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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/09/2025, n. 5253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5253 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3075 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, decisa all'udienza del giorno
19/09/2025 e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Giovanna Diaco in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to Diaco
Francesca in Roma via Machiavelli n. 47;
APPELLANTE
E
, Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano alla
Via Caldera n. 21 (PIva: ), e per essa quale mandataria P.IVA_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_2 legale in Roma alla Via Adolfo Ravà n. 75 (P.Iva: ), ora P.IVA_2
(PIva ); Parte_3 P.IVA_3
APPELLATO- CONTUMACE
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 18204/24 pubblicata il 27/11/2024 pronunciando sull'opposizione spiegata da così statuiva:<< dichiara Pt_1
inammissibile l'opposizione proposta dal Sig. ; per l'effetto, Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo n.12615/2021, reso dal Tribunale di Roma il 2
– 5.7.2021, dichiarandone la definitiva efficacia esecutiva;
condanna, infine, il
Sig. al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, e, per essa, quale mandataria, la in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle Parte_2
spese del giudizio di opposizione, che si liquidano in euro 2.400,00.= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge. Sentenza esecutiva ex lege.>>
Proponeva appello con atto notificato il 26 maggio 2025 Parte_1
citando controparte a comparire per l'udienza del 31 luglio 2025.
L'udienza veniva differita d'ufficio ex art. 168 bis c.p.c. al 12 settembre 2025.
L'appellante depositava in data 8 settembre 2025 accordo transattivo ed atto di rinuncia all'appello.
Il difensore non compariva a detta prima udienza e neppure all'odierna udienza del 19 settembre 2025 a cui la Corte rinviava la causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c. con rituale avviso al difensore. A tale ultima udienza la causa è stata trattenuta in decisione senza termini, ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di parte appellata non costituitasi sebbene regolarmente citata. La mancata comparizione dell'appellante determina, in relazione al disposto dell'art. 348 c.p.c., secondo comma, c.p.c., la dichiarazione di improcedibilità dell'appello, mentre nulla può essere pronunciato sulle spese.
La improcedibilità dell'appello comporta, quale ulteriore conseguenza, il raddoppio del contributo unificato, come previsto dal testo novellato dell'art. 13 d.p.r. n. 115/02; l'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, entrata in vigore il 1°/1/2013, stabilisce l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato, se dovuto, allorché l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o sia dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3075 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, così provvede:
- dichiara la contumacia di parte appellata;
- Dichiara improcedibile l'appello;
- nulla per le spese;
- dichiara la parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Roma il 19/09/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3075 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, decisa all'udienza del giorno
19/09/2025 e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Giovanna Diaco in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to Diaco
Francesca in Roma via Machiavelli n. 47;
APPELLANTE
E
, Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano alla
Via Caldera n. 21 (PIva: ), e per essa quale mandataria P.IVA_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_2 legale in Roma alla Via Adolfo Ravà n. 75 (P.Iva: ), ora P.IVA_2
(PIva ); Parte_3 P.IVA_3
APPELLATO- CONTUMACE
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 18204/24 pubblicata il 27/11/2024 pronunciando sull'opposizione spiegata da così statuiva:<< dichiara Pt_1
inammissibile l'opposizione proposta dal Sig. ; per l'effetto, Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo n.12615/2021, reso dal Tribunale di Roma il 2
– 5.7.2021, dichiarandone la definitiva efficacia esecutiva;
condanna, infine, il
Sig. al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, e, per essa, quale mandataria, la in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle Parte_2
spese del giudizio di opposizione, che si liquidano in euro 2.400,00.= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge. Sentenza esecutiva ex lege.>>
Proponeva appello con atto notificato il 26 maggio 2025 Parte_1
citando controparte a comparire per l'udienza del 31 luglio 2025.
L'udienza veniva differita d'ufficio ex art. 168 bis c.p.c. al 12 settembre 2025.
L'appellante depositava in data 8 settembre 2025 accordo transattivo ed atto di rinuncia all'appello.
Il difensore non compariva a detta prima udienza e neppure all'odierna udienza del 19 settembre 2025 a cui la Corte rinviava la causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c. con rituale avviso al difensore. A tale ultima udienza la causa è stata trattenuta in decisione senza termini, ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di parte appellata non costituitasi sebbene regolarmente citata. La mancata comparizione dell'appellante determina, in relazione al disposto dell'art. 348 c.p.c., secondo comma, c.p.c., la dichiarazione di improcedibilità dell'appello, mentre nulla può essere pronunciato sulle spese.
La improcedibilità dell'appello comporta, quale ulteriore conseguenza, il raddoppio del contributo unificato, come previsto dal testo novellato dell'art. 13 d.p.r. n. 115/02; l'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, entrata in vigore il 1°/1/2013, stabilisce l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato, se dovuto, allorché l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o sia dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3075 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, così provvede:
- dichiara la contumacia di parte appellata;
- Dichiara improcedibile l'appello;
- nulla per le spese;
- dichiara la parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Roma il 19/09/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo