Articolo 1954 del Codice civile
Articolo 1953Articolo 1916
Versione
19 aprile 1942
Art. 1954.

(Regresso contro gli altri fideiussori).

Se piu' persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione. Se uno di questi e' insolvente, si osserva la disposizione del secondo comma dell'art. 1299.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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