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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 411/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2945/2024 depositato il 26/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti' - Corso Umberto I 92024 Canicatti' AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4493 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4493 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in epigrafe Ricorrente_1 Avviso di accertamento TARI n. 4493 del 7.12.2023, notificato in data 29.5.2024 con il quale il Comune di Canicattì ha intimato il pagamento di €. 832,04 riferiti agli anni 2018 e 2019.
Deduceva la prescrizione del credito richiesto – inesistenza della pretesa tributaria, degli interessi, violazione dell'art. 25 DPR n. 602/73 e difetto di motivazione.
Il Comune di Canicattì non si costituiva. Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 23 Gennaio 2026 la causa é stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Invero, dai documenti allegati all'atto introduttivo del giudizio, manca la prova dell'avvenuta notifica del ricorso alla controparte.
Ne consegue che, in assenza di costituzione in giudizio del Comune di Aragona, nessuna sanatoria ex art. 156 c.p.c. può ipotizzarsi per raggiungimento dello scopo.
Al riguardo, per la parte che qui interessa, l'art.22, comma 1, del d.lgs. n. 546/92, così recita: “Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale”.
Ne consegue che, il ricorrente, non depositando alcuna valida attestazione della notifica dell'atto introduttivo del giudizio ha trasgredito alle prescrizioni di allegazione, contenute, a pena d'inammissibilità, dalla norma anzidetta ( Cass. n. 31879/22; Cass. n. 24726/22; Cass. SS.UU. n. 19452/2017).
Pertanto, ritenuta assorbita ogni altra eventuale questione dedotta in giudizio, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese in assenza di costituzione di parte resistente.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso, Nulla per le spese.
Cosi deciso in Agrigento il 23 Gennaio 2026
Il GIUDICE Monocratico
AT CR IL
Firmato digitalmente
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2945/2024 depositato il 26/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti' - Corso Umberto I 92024 Canicatti' AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4493 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4493 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in epigrafe Ricorrente_1 Avviso di accertamento TARI n. 4493 del 7.12.2023, notificato in data 29.5.2024 con il quale il Comune di Canicattì ha intimato il pagamento di €. 832,04 riferiti agli anni 2018 e 2019.
Deduceva la prescrizione del credito richiesto – inesistenza della pretesa tributaria, degli interessi, violazione dell'art. 25 DPR n. 602/73 e difetto di motivazione.
Il Comune di Canicattì non si costituiva. Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 23 Gennaio 2026 la causa é stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Invero, dai documenti allegati all'atto introduttivo del giudizio, manca la prova dell'avvenuta notifica del ricorso alla controparte.
Ne consegue che, in assenza di costituzione in giudizio del Comune di Aragona, nessuna sanatoria ex art. 156 c.p.c. può ipotizzarsi per raggiungimento dello scopo.
Al riguardo, per la parte che qui interessa, l'art.22, comma 1, del d.lgs. n. 546/92, così recita: “Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale”.
Ne consegue che, il ricorrente, non depositando alcuna valida attestazione della notifica dell'atto introduttivo del giudizio ha trasgredito alle prescrizioni di allegazione, contenute, a pena d'inammissibilità, dalla norma anzidetta ( Cass. n. 31879/22; Cass. n. 24726/22; Cass. SS.UU. n. 19452/2017).
Pertanto, ritenuta assorbita ogni altra eventuale questione dedotta in giudizio, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese in assenza di costituzione di parte resistente.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso, Nulla per le spese.
Cosi deciso in Agrigento il 23 Gennaio 2026
Il GIUDICE Monocratico
AT CR IL
Firmato digitalmente