Art. 9.
All'onere derivante dal pagamento degli indennizzi e delle anticipazioni previsti dalla presente legge, sara' provveduto con le disponibilita' del bilancio relative al pagamento degli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di Accordi internazionali connessi col Trattato medesimo.
All'onere relativo al funzionamento della Commissione di cui all'art. 8 sara' provveduto a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 520 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58 e corrispondenti per gli esercizi futuri.
All'onere derivante dal pagamento degli indennizzi e delle anticipazioni previsti dalla presente legge, sara' provveduto con le disponibilita' del bilancio relative al pagamento degli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di Accordi internazionali connessi col Trattato medesimo.
All'onere relativo al funzionamento della Commissione di cui all'art. 8 sara' provveduto a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 520 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58 e corrispondenti per gli esercizi futuri.