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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 31/03/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1783/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Federica Verro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1783 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(P.IVA. ), in persona dell'amministratore unico pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall' avv. Luigi Sottile e dall'avv.
Salvatore Mortellaro, giusta procura in atti;
- parte attrice -
contro
(C.F. n. ) in persona del Sindaco pro- Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Angelo Rizzo ( , C.F._1 giusta procura in atti;
- parte convenuta -
oggetto: arricchimento senza causa.
conclusioni delle parti: come rassegnate all'udienza dell'11.12.2024, al cui verbale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, la ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
al fine di vedere condannare il al pagamento di un importo Controparte_1
a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 c.c.,
corrispondente all'ammontare del credito da questa vantato per i lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione comunale di CP_1
In particolare, l'attrice ha affermato che:
1 - aveva ottenuto l'emissione di provvedimento monitorio (d.i. n. 674/2013) per il mancato pagamento delle somme ancora dovute dal in acconto e a titolo di Controparte_1
saldo, in virtù del contratto d'appalto rep. n. 1597 del 15/09/2011, fatture n. 2 e 3, per un ammontare complessivo di € 116.249,98;
- avverso tale decreto ingiuntivo, con atto di citazione notificato il 4.3.2013, il CP_1
aveva proposto opposizione, invocando la nullità del contratto posto a fondamento della pretesa;
- costituendosi in giudizio, la aveva chiesto il rigetto dell'opposizione e, in via Pt_1
riconvenzionale, la condanna del al pagamento di una Controparte_1
somma a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. e di risarcimento del danno per violazione del legittimo affidamento, con vittoria di spese;
- nel corso del giudizio, il aveva richiesto una attività tecnica stragiudiziale per CP_1
verificare la congruità economica e tecnica dei lavori eseguiti dall'impresa ai fini della quantificazione dell'indebito arricchimento dell'Amministrazione appaltante, così, in data
3/6/2015, era stato effettuato sopralluogo nel contraddittorio delle parti (cfr. verbale del
20.1.2016); all'esito, il perito fiduciario del aveva redatto una perizia stragiudiziale CP_1
ma il non ha poi inteso offrire alcuna somma all'impresa appaltatrice;
CP_1
- con la sentenza definitoria del citato procedimento, il Giudice - ritenendo assorbita ogni altra doglianza - aveva accolto l'opposizione e affermato la nullità del contratto per inesistenza dell'accordo a norma del combinato disposto degli artt. 1418 co. 2 e 1325 c.c., in assenza della determina a contrarre.
Preclusa ogni altra azione contrattuale, pertanto, la società attrice ha chiesto in questa sede l'indennizzo da parte del ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c., per aver ottenuto CP_1
l'indebito arricchimento, consistente nella realizzazione delle opere appaltate (“lavori di
adeguamento e manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione comunale di ), a CP_1
fronte della mancata corresponsione del saldo.
Regolarmente costituito, il ha contestato le deduzioni Controparte_1
avversarie, rilevando in via preliminare:
- la prescrizione decennale del credito della Società dalla sentenza del Tribunale Pt_1
di Agrigento n° 602/2017 e dalla documentazione prodotta dalla società attrice (cfr. Relazione
2 pagina 40), infatti, risulta che i lavori erano stati completati in data 28.3.2011, e dunque Pt_1
da tale data decorre il termine di prescrizione dell'azione di indebito arricchimento;
- l'improponibilità della domanda in conseguenza del precedente giudicato già formato.
Con la sentenza n° 666/2020 del 26.8.2020 non oggetto di gravame, infatti, il Tribunale di
Agrigento, pur ritenendo che la domanda di indebito arricchimento fosse inammissibile poiché non proponibile nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo, l'ha esaminata anche nel merito stabilendo che fosse infondata;
- in via ulteriormente subordinata, la carenza del requisito della sussidiarietà; infatti, il
Tribunale di Agrigento ha già accertato che la stipula del contratto di appalto di cui si tratta non era stata preceduta dall'adozione della determinazione a contrarre da parte del responsabile del procedimento di spesa, con la conseguenza che la società sarebbe legittimata ad esercitare l'azione nei confronti dell'amministratore o funzionario per ottenere il pagamento del corrispettivo della prestazione ai sensi del comma 4 dell'art. 191 del d.lgs.
267/2000, secondo cui nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione della procedura prevista nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione tra il privato e l'amministratore, con funzionario o dipendente che hanno consentito o ordinato la prestazione illegittimamente;
- che, in ogni caso, la domanda proposta dalla società attrice deve ritenersi infondata in quanto non vi è alcuna documentazione amministrativa e tecnica che dimostri la regolare esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto.
La causa, istruita mediante produzione documentale, all'udienza dell'11.12.2024 è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, la domanda formulata ai sensi dell'art. 2041 c.c. va dichiarata inammissibile per le ragioni che appresso si diranno.
In primo luogo, con la sentenza n° 666/2020 del 26.08.2020, il Tribunale di Agrigento si è
già pronunciato rigettando una domanda avente stesso oggetto e stesse parti di quella odierna.
Infatti, sebbene si legga un dispositivo di inammissibilità, dalla lettura del provvedimento nella parte motiva emerge che il giudice ha altresì pronunciato un rigetto nel merito, e su tale statuizione si è formato il giudicato (cfr. pagina 10 «cionondimeno, anche nel merito, la domanda
3 deve essere rigettata per difetto assoluto di prova degli elementi costitutivi e del quantum
dell'indennizzo.» e pagina 12 « orbene, alla luce degli autorevoli principi sopra esposti ai quali si
aderisce, si deve rilevare che la non ha comprovato ma nemmeno ha allegato “tutto quanto il Pt_1
patrimonio ha perduto (in elementi ed in valore) rispetto alla propria precedente consistenza”, ad
esempio in termini di spese sostenute e di costi, essendosi limitata chiedere, nelle surrettizie forme dell'
“indennizzo”, quanto richiesto come compenso contrattuale, il che è di ostacolo all'accoglimento – nei
termini profilati – dell'azione di ingiustificato arricchimento.»;).
Invero, affinché sia garantito il rispetto del principio del ne bis in idem, è necessario che non venga riproposta e analizzata una questione già decisa con sentenza definitiva;
con la precisazione che è assegnato al giudice il compito di determinare l'esatta portata precettiva del provvedimento su cui si è formato il giudicato sulla base del principio di unità strutturale dello stesso, cioè a dire in forza della lettura congiunta e complessiva delle statuizioni del dispositivo e delle enunciazioni della parte motiva. È pacifico, infatti, che il giudicato si forma non soltanto sulle questioni oggetto di puntuale pronuncia nel dispositivo ma anche su quelle espressamente trattate e decise nella motivazione che rispetto alle prime presentino carattere autonomo, nonché su quelle, pur non espressamente trattate e decise, che delle stesse rappresentino, nondimeno, presupposti logici e necessari e s'intendano, quindi,
implicitamente decise. (Cass., Sez. Un., n. 8692/2005).
Si ravvisa inoltre l'ulteriore profilo di inammissibilità della domanda per mancanza del requisito della sussidiarietà richiesto dall'art. 2042 c.c. (“l'azione di arricchimento non è
proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio
subito”). La domanda di arricchimento - infatti - è proponibile soltanto ove la diversa azione,
fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo.
Eppure, risulta dalla già citata sent. n. 602/2017 Trib. Agrigento che il contratto di appalto di cui alla fattispecie in analisi non è stato preceduto da apposita determina a contrarre da parte del responsabile del responsabile del procedimento di spesa, così come previsto dall'art. 192 del Testo Unico degli enti locali. In tal caso, come chiarito dalla Cassazione, in tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, “l'art. 191 d.lg. n. 267 del 2000 prevede un
rapporto obbligatorio diretto tra il fornitore e il funzionario che ha consentito, in violazione delle regole
4 contabili, l'acquisizione di beni o servizi in favore dell'ente pubblico, così escludendo la possibilità di
esperire nei confronti di quest'ultimo l'azione sussidiaria di ingiustificato arricchimento” (Cass. Civ.
sez. I n. 5130/2020). Né vale quanto affermato da parte attrice secondo cui tale normativa non sarebbe invocabile dal convenuto in quanto l'art. 191, comma 4, D.lgs. 267/2000 fa CP_1
salva l'acquisizione di beni e servizi se riconoscibile come debito fuori bilancio ai sensi del successivo art. 194, comma 1, lett. e;
infatti, “in tema di assunzione di obbligazioni da parte degli
enti locali, qualora le obbligazioni siano state assunte senza un previo contratto e senza l'osservanza dei
controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, al di fuori delle norme c.d. ad evidenza pubblica,
insorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l'amministratore o
il funzionario inadempiente che l'abbia consentita. Ne consegue che, potendo il terzo interessato agire
nei confronti del funzionario, per la mancanza dell'elemento della sussidiarietà, non è ammissibile
l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente locale il quale può soltanto riconoscere
"a posteriori", ex art. 194 d. lgs. n. 267 del 2000 - nei limiti dell'utilità dell'arricchimento puntualmente
dedotto e dimostrato - il debito fuori bilancio. Tale riconoscimento deve avvenire espressamente, con
apposita deliberazione dell'organo competente, e non può essere desunto dal mero comportamento degli
organi rappresentativi dell'ente, insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in
ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico - finanziaria
dell'ente e con le scelte amministrative (Cass. civ. n. 30109/2018).
Le ulteriori questioni sottoposte all'odierno giudicante non verranno affrontate in quanto la presente decisione viene adottata sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare tutte le altre
(cfr. Cass. n. 9936/2014).
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. le spese di lite sostenute dal convenuto vanno poste a carico dell'attrice soccombente e sono liquidate nel dispositivo in conformità ai parametri introdotti dal D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13.8.2022) per lo scaglione di riferimento, con valori tendenti ai minimi in considerazione dell'attività concretamente svolta e delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
il Tribunale, come sopra rappresentato, definitivamente pronunciando, disattesa ogni
5 diversa domanda, eccezione e difesa:
- dichiara inammissibili le domande formulate da parte attrice nei confronti del
[...]
; Controparte_1
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite sostenute dal convenuto che si liquidano in € 7.500,00 per compenso professionale, Controparte_1
oltre rimborso, spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, IVA e CPA se dovuti e come per legge.
Così deciso in Agrigento, in data 31 marzo 2025.
il Giudice
Federica Verro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Federica Verro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1783 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(P.IVA. ), in persona dell'amministratore unico pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall' avv. Luigi Sottile e dall'avv.
Salvatore Mortellaro, giusta procura in atti;
- parte attrice -
contro
(C.F. n. ) in persona del Sindaco pro- Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Angelo Rizzo ( , C.F._1 giusta procura in atti;
- parte convenuta -
oggetto: arricchimento senza causa.
conclusioni delle parti: come rassegnate all'udienza dell'11.12.2024, al cui verbale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, la ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
al fine di vedere condannare il al pagamento di un importo Controparte_1
a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 c.c.,
corrispondente all'ammontare del credito da questa vantato per i lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione comunale di CP_1
In particolare, l'attrice ha affermato che:
1 - aveva ottenuto l'emissione di provvedimento monitorio (d.i. n. 674/2013) per il mancato pagamento delle somme ancora dovute dal in acconto e a titolo di Controparte_1
saldo, in virtù del contratto d'appalto rep. n. 1597 del 15/09/2011, fatture n. 2 e 3, per un ammontare complessivo di € 116.249,98;
- avverso tale decreto ingiuntivo, con atto di citazione notificato il 4.3.2013, il CP_1
aveva proposto opposizione, invocando la nullità del contratto posto a fondamento della pretesa;
- costituendosi in giudizio, la aveva chiesto il rigetto dell'opposizione e, in via Pt_1
riconvenzionale, la condanna del al pagamento di una Controparte_1
somma a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. e di risarcimento del danno per violazione del legittimo affidamento, con vittoria di spese;
- nel corso del giudizio, il aveva richiesto una attività tecnica stragiudiziale per CP_1
verificare la congruità economica e tecnica dei lavori eseguiti dall'impresa ai fini della quantificazione dell'indebito arricchimento dell'Amministrazione appaltante, così, in data
3/6/2015, era stato effettuato sopralluogo nel contraddittorio delle parti (cfr. verbale del
20.1.2016); all'esito, il perito fiduciario del aveva redatto una perizia stragiudiziale CP_1
ma il non ha poi inteso offrire alcuna somma all'impresa appaltatrice;
CP_1
- con la sentenza definitoria del citato procedimento, il Giudice - ritenendo assorbita ogni altra doglianza - aveva accolto l'opposizione e affermato la nullità del contratto per inesistenza dell'accordo a norma del combinato disposto degli artt. 1418 co. 2 e 1325 c.c., in assenza della determina a contrarre.
Preclusa ogni altra azione contrattuale, pertanto, la società attrice ha chiesto in questa sede l'indennizzo da parte del ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c., per aver ottenuto CP_1
l'indebito arricchimento, consistente nella realizzazione delle opere appaltate (“lavori di
adeguamento e manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione comunale di ), a CP_1
fronte della mancata corresponsione del saldo.
Regolarmente costituito, il ha contestato le deduzioni Controparte_1
avversarie, rilevando in via preliminare:
- la prescrizione decennale del credito della Società dalla sentenza del Tribunale Pt_1
di Agrigento n° 602/2017 e dalla documentazione prodotta dalla società attrice (cfr. Relazione
2 pagina 40), infatti, risulta che i lavori erano stati completati in data 28.3.2011, e dunque Pt_1
da tale data decorre il termine di prescrizione dell'azione di indebito arricchimento;
- l'improponibilità della domanda in conseguenza del precedente giudicato già formato.
Con la sentenza n° 666/2020 del 26.8.2020 non oggetto di gravame, infatti, il Tribunale di
Agrigento, pur ritenendo che la domanda di indebito arricchimento fosse inammissibile poiché non proponibile nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo, l'ha esaminata anche nel merito stabilendo che fosse infondata;
- in via ulteriormente subordinata, la carenza del requisito della sussidiarietà; infatti, il
Tribunale di Agrigento ha già accertato che la stipula del contratto di appalto di cui si tratta non era stata preceduta dall'adozione della determinazione a contrarre da parte del responsabile del procedimento di spesa, con la conseguenza che la società sarebbe legittimata ad esercitare l'azione nei confronti dell'amministratore o funzionario per ottenere il pagamento del corrispettivo della prestazione ai sensi del comma 4 dell'art. 191 del d.lgs.
267/2000, secondo cui nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione della procedura prevista nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione tra il privato e l'amministratore, con funzionario o dipendente che hanno consentito o ordinato la prestazione illegittimamente;
- che, in ogni caso, la domanda proposta dalla società attrice deve ritenersi infondata in quanto non vi è alcuna documentazione amministrativa e tecnica che dimostri la regolare esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto.
La causa, istruita mediante produzione documentale, all'udienza dell'11.12.2024 è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, la domanda formulata ai sensi dell'art. 2041 c.c. va dichiarata inammissibile per le ragioni che appresso si diranno.
In primo luogo, con la sentenza n° 666/2020 del 26.08.2020, il Tribunale di Agrigento si è
già pronunciato rigettando una domanda avente stesso oggetto e stesse parti di quella odierna.
Infatti, sebbene si legga un dispositivo di inammissibilità, dalla lettura del provvedimento nella parte motiva emerge che il giudice ha altresì pronunciato un rigetto nel merito, e su tale statuizione si è formato il giudicato (cfr. pagina 10 «cionondimeno, anche nel merito, la domanda
3 deve essere rigettata per difetto assoluto di prova degli elementi costitutivi e del quantum
dell'indennizzo.» e pagina 12 « orbene, alla luce degli autorevoli principi sopra esposti ai quali si
aderisce, si deve rilevare che la non ha comprovato ma nemmeno ha allegato “tutto quanto il Pt_1
patrimonio ha perduto (in elementi ed in valore) rispetto alla propria precedente consistenza”, ad
esempio in termini di spese sostenute e di costi, essendosi limitata chiedere, nelle surrettizie forme dell'
“indennizzo”, quanto richiesto come compenso contrattuale, il che è di ostacolo all'accoglimento – nei
termini profilati – dell'azione di ingiustificato arricchimento.»;).
Invero, affinché sia garantito il rispetto del principio del ne bis in idem, è necessario che non venga riproposta e analizzata una questione già decisa con sentenza definitiva;
con la precisazione che è assegnato al giudice il compito di determinare l'esatta portata precettiva del provvedimento su cui si è formato il giudicato sulla base del principio di unità strutturale dello stesso, cioè a dire in forza della lettura congiunta e complessiva delle statuizioni del dispositivo e delle enunciazioni della parte motiva. È pacifico, infatti, che il giudicato si forma non soltanto sulle questioni oggetto di puntuale pronuncia nel dispositivo ma anche su quelle espressamente trattate e decise nella motivazione che rispetto alle prime presentino carattere autonomo, nonché su quelle, pur non espressamente trattate e decise, che delle stesse rappresentino, nondimeno, presupposti logici e necessari e s'intendano, quindi,
implicitamente decise. (Cass., Sez. Un., n. 8692/2005).
Si ravvisa inoltre l'ulteriore profilo di inammissibilità della domanda per mancanza del requisito della sussidiarietà richiesto dall'art. 2042 c.c. (“l'azione di arricchimento non è
proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio
subito”). La domanda di arricchimento - infatti - è proponibile soltanto ove la diversa azione,
fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo.
Eppure, risulta dalla già citata sent. n. 602/2017 Trib. Agrigento che il contratto di appalto di cui alla fattispecie in analisi non è stato preceduto da apposita determina a contrarre da parte del responsabile del responsabile del procedimento di spesa, così come previsto dall'art. 192 del Testo Unico degli enti locali. In tal caso, come chiarito dalla Cassazione, in tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, “l'art. 191 d.lg. n. 267 del 2000 prevede un
rapporto obbligatorio diretto tra il fornitore e il funzionario che ha consentito, in violazione delle regole
4 contabili, l'acquisizione di beni o servizi in favore dell'ente pubblico, così escludendo la possibilità di
esperire nei confronti di quest'ultimo l'azione sussidiaria di ingiustificato arricchimento” (Cass. Civ.
sez. I n. 5130/2020). Né vale quanto affermato da parte attrice secondo cui tale normativa non sarebbe invocabile dal convenuto in quanto l'art. 191, comma 4, D.lgs. 267/2000 fa CP_1
salva l'acquisizione di beni e servizi se riconoscibile come debito fuori bilancio ai sensi del successivo art. 194, comma 1, lett. e;
infatti, “in tema di assunzione di obbligazioni da parte degli
enti locali, qualora le obbligazioni siano state assunte senza un previo contratto e senza l'osservanza dei
controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, al di fuori delle norme c.d. ad evidenza pubblica,
insorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l'amministratore o
il funzionario inadempiente che l'abbia consentita. Ne consegue che, potendo il terzo interessato agire
nei confronti del funzionario, per la mancanza dell'elemento della sussidiarietà, non è ammissibile
l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente locale il quale può soltanto riconoscere
"a posteriori", ex art. 194 d. lgs. n. 267 del 2000 - nei limiti dell'utilità dell'arricchimento puntualmente
dedotto e dimostrato - il debito fuori bilancio. Tale riconoscimento deve avvenire espressamente, con
apposita deliberazione dell'organo competente, e non può essere desunto dal mero comportamento degli
organi rappresentativi dell'ente, insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in
ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico - finanziaria
dell'ente e con le scelte amministrative (Cass. civ. n. 30109/2018).
Le ulteriori questioni sottoposte all'odierno giudicante non verranno affrontate in quanto la presente decisione viene adottata sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare tutte le altre
(cfr. Cass. n. 9936/2014).
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. le spese di lite sostenute dal convenuto vanno poste a carico dell'attrice soccombente e sono liquidate nel dispositivo in conformità ai parametri introdotti dal D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13.8.2022) per lo scaglione di riferimento, con valori tendenti ai minimi in considerazione dell'attività concretamente svolta e delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
il Tribunale, come sopra rappresentato, definitivamente pronunciando, disattesa ogni
5 diversa domanda, eccezione e difesa:
- dichiara inammissibili le domande formulate da parte attrice nei confronti del
[...]
; Controparte_1
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite sostenute dal convenuto che si liquidano in € 7.500,00 per compenso professionale, Controparte_1
oltre rimborso, spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, IVA e CPA se dovuti e come per legge.
Così deciso in Agrigento, in data 31 marzo 2025.
il Giudice
Federica Verro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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