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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 22/05/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 252/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 252/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 ZUCCHERELLI LETIZIA e dell'avv. PIZZOCCHERI PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA PIETRO TURCHI, N. 34, 47521 CESENA presso il difensore avv. ZUCCHERELLI LETIZIA
IVAN (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZUCCHERELLI LETIZIA CP_1 C.F._2
e dell'avv. PIZZOCCHERI PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA PIETRO TURCHI, N. 34, 47521 CESENA presso il difensore avv. ZUCCHERELLI LETIZIA
ATTORI – RICORRENTI contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MALAVASI Controparte_2 P.IVA_1 MANUELA e dell'avv. CIMINO MARCO e dell'avv. SILVIA SARTORI, elettivamente domiciliato digitalmente agli indirizzi di posta elettronica certificata dei predetti difensori:
e Email_1 Email_2
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CONVENUTO – RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza di discussione orale ex artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., tenutasi in presenza, del 21.05.2025 ed, in particolare:
- parte attrice come da note conclusive depositate in data 9.05.2025 ovvero “1. In via preliminare nel merito, pronunciarsi sull'istanza formulata ex art. 89 c.p.c. e ordinare la cancellazione delle espressioni offensive seguenti: cpv. 33: “Quanto alla Sig.ra invece, risulta chiaramente Pt_1 per tabulas che l'odierna ricorrente ha scientemente sottostimato la propria propensione al rischio,
…; cpv. 40: “Dunque essa ha scientemente sottostimato la propria propensione al rischio”;
2. In via principale nel merito, condannare al risarcimento del danno da Controparte_3 investimenti in azioni CA di IS di SE, come di seguito rideterminato e meglio precisato:
• a favore di : € 22.494,17; • a favore di : € 899,19 oltre, per entrambi, Parte_1 Parte_2 interessi continuativi di mora al tasso delle transazioni commerciali ex art. 1284, comma 4, cod. civ.
pagina 1 di 17 dal 20/4/2022 al soddisfo, da calcolare sul capitale rivalutato anno per anno (anche a titolo di maggior danno), salvo le diverse somme ritenute di giustizia. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge di cui alla Nota spese, anche per la Mediazione Obbligatoria, e con diritto alla distrazione a favore degli Avvocati”;
- parte convenuta ha concluso come da note conclusive autorizzate depositate in data 8.05.2025, ovvero: “− nel merito: (a) rigettare le domande avversarie in quanto prescritte per le ragioni illustrate in atti;
(b) respingere integralmente le domande avversarie, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto;
(c) nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'esponente, quantificare il danno ai sensi degli artt. 1223 e 1227 c.c. (o comunque rideterminare il quantum debeatur), tenendo conto delle molteplici ragioni esposte in narrativa e del comportamento di controparte;
− in via istruttoria, previa revoca o modifica dell'ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24 settembre 2024, qualora il Giudice adito non dovesse ritenere già dimostrata la liquidità delle azioni oggetto di causa, disporre consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare la liquidità di tali azioni (di cui al § V della comparsa di risposta e al § IV della seconda memoria istruttoria della Banca). Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e (di seguito anche Parte_1 Parte_2 solo clienti e/o investitori) convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Forlì, Controparte_2
quale incorporante di (di seguito anche senza indicazione del
[...] Controparte_4 tipo sociale o anche solo intermediario finanziario o banca), al fine di ottenere, per le ragioni meglio esplicitate in atto di citazione e nei successivi scritti difensivi, qui solo sinteticamente riportate, l'accoglimento delle domande come precisate all'udienza del 21.05.2025. Preliminarmente e previa ricostruzione delle vicende fattuali oggetto di causa, parte attrice lamentava la violazione di plurime disposizioni di settore da parte dell'intermediario finanziario, avendo omesso di informare i clienti circa la natura degli investimenti eseguiti e l'illiquidità dei titoli azionari acquistati, anche a fronte della mancata adeguatezza e appropriatezza dell'ordine e dell'erronea profilatura dei clienti in sede di redazione del questionario MIFID. Inoltre, parte attrice deduceva la violazione, da parte dell'intermediario finanziario, del dovere di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari in realtà illiquidi, nonché la violazione delle disposizioni contenute nel c.d. contratto quadro sottoscritto dagli investitori, quali “cliente al dettaglio”, in relazione alle diverse operazioni di investimento poste in essere individualmente in da ciascun coniuge a partire dall'anno 2010 con l'intermediazione della banca. Per tutte le predette ragioni, parte attrice, dando atto dell'intervenuto assolvimento della condizione di procedibilità della domanda in forza del procedimento instaurato tra le parti innanzi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, domandava l'accertamento e la declaratoria di inadempimento informativo in capo all'intermediario finanziario, per violazione di norme e obblighi contrattuali e la conseguente Contr conferma dell'accertamento condotto dall' con conseguente condanna di al Controparte_2 risarcimento del danno subito, stante il sostanziale azzeramento del valore delle azioni , in CP_6 favore degli investitori rispettivamente pari ad euro 20.827,09 oltre rivalutazione ed interessi, con riferimento al cliente e pari ad euro 919,50, oltre rivalutazione ed interessi, con Parte_1 riferimento al cliente salvo diverse somme ritenute di giustizia;
in ogni caso con vittoria di Parte_2 spese di lite da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.03.2024, si costituiva in giudizio
, contestando l'avversario atto introduttivo e domandando, in ogni caso, il rigetto Controparte_2 delle domande ivi formulate in quanto infondate in fatto e in diritto. In via preliminare, parte convenuta eccepiva l'intervenuto decorso del termine sia quinquennale che decennale di prescrizione delle domande attoree relative agli ordini di acquisto di azioni impartiti pagina 2 di 17 direttamente dagli investitori e, nel merito, affermava e documentava l'esatto adempimento posto in essere dall'intermediario finanziario ai plurimi obblighi assunti, dando atto della corretta profilatura dei clienti, della corretta informativa sulle caratteristiche delle azioni e sui profili di rischio, nonché sul conflitto di interessi, fornita agli stessi investitori al momento delle singole operazioni di acquisto di azioni . In particolare, da un lato, parte convenuta evidenziava con specifico riguardo CP_6 all'investitore già da anni investitore in azioni CA di IS di SE, Parte_1 all'assenza di responsabilità dell'intermediario finanziario, avendo la stessa acquistato direttamente dal marito in data 27.06.2013, n. 921 azioni per un controvalore complessivo di euro Parte_2 17.130,60 e senza l'attività di intermediazione della banca e, dall'altro lato, deduceva l'insussistenza di alcuna violazione dei propri doveri contrattuali ed informativi con riguardo all'operazione di acquisto da parte della stessa di ulteriori n. 168 azioni in data 8.03.2010 avvenuto in sede di aumento di capitale deliberato da Unibanca s.p.a.. Pertanto, parte convenuta deduceva che gli odierni attori erano stati messi nelle Controparte_2 condizioni di ben ponderare tutte le caratteristiche ed i rischi relativi all'acquisto delle azioni
, previa adeguata ed idonea informativa e che gli stessi avessero, dunque, consapevolmente CP_6 deciso di procedere agli investimenti azionari per cui è causa.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 4.04.2024, verificata la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio fra le parti e delle procure conferite ai relativi difensori, nonché la sussistenza di giurisdizione e competenza del giudice adito, il giudice ex officio mutava il rito in semplificato di cognizione e fissava udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 281 duodecies c.p.c.. All'udienza del 3.07.2024, i difensori delle parti si riportavano integralmente ai rispettivi atti introduttivi, contestando quanto ex adverso dedotto e prodotto;
il giudice, vista la richiesta congiunta delle parti e rilevato che l'eccezione preliminare di prescrizione potrà essere meglio decisa in sentenza unitamente al merito, assegnava alle stesse i termini di cui all'art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c., anche in ragione del disposto mutamento officioso del rito prescelto da parte attrice e fissava successiva udienza per discussione sui mezzi di prova e per il proseguo del giudizio.
Con ordinanza del 25.09.2024, a scioglimento della riserva assunta, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c. l'udienza del 21.05.2025, assegnando alle parti termine sino a dieci giorni prima per il deposito di brevi note conclusive e dando atto della prosecuzione dell'assegnazione a tempo parziale alla sezione penale dibattimentale quale giudice a latere del Collegio e dell'esigenza di dare prioritaria definizione ai procedimenti di più risalente iscrizione (2019 e 2020), nonché a quelli rientranti nell'ambito di applicazione del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. All'udienza del 21.05.2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni e si svolgeva la contestuale discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies e dell'art. 281 terdecies c.p.c.; all'esito, il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi del comma 3, dell'art. 281 sexies c.p.c..
***
Le domande attoree di accertamento dell'inadempimento dell'intermediario finanziario
[...]
e di conseguente risarcimento dei danni patrimoniali subiti dai clienti / Controparte_4 investitori e sono parzialmente fondate e, dunque, vanno accolte nei Parte_1 Parte_2 limiti e per le ragioni di cui alla seguente motivazione. 1. Preliminarmente e prima di passare all'analisi delle specifiche domande di merito proposte da parte attrice, al fine di fornire una completa valutazione della vicenda processuale e sostanziale intercorsa tra le parti e delle questioni sottoposte all'attenzione del giudice, si rendono necessarie alcune considerazioni preliminari sia in fatto che in diritto in relazione alla controversia in esame.
1.1 Innanzitutto e per completezza espositiva, si ribadisce che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28/2010 si è ritualmente avverata, come da documentazione offerta in comunicazione dalle parti in relazione al preventivo ricorso pagina 3 di 17 all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (cfr. doc. nn. 32, 33 e 34 parte attrice e doc. nn. 7 e 8 parte convenuta), in assenza peraltro di tempestive e rituali eccezioni sul punto ad opera delle parti alla prima udienza di comparizione e trattazione tenutasi in presenza in data 03.07.2024. A tal proposito, ci si limita a ricordare che l'Arbitro per le Controversie Finanziarie, operando presso la
, contribuisce all'implementazione della cd. giustizia Controparte_7 complementare, costituendo un sistema stragiudiziale specializzato di risoluzione delle controversie tra clienti e intermediari bancari o finanziari aventi ad oggetto servizi o attività di investimento. La Contr decisione emessa dall' organismo autonomo ed indipendente, all'esito del procedimento integra, senza dubbio, in alternativa alla mediazione, la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010 e, pur non essendo per sua natura vincolante per le parti, svolge in ogni caso una funzione informativa, di tutela della clientela e di educazione finanziaria. Dunque, ferma l'assenza di efficacia esecutiva della decisione n. 5340 del 20 aprile 2022 emessa Contr dall' tra le odierne parti processuali e sui medesimi fatti per cui è causa (cfr. doc. n. 33 parte attrice), una tale tempestiva produzione documentale è certamente utilizzabile nel processo civile, quantomeno alla stregua di prova atipica formatasi in altro procedimento nel rispetto del contraddittorio tra le parti (cfr. da ultimo Cass. n. 9507 del 06.04.2023) e valutabile dal giudice ordinario ai sensi dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 2729 c.c. od argomenti di prova e che tecnicamente trovano ingresso nel processo civilistico con lo strumento della produzione documentale, soggiacendo ai limiti temporali posti a pena di decadenza e nel rispetto quindi delle preclusioni istruttorie.
A tal proposito e fatte salve le valutazioni e gli accertamenti che verranno condotti nel proseguo della presente motivazione in relazione alla dedotta responsabilità dell'intermediario finanziario convenuto, risulta opportuno sin d'ora riportare testualmente, da un lato, l'esito di un tale procedimento stragiudiziale instaurato da e nei confronti di per Parte_1 Parte_2 Controparte_2 cui “In accoglimento del ricorso per quanto e nei termini sopra specificati, il Collegio dichiara l'Intermediario tenuto a risarcire il danno, per l'inadempimento descritto in narrativa, a favore del ricorrente complessivamente nella misura rivalutata di 876,68 euro, oltre interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo, ed alla ricorrente complessivamente nella misura rivalutata di 20.827,79 euro, oltre interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo. Fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione medesima” (cfr. doc. n. 33 parte attrice) e, dall'altro, il successivo comportamento dell'intermediario finanziario che, con propria comunicazione del 20.06.2022 informava gli investitori che “ non ritiene di Controparte_2 adempiere alla decisione, non condividendola nel merito” (cfr. doc. n. 34 parte attrice). 1.2 Sempre preliminarmente e per quanto di specifico interesse ai fini della presente decisione, è necessario rilevare, in via assorbente e di ragione maggiormente liquida, che in ogni caso sia l'azione proposta dai clienti / investitori in termini di accertamento dell'inadempimento contrattuale dell'intermediario finanziario per mancanza di adeguata informazione nonché in termini di violazione della disciplina di settore con riferimento alle operazioni di investimento in azioni elencate CP_6 in citazione, sia le conseguenti azioni di condanna al risarcimento dei danni subiti, alla data di proposizione della domanda giudiziale da parte di e (perfezionamento Parte_1 Parte_2 della notifica dell'atto di citazione in data 22.01.2024), non possono certamente ritenersi prescritte, facendo corretta applicazione della disciplina e dei principi generali in materia di estinzione per inattività delle parti del diritto ed in particolare dovendosi applicare senza dubbio alle fattispecie di natura contrattuale in esame, in assenza di una difforme previsione di legge, il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c..
In via generale sul punto, innanzitutto, si rende opportuno brevemente ricordare che, in tema di estinzione dell'obbligazione, l'istituto della prescrizione di cui all'art. 2934, comma 1, c.c. è causa generale di estinzione dei diritti per mancanza di esercizio prolungato nel tempo determinato dalla legge, anche per ragioni di ordine pubblico, volte in particolare a garantire la certezza dei rapporti giuridici. Il termine legale di prescrizione previsto per le diverse categorie di diritti, nell'ambito pagina 4 di 17 dell'ordinamento, inizia a decorrere dal giorno in cui in cui il diritto può essere fatto valere e, quindi, in caso di risarcimento del danno contrattuale, dal momento in cui nella sfera patrimoniale del creditore si è prodotto il pregiudizio causato dal colpevole inadempimento del debitore e il creditore / danneggiato ha avuto conoscenza del fatto che il danno si sia verificato e sia riconducibile alla condotta inadempiente della controparte contrattuale.
Inoltre, con specifico riferimento al caso di interesse ai fini della presente decisione, ci si limita a richiamare il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “in ambito di intermediazione finanziaria, ai fini dell'esercizio dell'azione risarcitoria per inadempimento degli obblighi formativi, la prescrizione non decorre dal momento in cui viene impartito l'ordine d'acquisto dei titoli, bensì da quello in cui si manifesta in concreto il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta. (Fattispecie in tema di acquisto di bond argentini nel febbraio 1999 ove il pregiudizio si è verificato con la totale perdita dell'investimento)” (cfr. Cass. n. 2066 del 24.01.2023, nonché Cass. n. 1823 del 20.01.2022 sempre in materia di intermediazione finanziaria di titoli azionari;
in senso conforme anche di recente Tribunale di Forlì n. 634 del 29.03.2023 e n. 888/2024).
In aggiunta, tenuto conto degli ulteriori argomenti giuridici introdotti nel presente procedimento dalle parti, si rende altresì necessario richiamare testualmente la disciplina generale prevista dal codice in relazione all'istituto sostanziale dell'interruzione della prescrizione di cui ai successivi artt. 2943 e ss. c.c., parimenti applicabile al caso di specie, in base al quale “la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. (…) La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore (…)”. In sintesi, quindi, è idoneo ad interrompere la prescrizione qualsiasi atto stragiudiziale contenente una specifica richiesta scritta di adempiere, individuando la persona del debitore (cfr. ex multis Cass. n. 7835 del 10.03.2022).
Ciò doverosamente premesso in diritto, alla data di introduzione del presente giudizio nei confronti di parte convenuta (22.01.2024) da parte dei difensori degli investitori, Controparte_2 il termine decennale di prescrizione applicabile al caso di specie e decorrente dal dies a quo della sostanziale perdita di valore delle azioni acquistate rispettivamente negli anni 2010, 2011 e 2013 ovvero, quantomeno, dalla sua conoscibilità in capo agli stessi investitori / danneggiati (scoperta delle omissioni) – dunque, in base alla documentazione in atti, dalla non contestata ricezione dell'estratto conto titoli al 30.06.2016 predisposto dall'intermediario finanziario / emittente, recante l'indicazione di un controvalore prossimo allo zero dei titoli azionari in esame (cfr. doc. n. 17b parte attrice e doc. n. 19 parte convenuta) – non era certamente di per sé ancora scaduto.
Per completezza espositiva e comunque in via assorbente, si deve altresì osservare come lo stesso termine decennale di prescrizione dell'azione di accertamento dell'inadempimento contrattuale e di conseguente risarcimento del danno – nonché anche il termine quinquennale di prescrizione applicabile alle azioni risarcitorie nei confronti dell'emittente ai sensi dell'art. 94, comma 9, T.U.F. - fosse già stato ritualmente interrotto nel caso di specie tanto con la proposizione ad opera dei clienti / investitori, aventi diritto, di reclamo diretto nei confronti dell'intermediario finanziario, inoltrato via pec in data 31.10.2019 e riscontrato dalla banca in data 23.12.2019 (cfr. doc. nn. 30 e 31 parte attrice), avente natura di atto di costituzione in mora, quanto con la proposizione del procedimento di risoluzione Contr alternativa delle controversie davanti all' e con la conseguente decisione n. 5340 del 20 aprile 2022 (cfr. doc. nn. 32, 33 e 35 parte attrice e doc. nn. 7 e 8 parte convenuta).
1.3 Ancora in via preliminare, si rende opportuno delineare, in sintesi, le vicende fattuali oggetto del presente giudizio, rilevando che tali circostanze fattuali risultano adeguatamente documentate dagli atti offerti in comunicazione dalle parti e comunque non sono state di fatto specificamente contestate dalle stesse nella loro oggettività, costituendo, pertanto, circostanze fattuali pacifiche che devono essere poste a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c..
pagina 5 di 17 Il presente giudizio trae origine dai rapporti negoziali intercorsi tra i coniugi Parte_1
e e la CA di IS di SE, di cui i primi sono da anni clienti e soprattutto, per Parte_2 quanto di centrale interesse ai fini della presente decisione, titolari del dossier titoli n. 005/3032838, in precedenza n. 13/3504000, su cui sono state depositate le azioni per cui è causa (cfr. doc. CP_6 nn. 17, 20-23 parte attrice e doc. nn. 1-6, 9, 10, 18 e 19 parte convenuta). In particolare, infatti, quanto al cliente / investitore l'odierna parte attrice acquistava, Parte_2 tramite sottoscrizione dei relativi ordini di acquisto, in data 13.06.2011 n. 471 azioni , al CP_6 prezzo unitario di euro 19,23 per un controvalore complessivo pari ad euro 9.057,33 (cfr. doc. n. 20 parte attrice e doc. nn. 3 e 4 parte convenuta) e in data 7.05.2013 ulteriori n. 500 azioni al CP_6 prezzo unitario di euro 18,00 per un controvalore complessivo pari ad euro 9.000,00 (cfr. doc. n. 21 parte attrice e doc. nn. 5 e 6 parte convenuta).
Inoltre, per quanto di specifico interesse, risulta documentato in atti come lo stesso cliente / investitore sia poi rimasto titolare solo di n. 50 azioni , a seguito del contratto di compravendita CP_6 concluso con la moglie in data 27.06.2013, con cui il primo cedeva alla seconda n. Parte_1
921 delle proprie azioni , al prezzo unitario di euro 18,60, con causale espressa CP_6
“trasferimento familiare” (cfr. doc. n. 22 parte attrice e doc. n. 2 parte convenuta). Sempre con riferimento al cliente / investitore la stessa, già socio della banca Parte_1 capogruppo, sottoscriveva personalmente anche l'aumento di capitale deliberato da Unibanca s.p.a. e in data 12.04.2010 acquistava n. 168 azioni (cfr. doc. n. 23 parte attrice e doc. n. 1 parte convenuta).
Per completezza espositiva, si osserva altresì che i coniugi e nel corso Parte_1 Parte_2 dei rispettivi rapporti di investimento in azioni negli anni 2012-2014 incassavano dividendi CP_6 netti e ricevevano gratuitamente ulteriori azioni (cfr. doc. nn. 27, 31 e 32 parte convenuta). In aggiunta, si rileva come, senza dubbio, nel corso delle predette operazioni di investimento finanziario, i clienti / investitori abbiano sottoscritto – senza sollevare, nell'ambito del presente giudizio, alcuna contestazione né disconoscimento delle rispettive firme apposte - la seguente documentazione offerta in comunicazione: il contratto quadro ovvero “documento informativo contrattuale per la prestazione di servizi di investimento e accessori”, nonché il questionario ID e la correlata attestazione ID (cfr. doc. n. 18 e 19 parte attrice e doc. nn. 11, 15 e 16 parte convenuta), da cui emerge per entrambi la classificazione quale “cliente al dettaglio” ed un profilo di rischio medio alla data del 13.11.2008 e medio-alto alla data 7.10.2014.
Costituisce poi circostanza pacifica tra le parti e documentata in atti il fatto che parte attrice Parte_1 avesse in precedenza già acquistato titoli azionari CA di IS di SE.
[...]
Parimenti costituiscono fatti pacifici tra le parti, le sopravvenute difficoltà economiche dell'istituto di credito già negli anni 2015 e 2016 e le successive vicende che hanno portato alla fusione di
[...] nell'anno 2018, anche a seguito delle verifiche Controparte_8 ispettive condotte dalla Banca d'Italia proprio nell'anno 2015, nonché la sostanziale perdita di valore e il successivo e conseguente ritiro delle azioni della banca oggetto del presente giudizio. In particolare, sotto tale profilo e con specifico riferimento alla questione di risarcimento del danno lamentato ai clienti / investitori, che verrà comunque meglio approfondito nel proseguo, occorre dare atto del fatto che ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto avente ad Controparte_8 oggetto proprio le azioni ordinarie di CA di IS di SE, con “CORRISPETTIVO UNITARIO OFFERTO Euro 0,50 per azione ordinaria quale componente up-front oltre a una eventuale componente differita compresa tra un minimo di Euro 0,327 per azione (floor) e un massimo di Euro 0,850 per azione (cap), nei termini e alle condizioni di cui al presente Documento di Offerta” con pagamento del corrispettivo definito, a cui gli odierni attori hanno entrambi aderito in relazione alle rispettive azioni a quella data ancora detenute (cfr. doc. n. 27 parte attrice e doc. nn. 30 e 33 CP_6 parte convenuta). Sempre facendo riferimento alla predetta OPA scaduta in data 18.05.2018, si ritiene decisivo ai fini del decidere riportare testualmente le previsioni contenute al punto A.4 rubricato
“alternative per gli azionisti destinatari dell'offerta, in caso mancata adesione all'offerta anche
pagina 6 di 17 durante l'eventuale riapertura dei termini” per cui “i destinatari dell'Offerta che non aderiranno all'Offerta, manterranno la titolarità sia delle Azioni non apportate all'Offerta, sia dei relativi Warrant, nonché il diritto a convertire questi ultimi nei termini e alle condizioni di cui al relativo regolamento, e prenderanno parte alla Fusione tra l'Offerente e le 3 Banche, fermo restando che, per effetto del rapporto di cambio, vale a dire, quanto all'Emittente n. 0,07 nuove azioni dell'Offerente per ogni azione dell'Emittente (cfr. il comunicato stampa congiunto diffuso dall' e dall'Emittente Parte_3 in data 8 febbraio 2018 e a disposizione sui siti internet delle stese www.gruppo.credit-agricole.it e www.carispcesena.it) conseguiranno una percentuale molto esigua del capitale sociale dell' . Parte_3
Al riguardo si precisa che in coerenza con il regolamento dei Warrant, al fine di assicurare ai possessori dei Warrant diritti equivalenti anche a seguito della Fusione, è stato riconosciuto ai Beneficiari il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie dell'Offerente in luogo di quelle dell'Emittente, sulla base del rapporto di cambio stabilito ai fini della Fusione dell'Emittente nell'Offerente, vale a dire n. 0,07 nuove azioni dell'Offerente per ogni azioni dell'Emittente (cfr. il comunicato stampa congiunto diffuso dall' e dall'Emittente in data 8 febbraio 2018 e a disposizione sui siti Parte_3 internet delle stesse www.gruppo.credit-agricole.it e www.carispcesena.it). A seguito di tale Fusione ogni Warrant darà quindi diritto a sottoscrivere (al prezzo stabilito di Euro 0,50) n. 0,07 nuove azioni di CA Cariparma” (cfr. doc. n. 26 parte attrice e doc. n. 28 e 29 parte convenuta). 2. Ciò doverosamente ricostruito in fatto e premesso, le domande proposte in via principale dai clienti / investitori e sono parzialmente fondate, in ragione dell'evidente Parte_1 Parte_2 inadempimento informativo posto in essere dall'intermediario finanziario CA di IS di SE, all'atto dell'esecuzione degli ordini di acquisto di azioni proprie impartiti da parte di
[...]
nonché da di in adesione all'aumento di capitale deliberato dalla banca Pt_2 Parte_1 controllante Unibanca s.p.a., come emergente in atti e tenuto conto degli orientamenti interpretativi della più recente giurisprudenza di legittimità sul punto, non potendosi che condividere e confermare le Contr valutazioni contenute nella decisione dell' n. 5340 del 20 aprile 2022, che hanno portato in quella sede alla condanna dell'intermediario finanziario inadempiente (cfr. doc. n. 33 parte attrice).
2.1 A tal proposito, occorre senza dubbio, brevemente ricordare in generale la disciplina relativa agli obblighi informativi a carico degli intermediari finanziari ed innanzitutto, nello specifico, richiamare testualmente l'esatta fonte normativa - art. 21 T.U.F. (d. lgs. n. 58 del 24.02.1998) -, che pone i criteri generali – applicabili anche al caso di specie - secondo cui si devono comportare gli intermediari finanziari per cui “nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire, le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività”. Inoltre, sempre in via generale, occorre richiamare, altresì, le specifiche in ordine ai criteri di trasparenza e di correttezza nella prestazione dei servizi / attività di investimento e dei servizi accessori enucleate dal regolamento attuativo adottato dalla con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, in CP_9 particolare in termini di obblighi di trasparente e corretta informazione, nonché in termini di necessarie verifiche e valutazioni delle caratteristiche dell'investitore e di adeguatezza e di appropriatezza delle operazioni di investimento oggetto dell'attività di intermediazione finanziaria. Da un lato, infatti, gli intermediari finanziari devono ottenere dal cliente le informazioni necessarie in merito alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio intermediato, nonché in merito alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento degli investitori e, dall'altro, gli intermediari finanziari devono valutare che la specifica operazione finanziaria - consigliata e/o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli e/o eseguita a seguito dell'ordine impartito direttamente dal cliente - corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente medesimo, sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di pagina 7 di 17 sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento, nonché sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio.
Sul punto, in ogni caso, ci si limita unicamente a richiamare che, come noto, la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere, per un verso, che “in tema di intermediazione finanziaria, gli obblighi di diligenza, trasparenza, correttezza ed informazione che gli artt. 21 t.u.f., 28 e 29 reg. n. 11522 CP_9 del 1998 (applicabile “ratione temporis”) pongono a carico dei soggetti abilitati al compimento di operazioni di negoziazione in valori mobiliari, hanno lo scopo di segnalare all'investitore, tenendo conto della sua accertata propensione al rischio, l'eventuale non adeguatezza delle operazioni di investimento che si appresta a compiere, alle quali si potrà quindi dare corso solo in seguito ad un ordine scritto dell'investitore nel quale si faccia esplicito riferimento alle avvertenze ricevute” (cfr. Cass. n. 8751 del 10.04.2018) e, per altro verso, “in materia di intermediazione finanziaria, gli obblighi d'informazione che gravano sull'intermediario, dal cui inadempimento consegue in via presuntiva l'accertamento del nesso di causalità del danno subito dall'investitore, impongono la comunicazione di tutte le notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza professionale e l'indicazione, in modo puntuale, di tutte le specifiche ragioni idonee a rendere un'operazione inadeguata rispetto al profilo di rischio dell'investitore, ivi comprese quelle attinenti al rischio di "default" dell'emittente con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori per decidere, in modo effettivamente consapevole, se investire o meno” (cfr. Cass. n. 12544 del 18.05.2017). Ancora, in via generale, ci si limita a ricordare che, come noto, per pacifica giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, nonché Cass. n. 826 del 20.01.2015) e, con specifico riferimento alle questioni in esame, la consolidata e condivisibile massima giurisprudenziale in base al quale “in tema d'intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziari, può dar luogo a responsabilità contrattuale, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento. Pertanto, è sufficiente che l'investitore alleghi da parte dell'intermediario l'inadempimento delle obbligazioni poste a suo carico dall'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 (integrato dalla normativa secondaria) e che provi che il pregiudizio lamentato consegua a siffatto inadempimento;
l'intermediario ha invece l'onere di provare d'aver rispettato i dettami di legge e di avere agito con la specifica diligenza richiesta” (cfr. Cass. n. 22147 del 29.10.2010, nonché Cass. n. 4602 del 22.02.2017). Per quanto di specifico interesse, poi, si rende necessario altresì richiamare testualmente quanto disposto dall'art. 31 del regolamento Consob n. 16190 del 29.10.2007 (rubricato “Informazioni sugli strumenti finanziari”), per cui “Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate” e rilevare come, in linea con l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'inadempimento di tali stringenti obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario può giustificare non solo la risoluzione del contratto quadro d'investimento, bensì anche dei singoli ordini impartiti dal cliente / investitore nel corso del rapporto pagina 8 di 17 contrattuale ove ritenuta idonea a determinare un'alterazione dell'equilibrio contrattuale (cfr. da ultimo Cass. n. 24648 del 16.08.2023, Cass. n. 10646 del 20.04.2023 e Cass. n. 8997 del 31.03.2021). 2.2 Nel caso di specie, sotto un primo profilo di analisi, alla luce dell'esame complessivo della documentazione offerta in comunicazione dalle parti ed in linea con i sopra richiamati principi, parte attrice ha adeguatamente provato la fonte negoziale del proprio diritto di credito – ovvero i rapporti negoziali di intermediazione finanziaria intrattenuti con la banca dal cliente / investitore e Parte_2 la documentazione bancaria attestante le due operazioni di acquisto di azioni della CA di IS di SE poste in essere negli anni 2011 e 2013 - e ha altresì allegato gli specifici inadempimenti della controparte in termini di omessa informazione in merito alla natura e ai rischi insisti negli strumenti finanziari intermediati e al dovere dell'intermediario finanziario di comportarsi con correttezza, trasparenza e diligenza professionale qualificata.
Diversamente parte convenuta CA di IS di SE, ora , non ha Controparte_2 altrettanto adeguatamente offerto in comunicazione idonee e sufficienti prove del proprio esatto adempimento, ai sensi dell'art. 1218 c.c., delle obbligazioni di adeguata e specifica trasparenza informativa in relazione ai prodotti finanziari dalla stessa, contemporaneamente, emessi e collocati, nei confronti dell'odierna parte attrice Parte_2
In base alla ragione maggiormente liquida (cfr. Cass. n. 30745 del 26.11.2019) e non ritenendosi necessario, ai fini del decidere, l'accertamento in ordine all'effettivo svolgimento da parte dell'intermediario finanziario nei confronti degli investitori anche di un formale servizio di consulenza
– circostanza fattuale in contestazione tra le parti processuali – assorbente è l'assenza di sufficiente prova in ordine all'esatto adempimento di CA di IS di SE agli obblighi informativi e di trasparenza previsti dagli artt. 21 e ss. T.U.F., nonché di cui al regolamento ratione temporis CP_9 applicabile al caso di specie, che gravano sull'intermediario finanziario, nell'ambito dello svolgimento del servizio finanziario di raccolta ed esecuzione ordini aventi ad oggetto azioni proprie. In particolare, infatti, nel corso dello svolgimento della propria attività di intermediazione finanziaria con riferimento agli acquisti di azioni in numero di 471 in data 13.06.2011 ed in numero di 500 in data CP_6
7.05.2013 (cfr. doc. nn. 20 e 21 parte attrice e doc. nn. 3, 4, 5 e 6 parte convenuta) - essendo certamente ricompresa nell'ambito del contratto quadro sottoscritto dall'investitore in data 13.11.2008 Parte_2
(cfr. doc. n. 18 parte attrice e doc. n. 15 parte convenuta) e sussumibile nell'alveo dell'art. 1, comma 5, d.lgs. n. 58 del 1998 “servizi e attività di investimento” e nello specifico nell'ambito applicativo di cui alla lettera “a) negoziazione per conto proprio” di strumenti finanziari (contropartita diretta) - ovvero al momento dei due singoli acquisti delle azioni CA di IS di SE da parte del predetto cliente al dettaglio / investitore, l'intermediario finanziario convenuto non ha provato di aver segnalato in maniera adeguata e chiara la particolare natura, le specifiche modalità e criteri di riacquisto e la conseguente volatilità / rischiosità del titolo azionario compravenduto, in linea con il canone della diligenza professionale qualificata impostogli dalla legge. Il cliente / investitore, pertanto, alla specifica data in cui ha impartito l'ordine di acquisto, avrebbe senz'altro dovuto ricevere dall'intermediario finanziario, soggetto professionale e tenuto ad operare con la dovuta diligenza qualificata, tutti quegli elementi idonei ad indirizzarlo e a metterlo in condizione di effettuare una decisione consapevole e ponderata circa l'investimento in azioni CA di IS di SE, proprio sulla base di complete, trasparenti e chiare informazioni su tutti gli elementi di rilievo. Ciò non è avvenuto nel caso di specie, in cui, ferma l'indicazione testuale per cui l'operazione viene eseguita nel 2011 “FRM Fuori Mercato” e nel 2013 su “MXA Mercato Azioni Carisp” (cfr. doc. nn. 20 e 21 parte attrice e doc. nn.
3-6 parte convenuta), non sono state fornite altre puntuali ed indispensabili informazioni in ordine al meccanismo di vendita e di acquisto delle azioni e al reale ed effettivo grado di rischio delle azioni intermediate, negoziate nell'ambito di un mercato sostanzialmente chiuso di riferimento, gestito unicamente dalla stessa banca emittente le medesime azioni CA dei Risparmi di SE e conseguentemente cedute all'investitore /cliente al dettaglio
[...]
in contropartita diretta. Informazioni essenziali che, se fossero state fornite chiaramente e Pt_2
pagina 9 di 17 tempestivamente all'investitore, da parte dell'intermediario finanziario con la specifica diligenza e trasparenza necessarie nei servizi di investimento finanziario, avrebbero senza dubbio consentito ai clienti al dettaglio, seppur con profili di rischio medio, di meglio ponderare le conseguenze reali dell'operazione di investimento e di scegliere liberamente e consapevolmente se evitare di impartire i predetti ordini di acquisto o se procedere comunque alla sottoscrizione delle azioni per cui è causa. Quanto al puntuale profilo relativo alla “diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati”, nonché all'ulteriore profilo di “utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti”, ci si limita poi a rilevare che l'attività di negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, richieda uno sforzo informativo ancora più ampio e trasparente da parte dell'intermediario finanziario, in ragione delle peculiari caratteristiche soggettive delle parti contraenti interessate, rispetto ad esempio all'attività di raccolta ed esecuzione ordini su strumenti finanziari per conto dei clienti (non in contropartita diretta). Nel caso di specie, si deve rilevare come non integrino sufficiente prova di una specifica e trasparente informazione sulla natura e rischiosità delle azioni consigliate – la dizione “operazione consigliata con raccomandazione banca” è presente su entrambi gli ordini impartiti e sottoscritti dall'investitore
[...]
- all'odierna parte attrice dalla banca che ha, invece, adeguatamente assolto al proprio ulteriore Pt_2 onere informativo in relazione all'evidente conflitto di interesse presente nell'attività di intermediazione di azioni proprie (cfr. doc. nn. 20 e 21 parte attrice) - né le copie sottoscritte dagli investitori di “documento informativo e contrattuale per la prestazione di servizi di investimento e accessori” (contratto quadro), in data 13.11.2008 (cfr. doc. nn. 11 parte convenuta), né dei relativi questionari ID aggiornati 2008 e 2014 (cfr. doc. nn. 15 e 16 parte convenuta), né tantomeno gli ordini di acquisto direttamente impartiti dal cliente / investitore e le relative note informative, prodotti in atti (cfr. doc. nn. 20 e 21 parte attrice e doc. nn.
3-6 parte convenuta).
Per un verso, infatti, quanto al documento informativo generale prodotto, lo stesso non contiene specifiche indicazioni in ordine alla natura sostanzialmente illiquida e alla conseguente rischiosità dei titoli azionari oggetto dell'investimento intermediato nella specie, anzi alla relativa sezione n. 6 rubricata proprio “informazioni sugli investimenti finanziari” precisa testualmente a pagina 6, che le
“specifiche informazioni saranno contenute nei documenti descrittivi dei singoli prodotti finanziari e dei servizi di investimento che il cliente acquista/sottoscrive di volta in volta, in relazione agli ordini impartiti alla banca. Le informazioni che seguono hanno la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi agli investimenti in strumenti finanziari e al servizio di gestione patrimoniale, personalizzata, fermo restando che tali informazioni non pretendono di illustrare tutti i rischi e gli altri aspetti significativi riguardanti tali investimenti” (cfr. doc. nn. 18 e 19 parte attrice e doc. nn. 11, 15 e
16 parte convenuta). In forza, quindi, del predetto rinvio alla necessaria e chiara informativa dovuta al momento delle singole operazioni di investimento, per altro verso, la prova di una corretta e completa informazione sugli elementi essenziali dei titoli azionari intermediati posta in essere da CA di IS di SE non risulta fornita né dalla lettura delle copie di conferma d'inserimento dell'ordine di compravendita titoli azionari impartito direttamente dal cliente al dettaglio in data 13.06.2011 e in data 7.05.2013, in cui non vi è il minimo riferimento alla peculiare caratteristica della sostanziale illiquidità che caratterizza le azioni proprie dell'intermediario finanziario emittente, non quotate su mercati regolamentati, ma unicamente su mercato chiuso di riferimento gestito esclusivamente dalla stessa banca emittente CA di IS di SE. Una tale peculiare operatività non è di fatto facilmente comprensibile, trasparente e di conseguenza chiara per un investitore, cliente al dettaglio, anche con profilo di rischio medio, come nella specie definito dalla stessa CA di IS di SE in sede di profilatura del cliente Parte_2 esclusivamente sulla base delle sintetiche e generaliste indicazioni testuali ivi contenute ovvero che la prima operazione è eseguita “FRM Fuori Mercato” e “in contropartita diretta fuori dai mercati regolamentati” (cfr. doc. n. 20 parte attrice) e che la seconda operazione di investimento avviene su pagina 10 di 17 “MXA Mercato Azioni Carisp” e riporta l'espressione, non altrimenti meglio chiarita ed approfondita,
“titolo liquido” (cfr. doc. n. 21 parte attrice). Se, infatti, come già rilevato in precedenza, il documento di conferma dell'inserimento dell'ordine contiene espressamente in calce le dichiarazioni, specificamente sottoscritte dal cliente / investitore, di autorizzazione delle operazioni di acquisto di azioni CA di IS di SE, nonostante la preventiva informazione circa l'esistenza di conflitto di interesse, si deve comunque osservare, sotto il profilo in esame della trasparente e diligente informativa da parte dell'intermediario finanziario, come tali segnalazioni risultino in ogni caso anch'esse generiche ed astratte, senza specifica e chiara indicazione del concreto motivo del dichiarato conflitto di interesse, atta, dunque, a rendere l'investitore realmente consapevole circa l'effettiva natura e conseguente rischiosità dei titoli azionari al momento della sottoscrizione di ciascun ordine di acquisto. CP_6 Inoltre, sempre a quest'ultimo proposito, è indispensabile osservare che non possono ritenersi condivisibili le plurime argomentazioni di parte convenuta circa la natura liquida Controparte_2 delle azioni CA di IS di SE al momento dell'acquisto da parte dell'investitore
[...] in ogni caso dedotte solo a posteriori a fronte delle predette originarie e scarsamente Pt_2 intellegibili indicazioni testuali rese dallo stesso intermediario finanziario professionale, all'epoca dei fatti, nei confronti del cliente al dettaglio. Infatti, proprio in ragione delle ontologiche caratteristiche del mercato di riferimento in cui erano trattate le azioni per cui è causa e della specifica natura delle stesse emesse ed intermediate solo dalla stessa banca che ha raccolto dall'investitore gli ordini di acquisto, non paiono dirimenti le Parte_2 dedotte e non contestate circostanze per cui, da un lato, a far data dal 1992 è stato istituito il Fondo
Acquisto Azioni proprie della banca e, dall'altro, dal 1.04.2012 è diventato operativo il meccanismo dell'asta settimanale delle azioni CA di IS di SE, come peraltro argomentato dalla consulenza tecnica di parte offerta in comunicazione (cfr. doc. E parte convenuta).
In tal senso, infatti, si deve evidenziare in via assorbente la totale carenza di informazione, in sede di raccolta degli ordini di acquisto direttamente impartiti dall'investitore, circa le modalità concrete di negoziazione delle azioni CA di IS di SE, in quanto quotate su un mercato non regolamentato e, quindi, chiuso e gestito dalla sola banca emittente, secondo modalità decise unilateralmente dalla stessa, anche se attraverso i propri organi / struttura.
In sintesi, con linguaggio chiaro e comprensibile da parte dell'investitore, l'intermediario finanziario convenuto non ha informato al proprio cliente, nel corso dello svolgimento dell'attività di intermediazione finanziaria, circa lo specifico meccanismo di compravendita delle azioni proprie per cui è causa e la sostanziale illiquidità delle azioni intermediate, non quotate su mercati regolamentati – caratteristica certamente nota a quella data allo stesso intermediario finanziario – e circa il fatto che nella sostanza fosse proprio la stessa banca emittente a fare in via esclusiva il mercato delle azioni proprie o comunque a partire dal 2012 a gestirlo pur sempre in proprio mediante asta CP_6 interna. Tali essenziali informazioni sono entrate nella sfera di conoscenza dell'investitore solo in un momento successivo rispetto alla conclusione dei singoli contratti di investimento finanziario, probabilmente al verificarsi della perdita pressoché totale di valore dei titoli azionari acquistati.
In ultima analisi, si deve evidenziare che anche le modalità di formazione ed andamento del relativo prezzo restano soggette alla determinazione operata dallo stesso intermediario finanziario emittente che svolge altresì attività di intermediazione finanziaria delle stesse, all'atto della raccolta degli ordini e di conseguente esecuzione dei medesimi per conto proprio dei clienti / investitori. Pertanto, un tale prezzo non può dirsi di mercato - a cui partecipano, quindi, diversi intermediari finanziari, nazionali ed internazionali, e conseguentemente plurimi investitori -, secondo le normative di settore vigenti, come rilevato anche dalla delibera n. 20004 del 17.05.2017, all'esito dell'attività ispettiva espletata CP_9 nella specie, e prima regolamentato dalla comunicazione del 2.03.2009 della stessa CP_9
Parimenti, non dirimenti sullo specifico piano della verifica del rispetto dei puntuali obblighi di informazione al momento della sottoscrizione da parte del cliente / investitore della singola operazione pagina 11 di 17 di investimento in azioni CA di IS di SE, sono poi i questionari e attestazioni ID, peraltro redatti congiuntamente con riferimento ad entrambi i coniugi / clienti al dettaglio Parte_1 e ad opera dell'intermediario finanziario (cfr. doc. nn. 15 e 16 parte convenuta),
[...] Parte_2 che, per loro stessa natura, non contengono informative dettagliate sui prodotti oggetto di investimento, ma costituiscono adempimenti necessari da parte dell'intermediario finanziario in ordine all'indicazione della propensione al rischio del singolo investitore considerato. Inoltre, si precisa che tutte le successive ragioni addotte da parte resistente nell'ambito del Contr procedimento svoltosi innanzi all' e del presente giudizio contenzioso non hanno, comunque, la forza di sanare con efficacia retroattiva la carenza informativa imputabile all'intermediario finanziario
CA di IS di SE con riferimento alle operazioni di compravendita delle proprie azioni concluse dall'odierna parte ricorrente. 2.3 In sintesi, alla luce dell'esame complessivo della documentazione in atti e delle deduzioni di parte convenuta, si rileva la fondatezza della domanda attorea di accertamento dell'inadempimento in relazione all'attività di intermediazione finanziaria delle proprie azioni, nei confronti di in Parte_2 ragione della ripetuta carenza di adeguata e chiara informazione in ordine ai prodotti finanziari intermediati, in violazione delle disposizioni specificamente previste dalla disciplina di settore.
Conseguentemente, è senza dubbio fondata la domanda risarcitoria proposta nei confronti dell'intermediario finanziario inadempiente, nei limiti dell'assolvimento da parte di colui che agisce per il risarcimento dello specifico onere della prova di aver subito un danno ovvero di una effettiva ed esatta diminuzione di patrimonio, quale conseguenza diretta ed immediata dell'inadempimento, elemento in difetto del quale non vi è radicalmente spazio per alcuna forma di attribuzione risarcitoria a livello patrimoniale ai sensi degli artt. 1223 e ss. c.c. (cfr. ex multis Cass. n. 28995 del 5.12.2017, nonché Cass. n. 25774 del 26.09.2024 e Cass. n. 5504 del 5.04.2012).
In aggiunta, infatti, con specifico riferimento alla materia oggetto del presente giudizio, ci si limita a richiamare quanto disposto dall'art. 23, comma 6, del T.U.F. (ovvero “Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”) e l'affermata giurisprudenza di legittimità per cui “in tema di intermediazione finanziaria, il riparto dell'onere probatorio nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall'investitore - in cui deve accertarsi se l'intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria - impone innanzitutto all'investitore stesso di allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta” (cfr. Cass. n. 810 del 19.01.2016, ancora in tal senso Cass. n. 14335 del 24.05.2019 e Cass. n. 4727 del 2.02.2018). Di conseguenza è opinione condivisa che la carenza di prova di aver fornito chiare ed adeguate informazioni da parte dell'intermediario finanziario determina una presunzione in ordine alla esistenza di un danno risarcibile a carico del cliente / investitore, in quanto fattore di disorientamento, che condiziona le libere scelte di investimento (cfr. da ultimo Cass. n. 570 del 11.01.2023 e Cass. n. 7288 del 07.07.2023).
Ancora, in considerazione delle specifiche eccezioni sollevate da parte convenuta, ci si limita, altresì, a ricordare che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che una volta allegato da parte del responsabile del danno il fatto colposo del danneggiato, il giudice ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. è tenuto ad esaminare d'ufficio l'eventuale incidenza causale del comportamento colposo di quest'ultimo nella produzione dell'evento dannoso, diversamente, nel caso di cui al secondo comma - di esclusione della risarcibilità dei danni che il soggetto ha diritto alla prestazione risarcitoria avrebbe potuto evitare con l'uso dell'ordinaria diligenza – grava sul responsabile del danno l'onere di provare la pagina 12 di 17 violazione da parte del danneggiato del dovere di correttezza ed evitabilità delle conseguenze dannose prodottesi, in quanto circostanza impeditiva della pretesa risarcitoria (cfr. Cass. n. 11258 del 2018). Sulla base dell'analisi complessiva delle risultanze probatorie emerse, nel caso di specie, si ritiene adeguatamente provata la sussistenza del danno patrimoniale, quantificato in linea capitale in euro 805,77, oltre rivalutazione ed interessi, in capo al cliente / investitore in relazione alle Parte_2
50 azioni dallo stesso ancora detenute, dopo la cessione di n. 921 azioni in favore della CP_6 moglie del 27.06.2013, tenuto conto delle non contestate sopravvenute difficoltà Parte_1 economico finanziarie occorse alla banca emittente CA di IS di SE e del sostanziale azzeramento del valore delle relative azioni e del fatto che nell'ambito del presente giudizio ordinario di cognizione non può ritenersi raggiunta ad opera dell'intermediario finanziario la prova di aver agito nei confronti dell'investitore con la diligenza professionale richiesta dal contesto, né tantomeno la prova liberatoria di cui all'art. 1218 c.c., non essendo emerse cause ostative all'adempimento, non imputabili all'intermediario finanziario, soggetto a stringenti obblighi informativi e di trasparenza nell'esercizio dell'attività di cui al d.lgs. n. 58 del 1998. Per quanto riguarda in particolare gli obblighi di informazione attiva, come meglio disciplinato dalla normativa secondaria non vi è prova dell'obbligo di consegna del documento sui rischi CP_9 generali degli investimenti in strumenti finanziari, nonché della tempestiva e chiara informativa relativa alla specifica operazione e servizio di investimento in titoli azionari;
conseguentemente l'intermediario finanziario autorizzato, in linea con la previsione normativa di cui all'art. 28, comma 2, regolamento Consob n. 11522 del 1998, non poteva “effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate”.
Un tale importo risarcitorio viene in questa sede calcolato, valorizzando le circostanze fattuali non contestate relative all'adesione dell'investitore all'offerta pubblica di acquisto delle azioni Parte_2
CA di IS di SE scaduta in data 18.05.2018 al prezzo unitario di euro 0,50 per azione offerto agli azionisti di minoranza e ai dividendi incassati dallo stesso nel corso del rapporto di investimento. In relazione alle singole poste si richiama integrazione la decisione n. 5340 del 20 aprile 2022 emessa dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie tra le odierne parti processuali e sui medesimi fatti per cui è causa (cfr. doc. n. 33 parte attrice pag. 23). In aggiunta, come meglio indicato in dispositivo, l'importo risarcitorio riconosciuto è il frutto della necessaria devalutazione al momento della verificazione del danno (quindi, con riferimento al capitale investito, al 30.06.2016) e successiva rivalutazione, oltre interessi, alla data della pronuncia della Contr presente sentenza, dell'importo specificamente ricostruito dall' in considerazione della natura di debito di valore del danno da inadempimento contrattuale (cfr. ex multis Cass. n. 1627 del 19.01.2022).
2.4 In forza dei medesimi principi giuridici sopra richiamati, sostanzialmente validi anche ai fini della verifica circa la dedotta responsabilità risarcitoria di parte convenuta con Controparte_2 riferimento all'ulteriore operazione di investimento in azioni mediante adesione del cliente / investitore all'aumento di capitale del 8.03.2010, riservato ai soci del gruppo Unibanca s.p.a. Parte_1
(cfr. doc. nn. 1 e 20 parte convenuta e doc. nn. 3 e 23 parte attrice), sotto un secondo profilo di analisi, deve trovare accoglimento anche la domanda di accertamento della responsabilità dell'intermediario finanziario per carenza di adeguata e puntuale informazione dell'investitore, in sede di sottoscrizione dell'offerta di acquisto, svolgendo attività di intermediazione finanziaria di collocamento delle azioni di nuova emissione, nonché di esecuzione dell'ordine impartito dal cliente. Si precisa, per completezza espositiva, che una tale operazione di acquisto di ulteriori n. 168 azioni ha avuto esecuzione CP_6 in data 12.04.2010 ed è stata parimenti oggetto del procedimento svoltosi innanzi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, ai fini della qualificazione del danno complessivamente subito dall'investitore a causa degli inadempimenti informativi della controparte. Parte_1
Anche con riferimento ad un tale acquisto di titoli azionari, mediante sottoscrizione dell'aumento di capitale emesso da Unibanca s.p.a., società controllante CA di IS di SE (cfr. doc. nn. 3 e 23 parte attrice e doc. n. 1 parte convenuta), infatti, in via assorbente si deve rilevare pagina 13 di 17 come non risulti in atti alcuna univoca prova circa la trasparente e corretta informativa dell'investitore in qualità di socio e possessore di azioni già detenute nel dossier titoli Parte_1 CP_6 aperto presso la banca CA di IS di SE, circa la concreta natura e la reale rischiosità delle azioni acquistate mediante aumento di capitale, i meccanismi di compravendita delle stesse, nonché gli effettivi tempi di smobilizzo del prodotto finanziario. Ciò non emerge né dal documento denominato “nota informativa aumento di capitale” che in realtà è esclusivamente una contabile informativa attestante l'esecuzione dell'operazione di acquisto (cfr. doc. n. 1 parte convenuta), né dal prospetto informativo del suddetto aumento di capitale emesso dall'allora capogruppo Unibanca s.p.a. in data 8.03.2010, che pur riportando le caratteristiche dell'emissione delle relative azioni, non vi è prova che sia stato fornito in concreto allo specifico investitore Parte_1 all'atto della sottoscrizione dell'ordine di acquisto, in quanto la copia prodotta non risulta
[...] sottoscritta per presa visione dall'odierna parte attrice. Parimenti non sottoscritto per accettazione dal cliente / investitore è, nella specie, l'allegata scheda di adesione che rimanda Parte_1 espressamente al prospetto informativo in precedenza già richiamato (cfr. doc. n. 20 parte convenuta).
Pertanto, non vi è sufficiente prova che puntuali informazioni sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione di investimento in titoli azionari siano entrate nel patrimonio conoscitivo dell'investitore sin dal momento della non contestata adesione Parte_1 all'aumento di capitale deliberato da Unibanca s.p.a. e dell'acquisto delle relative azioni eseguito in data 12.04.2010, non potendosi ritenere assolto lo specifico onere di dimostrazione in capo all'intermediario finanziario di aver fornito informazione chiara e trasparente anche nell'attività di intermediazione finanziaria delle azioni emesse dalla capogruppo Unibanca s.p.a. e acquistate dall'odierna parte attrice, senza essere messa in condizione di poter scegliere in maniera informata. Si deve, infatti, ricordare che gli stringenti obblighi di informazione del cliente al dettaglio / investitore, prevedono, peraltro, un continuo monitoraggio dell'investimento già compiuto ed in ogni caso la valutazione costante della relativa adeguatezza e l'obbligazione di fornire in concreto informative complete e comprensibili per ogni specifica operazione di investimento.
A tale specifico proposito, ci si limita a ricordare che, come noto, in forza del condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità la prova liberatoria che onera l'intermediario finanziario non è fornita dall'adeguatezza della operazione, neppure – come nella specie – in caso di medio-alta propensione al rischio dell'investitore, dovendo anche quest'ultimo poter scegliere informato tra diversi investimenti possibili (cfr. Cass. n. 7288 del 07.07.2023, Cass. n. 570 del
11.01.2023, Cass. n. 19891 del 20.06.2022 e Cass. n. 18153 del 31.08.2020). Accertata, dunque, la responsabilità per violazione degli obblighi informativi e di trasparenza di cui all'art. 21 del d. lgs. n. 58 del 1998 e del regolamento da parte dell'odierna parte convenuta CP_9 con riferimento alla specifica operazione di investimento intermediata da CA dei Risparmi di
SE, si deve rilevare che la conseguente domanda risarcitoria proposta dal cliente / investitore deve trovare sul punto accoglimento. A parte attrice infatti, va in Parte_1 Parte_1 questa sede riconosciuto, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, il controvalore e, dunque, l'effettivo esborso, comprensivo di commissioni, versato al momento dell'acquisto dei titoli azionari intermediati – in considerazione della successiva quasi integrale perdita di valore – decurtato Contr degli importi, meglio indicati nella già richiamata pronuncia dell' e proporzionali al numero di azioni oggetto della specifica operazione di investimento in esame (n. 168), quale danno che, in effetti, l'investitore, aderendo all'OPA e avendo incassato dividendi nel corso dell'investimento, ha potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (cfr. doc. n. 33 parte attrice). Un tale importo risarcitorio – debito di valore, come meglio quantificato nel relativo punto del dispositivo -, è volto a ripristinare la diminuzione di patrimonio subita dall'investitore, a causa dell'inadempimento informativo dell'intermediario finanziario, che non avendo provato di aver agito con la specifica diligenza richiesta, ha di fatto alterato la libertà del cliente / investitore di scegliere in pagina 14 di 17 maniera informata e consapevole come investire le proprie sostanze, assumendosi quindi consapevolmente i conseguenti rischi degli investimenti. 2.5 Al contrario, sotto un terzo profilo di analisi e con riguardo alle restanti n. 921 azioni
, originariamente acquistate dal cliente / investitore e poi dallo stesso CP_6 Parte_2 integralmente cedute alla moglie in data 27.06.2013, le domande attoree di Parte_1 accertamento della responsabilità dell'intermediario finanziario e di conseguente risarcimento del danno patrimoniale subito dai clienti / investitori, quale conseguenza immediata e diretta del lamentato inadempimento informativo della banca CA di IS di SE, non possono trovare accoglimento, essendo integralmente fondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo all'investitore, sollevata da parte convenuta . Nel caso di specie, infatti, trattasi di Controparte_2 un mero trasferimento di azioni all'interno del medesimo dossier titoli, cointestato ai coniugi;
trasferimento di azioni richiesto dalle parti alla banca CA di IS di SE. A tale specifico proposito, è senza dubbio dirimente la corretta qualificazione dell'operazione di trasferimento delle predette azioni conclusa in data 27.06.2013 tra le odierne parti attrici. CP_6
Facendo applicazione dei generali canoni ermeneutici di interpretazione del contratto di cui agli artt. 1361 e ss. c.c., non vi è dubbio che la scrittura privata rubricata “compravendita azioni
[...] fra le parti” e sottoscritta in data 27.06.2013 rispettivamente da Controparte_4 [...]
quale venditore, e da quale compratore (cfr. doc. n. 22 parte attrice e doc. n. Pt_2 Parte_1
2 parte convenuta) sia sussumibile nel contratto tipico di vendita di beni mobili, frutto della concorde manifestazione di volontà delle parti contraenti nell'esercizio dell'autonomia negoziale – pattuizione in ordine alla quantità e qualità, nonché al prezzo unitario dei titoli azionari compravenduti tra i coniugi.
A riprova di ciò, si deve evidenziare sia il dato testuale per cui l'accordo contrattuale è stato redatto su foglio bianco, privo di intestazione della banca, da inoltrare alla Controparte_4 che non è contraente e che firma in calce per ricevuta, sia il dato più propriamente sistematico e teleologico derivante dall'espressa nota inserita dalle parti contraenti al fine di esplicitare il motivo condiviso tra i contraenti che ha concorso alla determinazione della causa in concreto dell'operazione economica di compravendita di azioni ovvero “trasferimento familiare”. CP_6
Pertanto, alla luce di tali evidenze documentali, non vi è dubbio che, in relazione alla fattispecie in esame, difetti in capo all'odierna parte convenuta in radice la qualifica di intermediario finanziario, indispensabile affinché possa farsi applicazione della disciplina di settore prevista dagli artt. 21 e 23
T.U.F. e dai regolamenti richiamata nei propri scritti difensivi da parte attrice. CP_9
Il cliente / investitore infatti, con riferimento allo specifico acquisto di n. 921 azioni Parte_1
non risulta essersi avvalsa di alcuna attività di intermediazione finanziaria da parte di CA CP_6 di IS di SE, che si è limitata nei fatti a dare esecuzione, mediante trasferimento dei titoli azionari da un contitolare del dossier titoli n. 005/3032838 all'altro contitolare, ad un accordo di compravendita concluso direttamente e senza la prova in atti di alcuna mediazione della banca, dai coniugi e come da questi ultimi direttamente impartito (cfr. doc. n. 22 Parte_1 Parte_2 parte attrice e doc. n. 2 parte convenuta). In sintesi, in ragione della concorde manifestazione di volontà privatistica dei coniugi di trasferimento familiare dei titoli azionari da parte del marito nei Parte_2 confronti della moglie quest'ultima è eventualmente legittimata a far valere le Parte_1 proprie doglianze nei confronti del venditore / dante causa in forza del titolo contrattuale di compravendita con lo stesso direttamente concluso, mentre non ha titolo diretto con riferimento ad una tale operazione economica una solo ipotetica negligenza imputabile alla CA dei Risparmi di SE, ora , la cui condotta nella specie non risulta sussumibile in alcuno dei “servizi e Controparte_2 attività di investimento” elencate dall'art. 1, comma 5, d.lgs. n. 58 del 1998. Pertanto, in assenza di specifica prova sul punto, non si ritiene integrato nel caso di specie nemmeno il servizio finanziario di ricezione ed esecuzione ordini di cui alla lettera e) dall'art. 1, comma 5, d.lgs. n. 58 del 1998 ovvero “l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro (mediazione)” (art. 1, comma 5 sexies, d.lgs. cit.).
pagina 15 di 17 Inoltre, si deve rilevare che, per un verso, sempre in ragione della documentata concorde manifestazione di volontà delle parti contraenti e avente ad oggetto la Parte_1 Parte_2 compravendita di n. 921 azioni al prezzo unitario di euro 18,60 di cui alla scrittura privata CP_6 sottoscritta in data 27.06.2013, risulta nella sostanza superata la dizione – “operazione consigliata con raccomandazione della banca” - contenuta in calce all'ordine di acquisto impartito in pari data dallo stesso compratore al fine di adempiere esattamente proprio all'obbligazione Parte_1 contrattuale di acquistare e di pagare il relativo prezzo al venditore (cfr. doc. n. 2 parte convenuta). Per altro verso, in un tale contesto, le commissioni pagate da pari ad euro 17,13, come Parte_1 risultanti dalla relativa nota informativa, integrano il corrispettivo dell'attività di mero trasferimento delle azioni , oggetto di compravendita tra le parti, nel relativo dossier titoli. CP_6
3. In ultima analisi, occorre poi considerare che parte attrice nell'ambito della propria prima memoria istruttoria ex art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c. ha richiesto la cancellazione, ai sensi dell'art. 89, comma 2, c.p.c., delle espressioni ritenute offensive e sconvenienti ed utilizzate nei propri confronti dalla controparte a pagg. 9 e 10 della comparsa di costituzione e risposta. A tal proposito, è opportuno ricordare che l'art. 89 c.p.c. vieta espressamente alle parti e ai difensori il ricorso ad espressioni sconvenienti od offensive, tanto negli scritti presentati, quanto nelle difese pronunciate davanti al giudice, facendo sostanzialmente applicazione del generale dovere di lealtà e di probità ai sensi dell'art. 88 c.p.c.. Analoga disposizione è, inoltre, prevista dall'art. 52 del codice deontologico forense. Da un lato, si precisa che, in base alla consolidata interpretazione della giurisprudenza, per espressioni offensive si intendono quelle che ledono il valore e il merito della controparte, mentre quelle sconvenienti sono caratterizzate da una lesività di grado minore ma comunque contrastante con le esigenze dell'ambiente processuale e della funzione difensiva (cfr. Cass. n. 14942 del 18.11.2000 e Cass. n. 9707 del 18.06.2003). Dall'altro lato, si evidenzia che l'offensività e la sconvenienza delle espressioni, se accertate anche d'ufficio dal giudice (cfr. Cass. n. 5677 del 2005 e
Cass. n. 317 del 1973), non possono essere escluse dalla mera reciprocità delle stesse, ma che la sanzione risarcitoria prevista dal successivo secondo comma dell'art. 89 c.p.c. può essere esclusa quando le espressioni quantomeno presentino attinenza con l'oggetto della controversia e siano necessitate da esigenze difensive. In particolare, sul punto si richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui la memoria difensiva contenente espressioni sconvenienti od offensive può costituire un atto riferibile all'esercizio del diritto di difesa, oggetto dell'attività del difensore tecnico - al quale si applica la causa di non punibilità prevista dall'art. 598 c.p. - solo qualora le espressioni concernano l'oggetto della causa, costituendo ciò un'applicazione estensiva del più generale principio posto dall'art. 51 c.p. – scriminante dell'esercizio di un diritto o dell'adempimento di un dovere – applicabile anche alle offese rinvenibili negli atti difensivi del processo civile, a condizione però che riguardino sempre l'oggetto del processo in modo diretto ed immediato (cfr. Cass. n. 1757 del 26.01.2007). In tale ottica, infatti, il secondo comma dell'art. 89 c.p.c. facoltizza il giudice di disporre in ogni caso la cancellazione delle frasi offensive e/o sconvenienti, nonché la liquidazione da parte dello stesso giudice, in caso di richiesta ad opera della parte offesa, di una somma a titolo di risarcimento del danno, anche non patrimoniale, eventualmente patito in ragione di quelle, esclusivamente “quando le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa”. Tutto ciò doverosamente premesso, alla luce della lettura dello scritto difensivo introduttivo depositato da parte convenuta in data 27.03.2024, si rileva che l'utilizzo delle Controparte_2 frasi stigmatizzate da parte attrice – capoverso n. 33 “(…) invece, risulta chiaramente per Pt_1 tabulas che l'odierna ricorrente ha scientemente sottostimato la propria propensione al rischio (…)” e capoverso n. 40 “Dunque essa ha scientemente sottostimato la propria propensione al rischio” -, non si ritengono né sconvenienti né offensive se contestualizzate nello specifico caso concreto ovvero tenuto conto dell'oggetto del presente giudizio – operazioni di investimento in titoli azionari – e della peculiare natura dei rapporti tra le parti processuali.
pagina 16 di 17 Sul punto, occorre precisare che le espressioni utilizzate - lette testualmente e debitamente circostanziate nel contesto del presente procedimento -, non esplicitano, nemmeno in via ipotetica, accuse e/o offese dirette ed inappropriate nei confronti del cliente e vanno Parte_1 certamente ricondotte, più in generale, all'esercizio del diritto di difesa in quanto parte convenuta voleva unicamente meglio ricostruire e compiutamente articolare il profilo soggettivo dell'investitore, quale elemento costitutivo delle eccezioni sollevate in sede giudiziale dalla stessa Controparte_2
. In aggiunta, tali espressioni, lungi dall'essere offensive nei confronti del cliente / investitore che
[...] ha agito in giudizio, non risultano nemmeno sconvenienti, in quanto sono state esplicitate con riguardo a circostanze oggetto di causa e, alla luce dello specifico thema decidendum della stessa, non sono tali da eccedere un ragionevole contegno processuale richiedibile alle parti.
4. Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e, facendo applicazione del criterio della parziale reciproca soccombenza ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come meglio descritta in motivazione, devono essere integralmente compensate tra le parti. Da un lato, infatti, si deve considerare l'accoglimento solo in minima parte delle domande attoree, tenuto conto del valore delle stesse, a fronte dell'accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da parte convenuta in relazione alla documentata operazione di investimento in azioni (n. 921), CP_6 nonché il rigetto della domanda formulata ai sensi dell'art. 89, comma 2, c.p.c. e, dall'altro lato, si deve valorizzare il complessivo contegno processuale tenuto dalla stessa parte attrice che limitandosi a non accettare la proposta transattiva formulata dalla controparte, non ha concretamente collaborato ad una definizione conciliativa ed anticipata della presente vertenza, peraltro a condizioni non così troppo distanti rispetto a quelle accertate con la presente sentenza di primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 252/2024; ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE parzialmente le domande proposte da e nei confronti Parte_1 Parte_2 di parte convenuta nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione. Controparte_2
2. ACCERTA E DICHIARA l'inadempimento informativo posto in essere da Controparte_4
successivamente incorporato in in qualità di
[...] Controparte_2 intermediario finanziario, nell'ambito delle operazioni di acquisto di azioni , da parte dei CP_6 clienti / investitori (n. 168 azioni acquistate in data 12.04.2010) e Parte_1 Parte_2
(residue n. 50 azioni acquistate in data 13.06.2011 e 7.05.2013).
3. AN parte convenuta al pagamento a favore di parte attrice Controparte_2
della somma di euro 3.604,48 - somma già devalutata e rivalutata all'attualità Parte_1 con interessi -, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento informativo imputabile all'intermediario finanziario, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza all'effettivo saldo.
4. AN parte convenuta al pagamento a favore di parte attrice Controparte_2
della somma di euro 983,46 - somma già devalutata e rivalutata all'attualità con Parte_2 interessi -, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento informativo imputabile all'intermediario finanziario, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza all'effettivo saldo.
5. COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Forlì, 22 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 252/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 ZUCCHERELLI LETIZIA e dell'avv. PIZZOCCHERI PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA PIETRO TURCHI, N. 34, 47521 CESENA presso il difensore avv. ZUCCHERELLI LETIZIA
IVAN (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZUCCHERELLI LETIZIA CP_1 C.F._2
e dell'avv. PIZZOCCHERI PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA PIETRO TURCHI, N. 34, 47521 CESENA presso il difensore avv. ZUCCHERELLI LETIZIA
ATTORI – RICORRENTI contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MALAVASI Controparte_2 P.IVA_1 MANUELA e dell'avv. CIMINO MARCO e dell'avv. SILVIA SARTORI, elettivamente domiciliato digitalmente agli indirizzi di posta elettronica certificata dei predetti difensori:
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CONVENUTO – RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza di discussione orale ex artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., tenutasi in presenza, del 21.05.2025 ed, in particolare:
- parte attrice come da note conclusive depositate in data 9.05.2025 ovvero “1. In via preliminare nel merito, pronunciarsi sull'istanza formulata ex art. 89 c.p.c. e ordinare la cancellazione delle espressioni offensive seguenti: cpv. 33: “Quanto alla Sig.ra invece, risulta chiaramente Pt_1 per tabulas che l'odierna ricorrente ha scientemente sottostimato la propria propensione al rischio,
…; cpv. 40: “Dunque essa ha scientemente sottostimato la propria propensione al rischio”;
2. In via principale nel merito, condannare al risarcimento del danno da Controparte_3 investimenti in azioni CA di IS di SE, come di seguito rideterminato e meglio precisato:
• a favore di : € 22.494,17; • a favore di : € 899,19 oltre, per entrambi, Parte_1 Parte_2 interessi continuativi di mora al tasso delle transazioni commerciali ex art. 1284, comma 4, cod. civ.
pagina 1 di 17 dal 20/4/2022 al soddisfo, da calcolare sul capitale rivalutato anno per anno (anche a titolo di maggior danno), salvo le diverse somme ritenute di giustizia. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge di cui alla Nota spese, anche per la Mediazione Obbligatoria, e con diritto alla distrazione a favore degli Avvocati”;
- parte convenuta ha concluso come da note conclusive autorizzate depositate in data 8.05.2025, ovvero: “− nel merito: (a) rigettare le domande avversarie in quanto prescritte per le ragioni illustrate in atti;
(b) respingere integralmente le domande avversarie, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto;
(c) nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'esponente, quantificare il danno ai sensi degli artt. 1223 e 1227 c.c. (o comunque rideterminare il quantum debeatur), tenendo conto delle molteplici ragioni esposte in narrativa e del comportamento di controparte;
− in via istruttoria, previa revoca o modifica dell'ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24 settembre 2024, qualora il Giudice adito non dovesse ritenere già dimostrata la liquidità delle azioni oggetto di causa, disporre consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare la liquidità di tali azioni (di cui al § V della comparsa di risposta e al § IV della seconda memoria istruttoria della Banca). Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e (di seguito anche Parte_1 Parte_2 solo clienti e/o investitori) convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Forlì, Controparte_2
quale incorporante di (di seguito anche senza indicazione del
[...] Controparte_4 tipo sociale o anche solo intermediario finanziario o banca), al fine di ottenere, per le ragioni meglio esplicitate in atto di citazione e nei successivi scritti difensivi, qui solo sinteticamente riportate, l'accoglimento delle domande come precisate all'udienza del 21.05.2025. Preliminarmente e previa ricostruzione delle vicende fattuali oggetto di causa, parte attrice lamentava la violazione di plurime disposizioni di settore da parte dell'intermediario finanziario, avendo omesso di informare i clienti circa la natura degli investimenti eseguiti e l'illiquidità dei titoli azionari acquistati, anche a fronte della mancata adeguatezza e appropriatezza dell'ordine e dell'erronea profilatura dei clienti in sede di redazione del questionario MIFID. Inoltre, parte attrice deduceva la violazione, da parte dell'intermediario finanziario, del dovere di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari in realtà illiquidi, nonché la violazione delle disposizioni contenute nel c.d. contratto quadro sottoscritto dagli investitori, quali “cliente al dettaglio”, in relazione alle diverse operazioni di investimento poste in essere individualmente in da ciascun coniuge a partire dall'anno 2010 con l'intermediazione della banca. Per tutte le predette ragioni, parte attrice, dando atto dell'intervenuto assolvimento della condizione di procedibilità della domanda in forza del procedimento instaurato tra le parti innanzi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, domandava l'accertamento e la declaratoria di inadempimento informativo in capo all'intermediario finanziario, per violazione di norme e obblighi contrattuali e la conseguente Contr conferma dell'accertamento condotto dall' con conseguente condanna di al Controparte_2 risarcimento del danno subito, stante il sostanziale azzeramento del valore delle azioni , in CP_6 favore degli investitori rispettivamente pari ad euro 20.827,09 oltre rivalutazione ed interessi, con riferimento al cliente e pari ad euro 919,50, oltre rivalutazione ed interessi, con Parte_1 riferimento al cliente salvo diverse somme ritenute di giustizia;
in ogni caso con vittoria di Parte_2 spese di lite da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.03.2024, si costituiva in giudizio
, contestando l'avversario atto introduttivo e domandando, in ogni caso, il rigetto Controparte_2 delle domande ivi formulate in quanto infondate in fatto e in diritto. In via preliminare, parte convenuta eccepiva l'intervenuto decorso del termine sia quinquennale che decennale di prescrizione delle domande attoree relative agli ordini di acquisto di azioni impartiti pagina 2 di 17 direttamente dagli investitori e, nel merito, affermava e documentava l'esatto adempimento posto in essere dall'intermediario finanziario ai plurimi obblighi assunti, dando atto della corretta profilatura dei clienti, della corretta informativa sulle caratteristiche delle azioni e sui profili di rischio, nonché sul conflitto di interessi, fornita agli stessi investitori al momento delle singole operazioni di acquisto di azioni . In particolare, da un lato, parte convenuta evidenziava con specifico riguardo CP_6 all'investitore già da anni investitore in azioni CA di IS di SE, Parte_1 all'assenza di responsabilità dell'intermediario finanziario, avendo la stessa acquistato direttamente dal marito in data 27.06.2013, n. 921 azioni per un controvalore complessivo di euro Parte_2 17.130,60 e senza l'attività di intermediazione della banca e, dall'altro lato, deduceva l'insussistenza di alcuna violazione dei propri doveri contrattuali ed informativi con riguardo all'operazione di acquisto da parte della stessa di ulteriori n. 168 azioni in data 8.03.2010 avvenuto in sede di aumento di capitale deliberato da Unibanca s.p.a.. Pertanto, parte convenuta deduceva che gli odierni attori erano stati messi nelle Controparte_2 condizioni di ben ponderare tutte le caratteristiche ed i rischi relativi all'acquisto delle azioni
, previa adeguata ed idonea informativa e che gli stessi avessero, dunque, consapevolmente CP_6 deciso di procedere agli investimenti azionari per cui è causa.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 4.04.2024, verificata la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio fra le parti e delle procure conferite ai relativi difensori, nonché la sussistenza di giurisdizione e competenza del giudice adito, il giudice ex officio mutava il rito in semplificato di cognizione e fissava udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 281 duodecies c.p.c.. All'udienza del 3.07.2024, i difensori delle parti si riportavano integralmente ai rispettivi atti introduttivi, contestando quanto ex adverso dedotto e prodotto;
il giudice, vista la richiesta congiunta delle parti e rilevato che l'eccezione preliminare di prescrizione potrà essere meglio decisa in sentenza unitamente al merito, assegnava alle stesse i termini di cui all'art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c., anche in ragione del disposto mutamento officioso del rito prescelto da parte attrice e fissava successiva udienza per discussione sui mezzi di prova e per il proseguo del giudizio.
Con ordinanza del 25.09.2024, a scioglimento della riserva assunta, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c. l'udienza del 21.05.2025, assegnando alle parti termine sino a dieci giorni prima per il deposito di brevi note conclusive e dando atto della prosecuzione dell'assegnazione a tempo parziale alla sezione penale dibattimentale quale giudice a latere del Collegio e dell'esigenza di dare prioritaria definizione ai procedimenti di più risalente iscrizione (2019 e 2020), nonché a quelli rientranti nell'ambito di applicazione del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. All'udienza del 21.05.2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni e si svolgeva la contestuale discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies e dell'art. 281 terdecies c.p.c.; all'esito, il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi del comma 3, dell'art. 281 sexies c.p.c..
***
Le domande attoree di accertamento dell'inadempimento dell'intermediario finanziario
[...]
e di conseguente risarcimento dei danni patrimoniali subiti dai clienti / Controparte_4 investitori e sono parzialmente fondate e, dunque, vanno accolte nei Parte_1 Parte_2 limiti e per le ragioni di cui alla seguente motivazione. 1. Preliminarmente e prima di passare all'analisi delle specifiche domande di merito proposte da parte attrice, al fine di fornire una completa valutazione della vicenda processuale e sostanziale intercorsa tra le parti e delle questioni sottoposte all'attenzione del giudice, si rendono necessarie alcune considerazioni preliminari sia in fatto che in diritto in relazione alla controversia in esame.
1.1 Innanzitutto e per completezza espositiva, si ribadisce che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28/2010 si è ritualmente avverata, come da documentazione offerta in comunicazione dalle parti in relazione al preventivo ricorso pagina 3 di 17 all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (cfr. doc. nn. 32, 33 e 34 parte attrice e doc. nn. 7 e 8 parte convenuta), in assenza peraltro di tempestive e rituali eccezioni sul punto ad opera delle parti alla prima udienza di comparizione e trattazione tenutasi in presenza in data 03.07.2024. A tal proposito, ci si limita a ricordare che l'Arbitro per le Controversie Finanziarie, operando presso la
, contribuisce all'implementazione della cd. giustizia Controparte_7 complementare, costituendo un sistema stragiudiziale specializzato di risoluzione delle controversie tra clienti e intermediari bancari o finanziari aventi ad oggetto servizi o attività di investimento. La Contr decisione emessa dall' organismo autonomo ed indipendente, all'esito del procedimento integra, senza dubbio, in alternativa alla mediazione, la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010 e, pur non essendo per sua natura vincolante per le parti, svolge in ogni caso una funzione informativa, di tutela della clientela e di educazione finanziaria. Dunque, ferma l'assenza di efficacia esecutiva della decisione n. 5340 del 20 aprile 2022 emessa Contr dall' tra le odierne parti processuali e sui medesimi fatti per cui è causa (cfr. doc. n. 33 parte attrice), una tale tempestiva produzione documentale è certamente utilizzabile nel processo civile, quantomeno alla stregua di prova atipica formatasi in altro procedimento nel rispetto del contraddittorio tra le parti (cfr. da ultimo Cass. n. 9507 del 06.04.2023) e valutabile dal giudice ordinario ai sensi dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 2729 c.c. od argomenti di prova e che tecnicamente trovano ingresso nel processo civilistico con lo strumento della produzione documentale, soggiacendo ai limiti temporali posti a pena di decadenza e nel rispetto quindi delle preclusioni istruttorie.
A tal proposito e fatte salve le valutazioni e gli accertamenti che verranno condotti nel proseguo della presente motivazione in relazione alla dedotta responsabilità dell'intermediario finanziario convenuto, risulta opportuno sin d'ora riportare testualmente, da un lato, l'esito di un tale procedimento stragiudiziale instaurato da e nei confronti di per Parte_1 Parte_2 Controparte_2 cui “In accoglimento del ricorso per quanto e nei termini sopra specificati, il Collegio dichiara l'Intermediario tenuto a risarcire il danno, per l'inadempimento descritto in narrativa, a favore del ricorrente complessivamente nella misura rivalutata di 876,68 euro, oltre interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo, ed alla ricorrente complessivamente nella misura rivalutata di 20.827,79 euro, oltre interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo. Fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione medesima” (cfr. doc. n. 33 parte attrice) e, dall'altro, il successivo comportamento dell'intermediario finanziario che, con propria comunicazione del 20.06.2022 informava gli investitori che “ non ritiene di Controparte_2 adempiere alla decisione, non condividendola nel merito” (cfr. doc. n. 34 parte attrice). 1.2 Sempre preliminarmente e per quanto di specifico interesse ai fini della presente decisione, è necessario rilevare, in via assorbente e di ragione maggiormente liquida, che in ogni caso sia l'azione proposta dai clienti / investitori in termini di accertamento dell'inadempimento contrattuale dell'intermediario finanziario per mancanza di adeguata informazione nonché in termini di violazione della disciplina di settore con riferimento alle operazioni di investimento in azioni elencate CP_6 in citazione, sia le conseguenti azioni di condanna al risarcimento dei danni subiti, alla data di proposizione della domanda giudiziale da parte di e (perfezionamento Parte_1 Parte_2 della notifica dell'atto di citazione in data 22.01.2024), non possono certamente ritenersi prescritte, facendo corretta applicazione della disciplina e dei principi generali in materia di estinzione per inattività delle parti del diritto ed in particolare dovendosi applicare senza dubbio alle fattispecie di natura contrattuale in esame, in assenza di una difforme previsione di legge, il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c..
In via generale sul punto, innanzitutto, si rende opportuno brevemente ricordare che, in tema di estinzione dell'obbligazione, l'istituto della prescrizione di cui all'art. 2934, comma 1, c.c. è causa generale di estinzione dei diritti per mancanza di esercizio prolungato nel tempo determinato dalla legge, anche per ragioni di ordine pubblico, volte in particolare a garantire la certezza dei rapporti giuridici. Il termine legale di prescrizione previsto per le diverse categorie di diritti, nell'ambito pagina 4 di 17 dell'ordinamento, inizia a decorrere dal giorno in cui in cui il diritto può essere fatto valere e, quindi, in caso di risarcimento del danno contrattuale, dal momento in cui nella sfera patrimoniale del creditore si è prodotto il pregiudizio causato dal colpevole inadempimento del debitore e il creditore / danneggiato ha avuto conoscenza del fatto che il danno si sia verificato e sia riconducibile alla condotta inadempiente della controparte contrattuale.
Inoltre, con specifico riferimento al caso di interesse ai fini della presente decisione, ci si limita a richiamare il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “in ambito di intermediazione finanziaria, ai fini dell'esercizio dell'azione risarcitoria per inadempimento degli obblighi formativi, la prescrizione non decorre dal momento in cui viene impartito l'ordine d'acquisto dei titoli, bensì da quello in cui si manifesta in concreto il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta. (Fattispecie in tema di acquisto di bond argentini nel febbraio 1999 ove il pregiudizio si è verificato con la totale perdita dell'investimento)” (cfr. Cass. n. 2066 del 24.01.2023, nonché Cass. n. 1823 del 20.01.2022 sempre in materia di intermediazione finanziaria di titoli azionari;
in senso conforme anche di recente Tribunale di Forlì n. 634 del 29.03.2023 e n. 888/2024).
In aggiunta, tenuto conto degli ulteriori argomenti giuridici introdotti nel presente procedimento dalle parti, si rende altresì necessario richiamare testualmente la disciplina generale prevista dal codice in relazione all'istituto sostanziale dell'interruzione della prescrizione di cui ai successivi artt. 2943 e ss. c.c., parimenti applicabile al caso di specie, in base al quale “la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. (…) La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore (…)”. In sintesi, quindi, è idoneo ad interrompere la prescrizione qualsiasi atto stragiudiziale contenente una specifica richiesta scritta di adempiere, individuando la persona del debitore (cfr. ex multis Cass. n. 7835 del 10.03.2022).
Ciò doverosamente premesso in diritto, alla data di introduzione del presente giudizio nei confronti di parte convenuta (22.01.2024) da parte dei difensori degli investitori, Controparte_2 il termine decennale di prescrizione applicabile al caso di specie e decorrente dal dies a quo della sostanziale perdita di valore delle azioni acquistate rispettivamente negli anni 2010, 2011 e 2013 ovvero, quantomeno, dalla sua conoscibilità in capo agli stessi investitori / danneggiati (scoperta delle omissioni) – dunque, in base alla documentazione in atti, dalla non contestata ricezione dell'estratto conto titoli al 30.06.2016 predisposto dall'intermediario finanziario / emittente, recante l'indicazione di un controvalore prossimo allo zero dei titoli azionari in esame (cfr. doc. n. 17b parte attrice e doc. n. 19 parte convenuta) – non era certamente di per sé ancora scaduto.
Per completezza espositiva e comunque in via assorbente, si deve altresì osservare come lo stesso termine decennale di prescrizione dell'azione di accertamento dell'inadempimento contrattuale e di conseguente risarcimento del danno – nonché anche il termine quinquennale di prescrizione applicabile alle azioni risarcitorie nei confronti dell'emittente ai sensi dell'art. 94, comma 9, T.U.F. - fosse già stato ritualmente interrotto nel caso di specie tanto con la proposizione ad opera dei clienti / investitori, aventi diritto, di reclamo diretto nei confronti dell'intermediario finanziario, inoltrato via pec in data 31.10.2019 e riscontrato dalla banca in data 23.12.2019 (cfr. doc. nn. 30 e 31 parte attrice), avente natura di atto di costituzione in mora, quanto con la proposizione del procedimento di risoluzione Contr alternativa delle controversie davanti all' e con la conseguente decisione n. 5340 del 20 aprile 2022 (cfr. doc. nn. 32, 33 e 35 parte attrice e doc. nn. 7 e 8 parte convenuta).
1.3 Ancora in via preliminare, si rende opportuno delineare, in sintesi, le vicende fattuali oggetto del presente giudizio, rilevando che tali circostanze fattuali risultano adeguatamente documentate dagli atti offerti in comunicazione dalle parti e comunque non sono state di fatto specificamente contestate dalle stesse nella loro oggettività, costituendo, pertanto, circostanze fattuali pacifiche che devono essere poste a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c..
pagina 5 di 17 Il presente giudizio trae origine dai rapporti negoziali intercorsi tra i coniugi Parte_1
e e la CA di IS di SE, di cui i primi sono da anni clienti e soprattutto, per Parte_2 quanto di centrale interesse ai fini della presente decisione, titolari del dossier titoli n. 005/3032838, in precedenza n. 13/3504000, su cui sono state depositate le azioni per cui è causa (cfr. doc. CP_6 nn. 17, 20-23 parte attrice e doc. nn. 1-6, 9, 10, 18 e 19 parte convenuta). In particolare, infatti, quanto al cliente / investitore l'odierna parte attrice acquistava, Parte_2 tramite sottoscrizione dei relativi ordini di acquisto, in data 13.06.2011 n. 471 azioni , al CP_6 prezzo unitario di euro 19,23 per un controvalore complessivo pari ad euro 9.057,33 (cfr. doc. n. 20 parte attrice e doc. nn. 3 e 4 parte convenuta) e in data 7.05.2013 ulteriori n. 500 azioni al CP_6 prezzo unitario di euro 18,00 per un controvalore complessivo pari ad euro 9.000,00 (cfr. doc. n. 21 parte attrice e doc. nn. 5 e 6 parte convenuta).
Inoltre, per quanto di specifico interesse, risulta documentato in atti come lo stesso cliente / investitore sia poi rimasto titolare solo di n. 50 azioni , a seguito del contratto di compravendita CP_6 concluso con la moglie in data 27.06.2013, con cui il primo cedeva alla seconda n. Parte_1
921 delle proprie azioni , al prezzo unitario di euro 18,60, con causale espressa CP_6
“trasferimento familiare” (cfr. doc. n. 22 parte attrice e doc. n. 2 parte convenuta). Sempre con riferimento al cliente / investitore la stessa, già socio della banca Parte_1 capogruppo, sottoscriveva personalmente anche l'aumento di capitale deliberato da Unibanca s.p.a. e in data 12.04.2010 acquistava n. 168 azioni (cfr. doc. n. 23 parte attrice e doc. n. 1 parte convenuta).
Per completezza espositiva, si osserva altresì che i coniugi e nel corso Parte_1 Parte_2 dei rispettivi rapporti di investimento in azioni negli anni 2012-2014 incassavano dividendi CP_6 netti e ricevevano gratuitamente ulteriori azioni (cfr. doc. nn. 27, 31 e 32 parte convenuta). In aggiunta, si rileva come, senza dubbio, nel corso delle predette operazioni di investimento finanziario, i clienti / investitori abbiano sottoscritto – senza sollevare, nell'ambito del presente giudizio, alcuna contestazione né disconoscimento delle rispettive firme apposte - la seguente documentazione offerta in comunicazione: il contratto quadro ovvero “documento informativo contrattuale per la prestazione di servizi di investimento e accessori”, nonché il questionario ID e la correlata attestazione ID (cfr. doc. n. 18 e 19 parte attrice e doc. nn. 11, 15 e 16 parte convenuta), da cui emerge per entrambi la classificazione quale “cliente al dettaglio” ed un profilo di rischio medio alla data del 13.11.2008 e medio-alto alla data 7.10.2014.
Costituisce poi circostanza pacifica tra le parti e documentata in atti il fatto che parte attrice Parte_1 avesse in precedenza già acquistato titoli azionari CA di IS di SE.
[...]
Parimenti costituiscono fatti pacifici tra le parti, le sopravvenute difficoltà economiche dell'istituto di credito già negli anni 2015 e 2016 e le successive vicende che hanno portato alla fusione di
[...] nell'anno 2018, anche a seguito delle verifiche Controparte_8 ispettive condotte dalla Banca d'Italia proprio nell'anno 2015, nonché la sostanziale perdita di valore e il successivo e conseguente ritiro delle azioni della banca oggetto del presente giudizio. In particolare, sotto tale profilo e con specifico riferimento alla questione di risarcimento del danno lamentato ai clienti / investitori, che verrà comunque meglio approfondito nel proseguo, occorre dare atto del fatto che ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto avente ad Controparte_8 oggetto proprio le azioni ordinarie di CA di IS di SE, con “CORRISPETTIVO UNITARIO OFFERTO Euro 0,50 per azione ordinaria quale componente up-front oltre a una eventuale componente differita compresa tra un minimo di Euro 0,327 per azione (floor) e un massimo di Euro 0,850 per azione (cap), nei termini e alle condizioni di cui al presente Documento di Offerta” con pagamento del corrispettivo definito, a cui gli odierni attori hanno entrambi aderito in relazione alle rispettive azioni a quella data ancora detenute (cfr. doc. n. 27 parte attrice e doc. nn. 30 e 33 CP_6 parte convenuta). Sempre facendo riferimento alla predetta OPA scaduta in data 18.05.2018, si ritiene decisivo ai fini del decidere riportare testualmente le previsioni contenute al punto A.4 rubricato
“alternative per gli azionisti destinatari dell'offerta, in caso mancata adesione all'offerta anche
pagina 6 di 17 durante l'eventuale riapertura dei termini” per cui “i destinatari dell'Offerta che non aderiranno all'Offerta, manterranno la titolarità sia delle Azioni non apportate all'Offerta, sia dei relativi Warrant, nonché il diritto a convertire questi ultimi nei termini e alle condizioni di cui al relativo regolamento, e prenderanno parte alla Fusione tra l'Offerente e le 3 Banche, fermo restando che, per effetto del rapporto di cambio, vale a dire, quanto all'Emittente n. 0,07 nuove azioni dell'Offerente per ogni azione dell'Emittente (cfr. il comunicato stampa congiunto diffuso dall' e dall'Emittente Parte_3 in data 8 febbraio 2018 e a disposizione sui siti internet delle stese www.gruppo.credit-agricole.it e www.carispcesena.it) conseguiranno una percentuale molto esigua del capitale sociale dell' . Parte_3
Al riguardo si precisa che in coerenza con il regolamento dei Warrant, al fine di assicurare ai possessori dei Warrant diritti equivalenti anche a seguito della Fusione, è stato riconosciuto ai Beneficiari il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie dell'Offerente in luogo di quelle dell'Emittente, sulla base del rapporto di cambio stabilito ai fini della Fusione dell'Emittente nell'Offerente, vale a dire n. 0,07 nuove azioni dell'Offerente per ogni azioni dell'Emittente (cfr. il comunicato stampa congiunto diffuso dall' e dall'Emittente in data 8 febbraio 2018 e a disposizione sui siti Parte_3 internet delle stesse www.gruppo.credit-agricole.it e www.carispcesena.it). A seguito di tale Fusione ogni Warrant darà quindi diritto a sottoscrivere (al prezzo stabilito di Euro 0,50) n. 0,07 nuove azioni di CA Cariparma” (cfr. doc. n. 26 parte attrice e doc. n. 28 e 29 parte convenuta). 2. Ciò doverosamente ricostruito in fatto e premesso, le domande proposte in via principale dai clienti / investitori e sono parzialmente fondate, in ragione dell'evidente Parte_1 Parte_2 inadempimento informativo posto in essere dall'intermediario finanziario CA di IS di SE, all'atto dell'esecuzione degli ordini di acquisto di azioni proprie impartiti da parte di
[...]
nonché da di in adesione all'aumento di capitale deliberato dalla banca Pt_2 Parte_1 controllante Unibanca s.p.a., come emergente in atti e tenuto conto degli orientamenti interpretativi della più recente giurisprudenza di legittimità sul punto, non potendosi che condividere e confermare le Contr valutazioni contenute nella decisione dell' n. 5340 del 20 aprile 2022, che hanno portato in quella sede alla condanna dell'intermediario finanziario inadempiente (cfr. doc. n. 33 parte attrice).
2.1 A tal proposito, occorre senza dubbio, brevemente ricordare in generale la disciplina relativa agli obblighi informativi a carico degli intermediari finanziari ed innanzitutto, nello specifico, richiamare testualmente l'esatta fonte normativa - art. 21 T.U.F. (d. lgs. n. 58 del 24.02.1998) -, che pone i criteri generali – applicabili anche al caso di specie - secondo cui si devono comportare gli intermediari finanziari per cui “nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire, le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività”. Inoltre, sempre in via generale, occorre richiamare, altresì, le specifiche in ordine ai criteri di trasparenza e di correttezza nella prestazione dei servizi / attività di investimento e dei servizi accessori enucleate dal regolamento attuativo adottato dalla con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, in CP_9 particolare in termini di obblighi di trasparente e corretta informazione, nonché in termini di necessarie verifiche e valutazioni delle caratteristiche dell'investitore e di adeguatezza e di appropriatezza delle operazioni di investimento oggetto dell'attività di intermediazione finanziaria. Da un lato, infatti, gli intermediari finanziari devono ottenere dal cliente le informazioni necessarie in merito alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio intermediato, nonché in merito alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento degli investitori e, dall'altro, gli intermediari finanziari devono valutare che la specifica operazione finanziaria - consigliata e/o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli e/o eseguita a seguito dell'ordine impartito direttamente dal cliente - corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente medesimo, sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di pagina 7 di 17 sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento, nonché sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio.
Sul punto, in ogni caso, ci si limita unicamente a richiamare che, come noto, la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere, per un verso, che “in tema di intermediazione finanziaria, gli obblighi di diligenza, trasparenza, correttezza ed informazione che gli artt. 21 t.u.f., 28 e 29 reg. n. 11522 CP_9 del 1998 (applicabile “ratione temporis”) pongono a carico dei soggetti abilitati al compimento di operazioni di negoziazione in valori mobiliari, hanno lo scopo di segnalare all'investitore, tenendo conto della sua accertata propensione al rischio, l'eventuale non adeguatezza delle operazioni di investimento che si appresta a compiere, alle quali si potrà quindi dare corso solo in seguito ad un ordine scritto dell'investitore nel quale si faccia esplicito riferimento alle avvertenze ricevute” (cfr. Cass. n. 8751 del 10.04.2018) e, per altro verso, “in materia di intermediazione finanziaria, gli obblighi d'informazione che gravano sull'intermediario, dal cui inadempimento consegue in via presuntiva l'accertamento del nesso di causalità del danno subito dall'investitore, impongono la comunicazione di tutte le notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza professionale e l'indicazione, in modo puntuale, di tutte le specifiche ragioni idonee a rendere un'operazione inadeguata rispetto al profilo di rischio dell'investitore, ivi comprese quelle attinenti al rischio di "default" dell'emittente con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori per decidere, in modo effettivamente consapevole, se investire o meno” (cfr. Cass. n. 12544 del 18.05.2017). Ancora, in via generale, ci si limita a ricordare che, come noto, per pacifica giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, nonché Cass. n. 826 del 20.01.2015) e, con specifico riferimento alle questioni in esame, la consolidata e condivisibile massima giurisprudenziale in base al quale “in tema d'intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziari, può dar luogo a responsabilità contrattuale, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento. Pertanto, è sufficiente che l'investitore alleghi da parte dell'intermediario l'inadempimento delle obbligazioni poste a suo carico dall'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 (integrato dalla normativa secondaria) e che provi che il pregiudizio lamentato consegua a siffatto inadempimento;
l'intermediario ha invece l'onere di provare d'aver rispettato i dettami di legge e di avere agito con la specifica diligenza richiesta” (cfr. Cass. n. 22147 del 29.10.2010, nonché Cass. n. 4602 del 22.02.2017). Per quanto di specifico interesse, poi, si rende necessario altresì richiamare testualmente quanto disposto dall'art. 31 del regolamento Consob n. 16190 del 29.10.2007 (rubricato “Informazioni sugli strumenti finanziari”), per cui “Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate” e rilevare come, in linea con l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'inadempimento di tali stringenti obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario può giustificare non solo la risoluzione del contratto quadro d'investimento, bensì anche dei singoli ordini impartiti dal cliente / investitore nel corso del rapporto pagina 8 di 17 contrattuale ove ritenuta idonea a determinare un'alterazione dell'equilibrio contrattuale (cfr. da ultimo Cass. n. 24648 del 16.08.2023, Cass. n. 10646 del 20.04.2023 e Cass. n. 8997 del 31.03.2021). 2.2 Nel caso di specie, sotto un primo profilo di analisi, alla luce dell'esame complessivo della documentazione offerta in comunicazione dalle parti ed in linea con i sopra richiamati principi, parte attrice ha adeguatamente provato la fonte negoziale del proprio diritto di credito – ovvero i rapporti negoziali di intermediazione finanziaria intrattenuti con la banca dal cliente / investitore e Parte_2 la documentazione bancaria attestante le due operazioni di acquisto di azioni della CA di IS di SE poste in essere negli anni 2011 e 2013 - e ha altresì allegato gli specifici inadempimenti della controparte in termini di omessa informazione in merito alla natura e ai rischi insisti negli strumenti finanziari intermediati e al dovere dell'intermediario finanziario di comportarsi con correttezza, trasparenza e diligenza professionale qualificata.
Diversamente parte convenuta CA di IS di SE, ora , non ha Controparte_2 altrettanto adeguatamente offerto in comunicazione idonee e sufficienti prove del proprio esatto adempimento, ai sensi dell'art. 1218 c.c., delle obbligazioni di adeguata e specifica trasparenza informativa in relazione ai prodotti finanziari dalla stessa, contemporaneamente, emessi e collocati, nei confronti dell'odierna parte attrice Parte_2
In base alla ragione maggiormente liquida (cfr. Cass. n. 30745 del 26.11.2019) e non ritenendosi necessario, ai fini del decidere, l'accertamento in ordine all'effettivo svolgimento da parte dell'intermediario finanziario nei confronti degli investitori anche di un formale servizio di consulenza
– circostanza fattuale in contestazione tra le parti processuali – assorbente è l'assenza di sufficiente prova in ordine all'esatto adempimento di CA di IS di SE agli obblighi informativi e di trasparenza previsti dagli artt. 21 e ss. T.U.F., nonché di cui al regolamento ratione temporis CP_9 applicabile al caso di specie, che gravano sull'intermediario finanziario, nell'ambito dello svolgimento del servizio finanziario di raccolta ed esecuzione ordini aventi ad oggetto azioni proprie. In particolare, infatti, nel corso dello svolgimento della propria attività di intermediazione finanziaria con riferimento agli acquisti di azioni in numero di 471 in data 13.06.2011 ed in numero di 500 in data CP_6
7.05.2013 (cfr. doc. nn. 20 e 21 parte attrice e doc. nn. 3, 4, 5 e 6 parte convenuta) - essendo certamente ricompresa nell'ambito del contratto quadro sottoscritto dall'investitore in data 13.11.2008 Parte_2
(cfr. doc. n. 18 parte attrice e doc. n. 15 parte convenuta) e sussumibile nell'alveo dell'art. 1, comma 5, d.lgs. n. 58 del 1998 “servizi e attività di investimento” e nello specifico nell'ambito applicativo di cui alla lettera “a) negoziazione per conto proprio” di strumenti finanziari (contropartita diretta) - ovvero al momento dei due singoli acquisti delle azioni CA di IS di SE da parte del predetto cliente al dettaglio / investitore, l'intermediario finanziario convenuto non ha provato di aver segnalato in maniera adeguata e chiara la particolare natura, le specifiche modalità e criteri di riacquisto e la conseguente volatilità / rischiosità del titolo azionario compravenduto, in linea con il canone della diligenza professionale qualificata impostogli dalla legge. Il cliente / investitore, pertanto, alla specifica data in cui ha impartito l'ordine di acquisto, avrebbe senz'altro dovuto ricevere dall'intermediario finanziario, soggetto professionale e tenuto ad operare con la dovuta diligenza qualificata, tutti quegli elementi idonei ad indirizzarlo e a metterlo in condizione di effettuare una decisione consapevole e ponderata circa l'investimento in azioni CA di IS di SE, proprio sulla base di complete, trasparenti e chiare informazioni su tutti gli elementi di rilievo. Ciò non è avvenuto nel caso di specie, in cui, ferma l'indicazione testuale per cui l'operazione viene eseguita nel 2011 “FRM Fuori Mercato” e nel 2013 su “MXA Mercato Azioni Carisp” (cfr. doc. nn. 20 e 21 parte attrice e doc. nn.
3-6 parte convenuta), non sono state fornite altre puntuali ed indispensabili informazioni in ordine al meccanismo di vendita e di acquisto delle azioni e al reale ed effettivo grado di rischio delle azioni intermediate, negoziate nell'ambito di un mercato sostanzialmente chiuso di riferimento, gestito unicamente dalla stessa banca emittente le medesime azioni CA dei Risparmi di SE e conseguentemente cedute all'investitore /cliente al dettaglio
[...]
in contropartita diretta. Informazioni essenziali che, se fossero state fornite chiaramente e Pt_2
pagina 9 di 17 tempestivamente all'investitore, da parte dell'intermediario finanziario con la specifica diligenza e trasparenza necessarie nei servizi di investimento finanziario, avrebbero senza dubbio consentito ai clienti al dettaglio, seppur con profili di rischio medio, di meglio ponderare le conseguenze reali dell'operazione di investimento e di scegliere liberamente e consapevolmente se evitare di impartire i predetti ordini di acquisto o se procedere comunque alla sottoscrizione delle azioni per cui è causa. Quanto al puntuale profilo relativo alla “diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati”, nonché all'ulteriore profilo di “utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti”, ci si limita poi a rilevare che l'attività di negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, richieda uno sforzo informativo ancora più ampio e trasparente da parte dell'intermediario finanziario, in ragione delle peculiari caratteristiche soggettive delle parti contraenti interessate, rispetto ad esempio all'attività di raccolta ed esecuzione ordini su strumenti finanziari per conto dei clienti (non in contropartita diretta). Nel caso di specie, si deve rilevare come non integrino sufficiente prova di una specifica e trasparente informazione sulla natura e rischiosità delle azioni consigliate – la dizione “operazione consigliata con raccomandazione banca” è presente su entrambi gli ordini impartiti e sottoscritti dall'investitore
[...]
- all'odierna parte attrice dalla banca che ha, invece, adeguatamente assolto al proprio ulteriore Pt_2 onere informativo in relazione all'evidente conflitto di interesse presente nell'attività di intermediazione di azioni proprie (cfr. doc. nn. 20 e 21 parte attrice) - né le copie sottoscritte dagli investitori di “documento informativo e contrattuale per la prestazione di servizi di investimento e accessori” (contratto quadro), in data 13.11.2008 (cfr. doc. nn. 11 parte convenuta), né dei relativi questionari ID aggiornati 2008 e 2014 (cfr. doc. nn. 15 e 16 parte convenuta), né tantomeno gli ordini di acquisto direttamente impartiti dal cliente / investitore e le relative note informative, prodotti in atti (cfr. doc. nn. 20 e 21 parte attrice e doc. nn.
3-6 parte convenuta).
Per un verso, infatti, quanto al documento informativo generale prodotto, lo stesso non contiene specifiche indicazioni in ordine alla natura sostanzialmente illiquida e alla conseguente rischiosità dei titoli azionari oggetto dell'investimento intermediato nella specie, anzi alla relativa sezione n. 6 rubricata proprio “informazioni sugli investimenti finanziari” precisa testualmente a pagina 6, che le
“specifiche informazioni saranno contenute nei documenti descrittivi dei singoli prodotti finanziari e dei servizi di investimento che il cliente acquista/sottoscrive di volta in volta, in relazione agli ordini impartiti alla banca. Le informazioni che seguono hanno la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi agli investimenti in strumenti finanziari e al servizio di gestione patrimoniale, personalizzata, fermo restando che tali informazioni non pretendono di illustrare tutti i rischi e gli altri aspetti significativi riguardanti tali investimenti” (cfr. doc. nn. 18 e 19 parte attrice e doc. nn. 11, 15 e
16 parte convenuta). In forza, quindi, del predetto rinvio alla necessaria e chiara informativa dovuta al momento delle singole operazioni di investimento, per altro verso, la prova di una corretta e completa informazione sugli elementi essenziali dei titoli azionari intermediati posta in essere da CA di IS di SE non risulta fornita né dalla lettura delle copie di conferma d'inserimento dell'ordine di compravendita titoli azionari impartito direttamente dal cliente al dettaglio in data 13.06.2011 e in data 7.05.2013, in cui non vi è il minimo riferimento alla peculiare caratteristica della sostanziale illiquidità che caratterizza le azioni proprie dell'intermediario finanziario emittente, non quotate su mercati regolamentati, ma unicamente su mercato chiuso di riferimento gestito esclusivamente dalla stessa banca emittente CA di IS di SE. Una tale peculiare operatività non è di fatto facilmente comprensibile, trasparente e di conseguenza chiara per un investitore, cliente al dettaglio, anche con profilo di rischio medio, come nella specie definito dalla stessa CA di IS di SE in sede di profilatura del cliente Parte_2 esclusivamente sulla base delle sintetiche e generaliste indicazioni testuali ivi contenute ovvero che la prima operazione è eseguita “FRM Fuori Mercato” e “in contropartita diretta fuori dai mercati regolamentati” (cfr. doc. n. 20 parte attrice) e che la seconda operazione di investimento avviene su pagina 10 di 17 “MXA Mercato Azioni Carisp” e riporta l'espressione, non altrimenti meglio chiarita ed approfondita,
“titolo liquido” (cfr. doc. n. 21 parte attrice). Se, infatti, come già rilevato in precedenza, il documento di conferma dell'inserimento dell'ordine contiene espressamente in calce le dichiarazioni, specificamente sottoscritte dal cliente / investitore, di autorizzazione delle operazioni di acquisto di azioni CA di IS di SE, nonostante la preventiva informazione circa l'esistenza di conflitto di interesse, si deve comunque osservare, sotto il profilo in esame della trasparente e diligente informativa da parte dell'intermediario finanziario, come tali segnalazioni risultino in ogni caso anch'esse generiche ed astratte, senza specifica e chiara indicazione del concreto motivo del dichiarato conflitto di interesse, atta, dunque, a rendere l'investitore realmente consapevole circa l'effettiva natura e conseguente rischiosità dei titoli azionari al momento della sottoscrizione di ciascun ordine di acquisto. CP_6 Inoltre, sempre a quest'ultimo proposito, è indispensabile osservare che non possono ritenersi condivisibili le plurime argomentazioni di parte convenuta circa la natura liquida Controparte_2 delle azioni CA di IS di SE al momento dell'acquisto da parte dell'investitore
[...] in ogni caso dedotte solo a posteriori a fronte delle predette originarie e scarsamente Pt_2 intellegibili indicazioni testuali rese dallo stesso intermediario finanziario professionale, all'epoca dei fatti, nei confronti del cliente al dettaglio. Infatti, proprio in ragione delle ontologiche caratteristiche del mercato di riferimento in cui erano trattate le azioni per cui è causa e della specifica natura delle stesse emesse ed intermediate solo dalla stessa banca che ha raccolto dall'investitore gli ordini di acquisto, non paiono dirimenti le Parte_2 dedotte e non contestate circostanze per cui, da un lato, a far data dal 1992 è stato istituito il Fondo
Acquisto Azioni proprie della banca e, dall'altro, dal 1.04.2012 è diventato operativo il meccanismo dell'asta settimanale delle azioni CA di IS di SE, come peraltro argomentato dalla consulenza tecnica di parte offerta in comunicazione (cfr. doc. E parte convenuta).
In tal senso, infatti, si deve evidenziare in via assorbente la totale carenza di informazione, in sede di raccolta degli ordini di acquisto direttamente impartiti dall'investitore, circa le modalità concrete di negoziazione delle azioni CA di IS di SE, in quanto quotate su un mercato non regolamentato e, quindi, chiuso e gestito dalla sola banca emittente, secondo modalità decise unilateralmente dalla stessa, anche se attraverso i propri organi / struttura.
In sintesi, con linguaggio chiaro e comprensibile da parte dell'investitore, l'intermediario finanziario convenuto non ha informato al proprio cliente, nel corso dello svolgimento dell'attività di intermediazione finanziaria, circa lo specifico meccanismo di compravendita delle azioni proprie per cui è causa e la sostanziale illiquidità delle azioni intermediate, non quotate su mercati regolamentati – caratteristica certamente nota a quella data allo stesso intermediario finanziario – e circa il fatto che nella sostanza fosse proprio la stessa banca emittente a fare in via esclusiva il mercato delle azioni proprie o comunque a partire dal 2012 a gestirlo pur sempre in proprio mediante asta CP_6 interna. Tali essenziali informazioni sono entrate nella sfera di conoscenza dell'investitore solo in un momento successivo rispetto alla conclusione dei singoli contratti di investimento finanziario, probabilmente al verificarsi della perdita pressoché totale di valore dei titoli azionari acquistati.
In ultima analisi, si deve evidenziare che anche le modalità di formazione ed andamento del relativo prezzo restano soggette alla determinazione operata dallo stesso intermediario finanziario emittente che svolge altresì attività di intermediazione finanziaria delle stesse, all'atto della raccolta degli ordini e di conseguente esecuzione dei medesimi per conto proprio dei clienti / investitori. Pertanto, un tale prezzo non può dirsi di mercato - a cui partecipano, quindi, diversi intermediari finanziari, nazionali ed internazionali, e conseguentemente plurimi investitori -, secondo le normative di settore vigenti, come rilevato anche dalla delibera n. 20004 del 17.05.2017, all'esito dell'attività ispettiva espletata CP_9 nella specie, e prima regolamentato dalla comunicazione del 2.03.2009 della stessa CP_9
Parimenti, non dirimenti sullo specifico piano della verifica del rispetto dei puntuali obblighi di informazione al momento della sottoscrizione da parte del cliente / investitore della singola operazione pagina 11 di 17 di investimento in azioni CA di IS di SE, sono poi i questionari e attestazioni ID, peraltro redatti congiuntamente con riferimento ad entrambi i coniugi / clienti al dettaglio Parte_1 e ad opera dell'intermediario finanziario (cfr. doc. nn. 15 e 16 parte convenuta),
[...] Parte_2 che, per loro stessa natura, non contengono informative dettagliate sui prodotti oggetto di investimento, ma costituiscono adempimenti necessari da parte dell'intermediario finanziario in ordine all'indicazione della propensione al rischio del singolo investitore considerato. Inoltre, si precisa che tutte le successive ragioni addotte da parte resistente nell'ambito del Contr procedimento svoltosi innanzi all' e del presente giudizio contenzioso non hanno, comunque, la forza di sanare con efficacia retroattiva la carenza informativa imputabile all'intermediario finanziario
CA di IS di SE con riferimento alle operazioni di compravendita delle proprie azioni concluse dall'odierna parte ricorrente. 2.3 In sintesi, alla luce dell'esame complessivo della documentazione in atti e delle deduzioni di parte convenuta, si rileva la fondatezza della domanda attorea di accertamento dell'inadempimento in relazione all'attività di intermediazione finanziaria delle proprie azioni, nei confronti di in Parte_2 ragione della ripetuta carenza di adeguata e chiara informazione in ordine ai prodotti finanziari intermediati, in violazione delle disposizioni specificamente previste dalla disciplina di settore.
Conseguentemente, è senza dubbio fondata la domanda risarcitoria proposta nei confronti dell'intermediario finanziario inadempiente, nei limiti dell'assolvimento da parte di colui che agisce per il risarcimento dello specifico onere della prova di aver subito un danno ovvero di una effettiva ed esatta diminuzione di patrimonio, quale conseguenza diretta ed immediata dell'inadempimento, elemento in difetto del quale non vi è radicalmente spazio per alcuna forma di attribuzione risarcitoria a livello patrimoniale ai sensi degli artt. 1223 e ss. c.c. (cfr. ex multis Cass. n. 28995 del 5.12.2017, nonché Cass. n. 25774 del 26.09.2024 e Cass. n. 5504 del 5.04.2012).
In aggiunta, infatti, con specifico riferimento alla materia oggetto del presente giudizio, ci si limita a richiamare quanto disposto dall'art. 23, comma 6, del T.U.F. (ovvero “Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”) e l'affermata giurisprudenza di legittimità per cui “in tema di intermediazione finanziaria, il riparto dell'onere probatorio nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall'investitore - in cui deve accertarsi se l'intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria - impone innanzitutto all'investitore stesso di allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta” (cfr. Cass. n. 810 del 19.01.2016, ancora in tal senso Cass. n. 14335 del 24.05.2019 e Cass. n. 4727 del 2.02.2018). Di conseguenza è opinione condivisa che la carenza di prova di aver fornito chiare ed adeguate informazioni da parte dell'intermediario finanziario determina una presunzione in ordine alla esistenza di un danno risarcibile a carico del cliente / investitore, in quanto fattore di disorientamento, che condiziona le libere scelte di investimento (cfr. da ultimo Cass. n. 570 del 11.01.2023 e Cass. n. 7288 del 07.07.2023).
Ancora, in considerazione delle specifiche eccezioni sollevate da parte convenuta, ci si limita, altresì, a ricordare che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che una volta allegato da parte del responsabile del danno il fatto colposo del danneggiato, il giudice ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. è tenuto ad esaminare d'ufficio l'eventuale incidenza causale del comportamento colposo di quest'ultimo nella produzione dell'evento dannoso, diversamente, nel caso di cui al secondo comma - di esclusione della risarcibilità dei danni che il soggetto ha diritto alla prestazione risarcitoria avrebbe potuto evitare con l'uso dell'ordinaria diligenza – grava sul responsabile del danno l'onere di provare la pagina 12 di 17 violazione da parte del danneggiato del dovere di correttezza ed evitabilità delle conseguenze dannose prodottesi, in quanto circostanza impeditiva della pretesa risarcitoria (cfr. Cass. n. 11258 del 2018). Sulla base dell'analisi complessiva delle risultanze probatorie emerse, nel caso di specie, si ritiene adeguatamente provata la sussistenza del danno patrimoniale, quantificato in linea capitale in euro 805,77, oltre rivalutazione ed interessi, in capo al cliente / investitore in relazione alle Parte_2
50 azioni dallo stesso ancora detenute, dopo la cessione di n. 921 azioni in favore della CP_6 moglie del 27.06.2013, tenuto conto delle non contestate sopravvenute difficoltà Parte_1 economico finanziarie occorse alla banca emittente CA di IS di SE e del sostanziale azzeramento del valore delle relative azioni e del fatto che nell'ambito del presente giudizio ordinario di cognizione non può ritenersi raggiunta ad opera dell'intermediario finanziario la prova di aver agito nei confronti dell'investitore con la diligenza professionale richiesta dal contesto, né tantomeno la prova liberatoria di cui all'art. 1218 c.c., non essendo emerse cause ostative all'adempimento, non imputabili all'intermediario finanziario, soggetto a stringenti obblighi informativi e di trasparenza nell'esercizio dell'attività di cui al d.lgs. n. 58 del 1998. Per quanto riguarda in particolare gli obblighi di informazione attiva, come meglio disciplinato dalla normativa secondaria non vi è prova dell'obbligo di consegna del documento sui rischi CP_9 generali degli investimenti in strumenti finanziari, nonché della tempestiva e chiara informativa relativa alla specifica operazione e servizio di investimento in titoli azionari;
conseguentemente l'intermediario finanziario autorizzato, in linea con la previsione normativa di cui all'art. 28, comma 2, regolamento Consob n. 11522 del 1998, non poteva “effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate”.
Un tale importo risarcitorio viene in questa sede calcolato, valorizzando le circostanze fattuali non contestate relative all'adesione dell'investitore all'offerta pubblica di acquisto delle azioni Parte_2
CA di IS di SE scaduta in data 18.05.2018 al prezzo unitario di euro 0,50 per azione offerto agli azionisti di minoranza e ai dividendi incassati dallo stesso nel corso del rapporto di investimento. In relazione alle singole poste si richiama integrazione la decisione n. 5340 del 20 aprile 2022 emessa dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie tra le odierne parti processuali e sui medesimi fatti per cui è causa (cfr. doc. n. 33 parte attrice pag. 23). In aggiunta, come meglio indicato in dispositivo, l'importo risarcitorio riconosciuto è il frutto della necessaria devalutazione al momento della verificazione del danno (quindi, con riferimento al capitale investito, al 30.06.2016) e successiva rivalutazione, oltre interessi, alla data della pronuncia della Contr presente sentenza, dell'importo specificamente ricostruito dall' in considerazione della natura di debito di valore del danno da inadempimento contrattuale (cfr. ex multis Cass. n. 1627 del 19.01.2022).
2.4 In forza dei medesimi principi giuridici sopra richiamati, sostanzialmente validi anche ai fini della verifica circa la dedotta responsabilità risarcitoria di parte convenuta con Controparte_2 riferimento all'ulteriore operazione di investimento in azioni mediante adesione del cliente / investitore all'aumento di capitale del 8.03.2010, riservato ai soci del gruppo Unibanca s.p.a. Parte_1
(cfr. doc. nn. 1 e 20 parte convenuta e doc. nn. 3 e 23 parte attrice), sotto un secondo profilo di analisi, deve trovare accoglimento anche la domanda di accertamento della responsabilità dell'intermediario finanziario per carenza di adeguata e puntuale informazione dell'investitore, in sede di sottoscrizione dell'offerta di acquisto, svolgendo attività di intermediazione finanziaria di collocamento delle azioni di nuova emissione, nonché di esecuzione dell'ordine impartito dal cliente. Si precisa, per completezza espositiva, che una tale operazione di acquisto di ulteriori n. 168 azioni ha avuto esecuzione CP_6 in data 12.04.2010 ed è stata parimenti oggetto del procedimento svoltosi innanzi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, ai fini della qualificazione del danno complessivamente subito dall'investitore a causa degli inadempimenti informativi della controparte. Parte_1
Anche con riferimento ad un tale acquisto di titoli azionari, mediante sottoscrizione dell'aumento di capitale emesso da Unibanca s.p.a., società controllante CA di IS di SE (cfr. doc. nn. 3 e 23 parte attrice e doc. n. 1 parte convenuta), infatti, in via assorbente si deve rilevare pagina 13 di 17 come non risulti in atti alcuna univoca prova circa la trasparente e corretta informativa dell'investitore in qualità di socio e possessore di azioni già detenute nel dossier titoli Parte_1 CP_6 aperto presso la banca CA di IS di SE, circa la concreta natura e la reale rischiosità delle azioni acquistate mediante aumento di capitale, i meccanismi di compravendita delle stesse, nonché gli effettivi tempi di smobilizzo del prodotto finanziario. Ciò non emerge né dal documento denominato “nota informativa aumento di capitale” che in realtà è esclusivamente una contabile informativa attestante l'esecuzione dell'operazione di acquisto (cfr. doc. n. 1 parte convenuta), né dal prospetto informativo del suddetto aumento di capitale emesso dall'allora capogruppo Unibanca s.p.a. in data 8.03.2010, che pur riportando le caratteristiche dell'emissione delle relative azioni, non vi è prova che sia stato fornito in concreto allo specifico investitore Parte_1 all'atto della sottoscrizione dell'ordine di acquisto, in quanto la copia prodotta non risulta
[...] sottoscritta per presa visione dall'odierna parte attrice. Parimenti non sottoscritto per accettazione dal cliente / investitore è, nella specie, l'allegata scheda di adesione che rimanda Parte_1 espressamente al prospetto informativo in precedenza già richiamato (cfr. doc. n. 20 parte convenuta).
Pertanto, non vi è sufficiente prova che puntuali informazioni sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione di investimento in titoli azionari siano entrate nel patrimonio conoscitivo dell'investitore sin dal momento della non contestata adesione Parte_1 all'aumento di capitale deliberato da Unibanca s.p.a. e dell'acquisto delle relative azioni eseguito in data 12.04.2010, non potendosi ritenere assolto lo specifico onere di dimostrazione in capo all'intermediario finanziario di aver fornito informazione chiara e trasparente anche nell'attività di intermediazione finanziaria delle azioni emesse dalla capogruppo Unibanca s.p.a. e acquistate dall'odierna parte attrice, senza essere messa in condizione di poter scegliere in maniera informata. Si deve, infatti, ricordare che gli stringenti obblighi di informazione del cliente al dettaglio / investitore, prevedono, peraltro, un continuo monitoraggio dell'investimento già compiuto ed in ogni caso la valutazione costante della relativa adeguatezza e l'obbligazione di fornire in concreto informative complete e comprensibili per ogni specifica operazione di investimento.
A tale specifico proposito, ci si limita a ricordare che, come noto, in forza del condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità la prova liberatoria che onera l'intermediario finanziario non è fornita dall'adeguatezza della operazione, neppure – come nella specie – in caso di medio-alta propensione al rischio dell'investitore, dovendo anche quest'ultimo poter scegliere informato tra diversi investimenti possibili (cfr. Cass. n. 7288 del 07.07.2023, Cass. n. 570 del
11.01.2023, Cass. n. 19891 del 20.06.2022 e Cass. n. 18153 del 31.08.2020). Accertata, dunque, la responsabilità per violazione degli obblighi informativi e di trasparenza di cui all'art. 21 del d. lgs. n. 58 del 1998 e del regolamento da parte dell'odierna parte convenuta CP_9 con riferimento alla specifica operazione di investimento intermediata da CA dei Risparmi di
SE, si deve rilevare che la conseguente domanda risarcitoria proposta dal cliente / investitore deve trovare sul punto accoglimento. A parte attrice infatti, va in Parte_1 Parte_1 questa sede riconosciuto, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, il controvalore e, dunque, l'effettivo esborso, comprensivo di commissioni, versato al momento dell'acquisto dei titoli azionari intermediati – in considerazione della successiva quasi integrale perdita di valore – decurtato Contr degli importi, meglio indicati nella già richiamata pronuncia dell' e proporzionali al numero di azioni oggetto della specifica operazione di investimento in esame (n. 168), quale danno che, in effetti, l'investitore, aderendo all'OPA e avendo incassato dividendi nel corso dell'investimento, ha potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (cfr. doc. n. 33 parte attrice). Un tale importo risarcitorio – debito di valore, come meglio quantificato nel relativo punto del dispositivo -, è volto a ripristinare la diminuzione di patrimonio subita dall'investitore, a causa dell'inadempimento informativo dell'intermediario finanziario, che non avendo provato di aver agito con la specifica diligenza richiesta, ha di fatto alterato la libertà del cliente / investitore di scegliere in pagina 14 di 17 maniera informata e consapevole come investire le proprie sostanze, assumendosi quindi consapevolmente i conseguenti rischi degli investimenti. 2.5 Al contrario, sotto un terzo profilo di analisi e con riguardo alle restanti n. 921 azioni
, originariamente acquistate dal cliente / investitore e poi dallo stesso CP_6 Parte_2 integralmente cedute alla moglie in data 27.06.2013, le domande attoree di Parte_1 accertamento della responsabilità dell'intermediario finanziario e di conseguente risarcimento del danno patrimoniale subito dai clienti / investitori, quale conseguenza immediata e diretta del lamentato inadempimento informativo della banca CA di IS di SE, non possono trovare accoglimento, essendo integralmente fondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo all'investitore, sollevata da parte convenuta . Nel caso di specie, infatti, trattasi di Controparte_2 un mero trasferimento di azioni all'interno del medesimo dossier titoli, cointestato ai coniugi;
trasferimento di azioni richiesto dalle parti alla banca CA di IS di SE. A tale specifico proposito, è senza dubbio dirimente la corretta qualificazione dell'operazione di trasferimento delle predette azioni conclusa in data 27.06.2013 tra le odierne parti attrici. CP_6
Facendo applicazione dei generali canoni ermeneutici di interpretazione del contratto di cui agli artt. 1361 e ss. c.c., non vi è dubbio che la scrittura privata rubricata “compravendita azioni
[...] fra le parti” e sottoscritta in data 27.06.2013 rispettivamente da Controparte_4 [...]
quale venditore, e da quale compratore (cfr. doc. n. 22 parte attrice e doc. n. Pt_2 Parte_1
2 parte convenuta) sia sussumibile nel contratto tipico di vendita di beni mobili, frutto della concorde manifestazione di volontà delle parti contraenti nell'esercizio dell'autonomia negoziale – pattuizione in ordine alla quantità e qualità, nonché al prezzo unitario dei titoli azionari compravenduti tra i coniugi.
A riprova di ciò, si deve evidenziare sia il dato testuale per cui l'accordo contrattuale è stato redatto su foglio bianco, privo di intestazione della banca, da inoltrare alla Controparte_4 che non è contraente e che firma in calce per ricevuta, sia il dato più propriamente sistematico e teleologico derivante dall'espressa nota inserita dalle parti contraenti al fine di esplicitare il motivo condiviso tra i contraenti che ha concorso alla determinazione della causa in concreto dell'operazione economica di compravendita di azioni ovvero “trasferimento familiare”. CP_6
Pertanto, alla luce di tali evidenze documentali, non vi è dubbio che, in relazione alla fattispecie in esame, difetti in capo all'odierna parte convenuta in radice la qualifica di intermediario finanziario, indispensabile affinché possa farsi applicazione della disciplina di settore prevista dagli artt. 21 e 23
T.U.F. e dai regolamenti richiamata nei propri scritti difensivi da parte attrice. CP_9
Il cliente / investitore infatti, con riferimento allo specifico acquisto di n. 921 azioni Parte_1
non risulta essersi avvalsa di alcuna attività di intermediazione finanziaria da parte di CA CP_6 di IS di SE, che si è limitata nei fatti a dare esecuzione, mediante trasferimento dei titoli azionari da un contitolare del dossier titoli n. 005/3032838 all'altro contitolare, ad un accordo di compravendita concluso direttamente e senza la prova in atti di alcuna mediazione della banca, dai coniugi e come da questi ultimi direttamente impartito (cfr. doc. n. 22 Parte_1 Parte_2 parte attrice e doc. n. 2 parte convenuta). In sintesi, in ragione della concorde manifestazione di volontà privatistica dei coniugi di trasferimento familiare dei titoli azionari da parte del marito nei Parte_2 confronti della moglie quest'ultima è eventualmente legittimata a far valere le Parte_1 proprie doglianze nei confronti del venditore / dante causa in forza del titolo contrattuale di compravendita con lo stesso direttamente concluso, mentre non ha titolo diretto con riferimento ad una tale operazione economica una solo ipotetica negligenza imputabile alla CA dei Risparmi di SE, ora , la cui condotta nella specie non risulta sussumibile in alcuno dei “servizi e Controparte_2 attività di investimento” elencate dall'art. 1, comma 5, d.lgs. n. 58 del 1998. Pertanto, in assenza di specifica prova sul punto, non si ritiene integrato nel caso di specie nemmeno il servizio finanziario di ricezione ed esecuzione ordini di cui alla lettera e) dall'art. 1, comma 5, d.lgs. n. 58 del 1998 ovvero “l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro (mediazione)” (art. 1, comma 5 sexies, d.lgs. cit.).
pagina 15 di 17 Inoltre, si deve rilevare che, per un verso, sempre in ragione della documentata concorde manifestazione di volontà delle parti contraenti e avente ad oggetto la Parte_1 Parte_2 compravendita di n. 921 azioni al prezzo unitario di euro 18,60 di cui alla scrittura privata CP_6 sottoscritta in data 27.06.2013, risulta nella sostanza superata la dizione – “operazione consigliata con raccomandazione della banca” - contenuta in calce all'ordine di acquisto impartito in pari data dallo stesso compratore al fine di adempiere esattamente proprio all'obbligazione Parte_1 contrattuale di acquistare e di pagare il relativo prezzo al venditore (cfr. doc. n. 2 parte convenuta). Per altro verso, in un tale contesto, le commissioni pagate da pari ad euro 17,13, come Parte_1 risultanti dalla relativa nota informativa, integrano il corrispettivo dell'attività di mero trasferimento delle azioni , oggetto di compravendita tra le parti, nel relativo dossier titoli. CP_6
3. In ultima analisi, occorre poi considerare che parte attrice nell'ambito della propria prima memoria istruttoria ex art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c. ha richiesto la cancellazione, ai sensi dell'art. 89, comma 2, c.p.c., delle espressioni ritenute offensive e sconvenienti ed utilizzate nei propri confronti dalla controparte a pagg. 9 e 10 della comparsa di costituzione e risposta. A tal proposito, è opportuno ricordare che l'art. 89 c.p.c. vieta espressamente alle parti e ai difensori il ricorso ad espressioni sconvenienti od offensive, tanto negli scritti presentati, quanto nelle difese pronunciate davanti al giudice, facendo sostanzialmente applicazione del generale dovere di lealtà e di probità ai sensi dell'art. 88 c.p.c.. Analoga disposizione è, inoltre, prevista dall'art. 52 del codice deontologico forense. Da un lato, si precisa che, in base alla consolidata interpretazione della giurisprudenza, per espressioni offensive si intendono quelle che ledono il valore e il merito della controparte, mentre quelle sconvenienti sono caratterizzate da una lesività di grado minore ma comunque contrastante con le esigenze dell'ambiente processuale e della funzione difensiva (cfr. Cass. n. 14942 del 18.11.2000 e Cass. n. 9707 del 18.06.2003). Dall'altro lato, si evidenzia che l'offensività e la sconvenienza delle espressioni, se accertate anche d'ufficio dal giudice (cfr. Cass. n. 5677 del 2005 e
Cass. n. 317 del 1973), non possono essere escluse dalla mera reciprocità delle stesse, ma che la sanzione risarcitoria prevista dal successivo secondo comma dell'art. 89 c.p.c. può essere esclusa quando le espressioni quantomeno presentino attinenza con l'oggetto della controversia e siano necessitate da esigenze difensive. In particolare, sul punto si richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui la memoria difensiva contenente espressioni sconvenienti od offensive può costituire un atto riferibile all'esercizio del diritto di difesa, oggetto dell'attività del difensore tecnico - al quale si applica la causa di non punibilità prevista dall'art. 598 c.p. - solo qualora le espressioni concernano l'oggetto della causa, costituendo ciò un'applicazione estensiva del più generale principio posto dall'art. 51 c.p. – scriminante dell'esercizio di un diritto o dell'adempimento di un dovere – applicabile anche alle offese rinvenibili negli atti difensivi del processo civile, a condizione però che riguardino sempre l'oggetto del processo in modo diretto ed immediato (cfr. Cass. n. 1757 del 26.01.2007). In tale ottica, infatti, il secondo comma dell'art. 89 c.p.c. facoltizza il giudice di disporre in ogni caso la cancellazione delle frasi offensive e/o sconvenienti, nonché la liquidazione da parte dello stesso giudice, in caso di richiesta ad opera della parte offesa, di una somma a titolo di risarcimento del danno, anche non patrimoniale, eventualmente patito in ragione di quelle, esclusivamente “quando le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa”. Tutto ciò doverosamente premesso, alla luce della lettura dello scritto difensivo introduttivo depositato da parte convenuta in data 27.03.2024, si rileva che l'utilizzo delle Controparte_2 frasi stigmatizzate da parte attrice – capoverso n. 33 “(…) invece, risulta chiaramente per Pt_1 tabulas che l'odierna ricorrente ha scientemente sottostimato la propria propensione al rischio (…)” e capoverso n. 40 “Dunque essa ha scientemente sottostimato la propria propensione al rischio” -, non si ritengono né sconvenienti né offensive se contestualizzate nello specifico caso concreto ovvero tenuto conto dell'oggetto del presente giudizio – operazioni di investimento in titoli azionari – e della peculiare natura dei rapporti tra le parti processuali.
pagina 16 di 17 Sul punto, occorre precisare che le espressioni utilizzate - lette testualmente e debitamente circostanziate nel contesto del presente procedimento -, non esplicitano, nemmeno in via ipotetica, accuse e/o offese dirette ed inappropriate nei confronti del cliente e vanno Parte_1 certamente ricondotte, più in generale, all'esercizio del diritto di difesa in quanto parte convenuta voleva unicamente meglio ricostruire e compiutamente articolare il profilo soggettivo dell'investitore, quale elemento costitutivo delle eccezioni sollevate in sede giudiziale dalla stessa Controparte_2
. In aggiunta, tali espressioni, lungi dall'essere offensive nei confronti del cliente / investitore che
[...] ha agito in giudizio, non risultano nemmeno sconvenienti, in quanto sono state esplicitate con riguardo a circostanze oggetto di causa e, alla luce dello specifico thema decidendum della stessa, non sono tali da eccedere un ragionevole contegno processuale richiedibile alle parti.
4. Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e, facendo applicazione del criterio della parziale reciproca soccombenza ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come meglio descritta in motivazione, devono essere integralmente compensate tra le parti. Da un lato, infatti, si deve considerare l'accoglimento solo in minima parte delle domande attoree, tenuto conto del valore delle stesse, a fronte dell'accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da parte convenuta in relazione alla documentata operazione di investimento in azioni (n. 921), CP_6 nonché il rigetto della domanda formulata ai sensi dell'art. 89, comma 2, c.p.c. e, dall'altro lato, si deve valorizzare il complessivo contegno processuale tenuto dalla stessa parte attrice che limitandosi a non accettare la proposta transattiva formulata dalla controparte, non ha concretamente collaborato ad una definizione conciliativa ed anticipata della presente vertenza, peraltro a condizioni non così troppo distanti rispetto a quelle accertate con la presente sentenza di primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 252/2024; ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE parzialmente le domande proposte da e nei confronti Parte_1 Parte_2 di parte convenuta nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione. Controparte_2
2. ACCERTA E DICHIARA l'inadempimento informativo posto in essere da Controparte_4
successivamente incorporato in in qualità di
[...] Controparte_2 intermediario finanziario, nell'ambito delle operazioni di acquisto di azioni , da parte dei CP_6 clienti / investitori (n. 168 azioni acquistate in data 12.04.2010) e Parte_1 Parte_2
(residue n. 50 azioni acquistate in data 13.06.2011 e 7.05.2013).
3. AN parte convenuta al pagamento a favore di parte attrice Controparte_2
della somma di euro 3.604,48 - somma già devalutata e rivalutata all'attualità Parte_1 con interessi -, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento informativo imputabile all'intermediario finanziario, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza all'effettivo saldo.
4. AN parte convenuta al pagamento a favore di parte attrice Controparte_2
della somma di euro 983,46 - somma già devalutata e rivalutata all'attualità con Parte_2 interessi -, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento informativo imputabile all'intermediario finanziario, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza all'effettivo saldo.
5. COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Forlì, 22 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
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