TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/03/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA CARTOLARE
In data 25 marzo 2025, all'udienza cartolare tenuta dal dott. Daniele Carlo Madia, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al n. 1971/2023 R.G.E. vertente
TRA
Parte_1
, P.I. nonché del socio
[...] P.IVA_1
C.F. , nato a [...] il [...], elettivamente Parte_2 C.F._1 domiciliata in Catania, via Giacomo Leopardi, 103, presso lo studio dell'Avv. Carmelo Censabella che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-attrice-
CONTRO
C.F. nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Aci Castello (CT), via Provinciale n. 392;
-convenuto contumace-
OGGETTO: divisione di beni non caduti in successione.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
Letti gli atti e verbali del giudizio portante n. 1971/2023 RGE, la cui udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. è stata disposta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., con sostituzione della presenza fisica delle parti con il deposito di note scritte.
Rilevato che sono state depositate note scritte ex art. 127 ter c.p.c. da:
- Avv. Carmelo Censabella per parte attrice;
Rilevato che con le superiori note scritte la parte attrice ha precisato le proprie conclusioni, chiedendo altresì la decisione della controversia;
PRONUNCIA sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1 La Parte_1
, nonché del socio ha agito nei confronti di
[...] Parte_2 CP_1
esponendo quanto segue: con sentenza del 15.12.2009, il Tribunale di Catania dichiarava il fallimento della , nonché dei soci Parte_1
accomandatari , e tra i beni appresi alla Parte_1 Parte_3 Parte_2
Massa attiva del fallimento personale di rientrava la proprietà della quota indivisa di Parte_2
½ degli immobili siti nel Comune di Giardini Naxos ed elencati nell'atto di citazione (pag. 2); siffatti cespiti, unitamente ad altri che sono poi stati trasferiti a terzi, erano pervenuti al fallito Parte_2
ed al fratello , ciascuno per la rispettiva quota di ½ in virtù di atto di compravendita CP_1
del 10.6.2004; gli stessi risultavano gravati per la quota di ½ dalla trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento contro il fallito ed in favore della Parte_2 [...]
. Controparte_2
Esposte tali vicende, la Curatela ha chiesto lo scioglimento della comunione sugli immobili siti nel Comune di Giardini Naxos mediante la vendita all'incanto degli stessi al prezzo di stima risultante dalla disposta consulenza tecnica d'ufficio e la ripartizione del ricavato, in proporzione alle quote di pertinenza di ciascuno dei comproprietari.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, non si è costituito in giudizio e ne va, CP_1
pertanto, dichiarata la contumacia.
Non essendo necessaria alcuna attività istruttoria, all'udienza del 25.3.2025 la causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Oggetto della domanda sono beni immobili costituiti da un locale sottotetto, un box auto ed un posto auto, tutti siti nel Comune di Giardini Naxos, facenti parte di un complesso edilizio a più elevazioni fuori terra denominato Residence Airone.
Il locale sottotetto è censito nel catasto al foglio 4, particella 180 sub. 130, cat. C/2; il box auto risulta censito al foglio 4, particella 180, sub. 6, cat. C/6, mentre il posto auto è censito al foglio 4, particella 180, sub. 112, cat. C/6.
La domanda di scioglimento della comunione avanzata da parte attrice, alla quale non si è opposto il convenuto comproprietario rimasto contumace, è fondata e deve essere accolta.
Dalla certificazione notarile acquisita in atti si evince che gli immobili in oggetto sono in comproprietà di ½ indiviso delle odierne parti in causa.
In particolare, gli immobili oggetto di causa appartengono per la quota di ½ indiviso per ciascuno, al convenuto e ad , dichiarato fallito;
sicché le CP_1 Parte_2
corrispondenti singole quote di pertinenza di ciascuno dei comproprietari sono le seguenti:
2 A) ½ indiviso del Locale deposito sottotetto (foglio 4 particella 180 sub 130), quota stimata in
€ 6.061 (Euro seimilasessantuno);
B) ½ indiviso del Box auto (foglio 4 particella 180 sub 6), quota stimata in euro € 2.472 (Euro duemilaquattrocentosettantadue);
C) ½ indiviso del Posto auto (foglio 4 particella 180 sub 112), quota stimata in € 1.820 (Euro milleottocentoventi).
Ai sensi dell'art. 1114 c.c., la divisione ha luogo in natura, se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti.
A ciò osta, tuttavia, la non comoda divisibilità del bene immobile.
In tema di divisione ordinaria di un bene immobile, per costante orientamento giurisprudenziale, a norma dell'art. 718 c.c., applicabile al caso di specie tramite il rinvio offerto dall'art. 1114 c.c., ciascun comproprietario ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite agli artt. 726 e 727 c.c., con la deroga di cui all'art. 720 c.c., sia nel caso di mera non divisibilità dei beni, sia nel caso in cui i medesimi non siano comodamente divisibili, circostanza sussistente allorquando, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico- funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero (Cass. civ.,
15.12.2016, n. 25888).
Ebbene, nel caso di specie, la relazione di CTU, dalle cui risultanze non vi è motivo per discostarsi, in quanto frutto di valutazioni logiche, coerenti ed esenti da profili di censura sotto l'aspetto dei passaggi motivazionali, accerta l'indivisibilità degli immobili “viste e considerate le loro caratteristiche plano-volumetriche, edilizio-architettoniche, strutturali, di superficie, di accesso
e di destinazione, non possono essere interessati da un progetto tecnico-operativo di corretta ed equa divisibilità…” (cfr. consulenza tecnica d'ufficio, pag. 13).
Nessuna delle parti in causa ha chiesto l'assegnazione degli immobili per l'intero, sicchè – ai sensi dell'art. 720 c.c. – occorre disporre la vendita all'incanto al prezzo indicato, quale valore di stima, dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione depositata il 18.3.2024.
In proposito non vi sono ragioni ostative alla vendita così come si evince dalle risultanze della
CTU con la quale è stato accertato:
- che le planimetrie catastali degli immobili oggetto di causa sono conformi all'attuale stato di fatto degli immobili;
3 - che il complesso edilizio di cui fanno parte gli immobili è stato realizzato in forza della
Concessione Edilizia n°29 del 19/02/1992, della Concessione Edilizia in Sanatoria n°42/SAN del
22/07/1999 (prat. 53/1995) e della Concessione Edilizia in Sanatoria n°43/SAN del 22/07/1999 (prat.
73/1995);
- che per il suddetto complesso edilizio è stata rilasciata da parte del Comune di Giardini Naxos
l'autorizzazione di abitabilità/agibilità (con conseguente conformità ai progetti ed alle Concessioni
Edilizie) il 26/04/2000.
Non si riscontrano, quindi, elementi per affermare che gli immobili in esame non possiedano i requisiti per la commerciabilità ai sensi della legislazione vigente.
I beni in comunione potranno essere quindi venduti al prezzo indicato, quale valore di stima, dal CTU nella relazione del 18.03.2024.
In particolare, il consulente tecnico d'ufficio, utilizzando il metodo sintetico-comparativo, ha stimato in € 12.122 (€ 6.061 pro quota) il valore di mercato del locale deposito sottotetto, in € 4.944
(€ 2.472 pro quota) il valore del box auto ed in € 3.640 (€1.820 pro quota) il valore del posto auto.
Per la vendita degli immobili in questione occorre delegare un Notaio, il quale dovrà anche provvedere alla distribuzione del ricavato tra i comproprietari in base alle quote di pertinenza, e cioè
½ ciascuno.
Va, poi, precisato che la quota di pertinenza di (dichiarato fallito), andrà versata Parte_2
in favore della curatela fallimentare attrice.
Può dunque essere disposta, con sentenza definitiva, lo scioglimento della comunione rispetto ai beni in questione, con successiva delega delle operazioni di vendita.
La circostanza che le operazioni delegate di vendita degli immobili in comproprietà non siano state ancora iniziate e la circostanza che gli stessi non siano stati ancora venduti non precludono la pronuncia di una sentenza definitiva, in quanto le operazioni delegate di vendita ricadono nell'ambito della fase amministrativa/attuativa della statuizione di scioglimento della comunione e non involgono questioni oggetto di controversia.
Ed invero una volta venduti i beni in comproprietà, il Notaio delegato dovrà limitarsi a distribuire il prezzo ricavato in favore dei comproprietari come determinato con la presente sentenza definitiva.
Le operazioni delegate di vendita degli immobili in questione e la distribuzione delle somme ricavate non richiedono, pertanto, la perdurante pendenza del presente giudizio, potendo essere disciplinate/regolamentate con appositi decreti da parte del giudice istruttore.
Le spese della fase attuativa concernente la vendita dell'immobile in questione (spese di pubblicità delle vendite, compensi del Notaio delegato, etc.) vanno poste a carico della massa e
4 andranno anticipate dal creditore procedente/attore (e/o potranno essere richieste dal delegato a tutte le parti in solido).
Costituisce, infatti, principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, sono state necessitate da eccessive pretese o da inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte (Cass. n.
12949/99, Cass. n. 1111/1986).
Di conseguenza le spese vanno distinte tra quelle indispensabili per conseguire il fine proprio del procedimento, vale a dire la ripartizione dei beni comuni, e quelle invece pertinenti alle controversie eventualmente verificatesi tra i condividenti, in ordine ai rispettivi diritti.
Con riferimento alle spese di lite, si evidenzia che le operazioni peritali destinate alla redazione del progetto di scioglimento della comunione sono state necessarie nell'interesse di tutte le parti, per cui appare equo porle definitivamente a carico di entrambe le parti in solido.
Sussistono, poi, giusti motivi per compensare le spese processuali nella misura di metà, posto che parte convenuta, rimanendo contumace, non si è sostanzialmente opposta alle domande di parte attrice. La residua metà delle spese vanno poste a carico di parte convenuta, soccombente contumace, nella misura indicata in dispositivo, applicando i valori prossimi ai minimi previsti dalle tariffe forensi vigenti per ciascuna fase processuale svolta, tenuto conto del valore della controversia (scaglione fino ad euro 26.000) e della bassa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1971/2023 R.G., così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento della comunione ordinaria esistente tra (dichiarato Parte_2
fallito) e avente ad oggetto i seguenti beni tutti siti nel Comune di Giardini CP_1
Naxos, all'interno di un complesso edilizio a più elevazioni fuori terra denominato
Residence Airone: a) un locale sottotetto sito in via Vittorio Emanuele n. 169, censito nel catasto al foglio 4, particella 180 sub. 130, cat. C/2; b) un box auto, sito in via Fontana Serro
n. 15, censito nel catasto al foglio 4, particella 180, sub. 6, cat. C/6; un posto auto, sito in via Fontana Serro n. 15, censito nel catasto al foglio 4, particella 180, sub. 112, cat. C/6.
2. Determina le quote di comproprietà in capo a (dichiarato fallito) e Parte_2 CP_1
nei seguenti termini: ½ ciascuno.
[...]
5 3. Dispone che, a cura di parte diligente, sia trascritta presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari la presente sentenza definitiva con esonero di ogni responsabilità al riguardo.
4. Delega per le operazioni di vendita il Notaio che provvederà all'espletamento Per_1
degli adempimenti fissati con separato decreto.
5. Condanna al pagamento in favore della curatela fallimentare attrice della CP_1
metà delle spese processuali, quota che si liquida in euro 288,52 per spese vive ed euro
1.300,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
6. Compensa tra le parti la residua metà delle spese processuali, ponendo definitivamente a carico di entrambe le parti in solido le spese liquidate al CTU.
Si comunichi.
Così deciso in Messina, 25.3.2025.
Il Giudice
dott. Daniele Carlo Madia
6
Seconda Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA CARTOLARE
In data 25 marzo 2025, all'udienza cartolare tenuta dal dott. Daniele Carlo Madia, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al n. 1971/2023 R.G.E. vertente
TRA
Parte_1
, P.I. nonché del socio
[...] P.IVA_1
C.F. , nato a [...] il [...], elettivamente Parte_2 C.F._1 domiciliata in Catania, via Giacomo Leopardi, 103, presso lo studio dell'Avv. Carmelo Censabella che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-attrice-
CONTRO
C.F. nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Aci Castello (CT), via Provinciale n. 392;
-convenuto contumace-
OGGETTO: divisione di beni non caduti in successione.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
Letti gli atti e verbali del giudizio portante n. 1971/2023 RGE, la cui udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. è stata disposta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., con sostituzione della presenza fisica delle parti con il deposito di note scritte.
Rilevato che sono state depositate note scritte ex art. 127 ter c.p.c. da:
- Avv. Carmelo Censabella per parte attrice;
Rilevato che con le superiori note scritte la parte attrice ha precisato le proprie conclusioni, chiedendo altresì la decisione della controversia;
PRONUNCIA sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1 La Parte_1
, nonché del socio ha agito nei confronti di
[...] Parte_2 CP_1
esponendo quanto segue: con sentenza del 15.12.2009, il Tribunale di Catania dichiarava il fallimento della , nonché dei soci Parte_1
accomandatari , e tra i beni appresi alla Parte_1 Parte_3 Parte_2
Massa attiva del fallimento personale di rientrava la proprietà della quota indivisa di Parte_2
½ degli immobili siti nel Comune di Giardini Naxos ed elencati nell'atto di citazione (pag. 2); siffatti cespiti, unitamente ad altri che sono poi stati trasferiti a terzi, erano pervenuti al fallito Parte_2
ed al fratello , ciascuno per la rispettiva quota di ½ in virtù di atto di compravendita CP_1
del 10.6.2004; gli stessi risultavano gravati per la quota di ½ dalla trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento contro il fallito ed in favore della Parte_2 [...]
. Controparte_2
Esposte tali vicende, la Curatela ha chiesto lo scioglimento della comunione sugli immobili siti nel Comune di Giardini Naxos mediante la vendita all'incanto degli stessi al prezzo di stima risultante dalla disposta consulenza tecnica d'ufficio e la ripartizione del ricavato, in proporzione alle quote di pertinenza di ciascuno dei comproprietari.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, non si è costituito in giudizio e ne va, CP_1
pertanto, dichiarata la contumacia.
Non essendo necessaria alcuna attività istruttoria, all'udienza del 25.3.2025 la causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Oggetto della domanda sono beni immobili costituiti da un locale sottotetto, un box auto ed un posto auto, tutti siti nel Comune di Giardini Naxos, facenti parte di un complesso edilizio a più elevazioni fuori terra denominato Residence Airone.
Il locale sottotetto è censito nel catasto al foglio 4, particella 180 sub. 130, cat. C/2; il box auto risulta censito al foglio 4, particella 180, sub. 6, cat. C/6, mentre il posto auto è censito al foglio 4, particella 180, sub. 112, cat. C/6.
La domanda di scioglimento della comunione avanzata da parte attrice, alla quale non si è opposto il convenuto comproprietario rimasto contumace, è fondata e deve essere accolta.
Dalla certificazione notarile acquisita in atti si evince che gli immobili in oggetto sono in comproprietà di ½ indiviso delle odierne parti in causa.
In particolare, gli immobili oggetto di causa appartengono per la quota di ½ indiviso per ciascuno, al convenuto e ad , dichiarato fallito;
sicché le CP_1 Parte_2
corrispondenti singole quote di pertinenza di ciascuno dei comproprietari sono le seguenti:
2 A) ½ indiviso del Locale deposito sottotetto (foglio 4 particella 180 sub 130), quota stimata in
€ 6.061 (Euro seimilasessantuno);
B) ½ indiviso del Box auto (foglio 4 particella 180 sub 6), quota stimata in euro € 2.472 (Euro duemilaquattrocentosettantadue);
C) ½ indiviso del Posto auto (foglio 4 particella 180 sub 112), quota stimata in € 1.820 (Euro milleottocentoventi).
Ai sensi dell'art. 1114 c.c., la divisione ha luogo in natura, se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti.
A ciò osta, tuttavia, la non comoda divisibilità del bene immobile.
In tema di divisione ordinaria di un bene immobile, per costante orientamento giurisprudenziale, a norma dell'art. 718 c.c., applicabile al caso di specie tramite il rinvio offerto dall'art. 1114 c.c., ciascun comproprietario ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite agli artt. 726 e 727 c.c., con la deroga di cui all'art. 720 c.c., sia nel caso di mera non divisibilità dei beni, sia nel caso in cui i medesimi non siano comodamente divisibili, circostanza sussistente allorquando, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico- funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero (Cass. civ.,
15.12.2016, n. 25888).
Ebbene, nel caso di specie, la relazione di CTU, dalle cui risultanze non vi è motivo per discostarsi, in quanto frutto di valutazioni logiche, coerenti ed esenti da profili di censura sotto l'aspetto dei passaggi motivazionali, accerta l'indivisibilità degli immobili “viste e considerate le loro caratteristiche plano-volumetriche, edilizio-architettoniche, strutturali, di superficie, di accesso
e di destinazione, non possono essere interessati da un progetto tecnico-operativo di corretta ed equa divisibilità…” (cfr. consulenza tecnica d'ufficio, pag. 13).
Nessuna delle parti in causa ha chiesto l'assegnazione degli immobili per l'intero, sicchè – ai sensi dell'art. 720 c.c. – occorre disporre la vendita all'incanto al prezzo indicato, quale valore di stima, dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione depositata il 18.3.2024.
In proposito non vi sono ragioni ostative alla vendita così come si evince dalle risultanze della
CTU con la quale è stato accertato:
- che le planimetrie catastali degli immobili oggetto di causa sono conformi all'attuale stato di fatto degli immobili;
3 - che il complesso edilizio di cui fanno parte gli immobili è stato realizzato in forza della
Concessione Edilizia n°29 del 19/02/1992, della Concessione Edilizia in Sanatoria n°42/SAN del
22/07/1999 (prat. 53/1995) e della Concessione Edilizia in Sanatoria n°43/SAN del 22/07/1999 (prat.
73/1995);
- che per il suddetto complesso edilizio è stata rilasciata da parte del Comune di Giardini Naxos
l'autorizzazione di abitabilità/agibilità (con conseguente conformità ai progetti ed alle Concessioni
Edilizie) il 26/04/2000.
Non si riscontrano, quindi, elementi per affermare che gli immobili in esame non possiedano i requisiti per la commerciabilità ai sensi della legislazione vigente.
I beni in comunione potranno essere quindi venduti al prezzo indicato, quale valore di stima, dal CTU nella relazione del 18.03.2024.
In particolare, il consulente tecnico d'ufficio, utilizzando il metodo sintetico-comparativo, ha stimato in € 12.122 (€ 6.061 pro quota) il valore di mercato del locale deposito sottotetto, in € 4.944
(€ 2.472 pro quota) il valore del box auto ed in € 3.640 (€1.820 pro quota) il valore del posto auto.
Per la vendita degli immobili in questione occorre delegare un Notaio, il quale dovrà anche provvedere alla distribuzione del ricavato tra i comproprietari in base alle quote di pertinenza, e cioè
½ ciascuno.
Va, poi, precisato che la quota di pertinenza di (dichiarato fallito), andrà versata Parte_2
in favore della curatela fallimentare attrice.
Può dunque essere disposta, con sentenza definitiva, lo scioglimento della comunione rispetto ai beni in questione, con successiva delega delle operazioni di vendita.
La circostanza che le operazioni delegate di vendita degli immobili in comproprietà non siano state ancora iniziate e la circostanza che gli stessi non siano stati ancora venduti non precludono la pronuncia di una sentenza definitiva, in quanto le operazioni delegate di vendita ricadono nell'ambito della fase amministrativa/attuativa della statuizione di scioglimento della comunione e non involgono questioni oggetto di controversia.
Ed invero una volta venduti i beni in comproprietà, il Notaio delegato dovrà limitarsi a distribuire il prezzo ricavato in favore dei comproprietari come determinato con la presente sentenza definitiva.
Le operazioni delegate di vendita degli immobili in questione e la distribuzione delle somme ricavate non richiedono, pertanto, la perdurante pendenza del presente giudizio, potendo essere disciplinate/regolamentate con appositi decreti da parte del giudice istruttore.
Le spese della fase attuativa concernente la vendita dell'immobile in questione (spese di pubblicità delle vendite, compensi del Notaio delegato, etc.) vanno poste a carico della massa e
4 andranno anticipate dal creditore procedente/attore (e/o potranno essere richieste dal delegato a tutte le parti in solido).
Costituisce, infatti, principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, sono state necessitate da eccessive pretese o da inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte (Cass. n.
12949/99, Cass. n. 1111/1986).
Di conseguenza le spese vanno distinte tra quelle indispensabili per conseguire il fine proprio del procedimento, vale a dire la ripartizione dei beni comuni, e quelle invece pertinenti alle controversie eventualmente verificatesi tra i condividenti, in ordine ai rispettivi diritti.
Con riferimento alle spese di lite, si evidenzia che le operazioni peritali destinate alla redazione del progetto di scioglimento della comunione sono state necessarie nell'interesse di tutte le parti, per cui appare equo porle definitivamente a carico di entrambe le parti in solido.
Sussistono, poi, giusti motivi per compensare le spese processuali nella misura di metà, posto che parte convenuta, rimanendo contumace, non si è sostanzialmente opposta alle domande di parte attrice. La residua metà delle spese vanno poste a carico di parte convenuta, soccombente contumace, nella misura indicata in dispositivo, applicando i valori prossimi ai minimi previsti dalle tariffe forensi vigenti per ciascuna fase processuale svolta, tenuto conto del valore della controversia (scaglione fino ad euro 26.000) e della bassa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1971/2023 R.G., così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento della comunione ordinaria esistente tra (dichiarato Parte_2
fallito) e avente ad oggetto i seguenti beni tutti siti nel Comune di Giardini CP_1
Naxos, all'interno di un complesso edilizio a più elevazioni fuori terra denominato
Residence Airone: a) un locale sottotetto sito in via Vittorio Emanuele n. 169, censito nel catasto al foglio 4, particella 180 sub. 130, cat. C/2; b) un box auto, sito in via Fontana Serro
n. 15, censito nel catasto al foglio 4, particella 180, sub. 6, cat. C/6; un posto auto, sito in via Fontana Serro n. 15, censito nel catasto al foglio 4, particella 180, sub. 112, cat. C/6.
2. Determina le quote di comproprietà in capo a (dichiarato fallito) e Parte_2 CP_1
nei seguenti termini: ½ ciascuno.
[...]
5 3. Dispone che, a cura di parte diligente, sia trascritta presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari la presente sentenza definitiva con esonero di ogni responsabilità al riguardo.
4. Delega per le operazioni di vendita il Notaio che provvederà all'espletamento Per_1
degli adempimenti fissati con separato decreto.
5. Condanna al pagamento in favore della curatela fallimentare attrice della CP_1
metà delle spese processuali, quota che si liquida in euro 288,52 per spese vive ed euro
1.300,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
6. Compensa tra le parti la residua metà delle spese processuali, ponendo definitivamente a carico di entrambe le parti in solido le spese liquidate al CTU.
Si comunichi.
Così deciso in Messina, 25.3.2025.
Il Giudice
dott. Daniele Carlo Madia
6