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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3210/2021 R.A.C.L., promossa da nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo Parte_1
studio dei difensori avv. Sergio Ballicu, avv. Grazia Maria Savona e avv. Gianluca Boi, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv.
Roberto Di Tucci e dall'avv. Paolo Spiga per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22 dicembre 2021, ha agito in giudizio nei confronti Parte_1 dell' esponendo: CP_1
- di essere coltivatore diretto dal 1983;
- che “egli gestisce un fondo di circa 70 ettari coltivati prevalentemente a cereali, foraggi;
egli conduce quotidianamente un trattore gommato, utilizza presse raccoglitrici, barre irroratrici, falciatrici meccaniche, motozappe, motoseghe portatili, decespugliatori, forbici etc. Le lavorazioni agricole variano a seconda delle stagioni e ricomprendono l'aratura, la semina, il raccolto, la trebbiatura dei cereali, la lavorazione del foraggio in cumuli e balle di varie dimensioni, lo spietramento dei terreni, il decespugliamento e diserbo, l'irrorazione di pesticidi, etc. Molteplici mansioni, quali il sollevamento e l'accatastamento delle balle di foraggio nei silos e nei fienili, la manutenzione dei mezzi agricoli, il cambio degli erpici e degli aratri, il posizionamento dei tubi per
l'irrigazione, il trasporto di varie attrezzature e lo spietramento dei campi, vengono effettuate manualmente e ciò comporta non soltanto l'impegno della colonna vertebrale e degli arti superiori, ma anche continue flessioni delle ginocchia in sovraccarico oltre all'assunzione delle posture incongrue per gli arti inferiori”;
pagina 1 di 4 - di essere già percettore di un indennizzo in rendita per danno biologico da “epicondilite dx, rinocongiuntivite allergica, discopatie lombo-sacrali”, la cui origine professionale è stata riconosciuta dall' fin dal 2012; CP_1
- che in sede di successiva procedura di revisione, risalente al 2021, l' ha riconosciuto un danno CP_1
biologico complessivo nella misura del 26 percento, sottostimando il danno per le discopatie lombo- sacrali e per la menomazione del cingolo scapolo omerale destro;
- di aver contratto nel mentre anche ulteriori tecnopatie (“esiti di meniscectomia mediale bilaterale”,
“condropatie” e “deficit flessorio del ginocchio dx e sin.”), per le quali ha presentato domanda di indennizzo, rigettata dall' . CP_1
Alla luce della rappresentazione che precede, il ricorrente ha domandato la condanna dell' CP_1 all'erogazione del maggior indennizzo in rendita, tenendo conto sia dell'aggravamento di talune delle patologie già riconosciute di origine professionale, sia delle nuove tecnopatie contratte.
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. La domanda è in parte fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di ragione.
2.1. Deve innanzitutto darsi atto che è documentato - e non forma nemmeno oggetto di contestazione - il fatto che il ricorrente sia titolare di una rendita commisurata ad un danno biologico stimato dall' fino al novembre 2016 nella misura del 20 percento (cfr. doc. 7 del fascicolo CP_1 dell' , nella misura del 24 percento dal 1° dicembre 2016 (doc. 8 del fascicolo del resistente) e del CP_1
26 percento (per “rinocongiungivite allergica 6%, impaccio funzionale del cingolo s.o.dx 8%, deficit funzionale gomito dx 3%, deficit statico-dinamico del tratto l.s. con irrad. sciatalgiche 10%”), a far data dal 20 gennaio 2020 (cfr. allegato 9 di parte resistente).
2.2. La prova testimoniale raccolta all'udienza del 24 novembre 2023 ha consentito di confermare lo svolgimento, da parte di , dell'attività di coltivatore diretto descritta in ricorso. Parte_1
2.3. Il consulente tecnico, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 18 ottobre 2024, ha accertato:
a) la sussistenza e l'origine professionale della patologia alle ginocchia denunciata il 17 maggio
2016, definita in termini di “gonartrosi tricompartimentale bilaterale ma più grave a sinistra e tendinopatia rotuleo e quadricipitale”, comportante un grado di danno biologico in misura pari al 6 percento (codici 281 e 283 della tabella allegata al d.m. 12 luglio 2000, consideratane la bilateralità e concorrenza), con decorrenza dalla domanda amministrativa stessa;
b) la correttezza delle stime dell'istituto a proposito del danno biologico derivante dalle restanti tecnopatie già indennizzate e quantificato nella misura complessiva del 26 percento nell'ambito del procedimento di revisione conclusosi il 24 febbraio 2021.
pagina 2 di 4 La valutazione unitaria delle menomazioni offerta dal consulente, tenuto conto del danno biologico già indennizzato dall' conduce alla stima del danno biologico complessivo nella misura: del 29 CP_1 percento alla data del 1° dicembre 2016 (cioè da quando l' aveva riconosciuto un danno del 24 CP_1 percento per “rinocongiungivite allergica 6%, impaccio funzionale del cingolo s.o.dx 3%, deficit funzionale gomito dx 3%, deficit statico-dinamico del tratto l.s. con irrad. sciatalgiche 7%) e del 30 percento dalla revisione conclusa il 24 febbraio 2021 (ma con decorrenza dal 1° gennaio 2020).
Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Il c.t.u. ha omesso di offrire una stima complessiva del danno biologico al tempo della domanda amministrativa di indennizzo della patologia alle ginocchia (17 maggio 2016), allorquando il ricorrente era già titolare di una rendita commisurata ad un danno biologico stimato dall' nella misura del 20 CP_1
percento.
Alla stima complessiva del danno alla data del 17 maggio 2016 provvederà lo stesso Istituto in sede amministrativa.
L' deve perciò essere condannato alla costituzione dell'indennizzo in rendita in favore del CP_1
ricorrente, rapportato a un danno biologico conglobato accertato:
- nella misura corrispondente alla valutazione unitaria dei postumi derivanti dalla patologia alle ginocchia (6 percento) con quelli causati dalle altre patologie già indennizzate (“rinocongiungivite allergica, impaccio funzionale del cingolo s.o.dx, deficit funzionale gomito dx, deficit statico-dinamico del tratto l.s. con irrad. sciatalgiche”), con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 17 maggio 2016, fino al 30 novembre 2016;
- nella misura del 29 percento, dal 1° dicembre 2016 al 31 dicembre 2019;
- nella misura del 30 percento, dal 1° gennaio 2020.
Lo stesso istituto deve essere condannato al pagamento dei ratei scaduti, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei, dalla maturazione al saldo.
3. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1
condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra gli euro 52.000,01 e gli euro 260.000,00.
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
pagina 3 di 4 3.2. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire un indennizzo in rendita commisurato al Parte_1
danno biologico stimabile: nella misura corrispondente alla valutazione unitaria dei postumi derivanti dalla patologia alle ginocchia (6 percento) con quelli causati dalle altre patologie già indennizzate
(“rinocongiungivite allergica, impaccio funzionale del cingolo s.o.dx, deficit funzionale gomito dx, deficit statico-dinamico del tratto l.s. con irrad. sciatalgiche”), con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 17 maggio 2016, fino al 30 novembre 2016; nella misura del 29 percento dal 1° dicembre 2016 al 31 dicembre 2019; nella misura del 30 percento dal 1° gennaio 2020;
- condanna l' al pagamento della differenza tra la misura dell'indennizzo spettante in rendita CP_1
e quanto in concreto corrisposto al ricorrente, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati, dalla data di maturazione al saldo;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in euro CP_1
6.594,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio già liquidate in CP_1
separato decreto.
Cagliari, 13 gennaio 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3210/2021 R.A.C.L., promossa da nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo Parte_1
studio dei difensori avv. Sergio Ballicu, avv. Grazia Maria Savona e avv. Gianluca Boi, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv.
Roberto Di Tucci e dall'avv. Paolo Spiga per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22 dicembre 2021, ha agito in giudizio nei confronti Parte_1 dell' esponendo: CP_1
- di essere coltivatore diretto dal 1983;
- che “egli gestisce un fondo di circa 70 ettari coltivati prevalentemente a cereali, foraggi;
egli conduce quotidianamente un trattore gommato, utilizza presse raccoglitrici, barre irroratrici, falciatrici meccaniche, motozappe, motoseghe portatili, decespugliatori, forbici etc. Le lavorazioni agricole variano a seconda delle stagioni e ricomprendono l'aratura, la semina, il raccolto, la trebbiatura dei cereali, la lavorazione del foraggio in cumuli e balle di varie dimensioni, lo spietramento dei terreni, il decespugliamento e diserbo, l'irrorazione di pesticidi, etc. Molteplici mansioni, quali il sollevamento e l'accatastamento delle balle di foraggio nei silos e nei fienili, la manutenzione dei mezzi agricoli, il cambio degli erpici e degli aratri, il posizionamento dei tubi per
l'irrigazione, il trasporto di varie attrezzature e lo spietramento dei campi, vengono effettuate manualmente e ciò comporta non soltanto l'impegno della colonna vertebrale e degli arti superiori, ma anche continue flessioni delle ginocchia in sovraccarico oltre all'assunzione delle posture incongrue per gli arti inferiori”;
pagina 1 di 4 - di essere già percettore di un indennizzo in rendita per danno biologico da “epicondilite dx, rinocongiuntivite allergica, discopatie lombo-sacrali”, la cui origine professionale è stata riconosciuta dall' fin dal 2012; CP_1
- che in sede di successiva procedura di revisione, risalente al 2021, l' ha riconosciuto un danno CP_1
biologico complessivo nella misura del 26 percento, sottostimando il danno per le discopatie lombo- sacrali e per la menomazione del cingolo scapolo omerale destro;
- di aver contratto nel mentre anche ulteriori tecnopatie (“esiti di meniscectomia mediale bilaterale”,
“condropatie” e “deficit flessorio del ginocchio dx e sin.”), per le quali ha presentato domanda di indennizzo, rigettata dall' . CP_1
Alla luce della rappresentazione che precede, il ricorrente ha domandato la condanna dell' CP_1 all'erogazione del maggior indennizzo in rendita, tenendo conto sia dell'aggravamento di talune delle patologie già riconosciute di origine professionale, sia delle nuove tecnopatie contratte.
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. La domanda è in parte fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di ragione.
2.1. Deve innanzitutto darsi atto che è documentato - e non forma nemmeno oggetto di contestazione - il fatto che il ricorrente sia titolare di una rendita commisurata ad un danno biologico stimato dall' fino al novembre 2016 nella misura del 20 percento (cfr. doc. 7 del fascicolo CP_1 dell' , nella misura del 24 percento dal 1° dicembre 2016 (doc. 8 del fascicolo del resistente) e del CP_1
26 percento (per “rinocongiungivite allergica 6%, impaccio funzionale del cingolo s.o.dx 8%, deficit funzionale gomito dx 3%, deficit statico-dinamico del tratto l.s. con irrad. sciatalgiche 10%”), a far data dal 20 gennaio 2020 (cfr. allegato 9 di parte resistente).
2.2. La prova testimoniale raccolta all'udienza del 24 novembre 2023 ha consentito di confermare lo svolgimento, da parte di , dell'attività di coltivatore diretto descritta in ricorso. Parte_1
2.3. Il consulente tecnico, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 18 ottobre 2024, ha accertato:
a) la sussistenza e l'origine professionale della patologia alle ginocchia denunciata il 17 maggio
2016, definita in termini di “gonartrosi tricompartimentale bilaterale ma più grave a sinistra e tendinopatia rotuleo e quadricipitale”, comportante un grado di danno biologico in misura pari al 6 percento (codici 281 e 283 della tabella allegata al d.m. 12 luglio 2000, consideratane la bilateralità e concorrenza), con decorrenza dalla domanda amministrativa stessa;
b) la correttezza delle stime dell'istituto a proposito del danno biologico derivante dalle restanti tecnopatie già indennizzate e quantificato nella misura complessiva del 26 percento nell'ambito del procedimento di revisione conclusosi il 24 febbraio 2021.
pagina 2 di 4 La valutazione unitaria delle menomazioni offerta dal consulente, tenuto conto del danno biologico già indennizzato dall' conduce alla stima del danno biologico complessivo nella misura: del 29 CP_1 percento alla data del 1° dicembre 2016 (cioè da quando l' aveva riconosciuto un danno del 24 CP_1 percento per “rinocongiungivite allergica 6%, impaccio funzionale del cingolo s.o.dx 3%, deficit funzionale gomito dx 3%, deficit statico-dinamico del tratto l.s. con irrad. sciatalgiche 7%) e del 30 percento dalla revisione conclusa il 24 febbraio 2021 (ma con decorrenza dal 1° gennaio 2020).
Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Il c.t.u. ha omesso di offrire una stima complessiva del danno biologico al tempo della domanda amministrativa di indennizzo della patologia alle ginocchia (17 maggio 2016), allorquando il ricorrente era già titolare di una rendita commisurata ad un danno biologico stimato dall' nella misura del 20 CP_1
percento.
Alla stima complessiva del danno alla data del 17 maggio 2016 provvederà lo stesso Istituto in sede amministrativa.
L' deve perciò essere condannato alla costituzione dell'indennizzo in rendita in favore del CP_1
ricorrente, rapportato a un danno biologico conglobato accertato:
- nella misura corrispondente alla valutazione unitaria dei postumi derivanti dalla patologia alle ginocchia (6 percento) con quelli causati dalle altre patologie già indennizzate (“rinocongiungivite allergica, impaccio funzionale del cingolo s.o.dx, deficit funzionale gomito dx, deficit statico-dinamico del tratto l.s. con irrad. sciatalgiche”), con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 17 maggio 2016, fino al 30 novembre 2016;
- nella misura del 29 percento, dal 1° dicembre 2016 al 31 dicembre 2019;
- nella misura del 30 percento, dal 1° gennaio 2020.
Lo stesso istituto deve essere condannato al pagamento dei ratei scaduti, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei, dalla maturazione al saldo.
3. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1
condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra gli euro 52.000,01 e gli euro 260.000,00.
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
pagina 3 di 4 3.2. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire un indennizzo in rendita commisurato al Parte_1
danno biologico stimabile: nella misura corrispondente alla valutazione unitaria dei postumi derivanti dalla patologia alle ginocchia (6 percento) con quelli causati dalle altre patologie già indennizzate
(“rinocongiungivite allergica, impaccio funzionale del cingolo s.o.dx, deficit funzionale gomito dx, deficit statico-dinamico del tratto l.s. con irrad. sciatalgiche”), con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 17 maggio 2016, fino al 30 novembre 2016; nella misura del 29 percento dal 1° dicembre 2016 al 31 dicembre 2019; nella misura del 30 percento dal 1° gennaio 2020;
- condanna l' al pagamento della differenza tra la misura dell'indennizzo spettante in rendita CP_1
e quanto in concreto corrisposto al ricorrente, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati, dalla data di maturazione al saldo;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in euro CP_1
6.594,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio già liquidate in CP_1
separato decreto.
Cagliari, 13 gennaio 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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