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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/03/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 12340/2022 R.G. avente ad oggetto: “separazione giudiziale”
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Buglione, presso il cui studio Parte_1
elett.mente domicilia in Giugliano in Campania, alla via Aviere M. Pirozzi n. 22
RICORRENTE
E
domiciliato come in atti Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 24.11.2022, l'odierna ricorrente deduceva:
- di aver contratto matrimonio (in data 13.6.2009, in Melito di Napoli) con dalla Controparte_1 cui unione nascevano i figli (l'8.9.1998) e (il 10.12.1987); Per_1 Persona_2
- che la prosecuzione della convivenza con il resistente era divenuta intollerabile.
Per tali ragioni chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge alle seguenti condizioni:
- obbligare il ricorrente al pagamento di un assegno mensile pari ad euro 100,00 a titolo di mantenimento della stessa;
- con vittoria di spese e compensi di lite.
Solo parte ricorrente compariva, in data 9.10.2023, innanzi al Presidente del Tribunale, il quale, all'esito dell'udienza presidenziale, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e non adottava provvedimenti provvisori e urgenti. Rimessa la causa dinanzi al giudice istruttore, il resistente , benché regolarmente Controparte_1
citato, restava contumace.
All'udienza del 29.1.2025 la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
In via preliminare va dichiarata la contumacia di , regolarmente citato e non Controparte_1
costituito.
La domanda di separazione è fondata, e pertanto va accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse mosse dalla ricorrente, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Nel presente giudizio non sono state avanzate domande di addebito, per cui la separazione va pronunciata ai sensi dell'art. 151 1co c.c..
In merito ai provvedimenti accessori, quanto alla domanda di mantenimento avanzata dall'odierna ricorrente, va osservato che, secondo l'orientamento del tutto prevalente della Corte di Cassazione, che si ritiene di condividere, l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge - ove tra i due si accerti una disparità economica
- un assegno di mantenimento, qualora egli non sia in grado di mantenere, in costanza della separazione, in base alle proprie potenzialità economiche, un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che aveva durante il matrimonio (Cass. n. 3490/1998; Cass. n. 7700/2000).
A tal riguardo si è precisato che la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno e della prole costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, notorio essendo che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare derivano ai coniugi e alla prole vantaggi - in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse - riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune.
Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, secondo comma, cod. civ., con la precisazione che, in ogni caso, la determinazione di tali limiti è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l'uno debba integrare i redditi insufficienti dell'altro (Cass. n. 9878/2006).
Ai fini poi della determinazione del "quantum" dell'assegno di mantenimento, il giudice deve determinare la misura dell'assegno non solo valutando i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti, e la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (cfr. Cass. n. 25618/2007; Cass. n.
17199/2013).
Orbene, nel caso di specie, comparate le rispettive situazioni economico-patrimoniali dei coniugi, come emergenti dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni e deduzioni della parte ricorrente, e valutate le circostanze del caso concreto: mentre parte ricorrente si è già inserita nel mondo del lavoro, ha svolto diverse attività lavorative come baby-sitter, sarta, confezionatrice di bomboniere e dama da compagnia per anziani, ha specifiche attitudini lavorative, effettive possibilità di lavoro personale e sicure potenzialità economiche, e in passato ha percepito altresì il reddito di cittadinanza per un importo pari ad euro 900,00 mensili, parte resistente, per stessa ammissione della , non ha mai svolto attività lavorativa, è invalido ed ha trascorso diversi Pt_1
periodi in carcere e attualmente è ristretto agli arresti domiciliari, risultando in definitiva il CP_1
privo di capacità lavorativa e di mezzi economici.
Pertanto si ritiene che non sussistano i presupposti, nei termini prima precisati, per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della , e a carico del Pt_1 CP_1
essendo la ricorrente in grado di mantenere, in base alle proprie potenzialità economiche, un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che aveva durante il matrimonio, che in ogni caso non appare elevato.
Nulla in favore dei figli maggiorenni e che per pacifica ammissione Per_1 Persona_2 della parte ricorrente sono economicamente autosufficienti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., la separazione personale tra i coniugi
[...]
(nata in [...], il [...]) e (nato in [...] Parte_1 Controparte_1
Napoli, il 13.5.1965);
- rigetta la domanda di mantenimento formulata dalla parte ricorrente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Melito di Napoli per gli adempimenti di rito;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 27.2.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 12340/2022 R.G. avente ad oggetto: “separazione giudiziale”
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Buglione, presso il cui studio Parte_1
elett.mente domicilia in Giugliano in Campania, alla via Aviere M. Pirozzi n. 22
RICORRENTE
E
domiciliato come in atti Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 24.11.2022, l'odierna ricorrente deduceva:
- di aver contratto matrimonio (in data 13.6.2009, in Melito di Napoli) con dalla Controparte_1 cui unione nascevano i figli (l'8.9.1998) e (il 10.12.1987); Per_1 Persona_2
- che la prosecuzione della convivenza con il resistente era divenuta intollerabile.
Per tali ragioni chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge alle seguenti condizioni:
- obbligare il ricorrente al pagamento di un assegno mensile pari ad euro 100,00 a titolo di mantenimento della stessa;
- con vittoria di spese e compensi di lite.
Solo parte ricorrente compariva, in data 9.10.2023, innanzi al Presidente del Tribunale, il quale, all'esito dell'udienza presidenziale, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e non adottava provvedimenti provvisori e urgenti. Rimessa la causa dinanzi al giudice istruttore, il resistente , benché regolarmente Controparte_1
citato, restava contumace.
All'udienza del 29.1.2025 la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
In via preliminare va dichiarata la contumacia di , regolarmente citato e non Controparte_1
costituito.
La domanda di separazione è fondata, e pertanto va accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse mosse dalla ricorrente, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Nel presente giudizio non sono state avanzate domande di addebito, per cui la separazione va pronunciata ai sensi dell'art. 151 1co c.c..
In merito ai provvedimenti accessori, quanto alla domanda di mantenimento avanzata dall'odierna ricorrente, va osservato che, secondo l'orientamento del tutto prevalente della Corte di Cassazione, che si ritiene di condividere, l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge - ove tra i due si accerti una disparità economica
- un assegno di mantenimento, qualora egli non sia in grado di mantenere, in costanza della separazione, in base alle proprie potenzialità economiche, un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che aveva durante il matrimonio (Cass. n. 3490/1998; Cass. n. 7700/2000).
A tal riguardo si è precisato che la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno e della prole costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, notorio essendo che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare derivano ai coniugi e alla prole vantaggi - in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse - riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune.
Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, secondo comma, cod. civ., con la precisazione che, in ogni caso, la determinazione di tali limiti è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l'uno debba integrare i redditi insufficienti dell'altro (Cass. n. 9878/2006).
Ai fini poi della determinazione del "quantum" dell'assegno di mantenimento, il giudice deve determinare la misura dell'assegno non solo valutando i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti, e la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (cfr. Cass. n. 25618/2007; Cass. n.
17199/2013).
Orbene, nel caso di specie, comparate le rispettive situazioni economico-patrimoniali dei coniugi, come emergenti dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni e deduzioni della parte ricorrente, e valutate le circostanze del caso concreto: mentre parte ricorrente si è già inserita nel mondo del lavoro, ha svolto diverse attività lavorative come baby-sitter, sarta, confezionatrice di bomboniere e dama da compagnia per anziani, ha specifiche attitudini lavorative, effettive possibilità di lavoro personale e sicure potenzialità economiche, e in passato ha percepito altresì il reddito di cittadinanza per un importo pari ad euro 900,00 mensili, parte resistente, per stessa ammissione della , non ha mai svolto attività lavorativa, è invalido ed ha trascorso diversi Pt_1
periodi in carcere e attualmente è ristretto agli arresti domiciliari, risultando in definitiva il CP_1
privo di capacità lavorativa e di mezzi economici.
Pertanto si ritiene che non sussistano i presupposti, nei termini prima precisati, per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della , e a carico del Pt_1 CP_1
essendo la ricorrente in grado di mantenere, in base alle proprie potenzialità economiche, un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che aveva durante il matrimonio, che in ogni caso non appare elevato.
Nulla in favore dei figli maggiorenni e che per pacifica ammissione Per_1 Persona_2 della parte ricorrente sono economicamente autosufficienti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., la separazione personale tra i coniugi
[...]
(nata in [...], il [...]) e (nato in [...] Parte_1 Controparte_1
Napoli, il 13.5.1965);
- rigetta la domanda di mantenimento formulata dalla parte ricorrente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Melito di Napoli per gli adempimenti di rito;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 27.2.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro