Articolo 1658 del Codice civile
Articolo 1657Articolo 1632
Versione
19 aprile 1942
Art. 1658.

(Fornitura della materia).

La materia necessaria a compiere l'opera deve essere fornita dall'appaltatore, se non e' diversamente stabilito dalla convenzione o dagli usi.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente