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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 04/02/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente
dr. Emilio Sirianni Consigliere relatore dr. Antonio Cestone Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 396 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2024 e vertente tra
(avv. ti Giuseppe Parte_1
Candeloro e Laura Tucci)
appellante ed
appellata incidentale
e
(avv. te Manuela Carla Buffone e Caterina Albano); Controparte_1
appellato ed
appellante incidentale
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso del 23\5\2023, il sig. ha adito il Tribunale Controparte_1
di Vibo Valentia esponendo di essere stato assunto dalla convenuta
[...]
il 19\7\21 con qualifica di Parte_1
direttore commerciale (quadro). Detta s.a.s., che lo stesso ricorrente deduceva operare con due soli altri dipendenti, essendo pervenuta alla determinazione di assumerlo in considerazione della grande competenza e della grande esperienza professionale possedute e maturate alle dipendenze della ben più
nota Caffè Mauro s.p.a. ottenendo tali risultati di vendita da suscitare l'interesse di varie aziende, fra le quali, appunto, la convenuta.
Cedendo al cui corteggiamento, in data 14\7\21 rassegnava le dimissioni dalla
Mauro s.p.a., venendo subito dopo assunto da questa.
Nonostante la professionalità e correttezza dimostrate nei confronti del nuovo datore di lavoro, riceveva una lettera di licenziamento per giusta causa in data
12\10\2022.
Assumendo l'illegittimità eo inefficacia dell'intimato licenziamento, ha chiesto al Tribunale di Vibo Valentia che la convenuta fosse condannata a reintegrarlo nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria in misura pari alle retribuzioni dovute dalla data del licenziamento a quella della reintegra o,
in subordine, alla sola tutela indennitaria nella misura massima di legge.
Oltre che al pagamento di differenze retributive in atto quantificate ed al risarcimento del danno biologico e del danno esistenziale cagionatigli con l'illegittimo provvedimento espulsivo.
2. Resistente con memoria la Parte_1
, il Tribunale, ha pronunciato sentenza non definitiva relativa alla
[...]
sola impugnativa del licenziamento e disposto la prosecuzione del giudizio quanto alle differenze retributive ed al risarcimento danni.
Con la predetta sentenza ha dichiarato illegittimo il licenziamento e contestualmente risolto il rapporto di lavoro, condannando la convenuta al pagamento di un'indennità risarcitoria quantificata in misura di sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Compensando le spese di lite al 50% e condannando la convenuta al pagamento del residuo, determinato nell'importo di € 1.600.
3. La sentenza è appellata, in via principale, dalla società datoriale, la quale assume che il giudice di primo grado non avrebbe colto la reale gravità dei comportamenti contestati al lavoratore e posti a fondamento del suo licenziamento, avendo del tutto omesso l'esame di una rilevante parte di tali comportamenti ed ingiustamente rigettato le richieste di prova testimoniale volte a dimostrarne esistenza e gravità.
Chiede, pertanto, previa ammissione delle prove testimoniali già sollecitate con il ricorso introduttivo del giudizio, la riforma dell'impugnata sentenza con conseguente integrale rigetto del ricorso proposto da controparte.
4. Resiste l'appellato lavoratore, il quale propone nel contempo appello incidentale avverso al capo concernente le spese di lite, che assume essere state liquidate in importo non coerente con il reale valore di causa, oltre che con la complessità della stessa, lamentando, altresì, l'omessa condanna di controparte per responsabilità aggravata ai sensi dell'art.93, 3° co., c.p.c.
5. La causa è decisa all'odierna udienza con lettura contestuale del dispositivo.
6. Tanto l'appello principale che quello incidentale sono privi di fondamento e pertanto immeritevoli di accoglimento.
7. La società convenuta, che si occupa di commercializzazione e distribuzione di caffè sul territorio nazionale, con lettera del 12\10\2022 ha fatto pervenire al sig. le seguenti contestazioni disciplinari: CP_1
<<nel corso del lavoro svolto nei primi giorni di agosto si voluto occupare>
di una consegna di caffè che il superiore ha voluto seguire fino a destinazione. Il fatto
ha provocato in lei “fastidio” assumendo di non tollerare questo controllo perché, a suo
dire, spetta a lei gestire i SUOI clienti, ove l'azienda non deve interferire dovendosi
affidare esclusivamente al suo operato <
comune accordo (…) che nel prosieguo del rapporto non avrebbe più effettuato questo
tipo di funzioni e non avrebbe messo in discussione quanto stabilito in merito alle
stesse.
<<nei giorni successivi il superiore a seguito di visite presso alcuni clienti da lei>
gestiti, è venuto a conoscenza di alcune discrepanze avute con gli stessi aventi ad
oggetto la consegna del caffè e l'incasso di alcune partite sospese.
<tutto ciò ampiamente condiviso e
confermato, coadiuvato da relative scuse, si risolve e si decide per la
continuità con i presupposti originariamente stabiliti.
<<il discorso si riapre nel corso di una conversazione telefonica durante la quale>
si è rivolto al Suo superiore con un atteggiamento di arroganza e sottomissione dello
stesso, sostenendo più volte che il suo operato è incontestabile (…) assumendo, a toni
elevati, “mi trovo costretto a svestirmi dai panni di venditore. Scendo in Calabria e
risolvo tutto di persona”>>. Telefonata che vi sarebbe stata il 3\10\2022.
La prolissa ed involuta lettera di contestazioni continua affermando che successivamente a questa telefonata vi sarebbe stato un tentativo di chiarimento in azienda, durante il quale il lavoratore avrebbe pronunciato queste ulteriori parole:
riprendo tutti i clienti>>.
Ritenute le giustificazioni del lavoratore insoddisfacenti, come detto, gli intimava il licenziamento per giusta causa.
8. Questi i fatti oggetto di giudizio, il Giudice di primo grado preliminarmente richiama, quanto alla nozione di insubordinazione
Cass.13411/20, secondo la quale
di insubordinazione non può essere limitata al rifiuto di adempimento delle
disposizioni dei superiori, ma ricomprende qualsiasi comportamento atto a
pregiudicare l'esecuzione e il corretto svolgimento delle suddette disposizioni nel
quadro dell'organizzazione aziendale>>. Dopo di che, rileva come dalle contestazioni disciplinari non sia possibile comprendere CP_1
avrebbe ostacolato – anziché favorito o comunque assecondato – il perseguimento dei
propositi imprenditoriali, e il loro raggiungimento concreto>>.
Dalle stesse desumendosi, anzi, che il licenziato avrebbe svolto mansioni,
quelle di provvedere personalmente alle consegne del caffè commercializzato,
non rientranti nella qualifica di quadro posseduta perché proprie di qualifiche inferiori. Un comportamento di certo non qualificabile come insubordinazione, ma denotante
compagine aziendale, manifestata sino al punto di farsi carico di compiti
squalificanti>>.
Quanto all'ulteriore contestazione riferita a “discrepanze” concernenti la
“consegna del caffè”, ne rileva l'estrema genericità, tale da non consentire al giudice un adeguato controllo.
Tutto ciò premesso, rileva, in primo luogo, che dal tenore delle stesse contestazioni è possibile dedurre <<come a seguito di ciascuno degli accadimenti>
(evocati dalla lettera) antecedenti a quello del 3 ottobre 2022 – la serenità del rapporto
fosse stata ripristinata>>.
Quindi: a) esclude che per la telefonata del 3 ottobre ed il successivo litigio in presenza possa configurarsi la “insubordinazione grave”, che, a norma dell'art.70, 1° co., n.17 del CCNL, consente il licenziamento;
b) rileva che si rientrerebbe al più nell'ipotesi di cui all'art.19, 2° co., nn.III e IX del medesimo
CCNL, che prevede le sanzioni della multa e della sospensione dal lavoro
<<qualora rispettivamente il lavoro non sia eseguito le istruzioni>
ricevute», o si cagioni un «diverbio litigioso», finanche «con vie di fatto»>>.
Facendo, quindi, applicazione degli artt.3 e 9 del d.lgs.23/2015, ha dichiarato estinto il rapporto di lavoro e condannato la convenuta ad indennità
risarcitoria in misura di 6 mensilità retributive. 9. L'appellante contesta vibratamente le valutazioni del Tribunale,
assumendo che la gravità del comportamento del lavoratore licenziato consisterebbe nel fatto che esso sarebbe sfociato in
rivolte al suo diretto superiore, dr. . Un comportamento, Parte_2
dunque, rientrante appieno nella nozione giuridica di insubordinazione, al contrario di quanto ritenuto nell'impugnata sentenza.
Lamentando poi che <<sfugge al giudice soffermarsi sul richiamo ad un>
importante circostanza: la famosa cena di Cosenza avvenuta nel mese di settembre
2022, ove è dato cogliere l'atteggiamento ego-centrato del lavoratore che, in diverse
occasioni pretendeva di potere eludere direttive e decisioni aziendali;
si poneva in una
posizione di supremazia;
confabulava contro il datore di lavoro con l'intento di
raggiungere personali obiettivi>>. che si sarebbe svolta a casa del sig. Tes_1 CP_1
ed alla quale sarebbero stati presenti altri dipendenti della società, nel corso della quale questi avrebbe affermato che ormai il datore di lavoro era in suo pugno, che gli faceva fare quello che voleva, compreso farsi dare in uso macchine aziendali di lusso et similia.
Per dimostrare tali circostanze aveva anche chiesto una dettagliata prova testimoniale che il Tribunale avrebbe immotivatamente omesso di ammettere.
10. Resiste il lavoratore appellato, proponendo nel contempo appello incidentale sulle spese di lite, in quanto: a) sarebbe stata omessa la specificazione dello scaglione applicato. Scaglione che, nel caso di specie,
avrebbe dovuto essere quello di “valore indeterminabile di complessità media”; b)
sarebbe stata illegittimamente esclusa la fase di trattazione, attese le due udienze, di cui una in presenza ed una in forma di trattazione scritta;
c) il giudice avrebbe dovuto, altresì, condannare controparte per responsabilità
aggravata ai sensi dell'art.96, 3° co., cpc, in ragione dell'immotivato rifiuto della proposta transattiva formulata.
11. Quanto all'appello principale si osserva quel che segue. Nelle frasi riportate nella lettera di contestazione non è contenuta nessuna minaccia al datore di lavoro, tale non potendosi certo considerare la presunta manifestazione dell'intenzione di dimettersi e “portarsi via i clienti”.
Trattandosi, all'evidenza, di un generico riferimento alle proprie pretese capacità professionali e relazionali, che erano a fondamento della stessa assunzione dell'appellato.
non ha impugnato la statuizione del Tribunale Parte_3
secondo la quale tutti gli episodi anteriori al 3 ottobre non avrebbero rilevanza,
perché dalla stessa lettera di contestazioni si desume che le parti si erano poi chiarite ed il clima lavorativo si era rasserenato.
Pertanto, di nessuno di tali anteriori episodi si può tener conto.
La gran parte del narrato oggetto di contestazione è del tutto privo di riferimento spazio-temporali o che consentano, comunque, al lavoratore un'adeguata difesa e sono, per ciò solo, connotati da illegittimità.
L'appellante principale singolarmente sorvola del tutto sul giusto rilievo del giudice secondo cui, se il contratto collettivo riserva una sanzione meramente conservativa per diverbi litigiosi addirittura esitati nel passaggio a “vie di
fatto”, rectius in un vero e proprio scontro fisico, certamente anche i residui episodi descritti nelle contestazioni rientravano nell'orbita di tali diverse e meno gravi fattispecie contrattuali.
Infine, è da rilevare che tutte le deduzioni riferite alla pretesa cena a casa del ricorrente ed i complotti che ivi sarebbero stati orditi in danno del datore di lavoro risultano del tutto eccentriche rispetto all'oggetto del giudizio,
trattandosi di eventi che non hanno mai formato oggetto di contestazioni disciplinari.
Da ciò discendendo anche l'irrilevanza delle prove testimoniali richieste e vertenti su quanto accaduto nel corso di tale cena. Al pari di quelle riferite agli altri capitolati dedotti in memoria, nessuno dei quali concernente le vicende per cui è causa. 12. Quanto all'appello incidentale sulle spese di lite, conviene iniziare dalla fine.
Il d.lgs. 149/2022, attuativo della L. 134/21 (c.d. riforma Cartabia) ha modificato l'art.96, stabilendo espressamente che il nuovo testo si applica ai procedimenti instaurati dopo il 30\6\2023. L'odierno procedimento è stato iscritto in data
23\5\23, per cui si applica il previgente testo dell'art.96, nel quale non era presente l'invocato terzo comma e che prevedeva solo, al primo comma, la possibilità di risarcimento del danno a carico di chi avesse agito o resistito in giudizio “con mala fede o colpa grave”.
Mala fede o colpa grave di cui non vi è prova alcuna e che, ancor prima, non è
neppure mai stata dedotta.
Sulle altre due doglianze e considerato che non è stata appellata la disposta compensazione al 50% delle spese è sufficiente rilevare che il valore di causa ovvero dell'indennità pari a sei mensilità cui si riduce la tutela indennitaria concessa, è stato indicato dallo stesso appellante incidentale in € 23.332,59 (già
maggiorato di interessi e rivalutazione). Ci si muove, quindi, nell'ambito dello scaglione da € 5.201 a € 26.000, per il quale, secondo le vigenti tabelle, la tariffa minima, considerando anche la fase di trattazione, è pari ad € 2.540. La metà
di tale importo corrisponde alla somma di € 1.270. Il Tribunale ne ha liquidati
€ 1.600, per cui nessuna violazione può ritenersi esistente.
13. Si compensano le spese di lite in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da
[...]
, nonché sull'appello incidentale proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia del Controparte_1
24\1\2024, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale;
2) Rigetta l'appello incidentale;
3) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre
2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, a carico sia dell'appellante principale che dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva eventuale verifica in sede competente.
Catanzaro, 4\2\2025.
Il consigliere estensore
dr. Emilio Sirianni
La Presidente
dr.ssa Gabriella Portale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente
dr. Emilio Sirianni Consigliere relatore dr. Antonio Cestone Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 396 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2024 e vertente tra
(avv. ti Giuseppe Parte_1
Candeloro e Laura Tucci)
appellante ed
appellata incidentale
e
(avv. te Manuela Carla Buffone e Caterina Albano); Controparte_1
appellato ed
appellante incidentale
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso del 23\5\2023, il sig. ha adito il Tribunale Controparte_1
di Vibo Valentia esponendo di essere stato assunto dalla convenuta
[...]
il 19\7\21 con qualifica di Parte_1
direttore commerciale (quadro). Detta s.a.s., che lo stesso ricorrente deduceva operare con due soli altri dipendenti, essendo pervenuta alla determinazione di assumerlo in considerazione della grande competenza e della grande esperienza professionale possedute e maturate alle dipendenze della ben più
nota Caffè Mauro s.p.a. ottenendo tali risultati di vendita da suscitare l'interesse di varie aziende, fra le quali, appunto, la convenuta.
Cedendo al cui corteggiamento, in data 14\7\21 rassegnava le dimissioni dalla
Mauro s.p.a., venendo subito dopo assunto da questa.
Nonostante la professionalità e correttezza dimostrate nei confronti del nuovo datore di lavoro, riceveva una lettera di licenziamento per giusta causa in data
12\10\2022.
Assumendo l'illegittimità eo inefficacia dell'intimato licenziamento, ha chiesto al Tribunale di Vibo Valentia che la convenuta fosse condannata a reintegrarlo nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria in misura pari alle retribuzioni dovute dalla data del licenziamento a quella della reintegra o,
in subordine, alla sola tutela indennitaria nella misura massima di legge.
Oltre che al pagamento di differenze retributive in atto quantificate ed al risarcimento del danno biologico e del danno esistenziale cagionatigli con l'illegittimo provvedimento espulsivo.
2. Resistente con memoria la Parte_1
, il Tribunale, ha pronunciato sentenza non definitiva relativa alla
[...]
sola impugnativa del licenziamento e disposto la prosecuzione del giudizio quanto alle differenze retributive ed al risarcimento danni.
Con la predetta sentenza ha dichiarato illegittimo il licenziamento e contestualmente risolto il rapporto di lavoro, condannando la convenuta al pagamento di un'indennità risarcitoria quantificata in misura di sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Compensando le spese di lite al 50% e condannando la convenuta al pagamento del residuo, determinato nell'importo di € 1.600.
3. La sentenza è appellata, in via principale, dalla società datoriale, la quale assume che il giudice di primo grado non avrebbe colto la reale gravità dei comportamenti contestati al lavoratore e posti a fondamento del suo licenziamento, avendo del tutto omesso l'esame di una rilevante parte di tali comportamenti ed ingiustamente rigettato le richieste di prova testimoniale volte a dimostrarne esistenza e gravità.
Chiede, pertanto, previa ammissione delle prove testimoniali già sollecitate con il ricorso introduttivo del giudizio, la riforma dell'impugnata sentenza con conseguente integrale rigetto del ricorso proposto da controparte.
4. Resiste l'appellato lavoratore, il quale propone nel contempo appello incidentale avverso al capo concernente le spese di lite, che assume essere state liquidate in importo non coerente con il reale valore di causa, oltre che con la complessità della stessa, lamentando, altresì, l'omessa condanna di controparte per responsabilità aggravata ai sensi dell'art.93, 3° co., c.p.c.
5. La causa è decisa all'odierna udienza con lettura contestuale del dispositivo.
6. Tanto l'appello principale che quello incidentale sono privi di fondamento e pertanto immeritevoli di accoglimento.
7. La società convenuta, che si occupa di commercializzazione e distribuzione di caffè sul territorio nazionale, con lettera del 12\10\2022 ha fatto pervenire al sig. le seguenti contestazioni disciplinari: CP_1
<<nel corso del lavoro svolto nei primi giorni di agosto si voluto occupare>
di una consegna di caffè che il superiore ha voluto seguire fino a destinazione. Il fatto
ha provocato in lei “fastidio” assumendo di non tollerare questo controllo perché, a suo
dire, spetta a lei gestire i SUOI clienti, ove l'azienda non deve interferire dovendosi
affidare esclusivamente al suo operato <
comune accordo (…) che nel prosieguo del rapporto non avrebbe più effettuato questo
tipo di funzioni e non avrebbe messo in discussione quanto stabilito in merito alle
stesse.
<<nei giorni successivi il superiore a seguito di visite presso alcuni clienti da lei>
gestiti, è venuto a conoscenza di alcune discrepanze avute con gli stessi aventi ad
oggetto la consegna del caffè e l'incasso di alcune partite sospese.
<
confermato, coadiuvato da relative scuse, si risolve e si decide per la
continuità con i presupposti originariamente stabiliti.
<<il discorso si riapre nel corso di una conversazione telefonica durante la quale>
si è rivolto al Suo superiore con un atteggiamento di arroganza e sottomissione dello
stesso, sostenendo più volte che il suo operato è incontestabile (…) assumendo, a toni
elevati, “mi trovo costretto a svestirmi dai panni di venditore. Scendo in Calabria e
risolvo tutto di persona”>>. Telefonata che vi sarebbe stata il 3\10\2022.
La prolissa ed involuta lettera di contestazioni continua affermando che successivamente a questa telefonata vi sarebbe stato un tentativo di chiarimento in azienda, durante il quale il lavoratore avrebbe pronunciato queste ulteriori parole:
riprendo tutti i clienti>>.
Ritenute le giustificazioni del lavoratore insoddisfacenti, come detto, gli intimava il licenziamento per giusta causa.
8. Questi i fatti oggetto di giudizio, il Giudice di primo grado preliminarmente richiama, quanto alla nozione di insubordinazione
Cass.13411/20, secondo la quale
di insubordinazione non può essere limitata al rifiuto di adempimento delle
disposizioni dei superiori, ma ricomprende qualsiasi comportamento atto a
pregiudicare l'esecuzione e il corretto svolgimento delle suddette disposizioni nel
quadro dell'organizzazione aziendale>>. Dopo di che, rileva come dalle contestazioni disciplinari non sia possibile comprendere CP_1
avrebbe ostacolato – anziché favorito o comunque assecondato – il perseguimento dei
propositi imprenditoriali, e il loro raggiungimento concreto>>.
Dalle stesse desumendosi, anzi, che il licenziato avrebbe svolto mansioni,
quelle di provvedere personalmente alle consegne del caffè commercializzato,
non rientranti nella qualifica di quadro posseduta perché proprie di qualifiche inferiori. Un comportamento di certo non qualificabile come insubordinazione, ma denotante
compagine aziendale, manifestata sino al punto di farsi carico di compiti
squalificanti>>.
Quanto all'ulteriore contestazione riferita a “discrepanze” concernenti la
“consegna del caffè”, ne rileva l'estrema genericità, tale da non consentire al giudice un adeguato controllo.
Tutto ciò premesso, rileva, in primo luogo, che dal tenore delle stesse contestazioni è possibile dedurre <<come a seguito di ciascuno degli accadimenti>
(evocati dalla lettera) antecedenti a quello del 3 ottobre 2022 – la serenità del rapporto
fosse stata ripristinata>>.
Quindi: a) esclude che per la telefonata del 3 ottobre ed il successivo litigio in presenza possa configurarsi la “insubordinazione grave”, che, a norma dell'art.70, 1° co., n.17 del CCNL, consente il licenziamento;
b) rileva che si rientrerebbe al più nell'ipotesi di cui all'art.19, 2° co., nn.III e IX del medesimo
CCNL, che prevede le sanzioni della multa e della sospensione dal lavoro
<<qualora rispettivamente il lavoro non sia eseguito le istruzioni>
ricevute», o si cagioni un «diverbio litigioso», finanche «con vie di fatto»>>.
Facendo, quindi, applicazione degli artt.3 e 9 del d.lgs.23/2015, ha dichiarato estinto il rapporto di lavoro e condannato la convenuta ad indennità
risarcitoria in misura di 6 mensilità retributive. 9. L'appellante contesta vibratamente le valutazioni del Tribunale,
assumendo che la gravità del comportamento del lavoratore licenziato consisterebbe nel fatto che esso sarebbe sfociato in
rivolte al suo diretto superiore, dr. . Un comportamento, Parte_2
dunque, rientrante appieno nella nozione giuridica di insubordinazione, al contrario di quanto ritenuto nell'impugnata sentenza.
Lamentando poi che <<sfugge al giudice soffermarsi sul richiamo ad un>
importante circostanza: la famosa cena di Cosenza avvenuta nel mese di settembre
2022, ove è dato cogliere l'atteggiamento ego-centrato del lavoratore che, in diverse
occasioni pretendeva di potere eludere direttive e decisioni aziendali;
si poneva in una
posizione di supremazia;
confabulava contro il datore di lavoro con l'intento di
raggiungere personali obiettivi>>. che si sarebbe svolta a casa del sig. Tes_1 CP_1
ed alla quale sarebbero stati presenti altri dipendenti della società, nel corso della quale questi avrebbe affermato che ormai il datore di lavoro era in suo pugno, che gli faceva fare quello che voleva, compreso farsi dare in uso macchine aziendali di lusso et similia.
Per dimostrare tali circostanze aveva anche chiesto una dettagliata prova testimoniale che il Tribunale avrebbe immotivatamente omesso di ammettere.
10. Resiste il lavoratore appellato, proponendo nel contempo appello incidentale sulle spese di lite, in quanto: a) sarebbe stata omessa la specificazione dello scaglione applicato. Scaglione che, nel caso di specie,
avrebbe dovuto essere quello di “valore indeterminabile di complessità media”; b)
sarebbe stata illegittimamente esclusa la fase di trattazione, attese le due udienze, di cui una in presenza ed una in forma di trattazione scritta;
c) il giudice avrebbe dovuto, altresì, condannare controparte per responsabilità
aggravata ai sensi dell'art.96, 3° co., cpc, in ragione dell'immotivato rifiuto della proposta transattiva formulata.
11. Quanto all'appello principale si osserva quel che segue. Nelle frasi riportate nella lettera di contestazione non è contenuta nessuna minaccia al datore di lavoro, tale non potendosi certo considerare la presunta manifestazione dell'intenzione di dimettersi e “portarsi via i clienti”.
Trattandosi, all'evidenza, di un generico riferimento alle proprie pretese capacità professionali e relazionali, che erano a fondamento della stessa assunzione dell'appellato.
non ha impugnato la statuizione del Tribunale Parte_3
secondo la quale tutti gli episodi anteriori al 3 ottobre non avrebbero rilevanza,
perché dalla stessa lettera di contestazioni si desume che le parti si erano poi chiarite ed il clima lavorativo si era rasserenato.
Pertanto, di nessuno di tali anteriori episodi si può tener conto.
La gran parte del narrato oggetto di contestazione è del tutto privo di riferimento spazio-temporali o che consentano, comunque, al lavoratore un'adeguata difesa e sono, per ciò solo, connotati da illegittimità.
L'appellante principale singolarmente sorvola del tutto sul giusto rilievo del giudice secondo cui, se il contratto collettivo riserva una sanzione meramente conservativa per diverbi litigiosi addirittura esitati nel passaggio a “vie di
fatto”, rectius in un vero e proprio scontro fisico, certamente anche i residui episodi descritti nelle contestazioni rientravano nell'orbita di tali diverse e meno gravi fattispecie contrattuali.
Infine, è da rilevare che tutte le deduzioni riferite alla pretesa cena a casa del ricorrente ed i complotti che ivi sarebbero stati orditi in danno del datore di lavoro risultano del tutto eccentriche rispetto all'oggetto del giudizio,
trattandosi di eventi che non hanno mai formato oggetto di contestazioni disciplinari.
Da ciò discendendo anche l'irrilevanza delle prove testimoniali richieste e vertenti su quanto accaduto nel corso di tale cena. Al pari di quelle riferite agli altri capitolati dedotti in memoria, nessuno dei quali concernente le vicende per cui è causa. 12. Quanto all'appello incidentale sulle spese di lite, conviene iniziare dalla fine.
Il d.lgs. 149/2022, attuativo della L. 134/21 (c.d. riforma Cartabia) ha modificato l'art.96, stabilendo espressamente che il nuovo testo si applica ai procedimenti instaurati dopo il 30\6\2023. L'odierno procedimento è stato iscritto in data
23\5\23, per cui si applica il previgente testo dell'art.96, nel quale non era presente l'invocato terzo comma e che prevedeva solo, al primo comma, la possibilità di risarcimento del danno a carico di chi avesse agito o resistito in giudizio “con mala fede o colpa grave”.
Mala fede o colpa grave di cui non vi è prova alcuna e che, ancor prima, non è
neppure mai stata dedotta.
Sulle altre due doglianze e considerato che non è stata appellata la disposta compensazione al 50% delle spese è sufficiente rilevare che il valore di causa ovvero dell'indennità pari a sei mensilità cui si riduce la tutela indennitaria concessa, è stato indicato dallo stesso appellante incidentale in € 23.332,59 (già
maggiorato di interessi e rivalutazione). Ci si muove, quindi, nell'ambito dello scaglione da € 5.201 a € 26.000, per il quale, secondo le vigenti tabelle, la tariffa minima, considerando anche la fase di trattazione, è pari ad € 2.540. La metà
di tale importo corrisponde alla somma di € 1.270. Il Tribunale ne ha liquidati
€ 1.600, per cui nessuna violazione può ritenersi esistente.
13. Si compensano le spese di lite in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da
[...]
, nonché sull'appello incidentale proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia del Controparte_1
24\1\2024, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale;
2) Rigetta l'appello incidentale;
3) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre
2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, a carico sia dell'appellante principale che dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva eventuale verifica in sede competente.
Catanzaro, 4\2\2025.
Il consigliere estensore
dr. Emilio Sirianni
La Presidente
dr.ssa Gabriella Portale