Articolo 2 della Legge 2 marzo 1987, n. 108
Articolo 1Articolo 3
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26 marzo 1987
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui al precedente articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 30 della convenzione stessa.
Entrata in vigore il 26 marzo 1987