Articolo 479 del Codice civile
Articolo 478Articolo 446
Versione
19 aprile 1942
Art. 479.

(Trasmissione del diritto di accettazione).

Se il chiamato all'eredita' muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi.

Se questi non sono d'accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l'eredita' acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato.

La rinunzia all'eredita' propria del trasmittente include rinunzia all'eredita' che al medesimo e' devoluta.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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