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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 10/04/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria
Laura Pasca, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 417 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018
e promossa
DA rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione, Parte_1 dall'Avv. Vilma Giovannini
Opponente
CONTRO
e, per essa, in forza di procura speciale, in persona del Controparte_1 CP_2 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Gaetano Biocca
Opposta
E
e, per essa, quale mandataria, Controparte_3 Controparte_4
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla
[...] comparsa di costituzione del 28.02.2020, dall'Avv. Gaetano Biocca
e, per essa, quale procuratrice e servicer, la Controparte_5 [...] che, a sua volta, agisce per il tramite della mandataria con Controparte_6 rappresentanza e sub-servicer in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_7 rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione del 24.01.2025, dagliAvv. Andrea Fioretti e Avv. Riccardo Rosaria Ciampa
Intervenuti ex art. 111 c.p.c.
OGGETTO: Contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte opponente Parte_1
“Voglia l'On.le Giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, accogliere la presente opposizione e:
1. dichiarare, in via preliminare, l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento obbligatorio della mediazione;
pagina 1 di 16
2.dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta dal sig. per le ragioni Parte_1 in premessa, tanto in fatto quanto in diritto;
3. Dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
4. accertare e dichiarare la violazione da parte della delle regole di Controparte_8 correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto di fideiussione con ogni conseguenza sulla sua nullità ex art. 1956 c.c.;
5. accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti in conto corrente, non convenuti e delle commissioni sul massimo scoperto trimestrale;
6. accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia delle condizioni di contratto relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi;
7. accertare e dichiarare la nullità degli addebiti di interessi ultralegali applicati all'intero rapporto;
8. accertare e dichiarare per effetto della declaratoria di parziale nullità dei contratti de quibus, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare-avere sulla base della riclassificazione contabile in regime di saggio legale senza capitalizzazioni e con l'eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto;
9. accertare e dichiarare previo accertamento del Tasso effettivo Globale, la nullità ed inefficacia di qualsivoglia pretesa della per interessi, spese, commissioni e competenze poiché eccedenti CP_6 il tasso soglia;
10. condannare la banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate CP_1
e/o riscosse oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
11. accertare e dichiarare quale conseguenza dell'accertata responsabilità della Controparte_8
, l'inefficacia e nullità delle fideiussioni prestate dal sig. in suo favore;
[...] Parte_1
12. condannare la al risarcimento dei danni da determinarsi in via equitativa;
Controparte_8
13. condannare al pagamento di spese e competenze di causa. CP_1
Per parte terza intervenuta e per essa, quale procuratrice e servicer la Controparte_5 che a sua volta agisce per il tramite della Controparte_6
Controparte_7
“Conclude affinché la S.V.Ill.ma, contrariis reiectis, voglia:
- dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o il difetto di interesse ad agire dell'opponente, con ogni conseguente statuizione di legge;
- rigettare integralmente l'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto inammissibile, improponibile
e comunque infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- rigettare, sempre ed in ogni caso, ogni domanda e/o eccezione spiegata da parte opponente anche in via riconvenzionale, e tutte le ulteriori domande e/o eccezioni che dovessero essere formulate e/o precisate in sede di memorie ex art.183, comma 6, c.p.c.;
- in via subordinata, accertare sempre ed in ogni caso l'ammontare del credito vantato dalla
pagina 2 di 16 Banca opposta per le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento (in solido con gli altri in caso di riunione), in favore della Banca della somma di €.385.015,51, oltre agli interessi maturati e maturati sì come contrattualmente pattuiti sino all'effettivo soddisfo, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia, anche a seguito della espletanda istruzione probatoria, nonché alle spese monitorie già liquidate ed alle successive occorrende;
- condannare sempre ed in ogni caso l'opponente al pagamento (in solido con gli altri in caso di riunione) al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario,
IVA e CPA come per legge.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1. Con decreto ingiuntivo n. 1535/2017 r.g. 3650/2017 emesso in data 11.12.2017 il Tribunale di
Teramo ha ingiunto alla società Maxiline Italia s.r.l., quale debitrice principale, e a
[...]
alla società e alla società Maximm Parte_1 Parte_2 Controparte_9 CP_10 di VO ME & C s.a.s., quali garanti, il pagamento, in solido, di € 385.015,51 oltre interessi e spese di procedura di cui:
- € 146.363,89 quale saldo debitore del conto corrente n. 10825313 sottoscritto in data 8.05.2007;
- € 62.583,36 quale saldo debitore relativo al contratto di finanziamento chirografario n. 4555840 del 26.11.2014;
- € 21.633,75 quale saldo debitore relativo al contratto di finanziamento chirografario n. 7631252 sottoscritto in data 28.10.2016;
- € 24.697,74 quale saldo debitore relativo al contratto di finanziamento chirografario n. 7629188 concesso in data 26.10.2016;
- € 64.325,76 quale saldo debitore relativo al contratto di finanziamento chirografario n. 7632347 del 31.10.2016;
- € 56.807,94 quale saldo debitore relativo al contratto di finanziamento chirografario n. 7634189 del 3.11.2016;
- € 8.603,07 quale saldo debitore relativo al contratto di finanziamento chirografario n. 7636433 concesso in data 8.11.2016
2. Avverso il suddetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione con atto di citazione ritualmente notificato il quale, dopo aver preliminarmente eccepito l'improcedibilità Parte_1 dell'azione per mancato esperimento della procedura di mediazione (tentativo di mediazione pacificamente esperito in corso di causa), ha contestato la violazione da parte della banca dell'art. 1956 c.c. con conseguente sua liberazione dalle obbligazioni assunte nonché l'illegittima applicazione, in relazione al contratto di conto corrente n. 10825313, di interessi in misura ultralegale, di interessi anatocistici, delle commissioni di massimo scoperto nonché di interessi usurari, con conseguente condanna della banca alla restituzione delle somme illegittimamente pagina 3 di 16 addebitate e/o riscosse e al risarcimento dei danni subiti.
3. Si è costituita in giudizio la banca (per il tramite della procuratrice speciale Controparte_1
, la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, CP_2 con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4. Con ordinanza del 24.09.2014 il Giudice precedente assegnatario del procedimento ha autorizzato la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
5. Con comparsa di costituzione del 28.02.2020 si è costituita in giudizio la società CP_3
e, per essa, quale mandataria, la società quale
[...] Controparte_4 cessionaria del credito ex art. 111 c.p.c. vantato dalla banca associandosi alle Controparte_1 conclusioni rassegnate da quest'ultima.
Con comparsa di costituzione depositata in data 24.01.2025, si è costituita quale cessionaria del credito vantato da la società e, per essa, quale procuratrice e Controparte_3 Controparte_5 servicer, la la quale, a sua volta, agisce per il tramite della Controparte_6
Controparte_7
6. La causa, istruita mediante produzioni documentali e CTU contabile, è pervenuta allo scrivente
Magistrato in data 23.11.2020 ed è stata presa in decisione all'udienza del 29.01.2025 con concessione alle parti del termine di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e termine di successivi 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
Il difetto di legittimazione ad agire delle cessionarie del credito originariamente vantato da
Controparte_1
7. Nella comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. parte opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva delle cessionarie e di non essendo stata Controparte_3 Controparte_5 fornita la prova dell'intervenuta cessione del credito.
7.1. In linea generale, l'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione ex art. 58 TUB non esonera la parte che afferma di essere titolare del credito dalla prova della cessione e del suo contenuto al fine di dimostrare che oggetto della cessione sia proprio il credito del quale viene prospettata in giudizio la titolarità (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., sez. 6, 5 novembre 2020, n.
24798 secondo cui una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa – mentre cosa diversa è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto, questione che è riservata al giudice di merito).
Sempre in linea generale deve affermarsi che: i) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma per cui la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario;
ii) opera il principio di non contestazione;
iii) occorre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B .
Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, la giurisprudenza più recente ha chiarito che in caso di pagina 4 di 16 cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non è contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, “in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum)” essendo il fatto da provare “costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, dell'esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (cfr. Cass. civ., sez. 3, 22 giugno 2023, n. 17944; Cass. civ., sez. 3, ordinanza 5 aprile 2023,
n. 9412).
Ove, invece, sia contestata l'esistenza stessa del contratto di cessione “di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
"notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco”, anche se “ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione” (cfr. Cass. civ., n. 17944/2023 cit.).
7.2. Nel caso di specie parte opponente ha contestato sia l'esistenza del contratto di cessione (vd., in particolare, pag. 6 della comparsa conclusionale, dove si legge che “manca” “la prova dell'avvenuta cessione” e del “contratto (solo citato) intercorso tra e Controparte_8 CP_3
e pag. 8 della comparsa conclusionale dove si legge che il doc. 8 allegato da è,
[...] CP_11 in realtà, una semplice proposta di cessione) sia l'inclusione nelle due cessioni del credito oggetto di pagina 5 di 16 causa.
In applicazione dei sopraesposti principi ritiene il Tribunale che, proprio a fronte della contestazione relativa all'esistenza del contratto di cessione, non risultando in atti il contratto stipulato tra la banca s.p.a. e la società non vi è prova dell'effettiva CP_1 Controparte_3 intervenuta cessione anche considerando che l'avviso di cessione dei crediti ex art. 58 TUB presente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 91 del 3.08.2019 è stato pubblicato su iniziativa della sola cessionaria e non sussistono altre particolari ragioni idonee a far presumere l'esistenza di tale contratto.
A ciò si aggiunga la considerazione per cui in tale avviso ex art. 58 TUB i crediti oggetto di cessione non sono individuati in modo certo, risultando oggetto di cessione i crediti i cui dati identificativi sono stati pubblicati sul sito internet https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx, sito il cui contenuto è stato in parte riprodotto nella comparsa conclusionale di replica della società intervenuta Ritiene il Tribunale che ciò sia inidoneo a ritenere provata l'inclusione Controparte_5 del credito oggetto di causa nella cessione in quanto, da un lato, il rinvio ad un sito internet cui collegarsi per attingere i dati identificativi dei crediti ceduti è irrilevante ai fini della prova della cessione in quanto trattasi di attività a carattere esplorativo rimessa al giudice di merito che supplirebbe all'onere probatorio gravante sulla parte e, dall'altro lato, la riproduzione di un estratto di tale contenuto (tra l'altro all'interno della comparsa di replica) non appare, parimenti, sufficiente, non essendo tale riproduzione confortata da alcun elemento certo ed incontestabile, trattandosi di documento proveniente dalla stessa parte che se ne avvale (cfr., ex multis, Tribunale Napoli
24.05.2019; Tribunale Forlì, 28.10.2019; Corte Appello Napoli 20.10.2021; Tribunale Pescara
23.10.2024).
La mancata prova della cessione tra e assorbe ogni valutazione in Controparte_1 Controparte_3 ordine alla successiva asserita intervenuta cessione tra quest'ultima e dovendo Controparte_5
l'ultimo cessionario del credito fornire la prova di tutte le cessioni antecedenti. Ne deriva l'inammissibilità degli interventi ex art. 111 c.p.c. di e di Controparte_3 CP_5
[...]
7.3. L'accertata carenza di legittimazione attiva in capo alla società intervenuta ex art. 111 c.p.c. non impedisce l'accertamento del credito vantato da (e, per essa, di , Controparte_1 CP_2 la quale è ancora parte del presente giudizio, non potendo dal mancato deposito di atti processuali successivamente all'intervento di e di desumersi il riconoscimento Controparte_3 Controparte_5 della cessione del credito.
La qualificazione della fideiussione rilasciata da Parte_1
8. Ciò posto, occorre – innanzitutto – procedere alla qualificazione giuridica della garanzia prestata da occorrendo verificare se si tratta di fideiussione ovvero di contratto Parte_1 autonomo di garanzia, con tutto quanto ne consegue in punto di disciplina.
Su un piano generale di analisi, ai sensi dell'art. 1936 c.c. «è fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui».
pagina 6 di 16 Caratteristica del contratto di fideiussione è l'accessorietà rispetto all'obbligazione principale garantita, con la conseguenza che: i) la fideiussione non è valida se non è valida l'obbligazione principale, salvo che sia prestata per un'obbligazione assunta da un incapace (art. 1939 c.c.); ii) ai sensi dell'art. 1941 c.c. la fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose anche se può prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose in quanto, in caso contrario, la fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più onerose è valida nei limiti dell'obbligazione principale;
iii) il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale (art. 1945 c.c.).
Quanto ai rapporti tra creditore e fideiussore, il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito ma le parti possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale, nel qual caso il fideiussore che sia convenuto dal creditore e intenda avvalersi del beneficio dell'escussione deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione (art. 1944 c.c.).
Il fideiussore che ha pagato il debito è, poi, surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore (art. 1949 c.c.) ed ha azione di regresso - oltre che verso gli altri cofideiussori ex art. 1954
c.c. - anche nei confronti del debitore principale, benché questi non fosse consapevole della prestata fideiussione.
Il contratto autonomo di garanzia è, invece, un contratto atipico che si differenzia dalla fideiussione per l'assenza del rapporto di accessorietà tra l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia (cfr. Cass. civ., sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3947) non costituendo una garanzia di tipo satisfattorio ma una garanzia di tipo indennitario, atteso che l'obbligazione del garante è qualitativamente altra rispetto a quella garantita essendo rivolta ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro sostitutiva della mancata o inesatta prestazione da parte del debitore (cfr. Cass. civ., sez. I, 11 dicembre 2019, n. 32402).
In conseguenza dell'assenza del carattere accessorio della garanzia, il garante è tenuto ad eseguire la sua prestazione senza poter sollevare eccezioni, salvo le eccezioni che attengono alla validità stessa del contratto di garanzia o che risultano da esso, le eccezioni volte a far valere l'inesistenza del rapporto garantito o la nullità per illiceità o contrarietà a norma imperativa nonché l' exceptio doli generalis per violazione da parte del creditore del principio di buona fede ex art. 1374 c.c. (cfr., ex plurimis, Cass. civ., 17 marzo 2006, n. 5997; Cass. civ., 3 marzo 2009, n. 5044; Cass. civ., 25 agosto 2017, n. 20397).
A differenza di quanto avviene nella fideiussione, il garante autonomo, una volta che ha pagato il creditore beneficiario, non può agire con l'azione di ripetizione (salvo nel caso di escussione fraudolenta) ma può esperire l'azione di regresso ex art. 1950 c.c. unicamente nei confronti del debitore principale: sarà il debitore ordinante, vittoriosamente escusso dal garante che ha pagato al beneficiario, ad agire in rivalsa se il pagamento non era dovuto alla stregua del rapporto di valuta
(cfr. Cass. civ., sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3947)
Al fine di poter qualificare un rapporto di garanzia come contratto autonomo di garanzia ovvero pagina 7 di 16 come fideiussione la giurisprudenza ha chiarito che occorre valutare il tenore complessivo del contratto, con la precisazione che, da un lato, non assume valore dirimente il nomen juris attribuito dalle parti, né la sola clausola di immediato pagamento, la quale – di per sé – non è da sola idonea a qualificare il contratto come contratto autonomo di garanzia, mentre assume valenza dirimente la presenza nel contratto di una clausola che prevede, oltre al pagamento a prima richiesta,
l'impossibilità per il garante di proporre eccezioni (cfr. Cass. civ., sez. U., 18 febbraio 2010, n.
3947; Cass. civ., sez. 1, 18 aprile 2018, n. 9569).
8.1. In applicazione di tali principi ritiene il Tribunale di dover qualificare la garanzia prestata da come fideiussione e non come contratto autonomo di garanzia non essendo Parte_1 sufficiente la sola previsione, all'art. 6, dell'obbligo del fideiussore di “pagare immediatamente alla
Banca, a semplice richiesta scritta”.
Per converso risultano dal contratto elementi tali da far ritenere sussistente il rapporto di accessorietà tra obbligazione garantita e obbligazione fideiussoria, ossia, ad esempio, l'art. 5 del contratto che deroga all'art 1957 c.c. ma prevede il termine di 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita entro il quale la banca deve agire per l'adempimento, a pena di estinzione della garanzia fideiussoria.
Ne deriva che è legittimato a proporre tutte le eccezioni che potrebbe proporre Controparte_12 il debitore principale.
L'eccezione di liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c.
9. L'art. 1956 c.c. prevede che «il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito».
L'obbligo – previsto ex lege - del creditore di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali sono peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di essere consapevole della situazione affinché non venga a perdere, per la volontà del creditore di aumentare il proprio rischio, la garanzia patrimoniale generica su cui il garante stesso aveva fatto iniziale affidamento e, quindi, di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità – condivisa dall'intestato Tribunale – affinché il debitore sia liberato ex art. 1956 c.c. devono ricorrere sia il requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione della garanzia, sia quello soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, 23 maggio 2005, n. 10870), con la precisazione che è onere della parte che invoca tale liberazione provare la sussistenza di tali elementi costitutivi (cfr. Cass. civ., sez. 3, n. 10870/2005 cit;
Cass. civ., sez. 1, 11 gennaio 2006, n.
pagina 8 di 16 394 secondo cui “è onere della parte la quale deduca la violazione di questo canone dimostrare non solo che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, ma anche che la banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore”, dovendo – quindi – il fideiussore provare sia il “fatto oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento quando si era già verificato un peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto” sia la “consapevolezza di tale peggioramento da parte del creditore”;
Cass. civ, sez. 1, 24 novembre 2022, n. 34685).
Provata la sussistenza di tali presupposti, grava sul creditore l'onere di provare di aver adempiuto all'obbligo previsto dall'art. 1956 c.c., ossia di dimostrare che il fideiussore, adeguatamente informato dell'oggettivo peggioramento delle condizioni patrimoniali del soggetto il cui debito garantisce, ha rilasciato la speciale autorizzazione di cui all'art. 1956 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. 3, 27 marzo 2024, n. 8304).
In materia è stato ulteriormente precisato che la condotta della banca che, pur conoscendone le difficoltà economiche, concede finanziamenti al debitore principale confidando nella solvibilità del fideiussore senza informare quest'ultimo dell'aumento del rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione non integra una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale (cfr. Cass. civ., sez.
3, 17 luglio 2023, n. 20713). In quest'ottica “la concreta possibilità di conoscere, con monitoraggio costante, la situazione economica della società da parte del socio, anche di minoranza, nell'esercizio delle prerogative che gli sono proprie quale componente dell'assemblea, a prescindere dal non essere egli anche amministratore” è sufficiente “ad escludere l'operatività della norma e a superare il riferimento ai doveri di correttezza e buona fede che debbono comunque caratterizzare l'operato della banca creditrice (cfr. Cass. civ., sez. 3, ordinanza 17 giugno 2024, n. 16822; Cass. civ., sez. 3,
3 agosto 1995, n. 84866 secondo cui “ove il fideiussore sia socio della società debitrice principale, può presumersi la conoscenza della situazione in cui si trova la società avendo egli il diritto (e il potere) di informarsi sull'attività sociale mediante l'ispezione dei libri sociali e l'esame dello stato patrimoniale”).
9.1. In applicazione di tali principi ritiene il Tribunale che, anche a voler ritenere provato il peggioramento delle condizioni patrimoniali da parte della società Maxiline Italia s.r.l. nel corso dell'anno 2016 desumibile dall'istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo richiesta nel 2018 (vd. doc. 1 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. di parte opponente), può presumersi la conoscenza di tale situazione da parte di attesa la sua qualifica Parte_1 di socio per il 33% (vd. doc. 30 allegato al ricorso monitorio), con conseguente titolarità del diritto di accedere a tutte le informazioni riguardanti la vita economico patrimoniale della società, quantomeno in occasione delle assemblee per l'approvazione dei bilanci. In quest'ottica, l'omesso esercizio del suo diritto di accesso alle informazioni riguardanti la vita economico patrimoniale pagina 9 di 16 della società “non può essere portato a giustificazione dell'ignoranza delle sue condizioni economiche e addirittura dell'imposizione di un obbligo attivo di vigilanza e controllo sostitutivo in capo alla banca creditrice garantita” (cfr. Cass. civ., sez. 3, n. 16822/2024 cit.).
Tale qualità di socio in capo a rende, altresì, legittima la previsione di cui Parte_1 all'art. 4 del contratto secondo cui “il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei sui rapporti con la banca”, con conseguente non applicazione dell'art. 1956 c.c.
Le contestazioni relative al contratto di conto corrente n. 10825313
10. Con riferimento alle contestazioni relative al contratto di conto corrente n. 10825313 sottoscritto in data 8.05.2007 – unico rapporto oggetto di contestazione, essendo gli altri rapporti azionati monitoriamente, incontestati – la banca ha eccepito che il correntista debitore principale non ha mai contestato ex art. 1832 c.c. gli estratti conto ricevuti, con conseguente decadenza da ogni contestazione.
L'art. art. 1832 c.c. prevede che «l'estratto conto trasmesso da un correntista all'altro s'intende approvato se non è contestato nel termine pattuito o in quello usuale o altrimenti nel termine che può ritenersi congruo secondo le circostanze» e, analogamente, l'art. 119 co. 3 Tub prevede che «in mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento».
L'approvazione prevista dall'art. 1832 c.c. (applicabile ai contratti di conto corrente in virtù del richiamo ex art. 1857 c.c.) nonché dall'art. 119 Tub attiene – tuttavia - al solo profilo contabile e non riguarda la validità o l'efficacia del rapporto sottostante alle rimesse, la quale, quindi, può essere contestata negli ordinari termini di prescrizione. In altri termini, la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto da parte del correntista rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti in relazione ai rapporti obbligatori dai quali essi scaturiscono ma non preclude la contestazione della validità o dell'efficacia di tali rapporti, di guisa che le eccezioni sollevate dall'odierno opponente (ammissibili in quanto il fideiussore può sollevare tutte le eccezioni che spetterebbero al debitore principale) non possono essere precluse dalla tacita approvazione del conto.
11. Ciò posto, parte opponente ha, in primo luogo, eccepito l'illegittima applicazione di un tasso di interesse superiore a quello legale, con conseguente nullità della relativa clausola.
Tale contestazione non merita condivisione, risultando nel contratto validamente pattuito, in forma scritta, il tasso di interesse debitore (vd. doc. 3 allegato al ricorso monitorio).
12. In secondo luogo parte opponente ha eccepito l'illegittima applicazione di interessi anatocistici per non essersi la banca adeguata alla delibera CICR del 9.02.2000 (vd. pag. 13 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
Come noto, gli interessi anatocistici identificano il fenomeno giuridico-contabile della produzione di interessi su interessi già scaduti per effetto del quale gli interessi maturati vengono automaticamente imputati a capitale, con l'ulteriore conseguenza che nel successivo periodo gli pagina 10 di 16 interessi si computano su un importo capitale maggiore (cd. capitalizzazione).
L'art. 1283 c.c. prevede che «in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi», dove gli usi cui si riferisce tale norma sono gli usi normativi di cui agli artt. 1,4,8 disp. prel. c.c. i quali, secondo consolidata nozione, consistono nella ripetizione generale, uniforme, costante, frequente e pubblica di un determinato comportamento (cd. usus) accompagnato dalla convinzione che si tratti di un comportamento giuridicamente obbligato e, cioè, conforme ad una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento (cd. opinio juris ac necessitatis).
Mentre in un primo momento la giurisprudenza qualificava l'uso bancario come un uso normativo, a partire dal 1999 la giurisprudenza ha più volte affermato che gli usi bancari sull'anatocismo, in quanto aventi esclusivo carattere negoziale, non costituiscono usi idonei a derogare all'art. 1283 c.c.
(cfr. Cass. Civ., sez. 3, 30 marzo 1999, n. 3096; Cass. Civ., sez. 1, 11 novembre 1999, n. 12507;
Cass. Civ., sez. 1, 4 maggio 2001, n. 6263; Cass. Civ., sez. U., 4 novembre 2004, n. 21095; Cass.
Civ., sez. 1, 19 maggio 2005, n. 10599) con conseguente nullità dei contratti che prevedono interessi anatocistici in deroga all'art. 1283 c.c.
Detto mutamento giurisprudenziale non può, tuttavia, consentire alla banca di invocare l'istituto dell'overruling – e, dunque, di salvare i suddetti contratti in quanto stipulati in un momento in cui l'anatocismo era, come visto, riconosciuto come legittimo dalla giurisprudenza – trattandosi di un mutamento giurisprudenziale riguardante la materia sostanziale e non processuale (cfr. Cass. Civ., sez. 6, 3 settembre 2013, n. 20172)
Sul punto è intervenuto il legislatore che con il d.lgs. n. 342/1999, modificando l'art. 120 d.lgs. n.
385/1993, ha demandato al CICR di stabilire «modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”, fermo restando che in ogni caso nelle operazioni in conto corrente deve essere “assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori» (art. 25 co. 2).
Con delibera CICR 9.02.2000, entrata in vigore il 22.04.2000, il CICR ha riconosciuto di fatto agli istituti bancari la possibilità di capitalizzare gli interessi con cadenza anche infrannuale nell'ambito dei rapporti di conto corrente, a condizione che venisse stabilita una pari periodicità per gli interessi a debito e a credito. L'art. 2 co. 1 prevede infatti che «nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti, il salvo periodico produce interessi secondo le medesime modalità» e il co. 2 prevede che «nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori ».
12.1. In applicazione di tali principi la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento risultando nel contratto di conto corrente, in conformità alla citata delibera del CICR del 2000, la pari capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori (vd. doc. 3 allegato al ricorso pagina 11 di 16 monitorio).
13. In terzo luogo parte opponente ha contestato l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto.
Prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 185/2008 la commissione di massimo scoperto era definita come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma (cfr. Cass. Civ., sez. 1, 18 gennaio 2006, n. 870) e, per essere valida, doveva rivestire i caratteri della determinatezza o determinabilità, dovendo indicare sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo sia la periodicità di tale calcolo.
L'art. 2bis d.l. n. 185/2008, convertito dalla l. n. 2/2009, ha espressamente disciplinato per la prima volta la commissione di massimo scoperto, sancendo la nullità di quelle clausole contrattuali che prevedevano le commissioni prive dei requisiti ivi previsti, disciplina che è stata modificata dall'art. 6bis d.l. n. 201/2011 convertito con l. n. 214/2011 (il quale ha introdotto l'art. 117bis d.lgs.
n. 385/1993).
Il d.l. n. 1/2002 ha abrogato l'art. 2 bis co. 1 e 3 del d.l. n. 185/2008 ed ha previsto, all'art. 27bis, che «sono nulle tutte le clausole, comunque denominate, che prevedono commissioni a favore della banca a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido».
Da ultimo sulla materia è intervenuto il d.l. n. 29/2012, il quale ha riformato l'art. 117bis d.lgs. n.
385/1993, prevedendo – in sintesi – che nei contratti di apertura di credito con utilizzo entro il fido, può essere applicata una commissione omnicomprensiva (CMDF) calcolata in maniera proporzionale alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, il cui importo massimo non può superare lo 0,5% per trimestre della somma messa a disposizione del cliente e che in ipotesi di sconfinamenti è possibile applicare una commissione di istruttoria veloce, determinata in misura fissa, commisurata ai costi.
13.1. In applicazione di tali principi la CTU redatta in corso di causa ha:
- eliminato la commissione di massimo scoperto dal 2007 al 2009, essendo pattuita senza rispettare i criteri sopraesposti;
- eliminato la commissione di disponibilità immediata fondi dal 2010 al 30.06.2012, essendo stata applicata senza che ricorressero le condizioni di cui all'art. 2bis d.l. n. 185/2008;
- eliminato la commissione di disponibilità immediata fondi e la commissione di istruttoria veloce dal 1.07.2010 al 2017 non risultando in atti alcuna valida pattuizione, in contrasto con la normativa sopraesposta (vd. pag. 6 della CTU).
Ne deriva che il saldo del conto corrente è pari, alla data del 30/11/2017, a € 48.126,11 in favore della banca (vd. pag. 7 della CTU).
Tale saldo deve ritenersi incontestato (atteso che le uniche contestazioni sollevate provengono dalla società e dalla società soggetti i cui Controparte_4 Controparte_7
pagina 12 di 16 interventi, come sopraesposto sono inammissibili) e, in ogni caso, corretto in quanto:
- il saldo finale è stato ottenuto utilizzando il metodo analitico come indicato nelle osservazioni del CTP della banca (vd. pag. 3 della risposta alle osservazioni alla CTU, doc. 6 allegato alla CTU e doc. 2,3,4 allegati alla CTU), non avendo la banca ulteriormente argomentato sul punto;
- non rileva il potere di ius variandi previsto dall'art. 118 co. 1 Tub in quanto – al di là del rilievo per cui la banca non ha neanche allegato specificamente quando e come avrebbe esercitato tale potere ai fini qui di rilievo – esso è utilizzabile solo per le modifiche di una clausola preesistente, ma non per l'introduzione di una nuova clausola, con la conseguenza che l'eventuale proposta di modifica unilaterale del contratto avendo ad oggetto la sostituzione della “commissione di massimo scoperto” con un nuovo regime commissionale sarebbe introduttiva di una (vera e propria) nuova clausola, sottratta, in quanto tale, all'applicazione dell'art. 118 Tub e necessitante un'espressa pattuizione contrattuale.
14. Infine deve essere esaminata la domanda avente ad oggetto l'accertamento dell'illegittima pattuizione di interessi usurari ex l. n. 108/1996.
Al riguardo deve, innanzitutto, chiarirsi che affinché possa essere ammessa CTU contabile avente ad oggetto la verifica del superamento del tasso soglia antiusura previsto dall'art. 2 l. n. 108/1996 occorre che la contestazione sia specifica ed analitica e basata sulla corretta metolodologia di calcolo (cfr., ex multis, Tribunale di Roma, sez. 17, 4 febbraio 2019, n. 2501; Tribunale di Roma, 21 febbraio 2018, n. 4065).
Nel caso di specie parte opponente, ai fini della prova del superamento del tasso soglia usurario ha allegato una perizia di parte la quale si fonda si una errata metodologia di calcolo, limitandosi – senza neanche chiarire il metodo di accertamento seguito – ad evidenziare il superamento del tasso soglia usurario in conseguenza della semplice sommatoria tra il tasso debitore e la commissione di massimo scoperto dovendosi, per converso, con riferimento ai rapporti svoltisi, come nel caso di specie, in parte prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185/2008, effettuare la separata comparazione del tasso effettivo globale di interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2 co. 1 della l. n. 108/1996, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati (cfr. Cass. civ., sez. U., 20 giugno 2018, n. 16303).
Ne deriva il rigetto della contestazione relativa all'illegittima applicazione di interessi usurari, non essendo necessario procedere a CTU contabile sul punto.
Conclusioni
15. Alla luce dell'istruttoria svolta, essendo stato ricalcolato il saldo del contratto di conto corrente pagina 13 di 16 n. 10825313 il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Parte opponente deve, tuttavia, essere condannata al pagamento di:
- € 48.126,11 oltre interessi legali dalla data del deposito del ricorso monitorio (24.10.2017) al saldo quale saldo debitorio del conto corrente n. 10825313;
- € 62.583,36 quale saldo debitore relativo al contratto di finanziamento chirografario n. 4555840 del 26.11.2014 sino alla data del 2.10.2017 oltre eventuali importi maturandi a decorrere dalla predetta data;
- € 21.633,75 quale saldo debitore relativo al contratto di finanziamento chirografario n. 7631252 sottoscritto in data 28.10.2016 sino alla data del 2.10.2017 oltre eventuali importi maturandi a decorrere dalla predetta data;
- € 24.697,74 quale saldo debitore relativo al contratto di finanziamento chirografario n. 7629188 concesso in data 26.10.2016 sino alla data del 2.10.2017 oltre eventuali importi maturandi a decorrere dalla predetta data;
- € 64.325,76 quale saldo debitore relativo al contratto di finanziamento chirografario n. 7632347 del 31.10.2016 sino alla data del 2.10.2017 oltre eventuali importi maturandi a decorrere dalla predetta data;
- € 56.807,94 quale saldo debitore relativo al contratto di finanziamento chirografario n. 7634189 del 3.11.2016 sino alla data del 30.08.2017 oltre eventuali importi maturandi a decorrere dalla predetta data;
- € 8.603,07 quale saldo debitore relativo al contratto di finanziamento chirografario n. 7636433 concesso in data 8.11.2016 sino alla data del 30.08.2017 oltre eventuali importi maturandi a decorrere dalla predetta data.
15.1. Conseguentemente, deve essere rigettata la domanda di parte opponente avente ad oggetto la condanna della banca al risarcimento dei danni subiti – domanda peraltro formulata del tutto genericamente nelle sole conclusioni – in assenza di qualsiasi allegazione e prova.
Le spese di lite
16. L'esito complessivo della lite giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3 tra parte opponente e parte opposta dovendo la restante parte essere posta a carico Controparte_1 dell'opponente in quanto maggiormente soccombente ex art. 91 c.p.c.
Esse si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (in applicazione del decisum), della natura delle questioni giuridiche e fattuali trattate nonché del pregio dell'attività professionale svolta, secondo i valori medi in € 16.239,00 (€
3.544,00 per la fase di studio, € 2.338,00 per la fase introduttiva, € 10.411,00 per la fase istruttoria/trattazione, con esclusione della fase decisionale, non avendo svolto attività difensiva dopo il deposito della memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c.).
16.1. Le società terze intervenute ex art. 111 c.p.c., in ragione dell'inammissibilità del loro intervento (vd. par.
7-7.2. della motivazione) devono essere condannate, in via solidale, al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'opponente. pagina 14 di 16 Esse si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (in applicazione del decisum), della natura delle questioni giuridiche e fattuali trattate nonché del pregio dell'attività professionale svolta, secondo i valori medi in € 22.457,00 (€ 3.544,00 per la fase di studio, € 2.338,00 per la fase introduttiva, € 10.411,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 6.164,00 per la fase decisionale).
16.2. Le spese delle CTU – come liquidate decreto del 24.08.2021 -– sono poste definitivamente a carico della banca opposta stante il ricalcolo del saldo del conto corrente Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da
[...] contro (e, per essa, in forza di procura speciale, Parte_1 Controparte_1 CP_2
, (e, per essa, quale mandataria,
[...] Controparte_3 [...]
e (e, per essa, quale procuratrice e servicer, la Controparte_4 Controparte_5 che, a sua volta, agisce per il tramite della Controparte_6 mandataria con rappresentanza e sub-servicer ogni altra domanda e Controparte_7 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'inammissibilità dell'intervento di e di Controparte_3 Controparte_5
2) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna al pagamento in favore di di: Parte_1 Controparte_1
- € 48.126,11 oltre interessi legali dalla data del deposito del ricorso monitorio (24.10.2017) al saldo quale saldo debitorio del conto corrente n. 10825313;
- € 62.583,36 quale saldo debitore relativo al contratto di finanziamento chirografario n. 4555840 del 26.11.2014 sino alla data del 2.10.2017 oltre eventuali importi maturandi a decorrere dalla predetta data;
- € 21.633,75 quale saldo debitore relativo al contratto di finanziamento chirografario n. 7631252 sottoscritto in data 28.10.2016 sino alla data del 2.10.2017 oltre eventuali importi maturandi a decorrere dalla predetta data;
- € 24.697,74 quale saldo debitore relativo al contratto di finanziamento chirografario n. 7629188 concesso in data 26.10.2016 sino alla data del 2.10.2017 oltre eventuali importi maturandi a decorrere dalla predetta data;
- € 64.325,76 quale saldo debitore relativo al contratto di finanziamento chirografario n. 7632347 del 31.10.2016 sino alla data del 2.10.2017 oltre eventuali importi maturandi a decorrere dalla predetta data;
- € 56.807,94 quale saldo debitore relativo al contratto di finanziamento chirografario n. 7634189 del 3.11.2016 sino alla data del 30.08.2017 oltre eventuali importi maturandi a decorrere dalla predetta data;
- € 8.603,07 quale saldo debitore relativo al contratto di finanziamento chirografario n. 7636433 concesso in data 8.11.2016 sino alla data del 30.08.2017 oltre eventuali importi maturandi a decorrere dalla predetta data.
pagina 15 di 16 4) compensa per 1/3 le spese di lite tra parte opponente e – complessivamente Controparte_1 determinate in € 634,00 per anticipazioni ed € 10.411,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge – e condanna al pagamento della restante parte in favore di Parte_1 CP_1
[...]
5) condanna (e, per essa, quale mandataria, Controparte_3 Controparte_4
e (e, per essa, quale procuratrice e servicer, la
[...] Controparte_5 [...] che, a sua volta, agisce per il tramite della mandataria con rappresentanza e Controparte_6 sub-servicer al pagamento delle spese di lite in favore di che si Controparte_7 Parte_1 liquidano in € 22.457,00 oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge;
6) pone le spese di CTU definitivamente a carico di Controparte_1
Teramo, 9.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Laura Pasca
(atto sottoscritto digitalmente)
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