Sentenza 1 settembre 1999
Massime • 1
Le sentenze dei giudici ordinari di merito sono suscettibili di acquistare autorità di cosa giudicata sulla giurisdizione quando in esse la statuizione, seppur implicita, sulla giurisdizione, si coniughi ad una pronuncia di merito; ne consegue che il passaggio in giudicato di una pronuncia del giudice ordinario sul merito di una pretesa attinente ad un determinato rapporto di lavoro estende i suoi effetti al presupposto della sussistenza della giurisdizione di detto giudice su tale rapporto, indipendentemente dal fatto che sia stata oggetto o meno di esplicita declaratoria, e pertanto osta a che la giurisdizione di quel giudice possa essere contestata in successive controversie fra le stesse parti riguardanti domande aventi titolo nel medesimo rapporto (nella specie la S.C. ha affermato l'incontestabilità, nel giudizio d'impugnazione del licenziamento, della giurisdizione del giudice ordinario implicitamente ritenuta in una precedente sentenza passata in giudicato che aveva accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la PA).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/09/1999, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 1 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco FAVARA - Primo Presidente F.F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Massimo GENGHINI - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Rel. Consigliere -
Dott. Ettore GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. Stefanomaria EVANGELISTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IP NO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE MEDAGLIE D'ORO 44, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE NARDELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO MASTRANGELO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ROCCA PORENA 34, presso lo studio dell'Avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO DE FEO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2171/96 del Tribunale di TARANTO, depositata il 16/11/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/99 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NO IP, con riferimento ad un rapporto di lavoro intercorso fra esso deducente, in qualità di operaio specializzato addetto ad impianti irrigui, e la Regione Puglia, con ricorso dell'1 ottobre 1994, chiese al Pretore del lavoro di RA dichiararsi l'illegittimità del licenziamento intimatogli dalla suddetta P.A., disporsi la sua reintegrazione nel posto e condannarsi la controparte nei danni.
La Regione Puglia, costituitasi, prospettò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sostenendo avere natura pubblicistica del rapporto di prestazione d'opera e, quindi, dover restare riservata la cognizione della causa al giudice amministrativo.
Il IP replicò facendo presente essere coperta dal giudicato formatosi su una sentenza del Pretore del lavoro di RA del 2 giugno 1993, recante declaratoria della sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato insorto il 6 giugno 1990, la sollevata questione relativa alla natura del rapporto contestato.
Il pretore, con sentenza del 27 settembre 1995, dichiarò la carenza di giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alla vertenza nell'esposta guisa istituita.
Sull'appello di NO IP, il Tribunale del lavoro di RA, con sentenza del 16 novembre 1996, resa nel contraddittorio e nella resistenza della Regione Puglia, disattesa l'impugnazione, confermò la pronuncia del primo giudice.
Il tribunale motivò la decisione evidenziando, innanzi tutto, l'insussistenza del dedotto giudicato in ordine alla discussa natura, privatistica o pubblicistica, del rapporto in contestazione:
premesso che "solo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sulla giurisdizione può assumere rilievo al di fuori del processo nel quale detta pronuncia è emessa, mentre nelle altre ipotesi è possibile il riesame della questione in un successivo giudizio fra le stesse parti, salva l'identità fra le due cause in ordine all'oggetto del giudizio", osservò che "l'identità nella specie non è ravvisabile ove si consideri che mentre nel pregresso giudizio (concluso con l'altrove ricordata sentenza del Pretore del lavoro del 2 giugno 1993) veniva chiesto il riconoscimento della natura di rapporto di lavoro a tempo indeterminato", nel processo in esame "si discute della legittimità del licenziamento". Il giudice anzidetto, quindi, considerò che "le sentenze dei giudici ordinari di merito (come quelle dei giudici amministrativi) che statuiscono ... sulla giurisdizione ... (sono) ... suscettibili di acquistare autorità di giudicato (esterno) anche in tema di giurisdizione ... solo in quanto in esse la statuizione, sia pure implicita, sulla giurisdizione si coniughi con una statuizione di merito" divenuta irretrattabile, dovendosi precisare, però, che "tale efficacia ... è limitata a quei processi che abbiano per oggetto cause identiche, non solo soggettivamente ma anche oggettivamente, a quelle in cui si è formato il giudicato ...". Il tribunale rilevò, inoltre, che, attesa la qualifica di ente pubblico non economico incontestatamente spettante alla P.A. datrice di lavoro, al rapporto controverso va senz'altro riconosciuta natura pubblicistica, con conseguente devoluzione delle cause allo stesso relative alla cognizione del giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, puntualizzando, al riguardo, che ogni rapporto di lavoro intrattenuto con ente pubblico non economico resta riducibile nel paradigma del pubblico impiego, eccettuati i casi, nella fattispecie non ricorrenti, "in cui la legge qualifichi privato il rapporto stesso, e quelli in cui il lavoratore sia inserito in una struttura autonoma dell'ente gestita con criteri di imprenditorialità".
NO IP ricorre, con due motivi, per la cassazione della suindicata sentenza di secondo grado, non notificata. La Regione Puglia resiste al ricorso, notificatole il 14 novembre 1997, con controricorso del 20 dicembre 1997.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sul presupposto della riducibilità del rapporto di prestazione d'opera di cui trattasi nel paradigma del pubblico impiego. E ciò in ragione, da un lato, della qualità di ente pubblico non economico indiscutibilmente spettante al datore di lavoro, e, dall'altro, dal riscontrato mancato inserimento del lavoratore in una qualche autonoma struttura gestita dall'ente suindicato in forma imprenditoriale civilistica, e della conseguente assoggettabilità - ratione temporis - del rapporto medesimo alla cognizione del giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva.
Il giudice del merito è pervenuto a siffatta pronuncia dopo aver disatteso un'allegazione del IP diretta ad evidenziare l'esistenza di un giudicato, esterno, sulla giurisdizione del giudice ordinario scaturente da sentenza definitiva in data 2 giugno 1993, con la quale il Pretore del lavoro di RA, pronunciando su vertenza diversa da qualla in esame a suo tempo insorta fra gli odierni contendenti con riferimento al rapporto di lavoro anche in questa sede in contestazione, ebbe a dichiarare essere costituito tale rapporto a tempo indeterminato con decorrenza dal 6 giugno 1990. Il tribunale, al riguardo, ha osservato che "solo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sulla giurisdizione può assumere rilievo al di fuori del processo nel quale detta pronuncia è emessa, mentre nelle altre ipotesi è possibile il riesame della questione in un successivo giudizio fra le stesse parti, salva la identità fra le due cause in ordine all'oggetto del giudizio, identità nella specie non ravvisabile ove si consideri che mentre nel pregresso giudizio veniva chiesto il riconoscimento della natura di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nella specie si discute della legittimità del licenziamento".
Il giudice anzidetto, quindi, ha puntualizzato che "a differenza delle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - cui, per la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione, spetta il potere di adottare sul punto decisioni dotate di efficacia esterna ... -, le sentenze dei giudici ordinari di merito (come quelle dei giudici amministrativi) che statuiscono sulla sola giurisdizione non sono idonee ad acquistare autorità di giudicato in senso sostanziale ed a spiegare perciò alcun effetto al di fuori del processo nel quale siano state rese, essendo le sentenze di detti giudici suscettibili di acquistare autorità di giudicato (esterno) anche in tema di giurisdizione ... solo in quanto in esse la statuizione, sia pure implicita, sulla giurisdizione si coniughi con una statuizione di merito, con la precisazione, peraltro, che tale efficacia presuppone il passaggio in giudicato formale delle sentenze stesse ed è limitata a quei processi che abbiano per oggetto cause identiche, non solo soggettivamente ma anche oggettivamente, a quella in cui si è formato il giudicato esterno (anche sulla giurisdizione) ...". NO IP, con i primi due motivi di ricorso, deducendo "violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c." e "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n.5 c.p.c." sostiene che "il Giudice a quo non ha fatto buon governo della norma di cui all'art. 2909 c.c. (secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza fa stato fra le quali ad ogni effetto), ha inoltre ignorato l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, per la quale "il giudicato proietta i suoi effetti anche in altre controversie che insorgano fra le stesse parti, in ordine al rapporto posto a base, anche con differente petitum, della pronuncia passata in cosa giudicata", sicché "il passaggio in giudicato della pronuncia del G.O., che abbia statuito nel merito di una pretesa attinente ad un determinato rapporto di lavoro, estende i suoi effetti al presupposto dell'esistenza della giurisdizione di detto giudice su tale rapporto, indipendentemente dal fatto che essa sia stata oggetto, o meno, di esplicita affermazione, e, pertanto, osta a che la giurisdizione del medesimo giudice possa essere contestata in successive controversie fra le parti riguardanti domande fondate sullo stesso rapporto".
Il ricorrente, quindi, dopo aver evidenziato che "con la sentenza del 2.6.1993 il Pretore di RA aveva accertato che il rapporto di lavoro" fra lui "e la Regione Puglia era a tempo indeterminato con decorrenza dal 6.6.1990 e che (gli) spettava la qualifica di operaio specializzato", lamenta che il tribunale "non ... dice perché detta pronuncia non contempla, ..., un accertamento, quanto meno implicito, sulla giurisdizione e un accertamento nel merito". Le censure, connesse e, pertanto, da esaminarsi insieme, sono fondate.
Le sentenze divenute definitive ed irretrattabili dei giudici di merito sono suscettibili di fare stato fra le parti sulla giurisdizione anche in processi diversi da quello in cui sono state rese quando le statuizioni, eventualmente implicite, sulla giurisdizione da esse risultanti si coniughino con statuizioni relative ai profili sostanziali del rapporto controverso (cfr., in terminis, fra le altre, Cass. SS.UU. civ., sent. n. 9124 del 4.11.1994, id., sent. n. 7088 del 23.6.1995, id., sent. n. 10679 del 29.11.1996). Corollario del postulato considerato è che il passaggio in cosa giudicata di una pronuncia del giudice ordinario recante statuizioni sul merito di una pretesa attinente ad un determinato rapporto di lavoro estende i suoi effetti al presupposto della sussistenza della giurisdizione di detto giudice su tale rapporto, indipendentemente dal fatto che essa sia stata, o meno, oggetto di esplicita declaratoria, e, pertanto, osta a che la giurisdizione di quel giudice possa essere contestata in successive controversie fra le stesse parti riguardanti domande aventi il titolo nel medesimo rapporto.
L'applicazione degli enunciati principi alla fattispecie comporta che l'affermazione implicita della giurisdizione del giudice ordinario sul rapporto di lavoro in controversia risultante dall'altrove ricordata sentenza del Pretore del lavoro di RA del 2 giugno 1993, che, come detto, reca statuizioni sul merito di pretese dell'odierno ricorrente aventi il titolo nel rapporto di prestazione d'opera subordinata anche qui in discussione, nell'intervenuto passaggio in cosa giudicata di detta sentenza, sia destinata a far stato nella presente sede, rendendo incontestabile in questo processo la giurisdizione del giudice ordinario sul rapporto considerato e sulle domande allo stesso attinenti azionate dai soggetti che ne sono parte.
Conseguentemente, non essendo neppure dedotto che la natura del rapporto controverso si sia trasformata da privata in pubblica in epoca successiva alla pronuncia della ridetta sentenza pretorile del 2 giugno 1993 e prima del licenziamento contestato, e risultando, anzi, ribadita la natura esclusivamente civilistica del rapporto medesimo dalla lettera dell'art. 5, comma 1, L. Reg.
Puglia 18.4.1994 n. 15 (cfr., al riguardo, Cass. SS.UU. civ., sent. n. 4876 del 14.5.1998), deve ritenersi preclusa dal giudicato formatosi sulla sentenza in argomento ogni questione circa la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario sulla vertenza in esame.
In accoglimento dei delibati motivi di ricorso, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata, e la causa, a mente dell'art. 383, comma 3, cod. proc. civ., deve essere rinviata dinanzi al Pretore del lavoro di RA, giudice di primo grado, cui va rimessa anche la pronuncia sulle spese.
Resta assorbito l'esame del terzo mezzo di ricorso, con il quale NO IP, denunciando la riscontrabilità nella sentenza impugnata di "erronea negazione nel caso de quo della giurisdizione dell'a.g.o. e, in ogni caso, violazione e falsa applicazione dell'art. 2093, II comma c.c. ... in relazione all'art. 360 n. 1 c.p.c.", lamenta aver il tribunale erroneamente escluso la riducibilità del rapporto di prestazione d'opera controverso alla nozione di rapporto di lavoro di diritto privato e l'assoggettabilità, conseguente, dello stesso alla giurisdizione del giudice ordinario.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese, al Pretore del lavoro di RA, giudice di primo grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili della Corte Suprema di Cassazione l'8 aprile 1999. Depositata in cancelleria l'1 settembre 1999.