Sentenza 21 giugno 2023
Massime • 2
In sede di giudizio di rinvio, può chiedersi la ripetizione delle somme pagate nel corso del giudizio di opposizione all'esecuzione intrapresa sulla base della sentenza poi cassata.
In tema di collazione per imputazione, l'eventuale eccedenza del valore dei beni donati sulla quota dell'erede donatario non è regolata dalle norme sulla divisione (in particolare sui conguagli divisionali), ma da quelle dettate espressamente per la collazione, con la conseguenza che che il debito relativo all'eccedenza (da qualificarsi di valuta, in quanto avente ad oggetto originario, non i beni, ma il loro equivalente pecuniario) va determinato, ai sensi dell'art. 747 c.c., con riferimento al potere di acquisto della moneta al tempo dell'apertura della successione, dal quale decorrono gli interessi, senza che occorra apposita domanda di parte.
Commentario • 1
- 1. Se la donazione eccede il valore della quota, l’erede deve versare l’eccedenzaAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 26 giugno 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/06/2023, n. 17755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17755 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2023 |
Testo completo
b) il diritto di TI NZ di operare la collazione delle donazioni da lui ricevute per imputazione: la donazione del fondo “Calliana” e di due negozi in Padova. Su tali presupposti il giudice di rinvio avrebbe dovuto fare la divisione e definire la causa di resa del conto fra i coeredi: ciò che il giudice di rinvio ha fatto includendo nella porzione di TI NZ i beni conferiti per imputazione, per il loro valore al tempo della morte del donante aumentato degli interessi legali. Essendo risultato che i beni donati superavano la quota del donatario, costui è stato condannato al pagamento di un conguaglio in favore dei compartecipi. Nella determinazione del dovuto la Corte di rinvio ha tenuto conto, in favore di NZ TI, dell’esito della resa del conto, riducendo l’importo che 3 di 16 derivava dalla ripartizione. In via prioritaria, la Corte d’appello ha disatteso la pluralità di obiezioni mosse da NZ TI contro la consulenza tecnica, con riferimento alla stima del fondo “Calliana”. Essa ha poi rigettato le pretese restitutorie avanzate da NZ TI in relazione alle somme pagate in dipendenza delle sentenze cassate. Per la cassazione di tale sentenza NZ TI ha proposto ricorso, affidato a nove motivi, illustrati da memoria. Resistono con controricorso gli intimati, eredi di IG, MA e IA ES TI, già deceduti nel corso del giudizio di merito e nei cui confronti stata pronunziata la sentenza impugnata, depositando anche la memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. I motivi di ricorso censurano la sentenza impugnata, per: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 724, 725, 737, 746 c.c., per avere la Corte territoriale riconosciuto che la collazione per imputazione, nell’ipotesi che il donatario abbia ricevuto un valore maggiore della propria quota, costituisce fattispecie idonea a giustificare obblighi di pagamento a carico del donatario. Al contrario, si sostiene da parte del ricorrente, che la collazione, qualora attuata per imputazione, non può giustificare, a carico del donatario, alcun sacrificio ulteriore, oltre all’esclusione dal riparto divisionale dei beni relitti;
2) violazione degli artt. 724, 725, 726, 727, 737, 746 c.c., perché la Corte d’appello ha considerato i beni oggetto di donazione, conferiti per imputazione, come facenti parte della massa dividenda, in guisa da giustificare, in dipendenza della sua inclusione nella porzione del donatario, un obbligo di conguaglio;
decidendo in questo modo, la corte territoriale non ha considerato che i conguagli sono finalizzati a pareggiare la 4 di 16 ineguaglianza fra valore delle quote e porzione divisoria, essendo tale funzione non configurabile rispetto ai beni donati conferiti per imputazione, che sono già di proprietà del donatario e tali rimangono anche dopo il conferimento;
3) nullità della sentenza per violazione dell’art. 277, comma 1, c.p.c. per pretermessa considerazione delle conclusioni assunte e omesso esame di fatto decisivo, perché la Corte d’appello non ha considerato le motivate obiezioni sul metodo seguito dal consulente tecnico nella stima del fondo “Calliana”, avendo l’esperto preferito metodi astratti in luogo di quello fondato sulla valutazione comparativa, partendo dai prezzi indicati nei due atti di compravendita;
4) nullità della sentenza per violazione dell’art. 277, comma 1, c.p.c. per pretermessa considerazione delle conclusioni assunte e per violazione del principio del contraddittorio: il c.t.u., dopo avere inizialmente scelto di procedere alla stima del fondo “Calliana” con il metodo per comparazione e avere preannunziato una nuova convocazione dei consulenti di parte, avrebbe poi unilateralmente modificato il metodo di stima e quindi provveduto alla redazione della consulenza tecnica, così violando la regola del contradditorio;
5) nullità della sentenza per violazione dell’art. 277, comma 1, c.p.c. per pretermessa considerazione delle conclusioni assunte e omesso esame di fatto decisivo: si denuncia la mancata considerazione degli argomenti addotti contro l’utilizzo, a fini della stima, di indici astrati che non comprendevano fondi della stessa tipologia del fondo “Calliana”; e comunque per non avere considerato che quei parametri andavano adattato alle concrete caratteristiche del fondo oggetto di stima;
5 di 16 6) nullità della sentenza per violazione dell’art. 277, comma 1, c.p.c. per pretermessa considerazione delle conclusioni assunte e omesso esame di fatto decisivo, perché la Corte d’appello non ha considerato le censure mosse contro la stima del bene, che non tenevano conto delle servitù gravanti sul fondo, riconosciute onerose dallo stesso consulente;
7) nullità della sentenza per violazione dell’art. 277, comma 1, c.p.c. per pretermessa considerazione delle conclusioni assunte e omesso esame di fatto decisivo: è ancora una volta oggetto di censura il metodo seguito dal consulente tecnico, il quale ha sommato i valori Inea al valore dei fabbricati rurali, nonostante fossero già ricompresi nei primi;
8) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e violazione e falsa applicazione degli artt. 745 e 1282 c.c., perché la Corte d’appello ha riconosciuto gli interessi sul valore dei beni donati, conferiti per imputazione, in assenza di specifica domanda da parte dei coeredi;
9) nullità della sentenza per violazione dell’art. 389 c.p.c. e dell’art. 2033 c.p.c. per avere la Corte territoriale negato la propria competenza a conoscere delle pretese restitutorie di quanto pagato dall’attuale ricorrente in esecuzione delle sentenze di merito cassate. 2. Il primo motivo è infondato. Quando il coerede, nell'esercizio della facoltà di scelta attribuitagli dalla legge, preferisce il conferimento per imputazione, ed in tutti quegli altri casi in cui, per espressa disposizione di legge, la collazione non può avvenire se non mediante imputazione, la donazione resta ferma, nonostante la sopravvenuta apertura della successione e l'accettazione dell'eredità da parte del coerede tenuto alla collazione. Nella collazione per imputazione il bene rimane 6 di 16 sempre di proprietà del coerede donatario, il quale lo trattiene in virtù della donazione ricevuta, e deve soltanto versare nella massa l’equivalente pecuniario del bene, il che di norma avviene soltanto idealmente, con «l’imputarne il valore» alla porzione del donatario (Cass. n. 28196/2020). Questa Corte ha chiarito che «nei casi in cui la legge attribuisce al coerede donatario la facoltà di scelta fra il conferimento in natura ed il conferimento per imputazione, tale facoltà di scelta deve intendersi attribuita senza alcun limite, e quindi anche per l'ipotesi in cui il valore del bene donato sia superiore al valore della quota. In tale ipotesi, ove il coerede scelga l'imputazione, come in tutti gli altri casi in cui l'imputazione è l'unico modo di collazione ammesso dal Codice civile, il coerede dovrà imputare alla sua quota il valore della donazione ricevuta fino a concorrenza del valore della quota stessa, e dovrà versare alla massa l'equivalente pecuniario dell'eccedenza. Al riguardo, sempre nel caso di eccedenza della donazione sulla quota, il donatario coerede, che conferisca per imputazione, deve prestare agli altri eredi l'equivalente pecuniario di tale eccedenza, determinato con riferimento al valore del tempo dell'apertura della successione, e non del tempo della divisione, e non suscettibile di rivalutazione. Per l'eccedenza stessa i coeredi aventi diritto a collazione, non trovando nella massa beni della stessa natura di quello donato, non potranno che effettuare i prelevamenti di cui all'art. 725 c.c. che sulla somma determinata come sopra» (Cass. n. 3598/1956; v. altresì Cass. n. 1481/1979). Contro tale conclusione, pacifica nella giurisprudenza della Corte e largamente condivisa dalla dottrina, il ricorrente obietta che la collazione per imputazione postula che il bene ricevuto in 7 di 16 donazione sia «imputato» dal coerede donatario «alla propria quota», come testualmente stabilisce l'art. 746 c.c.; e che quindi tale modo di collazione non può aver luogo, quanto meno per l'eccedenza, quando il valore del bene supera il valore della quota ereditaria. In passato tale obiezione fu proposta per sostenere che il donatario sarebbe in questo caso senz’altro tenuto al conferimento in natura dell’eccedenza. Sulla scia di autorevoli indicazioni provenienti dalla dottrina, la Suprema Corte ha superato tale obiezione, riconoscendo che l'imputazione è un mezzo idoneo di collazione anche nei riguardi dell'eventuale eccedenza di valore. È stato esattamente osservato che legislatore, parlando nell'art. 746 c.c. di imputazione del valore del bene alla quota del coerede tenuto alla collazione, abbia avuto presente soltanto il caso normale, in cui tale forma di imputazione è integralmente possibile;
il caso, cioè, in cui il valore del bene donato sia inferiore o al massimo uguale al valore della quota ereditaria. Il caso di eccedenza del primo valore sul secondo non viene infatti normalmente quasi mai in esame in tema di collazione, giacché in tale caso il donatario, il quale sia stato chiamato alla successione insieme a coeredi aventi diritto alla collazione, preferirà quasi sempre rinunziare all'eredità, e sottrarsi così all'obbligo della collazione della donazione ricevuta. Ma nelle ipotesi davvero eccezionali in cui il donatario, nonostante l’eccedenza di valore, abbia accettato l'eredità, e sia quindi tenuto alla collazione, l’art. 746 c.c. non può essere interpretato nel senso che il donatario, se sceglie di conferire per imputazione, potrebbe trattenere impunemente la differenza tra il valore della donazione ricevuta ed il valore della sua quota ereditaria. 8 di 16 In conclusione, mentre nei casi normali il conferimento per imputazione è meramente ideale, in quanto si converte, in conseguenza dei prelevamenti degli altri coeredi a norma dell'art. 725 c.c., in una proporzionale riduzione della massa su cui il donatario può far valere il suo diritto alla quota ereditaria, il conferimento è invece effettivo per l'eventuale eccedenza del valore dei beni donati rispetto al valore della quota ereditaria, giacché per detta eccedenza il coerede è tenuto all'effettivo versamento dell'equivalente pecuniario. È stato anche chiarito che la soluzione adottata non è per nulla in contrasto con le norme che regolano l'istituto dei prelevamenti, il quale, come è noto, rappresenta, per così dire, l'altra faccia dell'istituto della collazione per imputazione. Infatti, ex art. 725, comma 2, c.c., i prelevamenti si formano con oggetti della stessa natura e qualità di quelli che non sono stati conferiti in natura «per quanto è possibile» (Cass. n. 17022/2017; n. 20041/2016; n. 27410/2005; n. 2184/1964). In caso contrario, dovranno contentarsi di prelevare, in proporzione delle loro quote, soltanto beni di equivalente valore, ma di diversa natura (o anche danaro). Deve pertanto confermarsi la perdurante validità del seguente principio: «la collazione per imputazione dell’eventuale eccedenza del valore dei beni donati sulla quota dell'erede donatario non può essere regolata dalle norme sulla divisione, in particolare sui conguagli divisionali, ma ricade invece sotto la disciplina delle norme dettate espressamente per la collazione. Il debito relativo a tale eccedenza deve essere, quindi determinato secondo il tassativo dettato della già menzionata norma di cui all'art.747 c.c. con riferimento al potere di acquisto della moneta al tempo dell'apertura della successione e costituisce debito di valuta, 9 di 16 soggetto come tale al principio nominalistico, il diritto dell'erede non donatario, nei confronti del coerede conferente per imputazione, avendo per oggetto originario non già i beni che costituiscono tale eccedenza, sibbene l'equivalente pecuniario di essi da determinarsi nel modo anzidetto» (Cass. n. 74/1960). La misura di questo conguaglio si ottiene dividendo pro quota fra tutti i coeredi nei cui confronti opera la collazione, compreso il donatario, il valore dei beni relitti e del bene conferito per imputazione, stimati gli uno e gli altri secondo i valori del tempo dell’aperta successione (infra), e poi sottraendo dalla quota del donatario il valore della donazione ricevuta. Sull’eccedenza, così calcolata, sono dovuti gli interessi dal tempo dell’apertura della successione. 3. Le considerazioni che precedono danno ragione, nello stesso tempo, della fondatezza del secondo motivo, seppure l’esito dell’accoglimento non sia pienamente conforme a quanto auspicato dal ricorrente, il quale, anche con questo secondo motivo, vorrebbe prendere spunto dall’errore commesso dalla corte di merito per sostenere la tesi, già esaminata e disattesa nell’esame del primo motivo, circa la pretesa non configurabilità, in termini assoluti, di obblighi di pagamento a carico del donatario che conferisce per imputazione. È stato già più volte ricordato che, mentre la collazione in natura consta di un'unica operazione, che implica un effettivo incremento dei beni in comunione che devono essere divisi, la collazione per imputazione ne postula due, l'addebito del valore dei beni donati, a carico della quota dell'erede donatario, ed il contemporaneo prelevamento di una corrispondente quantità di beni da parte degli eredi non donatari, cosicché soltanto nella collazione per imputazione, non in quella in natura, i beni 10 di 16 rimangono sempre in proprietà del coerede donatario, che li trattiene in virtù della donazione ricevuta e deve versare alla massa solo l'equivalente pecuniario, il che di norma avviene soltanto idealmente, tramite il sistema dei prelevamenti. Ciò posto, al fine di fare emergere l’errore commesso dalla Corte d’appello, si debbono richiamare i seguenti principi, in gran parte anticipati nell’esame del primo motivo: a) i prelevamenti costituiscono una delle fasi attraverso le quali si concreta la divisione ereditaria ma non si identificano con la divisione vera e propria dei beni oggetto dei prelevamenti stessi: questi infatti sono diretti da un lato ad assicurare la parità di trattamento fra i coeredi non donatari e quelli donatari (nel senso che rispetto a tutti sia determinante la volontà del testatore e, nei limiti di ciò che il testatore non ha espresso, la legge); e, dall'altro, a individuare la massa che sarà oggetto della divisione vera e propria, massa costituita dai beni che residuano, tolti quelli oggetto delle donazioni conferiti per imputazione e quelli prelevati. Pertanto, come nella divisione occorre, per stimare se le porzioni corrispondano alle quote, far capo ad un criterio di valutazione unico, il valore dei beni al tempo della divisione;
cosi anche nei prelevamenti occorre seguire un criterio unico che abbia riguardo come termine di confronto i beni conferiti per imputazione;
e poiché il conferimento per imputazione si fa secondo l'art. 747 c.c., per il valore dei beni donati al tempo della apertura della successione, a questo valore occorre far capo per desumere la misura dei prelevamenti (Cass. n. 1042/1954); b) la formazione del progetto divisionale della massa ereditaria deve essere effettuata solo con riferimento ai beni che residuano dopo i prelevamenti che i coeredi non donatari 11 di 16 abbiano effettuato per realizzare una situazione di parità rispetto ai coeredi donatari, i quali abbiano fatto la collazione per imputazione, senza alcun conferimento in natura dei beni UT (Cass. n. 1481/1979); c) la norma dell'art. 746 c.c., che in tema di collazione degli immobili non alienati o ipotecati, riconosce al coerede donatario la facoltà di scelta tra la collazione in natura e la collazione per imputazione, è applicabile anche nel caso in cui il valore dei beni donati eccede il valore della quota ereditaria spettante al donatario per legge o per testamento. In questa ipotesi se il donatario opta per l'imputazione, il conferimento dell'equivalente — analogamente a quanto avviene nei casi di imputazione necessaria, previsti dall'art. 746 — ha luogo idealmente, cioè mediante imputazione nella quota fino a concorrenza del valore di essa, ed in modo effettivo per la parte corrispondente all'eccedenza; ed anche per la porzione degli immobili eccedente il valore della quota, l'equivalente pecuniario da versarsi nell'asse va determinato in conformità della regola generale sancita dall'art. 747 c.c., e cioè con riguardo al valore dell'immobile al tempo di apertura della successione;
sicché in definitiva, anche per la detta eccedenza, gli altri coeredi, se nell'asse non vi sono altri beni della stessa natura di quelli donati e ritenuti, dovranno effettuare i prelevamenti di cui all'art. 725 sulle somme come sopra determinate (Cass. n. 1533/1960); d) mentre i prelevamenti (art. 725 c.c.) debbono farsi secondo il valore dei beni al tempo dell'apertura della successione e la stima dei beni per la formazione delle quote deve farsi con riferimento al loro stato e valore venale al tempo della divisione (Cass. n. 1330/1959). 12 di 16 3.1. Il metodo corretto, imposto dai principi sopra indicati, richiedeva che le operazioni di collazione e prelevamento fossero tenute distinte da quelle di divisione, che si doveva svolgere sui soli residui, dedotti quelli prelevati dai coeredi non donatari. La Corte d’appello, invece, ha unificato le operazioni, assumendo i beni relitti e i beni donati a TI NZ alla stregua di beni comuni, oggetto di divisione e di attribuzione. Non si è trattato di una semplice imprecisione linguistica, “irrilevante ai fini del decidere” come sostenuto nel controricorso, innanzitutto perché la Corte d’appello ha operato sulla base di criteri disomogenei: i beni donati sono stati stimati per il valore «al momento dell’apertura della successione», maggiorato di interessi legali dalla data della morte del donante, mentre i «beni facenti parte dell’asse all’attualità» (così testualmente la sentenza impugnata a pag. 17). Tale secondo criterio doveva operare solo nella susseguente divisione dei beni “prelevati”, mentre le operazioni di collazione dovevano considerare, per tutti i beni, il valore del tempo dell’aperta successione. Inoltre, se le operazioni di imputazione e prelevamento si devono svolgere in base all’unitario criterio del tempo dell’aperta successione, è coerente riconoscere che, ai fini di questa operazione, il valore della donazione non va aumentato degli interessi ex art. 745 c.c. Questi sono sicuramente dovuti (Cass. n. 2453/1976; n. 25646/2008), ma entrano in gioco in un secondo tempo, una volta stabilita la misura del prelevamento ex collatione in favore degli aventi diritto. Si avrà pertanto o l’una o l’altra delle ipotesi di seguito considerate: 13 di 16 a) se il valore della donazione è inferiore al valore della quota del donatario, questo vuol dire che la collazione per imputazione può essere interamente attuata mediante imputazione e prelevamento. In questo caso, concorrendo il donatario nella divisione dei beni residui, gli interessi sul valore imputato sono regolati in sede di resa del conto fra i coeredi secondo le norme della divisione ereditaria;
b) se la donazione supera il valore della quota del donatario, si avrà che il relictum è grado di soddisfare solo in parte il diritto ex collatione di ciascuno dei coeredi concorrenti (discendenti o coniuge). In questa ipotesi, il donatario è escluso dalla comunione sul relictum, rimanendo a suo carico l’obbligo di pagamento dell’eccedenza, che è conseguita dai coeredi dopo il prelevamento di tutti i beni relitti. Su tale eccedenza, che costituisce obbligazione di valuta che trae la propria origine nella scelta del donatario di conferire per imputazione la donazione di valore superiore alla quota (supra), sono dovuti gli interessi dal giorno in cui si è aperta la successione (cfr. art. 745 c.c.). 4. È infondato l’ottavo motivo, da esaminare di seguito. Nella collazione il riconoscimento degli interessi sulle somme eventualmente dovute dal donatario non suppone la proposizione di una domanda, trattandosi di profilo compreso nelle corrispondenti operazioni. Secondo l’unanime giurisprudenza di questa Corte, «in presenza di donazioni fatte in vita dal de cuius, [...] l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione (salva l'espressa dispensa da parte del de cuius nei limiti in cui sia valida) e [...] i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti, 14 di 16 essendo sufficiente a tal fine la domanda di divisione e la menzione in essa dell'esistenza di determinati beni, facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione» (Cass. n. 15131/2005; n. 8507/2011). 5. L’accoglimento del secondo motivo porta con sé la caducazione, ex art. 336, comma 1, c.p.c., di tutte le statuizioni dipendenti della decisione cassata, nella misura in cui ess suppongono una situazione di comunione estesa alla totalità dei beni relitti fra tutti i coeredi secondo le quote originarie (cfr. Cass. n. 23985/2019). È stato ampiamente chiarito che le operazioni di collazione e imputazione, per una via o per l’altra, finiscono per incidere sul successivo riparto divisionale non solo oggettivamente, comportando l’esclusione dalla massa dividenda i beni prelevati dai coeredi non donatari, ma anche soggettivamente. In caso di conferimento per imputazione di donazione superiore al valore della quota del donatario, la divisione dei beni relitti si svolge solo fra gli altri, restandone escluso il donatario. A fortiori sono logicamente assorbiti il terzo, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo motivo, in quanto investono profili riguardanti “l’improprio” progetto divisionale formato dalla corte di merito. 6. Il nono motivo è in parte inammissibile è in parte fondato. La Corte d’appello, quanto alle domande restitutorie proposte nei confronti di EL, IG e CA EM (eredi di IA ES TI), non ha rilevato la propria incompetenza a decidere, me ha rigettate le stesse domanda sul presupposto dell’intervenuta prova del pagamento data dagli obbligati. Tale ratio non è stata censurata. In quanto alle domande proposta nei confronti degli eredi di MA e IG TI, il motivo è fondato. La Corte d’appello ha richiamato il principio secondo cui «L'opposizione 15 di 16 all'esecuzione forzata, iniziata sulla base di una sentenza poi cassata con rinvio, non è attratta nella competenza del giudice di rinvio, in quanto oggetto di quel giudizio è l'esistenza o meno del titolo che legittimò l'esecuzione (anche per sopravvenuta cassazione della sentenza posta in esecuzione), mentre l'accertamento dell'esistenza (o meno) del diritto che si dovrebbe attuare con l'esecuzione resta attribuita al giudice di rinvio, al quale spetta procedere all'accertamento del contenuto sostanziale del rapporto quale risulta dalla sentenza cassata, provvedendo, se del caso, alle restituzioni ex art. 389 c.p.c.» (Cass. n. 975/2010). Il richiamo di tale principio, invocato anche dai controricorrenti, non è pertinente, perché nel caso in esame veniva in considerazione un problema diverso, e cioè se potesse chiedersi al giudice di rinvio la ripetizione delle somme pagate nel giudizio di opposizione all’esecuzione promossa sulla base della sentenza cassata. La risposta a questo quesito deve essere positiva. Infatti, «ai sensi dell'art. 389 c.p.c., al giudice del rinvio possono essere richiesti non solo i provvedimenti restitutori o riparatori, in senso stretto, conseguenti alla cassazione della sentenza di merito ma ogni altra azione che si ricolleghi anche in modo indiretto alla sopravvenuta inefficacia del provvedimento impugnato» (Cass. n. 3634/2011). Invero, l'art. 336 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 48 della legge 26 novembre 1990, n. 353), disponendo - al fine di scoraggiare impugnazioni dilatorie - che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengono meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo 16 di 16 grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente (Cass. n. 15220/2005). È stata considerata domanda conseguente alla sentenza di Cassazione ex art 389 c.p.c., anche quella concernente la restituzione di spese giudiziali che i soggetti passivi dell'anticipata esecuzione siano stati condannati a pagare, quali soccombenti nel giudizio di opposizione all'esecuzione del titolo posto poi nel nulla dalla sentenza della Cassazione (Cass. n. 3461/1973). 7. In conclusione la sentenza deve essere cassata in relazione al secondo motivo e al nono motivo e la Corte di rinvio dovrà rinnovare le operazioni di imputazione e collazione (e ogni operazione dipendente), attenendosi a quanto sopra. Inoltre, la Corte di rinvio dovrà decidere sulla domanda di restituzione, nei limiti dell’accoglimento del nono motivo. La Corte di rinvio dovrà liquidare anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il secondo e il nono motivo;
rigetta il primo e l’ottavo motivo;
dichiara assorbiti i restanti motivi;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per la liquidazione delle spese di legittimità, innanzi alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda