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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/02/2025, n. 1858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1858 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, nella persona dei
Magistrati: dott.ssa Angela Arena Presidente dott.ssa Nunzia Tesone Giudice
dott.ssa Anna Maria Diana Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5781 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 1984, avente ad
OGGETTO: scioglimento comunione ereditaria
TRA
(nato il [...] a [...] ed ivi residente Parte_1
alla via Cappella n. 129 bis, c.f.: ), CodiceFiscale_1 [...]
(nata il [...] a [...] e residente in [...]di Procida Parte_2
alla via Panoramica n. 141, c.f.: e CodiceFiscale_2 [...]
nato il [...] a [...] e residente in [...]di Procida Parte_3
alla via Cappella II trav. n. 5 (c.f.: ), nella qualità di CodiceFiscale_3 eredi legittimi (in quanto figli) di – Persona_1
elettivamente domiciliati in Ercolano (Na) alla via 4 Orologi n. 19, presso lo studio degli Avv.ti Massimiliano Scognamiglio (c.f.: C.F._4
) e Marco Scognamiglio (c.f.: ), P.E.C.:
[...] CodiceFiscale_5
che li rappresentano e difendono giusta mandati Email_1
1 a margine delle comparse di costituzione e risposta depositate il 05/02/2009 ed il 13/07/2011
RICORRENTI IN RIASSUNZIONE (già interventori volontari)
E
nato a [...], il [...], (C.F. Controparte_1
); di vedova di C.F._6 Pt_1 Controparte_2 Pt_1
, nata a [...], l'[...] (C.F. Persona_2
); fu , C.F._7 Controparte_3 Per_2
nato a [...], il [...] (C.F. ); C.F._8 [...] fu , nato a [...], l'[...] (C.F. CP_4 Per_2
); fu , C.F._9 Controparte_5 Per_2
nato a [...], il [...] (C.F. ); C.F._10 [...]
fu , nato a [...], il [...] (C.F. Controparte_6 Per_2
); fu , C.F._11 Controparte_7 Per_2
nato a [...], il [...] (C.F. ), tutti C.F._12
elett.te dom.ti in Mugnano di Napoli, alla Via Napoli n° 251, presso lo studio dell'avv. Gaetano Alberto (C.F. ), dal quale sono C.F._13
rapp.ti e difesi, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione del
02.02.2015
CONVENUTI- RICORRENTI IN RIASSUNZIONE
NONCHE'
, nata a [...] il [...] Controparte_8
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura alle liti in C.F._14
calce alla comparsa di costituzione e risposta del 08.05.2023, dall'Avv. Emilio
Ursomanno, ed elett.te dom.ta presso lo studio del difensore in Pozzuoli (Na), alla via Montenuovo Licola patria novanta, centro San Domenico, P.E.C.:
Email_2
2 CONVENUTA
E
, nato a [...] il 21 Controparte_9
gennaio 1963 residente in [...] al Corso Vittorio
Emanuele n. 64 (CF: ), quale coerede di CodiceFiscale_15 [...]
, nato a [...] il [...] e deceduto in ER
Casamicciola Terme l'1.6.2001, elettivamente domiciliato in Ischia alla via
Michele Mazzella n. 38 presso lo studio dell'Avv. Bruno Granito (CF.
), dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in C.F._16
calce alla comparsa di costituzione e risposta in riassunzione del 03.03.2022, in sostituzione dell' Avv. Carmine De Dominicis deceduto in Napoli il 4 marzo 2020, P.E.C. Email_3
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
(c.f.: , Controparte_7 CodiceFiscale_17
(c.f.: ), Parte_4 CodiceFiscale_18
(c.f.: ), Persona_1 CodiceFiscale_19
(c.f.: ), Parte_5 CodiceFiscale_20
(c.f.: ), Parte_6 CodiceFiscale_21 [...]
(c.f.: ) e Parte_7 CodiceFiscale_22
(c.f.: ), nella Parte_8 CodiceFiscale_23
qualità di coeredi di nato a ER
LI il 20.6.1923 e deceduto in Casamicciola Terme l'1.6.2001, rappresentati e difesi dall'Avv. Carmine De Dominicis, deceduto come da atto di interruzione (udienza 9.3.2021)
CONVENUTI CONTUMACI
NONCHE' CONTRO
3 (c.f.: ), Controparte_7 CodiceFiscale_24
(c.f.: ), Parte_9 CodiceFiscale_25
(c.f.: ), Parte_10 CodiceFiscale_26
(c.f.: ) e Parte_11 CodiceFiscale_27
(c.f.: ), nella Parte_12 CodiceFiscale_28
qualità di coeredi di Persona_4
CONVENUTI CONTUMACI
E
(c.f.: ), Controparte_10 CodiceFiscale_29 CP_11
(c.f.: , (c.f.: CodiceFiscale_30 Parte_13 C.F._31
), (c.f.: ),
[...] Parte_14 CodiceFiscale_32 Pt_15
(c.f.: ) ed (c.f.:
[...] CodiceFiscale_33 Controparte_12
), quali coeredi di CodiceFiscale_34 Persona_5
[...]
CONVENUTI CONTUMACI
E
(c.f.: ), Controparte_13 CodiceFiscale_35 Pt_16
(c.f.: ) e (c.f.:
[...] CodiceFiscale_36 Parte_17
, quali coeredi di e di CodiceFiscale_37 Persona_6 CP_14
quest'ultima erede di
[...] Persona_5
CONVENUTI CONTUMACI
E
(c.f.: ) e Controparte_15 CodiceFiscale_38
(c.f.: ) Persona_5 CodiceFiscale_39
CONVENUTI CONTUMACI
******************************
CONCLUSIONI: All'udienza collegiale del 18.12.2024, i ricorrenti in
4 riassunzione (già interventori volontari) Parte_1 [...]
e a mezzo del loro procuratore Avv. Marco Parte_2 Parte_3
Scognamiglio, si sono riportati ai propri atti ed hanno concluso chiedendo che l'adito Tribunale in composizione collegiale – adversis rejectis – voglia così provvedere: 1) dichiarare la contumacia dei convenuti Persona_5
(fu e (fu ; 2) dichiarare
[...] CP_7 Controparte_15 CP_7
aperta in LI (Na), in data 23/07/1977, la successione legittima di Pt_1
di 3) dichiarare la eredità di quest'ultimo devoluta, Controparte_7
secondo le quote di cui all'art. 566 c.c., in favore delle parti in causa;
4) ordinare la vendita del compendio immobiliare del defunto, tenendo conto delle motivate osservazioni formulate al § 2.2. della comparsa conclusionale depositata il 07/11/2024 dalla scrivente difesa;
5) porre definitivamente a carico della massa, proporzionalmente alle rispettive quote ereditarie, le spese occorse per lo svolgimento sia della relazione di C.T.U. depositata il
20/10/2023 e dei chiarimenti depositati il 30/03/2024, sia delle due precedenti relazioni a firma dell'Ing. depositate, rispettivamente, il Persona_7
10/01/1995 ed il 12/07/1999; 6) condannare il convenuto Controparte_9
e gli altri aventi causa del convenuto
[...] ER
al pagamento, in favore di essi ,
[...] Parte_1 Parte_2
e delle ulteriori spese processuali, da liquidarsi
[...] Parte_3
conformemente alla notula depositata il 14/11/2024 dalla scrivente difesa unitamente alla memoria di replica, oltre I.V.A., C.P.A. e spese forfettarie in misura del 15% sui compensi professionali, ex art. 2, comma 2, D.M.
55/2014, con clausola di distrazione ai sensi dell'art. 93, comma 1, c.p.c.; 7) ordinare al competente conservatore dei RR. II. di trascrivere l'emittenda sentenza, esonerandolo da qualsivoglia sua responsabilità al riguardo;
8) emettere ogni altra consequenziale statuizione di ragione e di legge.
5 Alla medesima udienza collegiale del 18.12.2024, la convenuta
[...]
a mezzo del suo procuratore, Avv. Emilio Ursomanno, Controparte_8
si riportava ai propri scritti difensivi tutti, da intendersi integralmente trascritti, in particolare alla propria comparsa conclusionale, chiedendo il totale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Il tutto con vittoria di lite, spese ed onorari di causa.
Ancora, all'udienza collegiale del 18.12.2024, i convenuti Controparte_5
, ed altri, a mezzo del loro procuratore,
[...] Controparte_1
Avv. Gaetano Alberto, si riportavano alla depositata comparsa conclusionale e a tutti i precedenti atti e verbali di udienza, chiedendo riservarsi la causa a sentenza.
Infine, alla medesima udienza collegiale, nell'interesse di Controparte_9
e per delega del procuratore costituito Avv. Granito, risultava presente
[...]
l'Avv. Gabriella Testa, la quale si riportava alle memorie conclusionali e di replica ed al verbale di udienza del 14/05/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato il 06/02/1984,
[...]
(nata a [...] il [...]) e Parte_18 Persona_5
(nata a [...] il [...]) convenivano in giudizio, innanzi a
[...]
codesto Tribunale, i loro germani (nato a [...] il Controparte_1
2.1.1934), (nato a [...] il [...]), Controparte_15 [...]
(nato a [...] il [...]), Controparte_16 ER
(nato a [...] il [...]), (nata a
[...] Persona_4
LI il 14.11.1927), (nata a [...] il [...]) Persona_5
e (nata a [...] il [...]) per sentir Controparte_8
dichiarare aperta la successione legittima e dividere la eredità del comune genitore di nato a [...] il [...] e deceduto il Pt_1 Controparte_7
6 23/03/1977 a LI (Na).
A fondamento delle proprie ragioni, esponevano che:
-in data 23.07.1977 decedeva, ab intestato, il padre di Pt_1 CP_7
nato a [...] il [...], lasciando a sé superstiti i figli;
[...]
-che, in vita, il de cuius aveva disposto di parte dei suoi beni con i seguenti atti di donazione in favore di e Per_5 CP_8
1) del 23.03.1965 col quale veniva donato alla figlia la Persona_8 Per_5
zonetta di terreno di mq. 240, riportata al foglio 9 di Monte di Procida alle particelle 360,362,361,363;
2) Atto Prattico del 26.02.1968 con quale veniva donata a la zonetta CP_8
di terreno di mq. 288, in catasto al foglio 9 di Monte di Procida, particelle
384,385,386,387,388.
- nell'asse ereditario del de cuius sono ricaduti i seguenti beni: in LI:
a) immobile urbano alla via Mercato di Sabato, riportato in catasto alla partita
876, foglio 14, p.lla 292/1, pt. vani 1 cat. A/5 e p.lla 292/4, alla Via Mercato di Sabato n. 96, 1p. vani 2 cat. A/5; in Monte di Procida:
a) immobile urbano in Monte di Procida alla via Mercato di Sabato n. 65 bis, in catasto alla partita 1328, foglio 9, particella 145, pt., categoria
C/3, con sovrastante piccolo appartamentino non censito;
b) fondo rustico di are 14,90 ed altro di are 0,22, riportati in catasto rispettivamente al foglio 9, particelle 95 e 313, partita 2707;
c) are 0,14 partita 4272, foglio 9, particella 217;
d) are 27.17 partita 2449 foglio 9 particella 164;
e) are 0.80, 0.72 e 0.74 alla partita 1113, foglio 9, rispettivamente particelle 206, 209, 211;
f) are 0.56 e 0.66 alla partita 1117, foglio 9, rispettivamente particelle
7 210,212;
-non è stato possibile realizzare una bonaria divisione.
Tanto brevemente premesso, le attrici, chiedevano, dunque, al Tribunale adito accogliersi le seguenti conclusioni: “1) dichiararsi sciolta la comunione ereditaria dei beni innanzi indicati;
2) formare l'attivo ereditario con
l'inclusione anche delle donazioni;
3) in mancanza di accordo, previa stima dei beni e loro riparto, procedersi all'assegnazione con sentenza munita di clausola;
4) spese a carico della massa”.
2. Alla prima udienza di comparizione del 13.03.1984, si costituivano, con l'Avv. LD Domenichini, i convenuti: Controparte_15
, , , e i quali aderivano alla CP_1 Per_2 ER Per_5 Per_9
domanda di divisione dei beni ereditari e spiegavano domanda riconvenzionale nei confronti di per Persona_5
ottenere il pagamento della rendita maturata in virtù di occupazione esclusiva di alcuni beni ereditari, concludendo affinché il Tribunale adito così provvedesse: “dichiarare aperta la successione legittima di
[...]
procedere alla nomina di un ctu per la descrizione e Controparte_7
valutazione dei cespiti ereditari e per la comoda divisione degli stessi, disporre previo accertamento dei frutti precetti, l'assegnazione delle singole quote con la condanna della al pagamento Persona_5
per quanto di ragione e pro quota a favore di essi convenuti delle indennità dovute per l'occupazione dell'immobile da essa detenuto.”
3. Alla prima udienza del 13.3.1984, l'Avv. Diana chiedeva termine per controdedurre alla comparsa depositata in udienza il 13.3.1984 ed, alla successiva udienza del 14.6.1984, proponeva, quindi, “domanda riconvenzionale nei confronti del convenuto , ER perché quale conduttore dei fondi, venga disposto l'accertamento dei frutti
8 percetti e per l'effetto condannarlo al pagamento”.
4. Nel corso del giudizio, decedeva il convenuto . In Controparte_16 particolare, all'udienza dell'11.12.1986, il difensore dei convenuti dichiarava appunto il decesso di e chiedeva dichiararsi CP_7 Persona_2
l'interruzione del giudizio.
Alla medesima udienza dell'11.12.1986, il difensore di parte attrice depositava lo stato di famiglia del , i certificati ipotecari e gli estratti Pt_19
catastali dei beni caduti in successione.
La causa veniva interrotta per, poi, essere tempestivamente riassunta, a seguito di ricorso per riassunzione notificato il 30.01.1987.
5. Si costituivano con l'avv LD Domenichini, con comparsa di costituzione del 26.5.1987, gli eredi del fu nelle Controparte_16
persone del coniuge superstite di e dei figli legittimi Pt_1 Controparte_2
, , e i Controparte_3 Pt_3 CP_5 CP_7 Per_3 CP_6
quali si riportavano alle difese ed alle istanze già svolte dal de cuius CP_7
. Persona_2
Nel 1990 decedeva anche una delle due attrici, . Persona_1
Pertanto, si costituivano, con comparsa d'intervento volontario ex. art. 110
c.p.c. del 2.10.1990, con l'avv Giuseppe Diana, gli eredi di
[...]
, , e Persona_1 Controparte_17 Parte_1 Pt_3
ribadendo la richiesta di scioglimento della comunione ereditaria dei Pt_2
beni ricaduti nella successione di . Controparte_7
Dopo vari rinvii per rinuncia dei diversi ctu nominati, veniva espletata una consulenza tecnica d'ufficio a mezzo dell'Ing. per la Persona_7
descrizione e valutazione dei beni e la redazione di un progetto di riparto.
Con comparsa del 15.3.1995, per si costituiva, in Parte_1 aggiunta al già costituito difensore avv. Giuseppe Diana, anche l'Avv.
9 Pasquale Scognamiglio.
All'udienza del 25.9.1997, si costituiva, in sostituzione dell'Avv. LD
Domenichini, per i convenuti , Controparte_15 CP_1
, , Per_9 Per_5 Controparte_18 Controparte_3
, (nato il [...]) e , l'avv. Giacomo Pt_3 CP_5 CP_7 Per_3 CP_6
Visconti, in virtù di procura speciale alle liti del 26.4.1993.
Precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
6. Con ordinanza del 25.11.1998, il Tribunale in composizione collegiale, rilevato che sui terreni oggetto di causa erano state realizzate numerose opere edilizie e che non risultavano espletate le necessarie indagini circa la legittimità urbanistica delle medesime, anche al fine di verificarne la commerciabilità ai sensi della L. 28.02.1985 e successive modifiche, disponeva un supplemento di indagine tecnica nella persona dell'ing.
Per_7
Veniva depositata la relazione peritale suppletiva e, con ordinanza del 30.11-
11.12.2000, il Collegio dichiarava esecutivo il progetto di divisione redatto dal CTU, rimettendo la causa sul ruolo istruttorio per procedere con la delega al notaio per le operazioni di sorteggio.
Con ordinanza resa il 15.04.2003 veniva conferito incarico al CTU, arch al fine di provvedere, prima di procedere al sorteggio, al Persona_10
frazionamento dei cespiti individuati dal ctu ing. al nuovo Per_7
accatastamento ed alle ulteriori operazioni tecniche.
7. Il 24.06.2003, con comparsa depositata in cancelleria, si costituiva
[...]
, nella qualità di erede del defunto padre Parte_7 [...]
, la quale si opponeva al progetto di riparto, ER
così come reso esecutivo, in quanto ricomprendente un immobile di due piani
(sito in Monte di Procida- località Cappella, alla via Mercato di Sabato, già
10 civico 65, riportato nel NCEU con i seguenti dati : P 1983/1739 A/4 cl. 2 vani
2 Rendita Euro 79,53 e P 1983/1740 A/4 cl.5 vani 3,5 Rendita Euro 225,95 via Cappella n. 87), posseduto ed usucapito dal padre . ER
TT di CO eccepiva che né l'atto di citazione né il Persona_5 progetto di divisione e l'ordinanza che lo aveva reso esecutivo erano mai stati notificati al padre quando era in vita, opponendosi a detto progetto.
nella qualità di erede di Pt_1 Parte_7 [...]
(nato il [...] e deceduto l'1.6.2001), ER
provvedeva, pertanto, ad impugnare il progetto di divisione e chiedeva l'esclusione dal piano del bene riportato nel NCEU con i seguenti dati: P
1739/1983 A/4 cl. 2 vani 2; P 1470/1983 A/4 cl. 5 vani 3,5, perché usucapito dal defunto figlio , ben prima della ER
morte del padre atteso che aveva personalmente CP_7 ER
costruito l'immobile nel 1954/1955 con regolare progetto intestato a sè, indicato come;
che nel corso dei 20 Parte_20
anni successivi non aveva mai avuto alcun ostacolo da parte del padre e che aveva sempre provveduto al pagamento degli oneri tributari nonchè delle forniture elettrice ed idriche relative all'immobile.
Chiedeva anche dichiararsi invalido il procedimento per la mancata notifica al contumace della comunicazione concernente il deposito del progetto di divisione e dell'ordinanza che aveva reso esecutivo tale progetto.
8. Il procedimento veniva nuovamente interrotto all'udienza dell'11.1.2005 per il decesso dell'avv. Giuseppe Diana, difensore dell'attrice
[...]
e degli interventori volontari. Veniva, inoltre, Persona_5
disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e Persona_6
(coeredi di e di CP_13 Persona_5 Parte_3
(erede di ).
[...] Persona_1
11 Integrato il contraddittorio, veniva conferito l'incarico al CTU arch Per_10
al fine di verificare quanto dedotto da
[...] Pt_1 Controparte_7
e con la comparsa di costituzione e risposta del Parte_2 Pt_3
05.02.2009, circa la intervenuta cessione volontaria di uno dei cespiti oggetto di causa.
Il processo veniva dichiarato nuovamente interrotto all'udienza del
14.12.2010, a causa della morte dell'Avv. LD Domenichini, difensore del convenuto e, successivamente, ER
veniva riassunto con ricorso depositato il 09.06.2011 dai convenuti
[...]
, , Controparte_15 CP_1 Per_5 Per_9 Controparte_18
, , e . Controparte_3 Pt_3 CP_5 CP_7 Per_3 CP_6
Con comparsa di costituzione e risposta del 13.07.2011 si costituivano
[...]
e (quali figli di parte attrice Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_18
nata a [...] il [...] e deceduta il 5.4.1990: dallo stato di
[...]
famiglia emerge che, nelle more del giudizio, era deceduto anche il coniuge di ossia , in data 23.8.2002), i quali, si Pt_18 Controparte_17
riportavano alla propria comparsa del 05.02.2009 insistendo affinché venissero riprese le operazioni peritali già demandate alla CTU arch Per_10
[...]
Si costituivano con comparsa di costituzione del 19.07.2011 Pt_1 [...]
, Parte_7 CP_7 Per_5 Per_1 Pt_8 CP_9
e Anna, tutti eredi di , che Pt_5 ER
insistevano ancora per la mancata notifica al proprio genitore dell'atto introduttivo del giudizio de quo.
Le parti venivano onerate a notificare il ricorso in riassunzione depositato il
09.06.2011 unitamente al decreto del 10.06.2011, anche agli eredi di
[...]
e a . Persona_5 Persona_4
12 A ciò provvedevano i convenuti , , Controparte_15 CP_1 Per_5
, CP_8 Controparte_18 Controparte_3 Pt_3
, e . CP_5 CP_7 Per_3 CP_6
9. Attesa l'eccezione di estinzione del giudizio, sollevata dalla difesa dei convenuti , , Parte_7 Controparte_7
, , Persona_5 Persona_1 Parte_8
, e
[...] Controparte_9 Parte_5 [...]
tutti quali eredi di TT di , le Parte_6 ER
parti venivano invitate a precisare le rispettive conclusioni sul punto e la causa veniva rimessa all'udienza collegiale del 16/09/2015, udienza alla quale, il
Tribunale riservava la decisione.
A scioglimento della riserva, con ordinanza del 25.09.2015, il Collegio provvedeva a rigettare l'eccezione di estinzione del giudizio, dichiarava la contumacia di (eredi e di , a Controparte_13 Persona_6 CP_14
sua volta erede di ), di , Persona_5 Parte_16
Giuseppe, e ordinava la Controparte_10 Persona_4
rinnovazione della notifica del ricorso in riassunzione depositato il
09.06.2011 nei confronti di , , (residente negli CP_11 Per_4 Pt_3
Usa) e (residente negli Usa), ordinava la notifica dello stesso a CP_3
(erede di ), invitava la difesa degli attori a Parte_16 CP_14
depositare l'atto di citazione notificato, onerando i difensori tutti a dedurre e documentare se e quali parti fossero contumaci alla data di emissione dell'ordinanza del 30.11.-11.12.2000.
Il Collegio, dunque, rinviava la causa al 03.06.2016 ed i convenuti
[...]
, , Controparte_15 CP_1 Per_5 CP_8 Controparte_18 [...]
, e , in Controparte_3 Pt_3 CP_5 CP_7 Per_3 CP_6
ottemperanza all'ordinanza del 25.09.2015, provvedevano alle notifiche
13 richieste.
All'udienza del 17 settembre 2019, il Giudice istruttore, preliminarmente, dichiarava la contumacia di , (entrambi CP_11 Parte_15
quali eredi di TT di ) risultando regolare la Persona_5 rinnovazione della notifica dell'atto di riassunzione nei loro confronti, così come già disposto con ordinanza del 25 settembre 2015, ed ordinava la rinnovazione dell'atto di riassunzione nei confronti di (erede Parte_13
di TT di ), in quanto quella compiuta in Persona_5
esecuzione dell'ordinanza del 25 settembre 2015, si era perfezionata oltre il termine concesso, disponendo, altresì, la rinnovazione della notifica, così come richiesto da parte istante, nei confronti di . Parte_14
All'udienza del 10 dicembre 2019, il Giudice istruttore dichiarava la contumacia di regolarmente citato e non costituito ed Parte_13
autorizzava la rinnovazione della notifica nei confronti di Parte_14 rinviando all'udienza del 10 novembre 2020.
All'udienza del 09.03.2021, il Giudice Istruttore, preso atto dell'avvenuta comunicazione del decesso dell'Avv. Carmine De Dominicis, dichiarava l'interruzione del processo.
Il 20.09.2021 veniva depositato telematicamente ricorso in riassunzione ex. art. 303 c.p.c. nell'interesse di , e Parte_1 Parte_2
– nella qualità di eredi legittimi (in quanto figli) di TT Parte_3 di – a mezzo dei loro procuratori Avv.ti Massimiliano Persona_1
Scognamiglio e Marco Scognamiglio.
All'udienza del 08.03.2022, il Giudice Istruttore, preliminarmente, dichiarava la contumacia di nella qualità di erede di Controparte_7 [...]
, nella qualità di ER Persona_5
erede di , , ER Persona_1
14 , tutti nella qualità di Parte_8 Parte_6
eredi di;
dichiarava, altresì, la ER
contumacia di quale erede di e di Controparte_13 Persona_6 CP_14
questa ultima erede di . Dichiarava,
[...] Persona_5
ancora, la contumacia di , , Controparte_10 CP_11 Parte_13
tutti nella qualità di eredi di di Dichiarava, Pt_1 Persona_5
altresì, la contumacia di Controparte_7 Parte_12
,
[...] Parte_9 Parte_10 [...]
quali eredi di . Dichiarava, Parte_11 Persona_4
altresì, la contumacia di , entrambi quali Parte_16 Parte_17
eredi di e di , questa ultima erede di Persona_6 CP_14 [...]
Dichiarava, altresì, la contumacia di , Persona_5 Parte_14
ed CO, quali eredi di Parte_15 CP_14 Persona_5
ordinando la rinnovazione della notifica entro il 30 aprile
[...]
2022 nei confronti di , nella qualità di erede di Persona_5
e nella ER Pt_1 Parte_5
medesima qualità in quanto nel relativo avviso di ricevimento non erano indicate le ragioni del mancato recapito al destinatario o alle persone indicate dall'art. 139 c.p.c., rinviando all'uopo all'udienza del 24 maggio 2022.
All'udienza del 24.5.2022, il Giudice, preliminarmente, dichiarava la contumacia di e di Parte_7 Parte_5
entrambe nella qualità di eredi di TT di
[...] ER
. Disponeva, inoltre, una nuova ctu volta a predisporre un nuovo
[...] progetto divisionale, ovvero che accertasse l'indivisibilità della massa, nominando quale consulente tecnico d'ufficio l'arch Per_11
Nelle more, si costituiva con comparsa di risposta depositata l'08.05.2023
la quale rappresentava di aver già diviso la Controparte_8
15 massa ereditaria con gli altri coeredi sulla base del progetto divisionale del
CTU ing. Chiedeva, quindi, che il nuovo CTU arch Per_7 [...]
recepisse tale progetto. Per_11
Il CTU arch depositava il proprio elaborato peritale il Per_11
20.10.2023 e successivamente, in data 30.03.2024 i chiarimenti richiesti.
All'udienza del 14.05.2024 il G.I. - considerato che su rilievo dell'Avv.
Scognamiglio, reso già alla precedente udienza, fu Persona_5
e fu risultavano effettivamente CP_7 Controparte_15 CP_7
costituiti con l'Avv. Giacomo Visconti al quale però non risultava notificato il ricorso in riassunzione del 20 settembre 2021- disponeva l'instaurazione del contradditorio anche nei confronti di tali parti mediante notifica del ricorso in riassunzione da effettuarsi, unitamente al verbale d'udienza, nel termine di giorni trenta e rinviava in prosieguo all'udienza del 09 luglio 2024, invitando le parti a precisare le loro rispettive conclusioni a quella stessa data.
All'udienza del 09.07.24 il G.I, rilevato che trattandosi di procedimento già pendente alla data del 30 aprile 1995, lo stesso, giusta l'art. 90 L. 353/90, doveva intendersi sottoposto alla disciplina del c.d. vecchio rito, sì che le parti dovevano essere rimesse davanti al Collegio con fissazione dell'udienza di discussione, secondo la formulazione dell'art. 190 anteriore alle modifiche introdotte con la citata legge 353/90, rimetteva le parti innanzi al Collegio fissando l'udienza di discussione per il giorno 20 novembre 2024, udienza, poi, rinviata al 18.12.2024. Infine, all'udienza collegiale del 18.12.2024, il
Tribunale riservava la causa in decisione.
10. Passando alla disamina delle domande ed eccezioni sollevate nel presente giudizio, il Tribunale osserva quanto segue.
Occorre, innanzitutto, precisare che nel caso di interruzione del processo per effetto della morte di una parte - costituita a mezzo procuratore – e di
16 notificazione dell'atto riassuntivo, tutti gli eredi sono partecipi del processo, che prosegue, eventualmente nella loro contumacia, senza che sussista un difetto di integrità del contraddittorio (Cass. n. 217 del 12.1.2015).
Nel corso del presente giudizio si sono verificare molteplici interruzioni, per decesso delle parti e dei loro difensori.
Sono considerate contumaci, alla luce del principio di diritto sopra enunciato, tutte le parti, anche precedentemente costituite, che non si sono costituite in seguito all'ultimo atto di riassunzione.
11. Sulla notifica dell'atto di citazione a ER
[...]
Occorre verificare la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti delle parti originarie ed, in particolare, di CP_7 ER
, attesa l'eccezione, sollevata nel 2003 dalla figlia ,
[...] Parte_7
di mancata conoscenza del presente giudizio.
L'atto di citazione del 1984 risulta regolarmente notificato a
[...]
(nato il [...] e deceduto l'1.6.2001), con atto ER
consegnato a mani del figlio (come si evince dalla Controparte_9
firma apposta sulla relata di notifica in atti) in data 8.2.1984 presso l'indirizzo di Monte di Procida Via Cappella II trav. 4.
11.1 risulta ritualmente e ER
tempestivamente costituito in giudizio, unitamente ai germani
[...]
, , e con comparsa di Controparte_1 Per_2 CP_15 Per_9 Per_5
costituzione del 13.3.1984, a mezzo dell'Avv LD Domenichini, come da procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione stessa, nella quale
, viene indicato solamente con il secondo Pt_1 ER
nome, ossia come . ER
Nella comparsa di costituzione del 13.3.1984, i germani convenuti aderivano
17 alla domanda di divisione, chiedendo di dichiarare aperta la successione legittima di di e spiegavano domanda Pt_1 Controparte_7
riconvenzionale nei confronti di , volta ad Persona_5
ottenere la condanna della stessa al pagamento- per quanto di ragione e pro quota, in favore dei convenuti – della indennità dovuta per l'occupazione dell'immobile detenuto dalla stessa, a decorrere dalla data di decesso del comune dante causa.
11.2 Successivamente al decesso di di (originario Pt_1 Persona_2
convenuto), gli eredi di quest'ultimo, di ed i figli Pt_1 Controparte_2
, , (nato il Controparte_3 CP_19 CP_7 Per_3
3.2.1963) e , si costituivano, con comparsa di costituzione in giudizio CP_6 dell'Avv. Giacomo Visconti del 30.4.1993, in sostituzione del precedente difensore avv. LD Domenichini, unitamente solo ad alcuni dei germani del padre Carlo, ossia di , e Pt_1 Controparte_15 CP_1 Per_9
Per_5
Dunque, al fine di rendere chiara la verifica circa la regolare instaurazione del contraddittorio al momento dell'instaurazione del giudizio:
-TT di sorella di parte attrice- non risulta costituita ab Persona_4 initio (la notifica dell'atto di citazione è avvenuta ritualmente a mani della stessa, in data 7.2.1984);
- ( ), nei confronti del quale la ER ER notifica dell'atto di citazione è avvenuta ritualmente a mani del figlio, in data
8.2.1984, risulta costituito con l'avv. LD Domenichini;
- TT di , e si Controparte_15 CP_1 Per_9 Per_5 Per_2
costituiscono inizialmente a mezzo dell'avv. LD Domenichini, unitamente al germano (rectius ); Per_3 ER
- successivamente al decesso di , gli eredi di quest'ultimo, unitamente a Per_2
18 di , e si costituiscono Pt_1 Controparte_15 CP_1 Per_9 Per_5
con l'Avv. Visconti Giacomo, in sostituzione dell'avv. LD Domenichini.
11.3 Non sussistono dubbi di sorta sull'avvenuta costituzione di Per_3
a mezzo dell'Avv. LD Domenichini, atteso che, con la
[...] comparsa depositata all'udienza del 13.3.1984, si costituivano i figli del de cuius, germani di parte attrice, né vi era alcuna ragione perché si costituissero soggetti diversi o omonimi.
D'altronde, dalla certificazione rilasciata in data 16.12.1983, attestante lo stato di famiglia del de cuius di e prodotto in atti Pt_1 Controparte_7 dall'Avv. Diana, iniziale difensore di parte attrice, emerge, in modo inequivocabile, che i germani di parte attrice, unici soggetti nei confronti dei quali andava ed è stato poi effettivamente instaurato il contraddittorio, sono esattamente i 7 germani sopra indicati, per cui, all'evidenza, il riferimento a
è da intendersi proprio ad . Per_3 ER
Dallo stato di famiglia del de cuius TT di emerge, Controparte_7
infatti, che, alla data di instaurazione del presente giudizio, risultava già deceduta la moglie del de cuius (deceduta il Persona_12
17.2.1982) nonché due figli, (deceduto celibe in data 8.8.1966) e Pt_3
(nato morto il 30.8.1922). Per_3
Dunque, alla data di notifica dell'atto di citazione non vi era alcun coerede che aveva il nome di “ ”, ad eccezione di , nato il Per_3 ER
20.6.1923 ( , in particolare, risulta nato circa un anno dopo il ER
decesso di , nato morto il 30.8.1922). Per_3
Solo con la morte di , a quest'ultimo subentra, unitamente agli altri Per_2
eredi, anche il figlio (nato il [...]), che si costituisce circa 3 anni Per_3
dopo l'instaurazione del giudizio, con comparsa del 26.5.1987, in virtù di mandato conferito all'avv. LD Domenichini, in calce all'atto di
19 riassunzione del 20.1.1987 e, successivamente, con l'Avv. Giacomo Visconti.
Va, al riguardo, evidenziato che, proprio nell'atto di riassunzione del 9.1.1987
(in calce al quale vi è il decreto di fissazione dell'udienza del 26.5.1987), depositato per la prosecuzione del giudizio in seguito al decesso di , Per_2
l'Avv. Diana ribadiva che, tra gli originari convenuti, vi era appunto Per_3
.
[...]
La regolare notifica dell'atto di citazione nei confronti di ER
nonché la sua iniziale costituzione in giudizio con l'Avv.
[...]
LD Domenichini costituisce un imprescindibile spartiacque processuale per la disamina delle domande, avanzate dal 2003 in poi, dagli eredi di
. ER
Ed invero, , unitamente agli altri germani, nel costituirsi ha ER
esplicitamente aderito alla domanda di divisione.
12. Sulla efficacia del progetto di divisione del 30.11- 11.12.2000.
Occorre, poi, passare alla disamina della questione relativa alla validità del progetto di divisione approvato con ordinanza del 30.11-11.12.2000, con la quale si provvedeva, altresì, a fissare l'udienza del 17.5.2001 per l'espletamento delle operazioni di sorteggio.
All'udienza del 13.7.1999, risultavano presenti solamente gli avv. Diana,
Scognamiglio e Visconti, i quali chiedevano dichiararsi esecutivo il progetto di divisione. L'avv. Diana e l'avv. Scognamiglio chiedevano, inoltre, di ordinare al detentore degli immobili di rendere ER
il conto.
L'ordinanza risulta notificata agli avv. Giuseppe Diana, Pasquale
Scognamiglio e Giacomo Visconti, ma non all'avv. LD Domenichini, che, sebbene sostituito con l'avv. Visconti dagli altri convenuti, era rimasto quale unico difensore del solo . ER
20 Alle successive udienze, l'avv. Domenichini non risulta mai comparso.
12.1 Ebbene, nel procedimento di scioglimento della comunione, la comunicazione del deposito del progetto divisionale e dell'udienza fissata per la relativa discussione deve essere effettuata, a norma dell'art. 789, secondo comma, c.p.c. nei confronti di tutti i condividenti, anche se contumaci.
In difetto di tale adempimento, che non può essere sostituito dal mero deposito in cancelleria dell'elaborato peritale, il Giudice istruttore non può dichiarare esecutivo il progetto di divisione per mancanza di contestazioni, risultandone invalidi la relativa ordinanza ed i successivi atti del procedimento, senza che sia di ostacolo a tale obbligo di comunicazione la tassativa elencazione contenuta nell'art. 292 c.p.c., comma 1, perché tale disposizione riguarda solo il giudizio contenzioso, mentre l'art. 789
c.p.c. aggiunge nuovi obblighi in riferimento al giudizio di divisione (Cass.
n. 880 del 23.1.2012; Cass. n. 9305/1993; Cass. n. 9849/1997; Cass. n.
21289/2010).
In definitiva, poiché , unitamente al suo difensore, non è ER
stato messo nella condizione di proporre le sue osservazioni al progetto di divisione, tutta l'attività successivamente svolta, di approvazione del progetto di divisione e di prosieguo per l'estrazione a sorte dei lotti risulta inefficace.
12.2 Dalla inutilizzabilità del progetto di divisione approvato con ordinanza del 30.11-11.12.2000, discende la necessità di procedere ex novo alla formazione di un nuovo progetto di divisione.
Innanzitutto, occorre dichiarare aperta la successione legittima di di Pt_1
nato a [...] il [...] e deceduto a LI (NA) il Controparte_7
23/07/1977.
21 12.3 Dallo stato di famiglia di risulta che, in data Controparte_7
30.8.1922, è “nato morto” . ER
Circa la capacità a succedere delle persone fisiche, l'art. 462 c.c. prevede che: “Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione”.
Ne consegue che, per poter essere chiamato ad ereditare, un soggetto deve possedere quella particolare forma di capacità giuridica, la cd. capacità di succedere (diversa dalla capacità d'agire), che spetta non solo ai nati ma anche ai concepiti. Al concepito, peraltro, ai sensi del principio generale di diritto di cui all'art.1, secondo comma c.c., la legge riconosce determinati diritti, tra cui quelli successori, subordinandoli all'evento della nascita.
Ciò premesso, nel caso di specie, di è nato morto Pt_1 ER il 30.8.1922, ossia prima dell'apertura della successione paterna ed, in base ai principi sopra indicati, essendo nato morto, non si è verificato l'acquisto dei diritti successori in suo favore.
12.4 Prima della morte di di risulta deceduto, in Pt_1 Controparte_7
data 8.8.1966, il figlio TT di nato il [...] e morto CP_4
celibe all'età di 45 anni.
Per il caso di premorienza del successibile, occorre tenere conto di eventuali discendenti che possano subentrare per rappresentazione, altrimenti la loro quota si accresce a quella degli altri.
Nella successione legittima, infatti, in caso di premorienza di un erede legittimo, opera l'istituto della rappresentazione, previsto dall'art. 467 c.c. Nel caso in esame, come verrà meglio indicato con separata ordinanza, non è dato sapere se nato il [...] e deceduto in data Controparte_4
8.8.1966 avesse dei figli (fuori dal matrimonio) e se debba operare l'istituto della rappresentazione.
22 La formulazione dell'art. 467 c.c., secondo la quale la rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado dell'ascendente, deve intendersi non già nel senso che i discendenti siano titolari dei medesimi diritti del rappresentato, ma piuttosto nel senso che gli stessi vengano a trovarsi nella medesima posizione e nel medesimo grado del rappresentato solo ai fini della misura della delazione ereditaria, la quale avviene peraltro direttamente nei confronti dei rappresentanti, che mantengono una posizione autonoma rispetto al rappresentato.
L'indicazione dei soggetti a favore dei quali ha luogo la successione per rappresentazione, quale prevista dagli artt. 467 e 468 c.c.,
è tassativa, essendo il risultato d'una scelta operata discrezionalmente dal legislatore, sicché non è data rappresentazione quando la persona cui si intenda subentrare non è un discendente, un fratello o una sorella del defunto, ma il coniuge di questi (Cass. n. 2914 del 7.2.20920; Cass. n. 5508 del
5.4.2012; Cass. 30-5-1990 n. 5077).
12.5 Successivamente al decesso di , ma prima Controparte_7
della instaurazione del presente giudizio, ossia in data 17.2.1982, è deceduta
, moglie di . Persona_12 Controparte_7
In tal caso, come sopra già anticipato, non si applica la rappresentazione, bensì la trasmissione del diritto di accettazione, in base al disposto dell'art. 479 c.c. prevede che, se il chiamato all'eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette ai suoi eredi, che possono esercitarlo in sua vece.
Nel casi di specie, tra l'altro, non è dato nemmeno sapere se la moglie di abbia o meno accettato, in modo espresso o Controparte_7 tacito, l'eredità del de cuius.
Occorre, quindi, devolvere l'eredità del de cuius di Clemente Pt_1 CP_7
23 in base al disposto dell'art 581 c.c. per 1/3 al coniuge Persona_12
e per 2/3 ai figli.
12.6 Occorre, dunque, prevedere due distinte masse, con la precisazione che la massa spettante al coniuge, andrebbe considerata tra i beni che già appartenevano alla , iure proprio, nella sua successione. Per_12
E' vero che orami i beni di entrambe le masse si appartengono a tutti i figli ed in quote tendenzialmente eguali, ma il principio della separazione delle masse non è derogabile se non per accordo ed in forma scritta dei condividenti.
Risulta necessario, quindi, sottoporre alle parti, con separata ordinanza, la questione sopra indicata, rimettendo alle stesse ogni statuizione circa la possibilità di optare per una riunione delle due masse, con sottoscrizione del verbale di causa direttamente ad opera dei coeredi (o di loro procuratori speciali, non essendo sufficiente la procura alle liti rilasciata al difensore), dovendosi, altrimenti, procedere alla formazione di due autonomi progetti, prevedendo nella successione del coniuge premorto TT di CP_7
una quota riservata al coniuge superstite ,
[...] Persona_12
destinata a transitare nella sua successione.
Ed invero, secondo la giurisprudenza di legittimità “nel caso di divisione di beni oggetto di comproprietà provenienti da titoli diversi non si realizza un'unica comunione ma tante comunioni quanti sono i titoli di provenienza dei beni, corrispondendo alla pluralità di titoli una pluralità di masse, ciascuna delle quali costituisce un'entità patrimoniale a sé stante, nella quale ogni condividente deve poter far valere i propri diritti indipendentemente da quelli che gli competono sulle altre masse e nell'ambito di ciascuna massa debbono trovare soluzione i problemi relativi alla formazione dei lotti e alla comoda divisione dei beni immobili che vi sono inclusi” (Cass. n. 15494 del 7.6.2019; Cass. n. 314/2009).
24 Pertanto, in caso di divisione del complesso, si hanno, in sostanza, tante divisioni, ciascuna relativa ad una massa e nella quale ogni condividente fa valere i propri diritti indipendentemente da quelli che gli competono sulle altre masse. Nell'ambito di ciascuna massa, inoltre, debbono trovare soluzione i problemi particolari relativi alla formazione dei lotti e alla comoda divisione dei beni immobili che vi sono inclusi.
È possibile procedere ad un'unica divisione invece che a tante divisioni quante sono le masse solo con il consenso di tutti i condividenti, che deve trovare titolo in uno specifico negozio - che ove, riguardante beni immobili, deve rivestire la forma scritta "ad substantiam" - con il quale si attui il conferimento delle singole comunioni in una comunione unica ( Cass. n 3014/81; Cass.
n.2231 del 30/03/1985; Cass. n.5798 del 15/05/1992; Cass. n.314 del
09/01/2009; Cass. n.3029 del 06/02/2009; Cass. n. 25645 del 30.10.2018).
Infine, poichè 5 dei figli del de cuius di risultano Pt_1 Controparte_7
deceduti nelle more del giudizio, occorre dare atto che, in base al combinato disposto degli artt. 469 e 726 c.c., la divisione ereditaria, avviene per stirpi, procedendosi alla formazione di tante porzioni, una volta eseguita la stima, quante sono le stirpi condividenti, mentre non è prevista l'ulteriore formazione di altrettante subporzioni all'interno di ciascuna stirpe, sempre che non si formi al riguardo un accordo fra tutti i partecipanti (Cass. n. 139 dell'8.1.2020).
13. Sulla ricostruzione della massa da dividere.
Occorre, dunque, stabilire quali siano i beni da dividere e, formate le porzioni, quanti siano gli eredi o le stirpi condividenti.
In atti è presente la documentazione ipotecaria attestante le iscrizioni e trascrizioni a favore e contro il de cuius per gli immobili ricadenti in Monte di Procida e LI.
25 In particolare, all'udienza dell'11.12.1986, il difensore di parte attrice depositava lo stato di famiglia del de cuius, i certificati ipotecari e gli estratti catastali dei beni caduti in successione.
13.1 Peraltro, il principio per cui nei giudizi di scioglimento della comunione, la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull'immobile da dividere, imposta dall'art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato, non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda.
Ed invero, la divisione, qualora debba pure addivenirsi alla vendita del bene comune, a differenza di quanto accade nel processo di espropriazione, non avviene ai danni di qualcuno, ma nell'interesse di tutti, sicché il richiamo alle norme del processo di espropriazione è limitato alle sole modalità esecutive della vendita e ai relativi rimedi (Cass. n. 6228/2023; Cass. n. 10067/2020).
D'altronde, il Giudice della divisione, nello svolgimento del potere di direzione delle operazioni, può ordinare alle parti la produzione della documentazione occorrente o avvalersi di un proprio ausiliario (Cass. n.
10067 del 28.5.2020).
Dunque, le doglianze sollevate al riguardo dalle parti risultano infondate sia in punto di fatto che di diritto.
14. Sulla eccezione di usucapione spiegata dagli eredi di
[...]
. ER
Strettamente correlata alla individuazione dei beni ricompresi nella massa è la disamina delle eccezioni di usucapione spiegate dagli eredi di di Pt_1
. ER
Come già chiarito al par. 11.3, la regolare notifica dell'atto di citazione nei confronti di nonché la sua iniziale ER costituzione in giudizio con l'Avv. LD Domenichini costituisce un
26 imprescindibile spartiacque processuale per la disamina delle domande, avanzate dal 2003 in poi, dagli eredi di . ER
Ed invero, , unitamente agli altri germani, nel costituirsi in ER
giudizio, ha esplicitamente aderito alla domanda di divisione.
Ciò implica la rinuncia a qualsivoglia domanda di usucapione maturata in precedenza, attesa la "incompatibilità" tra la domanda di divisione (che presuppone il riconoscimento della quota degli altri aventi diritto) e quella di riconoscimento della verificatasi usucapione, di cui all'art 1658 c.c..
Infatti, la giurisprudenza di legittimità anche risalente ha ritenuto che colui che vanta l'acquisto della proprietà immobiliare per usucapione, se pone in essere un comportamento che contraddice alla sua pretesa (ed è il caso della domanda di divisione del bene, rispetto al quale si vanta il modo di acquisto della proprietà, a titolo originario, come nel caso in esame), rinuncia
(implicitamente) alla tutela giuridica della sua vantata condizione di usucapiente (Cass.
5.9.1998 n. 8815; Cass. 28.5.1996 n. 4945, sentenze entrambe emanate in fattispecie instaurate con rito ante l. 353/1990), senza necessità dell'atto scritto, ai fini abdicativi (art. 1350, n. 5, c.c.).
Tra l'altro, la Suprema Corte ha precisato che, per la rinunzia tacita all'usucapione, prevista dal combinato disposto degli artt 1165 (relativo alle norme sulla prescrizione) e 2937 c.c. (relativo alla rinunzia alla prescrizione) non è configurabile alcuna forma particolare, essendo sufficiente qualunque fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione sia estintiva che acquisitiva e che la valutazione del comportamento di una parte al fine di stabilire se esso sia espressione inequivoca della volontà di rinunziare a valersi dell'usucapione involge un apprezzamento di fatto (Cass.
n. 2616 del 09/12/1970)
Dunque, l'eccezione di usucapione sollevata nella comparsa di costituzione
27 del 24.6.2003 da , alla quale si è associato, Parte_7
successivamente, , relativamente all' immobile su Controparte_9
due piani sito in Monte di Procida (riportato nel NCEU con i seguenti dati :
P 1983/1739 A/4 cl. 2 vani 2 Rendita Euro 79,53 e P 1983/1740 A/4 cl.5 vani
3,5 Rendita Euro 225,95 via Cappella n. 87; già risultato accatastato in data
24.1.1983 al n. 1.740/198) per intervenuta usucapione da parte del padre prima dell'atto di citazione ER
asseritamente spedito mezzo posta il 6.2.1984, risulta infondata.
14.1 Irrilevante risulta la circostanza, pure sostenuta, della mancata dichiarazione di contumacia di , atteso che, alla luce di ER
quanto sopra compiutamente indicato, risulta agli atti la costituzione di sin dalla prima udienza del 13.3.1984, con l'avv. LD ER
Domenichini (deceduto nel 2010).
E' indubbio, d'altronde, che, nella comparsa di costituzione del 13.3.1984,
(rectius ) non solo ha aderito alla domanda di Per_3 ER
divisione, ma non ha sollevato alcuna eccezione di usucapione né ha in alcun modo chiesto di espungere dalla massa da dividere questo o quel bene in quanto di sua proprietà.
E', quindi, inequivocabile, la rinuncia tacita a valersi di qualsivoglia usucapione nei confronti dei coeredi.
14.2 Altrettanto infondata è l'affermazione degli eredi di ER secondo cui la notifica ad non si riferirebbe all'atto di ER
citazione introduttivo del presente giudizio e non si riferirebbe alla domanda di divisione dei beni del padre di Pt_1 Controparte_7
Sul punto, in particolare, è stato eccepito che l' atto di citazione risulterebbe spedito lo stesso giorno dell'altro atto di citazione per la divisione dei beni materni, nel cui giudizio risulta, invece, essere costituito. ER
28 Infatti, la mera consultazione del fascicolo di parte dell'Avv. Giuseppe Diana, iniziale difensore delle parti attrici, consente di rilevare, senza ombra di dubbio, che l'originale dell'atto di citazione per la divisione dei beni del defunto reca, in alto a sinistra, il timbro di Controparte_7
repertorio 03398 e che su tutte le relate di notifica ad esso allegate, ivi compresa la relata di notifica ad – perfezionatasi, si ripete ER
in data 8.2.1984 con consegna a mani del figlio convivente – recano CP_9
appunto il numero 3398 di repertorio.
14.3 Né alcuna rilevanza può spiegare l'intestazione catastale del cespite che si assume usucapito in capo ad . ER
Infatti, come ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass n. 6628 del 06/12/1988), l'intestazione catastale di un immobile non comporta la dimostrazione che l'intestatario, o gli intestatari, abbiano effettivamente esercitato su di esso quel potere di fatto che, unitamente all'indispensabile elemento intenzionale, è idoneo a produrre l'acquisto della proprietà per il decorso del tempo ed il concorso di tutte le altre condizioni a tal fine richieste dalla legge.
Va pure rilevato che, oltre alla generica affermazione secondo cui il padre avrebbe usucapito i beni, alcuna prova è stata fornita al riguardo dagli eredi di . ER
Va, altresì, osservato che, successivamente alla costituzione di Per_3
(rectius per distinguerlo da , figlio di ER Per_3 Per_2
costituitosi solamente il 26.5.1987), avvenuta all'udienza del 13.3.1984 con l'avv. Domenichini, l'Avv. Diana chiedeva termine per controdedurre ed, all'udienza del 14.6.1984, proponeva apposita domanda riconvenzionale nei confronti del convenuto perché, quale Pt_1 ER conduttore dei fondi, venisse disposto l'accertamento dei frutti percetti e per
29 l'effetto condannarlo al pagamento.
Anche a fronte di tale domanda, l'avv. Domenichini, difensore di Per_3
non ha sollevato, nelle successive udienze, per circa 20 anni, alcuna contestazione o spiegato domanda di usucapione.
14.4 Gli eredi di di hanno, dunque, Pt_1 ER sollevato un'eccezione di usucapione, che risulta infondata per intervenuta rinunzia paterna e per mancanza di prova.
D'altronde, le deduzioni dagli stessi fornite non sono in grado di comprovare la fondatezza della domanda di usucapione (alla quale il loro dante causa ha rinunciato con la costituzione in giudizio, nei termini sopra precisati).
Infatti, a tal fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano astenuti dall'uso della cosa, occorrendo, altresì, che il coerede ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus"
(Cass. n. 1783/93; Cass. n. 5687/96; Cass. n. 7075/99).
Peraltro, tale inequivoca volontà non può desumersi dal fatto che il coerede abbia utilizzato ed amministrato il bene ereditario, provvedendo al pagamento delle imposte e alla manutenzione, sussistendo, al riguardo, la presunzione
"juris tantum" che egli abbia agito nella qualità e che abbia anticipato le spese anche relativamente alla quota degli altri coeredi (Cass. n. 35067 del
29.11.2022; Cass. n. 7075/1999; n. 16841/2005; n. 7221/2009). L'onere della prova di tale dominio esclusivo sulla res comune grava sull'usucapiente (Cass.
n. 13921/2002).
Pertanto, il coerede che invochi l'usucapione ha l'onere di provare che il rapporto materiale con il bene si sia verificato in modo da escludere, con palese manifestazione del volere, gli altri coeredi dalla possibilità di instaurare un analogo rapporto con il bene ereditario.
30 Non sono, al riguardo, sufficienti atti soltanto di gestione consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad un' estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore.
Nel caso in esame, gli elementi conoscitivi offerti non consentono di inferire che abbia posseduto in via esclusiva i cespiti meglio ER
indicati sopra.
15. Sulle altre eccezioni sollevate da di e Maria Pt_1 Controparte_9
CO.
e hanno, Controparte_9 Parte_7 altresì, eccepito che l'atto di citazione che sorregge il presente giudizio non risulta trascritto e che, comunque, il bene asseritamente usucapito dal padre risulta alienato ed acquistato in buona fede da , in Controparte_9
virtù di atto di compravendita per Notaio di Forio Persona_13
dell'1.7.2005, repertorio 80192/31521 trascritto il 19.7.2005 ai nn.
40822/23191, dalla condividente . Parte_7
Nel predetto atto del 1.7.2005, per notaio , si fa espressamente Persona_13
riferimento al bene identificato in Catasto al tipo P Numero 1739/1983 CTG.
A/4 Cl.2 vani 2 RC EURO 79,53 ed al bene in Catasto al tipo P Numero
1740/1983 CTG. A/4 Cl. 5 vani 3,5 RC EURO 225,95. Viene, altresì, indicato che il fabbricato, di cui sono parte le unità immobiliari trasferite, insiste nella sua interezza nel NCT foglio 9 part 59.
La parte alienante, nell'atto di Pt_1 Parte_7
compravendita, “assicura e garantisce la libertà dei beni da iscrizioni, trascrizioni pregiudizievoli e da vincoli o pesi a terzi spettanti e dichiara e garantisce di esserne piena ed esclusiva proprietaria in virtù di titoli
31 precedenti al 1984”.
Dalla visura catastale per soggetto emerge che i beni identificati con tipo P
Numero 1739/1983 tipo P Numero 1740/1983 risultavano in precedenza identificati con scheda n. 739/1983 del 24.1.1983, in atti dal 30,.
6.1987 ed intestati a di . Pt_1 CP_7 ER
I beni, riconducibili alle originarie partite catastali appena indicate, sono oggi identificati come segue:
a) Immobile Urbano nel Comune di Monte di Procida (Napoli) - partita 1382
- alla via Cappella n.83 e n.85 (già via Mercato di Sabato 65 bis), piano terra, censito al N.C.E.U. del Comune di Monte di Procida al foglio 9, particella 59
(già particella 145), sub 5,
b) Immobile Urbano nel Comune di Monte di Procida (Napoli) - alla via
Cappella n.83 (già via Mercato di Sabato 65 bis), piano primo, censito al
N.C.E.U. del Comune di Monte di Procida al foglio 9, particella 59 sub 11.
Tuttavia, anche tali eccezioni risultano infondate.
15.1. Sulla trascrizione della domanda di divisione.
Quanto alla trascrizione della domanda di divisione relativa al presente giudizio, va rilevato che l'atto di citazione per procedere alla divisione dei beni caduti nella successione del comune genitore di Pt_1 CP_7
deceduto il 23/07/1977 a LI (Na) non risulta trascritto nel 1984,
[...]
ma solo successivamente.
Infatti, dalla nota di trascrizione del 18.4.1984 n.ri 12737/10871 (allegata alla produzione dell'Avv. De Dominicis), emerge che tale trascrizione del 1984 si riferisce ai beni della madre e non del padre di Persona_12 Pt_1
Controparte_7
Nella predetta nota si fa, tra l'altro, pure riferimento a beni completamente diversi (appezzamento di terreno sito in LI in catasto partita 6719 foglio
32 8 all. A part 208, part 252) da quelli oggetto del presente giudizio divisorio.
Tuttavia, come sottolineato anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
26692/2020), la domanda di divisione giudiziale non può essere valutata alla stregua delle domande per la cui efficacia rispetto ai terzi la legge richiede la trascrizione.
La giurisprudenza di legittimità, ha, in particolare, evidenziato (Cass. n.
5920/2024) che “l'art. 2646 c.c. prevede la trascrizione della divisione che ha per oggetto beni immobili, ma l'opinione unanime - anche in dottrina - è nel senso che la trascrizione non sia in questo caso richiesta agli effetti, di cui all'art. 2646 c.c., di opponibilità ai terzi” (Cass. n. 2800/1985).
Ed invero, si ritiene in giurisprudenza che non si può concepire un conflitto fra colui che acquista dai comunisti il bene comune e non trascrive e gli stessi comunisti che abbiano trascritto la divisione prima della trascrizione dell'acquisto, né fra un terzo avente causa o creditore, il quale abbia conseguito un diritto su un bene della comunione per atto concluso con uno dei condividenti, ed altro condividente che si veda assegnare in sede di divisione quello stesso bene, con conseguente interesse a disconoscere quei diritti.
Poiché, infatti, i condividenti “non sono successori della collettività, né aventi causa uno rispetto all'altro”, sarebbero irrilevanti le esigenze di tutela dei terzi.
Dunque, la trascrizione della domanda di divisione va eseguita non per gli effetti previsti dagli artt. 2652 e 2653 c.c., ma per gli effetti indicati dall'art. 1113 c.c. nonchè ai fini della continuità di cui all'art. 2650 c.c. (Cass. n.
2800/1985; Cass. n. 821/2000, che richiama il medesimo principio per la trascrizione della domanda giudiziale di divisione).
15.2 E' evidente che, nel caso di specie, TT di CO Persona_5
33 e TT di , rispettivamente dante causa ed avente causa Controparte_9
dell'atto di compravendita del 1.7.2005 non sono terzi in buona fede, bensì entrambi figli dell'originario convenuto TT di ER
, per cui, a prescindere dalle disquisizioni sopra riportate, che
[...]
sottendono alla natura dichiarativa della divisione piuttosto che traslativa, si tratta pur sempre di soggetti nei cui confronti è destinata a spiegare la propria efficacia la domanda introduttiva del presente giudizio.
D'altronde, la domanda giudiziale di divisione costituisce, altresì, a mente dell'art. 2943, primo comma, c.c., richiamato dall'art.1165 c.c. in tema di usucapione, atto interruttivo del decorso del termine utile per usucapire, trattandosi di domanda diretta a far valere una pretesa incompatibile con gli effetti derivanti dal trascorrere del termine (Cass. n. 7509 del 30.3.2006).
Ne discende che nemmeno è configurabile alcuna usucapione a favore di o dei suoi figli successivamente alla morte del de cuius ER
, avvenuta nel 1977, valendo, per l'appunto, la Controparte_7
domanda di divisione (che- si ripete – è stata ritualmente notificata ad Per_3
in data 8.2.1984) quale atto interruttivo anche dell'usucapione.
[...]
Ne discende che anche l' eccezione di usucapione abbreviata decennale fondata su titolo astrattamente idoneo, invocata da , Controparte_9
risulta priva di qualsivglia fondamento.
15.3. L'eccezione di usucapione viene sollevata dagli eredi di
[...]
anche per i seguenti cespiti: ER
1) Immobile Urbano nel Comune di Monte di Procida (Napoli) alla via
Cappella, piano terra, censito al N.C.E.U. del Comune di Monte di Procida al foglio 9, particella 76, sub 1;
2) Immobile Urbano nel Comune di Monte di Procida (Napoli) alla via
Cappella, piano primo, censito al N.C.E.U. del Comune di Monte di Procida
34 al foglio 9, particella 76, sub 2.
Anche per tali beni è stata chiesta l'esclusione dalla massa ereditaria, atteso che gli stessi risultano intestati a , nato a [...] Controparte_7
(NA) il 06/06/1953, per effetto del testamento olografo dalla madre
[...]
deceduta in Lacco Ameno in data 11.9.2001, pubblicato il Per_14
22.07.2010 per Notaio . Persona_15
Nel predetto testamento, quanto alla provenienza dei beni a
[...]
– moglie di , alla pagina n.3, viene indicato Per_14 ER
quanto segue: “io lascio a mio figlio il giovane Persona_14 CP_7
il locale a piano terra e la casa a 1 piano in Cappella Monte di Procida da me usucapiti posti nello immobile particella 76 foglio 9”.
15.4 Tuttavia, la mera dichiarazione di avvenuta usucapione contenuta in un atto unilaterale, quale il testamento, non consente di ritenere la proprietà del bene in capo al testatore né consente il trasferimento del bene stesso in capo al soggetto ivi indicato.
Ciò non significa che il testamento è nullo, ma semplicemente che lo stesso è improduttivo di effetti, atteso che nessuna norma di legge fa dipendere la validità del testamento dalla esistenza di un patrimonio del defunto ed in particolare dalla esistenza, in tale patrimonio, di determinati beni, anche quando essi siano stati espressamente menzionati dal testatore.
Di tale patrimonio fanno parte non solo i beni che appartengono a quest'ultimo al momento della morte, ma anche il diritto di veder riconosciuta la sua proprietà sui beni che apparentemente appartengono ad altri;
colui che è stato istituito erede acquista quanto meno tale diritto, è quindi legittimato a proporre tutte le azioni che avrebbe potuto proporre il testatore per conseguire la proprietà di beni, ed a coltivare quelle che in vita quest'ultimo aveva già proposto (Cass. n. 3939 del 19.3.2001).
35 Prescindendo in questa sede da ogni valutazione – estranea al presente giudizio, circa la volontà della di procedere con una institutio ex re Per_14
certa) o con un mero legato a favore del figlio va, sicuramente, CP_7
rimarcato che se il testatore dispone di un bene che crede erroneamente sia di sua proprietà, mentre in realtà appartiene ad altri, in assenza di consapevolezza di altruità del bene, l'assegnazione è priva di effetti.
Né, al medesimo fine, può valere l'intestazione catastale del bene attribuito nel testamento, atteso che – come evidenziato supra in relazione ad altri beni
- “l'intestazione catastale di un immobile non comporta la dimostrazione che
l'intestatario, o gli intestatari, abbiano effettivamente esercitato su di esso quel potere di fatto che, unitamente all'indispensabile elemento intenzionale,
è idoneo a produrre l'acquisto della proprietà per il decorso del tempo ed il concorso di tutte le altre condizioni a tal fine richieste dalla legge” (Cass. n.
6628 del 06/12/1988).
15.5 Né le parti hanno in alcun modo provato che la avesse ottenuto Per_14
il riconoscimento dell'usucapione sul bene del defunto suocero con apposita azione di accertamento dell'usucapione o che la stessa vantasse un titolo di acquisto del bene attribuito al figlio CP_7
Né, tantomeno, può essere sottaciuto che sia che Persona_14 [...]
(nato a [...] -NA- il 06/06/1953) sono eredi/chiamati Controparte_7
all'eredità/aventi causa di , il quale, a ER
sua volta, è erede di TT di deceduto nel 1977, della cui Controparte_7
divisione si disputa in questa sede.
Dunque, tutti i beni sopra indicati rientrano nella massa ereditaria.
16. Sulla massa ereditaria
L'oggetto della comunione ereditaria è costituito non soltanto dalla comproprietà o contitolarità di diritti ma dal complesso dei rapporti attivi e
36 passivi che formavano il patrimonio del de cuius al momento dell'apertura della successione.
Lo scioglimento della comunione postula l'effettuazione delle operazioni previste dagli artt. 713 e ss. c.c. (formazione dello stato attivo e passivo, resa dei conti, prelevamenti, collazione, determinazione ed attribuzione delle porzioni, cfr. Cass. n. 18351/2004).
In tema di divisione ereditaria, quando tra i condividenti non vi sia stato accordo per limitare le operazioni divisionali ad una parte soltanto del compendio comune, il giudizio di divisione deve ritenersi istaurato per giungere al completo scioglimento della comunione, previa esatta individuazione di tutto ciò che ne forma oggetto;
pertanto, l'indicazione dei beni può essere compiuta successivamente alla domanda anche dal condividente che non l'abbia proposta, costituendo essa una precisazione dell'unitaria istanza, comune a tutte le parti, rivolta allo scioglimento della comunione (Cass. Civ. Sez. 2, n. 1065 del 14/01/2022).
16.1 Nel presente giudizio, i beni relitti sono i seguenti:
a) immobile urbano in LI, via Mercato Sabato, 96, riportato in catasto alla partita 876, foglio 14, p.lla 292/1 (pt vani 1 cat A/5); p.lla
292/4 (1p, vani 2 cat. A/5); in Monte di Procida:
a) immobile urbano, via Mercato Sabato, 65 bis, riportato in Catasto alla partita 1328 foglio 9 p.lle 145 (pt, cat C/3, con sovrastante piccolo appartamentino non censito;
b) fondo rustico di are 14,90 ed altro di are 0,22 riportati in catasto al foglio
9, part. 95 e 313, partita 2707;
c) are 0,14 partita 4272 foglio 9 part. 217;
d) are 27,17 partita 2449, foglio 9, part. 164;
37 e) are 0,80, 0,72 e 0,74 alla partita 1113 foglio 9, rispettivamente particelle
206, 209, 211;
f) are 0.56 e 0.66 alla partita 1117 foglio 9 rispettivamente particelle 210 e
212.
16.2 Nella ricostruzione dell'asse ereditario, occorre dare atto che risultano alienati i beni riportati al foglio 9 p.lle 145 e 95 da parte di tutti i condividenti, con separati atti, al nell'ambito della procedura Controparte_20 espropriativa “per la realizzazione della passeggiata storico-paesistica sui laghi e le isole flegree, nonché per il ripristino dell'antico percorso di via
Mercato del Sabato.”
In particolare, i terreni di cui al foglio 9, particelle 95 (inserito nella lett. b) dell'atto di citazione) e 164 (inserito nella lettera d) dell'atto di citazione) sono stati oggetto di espropriazione per pubblica utilità (delibera di G.C. n.
119 del 08.09.2002) per la realizzazione della passeggiata storica paesistica dei laghi e le isole flegree ed al ripristino del collegamento tra il belvedere sul canale di Procida e l'area archeologica di Cappella attraverso l'antico percorso di via Mercato di Sabato.
Nel dettaglio, la cessione delle aree è intervenuta:
-con atto di cessione volontaria n.102 del 29.04.2008, tra il Comune di Monte di Procida (Na) e , , Controparte_15 Controparte_1
e (eredi del de cuius) Persona_5 Pt_1 Controparte_8
e , e (eredi di Parte_1 Pt_1 Parte_2 Pt_1 Parte_3
, a sua volta erede del de cuius); Parte_18
-atto di cessione volontaria n.140 del 27.11.2008, tra il Comune di Monte di
Procida (Na) e Parte_8 Parte_7
, e
[...] Persona_5 Pt_1 Persona_1 [...]
, , Controparte_9 Parte_5 Parte_6
38 e (eredi del de cuius) e Controparte_7 Pt_1 Parte_1
e (eredi di Parte_2 Parte_3 Pt_1 ER
, a sua volta erede del de cuius);
[...]
-atto di cessione volontaria n.103 del 07.05.2008 tra il Comune di Monte di
Procida (Na) e , Controparte_18 Controparte_3
, Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
(eredi di , a sua volta erede del de cuius);
[...] Controparte_16
-atto di cessione volontaria n.124 del 25.09.2008 tra il Comune di Monte di
Procida (Na) e (erede del de cuius); Persona_4
-atto di cessione volontaria n.126 del 01.10.2008 tra il Comune di Monte di
Procida (Na) e , CP_11 Parte_13 Parte_14 CP_12
, , (eredi di
[...] Parte_15 Controparte_10 Persona_5
a sua volta erede del de cuius).
[...]
Per la cessione dei suddetti beni sono stati corrisposti dal Monte CP_20 di Procida ai coeredi complessivamente € 94.745,00 quale indennità di esproprio e, sia in base ai suddetti atti che in base a quanto dichiarato dai difensori negli scritti difensivi, ciascuno dei coeredi ha incassato il corrispettivo della quota di propria spettanza.
Tale cessione comporta l'esclusione dei suddetti beni dalla massa ereditaria,
e, per l'effetto, non risulta più utilizzabile il progetto divisionale Per_7
poiché le particelle per le quali si è proceduto alla cessione volontaria costituivano parte integrante di quattro delle sette quote (precisamente la seconda, terza, quarta e quinta) a seguito di fusione e successivo frazionamento in n. 4 lotti, dei terreni al foglio 9, particelle nn. 95, 217, 313,
164, previsti nel progetto divisionale dell'ing. Per_7
Inoltre, poiché ciascuno dei coeredi ha incassato il corrispettivo della quota di propria spettanza, può ritenersi che l'importo dagli stessi ricevuto abbia
39 costituito una divisione parziale, per cui nella massa attiva non va inserito l'importo percepito a titolo di indennità di espropriazione.
Ed infatti, lo scioglimento parziale di comunione ricorre quando la divisione riguardi solo una parte del patrimonio del "de cuius" (o abbia ad oggetto semplicemente uno stralcio di quota), e non quando la divisione riguardi l'intero patrimonio relitto dal "de cuius", ancorché delle porzioni di beni, corrispondenti al valore di quote di diritto, siano attribuite pro indiviso a gruppi di condividenti/stirpi (Cass. nn. 7708 del 2.8.1990).
16.3 Non può essere ricompreso nella massa attiva il bene di cui al foglio 9, particella 203, atteso che detto bene non era più nella disponibilità del de cuius in virtù del Decreto di espropriazione n. 46804 del 31.03.1966, trascritto il
22.10.1966 ai nn. 50650/35043, a favore della contro Parte_21
. Controparte_7
I beni oggetto di espropriazione vanno, quindi, tutti esclusi dalla formazione dell'asse ereditario.
16.4 Con riferimento al fondo rustico di cui al foglio 9, particella 209, va precisato che, con atto di donazione del Notaio del Persona_16
23.03.1965, il de cuius donava una porzione di detto terreno dell'estensione di 28 ca con espressa dispensa da imputazione e da collazione alla figlia
. Persona_5
Con successivo atto di donazione del Notaio in Pozzuoli del Persona_17
40 di computare l'imputazione a quest'ultima donataria, stante la mancata dichiarazione da parte della stessa di conferire i beni in natura.
17. Sulla collazione dei beni donati a CP_7 Controparte_8
Il Tribunale condivide l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di divisione ereditaria, spetta al coerede donatario la scelta di effettuare la collazione dell'immobile donato in natura, con la conseguenza che se non esercita tale scelta, la collazione deve farsi per imputazione del relativo valore alla quota di sua spettanza” (Cass. n.
17409 del 17.6.2023).
Ed invero, la legge (art. 746 c.c.) riserva al donatario la scelta fra il conferimento in natura e quello per imputazione (Cass. n. 1521/1980). La collazione, in entrambe le forme in cui è prevista dalla legge (in natura e per imputazione) rappresenta un istituto preordinato dalla legge per la formazione della massa ereditaria, allo scopo di assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento in senso relativo tra i coeredi in modo da far sì che non venga alterato il rapporto di valore tra le varie quote e sia garantita a ciascun coerede la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota.
Mentre la collazione in natura consente un effettivo incremento dei beni in comunione che devono essere divisi, la collazione per imputazione consente solo l'addebito del valore dei beni donati, a carico della quota dell'erede donatario, ed il contemporaneo prelevamento di una corrispondente quantità di beni da parte degli eredi non donatari. Da ciò discende che nella collazione per imputazione, (non in quella in natura), “i beni rimangono sempre in proprietà del coerede donatario, che li trattiene in virtù della donazione ricevuta e deve versare alla massa solo l'equivalente pecuniario, il che di norma avviene soltanto idealmente” (Cass. n. 2453/1976).
41 In pratica, “solo con la collazione in natura il bene diventa, in termini reali, oggetto di comunione fra il donatario e gli altri coeredi: esso sarà diviso fra
i coeredi insieme alle altre cose presenti nell'asse in ragione della rispettiva quota ereditaria” (Cass. n. 4777/1983),
Con la collazione per imputazione è ripartito invece il valore della stessa donazione: attraverso il metodo dei prelevamenti o altro equivalente i coeredi non donatari conseguono sulla massa comune, in aggiunta al valore della quota quale sarebbe stata senza la collazione, anche il valore che loro compete sul bene donato in proporzione di quella stessa quota. E' fuor di dubbio che il bene donato, conferito per imputazione, rimane di proprietà del donatario
(Cass. n. 25646/2008; n. 9177/2018).
Costituisce, inoltre, principio pacifico che, nei casi in cui la legge attribuisce al coerede donatario la facoltà di scelta fra il conferimento in natura ed il conferimento per imputazione, tale facoltà di scelta deve intendersi attribuita senza alcun limite e che, all'interno di questo sistema, imperniato sulla facoltà di scelta attribuito al donatario, la collazione di una donazione di bene immobile, in mancanza di una specifica manifestazione di volontà del donatario per il conferimento in natura, deve avvenire per imputazione (Cass.
n. 3598/1956; n. 28196/2020).
Pertanto, in assenza di scelta per il conferimento in natura, l'immobile donato in vita dal de cuius a deve ritenersi conferito ai Controparte_8
coeredi per imputazione per il valore determinato ex art. 747 c.c..
Ferma restando la proprietà della donataria, i coeredi dovranno concorrere sul valore di esso mediante il metodo dei prelevamenti, avuto riguardo alla parità voluta dal testatore e tenuto conto naturalmente dell'esito della riduzione (Cass. n. 28196/2020).
Ed infine, l'eventuale eccedenza del valore dei beni donati sulla quota
42 dell'erede donatario non è regolata dalle norme sulla divisione (in particolare sui conguagli divisionali), ma da quelle dettate espressamente per la collazione, con la conseguenza che il debito relativo all'eccedenza (da qualificarsi di valuta, in quanto avente ad oggetto originario, non i beni, ma il loro equivalente pecuniario) va determinato, ai sensi dell'art. 747 c.c., con riferimento al potere di acquisto della moneta al tempo dell'apertura della successione, dal quale decorrono gli interessi, senza che occorra apposita domanda di parte (Cass. n. 17755 del 21.6.2023).
Di conseguenza, i beni oggetto di donazione a favore di Controparte_8
restano di fatto a con collazione per
[...] Controparte_8
imputazione né risulta necessario stimare anche le costruzioni che nel corso degli anni, in data successiva all'apertura della successione, sono state realizzate dalla donataria su detti terreni.
17.1 Con riferimento alla richiesta di attribuzione, avanzata da
[...]
la stessa è inammissibile in punto di diritto, atteso che Controparte_8
tale richiesta, disciplinata dall'art. 720 c.c., trova spazio applicativo in caso di indivisibilità del bene caduto in comunione e non, come nel caso di specie, quando si è in presenza di una divisione in natura, stante la pluralità dei beni relitti.
Di fatto, per i soli beni oggetto di donazione da parte del de cuius la domanda di attribuzione è superata ed assorbita dalla collazione per imputazione, come sopra indicato.
17.2 Dunque, fatte le precisazioni sopra indicate sui beni che compongono la massa attiva del de cuius , i beni sono devoluti Controparte_7
per 1/3 al coniuge e per 2/3, in parti eguali, ai figli Persona_12
(nata a [...] il [...]), Parte_18 Controparte_21
(nata a [...] il [...]), (nato a
[...] Controparte_1
43 LI il 2.1.1934), (nato a [...] il [...]), Controparte_16
(nata a [...] il [...]), Persona_5 ER
(nato a [...] il [...]),
[...] Controparte_15
(nato a [...] il [...]), (nata a [...] il Controparte_8
19.11.1935), (nata a [...] il [...]), Persona_4
dovendosi, altresì, precisare, a cura delle parti, se le stesse subentrano per rappresentazione a nato il [...] e deceduto in Controparte_4
data 8.8.1966.
17.3 Allo stato, i soggetti attualmente partecipanti alla divisione sono così individuati:
1/3 Al coniuge del de cuius di Pt_1 Controparte_7
Persona_12
2/3 Ai figli del de cuius di così individuati: Pt_1 Controparte_7
I) ER DI (nata a [...] il [...]) Parte_18
1 Parte_1
2 Parte_3
3 Parte_2
II) ER (nata a [...] il Controparte_21
24.2.1925)
1 Controparte_10
2 Parte_15
3 CP_11
4 Persona_6
5 Parte_17
6 Parte_16
7 Controparte_13
44 9 Controparte_12
10 Parte_13
III) (nato a [...] il [...]) Controparte_1
IV) (nato a [...] il [...]) Controparte_22
1 Controparte_18
2 Controparte_6
3 (nato il [...]) Controparte_7
4 Controparte_5
5 Controparte_3
6 Controparte_4
V) (nata a [...] il [...]) Persona_5
VI) (nato a [...] il Parte_23
20.6.1923)
1 Persona_1
2 Parte_8
3 Parte_6
4 Persona_5
5 Controparte_9
6 Controparte_7
7 Parte_5
8 Controparte_23
VII) (nato a [...] il [...]) Controparte_15
VIII) (nata a [...] il [...]). Controparte_8
IX) ER TT (nata a [...] il [...]) Persona_4
1 Controparte_7
2 Parte_12
3 Parte_9
45 4 Controparte_24
5 Parte_11
X) DI nato il [...] e deceduto CP_22 CP_4
in data 8.8.1966.
L'appartenenza dei beni alla comunione deve sussistere non solo alla data di introduzione del giudizio, ovvero allorché sia sorta la comunione (nella specie ereditaria), ma deve permanere sino alla definizione della divisione, non potendosi addivenire all'apporzionamento di beni che, per effetto di vicende anche intervenute in corso di causa, abbiano perso il carattere della proprietà comune ovvero risultino trasformati.
18. Occorre procedere con separata ordinanza a sollevare le questioni rilevabili d'ufficio relative: alla premorienza di di Pt_1 CP_4
dovendosi tenere conto di eventuali discendenti che possano subentrare per rappresentazione o, in mancanza, dell'accrescimento della quota degli altri successibili;
alla possibilità di optare per una riunione delle due masse (1/3 al coniuge e 2/3 ai figli), con sottoscrizione del verbale di causa direttamente ad opera dei coeredi (o di loro procuratori speciali, non essendo sufficiente la procura alle liti rilasciata al difensore), dovendosi, altrimenti, procedere alla formazione di due autonomi progetti, prevedendo nella successione del coniuge premorto di una quota riservata al coniuge Pt_1 Controparte_7
superstite , destinata a transitare nella sua successione;
Persona_12
alla conformità catastale dei beni;
alla presenza di livelli;
alle domande di rendiconto per poi, eventualmente, procedere alla ricognizione dei beni oggetto della comunione immobiliare esistente tra le parti in causa ed in relazione alla stessa ed alla misura dei diritti vantati dai singoli condividenti, valutare la possibilità di pervenire ad una comoda divisione, anche parziale, ove vi sia richiesta in tal senso.
46 Per il prosieguo delle operazioni divisionali, si procede come da separata ordinanza.
La liquidazione delle spese viene rimessa al definitivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, non definitivamente pronunziando sulla domanda promossa da e Persona_1
nei confronti di , Persona_5 Controparte_1
, , Controparte_15 Controparte_16 ER
, , e
[...] Persona_4 Persona_5
, così provvede: Controparte_8
1) Dichiara aperta la successione legittima di di Pt_1 CP_7
nato a [...] il [...] e deceduto il 23/07/1977 a
[...]
LI (Na) e devoluta l'eredità del medesimo per 1/3 in favore del coniuge e per 2/3 in favore Persona_12
di ciascuno dei figli, , Persona_1 [...]
, TT Persona_5 Controparte_1
, Controparte_15 Controparte_16 [...]
, ER Persona_4
, , Persona_5 Controparte_25
Controparte_4
2) Rigetta le eccezioni di usucapione spiegate dagli eredi di
; ER
3) Dichiara inammissibile la domanda di attribuzione spiegata da
; Controparte_25
4) Rigetta la domanda di divisione relativamente ai beni oggetto di espropriazione, come indicato in parte motiva;
5) Dispone per il prosieguo del giudizio con separata ordinanza;
47 6) Dispone allegarsi copia della presente sentenza al fascicolo d'ufficio a cura della Cancelleria;
7) Spese al definitivo.
Così deciso in Napoli, il 18.2.2025
Il Giudice Istruttore Il Presidente
Dott. ssa Anna Maria Diana Dott.ssa Angela Arena
48 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
26 febbraio 1968 il de cuius donava la restante porzione del medesimo fondo, per una estensione pari a 40 ca in conto legittima e per l'eventuale supero da computarsi sulla disponibile, alla figlia Pt_1 Parte_22
In virtù di quanto sopra precisato, nella massa attiva va inserita la stima non dell'intera particella, bensì della sola quota parte della p.lla 209 dell'estensione di 40 ca donata a , al solo scopo Controparte_8
8 Parte_14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, nella persona dei
Magistrati: dott.ssa Angela Arena Presidente dott.ssa Nunzia Tesone Giudice
dott.ssa Anna Maria Diana Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5781 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 1984, avente ad
OGGETTO: scioglimento comunione ereditaria
TRA
(nato il [...] a [...] ed ivi residente Parte_1
alla via Cappella n. 129 bis, c.f.: ), CodiceFiscale_1 [...]
(nata il [...] a [...] e residente in [...]di Procida Parte_2
alla via Panoramica n. 141, c.f.: e CodiceFiscale_2 [...]
nato il [...] a [...] e residente in [...]di Procida Parte_3
alla via Cappella II trav. n. 5 (c.f.: ), nella qualità di CodiceFiscale_3 eredi legittimi (in quanto figli) di – Persona_1
elettivamente domiciliati in Ercolano (Na) alla via 4 Orologi n. 19, presso lo studio degli Avv.ti Massimiliano Scognamiglio (c.f.: C.F._4
) e Marco Scognamiglio (c.f.: ), P.E.C.:
[...] CodiceFiscale_5
che li rappresentano e difendono giusta mandati Email_1
1 a margine delle comparse di costituzione e risposta depositate il 05/02/2009 ed il 13/07/2011
RICORRENTI IN RIASSUNZIONE (già interventori volontari)
E
nato a [...], il [...], (C.F. Controparte_1
); di vedova di C.F._6 Pt_1 Controparte_2 Pt_1
, nata a [...], l'[...] (C.F. Persona_2
); fu , C.F._7 Controparte_3 Per_2
nato a [...], il [...] (C.F. ); C.F._8 [...] fu , nato a [...], l'[...] (C.F. CP_4 Per_2
); fu , C.F._9 Controparte_5 Per_2
nato a [...], il [...] (C.F. ); C.F._10 [...]
fu , nato a [...], il [...] (C.F. Controparte_6 Per_2
); fu , C.F._11 Controparte_7 Per_2
nato a [...], il [...] (C.F. ), tutti C.F._12
elett.te dom.ti in Mugnano di Napoli, alla Via Napoli n° 251, presso lo studio dell'avv. Gaetano Alberto (C.F. ), dal quale sono C.F._13
rapp.ti e difesi, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione del
02.02.2015
CONVENUTI- RICORRENTI IN RIASSUNZIONE
NONCHE'
, nata a [...] il [...] Controparte_8
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura alle liti in C.F._14
calce alla comparsa di costituzione e risposta del 08.05.2023, dall'Avv. Emilio
Ursomanno, ed elett.te dom.ta presso lo studio del difensore in Pozzuoli (Na), alla via Montenuovo Licola patria novanta, centro San Domenico, P.E.C.:
Email_2
2 CONVENUTA
E
, nato a [...] il 21 Controparte_9
gennaio 1963 residente in [...] al Corso Vittorio
Emanuele n. 64 (CF: ), quale coerede di CodiceFiscale_15 [...]
, nato a [...] il [...] e deceduto in ER
Casamicciola Terme l'1.6.2001, elettivamente domiciliato in Ischia alla via
Michele Mazzella n. 38 presso lo studio dell'Avv. Bruno Granito (CF.
), dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in C.F._16
calce alla comparsa di costituzione e risposta in riassunzione del 03.03.2022, in sostituzione dell' Avv. Carmine De Dominicis deceduto in Napoli il 4 marzo 2020, P.E.C. Email_3
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
(c.f.: , Controparte_7 CodiceFiscale_17
(c.f.: ), Parte_4 CodiceFiscale_18
(c.f.: ), Persona_1 CodiceFiscale_19
(c.f.: ), Parte_5 CodiceFiscale_20
(c.f.: ), Parte_6 CodiceFiscale_21 [...]
(c.f.: ) e Parte_7 CodiceFiscale_22
(c.f.: ), nella Parte_8 CodiceFiscale_23
qualità di coeredi di nato a ER
LI il 20.6.1923 e deceduto in Casamicciola Terme l'1.6.2001, rappresentati e difesi dall'Avv. Carmine De Dominicis, deceduto come da atto di interruzione (udienza 9.3.2021)
CONVENUTI CONTUMACI
NONCHE' CONTRO
3 (c.f.: ), Controparte_7 CodiceFiscale_24
(c.f.: ), Parte_9 CodiceFiscale_25
(c.f.: ), Parte_10 CodiceFiscale_26
(c.f.: ) e Parte_11 CodiceFiscale_27
(c.f.: ), nella Parte_12 CodiceFiscale_28
qualità di coeredi di Persona_4
CONVENUTI CONTUMACI
E
(c.f.: ), Controparte_10 CodiceFiscale_29 CP_11
(c.f.: , (c.f.: CodiceFiscale_30 Parte_13 C.F._31
), (c.f.: ),
[...] Parte_14 CodiceFiscale_32 Pt_15
(c.f.: ) ed (c.f.:
[...] CodiceFiscale_33 Controparte_12
), quali coeredi di CodiceFiscale_34 Persona_5
[...]
CONVENUTI CONTUMACI
E
(c.f.: ), Controparte_13 CodiceFiscale_35 Pt_16
(c.f.: ) e (c.f.:
[...] CodiceFiscale_36 Parte_17
, quali coeredi di e di CodiceFiscale_37 Persona_6 CP_14
quest'ultima erede di
[...] Persona_5
CONVENUTI CONTUMACI
E
(c.f.: ) e Controparte_15 CodiceFiscale_38
(c.f.: ) Persona_5 CodiceFiscale_39
CONVENUTI CONTUMACI
******************************
CONCLUSIONI: All'udienza collegiale del 18.12.2024, i ricorrenti in
4 riassunzione (già interventori volontari) Parte_1 [...]
e a mezzo del loro procuratore Avv. Marco Parte_2 Parte_3
Scognamiglio, si sono riportati ai propri atti ed hanno concluso chiedendo che l'adito Tribunale in composizione collegiale – adversis rejectis – voglia così provvedere: 1) dichiarare la contumacia dei convenuti Persona_5
(fu e (fu ; 2) dichiarare
[...] CP_7 Controparte_15 CP_7
aperta in LI (Na), in data 23/07/1977, la successione legittima di Pt_1
di 3) dichiarare la eredità di quest'ultimo devoluta, Controparte_7
secondo le quote di cui all'art. 566 c.c., in favore delle parti in causa;
4) ordinare la vendita del compendio immobiliare del defunto, tenendo conto delle motivate osservazioni formulate al § 2.2. della comparsa conclusionale depositata il 07/11/2024 dalla scrivente difesa;
5) porre definitivamente a carico della massa, proporzionalmente alle rispettive quote ereditarie, le spese occorse per lo svolgimento sia della relazione di C.T.U. depositata il
20/10/2023 e dei chiarimenti depositati il 30/03/2024, sia delle due precedenti relazioni a firma dell'Ing. depositate, rispettivamente, il Persona_7
10/01/1995 ed il 12/07/1999; 6) condannare il convenuto Controparte_9
e gli altri aventi causa del convenuto
[...] ER
al pagamento, in favore di essi ,
[...] Parte_1 Parte_2
e delle ulteriori spese processuali, da liquidarsi
[...] Parte_3
conformemente alla notula depositata il 14/11/2024 dalla scrivente difesa unitamente alla memoria di replica, oltre I.V.A., C.P.A. e spese forfettarie in misura del 15% sui compensi professionali, ex art. 2, comma 2, D.M.
55/2014, con clausola di distrazione ai sensi dell'art. 93, comma 1, c.p.c.; 7) ordinare al competente conservatore dei RR. II. di trascrivere l'emittenda sentenza, esonerandolo da qualsivoglia sua responsabilità al riguardo;
8) emettere ogni altra consequenziale statuizione di ragione e di legge.
5 Alla medesima udienza collegiale del 18.12.2024, la convenuta
[...]
a mezzo del suo procuratore, Avv. Emilio Ursomanno, Controparte_8
si riportava ai propri scritti difensivi tutti, da intendersi integralmente trascritti, in particolare alla propria comparsa conclusionale, chiedendo il totale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Il tutto con vittoria di lite, spese ed onorari di causa.
Ancora, all'udienza collegiale del 18.12.2024, i convenuti Controparte_5
, ed altri, a mezzo del loro procuratore,
[...] Controparte_1
Avv. Gaetano Alberto, si riportavano alla depositata comparsa conclusionale e a tutti i precedenti atti e verbali di udienza, chiedendo riservarsi la causa a sentenza.
Infine, alla medesima udienza collegiale, nell'interesse di Controparte_9
e per delega del procuratore costituito Avv. Granito, risultava presente
[...]
l'Avv. Gabriella Testa, la quale si riportava alle memorie conclusionali e di replica ed al verbale di udienza del 14/05/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato il 06/02/1984,
[...]
(nata a [...] il [...]) e Parte_18 Persona_5
(nata a [...] il [...]) convenivano in giudizio, innanzi a
[...]
codesto Tribunale, i loro germani (nato a [...] il Controparte_1
2.1.1934), (nato a [...] il [...]), Controparte_15 [...]
(nato a [...] il [...]), Controparte_16 ER
(nato a [...] il [...]), (nata a
[...] Persona_4
LI il 14.11.1927), (nata a [...] il [...]) Persona_5
e (nata a [...] il [...]) per sentir Controparte_8
dichiarare aperta la successione legittima e dividere la eredità del comune genitore di nato a [...] il [...] e deceduto il Pt_1 Controparte_7
6 23/03/1977 a LI (Na).
A fondamento delle proprie ragioni, esponevano che:
-in data 23.07.1977 decedeva, ab intestato, il padre di Pt_1 CP_7
nato a [...] il [...], lasciando a sé superstiti i figli;
[...]
-che, in vita, il de cuius aveva disposto di parte dei suoi beni con i seguenti atti di donazione in favore di e Per_5 CP_8
1) del 23.03.1965 col quale veniva donato alla figlia la Persona_8 Per_5
zonetta di terreno di mq. 240, riportata al foglio 9 di Monte di Procida alle particelle 360,362,361,363;
2) Atto Prattico del 26.02.1968 con quale veniva donata a la zonetta CP_8
di terreno di mq. 288, in catasto al foglio 9 di Monte di Procida, particelle
384,385,386,387,388.
- nell'asse ereditario del de cuius sono ricaduti i seguenti beni: in LI:
a) immobile urbano alla via Mercato di Sabato, riportato in catasto alla partita
876, foglio 14, p.lla 292/1, pt. vani 1 cat. A/5 e p.lla 292/4, alla Via Mercato di Sabato n. 96, 1p. vani 2 cat. A/5; in Monte di Procida:
a) immobile urbano in Monte di Procida alla via Mercato di Sabato n. 65 bis, in catasto alla partita 1328, foglio 9, particella 145, pt., categoria
C/3, con sovrastante piccolo appartamentino non censito;
b) fondo rustico di are 14,90 ed altro di are 0,22, riportati in catasto rispettivamente al foglio 9, particelle 95 e 313, partita 2707;
c) are 0,14 partita 4272, foglio 9, particella 217;
d) are 27.17 partita 2449 foglio 9 particella 164;
e) are 0.80, 0.72 e 0.74 alla partita 1113, foglio 9, rispettivamente particelle 206, 209, 211;
f) are 0.56 e 0.66 alla partita 1117, foglio 9, rispettivamente particelle
7 210,212;
-non è stato possibile realizzare una bonaria divisione.
Tanto brevemente premesso, le attrici, chiedevano, dunque, al Tribunale adito accogliersi le seguenti conclusioni: “1) dichiararsi sciolta la comunione ereditaria dei beni innanzi indicati;
2) formare l'attivo ereditario con
l'inclusione anche delle donazioni;
3) in mancanza di accordo, previa stima dei beni e loro riparto, procedersi all'assegnazione con sentenza munita di clausola;
4) spese a carico della massa”.
2. Alla prima udienza di comparizione del 13.03.1984, si costituivano, con l'Avv. LD Domenichini, i convenuti: Controparte_15
, , , e i quali aderivano alla CP_1 Per_2 ER Per_5 Per_9
domanda di divisione dei beni ereditari e spiegavano domanda riconvenzionale nei confronti di per Persona_5
ottenere il pagamento della rendita maturata in virtù di occupazione esclusiva di alcuni beni ereditari, concludendo affinché il Tribunale adito così provvedesse: “dichiarare aperta la successione legittima di
[...]
procedere alla nomina di un ctu per la descrizione e Controparte_7
valutazione dei cespiti ereditari e per la comoda divisione degli stessi, disporre previo accertamento dei frutti precetti, l'assegnazione delle singole quote con la condanna della al pagamento Persona_5
per quanto di ragione e pro quota a favore di essi convenuti delle indennità dovute per l'occupazione dell'immobile da essa detenuto.”
3. Alla prima udienza del 13.3.1984, l'Avv. Diana chiedeva termine per controdedurre alla comparsa depositata in udienza il 13.3.1984 ed, alla successiva udienza del 14.6.1984, proponeva, quindi, “domanda riconvenzionale nei confronti del convenuto , ER perché quale conduttore dei fondi, venga disposto l'accertamento dei frutti
8 percetti e per l'effetto condannarlo al pagamento”.
4. Nel corso del giudizio, decedeva il convenuto . In Controparte_16 particolare, all'udienza dell'11.12.1986, il difensore dei convenuti dichiarava appunto il decesso di e chiedeva dichiararsi CP_7 Persona_2
l'interruzione del giudizio.
Alla medesima udienza dell'11.12.1986, il difensore di parte attrice depositava lo stato di famiglia del , i certificati ipotecari e gli estratti Pt_19
catastali dei beni caduti in successione.
La causa veniva interrotta per, poi, essere tempestivamente riassunta, a seguito di ricorso per riassunzione notificato il 30.01.1987.
5. Si costituivano con l'avv LD Domenichini, con comparsa di costituzione del 26.5.1987, gli eredi del fu nelle Controparte_16
persone del coniuge superstite di e dei figli legittimi Pt_1 Controparte_2
, , e i Controparte_3 Pt_3 CP_5 CP_7 Per_3 CP_6
quali si riportavano alle difese ed alle istanze già svolte dal de cuius CP_7
. Persona_2
Nel 1990 decedeva anche una delle due attrici, . Persona_1
Pertanto, si costituivano, con comparsa d'intervento volontario ex. art. 110
c.p.c. del 2.10.1990, con l'avv Giuseppe Diana, gli eredi di
[...]
, , e Persona_1 Controparte_17 Parte_1 Pt_3
ribadendo la richiesta di scioglimento della comunione ereditaria dei Pt_2
beni ricaduti nella successione di . Controparte_7
Dopo vari rinvii per rinuncia dei diversi ctu nominati, veniva espletata una consulenza tecnica d'ufficio a mezzo dell'Ing. per la Persona_7
descrizione e valutazione dei beni e la redazione di un progetto di riparto.
Con comparsa del 15.3.1995, per si costituiva, in Parte_1 aggiunta al già costituito difensore avv. Giuseppe Diana, anche l'Avv.
9 Pasquale Scognamiglio.
All'udienza del 25.9.1997, si costituiva, in sostituzione dell'Avv. LD
Domenichini, per i convenuti , Controparte_15 CP_1
, , Per_9 Per_5 Controparte_18 Controparte_3
, (nato il [...]) e , l'avv. Giacomo Pt_3 CP_5 CP_7 Per_3 CP_6
Visconti, in virtù di procura speciale alle liti del 26.4.1993.
Precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
6. Con ordinanza del 25.11.1998, il Tribunale in composizione collegiale, rilevato che sui terreni oggetto di causa erano state realizzate numerose opere edilizie e che non risultavano espletate le necessarie indagini circa la legittimità urbanistica delle medesime, anche al fine di verificarne la commerciabilità ai sensi della L. 28.02.1985 e successive modifiche, disponeva un supplemento di indagine tecnica nella persona dell'ing.
Per_7
Veniva depositata la relazione peritale suppletiva e, con ordinanza del 30.11-
11.12.2000, il Collegio dichiarava esecutivo il progetto di divisione redatto dal CTU, rimettendo la causa sul ruolo istruttorio per procedere con la delega al notaio per le operazioni di sorteggio.
Con ordinanza resa il 15.04.2003 veniva conferito incarico al CTU, arch al fine di provvedere, prima di procedere al sorteggio, al Persona_10
frazionamento dei cespiti individuati dal ctu ing. al nuovo Per_7
accatastamento ed alle ulteriori operazioni tecniche.
7. Il 24.06.2003, con comparsa depositata in cancelleria, si costituiva
[...]
, nella qualità di erede del defunto padre Parte_7 [...]
, la quale si opponeva al progetto di riparto, ER
così come reso esecutivo, in quanto ricomprendente un immobile di due piani
(sito in Monte di Procida- località Cappella, alla via Mercato di Sabato, già
10 civico 65, riportato nel NCEU con i seguenti dati : P 1983/1739 A/4 cl. 2 vani
2 Rendita Euro 79,53 e P 1983/1740 A/4 cl.5 vani 3,5 Rendita Euro 225,95 via Cappella n. 87), posseduto ed usucapito dal padre . ER
TT di CO eccepiva che né l'atto di citazione né il Persona_5 progetto di divisione e l'ordinanza che lo aveva reso esecutivo erano mai stati notificati al padre quando era in vita, opponendosi a detto progetto.
nella qualità di erede di Pt_1 Parte_7 [...]
(nato il [...] e deceduto l'1.6.2001), ER
provvedeva, pertanto, ad impugnare il progetto di divisione e chiedeva l'esclusione dal piano del bene riportato nel NCEU con i seguenti dati: P
1739/1983 A/4 cl. 2 vani 2; P 1470/1983 A/4 cl. 5 vani 3,5, perché usucapito dal defunto figlio , ben prima della ER
morte del padre atteso che aveva personalmente CP_7 ER
costruito l'immobile nel 1954/1955 con regolare progetto intestato a sè, indicato come;
che nel corso dei 20 Parte_20
anni successivi non aveva mai avuto alcun ostacolo da parte del padre e che aveva sempre provveduto al pagamento degli oneri tributari nonchè delle forniture elettrice ed idriche relative all'immobile.
Chiedeva anche dichiararsi invalido il procedimento per la mancata notifica al contumace della comunicazione concernente il deposito del progetto di divisione e dell'ordinanza che aveva reso esecutivo tale progetto.
8. Il procedimento veniva nuovamente interrotto all'udienza dell'11.1.2005 per il decesso dell'avv. Giuseppe Diana, difensore dell'attrice
[...]
e degli interventori volontari. Veniva, inoltre, Persona_5
disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e Persona_6
(coeredi di e di CP_13 Persona_5 Parte_3
(erede di ).
[...] Persona_1
11 Integrato il contraddittorio, veniva conferito l'incarico al CTU arch Per_10
al fine di verificare quanto dedotto da
[...] Pt_1 Controparte_7
e con la comparsa di costituzione e risposta del Parte_2 Pt_3
05.02.2009, circa la intervenuta cessione volontaria di uno dei cespiti oggetto di causa.
Il processo veniva dichiarato nuovamente interrotto all'udienza del
14.12.2010, a causa della morte dell'Avv. LD Domenichini, difensore del convenuto e, successivamente, ER
veniva riassunto con ricorso depositato il 09.06.2011 dai convenuti
[...]
, , Controparte_15 CP_1 Per_5 Per_9 Controparte_18
, , e . Controparte_3 Pt_3 CP_5 CP_7 Per_3 CP_6
Con comparsa di costituzione e risposta del 13.07.2011 si costituivano
[...]
e (quali figli di parte attrice Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_18
nata a [...] il [...] e deceduta il 5.4.1990: dallo stato di
[...]
famiglia emerge che, nelle more del giudizio, era deceduto anche il coniuge di ossia , in data 23.8.2002), i quali, si Pt_18 Controparte_17
riportavano alla propria comparsa del 05.02.2009 insistendo affinché venissero riprese le operazioni peritali già demandate alla CTU arch Per_10
[...]
Si costituivano con comparsa di costituzione del 19.07.2011 Pt_1 [...]
, Parte_7 CP_7 Per_5 Per_1 Pt_8 CP_9
e Anna, tutti eredi di , che Pt_5 ER
insistevano ancora per la mancata notifica al proprio genitore dell'atto introduttivo del giudizio de quo.
Le parti venivano onerate a notificare il ricorso in riassunzione depositato il
09.06.2011 unitamente al decreto del 10.06.2011, anche agli eredi di
[...]
e a . Persona_5 Persona_4
12 A ciò provvedevano i convenuti , , Controparte_15 CP_1 Per_5
, CP_8 Controparte_18 Controparte_3 Pt_3
, e . CP_5 CP_7 Per_3 CP_6
9. Attesa l'eccezione di estinzione del giudizio, sollevata dalla difesa dei convenuti , , Parte_7 Controparte_7
, , Persona_5 Persona_1 Parte_8
, e
[...] Controparte_9 Parte_5 [...]
tutti quali eredi di TT di , le Parte_6 ER
parti venivano invitate a precisare le rispettive conclusioni sul punto e la causa veniva rimessa all'udienza collegiale del 16/09/2015, udienza alla quale, il
Tribunale riservava la decisione.
A scioglimento della riserva, con ordinanza del 25.09.2015, il Collegio provvedeva a rigettare l'eccezione di estinzione del giudizio, dichiarava la contumacia di (eredi e di , a Controparte_13 Persona_6 CP_14
sua volta erede di ), di , Persona_5 Parte_16
Giuseppe, e ordinava la Controparte_10 Persona_4
rinnovazione della notifica del ricorso in riassunzione depositato il
09.06.2011 nei confronti di , , (residente negli CP_11 Per_4 Pt_3
Usa) e (residente negli Usa), ordinava la notifica dello stesso a CP_3
(erede di ), invitava la difesa degli attori a Parte_16 CP_14
depositare l'atto di citazione notificato, onerando i difensori tutti a dedurre e documentare se e quali parti fossero contumaci alla data di emissione dell'ordinanza del 30.11.-11.12.2000.
Il Collegio, dunque, rinviava la causa al 03.06.2016 ed i convenuti
[...]
, , Controparte_15 CP_1 Per_5 CP_8 Controparte_18 [...]
, e , in Controparte_3 Pt_3 CP_5 CP_7 Per_3 CP_6
ottemperanza all'ordinanza del 25.09.2015, provvedevano alle notifiche
13 richieste.
All'udienza del 17 settembre 2019, il Giudice istruttore, preliminarmente, dichiarava la contumacia di , (entrambi CP_11 Parte_15
quali eredi di TT di ) risultando regolare la Persona_5 rinnovazione della notifica dell'atto di riassunzione nei loro confronti, così come già disposto con ordinanza del 25 settembre 2015, ed ordinava la rinnovazione dell'atto di riassunzione nei confronti di (erede Parte_13
di TT di ), in quanto quella compiuta in Persona_5
esecuzione dell'ordinanza del 25 settembre 2015, si era perfezionata oltre il termine concesso, disponendo, altresì, la rinnovazione della notifica, così come richiesto da parte istante, nei confronti di . Parte_14
All'udienza del 10 dicembre 2019, il Giudice istruttore dichiarava la contumacia di regolarmente citato e non costituito ed Parte_13
autorizzava la rinnovazione della notifica nei confronti di Parte_14 rinviando all'udienza del 10 novembre 2020.
All'udienza del 09.03.2021, il Giudice Istruttore, preso atto dell'avvenuta comunicazione del decesso dell'Avv. Carmine De Dominicis, dichiarava l'interruzione del processo.
Il 20.09.2021 veniva depositato telematicamente ricorso in riassunzione ex. art. 303 c.p.c. nell'interesse di , e Parte_1 Parte_2
– nella qualità di eredi legittimi (in quanto figli) di TT Parte_3 di – a mezzo dei loro procuratori Avv.ti Massimiliano Persona_1
Scognamiglio e Marco Scognamiglio.
All'udienza del 08.03.2022, il Giudice Istruttore, preliminarmente, dichiarava la contumacia di nella qualità di erede di Controparte_7 [...]
, nella qualità di ER Persona_5
erede di , , ER Persona_1
14 , tutti nella qualità di Parte_8 Parte_6
eredi di;
dichiarava, altresì, la ER
contumacia di quale erede di e di Controparte_13 Persona_6 CP_14
questa ultima erede di . Dichiarava,
[...] Persona_5
ancora, la contumacia di , , Controparte_10 CP_11 Parte_13
tutti nella qualità di eredi di di Dichiarava, Pt_1 Persona_5
altresì, la contumacia di Controparte_7 Parte_12
,
[...] Parte_9 Parte_10 [...]
quali eredi di . Dichiarava, Parte_11 Persona_4
altresì, la contumacia di , entrambi quali Parte_16 Parte_17
eredi di e di , questa ultima erede di Persona_6 CP_14 [...]
Dichiarava, altresì, la contumacia di , Persona_5 Parte_14
ed CO, quali eredi di Parte_15 CP_14 Persona_5
ordinando la rinnovazione della notifica entro il 30 aprile
[...]
2022 nei confronti di , nella qualità di erede di Persona_5
e nella ER Pt_1 Parte_5
medesima qualità in quanto nel relativo avviso di ricevimento non erano indicate le ragioni del mancato recapito al destinatario o alle persone indicate dall'art. 139 c.p.c., rinviando all'uopo all'udienza del 24 maggio 2022.
All'udienza del 24.5.2022, il Giudice, preliminarmente, dichiarava la contumacia di e di Parte_7 Parte_5
entrambe nella qualità di eredi di TT di
[...] ER
. Disponeva, inoltre, una nuova ctu volta a predisporre un nuovo
[...] progetto divisionale, ovvero che accertasse l'indivisibilità della massa, nominando quale consulente tecnico d'ufficio l'arch Per_11
Nelle more, si costituiva con comparsa di risposta depositata l'08.05.2023
la quale rappresentava di aver già diviso la Controparte_8
15 massa ereditaria con gli altri coeredi sulla base del progetto divisionale del
CTU ing. Chiedeva, quindi, che il nuovo CTU arch Per_7 [...]
recepisse tale progetto. Per_11
Il CTU arch depositava il proprio elaborato peritale il Per_11
20.10.2023 e successivamente, in data 30.03.2024 i chiarimenti richiesti.
All'udienza del 14.05.2024 il G.I. - considerato che su rilievo dell'Avv.
Scognamiglio, reso già alla precedente udienza, fu Persona_5
e fu risultavano effettivamente CP_7 Controparte_15 CP_7
costituiti con l'Avv. Giacomo Visconti al quale però non risultava notificato il ricorso in riassunzione del 20 settembre 2021- disponeva l'instaurazione del contradditorio anche nei confronti di tali parti mediante notifica del ricorso in riassunzione da effettuarsi, unitamente al verbale d'udienza, nel termine di giorni trenta e rinviava in prosieguo all'udienza del 09 luglio 2024, invitando le parti a precisare le loro rispettive conclusioni a quella stessa data.
All'udienza del 09.07.24 il G.I, rilevato che trattandosi di procedimento già pendente alla data del 30 aprile 1995, lo stesso, giusta l'art. 90 L. 353/90, doveva intendersi sottoposto alla disciplina del c.d. vecchio rito, sì che le parti dovevano essere rimesse davanti al Collegio con fissazione dell'udienza di discussione, secondo la formulazione dell'art. 190 anteriore alle modifiche introdotte con la citata legge 353/90, rimetteva le parti innanzi al Collegio fissando l'udienza di discussione per il giorno 20 novembre 2024, udienza, poi, rinviata al 18.12.2024. Infine, all'udienza collegiale del 18.12.2024, il
Tribunale riservava la causa in decisione.
10. Passando alla disamina delle domande ed eccezioni sollevate nel presente giudizio, il Tribunale osserva quanto segue.
Occorre, innanzitutto, precisare che nel caso di interruzione del processo per effetto della morte di una parte - costituita a mezzo procuratore – e di
16 notificazione dell'atto riassuntivo, tutti gli eredi sono partecipi del processo, che prosegue, eventualmente nella loro contumacia, senza che sussista un difetto di integrità del contraddittorio (Cass. n. 217 del 12.1.2015).
Nel corso del presente giudizio si sono verificare molteplici interruzioni, per decesso delle parti e dei loro difensori.
Sono considerate contumaci, alla luce del principio di diritto sopra enunciato, tutte le parti, anche precedentemente costituite, che non si sono costituite in seguito all'ultimo atto di riassunzione.
11. Sulla notifica dell'atto di citazione a ER
[...]
Occorre verificare la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti delle parti originarie ed, in particolare, di CP_7 ER
, attesa l'eccezione, sollevata nel 2003 dalla figlia ,
[...] Parte_7
di mancata conoscenza del presente giudizio.
L'atto di citazione del 1984 risulta regolarmente notificato a
[...]
(nato il [...] e deceduto l'1.6.2001), con atto ER
consegnato a mani del figlio (come si evince dalla Controparte_9
firma apposta sulla relata di notifica in atti) in data 8.2.1984 presso l'indirizzo di Monte di Procida Via Cappella II trav. 4.
11.1 risulta ritualmente e ER
tempestivamente costituito in giudizio, unitamente ai germani
[...]
, , e con comparsa di Controparte_1 Per_2 CP_15 Per_9 Per_5
costituzione del 13.3.1984, a mezzo dell'Avv LD Domenichini, come da procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione stessa, nella quale
, viene indicato solamente con il secondo Pt_1 ER
nome, ossia come . ER
Nella comparsa di costituzione del 13.3.1984, i germani convenuti aderivano
17 alla domanda di divisione, chiedendo di dichiarare aperta la successione legittima di di e spiegavano domanda Pt_1 Controparte_7
riconvenzionale nei confronti di , volta ad Persona_5
ottenere la condanna della stessa al pagamento- per quanto di ragione e pro quota, in favore dei convenuti – della indennità dovuta per l'occupazione dell'immobile detenuto dalla stessa, a decorrere dalla data di decesso del comune dante causa.
11.2 Successivamente al decesso di di (originario Pt_1 Persona_2
convenuto), gli eredi di quest'ultimo, di ed i figli Pt_1 Controparte_2
, , (nato il Controparte_3 CP_19 CP_7 Per_3
3.2.1963) e , si costituivano, con comparsa di costituzione in giudizio CP_6 dell'Avv. Giacomo Visconti del 30.4.1993, in sostituzione del precedente difensore avv. LD Domenichini, unitamente solo ad alcuni dei germani del padre Carlo, ossia di , e Pt_1 Controparte_15 CP_1 Per_9
Per_5
Dunque, al fine di rendere chiara la verifica circa la regolare instaurazione del contraddittorio al momento dell'instaurazione del giudizio:
-TT di sorella di parte attrice- non risulta costituita ab Persona_4 initio (la notifica dell'atto di citazione è avvenuta ritualmente a mani della stessa, in data 7.2.1984);
- ( ), nei confronti del quale la ER ER notifica dell'atto di citazione è avvenuta ritualmente a mani del figlio, in data
8.2.1984, risulta costituito con l'avv. LD Domenichini;
- TT di , e si Controparte_15 CP_1 Per_9 Per_5 Per_2
costituiscono inizialmente a mezzo dell'avv. LD Domenichini, unitamente al germano (rectius ); Per_3 ER
- successivamente al decesso di , gli eredi di quest'ultimo, unitamente a Per_2
18 di , e si costituiscono Pt_1 Controparte_15 CP_1 Per_9 Per_5
con l'Avv. Visconti Giacomo, in sostituzione dell'avv. LD Domenichini.
11.3 Non sussistono dubbi di sorta sull'avvenuta costituzione di Per_3
a mezzo dell'Avv. LD Domenichini, atteso che, con la
[...] comparsa depositata all'udienza del 13.3.1984, si costituivano i figli del de cuius, germani di parte attrice, né vi era alcuna ragione perché si costituissero soggetti diversi o omonimi.
D'altronde, dalla certificazione rilasciata in data 16.12.1983, attestante lo stato di famiglia del de cuius di e prodotto in atti Pt_1 Controparte_7 dall'Avv. Diana, iniziale difensore di parte attrice, emerge, in modo inequivocabile, che i germani di parte attrice, unici soggetti nei confronti dei quali andava ed è stato poi effettivamente instaurato il contraddittorio, sono esattamente i 7 germani sopra indicati, per cui, all'evidenza, il riferimento a
è da intendersi proprio ad . Per_3 ER
Dallo stato di famiglia del de cuius TT di emerge, Controparte_7
infatti, che, alla data di instaurazione del presente giudizio, risultava già deceduta la moglie del de cuius (deceduta il Persona_12
17.2.1982) nonché due figli, (deceduto celibe in data 8.8.1966) e Pt_3
(nato morto il 30.8.1922). Per_3
Dunque, alla data di notifica dell'atto di citazione non vi era alcun coerede che aveva il nome di “ ”, ad eccezione di , nato il Per_3 ER
20.6.1923 ( , in particolare, risulta nato circa un anno dopo il ER
decesso di , nato morto il 30.8.1922). Per_3
Solo con la morte di , a quest'ultimo subentra, unitamente agli altri Per_2
eredi, anche il figlio (nato il [...]), che si costituisce circa 3 anni Per_3
dopo l'instaurazione del giudizio, con comparsa del 26.5.1987, in virtù di mandato conferito all'avv. LD Domenichini, in calce all'atto di
19 riassunzione del 20.1.1987 e, successivamente, con l'Avv. Giacomo Visconti.
Va, al riguardo, evidenziato che, proprio nell'atto di riassunzione del 9.1.1987
(in calce al quale vi è il decreto di fissazione dell'udienza del 26.5.1987), depositato per la prosecuzione del giudizio in seguito al decesso di , Per_2
l'Avv. Diana ribadiva che, tra gli originari convenuti, vi era appunto Per_3
.
[...]
La regolare notifica dell'atto di citazione nei confronti di ER
nonché la sua iniziale costituzione in giudizio con l'Avv.
[...]
LD Domenichini costituisce un imprescindibile spartiacque processuale per la disamina delle domande, avanzate dal 2003 in poi, dagli eredi di
. ER
Ed invero, , unitamente agli altri germani, nel costituirsi ha ER
esplicitamente aderito alla domanda di divisione.
12. Sulla efficacia del progetto di divisione del 30.11- 11.12.2000.
Occorre, poi, passare alla disamina della questione relativa alla validità del progetto di divisione approvato con ordinanza del 30.11-11.12.2000, con la quale si provvedeva, altresì, a fissare l'udienza del 17.5.2001 per l'espletamento delle operazioni di sorteggio.
All'udienza del 13.7.1999, risultavano presenti solamente gli avv. Diana,
Scognamiglio e Visconti, i quali chiedevano dichiararsi esecutivo il progetto di divisione. L'avv. Diana e l'avv. Scognamiglio chiedevano, inoltre, di ordinare al detentore degli immobili di rendere ER
il conto.
L'ordinanza risulta notificata agli avv. Giuseppe Diana, Pasquale
Scognamiglio e Giacomo Visconti, ma non all'avv. LD Domenichini, che, sebbene sostituito con l'avv. Visconti dagli altri convenuti, era rimasto quale unico difensore del solo . ER
20 Alle successive udienze, l'avv. Domenichini non risulta mai comparso.
12.1 Ebbene, nel procedimento di scioglimento della comunione, la comunicazione del deposito del progetto divisionale e dell'udienza fissata per la relativa discussione deve essere effettuata, a norma dell'art. 789, secondo comma, c.p.c. nei confronti di tutti i condividenti, anche se contumaci.
In difetto di tale adempimento, che non può essere sostituito dal mero deposito in cancelleria dell'elaborato peritale, il Giudice istruttore non può dichiarare esecutivo il progetto di divisione per mancanza di contestazioni, risultandone invalidi la relativa ordinanza ed i successivi atti del procedimento, senza che sia di ostacolo a tale obbligo di comunicazione la tassativa elencazione contenuta nell'art. 292 c.p.c., comma 1, perché tale disposizione riguarda solo il giudizio contenzioso, mentre l'art. 789
c.p.c. aggiunge nuovi obblighi in riferimento al giudizio di divisione (Cass.
n. 880 del 23.1.2012; Cass. n. 9305/1993; Cass. n. 9849/1997; Cass. n.
21289/2010).
In definitiva, poiché , unitamente al suo difensore, non è ER
stato messo nella condizione di proporre le sue osservazioni al progetto di divisione, tutta l'attività successivamente svolta, di approvazione del progetto di divisione e di prosieguo per l'estrazione a sorte dei lotti risulta inefficace.
12.2 Dalla inutilizzabilità del progetto di divisione approvato con ordinanza del 30.11-11.12.2000, discende la necessità di procedere ex novo alla formazione di un nuovo progetto di divisione.
Innanzitutto, occorre dichiarare aperta la successione legittima di di Pt_1
nato a [...] il [...] e deceduto a LI (NA) il Controparte_7
23/07/1977.
21 12.3 Dallo stato di famiglia di risulta che, in data Controparte_7
30.8.1922, è “nato morto” . ER
Circa la capacità a succedere delle persone fisiche, l'art. 462 c.c. prevede che: “Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione”.
Ne consegue che, per poter essere chiamato ad ereditare, un soggetto deve possedere quella particolare forma di capacità giuridica, la cd. capacità di succedere (diversa dalla capacità d'agire), che spetta non solo ai nati ma anche ai concepiti. Al concepito, peraltro, ai sensi del principio generale di diritto di cui all'art.1, secondo comma c.c., la legge riconosce determinati diritti, tra cui quelli successori, subordinandoli all'evento della nascita.
Ciò premesso, nel caso di specie, di è nato morto Pt_1 ER il 30.8.1922, ossia prima dell'apertura della successione paterna ed, in base ai principi sopra indicati, essendo nato morto, non si è verificato l'acquisto dei diritti successori in suo favore.
12.4 Prima della morte di di risulta deceduto, in Pt_1 Controparte_7
data 8.8.1966, il figlio TT di nato il [...] e morto CP_4
celibe all'età di 45 anni.
Per il caso di premorienza del successibile, occorre tenere conto di eventuali discendenti che possano subentrare per rappresentazione, altrimenti la loro quota si accresce a quella degli altri.
Nella successione legittima, infatti, in caso di premorienza di un erede legittimo, opera l'istituto della rappresentazione, previsto dall'art. 467 c.c. Nel caso in esame, come verrà meglio indicato con separata ordinanza, non è dato sapere se nato il [...] e deceduto in data Controparte_4
8.8.1966 avesse dei figli (fuori dal matrimonio) e se debba operare l'istituto della rappresentazione.
22 La formulazione dell'art. 467 c.c., secondo la quale la rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado dell'ascendente, deve intendersi non già nel senso che i discendenti siano titolari dei medesimi diritti del rappresentato, ma piuttosto nel senso che gli stessi vengano a trovarsi nella medesima posizione e nel medesimo grado del rappresentato solo ai fini della misura della delazione ereditaria, la quale avviene peraltro direttamente nei confronti dei rappresentanti, che mantengono una posizione autonoma rispetto al rappresentato.
L'indicazione dei soggetti a favore dei quali ha luogo la successione per rappresentazione, quale prevista dagli artt. 467 e 468 c.c.,
è tassativa, essendo il risultato d'una scelta operata discrezionalmente dal legislatore, sicché non è data rappresentazione quando la persona cui si intenda subentrare non è un discendente, un fratello o una sorella del defunto, ma il coniuge di questi (Cass. n. 2914 del 7.2.20920; Cass. n. 5508 del
5.4.2012; Cass. 30-5-1990 n. 5077).
12.5 Successivamente al decesso di , ma prima Controparte_7
della instaurazione del presente giudizio, ossia in data 17.2.1982, è deceduta
, moglie di . Persona_12 Controparte_7
In tal caso, come sopra già anticipato, non si applica la rappresentazione, bensì la trasmissione del diritto di accettazione, in base al disposto dell'art. 479 c.c. prevede che, se il chiamato all'eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette ai suoi eredi, che possono esercitarlo in sua vece.
Nel casi di specie, tra l'altro, non è dato nemmeno sapere se la moglie di abbia o meno accettato, in modo espresso o Controparte_7 tacito, l'eredità del de cuius.
Occorre, quindi, devolvere l'eredità del de cuius di Clemente Pt_1 CP_7
23 in base al disposto dell'art 581 c.c. per 1/3 al coniuge Persona_12
e per 2/3 ai figli.
12.6 Occorre, dunque, prevedere due distinte masse, con la precisazione che la massa spettante al coniuge, andrebbe considerata tra i beni che già appartenevano alla , iure proprio, nella sua successione. Per_12
E' vero che orami i beni di entrambe le masse si appartengono a tutti i figli ed in quote tendenzialmente eguali, ma il principio della separazione delle masse non è derogabile se non per accordo ed in forma scritta dei condividenti.
Risulta necessario, quindi, sottoporre alle parti, con separata ordinanza, la questione sopra indicata, rimettendo alle stesse ogni statuizione circa la possibilità di optare per una riunione delle due masse, con sottoscrizione del verbale di causa direttamente ad opera dei coeredi (o di loro procuratori speciali, non essendo sufficiente la procura alle liti rilasciata al difensore), dovendosi, altrimenti, procedere alla formazione di due autonomi progetti, prevedendo nella successione del coniuge premorto TT di CP_7
una quota riservata al coniuge superstite ,
[...] Persona_12
destinata a transitare nella sua successione.
Ed invero, secondo la giurisprudenza di legittimità “nel caso di divisione di beni oggetto di comproprietà provenienti da titoli diversi non si realizza un'unica comunione ma tante comunioni quanti sono i titoli di provenienza dei beni, corrispondendo alla pluralità di titoli una pluralità di masse, ciascuna delle quali costituisce un'entità patrimoniale a sé stante, nella quale ogni condividente deve poter far valere i propri diritti indipendentemente da quelli che gli competono sulle altre masse e nell'ambito di ciascuna massa debbono trovare soluzione i problemi relativi alla formazione dei lotti e alla comoda divisione dei beni immobili che vi sono inclusi” (Cass. n. 15494 del 7.6.2019; Cass. n. 314/2009).
24 Pertanto, in caso di divisione del complesso, si hanno, in sostanza, tante divisioni, ciascuna relativa ad una massa e nella quale ogni condividente fa valere i propri diritti indipendentemente da quelli che gli competono sulle altre masse. Nell'ambito di ciascuna massa, inoltre, debbono trovare soluzione i problemi particolari relativi alla formazione dei lotti e alla comoda divisione dei beni immobili che vi sono inclusi.
È possibile procedere ad un'unica divisione invece che a tante divisioni quante sono le masse solo con il consenso di tutti i condividenti, che deve trovare titolo in uno specifico negozio - che ove, riguardante beni immobili, deve rivestire la forma scritta "ad substantiam" - con il quale si attui il conferimento delle singole comunioni in una comunione unica ( Cass. n 3014/81; Cass.
n.2231 del 30/03/1985; Cass. n.5798 del 15/05/1992; Cass. n.314 del
09/01/2009; Cass. n.3029 del 06/02/2009; Cass. n. 25645 del 30.10.2018).
Infine, poichè 5 dei figli del de cuius di risultano Pt_1 Controparte_7
deceduti nelle more del giudizio, occorre dare atto che, in base al combinato disposto degli artt. 469 e 726 c.c., la divisione ereditaria, avviene per stirpi, procedendosi alla formazione di tante porzioni, una volta eseguita la stima, quante sono le stirpi condividenti, mentre non è prevista l'ulteriore formazione di altrettante subporzioni all'interno di ciascuna stirpe, sempre che non si formi al riguardo un accordo fra tutti i partecipanti (Cass. n. 139 dell'8.1.2020).
13. Sulla ricostruzione della massa da dividere.
Occorre, dunque, stabilire quali siano i beni da dividere e, formate le porzioni, quanti siano gli eredi o le stirpi condividenti.
In atti è presente la documentazione ipotecaria attestante le iscrizioni e trascrizioni a favore e contro il de cuius per gli immobili ricadenti in Monte di Procida e LI.
25 In particolare, all'udienza dell'11.12.1986, il difensore di parte attrice depositava lo stato di famiglia del de cuius, i certificati ipotecari e gli estratti catastali dei beni caduti in successione.
13.1 Peraltro, il principio per cui nei giudizi di scioglimento della comunione, la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull'immobile da dividere, imposta dall'art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato, non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda.
Ed invero, la divisione, qualora debba pure addivenirsi alla vendita del bene comune, a differenza di quanto accade nel processo di espropriazione, non avviene ai danni di qualcuno, ma nell'interesse di tutti, sicché il richiamo alle norme del processo di espropriazione è limitato alle sole modalità esecutive della vendita e ai relativi rimedi (Cass. n. 6228/2023; Cass. n. 10067/2020).
D'altronde, il Giudice della divisione, nello svolgimento del potere di direzione delle operazioni, può ordinare alle parti la produzione della documentazione occorrente o avvalersi di un proprio ausiliario (Cass. n.
10067 del 28.5.2020).
Dunque, le doglianze sollevate al riguardo dalle parti risultano infondate sia in punto di fatto che di diritto.
14. Sulla eccezione di usucapione spiegata dagli eredi di
[...]
. ER
Strettamente correlata alla individuazione dei beni ricompresi nella massa è la disamina delle eccezioni di usucapione spiegate dagli eredi di di Pt_1
. ER
Come già chiarito al par. 11.3, la regolare notifica dell'atto di citazione nei confronti di nonché la sua iniziale ER costituzione in giudizio con l'Avv. LD Domenichini costituisce un
26 imprescindibile spartiacque processuale per la disamina delle domande, avanzate dal 2003 in poi, dagli eredi di . ER
Ed invero, , unitamente agli altri germani, nel costituirsi in ER
giudizio, ha esplicitamente aderito alla domanda di divisione.
Ciò implica la rinuncia a qualsivoglia domanda di usucapione maturata in precedenza, attesa la "incompatibilità" tra la domanda di divisione (che presuppone il riconoscimento della quota degli altri aventi diritto) e quella di riconoscimento della verificatasi usucapione, di cui all'art 1658 c.c..
Infatti, la giurisprudenza di legittimità anche risalente ha ritenuto che colui che vanta l'acquisto della proprietà immobiliare per usucapione, se pone in essere un comportamento che contraddice alla sua pretesa (ed è il caso della domanda di divisione del bene, rispetto al quale si vanta il modo di acquisto della proprietà, a titolo originario, come nel caso in esame), rinuncia
(implicitamente) alla tutela giuridica della sua vantata condizione di usucapiente (Cass.
5.9.1998 n. 8815; Cass. 28.5.1996 n. 4945, sentenze entrambe emanate in fattispecie instaurate con rito ante l. 353/1990), senza necessità dell'atto scritto, ai fini abdicativi (art. 1350, n. 5, c.c.).
Tra l'altro, la Suprema Corte ha precisato che, per la rinunzia tacita all'usucapione, prevista dal combinato disposto degli artt 1165 (relativo alle norme sulla prescrizione) e 2937 c.c. (relativo alla rinunzia alla prescrizione) non è configurabile alcuna forma particolare, essendo sufficiente qualunque fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione sia estintiva che acquisitiva e che la valutazione del comportamento di una parte al fine di stabilire se esso sia espressione inequivoca della volontà di rinunziare a valersi dell'usucapione involge un apprezzamento di fatto (Cass.
n. 2616 del 09/12/1970)
Dunque, l'eccezione di usucapione sollevata nella comparsa di costituzione
27 del 24.6.2003 da , alla quale si è associato, Parte_7
successivamente, , relativamente all' immobile su Controparte_9
due piani sito in Monte di Procida (riportato nel NCEU con i seguenti dati :
P 1983/1739 A/4 cl. 2 vani 2 Rendita Euro 79,53 e P 1983/1740 A/4 cl.5 vani
3,5 Rendita Euro 225,95 via Cappella n. 87; già risultato accatastato in data
24.1.1983 al n. 1.740/198) per intervenuta usucapione da parte del padre prima dell'atto di citazione ER
asseritamente spedito mezzo posta il 6.2.1984, risulta infondata.
14.1 Irrilevante risulta la circostanza, pure sostenuta, della mancata dichiarazione di contumacia di , atteso che, alla luce di ER
quanto sopra compiutamente indicato, risulta agli atti la costituzione di sin dalla prima udienza del 13.3.1984, con l'avv. LD ER
Domenichini (deceduto nel 2010).
E' indubbio, d'altronde, che, nella comparsa di costituzione del 13.3.1984,
(rectius ) non solo ha aderito alla domanda di Per_3 ER
divisione, ma non ha sollevato alcuna eccezione di usucapione né ha in alcun modo chiesto di espungere dalla massa da dividere questo o quel bene in quanto di sua proprietà.
E', quindi, inequivocabile, la rinuncia tacita a valersi di qualsivoglia usucapione nei confronti dei coeredi.
14.2 Altrettanto infondata è l'affermazione degli eredi di ER secondo cui la notifica ad non si riferirebbe all'atto di ER
citazione introduttivo del presente giudizio e non si riferirebbe alla domanda di divisione dei beni del padre di Pt_1 Controparte_7
Sul punto, in particolare, è stato eccepito che l' atto di citazione risulterebbe spedito lo stesso giorno dell'altro atto di citazione per la divisione dei beni materni, nel cui giudizio risulta, invece, essere costituito. ER
28 Infatti, la mera consultazione del fascicolo di parte dell'Avv. Giuseppe Diana, iniziale difensore delle parti attrici, consente di rilevare, senza ombra di dubbio, che l'originale dell'atto di citazione per la divisione dei beni del defunto reca, in alto a sinistra, il timbro di Controparte_7
repertorio 03398 e che su tutte le relate di notifica ad esso allegate, ivi compresa la relata di notifica ad – perfezionatasi, si ripete ER
in data 8.2.1984 con consegna a mani del figlio convivente – recano CP_9
appunto il numero 3398 di repertorio.
14.3 Né alcuna rilevanza può spiegare l'intestazione catastale del cespite che si assume usucapito in capo ad . ER
Infatti, come ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass n. 6628 del 06/12/1988), l'intestazione catastale di un immobile non comporta la dimostrazione che l'intestatario, o gli intestatari, abbiano effettivamente esercitato su di esso quel potere di fatto che, unitamente all'indispensabile elemento intenzionale, è idoneo a produrre l'acquisto della proprietà per il decorso del tempo ed il concorso di tutte le altre condizioni a tal fine richieste dalla legge.
Va pure rilevato che, oltre alla generica affermazione secondo cui il padre avrebbe usucapito i beni, alcuna prova è stata fornita al riguardo dagli eredi di . ER
Va, altresì, osservato che, successivamente alla costituzione di Per_3
(rectius per distinguerlo da , figlio di ER Per_3 Per_2
costituitosi solamente il 26.5.1987), avvenuta all'udienza del 13.3.1984 con l'avv. Domenichini, l'Avv. Diana chiedeva termine per controdedurre ed, all'udienza del 14.6.1984, proponeva apposita domanda riconvenzionale nei confronti del convenuto perché, quale Pt_1 ER conduttore dei fondi, venisse disposto l'accertamento dei frutti percetti e per
29 l'effetto condannarlo al pagamento.
Anche a fronte di tale domanda, l'avv. Domenichini, difensore di Per_3
non ha sollevato, nelle successive udienze, per circa 20 anni, alcuna contestazione o spiegato domanda di usucapione.
14.4 Gli eredi di di hanno, dunque, Pt_1 ER sollevato un'eccezione di usucapione, che risulta infondata per intervenuta rinunzia paterna e per mancanza di prova.
D'altronde, le deduzioni dagli stessi fornite non sono in grado di comprovare la fondatezza della domanda di usucapione (alla quale il loro dante causa ha rinunciato con la costituzione in giudizio, nei termini sopra precisati).
Infatti, a tal fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano astenuti dall'uso della cosa, occorrendo, altresì, che il coerede ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus"
(Cass. n. 1783/93; Cass. n. 5687/96; Cass. n. 7075/99).
Peraltro, tale inequivoca volontà non può desumersi dal fatto che il coerede abbia utilizzato ed amministrato il bene ereditario, provvedendo al pagamento delle imposte e alla manutenzione, sussistendo, al riguardo, la presunzione
"juris tantum" che egli abbia agito nella qualità e che abbia anticipato le spese anche relativamente alla quota degli altri coeredi (Cass. n. 35067 del
29.11.2022; Cass. n. 7075/1999; n. 16841/2005; n. 7221/2009). L'onere della prova di tale dominio esclusivo sulla res comune grava sull'usucapiente (Cass.
n. 13921/2002).
Pertanto, il coerede che invochi l'usucapione ha l'onere di provare che il rapporto materiale con il bene si sia verificato in modo da escludere, con palese manifestazione del volere, gli altri coeredi dalla possibilità di instaurare un analogo rapporto con il bene ereditario.
30 Non sono, al riguardo, sufficienti atti soltanto di gestione consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad un' estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore.
Nel caso in esame, gli elementi conoscitivi offerti non consentono di inferire che abbia posseduto in via esclusiva i cespiti meglio ER
indicati sopra.
15. Sulle altre eccezioni sollevate da di e Maria Pt_1 Controparte_9
CO.
e hanno, Controparte_9 Parte_7 altresì, eccepito che l'atto di citazione che sorregge il presente giudizio non risulta trascritto e che, comunque, il bene asseritamente usucapito dal padre risulta alienato ed acquistato in buona fede da , in Controparte_9
virtù di atto di compravendita per Notaio di Forio Persona_13
dell'1.7.2005, repertorio 80192/31521 trascritto il 19.7.2005 ai nn.
40822/23191, dalla condividente . Parte_7
Nel predetto atto del 1.7.2005, per notaio , si fa espressamente Persona_13
riferimento al bene identificato in Catasto al tipo P Numero 1739/1983 CTG.
A/4 Cl.2 vani 2 RC EURO 79,53 ed al bene in Catasto al tipo P Numero
1740/1983 CTG. A/4 Cl. 5 vani 3,5 RC EURO 225,95. Viene, altresì, indicato che il fabbricato, di cui sono parte le unità immobiliari trasferite, insiste nella sua interezza nel NCT foglio 9 part 59.
La parte alienante, nell'atto di Pt_1 Parte_7
compravendita, “assicura e garantisce la libertà dei beni da iscrizioni, trascrizioni pregiudizievoli e da vincoli o pesi a terzi spettanti e dichiara e garantisce di esserne piena ed esclusiva proprietaria in virtù di titoli
31 precedenti al 1984”.
Dalla visura catastale per soggetto emerge che i beni identificati con tipo P
Numero 1739/1983 tipo P Numero 1740/1983 risultavano in precedenza identificati con scheda n. 739/1983 del 24.1.1983, in atti dal 30,.
6.1987 ed intestati a di . Pt_1 CP_7 ER
I beni, riconducibili alle originarie partite catastali appena indicate, sono oggi identificati come segue:
a) Immobile Urbano nel Comune di Monte di Procida (Napoli) - partita 1382
- alla via Cappella n.83 e n.85 (già via Mercato di Sabato 65 bis), piano terra, censito al N.C.E.U. del Comune di Monte di Procida al foglio 9, particella 59
(già particella 145), sub 5,
b) Immobile Urbano nel Comune di Monte di Procida (Napoli) - alla via
Cappella n.83 (già via Mercato di Sabato 65 bis), piano primo, censito al
N.C.E.U. del Comune di Monte di Procida al foglio 9, particella 59 sub 11.
Tuttavia, anche tali eccezioni risultano infondate.
15.1. Sulla trascrizione della domanda di divisione.
Quanto alla trascrizione della domanda di divisione relativa al presente giudizio, va rilevato che l'atto di citazione per procedere alla divisione dei beni caduti nella successione del comune genitore di Pt_1 CP_7
deceduto il 23/07/1977 a LI (Na) non risulta trascritto nel 1984,
[...]
ma solo successivamente.
Infatti, dalla nota di trascrizione del 18.4.1984 n.ri 12737/10871 (allegata alla produzione dell'Avv. De Dominicis), emerge che tale trascrizione del 1984 si riferisce ai beni della madre e non del padre di Persona_12 Pt_1
Controparte_7
Nella predetta nota si fa, tra l'altro, pure riferimento a beni completamente diversi (appezzamento di terreno sito in LI in catasto partita 6719 foglio
32 8 all. A part 208, part 252) da quelli oggetto del presente giudizio divisorio.
Tuttavia, come sottolineato anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
26692/2020), la domanda di divisione giudiziale non può essere valutata alla stregua delle domande per la cui efficacia rispetto ai terzi la legge richiede la trascrizione.
La giurisprudenza di legittimità, ha, in particolare, evidenziato (Cass. n.
5920/2024) che “l'art. 2646 c.c. prevede la trascrizione della divisione che ha per oggetto beni immobili, ma l'opinione unanime - anche in dottrina - è nel senso che la trascrizione non sia in questo caso richiesta agli effetti, di cui all'art. 2646 c.c., di opponibilità ai terzi” (Cass. n. 2800/1985).
Ed invero, si ritiene in giurisprudenza che non si può concepire un conflitto fra colui che acquista dai comunisti il bene comune e non trascrive e gli stessi comunisti che abbiano trascritto la divisione prima della trascrizione dell'acquisto, né fra un terzo avente causa o creditore, il quale abbia conseguito un diritto su un bene della comunione per atto concluso con uno dei condividenti, ed altro condividente che si veda assegnare in sede di divisione quello stesso bene, con conseguente interesse a disconoscere quei diritti.
Poiché, infatti, i condividenti “non sono successori della collettività, né aventi causa uno rispetto all'altro”, sarebbero irrilevanti le esigenze di tutela dei terzi.
Dunque, la trascrizione della domanda di divisione va eseguita non per gli effetti previsti dagli artt. 2652 e 2653 c.c., ma per gli effetti indicati dall'art. 1113 c.c. nonchè ai fini della continuità di cui all'art. 2650 c.c. (Cass. n.
2800/1985; Cass. n. 821/2000, che richiama il medesimo principio per la trascrizione della domanda giudiziale di divisione).
15.2 E' evidente che, nel caso di specie, TT di CO Persona_5
33 e TT di , rispettivamente dante causa ed avente causa Controparte_9
dell'atto di compravendita del 1.7.2005 non sono terzi in buona fede, bensì entrambi figli dell'originario convenuto TT di ER
, per cui, a prescindere dalle disquisizioni sopra riportate, che
[...]
sottendono alla natura dichiarativa della divisione piuttosto che traslativa, si tratta pur sempre di soggetti nei cui confronti è destinata a spiegare la propria efficacia la domanda introduttiva del presente giudizio.
D'altronde, la domanda giudiziale di divisione costituisce, altresì, a mente dell'art. 2943, primo comma, c.c., richiamato dall'art.1165 c.c. in tema di usucapione, atto interruttivo del decorso del termine utile per usucapire, trattandosi di domanda diretta a far valere una pretesa incompatibile con gli effetti derivanti dal trascorrere del termine (Cass. n. 7509 del 30.3.2006).
Ne discende che nemmeno è configurabile alcuna usucapione a favore di o dei suoi figli successivamente alla morte del de cuius ER
, avvenuta nel 1977, valendo, per l'appunto, la Controparte_7
domanda di divisione (che- si ripete – è stata ritualmente notificata ad Per_3
in data 8.2.1984) quale atto interruttivo anche dell'usucapione.
[...]
Ne discende che anche l' eccezione di usucapione abbreviata decennale fondata su titolo astrattamente idoneo, invocata da , Controparte_9
risulta priva di qualsivglia fondamento.
15.3. L'eccezione di usucapione viene sollevata dagli eredi di
[...]
anche per i seguenti cespiti: ER
1) Immobile Urbano nel Comune di Monte di Procida (Napoli) alla via
Cappella, piano terra, censito al N.C.E.U. del Comune di Monte di Procida al foglio 9, particella 76, sub 1;
2) Immobile Urbano nel Comune di Monte di Procida (Napoli) alla via
Cappella, piano primo, censito al N.C.E.U. del Comune di Monte di Procida
34 al foglio 9, particella 76, sub 2.
Anche per tali beni è stata chiesta l'esclusione dalla massa ereditaria, atteso che gli stessi risultano intestati a , nato a [...] Controparte_7
(NA) il 06/06/1953, per effetto del testamento olografo dalla madre
[...]
deceduta in Lacco Ameno in data 11.9.2001, pubblicato il Per_14
22.07.2010 per Notaio . Persona_15
Nel predetto testamento, quanto alla provenienza dei beni a
[...]
– moglie di , alla pagina n.3, viene indicato Per_14 ER
quanto segue: “io lascio a mio figlio il giovane Persona_14 CP_7
il locale a piano terra e la casa a 1 piano in Cappella Monte di Procida da me usucapiti posti nello immobile particella 76 foglio 9”.
15.4 Tuttavia, la mera dichiarazione di avvenuta usucapione contenuta in un atto unilaterale, quale il testamento, non consente di ritenere la proprietà del bene in capo al testatore né consente il trasferimento del bene stesso in capo al soggetto ivi indicato.
Ciò non significa che il testamento è nullo, ma semplicemente che lo stesso è improduttivo di effetti, atteso che nessuna norma di legge fa dipendere la validità del testamento dalla esistenza di un patrimonio del defunto ed in particolare dalla esistenza, in tale patrimonio, di determinati beni, anche quando essi siano stati espressamente menzionati dal testatore.
Di tale patrimonio fanno parte non solo i beni che appartengono a quest'ultimo al momento della morte, ma anche il diritto di veder riconosciuta la sua proprietà sui beni che apparentemente appartengono ad altri;
colui che è stato istituito erede acquista quanto meno tale diritto, è quindi legittimato a proporre tutte le azioni che avrebbe potuto proporre il testatore per conseguire la proprietà di beni, ed a coltivare quelle che in vita quest'ultimo aveva già proposto (Cass. n. 3939 del 19.3.2001).
35 Prescindendo in questa sede da ogni valutazione – estranea al presente giudizio, circa la volontà della di procedere con una institutio ex re Per_14
certa) o con un mero legato a favore del figlio va, sicuramente, CP_7
rimarcato che se il testatore dispone di un bene che crede erroneamente sia di sua proprietà, mentre in realtà appartiene ad altri, in assenza di consapevolezza di altruità del bene, l'assegnazione è priva di effetti.
Né, al medesimo fine, può valere l'intestazione catastale del bene attribuito nel testamento, atteso che – come evidenziato supra in relazione ad altri beni
- “l'intestazione catastale di un immobile non comporta la dimostrazione che
l'intestatario, o gli intestatari, abbiano effettivamente esercitato su di esso quel potere di fatto che, unitamente all'indispensabile elemento intenzionale,
è idoneo a produrre l'acquisto della proprietà per il decorso del tempo ed il concorso di tutte le altre condizioni a tal fine richieste dalla legge” (Cass. n.
6628 del 06/12/1988).
15.5 Né le parti hanno in alcun modo provato che la avesse ottenuto Per_14
il riconoscimento dell'usucapione sul bene del defunto suocero con apposita azione di accertamento dell'usucapione o che la stessa vantasse un titolo di acquisto del bene attribuito al figlio CP_7
Né, tantomeno, può essere sottaciuto che sia che Persona_14 [...]
(nato a [...] -NA- il 06/06/1953) sono eredi/chiamati Controparte_7
all'eredità/aventi causa di , il quale, a ER
sua volta, è erede di TT di deceduto nel 1977, della cui Controparte_7
divisione si disputa in questa sede.
Dunque, tutti i beni sopra indicati rientrano nella massa ereditaria.
16. Sulla massa ereditaria
L'oggetto della comunione ereditaria è costituito non soltanto dalla comproprietà o contitolarità di diritti ma dal complesso dei rapporti attivi e
36 passivi che formavano il patrimonio del de cuius al momento dell'apertura della successione.
Lo scioglimento della comunione postula l'effettuazione delle operazioni previste dagli artt. 713 e ss. c.c. (formazione dello stato attivo e passivo, resa dei conti, prelevamenti, collazione, determinazione ed attribuzione delle porzioni, cfr. Cass. n. 18351/2004).
In tema di divisione ereditaria, quando tra i condividenti non vi sia stato accordo per limitare le operazioni divisionali ad una parte soltanto del compendio comune, il giudizio di divisione deve ritenersi istaurato per giungere al completo scioglimento della comunione, previa esatta individuazione di tutto ciò che ne forma oggetto;
pertanto, l'indicazione dei beni può essere compiuta successivamente alla domanda anche dal condividente che non l'abbia proposta, costituendo essa una precisazione dell'unitaria istanza, comune a tutte le parti, rivolta allo scioglimento della comunione (Cass. Civ. Sez. 2, n. 1065 del 14/01/2022).
16.1 Nel presente giudizio, i beni relitti sono i seguenti:
a) immobile urbano in LI, via Mercato Sabato, 96, riportato in catasto alla partita 876, foglio 14, p.lla 292/1 (pt vani 1 cat A/5); p.lla
292/4 (1p, vani 2 cat. A/5); in Monte di Procida:
a) immobile urbano, via Mercato Sabato, 65 bis, riportato in Catasto alla partita 1328 foglio 9 p.lle 145 (pt, cat C/3, con sovrastante piccolo appartamentino non censito;
b) fondo rustico di are 14,90 ed altro di are 0,22 riportati in catasto al foglio
9, part. 95 e 313, partita 2707;
c) are 0,14 partita 4272 foglio 9 part. 217;
d) are 27,17 partita 2449, foglio 9, part. 164;
37 e) are 0,80, 0,72 e 0,74 alla partita 1113 foglio 9, rispettivamente particelle
206, 209, 211;
f) are 0.56 e 0.66 alla partita 1117 foglio 9 rispettivamente particelle 210 e
212.
16.2 Nella ricostruzione dell'asse ereditario, occorre dare atto che risultano alienati i beni riportati al foglio 9 p.lle 145 e 95 da parte di tutti i condividenti, con separati atti, al nell'ambito della procedura Controparte_20 espropriativa “per la realizzazione della passeggiata storico-paesistica sui laghi e le isole flegree, nonché per il ripristino dell'antico percorso di via
Mercato del Sabato.”
In particolare, i terreni di cui al foglio 9, particelle 95 (inserito nella lett. b) dell'atto di citazione) e 164 (inserito nella lettera d) dell'atto di citazione) sono stati oggetto di espropriazione per pubblica utilità (delibera di G.C. n.
119 del 08.09.2002) per la realizzazione della passeggiata storica paesistica dei laghi e le isole flegree ed al ripristino del collegamento tra il belvedere sul canale di Procida e l'area archeologica di Cappella attraverso l'antico percorso di via Mercato di Sabato.
Nel dettaglio, la cessione delle aree è intervenuta:
-con atto di cessione volontaria n.102 del 29.04.2008, tra il Comune di Monte di Procida (Na) e , , Controparte_15 Controparte_1
e (eredi del de cuius) Persona_5 Pt_1 Controparte_8
e , e (eredi di Parte_1 Pt_1 Parte_2 Pt_1 Parte_3
, a sua volta erede del de cuius); Parte_18
-atto di cessione volontaria n.140 del 27.11.2008, tra il Comune di Monte di
Procida (Na) e Parte_8 Parte_7
, e
[...] Persona_5 Pt_1 Persona_1 [...]
, , Controparte_9 Parte_5 Parte_6
38 e (eredi del de cuius) e Controparte_7 Pt_1 Parte_1
e (eredi di Parte_2 Parte_3 Pt_1 ER
, a sua volta erede del de cuius);
[...]
-atto di cessione volontaria n.103 del 07.05.2008 tra il Comune di Monte di
Procida (Na) e , Controparte_18 Controparte_3
, Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
(eredi di , a sua volta erede del de cuius);
[...] Controparte_16
-atto di cessione volontaria n.124 del 25.09.2008 tra il Comune di Monte di
Procida (Na) e (erede del de cuius); Persona_4
-atto di cessione volontaria n.126 del 01.10.2008 tra il Comune di Monte di
Procida (Na) e , CP_11 Parte_13 Parte_14 CP_12
, , (eredi di
[...] Parte_15 Controparte_10 Persona_5
a sua volta erede del de cuius).
[...]
Per la cessione dei suddetti beni sono stati corrisposti dal Monte CP_20 di Procida ai coeredi complessivamente € 94.745,00 quale indennità di esproprio e, sia in base ai suddetti atti che in base a quanto dichiarato dai difensori negli scritti difensivi, ciascuno dei coeredi ha incassato il corrispettivo della quota di propria spettanza.
Tale cessione comporta l'esclusione dei suddetti beni dalla massa ereditaria,
e, per l'effetto, non risulta più utilizzabile il progetto divisionale Per_7
poiché le particelle per le quali si è proceduto alla cessione volontaria costituivano parte integrante di quattro delle sette quote (precisamente la seconda, terza, quarta e quinta) a seguito di fusione e successivo frazionamento in n. 4 lotti, dei terreni al foglio 9, particelle nn. 95, 217, 313,
164, previsti nel progetto divisionale dell'ing. Per_7
Inoltre, poiché ciascuno dei coeredi ha incassato il corrispettivo della quota di propria spettanza, può ritenersi che l'importo dagli stessi ricevuto abbia
39 costituito una divisione parziale, per cui nella massa attiva non va inserito l'importo percepito a titolo di indennità di espropriazione.
Ed infatti, lo scioglimento parziale di comunione ricorre quando la divisione riguardi solo una parte del patrimonio del "de cuius" (o abbia ad oggetto semplicemente uno stralcio di quota), e non quando la divisione riguardi l'intero patrimonio relitto dal "de cuius", ancorché delle porzioni di beni, corrispondenti al valore di quote di diritto, siano attribuite pro indiviso a gruppi di condividenti/stirpi (Cass. nn. 7708 del 2.8.1990).
16.3 Non può essere ricompreso nella massa attiva il bene di cui al foglio 9, particella 203, atteso che detto bene non era più nella disponibilità del de cuius in virtù del Decreto di espropriazione n. 46804 del 31.03.1966, trascritto il
22.10.1966 ai nn. 50650/35043, a favore della contro Parte_21
. Controparte_7
I beni oggetto di espropriazione vanno, quindi, tutti esclusi dalla formazione dell'asse ereditario.
16.4 Con riferimento al fondo rustico di cui al foglio 9, particella 209, va precisato che, con atto di donazione del Notaio del Persona_16
23.03.1965, il de cuius donava una porzione di detto terreno dell'estensione di 28 ca con espressa dispensa da imputazione e da collazione alla figlia
. Persona_5
Con successivo atto di donazione del Notaio in Pozzuoli del Persona_17
40 di computare l'imputazione a quest'ultima donataria, stante la mancata dichiarazione da parte della stessa di conferire i beni in natura.
17. Sulla collazione dei beni donati a CP_7 Controparte_8
Il Tribunale condivide l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di divisione ereditaria, spetta al coerede donatario la scelta di effettuare la collazione dell'immobile donato in natura, con la conseguenza che se non esercita tale scelta, la collazione deve farsi per imputazione del relativo valore alla quota di sua spettanza” (Cass. n.
17409 del 17.6.2023).
Ed invero, la legge (art. 746 c.c.) riserva al donatario la scelta fra il conferimento in natura e quello per imputazione (Cass. n. 1521/1980). La collazione, in entrambe le forme in cui è prevista dalla legge (in natura e per imputazione) rappresenta un istituto preordinato dalla legge per la formazione della massa ereditaria, allo scopo di assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento in senso relativo tra i coeredi in modo da far sì che non venga alterato il rapporto di valore tra le varie quote e sia garantita a ciascun coerede la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota.
Mentre la collazione in natura consente un effettivo incremento dei beni in comunione che devono essere divisi, la collazione per imputazione consente solo l'addebito del valore dei beni donati, a carico della quota dell'erede donatario, ed il contemporaneo prelevamento di una corrispondente quantità di beni da parte degli eredi non donatari. Da ciò discende che nella collazione per imputazione, (non in quella in natura), “i beni rimangono sempre in proprietà del coerede donatario, che li trattiene in virtù della donazione ricevuta e deve versare alla massa solo l'equivalente pecuniario, il che di norma avviene soltanto idealmente” (Cass. n. 2453/1976).
41 In pratica, “solo con la collazione in natura il bene diventa, in termini reali, oggetto di comunione fra il donatario e gli altri coeredi: esso sarà diviso fra
i coeredi insieme alle altre cose presenti nell'asse in ragione della rispettiva quota ereditaria” (Cass. n. 4777/1983),
Con la collazione per imputazione è ripartito invece il valore della stessa donazione: attraverso il metodo dei prelevamenti o altro equivalente i coeredi non donatari conseguono sulla massa comune, in aggiunta al valore della quota quale sarebbe stata senza la collazione, anche il valore che loro compete sul bene donato in proporzione di quella stessa quota. E' fuor di dubbio che il bene donato, conferito per imputazione, rimane di proprietà del donatario
(Cass. n. 25646/2008; n. 9177/2018).
Costituisce, inoltre, principio pacifico che, nei casi in cui la legge attribuisce al coerede donatario la facoltà di scelta fra il conferimento in natura ed il conferimento per imputazione, tale facoltà di scelta deve intendersi attribuita senza alcun limite e che, all'interno di questo sistema, imperniato sulla facoltà di scelta attribuito al donatario, la collazione di una donazione di bene immobile, in mancanza di una specifica manifestazione di volontà del donatario per il conferimento in natura, deve avvenire per imputazione (Cass.
n. 3598/1956; n. 28196/2020).
Pertanto, in assenza di scelta per il conferimento in natura, l'immobile donato in vita dal de cuius a deve ritenersi conferito ai Controparte_8
coeredi per imputazione per il valore determinato ex art. 747 c.c..
Ferma restando la proprietà della donataria, i coeredi dovranno concorrere sul valore di esso mediante il metodo dei prelevamenti, avuto riguardo alla parità voluta dal testatore e tenuto conto naturalmente dell'esito della riduzione (Cass. n. 28196/2020).
Ed infine, l'eventuale eccedenza del valore dei beni donati sulla quota
42 dell'erede donatario non è regolata dalle norme sulla divisione (in particolare sui conguagli divisionali), ma da quelle dettate espressamente per la collazione, con la conseguenza che il debito relativo all'eccedenza (da qualificarsi di valuta, in quanto avente ad oggetto originario, non i beni, ma il loro equivalente pecuniario) va determinato, ai sensi dell'art. 747 c.c., con riferimento al potere di acquisto della moneta al tempo dell'apertura della successione, dal quale decorrono gli interessi, senza che occorra apposita domanda di parte (Cass. n. 17755 del 21.6.2023).
Di conseguenza, i beni oggetto di donazione a favore di Controparte_8
restano di fatto a con collazione per
[...] Controparte_8
imputazione né risulta necessario stimare anche le costruzioni che nel corso degli anni, in data successiva all'apertura della successione, sono state realizzate dalla donataria su detti terreni.
17.1 Con riferimento alla richiesta di attribuzione, avanzata da
[...]
la stessa è inammissibile in punto di diritto, atteso che Controparte_8
tale richiesta, disciplinata dall'art. 720 c.c., trova spazio applicativo in caso di indivisibilità del bene caduto in comunione e non, come nel caso di specie, quando si è in presenza di una divisione in natura, stante la pluralità dei beni relitti.
Di fatto, per i soli beni oggetto di donazione da parte del de cuius la domanda di attribuzione è superata ed assorbita dalla collazione per imputazione, come sopra indicato.
17.2 Dunque, fatte le precisazioni sopra indicate sui beni che compongono la massa attiva del de cuius , i beni sono devoluti Controparte_7
per 1/3 al coniuge e per 2/3, in parti eguali, ai figli Persona_12
(nata a [...] il [...]), Parte_18 Controparte_21
(nata a [...] il [...]), (nato a
[...] Controparte_1
43 LI il 2.1.1934), (nato a [...] il [...]), Controparte_16
(nata a [...] il [...]), Persona_5 ER
(nato a [...] il [...]),
[...] Controparte_15
(nato a [...] il [...]), (nata a [...] il Controparte_8
19.11.1935), (nata a [...] il [...]), Persona_4
dovendosi, altresì, precisare, a cura delle parti, se le stesse subentrano per rappresentazione a nato il [...] e deceduto in Controparte_4
data 8.8.1966.
17.3 Allo stato, i soggetti attualmente partecipanti alla divisione sono così individuati:
1/3 Al coniuge del de cuius di Pt_1 Controparte_7
Persona_12
2/3 Ai figli del de cuius di così individuati: Pt_1 Controparte_7
I) ER DI (nata a [...] il [...]) Parte_18
1 Parte_1
2 Parte_3
3 Parte_2
II) ER (nata a [...] il Controparte_21
24.2.1925)
1 Controparte_10
2 Parte_15
3 CP_11
4 Persona_6
5 Parte_17
6 Parte_16
7 Controparte_13
44 9 Controparte_12
10 Parte_13
III) (nato a [...] il [...]) Controparte_1
IV) (nato a [...] il [...]) Controparte_22
1 Controparte_18
2 Controparte_6
3 (nato il [...]) Controparte_7
4 Controparte_5
5 Controparte_3
6 Controparte_4
V) (nata a [...] il [...]) Persona_5
VI) (nato a [...] il Parte_23
20.6.1923)
1 Persona_1
2 Parte_8
3 Parte_6
4 Persona_5
5 Controparte_9
6 Controparte_7
7 Parte_5
8 Controparte_23
VII) (nato a [...] il [...]) Controparte_15
VIII) (nata a [...] il [...]). Controparte_8
IX) ER TT (nata a [...] il [...]) Persona_4
1 Controparte_7
2 Parte_12
3 Parte_9
45 4 Controparte_24
5 Parte_11
X) DI nato il [...] e deceduto CP_22 CP_4
in data 8.8.1966.
L'appartenenza dei beni alla comunione deve sussistere non solo alla data di introduzione del giudizio, ovvero allorché sia sorta la comunione (nella specie ereditaria), ma deve permanere sino alla definizione della divisione, non potendosi addivenire all'apporzionamento di beni che, per effetto di vicende anche intervenute in corso di causa, abbiano perso il carattere della proprietà comune ovvero risultino trasformati.
18. Occorre procedere con separata ordinanza a sollevare le questioni rilevabili d'ufficio relative: alla premorienza di di Pt_1 CP_4
dovendosi tenere conto di eventuali discendenti che possano subentrare per rappresentazione o, in mancanza, dell'accrescimento della quota degli altri successibili;
alla possibilità di optare per una riunione delle due masse (1/3 al coniuge e 2/3 ai figli), con sottoscrizione del verbale di causa direttamente ad opera dei coeredi (o di loro procuratori speciali, non essendo sufficiente la procura alle liti rilasciata al difensore), dovendosi, altrimenti, procedere alla formazione di due autonomi progetti, prevedendo nella successione del coniuge premorto di una quota riservata al coniuge Pt_1 Controparte_7
superstite , destinata a transitare nella sua successione;
Persona_12
alla conformità catastale dei beni;
alla presenza di livelli;
alle domande di rendiconto per poi, eventualmente, procedere alla ricognizione dei beni oggetto della comunione immobiliare esistente tra le parti in causa ed in relazione alla stessa ed alla misura dei diritti vantati dai singoli condividenti, valutare la possibilità di pervenire ad una comoda divisione, anche parziale, ove vi sia richiesta in tal senso.
46 Per il prosieguo delle operazioni divisionali, si procede come da separata ordinanza.
La liquidazione delle spese viene rimessa al definitivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, non definitivamente pronunziando sulla domanda promossa da e Persona_1
nei confronti di , Persona_5 Controparte_1
, , Controparte_15 Controparte_16 ER
, , e
[...] Persona_4 Persona_5
, così provvede: Controparte_8
1) Dichiara aperta la successione legittima di di Pt_1 CP_7
nato a [...] il [...] e deceduto il 23/07/1977 a
[...]
LI (Na) e devoluta l'eredità del medesimo per 1/3 in favore del coniuge e per 2/3 in favore Persona_12
di ciascuno dei figli, , Persona_1 [...]
, TT Persona_5 Controparte_1
, Controparte_15 Controparte_16 [...]
, ER Persona_4
, , Persona_5 Controparte_25
Controparte_4
2) Rigetta le eccezioni di usucapione spiegate dagli eredi di
; ER
3) Dichiara inammissibile la domanda di attribuzione spiegata da
; Controparte_25
4) Rigetta la domanda di divisione relativamente ai beni oggetto di espropriazione, come indicato in parte motiva;
5) Dispone per il prosieguo del giudizio con separata ordinanza;
47 6) Dispone allegarsi copia della presente sentenza al fascicolo d'ufficio a cura della Cancelleria;
7) Spese al definitivo.
Così deciso in Napoli, il 18.2.2025
Il Giudice Istruttore Il Presidente
Dott. ssa Anna Maria Diana Dott.ssa Angela Arena
48 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
26 febbraio 1968 il de cuius donava la restante porzione del medesimo fondo, per una estensione pari a 40 ca in conto legittima e per l'eventuale supero da computarsi sulla disponibile, alla figlia Pt_1 Parte_22
In virtù di quanto sopra precisato, nella massa attiva va inserita la stima non dell'intera particella, bensì della sola quota parte della p.lla 209 dell'estensione di 40 ca donata a , al solo scopo Controparte_8
8 Parte_14