Art. 7. 1. L'istruttoria deve essere corredata da elementi e dati rigorosamente controllati e tale da permettere un analitico esame dei titoli in possesso degli interessati ed una valutazione comparativa con le benemerenze acquisite dagli altri aspiranti.
2. Accertamenti specifici devono riguardare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della presente legge.
3. Possono inoltre essere presi in considerazione ai fini della valutazione comparativa di cui al primo capoverso del presente articolo:
a) le iniziative realizzate riguardanti le finalita' di cui al primo comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 ;
b) le opere sociali e di beneficenza eventualmente compiute;
c) l'estimazione ed il prestigio goduti negli ambienti economici e presso la pubblica amministrazione e la popolazione.
Nota all'art. 7, comma 3, lettera a):
Il testo dell' art. 60, primo comma, del D.P.R. n. 597/1973 (Istituzioni e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e' il seguente:
"Le erogazioni liberali fatte a favore dei dipendenti per specifiche finalita' di educazione, istruzione, ricreazione, beneficenza, culto o assistenza sociale sono deducibili per un ammontare complessivamente non superiore al cinque per mille dell'ammontare delle retribuzioni per lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione annuale".
2. Accertamenti specifici devono riguardare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della presente legge.
3. Possono inoltre essere presi in considerazione ai fini della valutazione comparativa di cui al primo capoverso del presente articolo:
a) le iniziative realizzate riguardanti le finalita' di cui al primo comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 ;
b) le opere sociali e di beneficenza eventualmente compiute;
c) l'estimazione ed il prestigio goduti negli ambienti economici e presso la pubblica amministrazione e la popolazione.
Nota all'art. 7, comma 3, lettera a):
Il testo dell' art. 60, primo comma, del D.P.R. n. 597/1973 (Istituzioni e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e' il seguente:
"Le erogazioni liberali fatte a favore dei dipendenti per specifiche finalita' di educazione, istruzione, ricreazione, beneficenza, culto o assistenza sociale sono deducibili per un ammontare complessivamente non superiore al cinque per mille dell'ammontare delle retribuzioni per lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione annuale".