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Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 12 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/03/2024, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1460/2023
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
Oggi 12/03/2024, innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Lancia Valerio per la parte convenuta l'avv. Lo Guarro Dario
E' altresì presente ai fini del tirocinio in Tribunale la dott.ssa Alessia Sandrini
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del 12/03/2024, svoltasi con le modalità
previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1460 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 14/09/2023
avente ad oggetto: personale ATA/punteggio per servizio militare da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NASO Parte_1 C.F._1
DOMENICO e dell'avv. GANZERLI CINZIA, elettivamente domiciliato in Salita di San
Nicola da Tolentino n. 1/B Roma presso il difensore avv. NASO DOMENICO
contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio ex art. 417-bis c.p.c. dell'avv. LO GUARRO DARIO, elettivamente domiciliato in
VIA CADUTI DEL LAVORO 3 VERONA presso Verona Org_1
Motivi della decisione
Parte ricorrente, affermando di aver prestato il servizio militare di leva tra l'8.1.1991 e il
9.4.1992, dopo aver conseguito il 12.8.1990 il diploma di maturità (doc.
3-4 ricorrente) e di aver presentato il 17.4.2021 domanda di inserimento nelle graduatorie di Circolo e di Istituto
di terza fascia per il personale ATA nella provincia di Verona per il triennio 2021/2024, ha chiesto: “Accertare e dichiarare l'illegittimità del Decreto del n. 50 Controparte_1
del 3.03.2021, relativo alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per
il personale A.T.A., nella parte in cui ha stabilito che “Il servizio militare di leva e i servizi
1 sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica” e della conseguente illegittimità delle graduatorie definitive d'Istituto di 3a fascia del personale ATA, per il profilo di “Assistente amministrativo”, “Assistente tecnico” e “Collaboratore scolastico”, nella parte in cui non è
stato attribuito al ricorrente il punteggio di 6 punti, o il diverso punteggio ritenuto di
giustizia, per il servizio militare di leva svolto dal medesimo nel periodo compreso
dall'8.01.1991 al 9.04.1992; 2. Per l'effetto ordinare alle Amministrazioni resistenti di
provvedere alla rideterminazione del punteggio del ricorrente nelle graduatorie definitive
d'Istituto di 3a fascia del personale ATA per il profilo di “Assistente amministrativo”,
“Assistente tecnico” e “Collaboratore scolastico”, attribuendo al medesimo in tali
graduatorie il punteggio di 6 punti, o il diverso punteggio ritenuto di giustizia, per il servizio
militare svolto dal ricorrente nel periodo compreso dall'8.01.1991 al 9.04.1992; 3. Ordinare
altresì alle Amministrazioni resistenti di porre in essere tutti gli attinecessari al fine di
assumere in servizio il ricorrente se, con il nuovo punteggio ottenuto, lo stesso avrà diritto ad
essere assunto in uno degli Istituti Scolastici indicati nella domanda di aggiornamento per il
triennio 2021-2024. Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. In estrema sintesi il ricorrente chiede l'accertamento del diritto al riconoscimento alla valutazione del servizio militare (non in costanza di nomina) con lo stesso punteggio riconosciuto a quello svolto in costanza di nomina e non come servizio reso presso le amministrazioni statali (ossia 0,50 per ogni mese e non 0,05 per ogni mese).
Si è costituita l'amministrazione scolastica chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
All'odierna udienza il Giudice, sentite le conclusioni, stante la natura documentale della causa, parte di un contenzioso seriale, si è ritirato in camera di consiglio e all'esito ha pronunciato la presente sentenza depositata telematicamente.
***
2 1.Questo Giudice intende dare continuità all'univoco orientamento di questo Tribunale che ha di recente trovato conforto nelle pronunce della Corte d'Appello di Venezia (sentenze
814/2023, 815/2023, 816/2023 del 4.1.2024, seppur con riferimento al personale docente ma che risultano sotto questo specifico aspetto pienamente applicabili anche al personale ATA,
considerando peraltro che l'art. 485, co. 7 trova un suo analogo nell'art. 569, co. 3 dlgs
297/94), di cui si riportano integralmente le condivise argomentazioni.
«6. Il Collegio ritiene innanzitutto infondato il primo motivo di appello (asserito difetto di giurisdizione del giudice adito). Risulta dirimente rilevare che si controverte in ordine a diritti soggettivi relativi all'inserimento e al corretto posizionamento in graduatoria del […] sulla base di punteggi normativamente previsti. Attività da cui esula, dunque, qualunque profilo di discrezionalità amministrativa.
7. Il Collegio ritiene infondato anche il secondo motivo di appello (mancata integrazione del contraddittorio con tutti i soggetti inseriti in graduatoria). Il Collegio ritiene che correttamente il primo giudice non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, in quanto oggetto del giudizio è la corretta attribuzione del punteggio al […], questione che non riguarda
“inscindibilmente” anche gli altri colleghi inseriti nella medesima graduatoria, sicchè il corretto punteggio del […] non deve essere necessariamente accertato anche nei confronti di costoro.
8. Il Collegio ritiene, viceversa, fondato il terzo motivo di appello (legittimità della diversificazione del punteggio attribuito al servizio militare in costanza o meno di rapporto di lavoro con l'Amministrazione Scolastica).
8.1. Ebbene, la formazione delle graduatorie per cui è causa è pacificamente regolata dal D.M.
n. 50/2021. Ai sensi dell'allegato A del D.M. n. 50/2021, sez. “Avvertenze”, lett. A, pag. 17:
“a) soltanto il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica, e, in quanto tali, assoggettati al regime dell'attribuzione del punteggio di punti 6 per anno;
b) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in
3 costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.”.
8.2. E' pacifico che il abbia attribuito al […] il punteggio per il servizio militare in CP_1
corretta applicazione del citato D.M. in quanto, trattandosi di servizio militare prestato non in costanza di rapporto di lavoro con l'Amministrazione scolastica, il servizio militare è stato equiparato al servizio prestato presso altre Amministrazioni dello Stato e non al servizio effettivo (quale ATA) alle dipendenze del . Controparte_1
8.3. La questione controversa tra le parti è la legittimità di tale differenziazione, ovvero se tale differenziazione sia coerente o in contrasto con le fonti primarie in materia.
8.4. Ed invero, l'art. 52 Cost. prevede che “….Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino …”. L'art. 485 (rubricato “Personale docente”) del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione di cui al d.lgs. 297/94 (collocato nella sezione IV
“Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera.”), al comma 7 prevede: “7. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è
valido a tutti gli effetti”. Infine, l'art. 2050 d.lgs. 66/2010 (codice dell'ordinamento militare) rubricato “Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici” prevede che “1.
I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”. Non è controverso tra le parti l'orientamento giurisprudenziale che, ai fini dell'applicazione del citato art. 2050, assimila la procedura di formazione delle graduatorie per cui è causa ai “concorsi pubblici”.
8.5. Da tale complesso normativo si evince, in primis, che l'espletamento del servizio militare non deve pregiudicare, sotto il profilo lavorativo, il soggetto che lo svolge (art. 52 Cost.).
Coerentemente con tale principio costituzionale, l'art. 485 cit., comma 7, come detto
4 collocato in materia di riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, prevede che il servizio militare sia valido “a tutti gli effetti”.
Trattasi di disposizione il cui ambito soggettivo di efficacia riguarda i soggetti già assunti nei ruoli dell'Amministrazione scolastica, come emerge sia sul piano letterale che sul piano della collocazione sistematica.
In tale ambito (personale docente di ruolo), la disposizione prevede che il servizio militare sia
“valido a tutti gli effetti”, ovverosia (in una interpretazione costituzionalmente orientata ex art. 52 Cost.) che il servizio militare sia equiparato al servizio prestato nell'Amministrazione
scolastica, “a tutti gli effetti” in cui venga in rilievo il servizio prestato presso l'Amministrazione medesima.
Deve ritenersi, in definitiva, che la disposizione faccia riferimento al servizio militare prestato in costanza di rapporto di lavoro con l'Amministrazione scolastica, al fine di non pregiudicare, agli effetti della carriera, il docente che deve sospendere la prestazione lavorativa alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica rispetto al docente che continua a prestare servizio alle dipendenze dell'Amministrazione medesima.
Si tratta di una ipotesi specifica, nell'ambito dell'Amministrazione scolastica e per il personale docente di ruolo, del principio generalizzato dal citato art. 2050, comma 2, che, con riferimento ai concorsi relativi a tutte le pubbliche amministrazioni, equipara il servizio militare al servizio prestato “in pendenza di rapporto di lavoro”: anche tale comma, dunque,
con riferimento al servizio prestato in tutte le pubbliche amministrazioni, equipara la situazione di chi sospende il servizio di lavoro alle dipendenze di una determinata amministrazione per prestare il servizio militare e chi continua a prestare servizio alle dipendenze dell'amministrazione medesima.
Viceversa, con riferimento a chi presta servizio militare prima dell'assunzione nell'Amministrazione scolastica, l'applicazione del principio costituzionale non impone pari tutela rispetto a chi debba sospendere l'attività lavorativa in corso. Ed invero, la situazione di chi presta il servizio militare non avendo ancora un impiego presso l'Amministrazione
5 scolastica non è una situazione equiparabile a quella di chi è già assunto dall'Amministrazione medesima.
Con riferimento a chi presta servizio militare prima dell'assunzione nell'Amministrazione scolastica, l'applicazione del principio costituzionale impone di evitare un pregiudizio, nelle procedure di assunzione, rispetto a chi, anziché prestare il servizio militare, presta un'attività
lavorativa presso altra PA che comunque attribuisce punteggi nell'ambito delle procedure medesime.
In tale prospettiva il citato art. 2050, comma 1, prevede, per l'appunto, che “1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.”. La giurisprudenza richiamata dal lavoratore attiene a casi in cui è stato dichiarato illegittimo un DM (precedente al DM 50/21) il quale, tout court, non attribuiva punteggi al servizio militare prestato prima dell'immissione in ruolo nell'Amministrazione scolastica (v. ex multis Cass. 41894/2021 che ha riguardato il DM
44/11) in contrasto con il citato art. 2050, comma 1. Tuttavia, tale orientamento giurisprudenziale non ha affermato che al servizio militare deve essere attribuito il medesimo punteggio del servizio prestato presso l'Amministrazione scolastica ma solo che al servizio militare va attribuito lo stesso punteggio attribuito “per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”.
Trattasi, del resto, di differenziazione ragionevole, in quanto il servizio militare non può essere titolo di accesso preferenziale all'insegnamento rispetto al servizio prestato in altre PA,
poiché, al pari del servizio prestato nelle altre amministrazioni, non attribuisce alcuna specifica competenza in materia scolastica. Sarebbe, dunque, irragionevole proprio quanto richiesto dal lavoratore, ovverosia attribuire al servizio militare, in sede di procedure per l'accesso all'Amministrazione scolastica, lo stesso punteggio che nei concorsi è attribuito al servizio effettivamente prestato da parte di chi già lavora alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica.
6 Come detto, nell'ambito del personale già assunto presso l'Amministrazione Scolastica,
attribuire al servizio militare il punteggio del servizio effettivamente prestato risponde all'esigenza di non penalizzare, agli effetti della carriera, chi sospende il lavoro che già sta prestando (e per cui è già stato valutato sul piano dell'idoneità/presupposti per l'accesso) per adempiere al servizio militare e chi continua a prestare l'attività lavorativa senza soluzione di continuità (situazione che si porrebbe in contrasto con l'art. 52 Cost.).
In senso favorevole alla legittimità della differenziazione di punteggio per cui è causa, v.
Consiglio di Stato n.11602/20221 . Non constano, alla data di decisione della presente causa,
precedenti della giurisprudenza di legittimità in termini (con specifico riferimento al DM
50/2021).
9. Il Collegio ritiene fondato anche il quarto motivo di appello (in punto regolamentazione delle spese di lite del primo grado). Il Collegio ritiene che le spese di lite del primo grado dovevano essere compensate dal primo giudice, in considerazione della novità della questione e dei contrasti giurisprudenziali».
2.Le spese di lite devono essere integralmente compensate stante i contrasti giurisprudenziali in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Verona, 12.3.2024
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
7
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1460/2023
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
Oggi 12/03/2024, innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Lancia Valerio per la parte convenuta l'avv. Lo Guarro Dario
E' altresì presente ai fini del tirocinio in Tribunale la dott.ssa Alessia Sandrini
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del 12/03/2024, svoltasi con le modalità
previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1460 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 14/09/2023
avente ad oggetto: personale ATA/punteggio per servizio militare da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NASO Parte_1 C.F._1
DOMENICO e dell'avv. GANZERLI CINZIA, elettivamente domiciliato in Salita di San
Nicola da Tolentino n. 1/B Roma presso il difensore avv. NASO DOMENICO
contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio ex art. 417-bis c.p.c. dell'avv. LO GUARRO DARIO, elettivamente domiciliato in
VIA CADUTI DEL LAVORO 3 VERONA presso Verona Org_1
Motivi della decisione
Parte ricorrente, affermando di aver prestato il servizio militare di leva tra l'8.1.1991 e il
9.4.1992, dopo aver conseguito il 12.8.1990 il diploma di maturità (doc.
3-4 ricorrente) e di aver presentato il 17.4.2021 domanda di inserimento nelle graduatorie di Circolo e di Istituto
di terza fascia per il personale ATA nella provincia di Verona per il triennio 2021/2024, ha chiesto: “Accertare e dichiarare l'illegittimità del Decreto del n. 50 Controparte_1
del 3.03.2021, relativo alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per
il personale A.T.A., nella parte in cui ha stabilito che “Il servizio militare di leva e i servizi
1 sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica” e della conseguente illegittimità delle graduatorie definitive d'Istituto di 3a fascia del personale ATA, per il profilo di “Assistente amministrativo”, “Assistente tecnico” e “Collaboratore scolastico”, nella parte in cui non è
stato attribuito al ricorrente il punteggio di 6 punti, o il diverso punteggio ritenuto di
giustizia, per il servizio militare di leva svolto dal medesimo nel periodo compreso
dall'8.01.1991 al 9.04.1992; 2. Per l'effetto ordinare alle Amministrazioni resistenti di
provvedere alla rideterminazione del punteggio del ricorrente nelle graduatorie definitive
d'Istituto di 3a fascia del personale ATA per il profilo di “Assistente amministrativo”,
“Assistente tecnico” e “Collaboratore scolastico”, attribuendo al medesimo in tali
graduatorie il punteggio di 6 punti, o il diverso punteggio ritenuto di giustizia, per il servizio
militare svolto dal ricorrente nel periodo compreso dall'8.01.1991 al 9.04.1992; 3. Ordinare
altresì alle Amministrazioni resistenti di porre in essere tutti gli attinecessari al fine di
assumere in servizio il ricorrente se, con il nuovo punteggio ottenuto, lo stesso avrà diritto ad
essere assunto in uno degli Istituti Scolastici indicati nella domanda di aggiornamento per il
triennio 2021-2024. Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. In estrema sintesi il ricorrente chiede l'accertamento del diritto al riconoscimento alla valutazione del servizio militare (non in costanza di nomina) con lo stesso punteggio riconosciuto a quello svolto in costanza di nomina e non come servizio reso presso le amministrazioni statali (ossia 0,50 per ogni mese e non 0,05 per ogni mese).
Si è costituita l'amministrazione scolastica chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
All'odierna udienza il Giudice, sentite le conclusioni, stante la natura documentale della causa, parte di un contenzioso seriale, si è ritirato in camera di consiglio e all'esito ha pronunciato la presente sentenza depositata telematicamente.
***
2 1.Questo Giudice intende dare continuità all'univoco orientamento di questo Tribunale che ha di recente trovato conforto nelle pronunce della Corte d'Appello di Venezia (sentenze
814/2023, 815/2023, 816/2023 del 4.1.2024, seppur con riferimento al personale docente ma che risultano sotto questo specifico aspetto pienamente applicabili anche al personale ATA,
considerando peraltro che l'art. 485, co. 7 trova un suo analogo nell'art. 569, co. 3 dlgs
297/94), di cui si riportano integralmente le condivise argomentazioni.
«6. Il Collegio ritiene innanzitutto infondato il primo motivo di appello (asserito difetto di giurisdizione del giudice adito). Risulta dirimente rilevare che si controverte in ordine a diritti soggettivi relativi all'inserimento e al corretto posizionamento in graduatoria del […] sulla base di punteggi normativamente previsti. Attività da cui esula, dunque, qualunque profilo di discrezionalità amministrativa.
7. Il Collegio ritiene infondato anche il secondo motivo di appello (mancata integrazione del contraddittorio con tutti i soggetti inseriti in graduatoria). Il Collegio ritiene che correttamente il primo giudice non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, in quanto oggetto del giudizio è la corretta attribuzione del punteggio al […], questione che non riguarda
“inscindibilmente” anche gli altri colleghi inseriti nella medesima graduatoria, sicchè il corretto punteggio del […] non deve essere necessariamente accertato anche nei confronti di costoro.
8. Il Collegio ritiene, viceversa, fondato il terzo motivo di appello (legittimità della diversificazione del punteggio attribuito al servizio militare in costanza o meno di rapporto di lavoro con l'Amministrazione Scolastica).
8.1. Ebbene, la formazione delle graduatorie per cui è causa è pacificamente regolata dal D.M.
n. 50/2021. Ai sensi dell'allegato A del D.M. n. 50/2021, sez. “Avvertenze”, lett. A, pag. 17:
“a) soltanto il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica, e, in quanto tali, assoggettati al regime dell'attribuzione del punteggio di punti 6 per anno;
b) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in
3 costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.”.
8.2. E' pacifico che il abbia attribuito al […] il punteggio per il servizio militare in CP_1
corretta applicazione del citato D.M. in quanto, trattandosi di servizio militare prestato non in costanza di rapporto di lavoro con l'Amministrazione scolastica, il servizio militare è stato equiparato al servizio prestato presso altre Amministrazioni dello Stato e non al servizio effettivo (quale ATA) alle dipendenze del . Controparte_1
8.3. La questione controversa tra le parti è la legittimità di tale differenziazione, ovvero se tale differenziazione sia coerente o in contrasto con le fonti primarie in materia.
8.4. Ed invero, l'art. 52 Cost. prevede che “….Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino …”. L'art. 485 (rubricato “Personale docente”) del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione di cui al d.lgs. 297/94 (collocato nella sezione IV
“Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera.”), al comma 7 prevede: “7. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è
valido a tutti gli effetti”. Infine, l'art. 2050 d.lgs. 66/2010 (codice dell'ordinamento militare) rubricato “Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici” prevede che “1.
I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”. Non è controverso tra le parti l'orientamento giurisprudenziale che, ai fini dell'applicazione del citato art. 2050, assimila la procedura di formazione delle graduatorie per cui è causa ai “concorsi pubblici”.
8.5. Da tale complesso normativo si evince, in primis, che l'espletamento del servizio militare non deve pregiudicare, sotto il profilo lavorativo, il soggetto che lo svolge (art. 52 Cost.).
Coerentemente con tale principio costituzionale, l'art. 485 cit., comma 7, come detto
4 collocato in materia di riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, prevede che il servizio militare sia valido “a tutti gli effetti”.
Trattasi di disposizione il cui ambito soggettivo di efficacia riguarda i soggetti già assunti nei ruoli dell'Amministrazione scolastica, come emerge sia sul piano letterale che sul piano della collocazione sistematica.
In tale ambito (personale docente di ruolo), la disposizione prevede che il servizio militare sia
“valido a tutti gli effetti”, ovverosia (in una interpretazione costituzionalmente orientata ex art. 52 Cost.) che il servizio militare sia equiparato al servizio prestato nell'Amministrazione
scolastica, “a tutti gli effetti” in cui venga in rilievo il servizio prestato presso l'Amministrazione medesima.
Deve ritenersi, in definitiva, che la disposizione faccia riferimento al servizio militare prestato in costanza di rapporto di lavoro con l'Amministrazione scolastica, al fine di non pregiudicare, agli effetti della carriera, il docente che deve sospendere la prestazione lavorativa alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica rispetto al docente che continua a prestare servizio alle dipendenze dell'Amministrazione medesima.
Si tratta di una ipotesi specifica, nell'ambito dell'Amministrazione scolastica e per il personale docente di ruolo, del principio generalizzato dal citato art. 2050, comma 2, che, con riferimento ai concorsi relativi a tutte le pubbliche amministrazioni, equipara il servizio militare al servizio prestato “in pendenza di rapporto di lavoro”: anche tale comma, dunque,
con riferimento al servizio prestato in tutte le pubbliche amministrazioni, equipara la situazione di chi sospende il servizio di lavoro alle dipendenze di una determinata amministrazione per prestare il servizio militare e chi continua a prestare servizio alle dipendenze dell'amministrazione medesima.
Viceversa, con riferimento a chi presta servizio militare prima dell'assunzione nell'Amministrazione scolastica, l'applicazione del principio costituzionale non impone pari tutela rispetto a chi debba sospendere l'attività lavorativa in corso. Ed invero, la situazione di chi presta il servizio militare non avendo ancora un impiego presso l'Amministrazione
5 scolastica non è una situazione equiparabile a quella di chi è già assunto dall'Amministrazione medesima.
Con riferimento a chi presta servizio militare prima dell'assunzione nell'Amministrazione scolastica, l'applicazione del principio costituzionale impone di evitare un pregiudizio, nelle procedure di assunzione, rispetto a chi, anziché prestare il servizio militare, presta un'attività
lavorativa presso altra PA che comunque attribuisce punteggi nell'ambito delle procedure medesime.
In tale prospettiva il citato art. 2050, comma 1, prevede, per l'appunto, che “1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.”. La giurisprudenza richiamata dal lavoratore attiene a casi in cui è stato dichiarato illegittimo un DM (precedente al DM 50/21) il quale, tout court, non attribuiva punteggi al servizio militare prestato prima dell'immissione in ruolo nell'Amministrazione scolastica (v. ex multis Cass. 41894/2021 che ha riguardato il DM
44/11) in contrasto con il citato art. 2050, comma 1. Tuttavia, tale orientamento giurisprudenziale non ha affermato che al servizio militare deve essere attribuito il medesimo punteggio del servizio prestato presso l'Amministrazione scolastica ma solo che al servizio militare va attribuito lo stesso punteggio attribuito “per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”.
Trattasi, del resto, di differenziazione ragionevole, in quanto il servizio militare non può essere titolo di accesso preferenziale all'insegnamento rispetto al servizio prestato in altre PA,
poiché, al pari del servizio prestato nelle altre amministrazioni, non attribuisce alcuna specifica competenza in materia scolastica. Sarebbe, dunque, irragionevole proprio quanto richiesto dal lavoratore, ovverosia attribuire al servizio militare, in sede di procedure per l'accesso all'Amministrazione scolastica, lo stesso punteggio che nei concorsi è attribuito al servizio effettivamente prestato da parte di chi già lavora alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica.
6 Come detto, nell'ambito del personale già assunto presso l'Amministrazione Scolastica,
attribuire al servizio militare il punteggio del servizio effettivamente prestato risponde all'esigenza di non penalizzare, agli effetti della carriera, chi sospende il lavoro che già sta prestando (e per cui è già stato valutato sul piano dell'idoneità/presupposti per l'accesso) per adempiere al servizio militare e chi continua a prestare l'attività lavorativa senza soluzione di continuità (situazione che si porrebbe in contrasto con l'art. 52 Cost.).
In senso favorevole alla legittimità della differenziazione di punteggio per cui è causa, v.
Consiglio di Stato n.11602/20221 . Non constano, alla data di decisione della presente causa,
precedenti della giurisprudenza di legittimità in termini (con specifico riferimento al DM
50/2021).
9. Il Collegio ritiene fondato anche il quarto motivo di appello (in punto regolamentazione delle spese di lite del primo grado). Il Collegio ritiene che le spese di lite del primo grado dovevano essere compensate dal primo giudice, in considerazione della novità della questione e dei contrasti giurisprudenziali».
2.Le spese di lite devono essere integralmente compensate stante i contrasti giurisprudenziali in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Verona, 12.3.2024
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
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