9
Attrice
E
n persona del Sindaco pro tempore (c.f. e P. Iva ), dom.to Controparte_1 P.IVA_1
per la qualità presso la casa Comunale
Convenuto
Avente ad oggetto: Risarcimento danni ex art. 2051 cc.
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla L. 69/2009.
Conclusioni delle parti :
Per l'attrice: accoglimento della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2
Con atto di citazione datato 30 gennaio 2024 conveniva in giudizio, davanti a Parte_1
questo Tribunale, il in persona del Sindaco p.t., al fine di sentirne pronunciare la Controparte_1
condanna al risarcimento in proprio favore del danno riportato dalla vettura di sua proprietà Ford
Puma targata GH032BV e per le lesioni personali riportate in occasione di sinistro stradale;
l'attrice esponeva che, in data 09 ottobre 2023, alle ore 08:30, circa, mentre si trovava alla guida della predetta autovettura e percorreva una strada secondaria alla Località Scarpone, sita nel Comune di CP_1
viaggiando in direzione Paupisi/Ponte, subito dopo aver superato una curva collideva con la parte anteriore dell'auto contro una grossa pietra presente sul manto stradale per poi andare a collidere contro un muretto posto all'altezza di un ponticello presente su tale tratto stradale.
L'attrice proseguiva esponendo che fu costretta a far ricorso alle cure del Pronto Soccorso dell'ospedale “Fatebenefratelli” di Benevento, ove le veniva diagnosticata distorsione cervico-dorso lombare con sindrome brachialgia a sinistra e sindrome vertiginosa e contusione alla spalla sinistra con prognosi iniziale di 7 giorni ed altri esiti, cui seguiva un consistente iter terapeutico.
Dopo l'evento, sul posto interveniva una pattuglia della Stazione Carabinieri di Ponte, redigendo rapporto di intervento.
L'attrice precisava che in loco mancasse qualsiasi segnalazione di pericolo volta ad indicare le imperfezioni della pavimentazione stradale e che il masso costituisse un'ipotesi di insidia o trabocchetto;
ritenendo responsabile ex art. 2051 cc il convenuto quale proprietario, CP_1
manutentore e custode del luogo teatro dell'evento, concludeva per l'emissione di sentenza di condanna al ristoro del danno patrimoniale e per le lesioni personali riportate.
Il pur raggiunto dalla notifica telematica dell'atto introduttivo, non provvedeva Controparte_1
alla costituzione in giudizio.
Il Tribunale, esaminate le memorie ex art. 171 ter cpc, senza ritenere necessaria l'assunzione di mezzi istruttori, fissava udienza per la discussione e riservava la causa a sentenza.
La domanda attorea è risultata infondata per i seguenti
MOTIVI
L'attrice ha agito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c., invocando la responsabilità custodiale delle strade comunali, ove il sinistro si è verificato;
è necessario, pertanto, richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di responsabilità da cose in custodia.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la ratio legis della norma di cui all'art. 2051
c.c. è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non 3
necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta (Cass. civ., Sez. III, 19 maggio 2011, n° 11016).
La radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, insita nella prospettiva adottata, che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta), comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un'attività o una condotta colposa del custode, di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (cfr. Cass. 19.02.2008 n. 4279).
Il disposto normativo dell'art. 2051 c.c., tuttavia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale quale elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità, dovendo quindi dimostrare che l'evento dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. (Cass. civ. 11 marzo 2011, n. 5910).
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., richiede, pertanto, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il legame causale escludendo, così, la responsabilità del custode (Cass. civ.,
Sez. III, 5 maggio 2013, n. 2660).
Nello specifico, la giurisprudenza di legittimità, con costante orientamento, ha affermato che “è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. civ. Ordinanza n. 11526 del
11.05.2017).
Solo una volta che l'attore abbia rigorosamente assolto a tale onere probatorio, potrà riconoscersi la peculiare responsabilità del custode, che potrà essere superata solo mediante la prova del caso fortuito inteso quale causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento dannoso e, dunque, idonea ad interrompere il nesso eziologico fra la res custodita ed il pregiudizio subito. (Cass. n.5658/2010). 4
Il caso fortuito è quindi un fattore incidente non sull'elemento psicologico dell'illecito, ma sul profilo causale dell'evento, e riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza (ex multis cfr. altresì Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 15383 del 06/07/2006).
Su tale responsabilità può, quindi, certamente influire la condotta della stessa vittima, la quale può assumere un rilievo causale esclusivo (con esclusione quindi della responsabilità di cui all'art. 2051
c.c.), ove possa qualificarsi abnorme, e cioè estranea al novero delle possibilità attuali congruamente prevedibili in relazione al contesto e all'utilizzo normale della res (Cass., 22.3.2011, n. 6550).
Conseguentemente, il nesso di causalità và quindi escluso in tutte le ipotesi in cui l'evento dannoso sia riferibile al caso fortuito, da ritenere sussistente anche ove lo stesso evento dannoso sia ascrivibile esclusivamente alla condotta imprudente del danneggiato, che intervenga ad interrompere il nesso causale tra la res custodita e il danno nelle ipotesi in cui il comportamento del privato non si sia improntato a quei canoni di diligenza imposti dal criterio di autoresponsabilità necessario per l'utilizzo di beni (cfr. ex pluribus Cass. n. 5578/2003, Cass. n.4476/11).
Orbene, nei casi, come quello in esame, in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
In questi casi, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa va considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte intanto può ritenersi pericolosa, in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante alla luce di vari fattori, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, nonché ogni altra (ulteriore) circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode (v. ad es. Cass. 6306/13,
Cass. 11526/17, Cass. 2480/18, Cass. 27724/18, Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n. 2660).
Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo a produrre l'evento deve essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa;
sicché, tanto meno essa è intrinsecamente 5
pericolosa, tanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, a partire dall'uso improprio della cosa, fino all'eventuale interruzione del nesso eziologico tra la stessa e il danno e alla esclusione di ogni responsabilità del custode (cfr. Cass.
24.02.2011 n. 4476; Cass. 19.02.2008 n. 4279).
In conclusione, i soggetti che invochino la responsabilità custodiale, sono gravati, coerentemente al c.d. principio di auto-responsabilità codificato dall'art. 1227 comma 1 c.c., di un dovere generale di attenzione e diligenza in base al quale il comportamento del soggetto danneggiato contrario alla c.d. ordinaria diligenza, attraverso la mancata adozione della cautela e della prudenza atte a prevenire o a ridurre le possibilità di avveramento del danno, può incidere sul nesso causale, essendo idoneo, a seconda della gravità a limitare o addirittura ad escludere la responsabilità del custode.
Sul tema la giurisprudenza precisa che, ai sensi dell'art. 2051 cc, allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta a rango di mera occasione dell'evento (cfr. Cass. 23584/2013;
12895/2016).
Attagliando tali principi alla fattispecie in esame, l'attrice, nella sua esposizione dei fatti, non integrata o modificata nel corso del giudizio, non ha fornito alcuna indicazione in ordine alla relazione tra i danni presentati dalla vettura ed una collisione con una pietra che nelle fotoriproduzioni allegate al rapporto dei Carabinieri appare di dimensioni tali da non rendere possibile il verificarsi della totale perdita di controllo dell'automobile da parte della sua conducente. L'attrice, inoltre, non indica elementi fondamentali per la corretta valutazione dei fatti, quali la velocità mantenuta dal veicolo al momento del sinistro, il limite di velocità previsto lungo il tratto stradale in questione e se indossasse la cintura di sicurezza al momento dell'impatto, e, icto oculi trattandosi di strada definita secondaria dalla stessa attrice, appare evidente che se l'attrice avesse mantenuto una velocità adeguata al tratto stradale percorso, mai avrebbe potuto verificarsi un sinistro dell'entità di quello descritto in atto introduttivo. In particolare, l'attrice non riferisce con quale dinamica l'impatto del piccolo masso in questione e gli organi meccanici sterzanti dell'autovettura provocava il conseguente urto dello spigolo anteriore destro dell'autovettura contro il suddetto muretto posto a pochi centimetri dal punto di impatto. 6
In definitiva, i fatti, così come esposti, non appaiono sufficienti a provare la riconducibilità eziologica dell'evento dannoso occorso all'attrice alla mera condizione della pavimentazione sulla stradale o del piccolo masso in questione, apparendo la condotta di guida dell'attrice unica e sola causa del sinistro, ragion per cui alcuna responsabilità può essere imputata all'Ente comunale.
Pur volendo accedere ad una interpretazione delle norme in materia più estensiva possibile, come in
Corte di Cassazione, Sezione III, Ordinanza dell'8 luglio 2024 n. 18518, ovvero che “in materia di responsabilità ex articolo 2051 cod. civ., a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa”, nel caso concreto è carente proprio la dimostrazione che il danno sia derivato direttamente ed inevitabilmente dalle imperfezioni presentate dalla pavimentazione stradale, che, trattandosi di strada secondaria è più che lecito attendersi e cercare di evitare marciando lentamente.
Conseguentemente la domanda attorea deve essere integralmente respinta in quanto rivelatasi infondata.
Detti rilievi appaiono assorbenti e precludono l'esame di ogni altra questione dedotta in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento – I Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
2) Compensa le spese di lite tra le parti del giudizio.
Benevento, li 22 ottobre 2025.
Il GOP
Dott. Luigi D'Ambrosio