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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 02/04/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri, nella causa iscritta al numero 853 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Terni, Corso del Popolo Parte_1 n.101, presso lo studio dell'Avv.to Mirko Minuti che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti OPPONENTE
CONTRO
con sede legale in Terni, viale della Stazione n.1, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore dott.ssa CP_2 elettivamente domiciliata in Terni, largo Villa Glori n.4, presso lo studio dell'Avv.to Laura Triassi che la rappresenta e difende giusta procura in atti e delibera di incarico n.5/23
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25 ottobre 2023 parte ricorrente proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.122/2023 emesso dal Tribunale di
Terni in data 26.07.2023 e notificato il 15.09.2023 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore della della somma di € Controparte_1
1.909,95, al netto di trattenute fiscali e previdenziali, oltre interessi legali dalla maturazione e spese del procedimento monitorio, a titolo di restituzione di indebito asseritamente dovuto a fronte della corresponsione in favore dell'ingiunto dell'indennità di vigilanza corrisposta dall'Ente sino al 2015. Allegava in fatto che: - la Provincia di Terni “con Determina Dirigenziale n.279 del 7 luglio 2022, richiamando la precedente Determina n.3 del 28.1.2021, preso atto che erano state corrisposte al lavoratore Sig. Parte_1
( ) – ex dipendente collocato a riposo il
[...] CodiceFiscale_1
31.7.2015 – per gli anni 2012 - 2015, somme a titolo di indennità di vigilanza ex art.37, comma 1, lett. b secondo periodo CCNL del 6 luglio 1985, e che tali somme non erano dovute, disponeva procedersi al recupero delle medesime ”; - con successiva Determina Dirigenziale n. 3 - 15 del 28/01/2021 la Provincia di
Terni, “considerato che da una revisione degli istituti relativi alle varie indennità erogate al personale dipendente è emerso, che, per l'attribuzione dell'indennità di vigilanza ex art.37, comma 1, lett. b), secondo periodo CCNL del 6 luglio 1995, si sono riscontrate anomalie riguardanti le fattispecie di svolgimento delle attività riconducibili allo stesso articolo;
dato atto che è in corso da parte della Amministrazione la revisione del nuovo ordinamento professionale”, decideva di sospendere dal mese di gennaio 2021 la erogazione della suddetta indennità in attesa e sino alla revisione dell'ordinamento professionale dell'Ente a seguito della verifica effettuata con i competenti Direttori di Area;
- che la richiedeva la restituzione delle Controparte_1 somme asseritamente percepite indebitamente a titolo di indennità di vigilanza sino al 2019; - di essere impegnato nel Servizio Viabilità inserito nell'area di vigilanza per le funzioni di cui all'art.12, comma 3, lett.b) e c) del D. Lgs. n.285/1992 e di aver ottenuto il rilascio del tesserino di polizia stradale, nonché segnale distintivo per l'espletamento del servizio di polizia stradale;
- di aver espletato oltre alle funzioni di cui alla norma citata al capo che precede, ulteriori mansioni di conduzione delle macchine operatrici e degli autocarri, manutenzione ed installazione della segnaletica, manutenzione di opere murarie e di sorveglianza;
- che le funzioni di vigilanza venivano specificate con nota prot. n.718/2003 dal Dirigente del Servizio Viabilità, con nota prot.n.962 del
31.03.2003 dal Responsabile U.O. Autorizzazioni e concessioni stradali e con nota prot.n.22860 del 23.12.2016 dal Direttore dell'Area Tecnica della Provincia;
- di aver espletato, quale organo di Polizia, mansioni consistenti nella rimozione della cartellonistica stradale apposta in violazione delle norme del codice della strada, elevando numerose sanzioni amministrative dal 2003 al
2015.
Richiamava in diritto: - l'art. 37 del CCNL del personale dipendente dalle amministrazioni del comparto Regioni - Autonomie locali, del 6 luglio 1995 e la legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale (L. n. 65/86), evidenziando come l'art.34, 1° co. lett. A) del D.P.R. n. 268 del 13 maggio 1987, avesse distinto, all'interno dei soggetti addetti all'area di vigilanza, coloro che svolgono le funzioni di cui agli artt. 5 e 10 L. 65/86 dal restante personale che tali funzioni non espleta e come tale ripartizione, in ordine alla spettanza dell'indennità de quo, fosse stata mantenuta e riproposta anche dall'art. 37 del C.C.N.L. del 1995 che alla lett. b) riconosce detta indennità non solo al
“personale dell'area di vigilanza (….) in possesso dei requisiti e per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 5 della L. n. 65/86” ma anche “al restante personale dell'area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui all'art. 5 della citata legge”; - i contratti collettivi (quadriennio normativo 2002-2005) nella parte in cui hanno mantenuto sostanzialmente (art. 16) la distinzione tra personale (in possesso dei requisiti richiesti) svolgente le funzioni di cui all'art. 5 L. 65/86 e quello che, pur inquadrato nell'area di vigilanza, non svolge le funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, nonché di pubblica sicurezza, e le novità introdotte in materia di contrattazione che hanno riguardato esclusivamente il quantum dell'indennità spettanti;
- il DPR n. 347 del 25.06.83, applicato sino al 31.3.99, nella parte in cui prevedeva, nella declaratoria delle qualifiche funzionali, la Quinta Qualifica Funzionale Area di vigilanza ed in particolare “
… le funzioni di interventi di controllo, prevenzione e repressione per l'espletamento dei servizi di polizia della strada limitatamente alle funzioni demandate dalle norme del codice della strada”; - il nuovo CCNL Autonomie Locali 31/03/1999 (all.8 al ricorso), che ha sostituito il sopra richiamato DPR
n347 del 25.06.83, nella parte in cui ha previsto la corrispondenza della V qualifica professionale, la nuova categoria B e in alcuni casi categoria C (tabella C); - il contratto collettivo laddove prevede che: “Le parti dichiarano che ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 4 dell'art.7 del presente contratto, per personale dell'area di vigilanza si intende il personale che svolge attività di prevenzione, controllo e repressione in materia di polizia locale, urbana, ittica, floro-faunistica, venatoria, rurale e silvo pastorale e di ambiente, le funzioni demandate dalla legge n.65/1986, da leggi e regolamenti regionali nonché le attività di custodia nelle carceri mandamentali ed al quale sia stata corrisposta la specifica integrazione tabellare di cui all'art. 37, comma 1, lett.a) del CCNL del 6.7.1995, come modificato dall'art.8 del CCNL del 16.7.1996”; Sull'assunto di aver svolto, all'interno dell'area vigilanza, attività di prevenzione, controllo e repressione in materia di polizia locale, ex art.12 Legge
n.65/1986 sosteneva di aver diritto alla indennità di vigilanza ex art.37, comma 1, lett. b), secondo periodo CCNL del 6 luglio 1995, anche ai sensi dell'art.36 della Cost., e, comunque, di non dover restituire all'Ente l'indennità erogata invocando l'art. 2126 c.c.. In subordine, deduceva la carenza delle condizioni per l'operatività della ripetizione di indebito invocando la sentenza della Corte Edu n. 4893/2013 dell'11.02.2021 ( ) a mente della quale non è ripetibile CP_3 l'emolumento, di carattere retributivo non occasionale, corrisposto da una pubblica amministrazione in modo costante e duraturo e senza riserve ad un lavoratore in buona fede, in quanto si è in lui ingenerato il legittimo affidamento sulla spettanza delle somme, da cui la ripetizione determinerebbe la violazione dell'art.1 del Protocollo n.1 Addizionale alla Convenzione. Infine, in via ulteriormente subordinata, sosteneva che le somme da restituite devono essere calcolate al netto delle ritenute operate al momento dell'erogazione, richiamando la novella al T.u.i.r. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) attuata con l'art. 150, comma 1, del D.L. 19 marzo 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, c.d. "decreto rilancio", contestando l'idoneità del prospetto di calcolo, allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, a dimostrare la correttezza del conteggio.
Concludeva chiedendo al Tribunale intestato: - in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, stante l'infondatezza dell'azione monitoria;
- in via subordinata, di dichiarare illegittima la ripetizione dell'indebito effettuata dall'Amministrazione e, pertanto, l'irripetibilità delle somme richieste e, comunque, ritenere la ripetizione delle somme non proporzionata, con riduzione anche in via equitativa delle somme da ripetere;
- in via del tutto subordinata, di dichiarare la ripetizione dell'indebito illegittima, non provata e contraria alle norme in materia, per l'effetto accertare la somma effettiva da ripetere e condannare l'Amministrazione a provvedere alla ripetizione delle somme al netto delle ritenute e trattenute sulle somme effettivamente corrisposte e, per l'effetto revocare il decreto opposto, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Si è costituita la insistendo, per le ragioni Controparte_1 diffusamente esposte nella memoria di costituzione, nel rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
In particolare, ha dedotto in fatto: - che i documenti allegati in relazione alle riferite attività di vigilanza riguardano terzi soggetti e non il ricorrente, mentre il documento n.24 (rilascio tesserino per le funzioni di Polizia Stradale) non è stato prodotto in atti ed i verbali ed il registro delle contestazioni risultano sottoscritti e riferibili non al ricorrente, così come la documentazione attestante di aver provveduto “a presentare denuncia alle autorità, ad effettuare sopralluoghi con la Polizia Provinciale, ad effettuare denunce di sinistro e dare esecuzione alle diffide di rimozione”; - che dagli archivi della Provincia risulta che l'opponente è assunto nell'anno 2001 (mobilità collettiva), proveniente dall'ANAS, e collocato in categoria B3 del Ccnl Comparto Autonomie Locali, con qualifica professionale “Operario Specializzato” addetto alle strade, per tutto il periodo che quivi interessa (2012-2015) e che ha sempre conservato la categoria di appartenenza “B” e il medesimo profilo professionale;
- che, pertanto, il ricorrente non era appartenuto al “personale addetto all'area di vigilanza”, come inteso dalla contrattazione collettiva. Ha sostenuto in diritto - secondo l'allegato A del CCNL del 31/3/1999 i profili del personale dell'area della vigilanza sono ricondicibili esclusivamente nelle categorie C e D;
- che, in particolare, la nozione di personale dell'area della vigilanza è ricavabile dalla dichiarazione congiunta n. 5 allegata al CCNL del
31/3/1999; - che l'esercizio, da parte di un dipendente, di attività di controllo non crea di per sé un automatico inserimento nell'area di vigilanza e che lo svolgimento di mere funzioni di polizia stradale da parte di chi rivesta a tal fine la qualità di agente (od ufficiale) di polizia non vale di per sé, ai fini che ne occupano, a far rientrare il personale stesso nell'"area di vigilanza"; e ciò tenuto anche conto del fatto che l'art. 34 del D.P.R. n. 268/87, modificato successivamente dall'art. 45 - comma 8 – del D.P.R. n. 333/1990 e dall'art. 37, comma 1°, lett. b) del C.C.N.L. del 6 luglio 1995 per quanto riguarda la sola misura della indennità dovuta, attribuisce una determinata indennità annua lorda
"a tutto il personale dell'area di vigilanza in possesso dei requisiti e per
l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 5 e 10 della legge 7 marzo 1986, n.
65", funzioni ai fini del cui esercizio il comma 2° del citato art. 5 prevede che il
Prefetto conferisca "al suddetto personale, previa comunicazione del Sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza"; - che le mansioni espletate dal ricorrente risultano compatibili con il proprio profilo professionale di appartenenza, espletando le attività lungo le strade del Circolo di appartenenza, sulla base delle direttive impartite dai superiori ai sensi della Delibera dell'Amministrazione Provinciale n. 213/11 “Organizzazione del personale addetto alla manutenzione e sorveglianza stradale”. Quindi, ha contestato: - la doglianza del ricorrente in merito al difetto di motivazione della determina n. 3 del 28 gennaio 2021 (con la quale veniva disposta la sospensione dell'erogazione dell'indennità di vigilanza), evincendosi la piena comprensione delle ragioni del provvedimento dalle deduzioni difensive espresse dal ricorrente in sede sia giudiziaria sia extra giudiziaria;
- l'applicabilità al caso di specie dei principi espressi dalla Corte Edu in tema di ripetizione di indebito da parte della pubblica amministrazione, essendo l'importo richiesto in ripetizione oggettivamente di modesta entità (€1.909,95) e tale da non incidere in modo significativo sulla situazione patrimoniale dell'accipiens, non risultando peraltro rappresentata e nemmeno dedotta l'effettiva situazione economico-patrimoniale critica del ricorrente. Infine, riportandosi ai conteggi allegati al ricorso per decreto ingiuntivo per dimostrare che il calcolo delle somme ingiunte era stato effettuato al netto, ha concluso insistendo per il rigetto dell'opposizione.
La causa è stata istruita con la sola produzione documentale offerta dalle parti.
Quindi, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE Orbene, come è notorio, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, su chi fa valere in giudizio un diritto il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Nel giudizio di opposizione, dunque, tornano ad avere vigore quelle medesime norme sulla ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione.
E così accade che i documenti, costituenti prova scritta in base agli artt.633 e ss. c.p.c. ai limitati fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, perdano, in seguito all'opposizione, la loro speciale efficacia probatoria, riconosciuta per legge nella prima fase, (art.634 e ss. c.p.c.) e se il ricorrente non deduca altri mezzi di prova del fatto costitutivo del preteso diritto, che la sua domanda debba essere rigettata, in applicazione dell'art.2697 c.c., essendo la formazione del convincimento del giudice nuovamente regolata agli effetti della decisione in merito all'opposizione, dalle norme vigenti in un giudizio ordinario di cognizione.
I principi ora ricordati devono essere contemperati con quello secondo il quale l'onere della prova non implica affatto che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto preteso debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere, senza poter utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo.
Ne discende quale corollario, il principio consacrato nell'art. 115 c.p.c., in forza del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione, le prove proposte dalle parti, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Ciò al fine di assicurare il rispetto dei principi fondamentali del diritto di difesa e del contraddittorio, impedendo che una parte possa subire una decisione basata su fatti ad essa sconosciuti ed in relazione ai quali non si sia potuta difendere (Cass. Civ. 12980/01; Cass. Civ. 1165/83).
Ritiene il Tribunale che l'opposizione non sia fondata, di contro che la abbia dato prova della sussistenza dell'indebito percepito Controparte_1 dall'opponente e del diritto al recupero delle somme erogate a titolo di indennità di vigilanza intrapreso con la determina del dirigente dell'Area Finanziaria Patrimoniale n. 279 del 7 luglio 2022, con la quale si è contestata in capo all'odierno opponente la sussistenza delle condizioni per l'erogazione dell'indennità di vigilanza non ricoprendo un profilo professionale proprio dell'area della vigilanza. Il ricorrente ha contestato il decreto ingiuntivo per cui è causa e la suddetta determina, richiamante determina dirigenziale n. 3 – 15 del 28.01.2021 di sospensione nell'erogazione della predetta indennità in attesa della revisione dell'ordinamento professionale, deducendo di avere legittimamente percepito, per gli anni dal 2012 al 2015 (oggetto di recupero) l'indennità prevista dall'art. 37, c. 1, lettera b) seconda parte, che così dispone: “Dal 1 dicembre 1995 le seguenti indennità competono nelle misure sottoindicate: … b) a tutto il personale dell'area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, in possesso dei requisiti e per l'esercizio delle funzioni di cui all' articolo 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65: L.
1.570.000 annue lorde ripartite per
12 mesi;
al restante personale dell'area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui all' articolo 5 della citata legge n. 65 del 1986 DPR: L. 930.000 per 12 mesi
…”. L'art.5 della Legge n.65 del 1986 rubricato “Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza” statuisce:
1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche: a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale;
b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.
2. A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici;
b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici …”
Orbene è incontestato che il ricorrente non rientra nella categoria di cui all'art.5 della citata legge non essendovi prova in atti del conferimento da parte del Prefetto della qualità di agente di pubblica sicurezza. Tuttavia, la difesa attorea sostiene di aver comunque diritto all'indennità oggetto di controversia rientrando nella categoria del “restante personale dell'area di vigilanza”, di cui al secondo periodo della lettera b), non svolgente le funzioni di cui all'art. 5 della citata L. n. 65, cioè non svolgente le funzioni di agente di pubblica sicurezza.
Secondo gli assunti attorei la dimostrazione di ciò risulterebbe già dagli atti adottati dall'Amministrazione convenuta, la quale avrebbe ricondotto il servizio Viabilità nell'area di Vigilanza, e, a cascata, quale conseguenza logico - giuridica anche il personale addetto ed inserito nella medesima area.
In particolare, ha evidenziato i seguenti atti: 1) la delibera n. 25 del 5/2/1999 con la quale la Giunta Provinciale proponeva “ … di inserire il Servizio Viabilità nell'area Vigilanza per le funzioni di cui all'art. 12, c. 3, lett. b) c) del d.lgs. 285/1999” individuando i soggetti facenti parte dell'area di vigilanza per i servizi di cui all'art. 12 c. 3 lett. b) c) del d.lgs. 30/4/1992 n. 285 quei
“dipendenti che hanno superato il corso di qualificazione previsto dallo stesso articolo, in possesso del tesserino di Polizia RI
…”. Con tale delibera si riconosceva, pertanto, il diritto all'indennità di vigilanza di cui all'art. 37 c. 1 lettera a) del CCNL 94/97 a quei lavoratori addetti ai servizi di polizia stradale, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono, ovvero rispetto alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza (cfr. all.to n.6 al ricorso).
2) Nota prot.n.452 del 4.03.1999 del Dirigente Servizio Viabilità e nota n.5674 del 4.03.1999 del Dirigente del Servizio Tecnico Amministrativo che attestavano l'effettivo svolgimento da parte del personale delle funzioni di vigilanza (cfr. all.to n.9 al ricorso). 3) Determina dirigenziale n. 117 del 29/3/2018 per l'attribuzione dell'indennità di vigilanza agli esercenti funzioni di polizia stradale, ai sensi dell'art. 37, c. 1, lett. b) del CCNL del 6 luglio 1995. Nella sostanza secondo la lettura data dalla parte opponente agli atti emessi dalla l' in questione avrebbe inserito il servizio di Controparte_1 Pt_2 viabilità, a cui era assegnato il , nell'area di vigilanza, avendo assegnato Parte_1 ai dipendenti funzioni di polizia stradale di cui all'art. 12, c. 3, del d.lgs. 285/1992 a mente della quale: “le attività di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono essere effettuate, tra gli altri, dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;
dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza”. Le deduzioni di parte ricorrente si scontrano, tuttavia, con le previsioni di cui al CCNL di settore del 31.03.1999 che nel sostituire il DPR n. 347 del 25/6/1983
(recante Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 per il personale dipendente dagli enti locali) fa scomparire ogni riferimento ai servizi di polizia stradale, riclassificando diversamente tale personale, che si rinveniva nell'allegato A del D.P.R. citato che disponeva con riferimento agli appartenenti alla V° qualifica funzionale, come il ricorrente: “Sono altresì comprese le funzioni di interventi di controllo, prevenzione e repressione per
l'espletamento dei servizi di polizia della strada limitatamente alle funzioni demandate dalle norme del codice della strada”. Nella dichiarazione congiunta n. 5 le parti sociali hanno stabilito che: “le parti dichiarano che, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 7 del presente contratto, per personale dell'area di vigilanza si intende il personale che svolge attività di prevenzione, controllo e repressione in materia di polizia locale, urbana, ittica, floro – faunistica, venatoria, rurale e silvo pastorale e di ambiente, le funzioni demandate dalla legge n. 65/1986, da leggi e regolamenti regionali nonché l'attività di custodia nelle carceri mandamentali ed al quale sia stata corrisposta la specifica integrazione tabellare di cui all'art. 37, comma 1, lett. a) del CCNL del 6/7/1995, come modificato dall'art. 8 del CCNL del 16/7/1996”. L'art. 7 c. 4, prevede: “il personale dell'area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, inquadrato nella ex quinta qualifica funzionale è collocato, con decorrenza 1.1.1998, nella ex sesta qualifica funzionale e, con decorrenza dalla data di stipulazione del presente CCNL nella categoria C, con l'attribuzione dei relativi trattamenti tabellari iniziali e con il conseguente riassorbimento della integrazione tabellare prevista dall'art. 37, comma 1, lett. a) del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni e integrazioni”. In conclusione sul punto la predetta indennità, introdotta con l'art.34 -1° comma, lettera a) - del D.P.R n.268/1987 e, poi, rivalutata con l'art.45-8°comma
- del D.P.R.n.333/1990 e con il citato art.37-1° comma lett.b) del C.C.N.L. Enti Locali, è stata contemplata espressamente a favore dei dipendenti degli enti locali che appartengano all'Area della Vigilanza e, oltretutto, abbiano i requisiti e svolgano le funzioni indicate negli art.5 e10 della legge n.65/1986, e cioè: a) siano in possesso della qualità, loro conferita dal Prefetto, di agente di pubblica sicurezza;
b) espletino, oltre ai loro compiti istituzionali, funzioni aggiuntive di polizia giudiziaria o di polizia stradale o di pubblica sicurezza. L'attività di vigilanza ai sensi del CCNL del 1999 è riservata alle categorie C (agente di polizia municipale) e D (specialista dell'area della vigilanza).
In senso conforme non è peregrino in questa sede riportare un parere dell'Aran n.1301 dove si legge: “L'indennità di cui all'art.37, comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6.7.1995, come modificato dall'art. 16, comma 1, del CCNL del 22.1.2004, come precisato dal Dipartimento della Funzione pubblica, con nota n.698 del 2 febbraio 2001, “….l'indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b) del CCNL (del 6.7.1995) compete al solo personale dell'area di vigilanza che, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza conferita dal Prefetto, ai sensi della legge n.469/1978, esercita in modo concreto tutte le funzioni previste dagli artt. 5 e 10 della legge n. 65/1986”. L'indennità in parola, pertanto, non costituisce un'indennità professionale legata esclusivamente al mero possesso di un determinato profilo professionale né la stessa può collegarsi soltanto al possesso della qualifica prefettizia, ma presuppone necessariamente anche l'effettivo esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, di servizio di polizia stradale e delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.
Per tali ragioni non può essere corrisposta al personale che non espleti tutte le predette funzioni (cfr. art. 10, comma 2, legge n. 65/86). In base alle previsioni del CCNL del 31.3.1999 ed in particolare della declaratoria delle varie categorie di inquadramento professionale contenuta nell'allegato A del medesimo contratto collettivo, i profili del personale dell'area della vigilanza sono articolati esclusivamente nelle categorie C e D. Nell'ambito della suddetta regolamentazione, quindi, il profilo di inquadramento iniziale del personale dell'area della vigilanza si colloca esclusivamente nella categoria C. Conseguentemente, proprio tale disciplina porta necessariamente ad escludere che possa ipotizzarsi l'istituzione e la collocazione di un profilo professionale, riconducibile all'area della vigilanza, all'interno di una categoria inferiore a quella minima prevista dalla citata declaratoria dell'allegato A del CCNL del 31.3.1999. Indubbiamente, il CCNL del 31.3.1999 demanda alla autonomia organizzativa dei singoli enti la individuazione e descrizione dei profili professionali, non espressamente individuati nell'allegato A al suddetto CCNL o aventi contenuti professionali diversi rispetto a questi ultimi, ritenuti necessari per assicurare il corretto funzionamento delle strutture e l'espletamento delle funzioni istituzionali. Tuttavia, è altrettanto indubbio che, nell'esercizio di tale facoltà, gli enti sono comunque tenuti a definire i nuovi profili e a collocarli nelle corrispondenti categorie nel rispetto delle relative declaratorie, utilizzando in via analogica i contenuti delle mansioni dei profili indicati, a titolo esemplificativo, nel citato allegato A. Relativamente all'indennità prevista dall'art.37, comma 1 lettera b) secondo periodo del CCNL del 6.7.1995, come integrato dall'art.16, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, si deve evidenziare che essa è un'indennità professionale che poteva e può essere corrisposta solo al personale in possesso di uno degli specifici profili professionali dell'area della vigilanza, per il solo fatto del profilo posseduto, anche se non svolge le funzioni di cui all'art.5 della
L.n.65/1986 e a prescindere da ogni considerazione delle modalità e del luogo di erogazione della prestazione. Pertanto, non era e non è possibile l'estensione della stessa anche ad altre figure professionali, anche se assimilabili, non rientranti tuttavia nella nozione di “area della vigilanza”, come contrattualmente definita. Neppure era ed è possibile l'estensione ad altro personale non inquadrato in profili professionali dell'area della vigilanza, anche se appartenente ad uffici tecnici di collaborazione con la polizia municipale o svolgente attività autonoma di vigilanza. Il punto è un altro: se tale personale, indipendentemente dalle mansioni di fatto svolte, non è in possesso di un profilo professionale dell'area della vigilanza non aveva e non ha alcun diritto alla richiamata indennità (ad esempio, è stata sempre esclusa l'erogazione della indennità di cui si tratta agli ausiliari del traffico e della sosta).
La nozione, abbastanza restrittiva, di personale dell'area della vigilanza, pertanto, è quella ricavabile dalla dichiarazione congiunta n.5 allegata al CCNL del 31.3.1999 (particolarmente rilevante perché attiene all'aspetto fondamentale di ogni contratto collettivo di lavoro e cioè il sistema di inquadramento del personale), secondo la quale deve intendersi tale: “…. il personale che svolge attività di prevenzione, controllo e repressione in materia di polizia locale, urbana, ittica, floro faunistica, venatoria, rurale e silvo pastorale e di ambiente, le funzioni demandate dalla legge n.65/1986, da leggi e regolamenti regionali nonché le attività di custodia nelle carceri mandamentali ….”. Inoltre, la stessa dichiarazione congiunta evidenzia anche la necessità del secondo requisito per cui deve trattarsi di personale: “… al quale sia stata corrisposta la specifica integrazione tabellare di cui all'art.37, comma 1, lett. a) del CCNL del 6.7.1995, come modificato dall'art.8 del CCNL del 16.7.1996.”. Ora, nel caso di specie, il ricorrente non riveste la qualità di agente di P.S., non esercita funzioni proprie nè della polizia giudiziaria, nè di quella stradale o del corpo della P.S., tanto è vero che non è stato prodotto neppure il tesserino per l'esercizio delle funzioni di Polizia Stradale, all.to n.24 al ricorso solo menzionato ma non versato in atti.
È, invece, documentalmente provato che, successivamente all'introduzione del sistema di classificazione del personale di cui al CCNL del 1999, il ricorrente è sempre appartenuto alla categoria B. Nel certificato di servizio, depositato dall'Amministrazione convenuta nella fase monitoria e non contestato, si legge che il ricorrente ha prestato servizio presso l'Amministrazione provinciale con contratto a tempo indeterminato e pieno con la qualifica di operaio specializzato (Cat.B) dal 2012 alla data di cessazione (cfr. all.to 1 al fascicolo monitorio prot.n.10784 del 24.07.2023), non collocandosi tale profilo nell'area di vigilanza cui appartengono le categorie superiori C e D e non ricomprendendo l'inquadramento dell'opponente funzioni di vigilanza, in linea con le previsione della Contrattazione collettiva. Il , proveniente dall'ANAS, assunto nell'anno 2001 (mobilità Parte_1 collettiva) è sempre stato addetto alle strade ed ha conservato sino alla quiescenza del 2015 l'inquadramento nella categoria B. A supporto dell'infondatezza dell'asserita spettanza dell'indennità per cui è causa mette conto evidenziare che i verbali di contestazione delle violazioni del codice della strada, posti a fondamento dello svolgimento effettivo dell'attività di vigilanza, non sono riferibili all'opponente e, pertanto, non idonei a provare le attività di vigilanza in tesi svolte dallo stesso (doc.ti nn.18, 19 e 20 all.ti al ricorso).
Anche il registro dei verbali delle contestazioni non riporta mai quale agente accertatore il (all.to n.21 al ricorso). Parte_1
Nei verbali di contestazioni di infrazioni al codice della strada e irrogazione di sanzioni amministrative allegati all'opposizione si leggono i nomi di , , , e CP_4 Controparte_5 Parte_3 CP_6 [...]
mai . CP_7 Controparte_8
Ugualmente a dirsi con riferimento a diffide e denunce mai riconducibili al (all.ti nn. 17 e 22 al ricorso). Parte_1
Peraltro, nelle note dirigenziali citate proprio dal difensore dell'opponente a sostegno dello svolgimento delle funzioni di vigilanza non viene mai menzionato l'odierno deducente (cfr. nota prot.n.452, n.5674 e n.117, all.ti nn. 9 – 10 – 11 – 12 al ricorso).
Non avendo fornito prova neppure dell'espletamento di funzioni di vigilanza, in senso stretto e lato, il diritto all'indennità corrispondente non può di certo essere riconosciuto.
Ripetizione indebito. Premesso che nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico il datore di lavoro non può erogare una retribuzione maggiore rispetto alle previsioni di legge e della contrattazione collettiva e se ciò avviene deve procedere alla ripetizione dell'indebito ex art.2033 c.c., senza che la percezione in buona fede costituisca ostacolo alla ripetizione se non con riferimento ai frutti ed agli interessi, si deve ritenere che nella fattispecie in esame non si ravvisano elementi che inducano a derogare a tali principi. Innanzitutto, una volta accertata l'insussistenza del diritto all'indennità di vigilanza in capo all'opponente, ne discende anche l'inapplicabilità dell'invocato art.2126 c.c. sotto un duplice profilo. L'art.2126 c.c. recita: “Prestazione di fatto con violazione di legge. La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa”. Nel presente giudizio non è stata fornita prova dello svolgimento da parte del di mansioni caratterizzanti il profilo della vigilanza, in maniera Parte_1 quantitativamente e qualitativamente prevalente rispetto alle mansioni proprie della categoria B di inquadramento.
L'azione proposta ai sensi dell'art. 2126 c.c., avendo fonte in una specifica previsione di legge, è di natura contrattuale sicché è onere del lavoratore allegare e dimostrare l'esistenza dei fatti generatori, consistenti nell'attuazione della prestazione di lavoro e nella conseguente quantificazione delle retribuzioni secondo la contrattazione collettiva applicabile, mentre grava su chi riceva tali prestazioni di lavoro la prova di quanto, in ragione della medesima vicenda sostanziale, il lavoratore ha comunque percepito e va quindi detratto dal dovuto (cfr. Cass., Sez. L, Ordinanza n. 25169 del 8/10/2019). Non manca di sottolineare chi scrive che nella delibera n. 25 del 5 febbraio 1999 richiamata proprio dalla difesa dell'attore (all.to n.6 al ricorso) l'amministrazione, nel dare atto che il personale del servizio viabilità svolge compiti di polizia giudiziaria, li definisce come aggiuntivi rispetto a quelli, prevalenti, di manutenzione stradale, tuttavia, l'opponente non ha provato, né ha offerto di provare l'espletamento di tale mansione aggiuntiva. In merito il Tribunale richiama l'ordinanza riservata del 17.02.2024 di rigetto delle istanze istruttorie (prove testimoniali) in quanto in parte generiche ed in parte in contrasto proprio con la copiosa documentazione depositata dalla difesa attorea, nella misura in cui nei verbali di contestazione di violazioni al codice della strada non è mai indicato il quale agente accertatore Parte_1 dell'infrazione, come già sopra specificato. In definitiva, non è stata allegata (ed evidentemente non è stata provata) la sussistenza di una relazione sinallagmatica tra l'asserita prestazione lavorativa aggiuntiva e la sua retribuzione sub specie di indennità di vigilanza. La norma di cui si invoca l'applicazione non è altresì applicabile al caso di specie in quanto qui non ricorre un'ipotesi di nullità (o annullamento) del contratto di lavoro (es. perchè non assistito da regolare atto di nomina o addirittura vietato da norma imperativa) e, quindi, non rientra certamente nella sfera di applicazione dell'art. 2126 c.c., con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo (in questo caso con riferimento all'indennità di vigilanza percepita indebitamente) per il tempo in cui il rapporto stesso ha avuto materiale esecuzione (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 03/08/2022, n. 24040).
Infine, il ricorrente, invoca la sentenza della sez. I della Corte Edu, 11 febbraio 2021, n.4893/2013 (sentenza ) e i principi in essa CP_3 affermati, in particolare la tutela dell'accipiens in buona fede, e, quindi, il legittimo affidamento ingenerato sulla spettanza delle somme, nonchè la violazione del principio di proporzionalità tra la tutela delle esigenze di interesse pubblico generale e quelle di protezione del diritto dell'individuo al rispetto della sua proprietà. Il Tribunale condivide quanto affermato da ultimo dalla Suprema Corte di
Cassazione che in una fattispecie sovrapponibile a quella per cui è causa, dando atto sia della pronuncia della Corte Edu ( ) che della successiva CP_3 sentenza della Corte Costituzionale Italiana n.8/2023 che si è pronunciata sulla legittimità del meccanismo recuperatorio di cui all'art.2033 c.c., ha così chiarito:
“ … la decisione n. 8/2023 della Corte costituzionale, che - interrogata sulla legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c., riletto alla luce della giurisprudenza della CEDU - ha escluso che l'azione di ripetizione di indebito, anche se calata nel particolare contesto delle retribuzioni illegittimamente erogate e percepite in buona fede, sia di per sé incompatibile con il dettato costituzionale. Il giudice delle leggi ha evidenziato che l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele dell'affidamento legittimo sulla spettanza di una prestazione indebita che, se adeguatamente valorizzato, permette di escludere l'illegittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c., senza negare - anche in quelle situazioni - il diritto del creditore alla ripetizione dell'indebito. Il fondamento di tali tutele viene indicato nella clausola generale di cui all'art. 1175 c.c., che vincola il creditore a esercitare la sua pretesa tenendo in debita considerazione la sfera di interessi del debitore, potendo determinare, in relazione alle caratteristiche del caso concreto, la temporanea inesigibilità del credito, totale o parziale, con conseguente dovere del creditore di accordare una rateizzazione del pagamento in restituzione. Nel caso qui in esame, i ricorrenti nulla risultano avere allegato in merito alle loro condizioni personali e alle modalità di restituzione dell'indebito a loro fissate dalla datrice di lavoro, né, quindi, sull'eventuale eccessivo disagio economico da sopportare per fare fronte all'obbligo restitutorio. Pertanto, una volta accertato il carattere indebito dei pagamenti effettuati dall'(Omissis) (Omissis) ed esclusa l'illegittimità costituzionale dell'art.
2033 c.c., deve essere affermato anche il diritto alla ripetizione dell'indebito
(così come la legittimità della revoca dell'assegno ad personam per il futuro), mentre non risultano allegazioni e domande relative a profili di violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede nell'esecuzione dell'obbligazione e di conseguente inesigibilità del credito”. (cfr. Cassazione civile sez. lav., 18/08/2023, sent. n.24807).
Nel caso del , come in quello affrontato dalla Cassazione, nulla Parte_1 risulta allegato in merito alle condizioni economiche personali del debitore, inoltre, la Provincia per venire incontro all'obbligato, nel provvedimento con il quale ha disposto il recupero (determina n. 279 del 7 luglio 2022), ha rappresentato la rateizzazione quale modalità di restituzione dell'indebito. Quanto all'importo da restituire al netto delle ritenute operate a suo tempo dall'amministrazione al momento del pagamento, osserva il Tribunale che dai conteggi depositati dalla (cfr. all.to al ricorso per Controparte_1 ingiunzione) emerge che la somma ingiunta (€ 1.909,95) corrisponde al netto del totale lordo corrisposto (€ 780,24 dall'anno 2012 all'anno 2014 ed € 455,14 per l'anno 2015, quindi per un totale lordo di € 2.795,86), né parte opponente, ad eccezione di una contestazione generica in diritto, ha depositato un conteggio alternativo con criteri di calcolo convincenti opponibile alla Controparte_1 Alla luce delle considerazioni che precedono l'opposizione non può trovare accoglimento.
La particolare complessità delle questioni giuridiche trattate in uno alla condizione soggettiva delle parti ed all'assenza di attività istruttoria, giustificano la compensazione integrale delle spese del giudizio di opposizione.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso in quanto infondato per le ragioni di cui alla parte motiva e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.122/2023 emesso dal Tribunale di Terni in data 26.07.2023 e notificato il 15.09.2023;
- Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Lì, 2 aprile 2025
Il Giudice
Manuela Olivieri
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri, nella causa iscritta al numero 853 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Terni, Corso del Popolo Parte_1 n.101, presso lo studio dell'Avv.to Mirko Minuti che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti OPPONENTE
CONTRO
con sede legale in Terni, viale della Stazione n.1, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore dott.ssa CP_2 elettivamente domiciliata in Terni, largo Villa Glori n.4, presso lo studio dell'Avv.to Laura Triassi che la rappresenta e difende giusta procura in atti e delibera di incarico n.5/23
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25 ottobre 2023 parte ricorrente proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.122/2023 emesso dal Tribunale di
Terni in data 26.07.2023 e notificato il 15.09.2023 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore della della somma di € Controparte_1
1.909,95, al netto di trattenute fiscali e previdenziali, oltre interessi legali dalla maturazione e spese del procedimento monitorio, a titolo di restituzione di indebito asseritamente dovuto a fronte della corresponsione in favore dell'ingiunto dell'indennità di vigilanza corrisposta dall'Ente sino al 2015. Allegava in fatto che: - la Provincia di Terni “con Determina Dirigenziale n.279 del 7 luglio 2022, richiamando la precedente Determina n.3 del 28.1.2021, preso atto che erano state corrisposte al lavoratore Sig. Parte_1
( ) – ex dipendente collocato a riposo il
[...] CodiceFiscale_1
31.7.2015 – per gli anni 2012 - 2015, somme a titolo di indennità di vigilanza ex art.37, comma 1, lett. b secondo periodo CCNL del 6 luglio 1985, e che tali somme non erano dovute, disponeva procedersi al recupero delle medesime ”; - con successiva Determina Dirigenziale n. 3 - 15 del 28/01/2021 la Provincia di
Terni, “considerato che da una revisione degli istituti relativi alle varie indennità erogate al personale dipendente è emerso, che, per l'attribuzione dell'indennità di vigilanza ex art.37, comma 1, lett. b), secondo periodo CCNL del 6 luglio 1995, si sono riscontrate anomalie riguardanti le fattispecie di svolgimento delle attività riconducibili allo stesso articolo;
dato atto che è in corso da parte della Amministrazione la revisione del nuovo ordinamento professionale”, decideva di sospendere dal mese di gennaio 2021 la erogazione della suddetta indennità in attesa e sino alla revisione dell'ordinamento professionale dell'Ente a seguito della verifica effettuata con i competenti Direttori di Area;
- che la richiedeva la restituzione delle Controparte_1 somme asseritamente percepite indebitamente a titolo di indennità di vigilanza sino al 2019; - di essere impegnato nel Servizio Viabilità inserito nell'area di vigilanza per le funzioni di cui all'art.12, comma 3, lett.b) e c) del D. Lgs. n.285/1992 e di aver ottenuto il rilascio del tesserino di polizia stradale, nonché segnale distintivo per l'espletamento del servizio di polizia stradale;
- di aver espletato oltre alle funzioni di cui alla norma citata al capo che precede, ulteriori mansioni di conduzione delle macchine operatrici e degli autocarri, manutenzione ed installazione della segnaletica, manutenzione di opere murarie e di sorveglianza;
- che le funzioni di vigilanza venivano specificate con nota prot. n.718/2003 dal Dirigente del Servizio Viabilità, con nota prot.n.962 del
31.03.2003 dal Responsabile U.O. Autorizzazioni e concessioni stradali e con nota prot.n.22860 del 23.12.2016 dal Direttore dell'Area Tecnica della Provincia;
- di aver espletato, quale organo di Polizia, mansioni consistenti nella rimozione della cartellonistica stradale apposta in violazione delle norme del codice della strada, elevando numerose sanzioni amministrative dal 2003 al
2015.
Richiamava in diritto: - l'art. 37 del CCNL del personale dipendente dalle amministrazioni del comparto Regioni - Autonomie locali, del 6 luglio 1995 e la legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale (L. n. 65/86), evidenziando come l'art.34, 1° co. lett. A) del D.P.R. n. 268 del 13 maggio 1987, avesse distinto, all'interno dei soggetti addetti all'area di vigilanza, coloro che svolgono le funzioni di cui agli artt. 5 e 10 L. 65/86 dal restante personale che tali funzioni non espleta e come tale ripartizione, in ordine alla spettanza dell'indennità de quo, fosse stata mantenuta e riproposta anche dall'art. 37 del C.C.N.L. del 1995 che alla lett. b) riconosce detta indennità non solo al
“personale dell'area di vigilanza (….) in possesso dei requisiti e per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 5 della L. n. 65/86” ma anche “al restante personale dell'area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui all'art. 5 della citata legge”; - i contratti collettivi (quadriennio normativo 2002-2005) nella parte in cui hanno mantenuto sostanzialmente (art. 16) la distinzione tra personale (in possesso dei requisiti richiesti) svolgente le funzioni di cui all'art. 5 L. 65/86 e quello che, pur inquadrato nell'area di vigilanza, non svolge le funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, nonché di pubblica sicurezza, e le novità introdotte in materia di contrattazione che hanno riguardato esclusivamente il quantum dell'indennità spettanti;
- il DPR n. 347 del 25.06.83, applicato sino al 31.3.99, nella parte in cui prevedeva, nella declaratoria delle qualifiche funzionali, la Quinta Qualifica Funzionale Area di vigilanza ed in particolare “
… le funzioni di interventi di controllo, prevenzione e repressione per l'espletamento dei servizi di polizia della strada limitatamente alle funzioni demandate dalle norme del codice della strada”; - il nuovo CCNL Autonomie Locali 31/03/1999 (all.8 al ricorso), che ha sostituito il sopra richiamato DPR
n347 del 25.06.83, nella parte in cui ha previsto la corrispondenza della V qualifica professionale, la nuova categoria B e in alcuni casi categoria C (tabella C); - il contratto collettivo laddove prevede che: “Le parti dichiarano che ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 4 dell'art.7 del presente contratto, per personale dell'area di vigilanza si intende il personale che svolge attività di prevenzione, controllo e repressione in materia di polizia locale, urbana, ittica, floro-faunistica, venatoria, rurale e silvo pastorale e di ambiente, le funzioni demandate dalla legge n.65/1986, da leggi e regolamenti regionali nonché le attività di custodia nelle carceri mandamentali ed al quale sia stata corrisposta la specifica integrazione tabellare di cui all'art. 37, comma 1, lett.a) del CCNL del 6.7.1995, come modificato dall'art.8 del CCNL del 16.7.1996”; Sull'assunto di aver svolto, all'interno dell'area vigilanza, attività di prevenzione, controllo e repressione in materia di polizia locale, ex art.12 Legge
n.65/1986 sosteneva di aver diritto alla indennità di vigilanza ex art.37, comma 1, lett. b), secondo periodo CCNL del 6 luglio 1995, anche ai sensi dell'art.36 della Cost., e, comunque, di non dover restituire all'Ente l'indennità erogata invocando l'art. 2126 c.c.. In subordine, deduceva la carenza delle condizioni per l'operatività della ripetizione di indebito invocando la sentenza della Corte Edu n. 4893/2013 dell'11.02.2021 ( ) a mente della quale non è ripetibile CP_3 l'emolumento, di carattere retributivo non occasionale, corrisposto da una pubblica amministrazione in modo costante e duraturo e senza riserve ad un lavoratore in buona fede, in quanto si è in lui ingenerato il legittimo affidamento sulla spettanza delle somme, da cui la ripetizione determinerebbe la violazione dell'art.1 del Protocollo n.1 Addizionale alla Convenzione. Infine, in via ulteriormente subordinata, sosteneva che le somme da restituite devono essere calcolate al netto delle ritenute operate al momento dell'erogazione, richiamando la novella al T.u.i.r. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) attuata con l'art. 150, comma 1, del D.L. 19 marzo 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, c.d. "decreto rilancio", contestando l'idoneità del prospetto di calcolo, allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, a dimostrare la correttezza del conteggio.
Concludeva chiedendo al Tribunale intestato: - in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, stante l'infondatezza dell'azione monitoria;
- in via subordinata, di dichiarare illegittima la ripetizione dell'indebito effettuata dall'Amministrazione e, pertanto, l'irripetibilità delle somme richieste e, comunque, ritenere la ripetizione delle somme non proporzionata, con riduzione anche in via equitativa delle somme da ripetere;
- in via del tutto subordinata, di dichiarare la ripetizione dell'indebito illegittima, non provata e contraria alle norme in materia, per l'effetto accertare la somma effettiva da ripetere e condannare l'Amministrazione a provvedere alla ripetizione delle somme al netto delle ritenute e trattenute sulle somme effettivamente corrisposte e, per l'effetto revocare il decreto opposto, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Si è costituita la insistendo, per le ragioni Controparte_1 diffusamente esposte nella memoria di costituzione, nel rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
In particolare, ha dedotto in fatto: - che i documenti allegati in relazione alle riferite attività di vigilanza riguardano terzi soggetti e non il ricorrente, mentre il documento n.24 (rilascio tesserino per le funzioni di Polizia Stradale) non è stato prodotto in atti ed i verbali ed il registro delle contestazioni risultano sottoscritti e riferibili non al ricorrente, così come la documentazione attestante di aver provveduto “a presentare denuncia alle autorità, ad effettuare sopralluoghi con la Polizia Provinciale, ad effettuare denunce di sinistro e dare esecuzione alle diffide di rimozione”; - che dagli archivi della Provincia risulta che l'opponente è assunto nell'anno 2001 (mobilità collettiva), proveniente dall'ANAS, e collocato in categoria B3 del Ccnl Comparto Autonomie Locali, con qualifica professionale “Operario Specializzato” addetto alle strade, per tutto il periodo che quivi interessa (2012-2015) e che ha sempre conservato la categoria di appartenenza “B” e il medesimo profilo professionale;
- che, pertanto, il ricorrente non era appartenuto al “personale addetto all'area di vigilanza”, come inteso dalla contrattazione collettiva. Ha sostenuto in diritto - secondo l'allegato A del CCNL del 31/3/1999 i profili del personale dell'area della vigilanza sono ricondicibili esclusivamente nelle categorie C e D;
- che, in particolare, la nozione di personale dell'area della vigilanza è ricavabile dalla dichiarazione congiunta n. 5 allegata al CCNL del
31/3/1999; - che l'esercizio, da parte di un dipendente, di attività di controllo non crea di per sé un automatico inserimento nell'area di vigilanza e che lo svolgimento di mere funzioni di polizia stradale da parte di chi rivesta a tal fine la qualità di agente (od ufficiale) di polizia non vale di per sé, ai fini che ne occupano, a far rientrare il personale stesso nell'"area di vigilanza"; e ciò tenuto anche conto del fatto che l'art. 34 del D.P.R. n. 268/87, modificato successivamente dall'art. 45 - comma 8 – del D.P.R. n. 333/1990 e dall'art. 37, comma 1°, lett. b) del C.C.N.L. del 6 luglio 1995 per quanto riguarda la sola misura della indennità dovuta, attribuisce una determinata indennità annua lorda
"a tutto il personale dell'area di vigilanza in possesso dei requisiti e per
l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 5 e 10 della legge 7 marzo 1986, n.
65", funzioni ai fini del cui esercizio il comma 2° del citato art. 5 prevede che il
Prefetto conferisca "al suddetto personale, previa comunicazione del Sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza"; - che le mansioni espletate dal ricorrente risultano compatibili con il proprio profilo professionale di appartenenza, espletando le attività lungo le strade del Circolo di appartenenza, sulla base delle direttive impartite dai superiori ai sensi della Delibera dell'Amministrazione Provinciale n. 213/11 “Organizzazione del personale addetto alla manutenzione e sorveglianza stradale”. Quindi, ha contestato: - la doglianza del ricorrente in merito al difetto di motivazione della determina n. 3 del 28 gennaio 2021 (con la quale veniva disposta la sospensione dell'erogazione dell'indennità di vigilanza), evincendosi la piena comprensione delle ragioni del provvedimento dalle deduzioni difensive espresse dal ricorrente in sede sia giudiziaria sia extra giudiziaria;
- l'applicabilità al caso di specie dei principi espressi dalla Corte Edu in tema di ripetizione di indebito da parte della pubblica amministrazione, essendo l'importo richiesto in ripetizione oggettivamente di modesta entità (€1.909,95) e tale da non incidere in modo significativo sulla situazione patrimoniale dell'accipiens, non risultando peraltro rappresentata e nemmeno dedotta l'effettiva situazione economico-patrimoniale critica del ricorrente. Infine, riportandosi ai conteggi allegati al ricorso per decreto ingiuntivo per dimostrare che il calcolo delle somme ingiunte era stato effettuato al netto, ha concluso insistendo per il rigetto dell'opposizione.
La causa è stata istruita con la sola produzione documentale offerta dalle parti.
Quindi, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE Orbene, come è notorio, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, su chi fa valere in giudizio un diritto il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Nel giudizio di opposizione, dunque, tornano ad avere vigore quelle medesime norme sulla ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione.
E così accade che i documenti, costituenti prova scritta in base agli artt.633 e ss. c.p.c. ai limitati fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, perdano, in seguito all'opposizione, la loro speciale efficacia probatoria, riconosciuta per legge nella prima fase, (art.634 e ss. c.p.c.) e se il ricorrente non deduca altri mezzi di prova del fatto costitutivo del preteso diritto, che la sua domanda debba essere rigettata, in applicazione dell'art.2697 c.c., essendo la formazione del convincimento del giudice nuovamente regolata agli effetti della decisione in merito all'opposizione, dalle norme vigenti in un giudizio ordinario di cognizione.
I principi ora ricordati devono essere contemperati con quello secondo il quale l'onere della prova non implica affatto che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto preteso debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere, senza poter utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo.
Ne discende quale corollario, il principio consacrato nell'art. 115 c.p.c., in forza del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione, le prove proposte dalle parti, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Ciò al fine di assicurare il rispetto dei principi fondamentali del diritto di difesa e del contraddittorio, impedendo che una parte possa subire una decisione basata su fatti ad essa sconosciuti ed in relazione ai quali non si sia potuta difendere (Cass. Civ. 12980/01; Cass. Civ. 1165/83).
Ritiene il Tribunale che l'opposizione non sia fondata, di contro che la abbia dato prova della sussistenza dell'indebito percepito Controparte_1 dall'opponente e del diritto al recupero delle somme erogate a titolo di indennità di vigilanza intrapreso con la determina del dirigente dell'Area Finanziaria Patrimoniale n. 279 del 7 luglio 2022, con la quale si è contestata in capo all'odierno opponente la sussistenza delle condizioni per l'erogazione dell'indennità di vigilanza non ricoprendo un profilo professionale proprio dell'area della vigilanza. Il ricorrente ha contestato il decreto ingiuntivo per cui è causa e la suddetta determina, richiamante determina dirigenziale n. 3 – 15 del 28.01.2021 di sospensione nell'erogazione della predetta indennità in attesa della revisione dell'ordinamento professionale, deducendo di avere legittimamente percepito, per gli anni dal 2012 al 2015 (oggetto di recupero) l'indennità prevista dall'art. 37, c. 1, lettera b) seconda parte, che così dispone: “Dal 1 dicembre 1995 le seguenti indennità competono nelle misure sottoindicate: … b) a tutto il personale dell'area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, in possesso dei requisiti e per l'esercizio delle funzioni di cui all' articolo 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65: L.
1.570.000 annue lorde ripartite per
12 mesi;
al restante personale dell'area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui all' articolo 5 della citata legge n. 65 del 1986 DPR: L. 930.000 per 12 mesi
…”. L'art.5 della Legge n.65 del 1986 rubricato “Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza” statuisce:
1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche: a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale;
b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.
2. A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici;
b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici …”
Orbene è incontestato che il ricorrente non rientra nella categoria di cui all'art.5 della citata legge non essendovi prova in atti del conferimento da parte del Prefetto della qualità di agente di pubblica sicurezza. Tuttavia, la difesa attorea sostiene di aver comunque diritto all'indennità oggetto di controversia rientrando nella categoria del “restante personale dell'area di vigilanza”, di cui al secondo periodo della lettera b), non svolgente le funzioni di cui all'art. 5 della citata L. n. 65, cioè non svolgente le funzioni di agente di pubblica sicurezza.
Secondo gli assunti attorei la dimostrazione di ciò risulterebbe già dagli atti adottati dall'Amministrazione convenuta, la quale avrebbe ricondotto il servizio Viabilità nell'area di Vigilanza, e, a cascata, quale conseguenza logico - giuridica anche il personale addetto ed inserito nella medesima area.
In particolare, ha evidenziato i seguenti atti: 1) la delibera n. 25 del 5/2/1999 con la quale la Giunta Provinciale proponeva “ … di inserire il Servizio Viabilità nell'area Vigilanza per le funzioni di cui all'art. 12, c. 3, lett. b) c) del d.lgs. 285/1999” individuando i soggetti facenti parte dell'area di vigilanza per i servizi di cui all'art. 12 c. 3 lett. b) c) del d.lgs. 30/4/1992 n. 285 quei
“dipendenti che hanno superato il corso di qualificazione previsto dallo stesso articolo, in possesso del tesserino di Polizia RI
…”. Con tale delibera si riconosceva, pertanto, il diritto all'indennità di vigilanza di cui all'art. 37 c. 1 lettera a) del CCNL 94/97 a quei lavoratori addetti ai servizi di polizia stradale, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono, ovvero rispetto alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza (cfr. all.to n.6 al ricorso).
2) Nota prot.n.452 del 4.03.1999 del Dirigente Servizio Viabilità e nota n.5674 del 4.03.1999 del Dirigente del Servizio Tecnico Amministrativo che attestavano l'effettivo svolgimento da parte del personale delle funzioni di vigilanza (cfr. all.to n.9 al ricorso). 3) Determina dirigenziale n. 117 del 29/3/2018 per l'attribuzione dell'indennità di vigilanza agli esercenti funzioni di polizia stradale, ai sensi dell'art. 37, c. 1, lett. b) del CCNL del 6 luglio 1995. Nella sostanza secondo la lettura data dalla parte opponente agli atti emessi dalla l' in questione avrebbe inserito il servizio di Controparte_1 Pt_2 viabilità, a cui era assegnato il , nell'area di vigilanza, avendo assegnato Parte_1 ai dipendenti funzioni di polizia stradale di cui all'art. 12, c. 3, del d.lgs. 285/1992 a mente della quale: “le attività di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono essere effettuate, tra gli altri, dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;
dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza”. Le deduzioni di parte ricorrente si scontrano, tuttavia, con le previsioni di cui al CCNL di settore del 31.03.1999 che nel sostituire il DPR n. 347 del 25/6/1983
(recante Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 per il personale dipendente dagli enti locali) fa scomparire ogni riferimento ai servizi di polizia stradale, riclassificando diversamente tale personale, che si rinveniva nell'allegato A del D.P.R. citato che disponeva con riferimento agli appartenenti alla V° qualifica funzionale, come il ricorrente: “Sono altresì comprese le funzioni di interventi di controllo, prevenzione e repressione per
l'espletamento dei servizi di polizia della strada limitatamente alle funzioni demandate dalle norme del codice della strada”. Nella dichiarazione congiunta n. 5 le parti sociali hanno stabilito che: “le parti dichiarano che, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 7 del presente contratto, per personale dell'area di vigilanza si intende il personale che svolge attività di prevenzione, controllo e repressione in materia di polizia locale, urbana, ittica, floro – faunistica, venatoria, rurale e silvo pastorale e di ambiente, le funzioni demandate dalla legge n. 65/1986, da leggi e regolamenti regionali nonché l'attività di custodia nelle carceri mandamentali ed al quale sia stata corrisposta la specifica integrazione tabellare di cui all'art. 37, comma 1, lett. a) del CCNL del 6/7/1995, come modificato dall'art. 8 del CCNL del 16/7/1996”. L'art. 7 c. 4, prevede: “il personale dell'area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, inquadrato nella ex quinta qualifica funzionale è collocato, con decorrenza 1.1.1998, nella ex sesta qualifica funzionale e, con decorrenza dalla data di stipulazione del presente CCNL nella categoria C, con l'attribuzione dei relativi trattamenti tabellari iniziali e con il conseguente riassorbimento della integrazione tabellare prevista dall'art. 37, comma 1, lett. a) del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni e integrazioni”. In conclusione sul punto la predetta indennità, introdotta con l'art.34 -1° comma, lettera a) - del D.P.R n.268/1987 e, poi, rivalutata con l'art.45-8°comma
- del D.P.R.n.333/1990 e con il citato art.37-1° comma lett.b) del C.C.N.L. Enti Locali, è stata contemplata espressamente a favore dei dipendenti degli enti locali che appartengano all'Area della Vigilanza e, oltretutto, abbiano i requisiti e svolgano le funzioni indicate negli art.5 e10 della legge n.65/1986, e cioè: a) siano in possesso della qualità, loro conferita dal Prefetto, di agente di pubblica sicurezza;
b) espletino, oltre ai loro compiti istituzionali, funzioni aggiuntive di polizia giudiziaria o di polizia stradale o di pubblica sicurezza. L'attività di vigilanza ai sensi del CCNL del 1999 è riservata alle categorie C (agente di polizia municipale) e D (specialista dell'area della vigilanza).
In senso conforme non è peregrino in questa sede riportare un parere dell'Aran n.1301 dove si legge: “L'indennità di cui all'art.37, comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6.7.1995, come modificato dall'art. 16, comma 1, del CCNL del 22.1.2004, come precisato dal Dipartimento della Funzione pubblica, con nota n.698 del 2 febbraio 2001, “….l'indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b) del CCNL (del 6.7.1995) compete al solo personale dell'area di vigilanza che, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza conferita dal Prefetto, ai sensi della legge n.469/1978, esercita in modo concreto tutte le funzioni previste dagli artt. 5 e 10 della legge n. 65/1986”. L'indennità in parola, pertanto, non costituisce un'indennità professionale legata esclusivamente al mero possesso di un determinato profilo professionale né la stessa può collegarsi soltanto al possesso della qualifica prefettizia, ma presuppone necessariamente anche l'effettivo esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, di servizio di polizia stradale e delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.
Per tali ragioni non può essere corrisposta al personale che non espleti tutte le predette funzioni (cfr. art. 10, comma 2, legge n. 65/86). In base alle previsioni del CCNL del 31.3.1999 ed in particolare della declaratoria delle varie categorie di inquadramento professionale contenuta nell'allegato A del medesimo contratto collettivo, i profili del personale dell'area della vigilanza sono articolati esclusivamente nelle categorie C e D. Nell'ambito della suddetta regolamentazione, quindi, il profilo di inquadramento iniziale del personale dell'area della vigilanza si colloca esclusivamente nella categoria C. Conseguentemente, proprio tale disciplina porta necessariamente ad escludere che possa ipotizzarsi l'istituzione e la collocazione di un profilo professionale, riconducibile all'area della vigilanza, all'interno di una categoria inferiore a quella minima prevista dalla citata declaratoria dell'allegato A del CCNL del 31.3.1999. Indubbiamente, il CCNL del 31.3.1999 demanda alla autonomia organizzativa dei singoli enti la individuazione e descrizione dei profili professionali, non espressamente individuati nell'allegato A al suddetto CCNL o aventi contenuti professionali diversi rispetto a questi ultimi, ritenuti necessari per assicurare il corretto funzionamento delle strutture e l'espletamento delle funzioni istituzionali. Tuttavia, è altrettanto indubbio che, nell'esercizio di tale facoltà, gli enti sono comunque tenuti a definire i nuovi profili e a collocarli nelle corrispondenti categorie nel rispetto delle relative declaratorie, utilizzando in via analogica i contenuti delle mansioni dei profili indicati, a titolo esemplificativo, nel citato allegato A. Relativamente all'indennità prevista dall'art.37, comma 1 lettera b) secondo periodo del CCNL del 6.7.1995, come integrato dall'art.16, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, si deve evidenziare che essa è un'indennità professionale che poteva e può essere corrisposta solo al personale in possesso di uno degli specifici profili professionali dell'area della vigilanza, per il solo fatto del profilo posseduto, anche se non svolge le funzioni di cui all'art.5 della
L.n.65/1986 e a prescindere da ogni considerazione delle modalità e del luogo di erogazione della prestazione. Pertanto, non era e non è possibile l'estensione della stessa anche ad altre figure professionali, anche se assimilabili, non rientranti tuttavia nella nozione di “area della vigilanza”, come contrattualmente definita. Neppure era ed è possibile l'estensione ad altro personale non inquadrato in profili professionali dell'area della vigilanza, anche se appartenente ad uffici tecnici di collaborazione con la polizia municipale o svolgente attività autonoma di vigilanza. Il punto è un altro: se tale personale, indipendentemente dalle mansioni di fatto svolte, non è in possesso di un profilo professionale dell'area della vigilanza non aveva e non ha alcun diritto alla richiamata indennità (ad esempio, è stata sempre esclusa l'erogazione della indennità di cui si tratta agli ausiliari del traffico e della sosta).
La nozione, abbastanza restrittiva, di personale dell'area della vigilanza, pertanto, è quella ricavabile dalla dichiarazione congiunta n.5 allegata al CCNL del 31.3.1999 (particolarmente rilevante perché attiene all'aspetto fondamentale di ogni contratto collettivo di lavoro e cioè il sistema di inquadramento del personale), secondo la quale deve intendersi tale: “…. il personale che svolge attività di prevenzione, controllo e repressione in materia di polizia locale, urbana, ittica, floro faunistica, venatoria, rurale e silvo pastorale e di ambiente, le funzioni demandate dalla legge n.65/1986, da leggi e regolamenti regionali nonché le attività di custodia nelle carceri mandamentali ….”. Inoltre, la stessa dichiarazione congiunta evidenzia anche la necessità del secondo requisito per cui deve trattarsi di personale: “… al quale sia stata corrisposta la specifica integrazione tabellare di cui all'art.37, comma 1, lett. a) del CCNL del 6.7.1995, come modificato dall'art.8 del CCNL del 16.7.1996.”. Ora, nel caso di specie, il ricorrente non riveste la qualità di agente di P.S., non esercita funzioni proprie nè della polizia giudiziaria, nè di quella stradale o del corpo della P.S., tanto è vero che non è stato prodotto neppure il tesserino per l'esercizio delle funzioni di Polizia Stradale, all.to n.24 al ricorso solo menzionato ma non versato in atti.
È, invece, documentalmente provato che, successivamente all'introduzione del sistema di classificazione del personale di cui al CCNL del 1999, il ricorrente è sempre appartenuto alla categoria B. Nel certificato di servizio, depositato dall'Amministrazione convenuta nella fase monitoria e non contestato, si legge che il ricorrente ha prestato servizio presso l'Amministrazione provinciale con contratto a tempo indeterminato e pieno con la qualifica di operaio specializzato (Cat.B) dal 2012 alla data di cessazione (cfr. all.to 1 al fascicolo monitorio prot.n.10784 del 24.07.2023), non collocandosi tale profilo nell'area di vigilanza cui appartengono le categorie superiori C e D e non ricomprendendo l'inquadramento dell'opponente funzioni di vigilanza, in linea con le previsione della Contrattazione collettiva. Il , proveniente dall'ANAS, assunto nell'anno 2001 (mobilità Parte_1 collettiva) è sempre stato addetto alle strade ed ha conservato sino alla quiescenza del 2015 l'inquadramento nella categoria B. A supporto dell'infondatezza dell'asserita spettanza dell'indennità per cui è causa mette conto evidenziare che i verbali di contestazione delle violazioni del codice della strada, posti a fondamento dello svolgimento effettivo dell'attività di vigilanza, non sono riferibili all'opponente e, pertanto, non idonei a provare le attività di vigilanza in tesi svolte dallo stesso (doc.ti nn.18, 19 e 20 all.ti al ricorso).
Anche il registro dei verbali delle contestazioni non riporta mai quale agente accertatore il (all.to n.21 al ricorso). Parte_1
Nei verbali di contestazioni di infrazioni al codice della strada e irrogazione di sanzioni amministrative allegati all'opposizione si leggono i nomi di , , , e CP_4 Controparte_5 Parte_3 CP_6 [...]
mai . CP_7 Controparte_8
Ugualmente a dirsi con riferimento a diffide e denunce mai riconducibili al (all.ti nn. 17 e 22 al ricorso). Parte_1
Peraltro, nelle note dirigenziali citate proprio dal difensore dell'opponente a sostegno dello svolgimento delle funzioni di vigilanza non viene mai menzionato l'odierno deducente (cfr. nota prot.n.452, n.5674 e n.117, all.ti nn. 9 – 10 – 11 – 12 al ricorso).
Non avendo fornito prova neppure dell'espletamento di funzioni di vigilanza, in senso stretto e lato, il diritto all'indennità corrispondente non può di certo essere riconosciuto.
Ripetizione indebito. Premesso che nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico il datore di lavoro non può erogare una retribuzione maggiore rispetto alle previsioni di legge e della contrattazione collettiva e se ciò avviene deve procedere alla ripetizione dell'indebito ex art.2033 c.c., senza che la percezione in buona fede costituisca ostacolo alla ripetizione se non con riferimento ai frutti ed agli interessi, si deve ritenere che nella fattispecie in esame non si ravvisano elementi che inducano a derogare a tali principi. Innanzitutto, una volta accertata l'insussistenza del diritto all'indennità di vigilanza in capo all'opponente, ne discende anche l'inapplicabilità dell'invocato art.2126 c.c. sotto un duplice profilo. L'art.2126 c.c. recita: “Prestazione di fatto con violazione di legge. La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa”. Nel presente giudizio non è stata fornita prova dello svolgimento da parte del di mansioni caratterizzanti il profilo della vigilanza, in maniera Parte_1 quantitativamente e qualitativamente prevalente rispetto alle mansioni proprie della categoria B di inquadramento.
L'azione proposta ai sensi dell'art. 2126 c.c., avendo fonte in una specifica previsione di legge, è di natura contrattuale sicché è onere del lavoratore allegare e dimostrare l'esistenza dei fatti generatori, consistenti nell'attuazione della prestazione di lavoro e nella conseguente quantificazione delle retribuzioni secondo la contrattazione collettiva applicabile, mentre grava su chi riceva tali prestazioni di lavoro la prova di quanto, in ragione della medesima vicenda sostanziale, il lavoratore ha comunque percepito e va quindi detratto dal dovuto (cfr. Cass., Sez. L, Ordinanza n. 25169 del 8/10/2019). Non manca di sottolineare chi scrive che nella delibera n. 25 del 5 febbraio 1999 richiamata proprio dalla difesa dell'attore (all.to n.6 al ricorso) l'amministrazione, nel dare atto che il personale del servizio viabilità svolge compiti di polizia giudiziaria, li definisce come aggiuntivi rispetto a quelli, prevalenti, di manutenzione stradale, tuttavia, l'opponente non ha provato, né ha offerto di provare l'espletamento di tale mansione aggiuntiva. In merito il Tribunale richiama l'ordinanza riservata del 17.02.2024 di rigetto delle istanze istruttorie (prove testimoniali) in quanto in parte generiche ed in parte in contrasto proprio con la copiosa documentazione depositata dalla difesa attorea, nella misura in cui nei verbali di contestazione di violazioni al codice della strada non è mai indicato il quale agente accertatore Parte_1 dell'infrazione, come già sopra specificato. In definitiva, non è stata allegata (ed evidentemente non è stata provata) la sussistenza di una relazione sinallagmatica tra l'asserita prestazione lavorativa aggiuntiva e la sua retribuzione sub specie di indennità di vigilanza. La norma di cui si invoca l'applicazione non è altresì applicabile al caso di specie in quanto qui non ricorre un'ipotesi di nullità (o annullamento) del contratto di lavoro (es. perchè non assistito da regolare atto di nomina o addirittura vietato da norma imperativa) e, quindi, non rientra certamente nella sfera di applicazione dell'art. 2126 c.c., con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo (in questo caso con riferimento all'indennità di vigilanza percepita indebitamente) per il tempo in cui il rapporto stesso ha avuto materiale esecuzione (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 03/08/2022, n. 24040).
Infine, il ricorrente, invoca la sentenza della sez. I della Corte Edu, 11 febbraio 2021, n.4893/2013 (sentenza ) e i principi in essa CP_3 affermati, in particolare la tutela dell'accipiens in buona fede, e, quindi, il legittimo affidamento ingenerato sulla spettanza delle somme, nonchè la violazione del principio di proporzionalità tra la tutela delle esigenze di interesse pubblico generale e quelle di protezione del diritto dell'individuo al rispetto della sua proprietà. Il Tribunale condivide quanto affermato da ultimo dalla Suprema Corte di
Cassazione che in una fattispecie sovrapponibile a quella per cui è causa, dando atto sia della pronuncia della Corte Edu ( ) che della successiva CP_3 sentenza della Corte Costituzionale Italiana n.8/2023 che si è pronunciata sulla legittimità del meccanismo recuperatorio di cui all'art.2033 c.c., ha così chiarito:
“ … la decisione n. 8/2023 della Corte costituzionale, che - interrogata sulla legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c., riletto alla luce della giurisprudenza della CEDU - ha escluso che l'azione di ripetizione di indebito, anche se calata nel particolare contesto delle retribuzioni illegittimamente erogate e percepite in buona fede, sia di per sé incompatibile con il dettato costituzionale. Il giudice delle leggi ha evidenziato che l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele dell'affidamento legittimo sulla spettanza di una prestazione indebita che, se adeguatamente valorizzato, permette di escludere l'illegittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c., senza negare - anche in quelle situazioni - il diritto del creditore alla ripetizione dell'indebito. Il fondamento di tali tutele viene indicato nella clausola generale di cui all'art. 1175 c.c., che vincola il creditore a esercitare la sua pretesa tenendo in debita considerazione la sfera di interessi del debitore, potendo determinare, in relazione alle caratteristiche del caso concreto, la temporanea inesigibilità del credito, totale o parziale, con conseguente dovere del creditore di accordare una rateizzazione del pagamento in restituzione. Nel caso qui in esame, i ricorrenti nulla risultano avere allegato in merito alle loro condizioni personali e alle modalità di restituzione dell'indebito a loro fissate dalla datrice di lavoro, né, quindi, sull'eventuale eccessivo disagio economico da sopportare per fare fronte all'obbligo restitutorio. Pertanto, una volta accertato il carattere indebito dei pagamenti effettuati dall'(Omissis) (Omissis) ed esclusa l'illegittimità costituzionale dell'art.
2033 c.c., deve essere affermato anche il diritto alla ripetizione dell'indebito
(così come la legittimità della revoca dell'assegno ad personam per il futuro), mentre non risultano allegazioni e domande relative a profili di violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede nell'esecuzione dell'obbligazione e di conseguente inesigibilità del credito”. (cfr. Cassazione civile sez. lav., 18/08/2023, sent. n.24807).
Nel caso del , come in quello affrontato dalla Cassazione, nulla Parte_1 risulta allegato in merito alle condizioni economiche personali del debitore, inoltre, la Provincia per venire incontro all'obbligato, nel provvedimento con il quale ha disposto il recupero (determina n. 279 del 7 luglio 2022), ha rappresentato la rateizzazione quale modalità di restituzione dell'indebito. Quanto all'importo da restituire al netto delle ritenute operate a suo tempo dall'amministrazione al momento del pagamento, osserva il Tribunale che dai conteggi depositati dalla (cfr. all.to al ricorso per Controparte_1 ingiunzione) emerge che la somma ingiunta (€ 1.909,95) corrisponde al netto del totale lordo corrisposto (€ 780,24 dall'anno 2012 all'anno 2014 ed € 455,14 per l'anno 2015, quindi per un totale lordo di € 2.795,86), né parte opponente, ad eccezione di una contestazione generica in diritto, ha depositato un conteggio alternativo con criteri di calcolo convincenti opponibile alla Controparte_1 Alla luce delle considerazioni che precedono l'opposizione non può trovare accoglimento.
La particolare complessità delle questioni giuridiche trattate in uno alla condizione soggettiva delle parti ed all'assenza di attività istruttoria, giustificano la compensazione integrale delle spese del giudizio di opposizione.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso in quanto infondato per le ragioni di cui alla parte motiva e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.122/2023 emesso dal Tribunale di Terni in data 26.07.2023 e notificato il 15.09.2023;
- Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Lì, 2 aprile 2025
Il Giudice
Manuela Olivieri