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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/10/2025, n. 2935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2935 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 25.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2629 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente TRA
elett.me dom.to in Roma, via Parte_1 olo ZU e RI LA MO che lo rappresentano e difendono giusta procura in telematico APPELLANTE E
elett.me dom.to in Roma, piazza delle Cinque Giornate n. 3, presso la CP_1 ell' , rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Pellegrino giusta CP_2 procura in telematico APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 8870/2023 del Tribunale di Roma pubblicata il 6.10.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso di aver subito, in data 11.6.2018, Parte_1 un infortunio sul lavoro, con una menomazione dell'integrità psico-fisica, inizialmente quantificata dall' nella misura dell'80%, con costituzione in CP_1 suo favore dell'indennizzo in rendita n. 51621564, percentuale aumentata nella misura del 90% in esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 6227/2021 emessa all'esito del ricorso giurisdizionale da lui proposto;
precisato, inoltre, di aver ricevuto, nelle more di tale ultimo giudizio, una comunicazione da parte dell' di ricalcolo dell'indennizzo e di recupero di somme CP_1 asseritamente non dovute in seguito alle verifiche presso il datore di lavoro, dalle quali sarebbero emerse incongruenze nel prospetto retributivo e che nonostante l'invio delle buste paga rettificate, della dichiarazione del datore di lavoro e delle C.U. aggiornate, l'Istituto si era limitato ad aggiornare la retribuzione annua di riferimento da euro 18.476,71 ad euro 19.382,07 (coincidente con le risultanze delle buste paga antecedenti la rettifica) aumentando il rateo mensile base ad euro 2.836,89, senza null'altro disporre, ha convenuto in giudizio l' CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “a) dichiarare il diritto del ricorre ricalcolo dell'indennizzo in rendita n. 516215464 da computarsi su una retribuzione di riferimento pari al massimale annuo di cui all'art. 116 TU, o sulla diversa retribuzione che dovesse risultare di giustizia, comunque superiore a quella assunta a base di calcolo dall' con conseguente condanna dell' a CP_1 CP_1 corrispondere al lavoratore le differenze maturate sui ratei arretrati tra quanto erogato e quanto percepito sin dalla decorrenza della prestazione, con gli accessori di legge;
b) dichiarare che il ricorrente non era tenuto alla restituzione, in tutto o in parte, della somma di € 19.532,61 contestatagli dall' come CP_1 indebitamente percepita, condannando, per l'effetto, l' r nte a CP_2 corrispondere all'assicurato quanto illegittimamente trattenuto a tale titolo sulla predetta rendita, con gli accessori di legge;
Con condanna dell' alla CP_1 refusione delle spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari e da liquidarsi applicando la maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1-bis, del D.M. n. 55/2014, essendo stato il presente atto redatto con tecniche informatiche, quali i collegamenti ipertestuali, idonee ad agevolarne la consultazione.”.
1.1. Nella resistenza dell' il Tribunale di Roma, espletata ctu contabile, ha CP_1 respinto il ricorso condannando il ricorrente alla refusione delle spese di lite.
1.2. Il primo giudice, in sintesi: i) ha premesso che oggetto del giudizio era la verifica del diritto del ricorrente al ricalcolo dell'indennizzo erogato in rendita n. MP 516215464 su una retribuzione di riferimento pari al massimale di cui all'art. 116 del DPR n. 1125/1965; ii) richiamata la normativa in materia (artt. 116 e 67 D.P.R. 1125/65), ha affermato che il calcolo della rendita spettante al lavoratore in misura della percentuale del 90% giudizialmente riconosciuta deve essere effettuato sulla base della retribuzione effettivamente percepita e tale non può che essere quella risultante dalle buste paga e dalle CU rettificate come trasmesse dal datore di lavoro (docc. 12, 14 e 15)> e che eventuali condotte erronee/omissive del datore di lavoro non possono andare a svantaggio del ricorrente>; iii) richiamato il quesito sottoposto al ctu ed esaminate le due differenti ipotesi di conteggio elaborate dallo stesso - la prima basata utilizzando per il ricalcolo le buste paga rettificate con conseguente accertamento, a luglio 2022, della somma di € 35.193,46 a credito per il lavoratore;
la seconda basata utilizzando per il ricalcolo i CUD rettificati, con conseguente accertamento, a luglio 2022, della somma di € 4.532,50 a debito del lavoratore – ha ritenuto preferibile la seconda ipotesi atteso che, i parametri utilizzati dall' risultano CP_1 basati sulla normativa di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 11 relative successive tabelle decreto 38/2000) e sui cud rettificati che contengono dati dell'assicurato coerenti alle dichiarazioni reddituali per il periodo di imposta 2018, mentre tale coerenza non viene riscontrata negli importi dichiarati nelle buste paga rettificate. Ciò anche in assenza di note critiche alla ctu provenienti dalla parte ricorrente (e dovendosi ritenere ogni ulteriore osservazione contenuta nelle note di trattazione scritta del tutto tardiva)>; iv) in punto di spese di lite, ha applicato il principio della soccombenza.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentando: I) l'erroneità della sentenza nella
[...] giudice ha condiviso le conclusioni del CTU contabile, nonostante la presenza di vizi logici o errori di calcolo, trascurando i rilievi critici mossi, in quanto asseritamente pervenuti tardivamente nelle note di trattazione scritta;
in particolare ha lamentato la violazione degli artt. 67 e 116 TU delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (D.P.R. 30/06/1965, n. 1124), per omessa valutazione della retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore ai fini del calcolo della rendita e per mancata applicazione del principio di automaticità delle prestazioni;
violazione dell'art. 195 c.p.c., avendo ritenuto la natura perentoria e non ordinatoria dei termini del subprocedimento;
violazione di legge di cui al sesto comma dell'art. 111 Cost., secondo il quale “Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati” e, più specificamente, di cui al n. 4) del primo comma dell'art. 132 c.p.c., che prescrive che la sentenza contenga “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, per carenza di motivazione sugli errori nella Ctu specificamente segnalati;
erronea valutazione delle risultanze istruttorie”, argomentando ampiamente sul punto ha concluso affermando che “il ricorrente ha diritto al ricalcolo della rendita sulla scorta delle retribuzioni risultanti dalle buste paga rettificate e dal Mod. 29 I e va quindi ritenuto creditore nei confronti dell' della somma di cui al conteggio CP_1 denominato dal Ctu Ipotesi 1, emendato quanto al rateo di giugno 2019 come indicato sopra alla pagina 21 del presente atto. In via subordinata, il ricalcolo dovrà essere effettuato sulle Certificazioni Uniche rettificate, attribuendo però al periodo dal giugno 2017 al giugno 2018 gli incrementi retributivi riscontrabili rispetto alle analoghe Certificazioni antecedenti alla rettifica. In entrambe le ipotesi, accertato il diritto a percepire la rendita in misura superiore a quella rideterminata dall' risulterà infondata la richiesta di ripetizione di somme CP_1 indebite, interamente recuperate dall' ”; II) l'erroneità della sentenza CP_2 nella parte in cui il primo giudice ha co to il ricorrente alla refusione delle spese di lite nonostante la dichiarazione di esonero contenuta nelle conclusioni del ricorso e separatamente allegata allo stesso (sub Doc. 27); ha, lamentato, dunque la violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
2.1. Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il CP_1 rigetto.
2.2. Ammessa ed espletata ctu contabile, previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito esposti. 4. Occorre innanzitutto ricostruire in sintesi i passaggi significativi della vicenda, per come emergono dagli atti e dalle concordi allegazioni delle parti nei seguenti termini: i) l'appellante in data 11/6/2018 è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro per cui l' eroga la rendita vitalizia n. 516215464 con decorrenza dal CP_1
10/3/2019, in nte parametrata alla percentuale di danno biologico dell'80%, successivamente aumentata con medesima decorrenza al 90% in esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 6227/2021; ii) nel quantificare detta prestazione, l' in via provvisoria ha inizialmente CP_2 utilizzato quale retribuzione annu erimento il minimale di € 16.373,30 allora vigente, con conseguente calcolo della rendita mensile in complessivi € 2.120,51, oltre a € 539,08 a titolo di assegno per assistenza personale e continuativa ex art. 76 D.P.R. n. 1124/1965; iii) dopo qualche mese, nel luglio 2019, ha proceduto al ricalcolo della rendita prendendo a riferimento una retribuzione annua di € 33.942,80, così come dichiarata dal datore di lavoro nel modello 29l, ridotta al massimale di € 30.408,30, con conseguente rendita mensile di € 2.962,59, che, sommata al predetto assegno di assistenza, dava un totale mensile di € 3.501,68, erogato fino alla mensilità di ottobre 2019 inclusa;
iv) da novembre 2019 e fino ad aprile 2021, sulla rendita mensile così determinata, sono stati applicati gli incrementi conseguenti sia all'aumento del massimale di riferimento - essendo la retribuzione effettiva superiore a detto limite sia alla liquidazione della quota integrativa a favore della moglie con decorrenza dall'ottobre 2019; v) con nota del 22/4/2021 l ha comunicato CP_1 all'appellante che da una verifica effettuata nei confronti del datore di lavoro erano emerse incongruenze nei prospetti di calcolo della retribuzione, tali da determinare un ricalcolo del rateo di rendita mensile in misura inferiore a quella fino a quel momento erogato, con consequenziale necessità di procedere al recupero dell'indebito in 45 rate mensili, mediante trattenuta pari a un quinto del rateo medesimo e ciò a far data dal mese di maggio 2021; la verifica della posizione del datore di lavoro e delle retribuzione erogate all'appellante era scaturita da un esame dei prospetti contributivi , nei quali risultavano a CP_3 titolo retributivo importi inferiori a quelli dichiarati all'Istituto; in seguito a dette verifiche la retribuzione annua di riferimento, quella dell'anno antecedente all'infortunio (11/6/2018), veniva quantificata in € 17.954,71 e successivamente in € 18.044,48, con liquidazione del rateo mensile in € 2.293,17 e formazione di un indebito, sui ratei pregressi, pari a € 19.532,61, da recuperarsi in 44 rate da
€ 447,80 l'una mediante trattenute sulla rendita stessa;
vi) con successivo prospetto di liquidazione del dicembre 2021, la rendita è stata ricalcolata applicando la percentuale del 90% di danno biologico e utilizzando una retribuzione annua pari a € 18.384,79 con riferimento ai dodici mesi antecedenti la data dell'infortunio sul lavoro (11.06.2018), sicché il rateo mensile, per effetto del solo incremento della percentuale, era aumentato a € 2.765,59 (oltre a € 872,19 a titolo di quota integrativa del 5% per la moglie e a € 574,59 per l'assegno continuativo ex art. 76 TU), operazione da cui scaturiva un credito dell'appellante sui ratei arretrati pari a € 15.308,60, compensato con l'indebito di cui sopra, pari a € 17.224,57 per effetto delle trattenute già effettuate, con debito residuo pari a € 1.915,97 (€ 17.224,57 - € 15.308,60); vii) successivamente, l' si è limitato unicamente ad aggiornare la retribuzione CP_1 annua di riferimento da € 18.476,71 a € 19.382,07, coincidente con le risultanze delle buste paga, aumentando a € 2.836,89 il rateo mensile base, senza null'altro disporre;
viii) in particolare l' non ha dato ingresso alle rettifiche CP_1 delle buste paga e dei CUD inoltrate dal datore di lavoro nell'aprile 2021 e dai legali dell'appellante tramite pec nel maggio e dicembre 2021. 4.1 Correttamente e senza che sul punto sia stata mossa alcuna censura, il Tribunale ha puntualizzato che Oggetto del presente giudizio è verificare il diritto del ricorrente al ricalcolo dell'indennizzo erogato in rendita n. MP 516215464 su una retribuzione di riferimento pari al massimale di cui all'art. 116 del DPR n. 1125/1965 (TU >. CP_1
4.2. Più specificamente: i) da una parte l' deduce che “la rendita erogata CP_1 per il caso in oggetto è calcolata su u rcentuale di inabilità del 90% (riconosciuto con sentenza) e su una retribuzione originaria di euro 18.384,79, rivalutata con decorrenza 01 luglio 2022, in Euro 19.750,33”, “il rateo mensile attuale è pari: euro 3.462.21 (comprensivo di 1 quota integrativa per familiare)
– trattenuta euro 14,08 per associazione invalidi”; riconosce che “pur essendo pervenuta all' con nota del 26 aprile 2021 da parte del datore di lavoro a CP_1 mezzo di de o, nuova documentazione relativa ad una rettifica della retribuzione dell'interessato per gli anni 2017 e 2018 (allegato n. 6), la stessa non è stata considerata, in quanto ampiamente in difformità con quella di cui all'estratto contributivo, di cui alle buste paga acquisite dall' e di cui ai CUD CP_1 fatti pervenire”; ii) dall'altra l'appellante assume di avere diritto al calcolo della rendita parametrato al massimale retributivo, poiché in ragione delle rettifiche delle buste paga redatte e comunicate dal datore di lavoro l'importo complessivo percepito a titolo di retribuzione nel periodo giugno 2017-maggio 2018 ammonterebbe a complessivi € 34.542,64 (come specificati al punto 12 pg 4 del gravame cui per brevità si rinvia), retribuzione superiore al massimale all'epoca vigente di € 30.408,30; l'appellante precisa che “nelle precedenti buste paga (Doc. 16) e Certificazioni Uniche (Doc. 17-18) risultava mancante una quota della retribuzione di fatto mensilmente percepita dal lavoratore, quota evidentemente corrisposta fuori busta dal datore, senza che il ricorrente, poco esperto e di nazionalità estera, si avvedesse della sua mancata contabilizzazione;
le retribuzioni, difatti, gli erano sempre state erogate principalmente in contanti e mai in un'unica soluzione, preferendo il datore versare più acconti per poi saldare il dovuto spesso in ritardo;
dal confronto con le buste paga degli anni 2017 e 2018 (Doc. 16) all'epoca consegnate al dipendente, e le stesse successive alla rettifica (Doc. 12), si evinceva l'emersione, a partire dalla mensilità di giugno 2017, della ulteriore quota della retribuzione percepita dal ricorrente, pari a € 1.260,00 e così mensilmente contabilizzata: € 260,00 a titolo di benefit aziendale ed € 1.000,00 a titolo di rimborso spese forfettario”.
5. Fatte tali necessarie premesse in fatto e passando all'esame del primo motivo di censura, articolato in più profili, va da subito osservato, perché decisivo ai fini della soluzione del gravame, che non è stato in alcun modo censurato il presupposto da cui si è mosso il primo giudice e più esattamente quello per cui dal disposto dell'art 116 e da quello dell'art. 67 DPR n. 1125/1965 discendono due assunti: il primo è che il calcolo della rendita spettante al lavoratore in misura della percentuale del 90% giudizialmente riconosciuta deve essere effettuato sulla base della retribuzione effettivamente percepita e tale non può che essere quella risultante dalle buste paga e dalle CU rettificate come trasmesse dal datore di lavoro (docc. 12, 14 e 15); il secondo è che eventuali condotte erronee/omissive del datore di lavoro non possono andare a svantaggio del ricorrente>.
5.1. La mancanza di censure a questo decisivo passaggio, impone innanzitutto di ritenere superata, perché implicitamente disattesa e non riproposta, ogni questione relativa all'utilizzo da parte dell' per la quantificazione della CP_1 rendita in discussione, sia dei dati conte lle buste paga acquisite dal medesimo in sede ispettiva (doc. 3 fascicolo primo grado sia dei dati CP_1 emergenti dall'estratto contributivo prodotto in atti ( do CP_3
5.2. Il Tribunale, pur tenendo conto delle comunicazioni di rettifica del datore di lavoro prodotte dall'appellante, ha ritenuto di disattendere la richiesta di ricalcolo avanzata dall'assicurato, condividendo il secondo prospetto di calcolo proposto dal ctu nominato in quella sede, che vedeva un debito in capo all'appellante di € 4532,50, conseguente al calcolo operato sui dati emergenti dai CUD rettificati, preferendo questi ultimi alle buste paga rettificate perché contengono dati dell'assicurato coerenti alle dichiarazioni reddituali per il periodo di imposta 2018, mentre tale coerenza non viene riscontrata negli importi dichiarati nelle buste paga rettificate. Ciò anche in assenza di note critiche alla ctu provenienti dalla parte ricorrente (e dovendosi ritenere ogni ulteriore osservazione contenuta nelle note di trattazione scritta del tutto tardiva)>.
5.3. Quest'ultima considerazione, così come eccepito nel gravame, non può essere condivisa.
5.3.1 A prescindere dalla giustificazione addotta dall'appellante nelle note depositate in prime cure il 25/9/2023 (alle quali per brevità si rinvia), vale l'assorbente rilievo, richiamato anche nel gravame, per cui “le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio”; “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195, c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti, ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello” (ex plurimis Cass. n. 5624/2022).
5.4. Le molteplici e articolate critiche mosse alla ctu di prime cure, puntualmente riproposte in appello pg 12 e ss, hanno determinato il rinnovo in questa sede dell'accertamento tecnico, all'esito del quale il nominato ctu ha osservato che
“Da un opportuno confronto tra cedolini stipendiali rettificati e CU rettificate, lo scrivente ha rilevato delle incongruenze che rendono inattendibili i dati reddituali contenuti nelle certificazioni uniche relative agli anni 2017 e 2018. A titolo meramente esemplificativo, per l'anno 2018, a fronte di redditi esposti nelle buste paga del periodo per euro 15.671,53, il relativo reddito derivante dalla CU è invece pari ad euro 13.620,00. Proseguendo, la CU relativa all'anno 2017 riporta complessivi redditi equivalenti ad euro 23.149,58 (di cui euro 15.329,58 per redditi di lavoro dipendente ed euro 4.000,00 per premio di risultato), mentre dalle buste paga del solo periodo giugno 2017-dicembre 2017 (compresa 14ma mensilità) emergono redditi per euro 19.367,54, appare pertanto poco credibile che, a fronte di un rapporto di lavoro stabile, parte appellante possa aver conseguito redditi nei primi 5 mesi dell'anno pari a circa 3.700 euro complessivi. Occorre inoltre ben ricordare che la CU è un documento fiscale che i sostituti d'imposta utilizzano per attestare, tra gli altri, anche i redditi di lavoro dipendente. Nell'ipotesi di un lavoratore dipendente, confluiscono nella certificazione unica tutti i redditi così come esposti nelle buste paga e per tale motivo è ragionevole considerare tali dati reddituali (contenuti nei cedolini stipendiali) la fonte primaria delle CU. Pertanto, a parere di chi scrive, nell'ipotesi in cui non vi fosse coerenza tra redditi esposti nelle buste paga e quelli contenuti nelle certificazioni uniche, il dato corretto deve certamente considerarsi quello derivante dai cedolini stipendiali”. Sulla scorta di tale premessa, il ctu ha proseguito affermando che “Gli importi reddituali derivanti dai cedolini stipendiali modificati sono i seguenti (vedere anche allegata tabella n. 1): - 2017: euro 19.367,54; - 2018: euro 15.671,53;
- Giusto totale: euro 35.039,07. Considerando la retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore nei 12 mesi antecedenti l'infortunio o la malattia professionale, avremo un totale di euro 33.206,16. La rendita è stata pertanto determinata, vista la retribuzione di euro 33.206,16, nel limite del massimale pari ad euro 30.408,30 e dei successivi aggiornamenti”.
5.5. Le conclusioni del ctu possono essere condivise alla luce delle seguenti considerazioni, utili anche a disattendere la diversa valutazione della gravata sentenza che ha omesso di tenere conto delle circostanze acquisite in atti: i) nessun decisivo rilievo critico è stato mosso dalle parti, salvo quanto si dirà nel prosieguo;
ii) l'importo della retribuzione nell'anno anteriore all'infortunio determinata dal ctu è prossima a quella dichiarata nell'immediatezza dallo stesso datore di lavoro nel modello 29l inoltrato all' (in quella sede per il periodo CP_1
11/6/2017-10/6/2018 il datore di lavoro ha dichiarato retribuzioni per complessivi € 37260,00, compresivi anche di festività e ferie nonché dell'equivalente in danaro di compensi in natura quali vitto, alloggio ecc); iii) condivisibilmente assumono prevalenza le indicazioni contenute nelle buste paga, che rappresentano il dettaglio mensile, soprattutto tenuto conto delle peculiarità dei pagamenti e delle imputazioni dedotte dall'appellante e già sopra richiamate al § 4 punto 4.1., circostante non smentite da elementi contrari e non incredibili (ritardi nei pagamenti e fuori busta); iv) l'appellante ha provveduto a regolarizzare la propria posizione con l' , inoltrando a Controparte_4 quest'ultima i modelli Unico rettificati per gli anni 2017 e 2018 coerenti con i maggiori importi riportati nelle buste paga rettificate, così come da ultimo documentato in giudizio con la produzione effettuata in via telematica il 22/9/2025, così risultando superato anche l'unico rilievo critico del ctp alla CP_1 bozza peritale (per il resto le note critiche si limitano a ripercorrere i ggi della vicenda già sopra ricostruiti).
5.6. In conclusione gli esiti dell'espleta ctu hanno confermato, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, il diritto dell'appellante ad ottenere il ricalcolo della propria rendita sin dalla data di decorrenza del 10/3/2019, rendita da parametrare, nella misura del 90% di danno biologico, al massimale reddituale all'epoca vigente di € 30.408,30 e successivi aggiornamenti, considerato che la retribuzione percepita nell'anno antecedente l'infortunio è stata pari a € 33.206,16. Dai conteggi eseguiti dal ctu risulta inoltre come in esito al ricalcolo l'appellante non avesse alcun debito nei confronti dell' bensì fosse in credito per le CP_1 differenze indicate nei conteggi del ctu cui si rinvia ( pg 8 relazione).
5.7. Da quanto esposto consegue che la gravata sentenza deve essere riformata e in accoglimento della domanda va dichiarato il diritto dell'appellante al ricalcolo dell'indennizzo in rendita n. 516215464 nei termini sopra esposti e per l'effetto l' va condannato a corrispondere all'assicurato le conseguenti differenze CP_1 maturate sui ratei già corrisposti, oltre interessi con decorrenza e nei limiti di legge. L' va, altresì, condannato a restituire all'appellante la somma di € 19.532,61 CP_1
c so Istituto ha trattenuto sulla prestazione in discussione non sussistendo l'indebito contestato con la nota del 22 aprile 2021 e successive comunicazioni.
5.8. Non è possibile procedere alla quantificazione delle maturate differenze economiche e alla conseguente condanna specifica di pagamento a danno dell' perché l'appellante si è limitato a richiedere sia in primo grado che in CP_1 questa sede una condanna generica e la modifica delle conclusioni in sede di discussione ha visto l'opposizione del procuratore dell' il quale ha CP_1 rappresentato che la quantificazione esulava dall'oggetto della domanda, sicché in sede di operazioni peritali non si era provveduto alle necessarie verifiche di rispondenza ai criteri di computo adottati dall' . CP_2
6. L'accoglimento del primo motivo di gravame e la conseguente integrale riforma della gravata sentenza, travolge la statuizione sulle spese di primo grado, rimanendo così assorbito il secondo motivo di gravame.
7. Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo con distrazione. Le spese di ctu liquidate con separato decreto vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, dichiara il diritto dell'appellante al ricalcolo dell'indennizzo in rendita n. 516215464 come da motivazione e condanna l' a corrispondere al CP_1 lavoratore le conseguenti differenze maturate sui ratei già corrisposti, oltre interessi con decorrenza e nei limiti di legge;
dichiara irripetibile la somma di € 19.532,61, con ordine all' di restituire CP_1 quanto indebitamente trattenuto;
condanna l' a rifondere all'appellante le spese di lite da computarsi quanto CP_1 al primo grado in € 5261,00 oltre rimborso 15%, iva e c.p.a. e quanto al presente grado in 6025,00, oltre rimborso 15%, iva e c.p.a, da distrarsi;
pone a carico dell' le spese di ctu di entrambi i gradi di giudizio liquidate CP_1 come da rispettivi ti decreti.
Roma 25.9.2025 LA PRESIDENTE dott.ssa Vittoria Di Sario
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 25.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2629 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente TRA
elett.me dom.to in Roma, via Parte_1 olo ZU e RI LA MO che lo rappresentano e difendono giusta procura in telematico APPELLANTE E
elett.me dom.to in Roma, piazza delle Cinque Giornate n. 3, presso la CP_1 ell' , rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Pellegrino giusta CP_2 procura in telematico APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 8870/2023 del Tribunale di Roma pubblicata il 6.10.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso di aver subito, in data 11.6.2018, Parte_1 un infortunio sul lavoro, con una menomazione dell'integrità psico-fisica, inizialmente quantificata dall' nella misura dell'80%, con costituzione in CP_1 suo favore dell'indennizzo in rendita n. 51621564, percentuale aumentata nella misura del 90% in esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 6227/2021 emessa all'esito del ricorso giurisdizionale da lui proposto;
precisato, inoltre, di aver ricevuto, nelle more di tale ultimo giudizio, una comunicazione da parte dell' di ricalcolo dell'indennizzo e di recupero di somme CP_1 asseritamente non dovute in seguito alle verifiche presso il datore di lavoro, dalle quali sarebbero emerse incongruenze nel prospetto retributivo e che nonostante l'invio delle buste paga rettificate, della dichiarazione del datore di lavoro e delle C.U. aggiornate, l'Istituto si era limitato ad aggiornare la retribuzione annua di riferimento da euro 18.476,71 ad euro 19.382,07 (coincidente con le risultanze delle buste paga antecedenti la rettifica) aumentando il rateo mensile base ad euro 2.836,89, senza null'altro disporre, ha convenuto in giudizio l' CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “a) dichiarare il diritto del ricorre ricalcolo dell'indennizzo in rendita n. 516215464 da computarsi su una retribuzione di riferimento pari al massimale annuo di cui all'art. 116 TU, o sulla diversa retribuzione che dovesse risultare di giustizia, comunque superiore a quella assunta a base di calcolo dall' con conseguente condanna dell' a CP_1 CP_1 corrispondere al lavoratore le differenze maturate sui ratei arretrati tra quanto erogato e quanto percepito sin dalla decorrenza della prestazione, con gli accessori di legge;
b) dichiarare che il ricorrente non era tenuto alla restituzione, in tutto o in parte, della somma di € 19.532,61 contestatagli dall' come CP_1 indebitamente percepita, condannando, per l'effetto, l' r nte a CP_2 corrispondere all'assicurato quanto illegittimamente trattenuto a tale titolo sulla predetta rendita, con gli accessori di legge;
Con condanna dell' alla CP_1 refusione delle spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari e da liquidarsi applicando la maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1-bis, del D.M. n. 55/2014, essendo stato il presente atto redatto con tecniche informatiche, quali i collegamenti ipertestuali, idonee ad agevolarne la consultazione.”.
1.1. Nella resistenza dell' il Tribunale di Roma, espletata ctu contabile, ha CP_1 respinto il ricorso condannando il ricorrente alla refusione delle spese di lite.
1.2. Il primo giudice, in sintesi: i) ha premesso che oggetto del giudizio era la verifica del diritto del ricorrente al ricalcolo dell'indennizzo erogato in rendita n. MP 516215464 su una retribuzione di riferimento pari al massimale di cui all'art. 116 del DPR n. 1125/1965; ii) richiamata la normativa in materia (artt. 116 e 67 D.P.R. 1125/65), ha affermato che il calcolo della rendita spettante al lavoratore in misura della percentuale del 90% giudizialmente riconosciuta deve essere effettuato sulla base della retribuzione effettivamente percepita e tale non può che essere quella risultante dalle buste paga e dalle CU rettificate come trasmesse dal datore di lavoro (docc. 12, 14 e 15)> e che eventuali condotte erronee/omissive del datore di lavoro non possono andare a svantaggio del ricorrente>; iii) richiamato il quesito sottoposto al ctu ed esaminate le due differenti ipotesi di conteggio elaborate dallo stesso - la prima basata utilizzando per il ricalcolo le buste paga rettificate con conseguente accertamento, a luglio 2022, della somma di € 35.193,46 a credito per il lavoratore;
la seconda basata utilizzando per il ricalcolo i CUD rettificati, con conseguente accertamento, a luglio 2022, della somma di € 4.532,50 a debito del lavoratore – ha ritenuto preferibile la seconda ipotesi atteso che, i parametri utilizzati dall' risultano CP_1 basati sulla normativa di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 11 relative successive tabelle decreto 38/2000) e sui cud rettificati che contengono dati dell'assicurato coerenti alle dichiarazioni reddituali per il periodo di imposta 2018, mentre tale coerenza non viene riscontrata negli importi dichiarati nelle buste paga rettificate. Ciò anche in assenza di note critiche alla ctu provenienti dalla parte ricorrente (e dovendosi ritenere ogni ulteriore osservazione contenuta nelle note di trattazione scritta del tutto tardiva)>; iv) in punto di spese di lite, ha applicato il principio della soccombenza.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentando: I) l'erroneità della sentenza nella
[...] giudice ha condiviso le conclusioni del CTU contabile, nonostante la presenza di vizi logici o errori di calcolo, trascurando i rilievi critici mossi, in quanto asseritamente pervenuti tardivamente nelle note di trattazione scritta;
in particolare ha lamentato la violazione degli artt. 67 e 116 TU delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (D.P.R. 30/06/1965, n. 1124), per omessa valutazione della retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore ai fini del calcolo della rendita e per mancata applicazione del principio di automaticità delle prestazioni;
violazione dell'art. 195 c.p.c., avendo ritenuto la natura perentoria e non ordinatoria dei termini del subprocedimento;
violazione di legge di cui al sesto comma dell'art. 111 Cost., secondo il quale “Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati” e, più specificamente, di cui al n. 4) del primo comma dell'art. 132 c.p.c., che prescrive che la sentenza contenga “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, per carenza di motivazione sugli errori nella Ctu specificamente segnalati;
erronea valutazione delle risultanze istruttorie”, argomentando ampiamente sul punto ha concluso affermando che “il ricorrente ha diritto al ricalcolo della rendita sulla scorta delle retribuzioni risultanti dalle buste paga rettificate e dal Mod. 29 I e va quindi ritenuto creditore nei confronti dell' della somma di cui al conteggio CP_1 denominato dal Ctu Ipotesi 1, emendato quanto al rateo di giugno 2019 come indicato sopra alla pagina 21 del presente atto. In via subordinata, il ricalcolo dovrà essere effettuato sulle Certificazioni Uniche rettificate, attribuendo però al periodo dal giugno 2017 al giugno 2018 gli incrementi retributivi riscontrabili rispetto alle analoghe Certificazioni antecedenti alla rettifica. In entrambe le ipotesi, accertato il diritto a percepire la rendita in misura superiore a quella rideterminata dall' risulterà infondata la richiesta di ripetizione di somme CP_1 indebite, interamente recuperate dall' ”; II) l'erroneità della sentenza CP_2 nella parte in cui il primo giudice ha co to il ricorrente alla refusione delle spese di lite nonostante la dichiarazione di esonero contenuta nelle conclusioni del ricorso e separatamente allegata allo stesso (sub Doc. 27); ha, lamentato, dunque la violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
2.1. Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il CP_1 rigetto.
2.2. Ammessa ed espletata ctu contabile, previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito esposti. 4. Occorre innanzitutto ricostruire in sintesi i passaggi significativi della vicenda, per come emergono dagli atti e dalle concordi allegazioni delle parti nei seguenti termini: i) l'appellante in data 11/6/2018 è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro per cui l' eroga la rendita vitalizia n. 516215464 con decorrenza dal CP_1
10/3/2019, in nte parametrata alla percentuale di danno biologico dell'80%, successivamente aumentata con medesima decorrenza al 90% in esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 6227/2021; ii) nel quantificare detta prestazione, l' in via provvisoria ha inizialmente CP_2 utilizzato quale retribuzione annu erimento il minimale di € 16.373,30 allora vigente, con conseguente calcolo della rendita mensile in complessivi € 2.120,51, oltre a € 539,08 a titolo di assegno per assistenza personale e continuativa ex art. 76 D.P.R. n. 1124/1965; iii) dopo qualche mese, nel luglio 2019, ha proceduto al ricalcolo della rendita prendendo a riferimento una retribuzione annua di € 33.942,80, così come dichiarata dal datore di lavoro nel modello 29l, ridotta al massimale di € 30.408,30, con conseguente rendita mensile di € 2.962,59, che, sommata al predetto assegno di assistenza, dava un totale mensile di € 3.501,68, erogato fino alla mensilità di ottobre 2019 inclusa;
iv) da novembre 2019 e fino ad aprile 2021, sulla rendita mensile così determinata, sono stati applicati gli incrementi conseguenti sia all'aumento del massimale di riferimento - essendo la retribuzione effettiva superiore a detto limite sia alla liquidazione della quota integrativa a favore della moglie con decorrenza dall'ottobre 2019; v) con nota del 22/4/2021 l ha comunicato CP_1 all'appellante che da una verifica effettuata nei confronti del datore di lavoro erano emerse incongruenze nei prospetti di calcolo della retribuzione, tali da determinare un ricalcolo del rateo di rendita mensile in misura inferiore a quella fino a quel momento erogato, con consequenziale necessità di procedere al recupero dell'indebito in 45 rate mensili, mediante trattenuta pari a un quinto del rateo medesimo e ciò a far data dal mese di maggio 2021; la verifica della posizione del datore di lavoro e delle retribuzione erogate all'appellante era scaturita da un esame dei prospetti contributivi , nei quali risultavano a CP_3 titolo retributivo importi inferiori a quelli dichiarati all'Istituto; in seguito a dette verifiche la retribuzione annua di riferimento, quella dell'anno antecedente all'infortunio (11/6/2018), veniva quantificata in € 17.954,71 e successivamente in € 18.044,48, con liquidazione del rateo mensile in € 2.293,17 e formazione di un indebito, sui ratei pregressi, pari a € 19.532,61, da recuperarsi in 44 rate da
€ 447,80 l'una mediante trattenute sulla rendita stessa;
vi) con successivo prospetto di liquidazione del dicembre 2021, la rendita è stata ricalcolata applicando la percentuale del 90% di danno biologico e utilizzando una retribuzione annua pari a € 18.384,79 con riferimento ai dodici mesi antecedenti la data dell'infortunio sul lavoro (11.06.2018), sicché il rateo mensile, per effetto del solo incremento della percentuale, era aumentato a € 2.765,59 (oltre a € 872,19 a titolo di quota integrativa del 5% per la moglie e a € 574,59 per l'assegno continuativo ex art. 76 TU), operazione da cui scaturiva un credito dell'appellante sui ratei arretrati pari a € 15.308,60, compensato con l'indebito di cui sopra, pari a € 17.224,57 per effetto delle trattenute già effettuate, con debito residuo pari a € 1.915,97 (€ 17.224,57 - € 15.308,60); vii) successivamente, l' si è limitato unicamente ad aggiornare la retribuzione CP_1 annua di riferimento da € 18.476,71 a € 19.382,07, coincidente con le risultanze delle buste paga, aumentando a € 2.836,89 il rateo mensile base, senza null'altro disporre;
viii) in particolare l' non ha dato ingresso alle rettifiche CP_1 delle buste paga e dei CUD inoltrate dal datore di lavoro nell'aprile 2021 e dai legali dell'appellante tramite pec nel maggio e dicembre 2021. 4.1 Correttamente e senza che sul punto sia stata mossa alcuna censura, il Tribunale ha puntualizzato che Oggetto del presente giudizio è verificare il diritto del ricorrente al ricalcolo dell'indennizzo erogato in rendita n. MP 516215464 su una retribuzione di riferimento pari al massimale di cui all'art. 116 del DPR n. 1125/1965 (TU >. CP_1
4.2. Più specificamente: i) da una parte l' deduce che “la rendita erogata CP_1 per il caso in oggetto è calcolata su u rcentuale di inabilità del 90% (riconosciuto con sentenza) e su una retribuzione originaria di euro 18.384,79, rivalutata con decorrenza 01 luglio 2022, in Euro 19.750,33”, “il rateo mensile attuale è pari: euro 3.462.21 (comprensivo di 1 quota integrativa per familiare)
– trattenuta euro 14,08 per associazione invalidi”; riconosce che “pur essendo pervenuta all' con nota del 26 aprile 2021 da parte del datore di lavoro a CP_1 mezzo di de o, nuova documentazione relativa ad una rettifica della retribuzione dell'interessato per gli anni 2017 e 2018 (allegato n. 6), la stessa non è stata considerata, in quanto ampiamente in difformità con quella di cui all'estratto contributivo, di cui alle buste paga acquisite dall' e di cui ai CUD CP_1 fatti pervenire”; ii) dall'altra l'appellante assume di avere diritto al calcolo della rendita parametrato al massimale retributivo, poiché in ragione delle rettifiche delle buste paga redatte e comunicate dal datore di lavoro l'importo complessivo percepito a titolo di retribuzione nel periodo giugno 2017-maggio 2018 ammonterebbe a complessivi € 34.542,64 (come specificati al punto 12 pg 4 del gravame cui per brevità si rinvia), retribuzione superiore al massimale all'epoca vigente di € 30.408,30; l'appellante precisa che “nelle precedenti buste paga (Doc. 16) e Certificazioni Uniche (Doc. 17-18) risultava mancante una quota della retribuzione di fatto mensilmente percepita dal lavoratore, quota evidentemente corrisposta fuori busta dal datore, senza che il ricorrente, poco esperto e di nazionalità estera, si avvedesse della sua mancata contabilizzazione;
le retribuzioni, difatti, gli erano sempre state erogate principalmente in contanti e mai in un'unica soluzione, preferendo il datore versare più acconti per poi saldare il dovuto spesso in ritardo;
dal confronto con le buste paga degli anni 2017 e 2018 (Doc. 16) all'epoca consegnate al dipendente, e le stesse successive alla rettifica (Doc. 12), si evinceva l'emersione, a partire dalla mensilità di giugno 2017, della ulteriore quota della retribuzione percepita dal ricorrente, pari a € 1.260,00 e così mensilmente contabilizzata: € 260,00 a titolo di benefit aziendale ed € 1.000,00 a titolo di rimborso spese forfettario”.
5. Fatte tali necessarie premesse in fatto e passando all'esame del primo motivo di censura, articolato in più profili, va da subito osservato, perché decisivo ai fini della soluzione del gravame, che non è stato in alcun modo censurato il presupposto da cui si è mosso il primo giudice e più esattamente quello per cui dal disposto dell'art 116 e da quello dell'art. 67 DPR n. 1125/1965 discendono due assunti: il primo è che il calcolo della rendita spettante al lavoratore in misura della percentuale del 90% giudizialmente riconosciuta deve essere effettuato sulla base della retribuzione effettivamente percepita e tale non può che essere quella risultante dalle buste paga e dalle CU rettificate come trasmesse dal datore di lavoro (docc. 12, 14 e 15); il secondo è che eventuali condotte erronee/omissive del datore di lavoro non possono andare a svantaggio del ricorrente>.
5.1. La mancanza di censure a questo decisivo passaggio, impone innanzitutto di ritenere superata, perché implicitamente disattesa e non riproposta, ogni questione relativa all'utilizzo da parte dell' per la quantificazione della CP_1 rendita in discussione, sia dei dati conte lle buste paga acquisite dal medesimo in sede ispettiva (doc. 3 fascicolo primo grado sia dei dati CP_1 emergenti dall'estratto contributivo prodotto in atti ( do CP_3
5.2. Il Tribunale, pur tenendo conto delle comunicazioni di rettifica del datore di lavoro prodotte dall'appellante, ha ritenuto di disattendere la richiesta di ricalcolo avanzata dall'assicurato, condividendo il secondo prospetto di calcolo proposto dal ctu nominato in quella sede, che vedeva un debito in capo all'appellante di € 4532,50, conseguente al calcolo operato sui dati emergenti dai CUD rettificati, preferendo questi ultimi alle buste paga rettificate perché contengono dati dell'assicurato coerenti alle dichiarazioni reddituali per il periodo di imposta 2018, mentre tale coerenza non viene riscontrata negli importi dichiarati nelle buste paga rettificate. Ciò anche in assenza di note critiche alla ctu provenienti dalla parte ricorrente (e dovendosi ritenere ogni ulteriore osservazione contenuta nelle note di trattazione scritta del tutto tardiva)>.
5.3. Quest'ultima considerazione, così come eccepito nel gravame, non può essere condivisa.
5.3.1 A prescindere dalla giustificazione addotta dall'appellante nelle note depositate in prime cure il 25/9/2023 (alle quali per brevità si rinvia), vale l'assorbente rilievo, richiamato anche nel gravame, per cui “le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio”; “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195, c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti, ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello” (ex plurimis Cass. n. 5624/2022).
5.4. Le molteplici e articolate critiche mosse alla ctu di prime cure, puntualmente riproposte in appello pg 12 e ss, hanno determinato il rinnovo in questa sede dell'accertamento tecnico, all'esito del quale il nominato ctu ha osservato che
“Da un opportuno confronto tra cedolini stipendiali rettificati e CU rettificate, lo scrivente ha rilevato delle incongruenze che rendono inattendibili i dati reddituali contenuti nelle certificazioni uniche relative agli anni 2017 e 2018. A titolo meramente esemplificativo, per l'anno 2018, a fronte di redditi esposti nelle buste paga del periodo per euro 15.671,53, il relativo reddito derivante dalla CU è invece pari ad euro 13.620,00. Proseguendo, la CU relativa all'anno 2017 riporta complessivi redditi equivalenti ad euro 23.149,58 (di cui euro 15.329,58 per redditi di lavoro dipendente ed euro 4.000,00 per premio di risultato), mentre dalle buste paga del solo periodo giugno 2017-dicembre 2017 (compresa 14ma mensilità) emergono redditi per euro 19.367,54, appare pertanto poco credibile che, a fronte di un rapporto di lavoro stabile, parte appellante possa aver conseguito redditi nei primi 5 mesi dell'anno pari a circa 3.700 euro complessivi. Occorre inoltre ben ricordare che la CU è un documento fiscale che i sostituti d'imposta utilizzano per attestare, tra gli altri, anche i redditi di lavoro dipendente. Nell'ipotesi di un lavoratore dipendente, confluiscono nella certificazione unica tutti i redditi così come esposti nelle buste paga e per tale motivo è ragionevole considerare tali dati reddituali (contenuti nei cedolini stipendiali) la fonte primaria delle CU. Pertanto, a parere di chi scrive, nell'ipotesi in cui non vi fosse coerenza tra redditi esposti nelle buste paga e quelli contenuti nelle certificazioni uniche, il dato corretto deve certamente considerarsi quello derivante dai cedolini stipendiali”. Sulla scorta di tale premessa, il ctu ha proseguito affermando che “Gli importi reddituali derivanti dai cedolini stipendiali modificati sono i seguenti (vedere anche allegata tabella n. 1): - 2017: euro 19.367,54; - 2018: euro 15.671,53;
- Giusto totale: euro 35.039,07. Considerando la retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore nei 12 mesi antecedenti l'infortunio o la malattia professionale, avremo un totale di euro 33.206,16. La rendita è stata pertanto determinata, vista la retribuzione di euro 33.206,16, nel limite del massimale pari ad euro 30.408,30 e dei successivi aggiornamenti”.
5.5. Le conclusioni del ctu possono essere condivise alla luce delle seguenti considerazioni, utili anche a disattendere la diversa valutazione della gravata sentenza che ha omesso di tenere conto delle circostanze acquisite in atti: i) nessun decisivo rilievo critico è stato mosso dalle parti, salvo quanto si dirà nel prosieguo;
ii) l'importo della retribuzione nell'anno anteriore all'infortunio determinata dal ctu è prossima a quella dichiarata nell'immediatezza dallo stesso datore di lavoro nel modello 29l inoltrato all' (in quella sede per il periodo CP_1
11/6/2017-10/6/2018 il datore di lavoro ha dichiarato retribuzioni per complessivi € 37260,00, compresivi anche di festività e ferie nonché dell'equivalente in danaro di compensi in natura quali vitto, alloggio ecc); iii) condivisibilmente assumono prevalenza le indicazioni contenute nelle buste paga, che rappresentano il dettaglio mensile, soprattutto tenuto conto delle peculiarità dei pagamenti e delle imputazioni dedotte dall'appellante e già sopra richiamate al § 4 punto 4.1., circostante non smentite da elementi contrari e non incredibili (ritardi nei pagamenti e fuori busta); iv) l'appellante ha provveduto a regolarizzare la propria posizione con l' , inoltrando a Controparte_4 quest'ultima i modelli Unico rettificati per gli anni 2017 e 2018 coerenti con i maggiori importi riportati nelle buste paga rettificate, così come da ultimo documentato in giudizio con la produzione effettuata in via telematica il 22/9/2025, così risultando superato anche l'unico rilievo critico del ctp alla CP_1 bozza peritale (per il resto le note critiche si limitano a ripercorrere i ggi della vicenda già sopra ricostruiti).
5.6. In conclusione gli esiti dell'espleta ctu hanno confermato, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, il diritto dell'appellante ad ottenere il ricalcolo della propria rendita sin dalla data di decorrenza del 10/3/2019, rendita da parametrare, nella misura del 90% di danno biologico, al massimale reddituale all'epoca vigente di € 30.408,30 e successivi aggiornamenti, considerato che la retribuzione percepita nell'anno antecedente l'infortunio è stata pari a € 33.206,16. Dai conteggi eseguiti dal ctu risulta inoltre come in esito al ricalcolo l'appellante non avesse alcun debito nei confronti dell' bensì fosse in credito per le CP_1 differenze indicate nei conteggi del ctu cui si rinvia ( pg 8 relazione).
5.7. Da quanto esposto consegue che la gravata sentenza deve essere riformata e in accoglimento della domanda va dichiarato il diritto dell'appellante al ricalcolo dell'indennizzo in rendita n. 516215464 nei termini sopra esposti e per l'effetto l' va condannato a corrispondere all'assicurato le conseguenti differenze CP_1 maturate sui ratei già corrisposti, oltre interessi con decorrenza e nei limiti di legge. L' va, altresì, condannato a restituire all'appellante la somma di € 19.532,61 CP_1
c so Istituto ha trattenuto sulla prestazione in discussione non sussistendo l'indebito contestato con la nota del 22 aprile 2021 e successive comunicazioni.
5.8. Non è possibile procedere alla quantificazione delle maturate differenze economiche e alla conseguente condanna specifica di pagamento a danno dell' perché l'appellante si è limitato a richiedere sia in primo grado che in CP_1 questa sede una condanna generica e la modifica delle conclusioni in sede di discussione ha visto l'opposizione del procuratore dell' il quale ha CP_1 rappresentato che la quantificazione esulava dall'oggetto della domanda, sicché in sede di operazioni peritali non si era provveduto alle necessarie verifiche di rispondenza ai criteri di computo adottati dall' . CP_2
6. L'accoglimento del primo motivo di gravame e la conseguente integrale riforma della gravata sentenza, travolge la statuizione sulle spese di primo grado, rimanendo così assorbito il secondo motivo di gravame.
7. Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo con distrazione. Le spese di ctu liquidate con separato decreto vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, dichiara il diritto dell'appellante al ricalcolo dell'indennizzo in rendita n. 516215464 come da motivazione e condanna l' a corrispondere al CP_1 lavoratore le conseguenti differenze maturate sui ratei già corrisposti, oltre interessi con decorrenza e nei limiti di legge;
dichiara irripetibile la somma di € 19.532,61, con ordine all' di restituire CP_1 quanto indebitamente trattenuto;
condanna l' a rifondere all'appellante le spese di lite da computarsi quanto CP_1 al primo grado in € 5261,00 oltre rimborso 15%, iva e c.p.a. e quanto al presente grado in 6025,00, oltre rimborso 15%, iva e c.p.a, da distrarsi;
pone a carico dell' le spese di ctu di entrambi i gradi di giudizio liquidate CP_1 come da rispettivi ti decreti.
Roma 25.9.2025 LA PRESIDENTE dott.ssa Vittoria Di Sario