TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/11/2025, n. 4491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4491 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
composto dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Daniela Galazzi Presidente
Dott. Andrea Compagno Giudice
Dott. ES LO Torrasi Giudice est. all'esito della camera di consiglio svoltasi il 31 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6304 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2020, vertente
TRA
n. 92/2015 (10/18), p.iva: Parte_1
in persona del Curatore pro tempore, col ministero dell'Avv.to P.IVA_1
IS MO,
ATTRICE
E
, CF: , ed CF: CP_1 C.F._1 CP_2
col ministero dell'Avv.to Emanuele Pisciotta, C.F._2
CONVENUTI
E
CF: col ministero dell'Avv.to CP_3 C.F._3
ES LO Di AN, CONVENUTO
******
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta, depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.9.2024 e atti ivi richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il fallimento di insediatosi a seguito di sentenza di fallimento n. 95 del Parte_1
17.6.2015, ha spiegato azione ex art. 146 L.F. nei confronti di CP_1
(amministratore di diritto dal 4.8.2011 al 3.3.2014), di (amministratore di CP_2 diritto dal 3.3.2014 alla data del fallimento), e di (ritenuto CP_3 amministratore di fatto dalla costituzione della società sino al fallimento), onde sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:
«[…] Ritenere e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 L.F., che i signori , CP_1
e nelle rispettive qualità indicate in narrativa, sono responsabili -in CP_2 CP_3 solido tra loro- delle violazioni precisate in parte narrativa, degli obblighi e dei doveri sugli stessi incombenti e, per l'effetto, dichiararli responsabili dei danni derivati da dette violazioni;
Condannare, conseguentemente, i convenuti al risarcimento di detti danni in favore della curatela fallimentare nella misura di € 914.001,00 (pari al valore rimanenze, più valore crediti, più valore immobilizzazioni), così quantificato alla stregua dei criteri enunciati in narrativa, o, in subordine, in quella somma che risulterà dovuta a seguito della espletanda CTU;
In via ancor più subordinata, condannare i convenuti al risarcimento del danno, da quantificarsi in quella somma che risulterà quale differenza tra attivo e passivo del fallimento, tenuto conto dei costi dell'amministrazione fallimentare sostenuti;
il tutto, in ogni caso e comunque, rivalutato secondo gli indici ISTAT e con gli interessi legali maturati e maturandi. […]».
L'oggetto sociale della società, costituita il 4.8.2011, è stato l'esercizio di attività di progettazione, realizzazione di interni ed arredamento per abitazioni, uffici, strutture ricettive, commerciali ed industriali in genere. L'addebito da cui muove l'azione consiste, in sintesi, nell'omessa consegna della contabilità, ad eccezione dei bilanci al
31.12.2012 ed al 31.12.2013. L'attrice lamenta, infatti, il mancato rinvenimento delle scritture contabili e della pertinente documentazione di supporto presso la sede sociale, come pure presso quella della (anch'essa frattanto Parte_2 fallita e dalla quale aveva acquisito un ramo d'azienda allorquando il liquidatore Pt_1 di quella era , ove pure il curatore le aveva cercate sulla base delle CP_3 indicazioni di , e presso l'abitazione di (ad eccezione dei CP_2 CP_2 documenti relativi al su menzionato biennio 2012/2013), mentre era risultata infruttuosa l'indagine tecnico-informatica sul server in possesso di . CP_3
Non venivano rinvenute neppure le immobilizzazioni materiali, né le disponibilità liquide emergenti dall'ultimo bilancio, al pari della documentazione che corroborava i crediti che pure risultavano iscritti in bilancio quali componenti dell'attivo patrimoniale, con conseguente impossibilità di ricostruire la dinamica gestionale e le vicende ad essa connesse, il patrimonio sociale e le vicende che avevano interessato le voci attive (crediti e rimanenze di magazzino) riportate nel bilancio al 31.12.2013, sì che
«[…] I convenuti devono… essere ritenuti responsabili della distrazione delle immobilizzazioni, delle rimanenze e delle disponibilità liquide registrate nel bilancio al 31.12.2013, nonché dell'illegittimo incasso dei crediti appostati in bilancio, relativamente ai quali ultimi, peraltro, non hanno anche consentito al curatore di attivarsi per il relativo recupero. Ed invero, il bilancio al 31.12.2013 ha evidenziato la presenza di immobilizzazioni materiali per € 7.624,00 (al netto degli ammortamenti), rimanenze per € 330.388,00, crediti per € 529.454,00 e disponibilità liquide per € 46.535,00; a fronte di queste poste attive, nulla è stato tuttavia consegnato al Curatore (ad eccezione di una autovettura
MICRA successivamente venduta per € 5.000,00), né è stato possibile (stante la mancanza delle scritture contabili) ricostruire le vicende che hanno riguardato le suddette voci di attivo»
2. Costituitisi in giudizio con unica comparsa, e hanno CP_1 CP_2 chiesto il rigetto delle domande, adducendo quale impedimento alla consegna della contabilità il fatto che questa era tenuta con l'ausilio di strumenti informatici, tra cui un server munito di una password di accesso nota solo a , dipendente di Persona_1
mai fornita al malgrado le richieste e le diffide rivoltegli, e nonostante Pt_1 CP_2
l'esposto presentato al Comando Carabinieri di Palermo il 26.9.2015. La documentazione contabile di era custodita nei locali della Pt_1 Parte_3
poi fallita, ed infine spostata in via Catania, 42, in locali sottoposti a sequestro
[...] probatorio disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo il
9.5.2019.
In relazione alla presunta dispersione dei beni costituenti l'attivo patrimoniale risultante al 31.12.2013 e non più rinvenuto diciotto mesi dopo (alla data del fallimento di , rappresentavano che, in data 6.9.2012, aveva acquisito un ramo Pt_1 Pt_1
d'azienda della all'epoca in liquidazione («di consistenza Parte_3 esclusivamente mobiliare, avente per oggetto il commercio e la vendita di prodotti e materiali idro- termosanitari e di materiali per l'edilizia, sito in Palermo, Viale Regione Siciliana n. 3479»), assumendone gran parte dei dipendenti e, quando a sua volta era entrata in stato Pt_1 di crisi e aveva dovuto rilasciare al proprietario i locali detenuti in locazione, CP_4 aveva ottenuto dal liquidatore della la possibilità di custodire Parte_3
l'intero magazzino nei locali di questa, in viale Regione Siciliana N.O. n. 3479. Tale trasferimento era stato completato il 31.5.2015, ma nelle more Parte_3 Parte_3 era fallita (giusta sentenza del 18.5.2015) ed ai suoi locali erano stati apposti i sigilli. La merce di era stata allocata all'interno dei magazzini della e , in Pt_1 Pt_3 Pt_3 spazi riservati, di modo da distinguerla dalla merce della società 'ospitante'; tuttavia, in quei locali erano stati perpetrati svariati furti e quando il aveva formulato al CP_2 curatore del fallimento della e la richiesta ex at. 87 bis l. fall. per Pt_3 Pt_3 escludere dall'attivo di quella procedura i beni di non era stato in grado di Pt_1 adempiere all'invito di precisa individuazione dei beni rivendicati perché i dati occorrenti erano contenuti nel server a lui inaccessibile per le ragioni anzidette.
Anche le informazioni e i documenti attinenti ai crediti sociali da recuperare verso terzi erano contenuti in quel server, sicché la condotta omissiva ascritta al non CP_2 poteva essergli imputata. Del pari, la cassa contanti al 31.12.2013 era stata fisiologicamente utilizzata per pagamenti in scadenza a quella data. La puntuale ricostruzione dei movimenti poteva, dunque, essere effettuata solo mediante la documentazione ancora in sequestro nei locali di via Catania 42 e quella contenuta nel server IBM di cui si è detto.
3. Costituendosi con distinta comparsa, ha contestato l'assunto CP_3 secondo cui egli sarebbe stato amministratore di fatto di riconducendo Pt_1
l'equivoco sorto sul ruolo dallo stesso rivestito in – ricavato dalla curatela dalle Pt_1 dichiarazioni dei dipendenti – alla circostanza che la società aveva intrattenuto diversi rapporti con la società di cui il convenuto era liquidatore, sì Parte_3 che, probabilmente, i comportamenti da lui tenuti per via di tale suo ruolo formale erano stati mal interpretati dai dipendenti. Rilevava poi che la Curatela aveva avuto concreto accesso al contenuto del server IBM S 400 nel giugno 2017, reperendovi solo una parte dei documenti, fino all'1.1.2015; nel tempo trascorso tra le dichiarazioni rese nell'immediatezza del fallimento di dal suo amministratore e l'accesso al detto Pt_1 server erano scadute le licenze, cosicché i tecnici informatici incaricati dal fallimento avevano impostato una data di comodo, l'1.1.2015, per poter esaminare i dati contenuti nel server, finendo così, però, per conseguire dati non aggiornati alla data del fallimento.
A suo dire, sempre agli organi del fallimento era imputabile la scelta di non esaminare i cinque nastri di salvataggio del server, contenenti le copie di backup, che avrebbero avuto un contenuto più completo. 4. Così sinteticamente delineato l'oggetto del processo, il Collegio – sulla scorta di una dettagliata analisi documentale – rileva e osserva quanto segue.
La qualità di amministratori di diritto di (sino al 2.3.2014) e di CP_1 CP_2
a partire dal 3.3.2014 (oltre a non essere contestata) è documentale. Del pari
[...] comprovata, deve ritenersi, la qualità di amministratore di fatto di , a CP_3 dispetto della estraneità rivendicata in comparsa. In proposito, il Collegio approva le considerazioni già esposte dal Tribunale in sede di autorizzazione al sequestro conservativo chiesto e ottenuto dall'attrice a riprova della configurabilità del ruolo di amministratore di fatto in capo al convenuto. Egli, infatti, oltre a essere fratello di CP_2
e compagno della precedente amministratrice , era anche il liquidatore
[...] CP_1 della dalla quale nel luglio 2012, aveva acquisito il Parte_3 Pt_1 ramo d'azienda su individuato e alla cui storia è strettamente connessa la nascita di secondo quanto illustrato dagli stessi resistenti nelle premesse delle loro Parte_1 comparse di risposta;
presso la sede della erano inoltre custoditi Parte_3 beni e contabilità di stando sempre alle dichiarazioni di riportate Pt_1 CP_2 dalla curatela e alle allegazioni degli stessi convenuti.
Va altresì annotato che – secondo quanto chiaramente dichiarato da diversi dipendenti della società al curatore (cfr. verbale audizioni 24.11.16, all. sub 13 fasc. attrice) – per l'intero periodo di operatività della società (dunque sia quando la società era amministrata da , sia quando amministratore era , CP_1 CP_2
gestiva i rapporti con i fornitori, predisponendo gli ordini e CP_3 concordando i prezzi, come pure quelli con i clienti più rappresentativi e con le banche, ed era lui a dare ogni direttiva su come operare, su quando pagare i fornitori e su quanto e quando pagare i dipendenti stessi. La sig.ra segretaria di direzione di Persona_2
ha dichiarato di essersi presentata «con banche, avvocati, fornitori, agenzia di viaggi, Pt_1 professionisti in generale, clienti a nome di . Era poi nella disponibilità di CP_3 quest'ultimo il server che, stando alle dichiarazioni di , conteneva la CP_2 contabilità di e che a un primo esame tecnico informatico è risultato vuoto (all. Pt_1
10).
Trattasi di circostanze più che idonee a dar conto della sussistenza di un'ingerenza di fatto non occasionale nella gestione sociale, considerato che, in materia societaria, la figura dell'amministratore di fatto è predicabile nella persona di cui sia stato accertato l'avvenuto inserimento nella gestione di impresa, desumibile dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative con carattere di sistematicità e completezza. La giurisprudenza (cfr. Cass. n. 28819.2008) considera, invero, amministratori di fatto coloro che si siano ingeriti nella gestione sociale in assenza di qualsivoglia investitura da parte della società, in quanto i rapporti contrattuali di fatto assumono rilevanza, sul piano giuridico, a prescindere dall'esistenza della corrispondente fattispecie negoziale.
Tra le situazioni che possono assumere rilievo a questi fini viene comunemente indicato il consolidamento di una relazione di "contatto sociale" particolarmente pregnante, idonea perciò a giustificare il sorgere di vincoli che vanno al di là del semplice dovere di rispetto dei diritti altrui, indipendentemente dalla ricorrenza di un conforme intento negoziale delle parti interessate.
5. Ciò posto, è pacifico che la documentazione e le scritture contabili della società non sono state rinvenute, così come non sono stati rinvenuti – né tampoco individuati in dettaglio – i beni di proprietà della società materialmente custoditi presso i locali della
È, inoltre, documentale che l'ultimo bilancio, vale a dire Parte_3 quello relativo all'esercizio 2013 (all. 3), unico reperito unitamente a quello del 2012, evidenzia la presenza nell'attivo patrimoniale di rimanenze, crediti e disponibilità liquide per un totale di € 914.000,00 in relazione alla cui sorte non risulta alcunché.
Sul tema, i convenuti assumono che la documentazione comprovante l'esistenza dei crediti, l'utilizzazione delle disponibilità liquide nell'interesse della società, come pure dei proventi derivanti dalla vendita dei beni, si trovava nel server IBM AS400, risultato inaccessibile a causa della condotta ostruzionistica di un dipendente, unico depositario delle credenziali di accesso, che si è rifiutato di collaborare nonostante le richieste dell'amministratore. A loro dire, i beni custoditi presso la sede della Parte_3
fino a quando le società sono state in bonis, erano individuati da cartelli distintivi e
[...] la materiale confusione si sarebbe verificata solo successivamente.
La difesa dei reclamanti e le ragioni di doglianza da questi prospettate si incentrano, dunque, sulla assoluta indisponibilità del server IBM AS400 nel quale sarebbe stata registrata la contabilità di indispensabile per la consegna al curatore delle Pt_1 scritture contabili, utile a fini della ricostruzione delle operazioni effettuate anteriormente al fallimento e per l'individuazione delle rimanenze di magazzino trasferite e custodite nei locali della L'indisponibilità delle Parte_3 password di accesso al server avrebbe impedito all'amministratore di consegnare al curatore la contabilità ed i libri sociali, come pure di comprendere quali beni del magazzino della fossero stati trasportati in deposito in un locale (in viale Pt_1 Regione Siciliana n. 3479) della , nelle more pure fallita, a seguito del Parte_3 rilascio dell'immobile condotto in locazione da Pt_1
Trattasi evidentemente di circostanze che, se valgono forse a escludere il dolo dei convenuti, non elidono di certo la loro grave colpa in relazione alla diligenza da adottare nella tenuta delle scritture contabili e della relativa documentazione di supporto – la cui accessibilità sarebbe stata incautamente affidata a un unico dipendente – e nella custodia dei beni trasferiti nel magazzino di altra società, dei quali non risulta redatto un inventario dettagliato, concernendo, l'unico inventario depositato (estremamente generico: v. doc. 7 fasc. attoreo), i beni di all'epoca del rilascio dell'immobile Pt_1 locato da potere di poi trasferiti nei locali della e CP_4 Parte_3 non più reperiti, anche perché conservati con modalità discutibili e contabilmente non tracciabili (i.e. per il tramite di cartelli e di corsie dedicate): per tali ragioni le prove orali articolate dai convenuti non sono state ammesse, vertendo su circostanze inidonee ad elidere del tutto l'elemento soggettivo della condotta, anche nella sua componente colposa.
Per di più, la perizia tecnico-informatica eseguita nell'ambito della procedura concorsuale (all. 10 fasc. attrice), in occasione della quale ha trovato conferma la circostanza che il sig. , già responsabile informatico di fosse in possesso Per_1 Pt_1 della password di accesso al detto server, ha verificato che nessun dato contabile di
è presente nel Server IBM AS400 e ha evidenziato, analizzando i file di log per Pt_1 ricostruire gli ultimi accessi, che al server risultavano effettuati due accessi con due diverse utenze (utenza 'LEONE' e utenza 'QPGMR'), uno il 30.3.2015 e l'altro il
12.5.2015, entrambi, quindi, in epoca assai ravvicinata alla dichiarazione di fallimento, sicché è comprovato che, oltre al , anche altri detenessero una password di Per_1 accesso, con distinta utenza. Ulteriori scritture contabili di poi, sono state Pt_1 rinvenute presso l'abitazione di e fatte oggetto di sequestro unitamente CP_2 ad altri computer (ed al server stesso) in dotazione all'impresa fallita in data 9.5.2019, su disposizione dell'A.G. penale (che non ha tuttavia proceduto all'analisi del contenuto dei dispositivi e del server sequestrati), il che smentisce la tesi secondo cui l'indisponibilità del server – nella cui memoria, come detto, nulla è stato rinvenuto – precludesse ogni ricostruzione della contabilità sociale.
Le predette difficoltà nella ricostruzione degli accadimenti di rilievo ridondano necessariamente a sfavore di chi vi ha dato causa, essendo qualificabile alla stregua della colpa grave l'omissione della consegna dei documenti contabili e di quelle cautele minime funzionali alla individuazione e alla preservazione degli asset aziendali, e dunque in ultima analisi alla conservazione del patrimonio sociale costituente garanzia generica per la massa dei creditori, risultando perciò ascrivibile agli odierni convenuti nelle sopra specificate qualità il danno quantificato nel valore del 'magazzino' non ritrovato, nel valore delle disponibilità liquide non rinvenute e dei crediti annotati in bilancio, riguardo ai quali non risulta consegnata al curatore documentazione sufficiente alla riscossione. È noto, infatti, che l'omessa consegna delle scritture contabili rende assai ardua la ricostruzione dei fatti di gestione;
nella specie, la mancata consegna dell'inventario della merce facente parte del magazzino di allocata nei Pt_1 locali della società con cui la fallita aveva un contratto di Parte_3 commercializzazione in atti e dalla quale aveva acquistato un ramo d'azienda, ha reso impossibile l'apprensione dell'attivo residuo. Poiché, pertanto, l'ultimo documento contabile noto alla procedura è il bilancio al 31.12.2013, le differenze tra la situazione accertata alla data del fallimento e i dati emergenti da quel documento vanno addebitate ai convenuti.
Con riguardo ai crediti, non giovano ai convenuti le argomentazioni CP_5 addotte a riprova che gli amministratori si siano legittimamente attivati per l'incasso dei crediti appostati nel bilancio di esercizio 2013 (v. pag. 19 comparsa . CP_5
Infatti, il valore dei 'crediti verso clienti', pari nel bilancio al 31.12.2013 ad € 177.255,00 e conteggiato dalla Curatela nella quantificazione del danno, è al netto di un fondo svalutazione di € 254.000,00 (v. nota integrativa al bilancio), dunque è stato esposto in base al presumibile valore di realizzo dei crediti stessi (di cui non si conoscono i relativi debitori), sicché non soccorre ritenere, quanto al credito verso l Controparte_6 di € 168.748,76, che il suo mancato incasso fu dovuto al fallimento della debitrice,
[...] ammessa a concordato preventivo nel febbraio del 2013 e poi fallita nel 2019, visto che ne voleva chiedere il fallimento nel marzo del 2013 (v. doc. 9 fasc. convenuti), Pt_1 fermo restando, come precedentemente detto, che non si conosce da quali specifici poste era composto l'asset dei crediti esposto in bilancio (analoghe considerazioni valgono per il credito asseritamente vantato verso la fallita nel Parte_4
2019).
Né v'è modo di verificare, a causa della colpa grave dei convenuti sopra illustrata, che
«[…] l'azzeramento delle disponibilità liquide nel periodo successivo al 31.12.2013 è riconducibile non ad appropriazione indebita ovvero a distrazione delle stesse, bensì ad impiego nell'ambito dell'attività caratteristica d'impresa e la loro erosione scaturisce dall'aggravamento dello stato di crisi vissuto dalla prima della dichiarazione di fallimento del 2015», o che «Quanto alle immobilizzazioni, Pt_1 anch'esse sono stato oggetto di movimentazioni fisiologiche dal 31.12.2013 sino alla data del fallimento, che potranno essere ricostruite mediante l'accesso al server IBM S 400 ed alla documentazione ad oggi sita in Palermo, alla Via Catania n. 42 e posta sotto sequestro dell'autorità giudiziaria» (v. pag. 20-
21 comparsa . CP_5
6. Operando in coerenza con le considerazioni su illustrate, l'entità del danno subìto dall'attrice quale conseguenza dell'obbligo generale di gestire con diligenza ammonta a complessivi € 914.001,00 (pari al valore rimanenze, dei crediti e delle immobilizzazioni); di tale danno vanno chiamati a rispondere i germani mentre CP_2 la domanda va disattesa nel rapporto di lite con , considerato che CP_1 trattasi di distrazioni consumatesi tra il 2014 (il bilancio al 31.12.2013 fu approvato il
7.7.2014) e la data del fallimento, mentre la convenuta ha cessato di essere amministratrice a far data dagli inizi del marzo 2014.
Poiché il debito risarcitorio ex art. 2476 c.c. ha natura di debito di valore, come tale sensibile al fenomeno della svalutazione monetaria fino al momento della sua liquidazione, ancorché il danno consista nella perdita di una somma di denaro, costituendo questo, in siffatta particolare ipotesi, solo un elemento per la commisurazione dell'ammontare del danno, privo di incidenza rispetto alla natura del vincolo (cfr. Cass. n. 11018.2005 e 68.1979), all'attrice spetta anche (art. 1223 c.c.) il ristoro per il mancato godimento delle somme liquidate, da calcolare (seguendo l'insegnamento reso dalle SS. UU. con la sentenza n. 1712.1995) applicando sulla somma predetta, devalutata alla data dell'illecito e poi rivalutata annualmente (fino alla data della sentenza) in base agli indici dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati pubblicati dall'ISTAT su base nazionale, gli interessi al tasso legale effettivo.
Il tutto (per uniformità e praticità) a decorrere dal 17.6.2015, ossia dalla data del fallimento. e vanno, perciò, condannati al risarcimento del CP_2 CP_3 danno quantificato nella misura complessiva di € 1.014.845,33, alla quale, per effetto della conversione giudiziale del debito di valore in debito di valuta, andranno aggiunti gli interessi legali dal dì della pubblicazione della sentenza a quello del saldo.
Conclusivamente, va provveduto come in dispositivo.
7. Quanto alle spese del giudizio, esse vanno ripartite secondo il criterio della soccombenza;
la liquidazione va operata alla luce delle tabelle accluse al D.M. 55/2014, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio (pari a € 4.607,00), introduttiva
(pari a € 3.039,00) e decisionale (pari a € 8.013,00) e dei valori minimi (pari a € 6.767,00) per la fase istruttoria (in relazione allo scaglione effettivo sino ad €
1.000.000,00). Si ricordi che l'esito della fase cautelare endoprocessuale non ha un'autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazione delle spese, in quanto il criterio della soccombenza non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente alla decisione finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un risultato ad essa favorevole (v. Cass. n. 9785.2022).
Nel rapporto di lite con i convenuti l'una vittoriosa, l'altro CP_5 soccombente, ma costituitisi col medesimo Difensore, gli onorari, quali sopra determinati, vanno compensati nella misura del 50%, con condanna del solo CP_2 alla rifusione della restante parte.
[...]
Infine, essendo i fatti contestati ai soccombenti quanto meno astrattamente riconducibili a un'ipotesi di reato (cfr. Cass. n. 5952/2007), ricorrono i presupposti di cui all'art. 59, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 131/1986 per la registrazione a debito e il successivo recupero dell'imposta di registro.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
RIGETTA le domande nei riguardi di;
CP_1
NA e in solido fra loro, al pagamento, in CP_2 CP_3 favore del fallimento di di € 1.014.845,33, oltre interessi legali dal dì della Parte_1 pubblicazione della sentenza al saldo;
NA e in solido fra loro, al pagamento, in CP_3 CP_2 favore dell'Erario, delle spese del giudizio, che liquida in € 22.426,00 per compensi, col limite sino ad € 11.213,00 per oltre spese generali, CPA ed IVA come per CP_2 legge, ed oltre alle spese prenotate a debito;
COMPENSA le spese di lite nel rapporto con;
CP_1
INDICA nei convenuti e i soggetti nei cui confronti va CP_2 CP_3 recuperata l'imposta di registro prenotata a debito.
Così deciso, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. ES LO Torrasi dott.ssa Daniela Galazzi
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
composto dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Daniela Galazzi Presidente
Dott. Andrea Compagno Giudice
Dott. ES LO Torrasi Giudice est. all'esito della camera di consiglio svoltasi il 31 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6304 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2020, vertente
TRA
n. 92/2015 (10/18), p.iva: Parte_1
in persona del Curatore pro tempore, col ministero dell'Avv.to P.IVA_1
IS MO,
ATTRICE
E
, CF: , ed CF: CP_1 C.F._1 CP_2
col ministero dell'Avv.to Emanuele Pisciotta, C.F._2
CONVENUTI
E
CF: col ministero dell'Avv.to CP_3 C.F._3
ES LO Di AN, CONVENUTO
******
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta, depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.9.2024 e atti ivi richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il fallimento di insediatosi a seguito di sentenza di fallimento n. 95 del Parte_1
17.6.2015, ha spiegato azione ex art. 146 L.F. nei confronti di CP_1
(amministratore di diritto dal 4.8.2011 al 3.3.2014), di (amministratore di CP_2 diritto dal 3.3.2014 alla data del fallimento), e di (ritenuto CP_3 amministratore di fatto dalla costituzione della società sino al fallimento), onde sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:
«[…] Ritenere e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 L.F., che i signori , CP_1
e nelle rispettive qualità indicate in narrativa, sono responsabili -in CP_2 CP_3 solido tra loro- delle violazioni precisate in parte narrativa, degli obblighi e dei doveri sugli stessi incombenti e, per l'effetto, dichiararli responsabili dei danni derivati da dette violazioni;
Condannare, conseguentemente, i convenuti al risarcimento di detti danni in favore della curatela fallimentare nella misura di € 914.001,00 (pari al valore rimanenze, più valore crediti, più valore immobilizzazioni), così quantificato alla stregua dei criteri enunciati in narrativa, o, in subordine, in quella somma che risulterà dovuta a seguito della espletanda CTU;
In via ancor più subordinata, condannare i convenuti al risarcimento del danno, da quantificarsi in quella somma che risulterà quale differenza tra attivo e passivo del fallimento, tenuto conto dei costi dell'amministrazione fallimentare sostenuti;
il tutto, in ogni caso e comunque, rivalutato secondo gli indici ISTAT e con gli interessi legali maturati e maturandi. […]».
L'oggetto sociale della società, costituita il 4.8.2011, è stato l'esercizio di attività di progettazione, realizzazione di interni ed arredamento per abitazioni, uffici, strutture ricettive, commerciali ed industriali in genere. L'addebito da cui muove l'azione consiste, in sintesi, nell'omessa consegna della contabilità, ad eccezione dei bilanci al
31.12.2012 ed al 31.12.2013. L'attrice lamenta, infatti, il mancato rinvenimento delle scritture contabili e della pertinente documentazione di supporto presso la sede sociale, come pure presso quella della (anch'essa frattanto Parte_2 fallita e dalla quale aveva acquisito un ramo d'azienda allorquando il liquidatore Pt_1 di quella era , ove pure il curatore le aveva cercate sulla base delle CP_3 indicazioni di , e presso l'abitazione di (ad eccezione dei CP_2 CP_2 documenti relativi al su menzionato biennio 2012/2013), mentre era risultata infruttuosa l'indagine tecnico-informatica sul server in possesso di . CP_3
Non venivano rinvenute neppure le immobilizzazioni materiali, né le disponibilità liquide emergenti dall'ultimo bilancio, al pari della documentazione che corroborava i crediti che pure risultavano iscritti in bilancio quali componenti dell'attivo patrimoniale, con conseguente impossibilità di ricostruire la dinamica gestionale e le vicende ad essa connesse, il patrimonio sociale e le vicende che avevano interessato le voci attive (crediti e rimanenze di magazzino) riportate nel bilancio al 31.12.2013, sì che
«[…] I convenuti devono… essere ritenuti responsabili della distrazione delle immobilizzazioni, delle rimanenze e delle disponibilità liquide registrate nel bilancio al 31.12.2013, nonché dell'illegittimo incasso dei crediti appostati in bilancio, relativamente ai quali ultimi, peraltro, non hanno anche consentito al curatore di attivarsi per il relativo recupero. Ed invero, il bilancio al 31.12.2013 ha evidenziato la presenza di immobilizzazioni materiali per € 7.624,00 (al netto degli ammortamenti), rimanenze per € 330.388,00, crediti per € 529.454,00 e disponibilità liquide per € 46.535,00; a fronte di queste poste attive, nulla è stato tuttavia consegnato al Curatore (ad eccezione di una autovettura
MICRA successivamente venduta per € 5.000,00), né è stato possibile (stante la mancanza delle scritture contabili) ricostruire le vicende che hanno riguardato le suddette voci di attivo»
2. Costituitisi in giudizio con unica comparsa, e hanno CP_1 CP_2 chiesto il rigetto delle domande, adducendo quale impedimento alla consegna della contabilità il fatto che questa era tenuta con l'ausilio di strumenti informatici, tra cui un server munito di una password di accesso nota solo a , dipendente di Persona_1
mai fornita al malgrado le richieste e le diffide rivoltegli, e nonostante Pt_1 CP_2
l'esposto presentato al Comando Carabinieri di Palermo il 26.9.2015. La documentazione contabile di era custodita nei locali della Pt_1 Parte_3
poi fallita, ed infine spostata in via Catania, 42, in locali sottoposti a sequestro
[...] probatorio disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo il
9.5.2019.
In relazione alla presunta dispersione dei beni costituenti l'attivo patrimoniale risultante al 31.12.2013 e non più rinvenuto diciotto mesi dopo (alla data del fallimento di , rappresentavano che, in data 6.9.2012, aveva acquisito un ramo Pt_1 Pt_1
d'azienda della all'epoca in liquidazione («di consistenza Parte_3 esclusivamente mobiliare, avente per oggetto il commercio e la vendita di prodotti e materiali idro- termosanitari e di materiali per l'edilizia, sito in Palermo, Viale Regione Siciliana n. 3479»), assumendone gran parte dei dipendenti e, quando a sua volta era entrata in stato Pt_1 di crisi e aveva dovuto rilasciare al proprietario i locali detenuti in locazione, CP_4 aveva ottenuto dal liquidatore della la possibilità di custodire Parte_3
l'intero magazzino nei locali di questa, in viale Regione Siciliana N.O. n. 3479. Tale trasferimento era stato completato il 31.5.2015, ma nelle more Parte_3 Parte_3 era fallita (giusta sentenza del 18.5.2015) ed ai suoi locali erano stati apposti i sigilli. La merce di era stata allocata all'interno dei magazzini della e , in Pt_1 Pt_3 Pt_3 spazi riservati, di modo da distinguerla dalla merce della società 'ospitante'; tuttavia, in quei locali erano stati perpetrati svariati furti e quando il aveva formulato al CP_2 curatore del fallimento della e la richiesta ex at. 87 bis l. fall. per Pt_3 Pt_3 escludere dall'attivo di quella procedura i beni di non era stato in grado di Pt_1 adempiere all'invito di precisa individuazione dei beni rivendicati perché i dati occorrenti erano contenuti nel server a lui inaccessibile per le ragioni anzidette.
Anche le informazioni e i documenti attinenti ai crediti sociali da recuperare verso terzi erano contenuti in quel server, sicché la condotta omissiva ascritta al non CP_2 poteva essergli imputata. Del pari, la cassa contanti al 31.12.2013 era stata fisiologicamente utilizzata per pagamenti in scadenza a quella data. La puntuale ricostruzione dei movimenti poteva, dunque, essere effettuata solo mediante la documentazione ancora in sequestro nei locali di via Catania 42 e quella contenuta nel server IBM di cui si è detto.
3. Costituendosi con distinta comparsa, ha contestato l'assunto CP_3 secondo cui egli sarebbe stato amministratore di fatto di riconducendo Pt_1
l'equivoco sorto sul ruolo dallo stesso rivestito in – ricavato dalla curatela dalle Pt_1 dichiarazioni dei dipendenti – alla circostanza che la società aveva intrattenuto diversi rapporti con la società di cui il convenuto era liquidatore, sì Parte_3 che, probabilmente, i comportamenti da lui tenuti per via di tale suo ruolo formale erano stati mal interpretati dai dipendenti. Rilevava poi che la Curatela aveva avuto concreto accesso al contenuto del server IBM S 400 nel giugno 2017, reperendovi solo una parte dei documenti, fino all'1.1.2015; nel tempo trascorso tra le dichiarazioni rese nell'immediatezza del fallimento di dal suo amministratore e l'accesso al detto Pt_1 server erano scadute le licenze, cosicché i tecnici informatici incaricati dal fallimento avevano impostato una data di comodo, l'1.1.2015, per poter esaminare i dati contenuti nel server, finendo così, però, per conseguire dati non aggiornati alla data del fallimento.
A suo dire, sempre agli organi del fallimento era imputabile la scelta di non esaminare i cinque nastri di salvataggio del server, contenenti le copie di backup, che avrebbero avuto un contenuto più completo. 4. Così sinteticamente delineato l'oggetto del processo, il Collegio – sulla scorta di una dettagliata analisi documentale – rileva e osserva quanto segue.
La qualità di amministratori di diritto di (sino al 2.3.2014) e di CP_1 CP_2
a partire dal 3.3.2014 (oltre a non essere contestata) è documentale. Del pari
[...] comprovata, deve ritenersi, la qualità di amministratore di fatto di , a CP_3 dispetto della estraneità rivendicata in comparsa. In proposito, il Collegio approva le considerazioni già esposte dal Tribunale in sede di autorizzazione al sequestro conservativo chiesto e ottenuto dall'attrice a riprova della configurabilità del ruolo di amministratore di fatto in capo al convenuto. Egli, infatti, oltre a essere fratello di CP_2
e compagno della precedente amministratrice , era anche il liquidatore
[...] CP_1 della dalla quale nel luglio 2012, aveva acquisito il Parte_3 Pt_1 ramo d'azienda su individuato e alla cui storia è strettamente connessa la nascita di secondo quanto illustrato dagli stessi resistenti nelle premesse delle loro Parte_1 comparse di risposta;
presso la sede della erano inoltre custoditi Parte_3 beni e contabilità di stando sempre alle dichiarazioni di riportate Pt_1 CP_2 dalla curatela e alle allegazioni degli stessi convenuti.
Va altresì annotato che – secondo quanto chiaramente dichiarato da diversi dipendenti della società al curatore (cfr. verbale audizioni 24.11.16, all. sub 13 fasc. attrice) – per l'intero periodo di operatività della società (dunque sia quando la società era amministrata da , sia quando amministratore era , CP_1 CP_2
gestiva i rapporti con i fornitori, predisponendo gli ordini e CP_3 concordando i prezzi, come pure quelli con i clienti più rappresentativi e con le banche, ed era lui a dare ogni direttiva su come operare, su quando pagare i fornitori e su quanto e quando pagare i dipendenti stessi. La sig.ra segretaria di direzione di Persona_2
ha dichiarato di essersi presentata «con banche, avvocati, fornitori, agenzia di viaggi, Pt_1 professionisti in generale, clienti a nome di . Era poi nella disponibilità di CP_3 quest'ultimo il server che, stando alle dichiarazioni di , conteneva la CP_2 contabilità di e che a un primo esame tecnico informatico è risultato vuoto (all. Pt_1
10).
Trattasi di circostanze più che idonee a dar conto della sussistenza di un'ingerenza di fatto non occasionale nella gestione sociale, considerato che, in materia societaria, la figura dell'amministratore di fatto è predicabile nella persona di cui sia stato accertato l'avvenuto inserimento nella gestione di impresa, desumibile dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative con carattere di sistematicità e completezza. La giurisprudenza (cfr. Cass. n. 28819.2008) considera, invero, amministratori di fatto coloro che si siano ingeriti nella gestione sociale in assenza di qualsivoglia investitura da parte della società, in quanto i rapporti contrattuali di fatto assumono rilevanza, sul piano giuridico, a prescindere dall'esistenza della corrispondente fattispecie negoziale.
Tra le situazioni che possono assumere rilievo a questi fini viene comunemente indicato il consolidamento di una relazione di "contatto sociale" particolarmente pregnante, idonea perciò a giustificare il sorgere di vincoli che vanno al di là del semplice dovere di rispetto dei diritti altrui, indipendentemente dalla ricorrenza di un conforme intento negoziale delle parti interessate.
5. Ciò posto, è pacifico che la documentazione e le scritture contabili della società non sono state rinvenute, così come non sono stati rinvenuti – né tampoco individuati in dettaglio – i beni di proprietà della società materialmente custoditi presso i locali della
È, inoltre, documentale che l'ultimo bilancio, vale a dire Parte_3 quello relativo all'esercizio 2013 (all. 3), unico reperito unitamente a quello del 2012, evidenzia la presenza nell'attivo patrimoniale di rimanenze, crediti e disponibilità liquide per un totale di € 914.000,00 in relazione alla cui sorte non risulta alcunché.
Sul tema, i convenuti assumono che la documentazione comprovante l'esistenza dei crediti, l'utilizzazione delle disponibilità liquide nell'interesse della società, come pure dei proventi derivanti dalla vendita dei beni, si trovava nel server IBM AS400, risultato inaccessibile a causa della condotta ostruzionistica di un dipendente, unico depositario delle credenziali di accesso, che si è rifiutato di collaborare nonostante le richieste dell'amministratore. A loro dire, i beni custoditi presso la sede della Parte_3
fino a quando le società sono state in bonis, erano individuati da cartelli distintivi e
[...] la materiale confusione si sarebbe verificata solo successivamente.
La difesa dei reclamanti e le ragioni di doglianza da questi prospettate si incentrano, dunque, sulla assoluta indisponibilità del server IBM AS400 nel quale sarebbe stata registrata la contabilità di indispensabile per la consegna al curatore delle Pt_1 scritture contabili, utile a fini della ricostruzione delle operazioni effettuate anteriormente al fallimento e per l'individuazione delle rimanenze di magazzino trasferite e custodite nei locali della L'indisponibilità delle Parte_3 password di accesso al server avrebbe impedito all'amministratore di consegnare al curatore la contabilità ed i libri sociali, come pure di comprendere quali beni del magazzino della fossero stati trasportati in deposito in un locale (in viale Pt_1 Regione Siciliana n. 3479) della , nelle more pure fallita, a seguito del Parte_3 rilascio dell'immobile condotto in locazione da Pt_1
Trattasi evidentemente di circostanze che, se valgono forse a escludere il dolo dei convenuti, non elidono di certo la loro grave colpa in relazione alla diligenza da adottare nella tenuta delle scritture contabili e della relativa documentazione di supporto – la cui accessibilità sarebbe stata incautamente affidata a un unico dipendente – e nella custodia dei beni trasferiti nel magazzino di altra società, dei quali non risulta redatto un inventario dettagliato, concernendo, l'unico inventario depositato (estremamente generico: v. doc. 7 fasc. attoreo), i beni di all'epoca del rilascio dell'immobile Pt_1 locato da potere di poi trasferiti nei locali della e CP_4 Parte_3 non più reperiti, anche perché conservati con modalità discutibili e contabilmente non tracciabili (i.e. per il tramite di cartelli e di corsie dedicate): per tali ragioni le prove orali articolate dai convenuti non sono state ammesse, vertendo su circostanze inidonee ad elidere del tutto l'elemento soggettivo della condotta, anche nella sua componente colposa.
Per di più, la perizia tecnico-informatica eseguita nell'ambito della procedura concorsuale (all. 10 fasc. attrice), in occasione della quale ha trovato conferma la circostanza che il sig. , già responsabile informatico di fosse in possesso Per_1 Pt_1 della password di accesso al detto server, ha verificato che nessun dato contabile di
è presente nel Server IBM AS400 e ha evidenziato, analizzando i file di log per Pt_1 ricostruire gli ultimi accessi, che al server risultavano effettuati due accessi con due diverse utenze (utenza 'LEONE' e utenza 'QPGMR'), uno il 30.3.2015 e l'altro il
12.5.2015, entrambi, quindi, in epoca assai ravvicinata alla dichiarazione di fallimento, sicché è comprovato che, oltre al , anche altri detenessero una password di Per_1 accesso, con distinta utenza. Ulteriori scritture contabili di poi, sono state Pt_1 rinvenute presso l'abitazione di e fatte oggetto di sequestro unitamente CP_2 ad altri computer (ed al server stesso) in dotazione all'impresa fallita in data 9.5.2019, su disposizione dell'A.G. penale (che non ha tuttavia proceduto all'analisi del contenuto dei dispositivi e del server sequestrati), il che smentisce la tesi secondo cui l'indisponibilità del server – nella cui memoria, come detto, nulla è stato rinvenuto – precludesse ogni ricostruzione della contabilità sociale.
Le predette difficoltà nella ricostruzione degli accadimenti di rilievo ridondano necessariamente a sfavore di chi vi ha dato causa, essendo qualificabile alla stregua della colpa grave l'omissione della consegna dei documenti contabili e di quelle cautele minime funzionali alla individuazione e alla preservazione degli asset aziendali, e dunque in ultima analisi alla conservazione del patrimonio sociale costituente garanzia generica per la massa dei creditori, risultando perciò ascrivibile agli odierni convenuti nelle sopra specificate qualità il danno quantificato nel valore del 'magazzino' non ritrovato, nel valore delle disponibilità liquide non rinvenute e dei crediti annotati in bilancio, riguardo ai quali non risulta consegnata al curatore documentazione sufficiente alla riscossione. È noto, infatti, che l'omessa consegna delle scritture contabili rende assai ardua la ricostruzione dei fatti di gestione;
nella specie, la mancata consegna dell'inventario della merce facente parte del magazzino di allocata nei Pt_1 locali della società con cui la fallita aveva un contratto di Parte_3 commercializzazione in atti e dalla quale aveva acquistato un ramo d'azienda, ha reso impossibile l'apprensione dell'attivo residuo. Poiché, pertanto, l'ultimo documento contabile noto alla procedura è il bilancio al 31.12.2013, le differenze tra la situazione accertata alla data del fallimento e i dati emergenti da quel documento vanno addebitate ai convenuti.
Con riguardo ai crediti, non giovano ai convenuti le argomentazioni CP_5 addotte a riprova che gli amministratori si siano legittimamente attivati per l'incasso dei crediti appostati nel bilancio di esercizio 2013 (v. pag. 19 comparsa . CP_5
Infatti, il valore dei 'crediti verso clienti', pari nel bilancio al 31.12.2013 ad € 177.255,00 e conteggiato dalla Curatela nella quantificazione del danno, è al netto di un fondo svalutazione di € 254.000,00 (v. nota integrativa al bilancio), dunque è stato esposto in base al presumibile valore di realizzo dei crediti stessi (di cui non si conoscono i relativi debitori), sicché non soccorre ritenere, quanto al credito verso l Controparte_6 di € 168.748,76, che il suo mancato incasso fu dovuto al fallimento della debitrice,
[...] ammessa a concordato preventivo nel febbraio del 2013 e poi fallita nel 2019, visto che ne voleva chiedere il fallimento nel marzo del 2013 (v. doc. 9 fasc. convenuti), Pt_1 fermo restando, come precedentemente detto, che non si conosce da quali specifici poste era composto l'asset dei crediti esposto in bilancio (analoghe considerazioni valgono per il credito asseritamente vantato verso la fallita nel Parte_4
2019).
Né v'è modo di verificare, a causa della colpa grave dei convenuti sopra illustrata, che
«[…] l'azzeramento delle disponibilità liquide nel periodo successivo al 31.12.2013 è riconducibile non ad appropriazione indebita ovvero a distrazione delle stesse, bensì ad impiego nell'ambito dell'attività caratteristica d'impresa e la loro erosione scaturisce dall'aggravamento dello stato di crisi vissuto dalla prima della dichiarazione di fallimento del 2015», o che «Quanto alle immobilizzazioni, Pt_1 anch'esse sono stato oggetto di movimentazioni fisiologiche dal 31.12.2013 sino alla data del fallimento, che potranno essere ricostruite mediante l'accesso al server IBM S 400 ed alla documentazione ad oggi sita in Palermo, alla Via Catania n. 42 e posta sotto sequestro dell'autorità giudiziaria» (v. pag. 20-
21 comparsa . CP_5
6. Operando in coerenza con le considerazioni su illustrate, l'entità del danno subìto dall'attrice quale conseguenza dell'obbligo generale di gestire con diligenza ammonta a complessivi € 914.001,00 (pari al valore rimanenze, dei crediti e delle immobilizzazioni); di tale danno vanno chiamati a rispondere i germani mentre CP_2 la domanda va disattesa nel rapporto di lite con , considerato che CP_1 trattasi di distrazioni consumatesi tra il 2014 (il bilancio al 31.12.2013 fu approvato il
7.7.2014) e la data del fallimento, mentre la convenuta ha cessato di essere amministratrice a far data dagli inizi del marzo 2014.
Poiché il debito risarcitorio ex art. 2476 c.c. ha natura di debito di valore, come tale sensibile al fenomeno della svalutazione monetaria fino al momento della sua liquidazione, ancorché il danno consista nella perdita di una somma di denaro, costituendo questo, in siffatta particolare ipotesi, solo un elemento per la commisurazione dell'ammontare del danno, privo di incidenza rispetto alla natura del vincolo (cfr. Cass. n. 11018.2005 e 68.1979), all'attrice spetta anche (art. 1223 c.c.) il ristoro per il mancato godimento delle somme liquidate, da calcolare (seguendo l'insegnamento reso dalle SS. UU. con la sentenza n. 1712.1995) applicando sulla somma predetta, devalutata alla data dell'illecito e poi rivalutata annualmente (fino alla data della sentenza) in base agli indici dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati pubblicati dall'ISTAT su base nazionale, gli interessi al tasso legale effettivo.
Il tutto (per uniformità e praticità) a decorrere dal 17.6.2015, ossia dalla data del fallimento. e vanno, perciò, condannati al risarcimento del CP_2 CP_3 danno quantificato nella misura complessiva di € 1.014.845,33, alla quale, per effetto della conversione giudiziale del debito di valore in debito di valuta, andranno aggiunti gli interessi legali dal dì della pubblicazione della sentenza a quello del saldo.
Conclusivamente, va provveduto come in dispositivo.
7. Quanto alle spese del giudizio, esse vanno ripartite secondo il criterio della soccombenza;
la liquidazione va operata alla luce delle tabelle accluse al D.M. 55/2014, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio (pari a € 4.607,00), introduttiva
(pari a € 3.039,00) e decisionale (pari a € 8.013,00) e dei valori minimi (pari a € 6.767,00) per la fase istruttoria (in relazione allo scaglione effettivo sino ad €
1.000.000,00). Si ricordi che l'esito della fase cautelare endoprocessuale non ha un'autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazione delle spese, in quanto il criterio della soccombenza non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente alla decisione finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un risultato ad essa favorevole (v. Cass. n. 9785.2022).
Nel rapporto di lite con i convenuti l'una vittoriosa, l'altro CP_5 soccombente, ma costituitisi col medesimo Difensore, gli onorari, quali sopra determinati, vanno compensati nella misura del 50%, con condanna del solo CP_2 alla rifusione della restante parte.
[...]
Infine, essendo i fatti contestati ai soccombenti quanto meno astrattamente riconducibili a un'ipotesi di reato (cfr. Cass. n. 5952/2007), ricorrono i presupposti di cui all'art. 59, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 131/1986 per la registrazione a debito e il successivo recupero dell'imposta di registro.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
RIGETTA le domande nei riguardi di;
CP_1
NA e in solido fra loro, al pagamento, in CP_2 CP_3 favore del fallimento di di € 1.014.845,33, oltre interessi legali dal dì della Parte_1 pubblicazione della sentenza al saldo;
NA e in solido fra loro, al pagamento, in CP_3 CP_2 favore dell'Erario, delle spese del giudizio, che liquida in € 22.426,00 per compensi, col limite sino ad € 11.213,00 per oltre spese generali, CPA ed IVA come per CP_2 legge, ed oltre alle spese prenotate a debito;
COMPENSA le spese di lite nel rapporto con;
CP_1
INDICA nei convenuti e i soggetti nei cui confronti va CP_2 CP_3 recuperata l'imposta di registro prenotata a debito.
Così deciso, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. ES LO Torrasi dott.ssa Daniela Galazzi