Cass. civ., sez. II, sentenza 21/06/2023, n. 17755
CASS
Sentenza 21 giugno 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile, emessa il 27 febbraio 2023, con numero di registro generale 22270/2017. Le parti in causa erano coinvolte in una controversia riguardante la divisione ereditaria tra coeredi, in particolare sulla collazione di donazioni ricevute e sul conguaglio da versare in favore degli altri coeredi. Il ricorrente sosteneva che la Corte d'Appello avesse errato nel considerare le donazioni come parte della massa dividenda, giustificando così obblighi di pagamento a suo carico, mentre i controricorrenti sostenevano la legittimità della decisione impugnata.

Il giudice ha accolto parzialmente il ricorso, ritenendo infondati alcuni motivi e fondati altri, in particolare quelli relativi alla collazione per imputazione. La Corte ha chiarito che, in caso di eccedenza del valore della donazione rispetto alla quota ereditaria, il coerede donatario deve versare l'equivalente pecuniario dell'eccedenza, stabilendo che le operazioni di collazione e prelevamento devono essere distinte dalla divisione. Inoltre, ha affermato che gli interessi sulle somme dovute non necessitano di una specifica domanda, essendo impliciti nelle operazioni di collazione. La sentenza è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'Appello di Venezia per le necessarie operazioni di imputazione e collazione.

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Massime2

In sede di giudizio di rinvio, può chiedersi la ripetizione delle somme pagate nel corso del giudizio di opposizione all'esecuzione intrapresa sulla base della sentenza poi cassata.

In tema di collazione per imputazione, l'eventuale eccedenza del valore dei beni donati sulla quota dell'erede donatario non è regolata dalle norme sulla divisione (in particolare sui conguagli divisionali), ma da quelle dettate espressamente per la collazione, con la conseguenza che che il debito relativo all'eccedenza (da qualificarsi di valuta, in quanto avente ad oggetto originario, non i beni, ma il loro equivalente pecuniario) va determinato, ai sensi dell'art. 747 c.c., con riferimento al potere di acquisto della moneta al tempo dell'apertura della successione, dal quale decorrono gli interessi, senza che occorra apposita domanda di parte.

Commentario1

  • 1Se la donazione eccede il valore della quota, l’erede deve versare l’eccedenzaAccesso limitato
    Redazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 26 giugno 2023
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 21/06/2023, n. 17755
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17755
Data del deposito : 21 giugno 2023

Testo completo