Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 411
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per mancata notifica del ricorso

    La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto il ricorrente non ha assolto all'onere di depositare la prova della notifica del ricorso alla controparte, come richiesto dall'art. 22 del d.lgs. n. 546/92, e non essendo intervenuta la costituzione in giudizio del Comune resistente, non era possibile alcuna sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 411
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 411
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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