Decreto cautelare 25 luglio 2019
Ordinanza cautelare 10 settembre 2019
Ordinanza collegiale 10 giugno 2020
Ordinanza presidenziale 2 maggio 2022
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 02/09/2025, n. 15953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15953 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 15953/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09676/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9676 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto dai sigg.ri:
AU DA, FA LL, AC IA, D'AM OM, RI LU, IN MA IA e LI OR, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Michele Bonetti in Roma, via San Tommaso D'Aquino 47;
EP FO, già rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Michele Bonetti in Roma, via San Tommaso D'Aquino 47, e successivamente rappresentato e difeso dagli avvocati Arianna Coppola e Antonio Zimbardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
dei sigg.ri MA BA, FR ER, GI DA, IR LU SP, AR CI, ON De UM e RO RV, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
I) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19, pubblicato il 7 giugno 2019 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami, mediante il quale è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale di ulteriori soggetti ricompresi nella fascia di voto 8,750 – 8,250 decimi della graduatoria della prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, interessati al procedimento finalizzato all'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, nella parte in cui impedisce a parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica;
- dell'allegato 1 al succitato decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.1929 del 7 giugno 2019, che elenca i soggetti “in possesso dei nuovi requisiti attinenti all'età e al titolo di studio”, nella parte in cui non comprende parte ricorrente ed impedisce di partecipare alla selezione pubblica;
- dell'allegato 2 al succitato decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.1929 del 7 giugno 2019, che elenca i soggetti “per i quali è necessario accertare i suddetti requisiti”, nella parte in cui impedisce a parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica;
- dell'allegato 2 al succitato decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.1929 del 7 giugno 2019, che elenca i soggetti “esclusi dalla procedura per aver superato il limite massimo di età prescritto, anche con l'elevazione massima di cui all'art. 2049 del codice dell'ordinamento militare”, nella parte in cui impedisce a parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica;
- del Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019 anche nella parte in cui dispone che “la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) e d), del d.P.R. n. 335/1982, e successive modificazioni, è effettuata nei riguardi degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato di cui in premessa, limitatamente ad un numero sufficiente a garantire l'assunzione di n. 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato”, nella parte in cui impedisce a parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica;
- della Tabella A, allegata al Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, che elenca i soggetti “in possesso dei nuovi requisiti attinenti all'età e al titolo di studio”, nella parte in cui non comprende parte ricorrente ed impedisce di partecipare alla selezione pubblica;
- della Tabella B, allegata al Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, così come modificato dal d.lgs. n. 95/2017, che elenca i soggetti “esclusi da procedimento, avendo superato il previsto limite di età anche ai sensi dell'articolo 2049 del Codice dell'ordinamento militare” nella parte in cui impedisce a parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica;
- della Tabella C, allegata al Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, che elenca i soggetti che “non possono considerarsi certamente esclusi dalla procedura di assunzione, rendendosi necessaria l'apposita procedura di verifica di cui all'articolo 4” nella parte in cui impedisce a parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica;
- del Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019 ove dispone l'emanazione di un successivo Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, nonché del Decreto stesso seppur ad oggi non conosciuto, di convocazione dei soggetti interessati, “ove in possesso dei suddetti requisiti”, ai fini dell'accertamento dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale, nella parte in cui impedirà a parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica;
- dell'articolo 11, comma 2-bis, del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” convertito, con modificazioni, dalla Legge datata 11 febbraio 2019, n. 12, ma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 12 febbraio 2019, relativamente al punto sub. b) che limita le assunzioni dell'Amministrazione di pubblica sicurezza ai soggetti “in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprila 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare” ed impedisce a parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica anche nella parte in cui si pone come legge provvedimento;
- dell'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno n. 103/2018, concernente “Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato”, nella parte in cui, in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera b) d.P.R. n. 335/1982, così come modificato dal d.lgs. n. 95/2017, fissa il limite massimo di età di ventisei anni, salva la possibilità di elevazione fino ad un massimo di tre anni per il servizio militare prestato, prevista dall'art. 2049 del Codice dell'ordinamento militare;
- del bando di concorso datato 18 maggio 2017, indetto con Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.2.17/6686;
- del Decreto del Ministero dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - n. 333-B/12D.3.19/9691 del 19 aprile 2019 ove esclude parte ricorrente dalla convocazione dei soggetti da sottoporre agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;
- degli Allegati n. 1 e 2 al Decreto del Ministero dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - n. 333-B/12D.3.19/9691 del 19 aprile 2019 che, nell'identificare gli aspiranti all'assunzione convocati, escludono parte ricorrente;
- del Decreto del Ministero dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - n. 333-B/12D.3.19/10982 del 7 maggio 2019 di individuazione dei componenti della Commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica dei soggetti interessati all'assunzione di 1851 allievi della Polizia di Stato;
- del Decreto del Ministero dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - n. 333-B/12D.3.19/10983 del 7 maggio 2019 di individuazione dei componenti della Commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica e psichica dei soggetti interessati all'assunzione di 1851 allievi della Polizia di Stato;
- del Decreto del Ministero dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - n. 333-B/12D.3.19/10984 del 7 maggio 2019 di individuazione dei componenti della Commissione per l'accertamento dell'idoneità attitudinale dei soggetti interessati all'assunzione di 1851 allievi della Polizia di Stato;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto nella parte in cui limita il diritto di parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica
nonché per
l'ammissione di parte ricorrente alla selezione di cui al Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019 e del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19, pubblicato il 7 giugno 2019, anche quale risarcimento in forma specifica per il danno subito;
II) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 13.11.2019:
- del decreto del Capo della polizia n. 333-B/12D.3.19/23922, pubblicato in G.U.R.I. del 13 agosto 2019, n.64, per l’avvio al corso di formazione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato e specificatamente dell’elenco degli aspiranti in possesso dei requisiti per l’assunzione, nonché dell’elenco degli aspiranti in possesso dei requisisti per l’assunzione, nonché dell’elenco degli aspiranti da avviare al corso di formazione (allegati 1 e 2) nella parte in cui non contempla il nominativo di parte ricorrente;
- di ogni provvedimento o nota dell’Amministrazione allo stato non conosciuto e/o comunicato, tramite il quale l’Amministrazione ha determinato di non inserire parte ricorrente in posizione utile in graduatoria per la predetta convocazione sebbene in possesso del certificato di idoneità e nonostante il superamento di tutte le prove successive alla prova scritta;
- dell’elenco dei convocati, pubblicato in data 16 luglio 2019, mediante il quale si è disposta la convocazione per l’accertamento dell’efficienza fisica e dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale nei confronti dei candidati aventi un punteggio compreso tra 8,750 e 8,250;
nonché per la declaratoria di nullità e/o l’annullamento, ove occorrer possa, degli atti precedentemente impugnati tramite il ricorso introduttivo, ovvero:
- del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19, pubblicato il 7 giugno 2019 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami, mediante il quale è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell’efficienza fisica e dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale di ulteriori soggetti ricompresi nella fascia di voto 8,750 – 8,250 decimi della graduatoria
della prova scritta del concorso pubblico per l’assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, interessati al procedimento finalizzato all’assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, nella parte in cui impedisce ai ricorrenti di partecipare alla selezione pubblica;
- dell’allegato 1 al succitato decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.1929 del 7 giugno 2019, che elenca i soggetti “in possesso dei nuovi requisiti attinenti all’età e al titolo di studio”, nella parte in cui non comprende i ricorrenti ed impedisce di partecipare alla selezione pubblica;
- dell’allegato 2 al succitato decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.1929 del 7 giugno 2019, che elenca i soggetti “per i quali è necessario accertare i suddetti requisiti”, nella parte in cui impedisce ai ricorrenti di partecipare alla selezione pubblica;
- dell’allegato 3 al succitato decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.1929 del 7 giugno 2019, che elenca i soggetti “esclusi dalla procedura per aver superato il limite massimo di età prescritto, anche con l’elevazione massima di cui all’art. 2049 del codice dell’ordinamento militare”, nella parte in cui impedisce ai ricorrenti di partecipare alla selezione pubblica;
- del Decreto del Ministero dell’Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - n. 333-B/12D.3.19/9691, pubblicato sul sito istituzionale della Polizia di Stato il 23 aprile 2019, ove esclude parte ricorrente dalla convocazione dei soggetti da sottoporre agli accertamenti dell’efficienza fisica e dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui all’art. 6, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;
- degli Allegati n. 1 e 2 al Decreto del Ministero dell’Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - n. 333-B/12D.3.19/9691 che, nell’identificare gli aspiranti all’assunzione convocati, escludono parte ricorrente;
- del Decreto del Ministero dell’Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - n. 333-B/12D.3.19/10982 del 7 maggio 2019 di individuazione dei componenti della Commissione per l’accertamento dell’efficienza fisica dei soggetti interessati all’assunzione di 1851 allievi della Polizia di Stato;
- del Decreto del Ministero dell’Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - n. 333-B/12D.3.19/10983 del 7 maggio 2019 di individuazione dei componenti della Commissione per l’accertamento dell’idoneità fisica e psichica dei soggetti interessati all’assunzione di 1851 allievi della Polizia di Stato;
- del Decreto del Ministero dell’Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - n. 333-B/12D.3.19/10984 del 7 maggio 2019 di individuazione dei componenti della Commissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale dei soggetti interessati all’assunzione di 1851 allievi della Polizia di Stato;
- del Decreto del Ministro dell’Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019 anche nella parte in cui dispone che “la verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) e d), del d.P.R. n. 335/1982, e successive modificazioni, è effettuata nei riguardi degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l’assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato di cui in premessa, limitatamente ad un numero sufficiente a garantire l’assunzione di n. 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato”, nella parte in cui impedisce ai ricorrenti di partecipare alla selezione pubblica;
- della Tabella A, allegata al Decreto del Ministro dell’Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, che elenca i soggetti “in possesso dei nuovi requisiti attinenti all’età e al titolo di studio”, nella parte in cui non comprende i ricorrenti ed impedisce di partecipare alla selezione pubblica;
- della Tabella B, allegata al Decreto del Ministro dell’Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, così come modificato dal d.lgs. n. 95/2017, che elenca i soggetti “esclusi da procedimento, avendo superato il previsto limite di età anche ai sensi dell’articolo 2049 del Codice dell’ordinamento militare” nella parte in cui impedisce ai ricorrenti di partecipare alla selezione pubblica;
- della Tabella C, allegata al Decreto del Ministro dell’Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, che elenca i soggetti che “non possono considerarsi certamente esclusi dalla procedura di assunzione, rendendosi necessaria l’apposita procedura di verifica di cui all’articolo 4” nella parte in cui impedisce ai ricorrenti di partecipare alla selezione pubblica;
- del Decreto del Ministro dell’Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019 ove dispone l’emanazione di un successivo Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, nonché del Decreto stesso seppur ad oggi non conosciuto, di convocazione dei soggetti interessati, “ove in possesso dei suddetti requisiti”, ai fini dell’accertamento dell’efficienza fisica e dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale, nella parte in cui impedirà a parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica;
- dell’articolo 11, comma 2-bis, del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” convertito, con modificazioni, dalla Legge datata 11 febbraio 2019, n. 12, ma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 12 febbraio 2019, relativamente al punto sub. b) che limita le assunzioni dell’Amministrazione di pubblica sicurezza ai soggetti “in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 2049 del citato codice dell’ordinamento militare” ed impedisce ai ricorrenti di partecipare alla selezione pubblica anche nella parte in cui si pone come legge provvedimento;
- dell’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Interno n. 103/2018, concernente “Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l’accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato”, nella parte in cui, in attuazione dell’art. 6, comma 1, lettera b) d.P.R. n. 335/1982, così come modificato dal d.lgs. n. 95/2017, fissa il limite massimo di età di ventisei anni, salva la possibilità di elevazione fino ad un massimo di tre anni per il servizio militare prestato, prevista dall’art. 2049 del Codice dell’ordinamento militare;
- del bando di concorso datato 18 maggio 2017, indetto con Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.2.17/6686;
- del decreto di scorrimento degli idonei non vincitori dell’8 novembre 2018 e meglio identificato in atti anche in quanto non rispetta i nuovi requisiti legali;
- di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand’anche sconosciuto nella parte in cui limita il diritto di parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 luglio 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma MS , il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato al Ministero dell’Interno i ricorrenti in epigrafe indicati hanno trasposto dinnanzi a questo Tribunale il ricorso straordinario proposto al Capo dello Stato, impugnando, il decreto n. 333-B/12D.3.19 del 6.6.2019 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 6.6.2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 7.6.2019, con il quale è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell’efficienza fisica e dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei soggetti interessati al procedimento per l’assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l’assunzione di 893 allievi agenti di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), del decreto del Capo della Polizia del 18.5.2017, con votazione compresa nella fascia 8,875 – 8,250 decimi, e gli elenchi di cui agli Allegati 1, 2 e 3 al predetto decreto, nonché i precedenti atti relativa alla procedura in esame.
1.1. Parte ricorrente ha premesso che:
- con decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.2.17/6686 del 18.5.2017 è stato indetto un concorso per il reclutamento di n. 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui: 893 posti destinati a tutti i cittadini italiani in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione nella Polizia di Stato (i candidati c.d. civili); 179 posti riservati ai volontari in ferma breve attualmente in servizio; 76 posti riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno collocati in congedo, nonché ai volontari in ferma quadriennale in servizio oppure in congedo;
- con successivo decreto n. 333-A/9802.A.2 del 23.10.2017 i predetti posti messi a concorso sono stati aumentati rispettivamente a 1.182, 645 e 276;
- in data 28.5.2018 è stato pubblicato il decreto del Direttore Centrale delle Risorse Umane del Ministero dell’Interno, con cui è stata approvata “ la graduatoria di merito dei candidati al concorso pubblico, per esame e titoli, per il reclutamento di 893 posti da allievo agente di Polizia di Stato ”;
- successivamente, con l’art. 11, comma 2-bis, del d.l. 14.12.2018, n. 135, è stata autorizzata l’assunzione di ulteriori 1851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante lo scorrimento della graduatoria, riservata al personale civile, della prova scritta di esame del concorso pubblico in questione;
- tuttavia, il citato art. 11, comma 2-bis ha disposto una variazione dei requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale, consentendo all’Amministrazione resistente di procedere all’assunzione mediante lo scorrimento della graduatoria di cui si è detto “ limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d’esame e secondo l’ordine decrescente del voto in essa conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale, purché in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 2049 del citato codice dell’ordinamento militare ”;
- l’art. 6 del d.P.R. n. 335 del 1982, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. e), n. 1), del d.lgs. n. 95 del 2017, ha previsto, alla lettera b), il “limite di età non superiore a ventisei anni” e, alla lettera d), il possesso del “diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario”;
- in attuazione del citato art. 11, comma 2-bis, il Ministero dell’Interno ha adottato poi il decreto 13 luglio 2018, n. 103 (“ Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato ”) che, all’art. 1, fissa il limite massimo dei ventisei anni per la nomina ad allievo agente e ad allievo agente tecnico della Polizia di Stato;
- inoltre, con decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.3.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 15.3.2019, n. 21, è stato avviato il procedimento finalizzato all’assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l’assunzione di 893 allievi agenti di cui si è detto e, con decreto n. 333-B/12D.3.19 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 19.4.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 23.4.2019, n. 32, è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell’efficienza fisica e dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale dei soggetti interessati al predetto procedimento finalizzato all’assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato;
- tali provvedimenti hanno disposto che le verifiche dei requisiti venissero effettuate con riguardo ai soggetti con votazione compresa nella fascia 9,50 – 8,875 decimi, individuati per fascia di voto, in ordine decrescente, e distribuiti in tre tabelle, formulate sulla base delle informazioni fornite nella domanda di partecipazione presentata per il concorso bandito nel 2017: Tabella A, relativa ai soggetti risultanti in possesso dei nuovi requisiti attinenti all’età e al titolo di studio; Tabella B, relativa ai soggetti esclusi dal procedimento avendo superato il previsto limite di età, anche tenendo conto del diritto all’elevazione; Tabella C, relativa ai soggetti per i quali è necessario procedere alla verifica dei requisiti perché, qualora avessero svolto il servizio militare, potrebbero beneficiare dell’elevazione, fino ad un massimo di tre anni, del nuovo limite di età;
- infine, con decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19 del 6.6.2019 – atto impugnato dai ricorrenti – è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell’efficienza fisica e dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei soggetti interessati al predetto procedimento finalizzato all’assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, con riguardo ai soggetti con votazione compresa nella fascia 8,875 – 8,250 decimi;
- parte ricorrente, nonostante il punteggio riportato, è rimasto escluso dallo scorrimento, avendo superato il 26° anno di età.
1.2. Avverso questo atto sono insorti i ricorrenti, deducendo l’illegittimità degli atti gravati, proponendo un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 11, comma 2-bis, della legge n. 12 del 2019, nel senso di consentire la partecipazione a coloro che possedevano i nuovi requisiti, ossia il 26° anno di età, al momento della partecipazione al concorso. In subordine, hanno dedotto l’illegittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 51 e 97 Cost. e ai principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione, certezza del diritto, tempus regit actum e alla normativa comunitaria. Gli atti gravati sarebbero poi illegittimi per violazione dei principi di non discriminazione, imparzialità, buon andamento della P.A., dei principi di irrilevanza dello ius superveniens , disparità di trattamento, illogicità e irragionevolezza.
1.3. Con ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti in epigrafe indicati hanno impugnato il decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/23922, pubblicato in G.U.R.I. del 13.8.2019, n. 64, per l’avvio al corso di formazione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato e specificatamente dell’elenco degli aspiranti in possesso dei requisiti per l’assunzione, nonché dell’elenco degli aspiranti da avviare al corso di formazione (allegati 1 e 2), nella parte in cui non contemplano i nominativi dei ricorrenti.
A fondamento del gravame sono stati dedotti gli stessi motivi articolati con il ricorso introduttivo.
1.4. Con ordinanza cautelare n. 5726 del 2019 il Collegio ha ammesso con riserva i ricorrenti alle ulteriori fasi concorsuali.
1.5. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, chiedendo la reiezione del gravame.
1.6. In data 26.7.2019 è stata depositata dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse del ricorrente LE NF. In data 5.9.2019 è stata depositata dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse della ricorrente OR LI. In data 17.2.2020 è stata depositata dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse del ricorrente DA AU.
1.7. All’esito dell’udienza pubblica del giorno 8.6.2020 il Collegio, con ordinanza n. 6317 del 10.6.2020, ha sospeso il giudizio sino alla pronunzia della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale, in precedenza sollevata dalla Sezione con ordinanza n. 5504 del 25.5.2020 nell’ambito di un distinto e separato giudizio e ritenuta rilevante anche nel giudizio in esame, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., dell’articolo 11, comma 2-bis, lett. b), del d.l. n. 135 del 2018, convertito dalla legge n. 12 del 2019, nella parte in cui dispone “ purché in possesso, alla data del 1 gennaio 2019, dei requisiti di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare ”.
1.8. Successivamente all’ordinanza di rimessione è intervenuto l’art. 260-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (“ Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ”), come aggiunto in sede di conversione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Tale disposizione, al dichiarato scopo di definire il contenzioso insorto riguardo ai requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale in questione, ha autorizzato l’Amministrazione della pubblica sicurezza ad assumere – entro un massimo di 1650 unità per l’anno 2020 e di 550 unità per l’anno 2021 – allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta del concorso bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, a prescindere dal possesso dei nuovi e più stringenti requisiti introdotti dal d.lgs. n. 95 del 2017 (restando sufficiente, dunque, come invocato dai ricorrenti, il possesso dei precedenti requisiti previsti dal bando).
Ciò, in particolare, con riferimento ai soggetti che:
a) avevano riportato alla prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai destinatari della norma oggi sottoposta a scrutinio;
b) siano stati ammessi alla fase successiva della procedura concorsuale in forza di provvedimenti del giudice amministrativo, ovvero abbiano tempestivamente impugnato gli atti di non ammissione con ricorso giurisdizionale o con ricorso straordinario al Capo dello Stato, sempre che i giudizi risultino pendenti;
c) risultino idonei all’esito degli accertamenti dell’efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ove non già espletati.
La norma sopravvenuta ha dunque sostanzialmente superato i dubbi di legittimità costituzionale denunciati rispetto a tutti i candidati che avevano tempestivamente impugnato gli atti di esclusione dalla procedura, con riferimento al limite anagrafico, come i ricorrenti nel giudizio principale (tant’è che con ordinanza n. 243/2021 la Corte Costituzionale ha rimesso gli atti al Tribunale per verificarne l’incidenza sulla causa).
1.9. In data 22 febbraio 2022 il ricorrente EP FO si è costituito con nuovi difensori (avv.ti Antonio Zimbardi e Arianna Coppola), rappresentando di avere interesse a proseguire il giudizio in quanto la norma sopravvenuta ha determinato la cessazione della materia del contendere relativamente alla sola assunzione, lasciando impregiudicato l’interesse alla declaratoria d’illegittimità in funzione della decorrenza economica e giuridica che andrebbe stabilita dal 208° corso e non dal 212° corso (ragion per cui il medesimo ricorrente ha già proposto ricorso iscritto al n. R.G. 691 del 2022 chiedendo l’accertamento del diritto alla decorrenza sopra citata previa riunione del relativo giudizio con quello - connesso e presupposto – in esame).
1.10. A seguito della riassunzione del giudizio, con ordinanza presidenziale n. 3171 del 2.5.2022 sono stati disposti incombenti istruttori, al fine di acquisire dalla P.A, e in subordine dalla parte ricorrente, “ una dettagliata relazione sulla vicenda dedotta in contenzioso, contenente altresì i seguenti documentati chiarimenti:
se tutti i ricorrenti siano ancora in servizio o meno, con precisazione - per il caso in cui alcuni di essi non lo siano - dei nominativi e della data di cessazione del rapporto di impiego con la P.A.;
se con riferimento ad alcuni ricorrenti siano state soddisfatte le ragioni dedotte in giudizio anche in relazione al profilo di censura con riferimento al quale è stata dichiarata la permanenza dell’interesse alla decisione del ricorso, con indicazione, in caso di risposta positiva, dei nominativi e con precisazione in ordine alla relativa situazione specifica […]”.
1.11. In adempimento all’ordinanza presidenziale n. 3171/2022 il Ministero, in data 7.6.2022, ha depositato una nota, con cui ha comunicato che “ i ricorrenti in possesso di un punteggio pari o superiore a 8,250 sono stati convocati ai prescritti accertamenti dell’idoneità al servizio di polizia (pertanto non sono stati convocati ai prescritti accertamenti i ricorrenti AU AU e LE NF in quanto in possesso di un punteggio alla prova scritta inferiore alla soglia di 8,250 decimi). All’esito di tali prove è risultato idoneo il solo ricorrente FO EP. Lo stesso, pertanto, avendone i requisiti, è stato convocato a pieno titolo, alla frequenza del 212° corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato e risulta tuttora in servizio. Nelle more la ricorrente PO MA presentava, in data 1 ottobre 2020, atto di rinuncia alla lite ”.
Il Ministero ha quindi chiesto che venga dichiarata l’improcedibilità del ricorso per le ragioni esposte in precedenti sentenze del T.A.R. Lazio su casi analoghi riguardanti la medesima procedura di reclutamento.
La richiesta avanzata dal Ministero è stata ribadita nella nota dell’Avvocatura generale dello Stato, in atti, ove, ugualmente, si insiste per l’improcedibilità del ricorso avendo i ricorrenti ottenuto il bene della vita richiesto.
1.12. I legali dei ricorrenti con memoria depositata il 12 giugno 2025 hanno aderito alla ricordata prospettazione operata da parte dell’Amministrazione e “ alla richiesta di improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere e/o sopravvenuta carenza di interesse per il ricorrente EP FO ”.
1.13. All’udienza straordinaria di smaltimento del 18 luglio 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma MS , la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
2. In via preliminare, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso per i ricorrenti LE NF, OR LI e DA AU, tenuto conto delle dichiarazioni di sopravvenuta carenza d’interesse dai medesimi depositate in giudizio.
3. Va poi dichiarata la cessazione della materia del contendere riguardo all’impugnazione degli atti gravati con il ricorso introduttivo e con il successivo ricorso per motivi aggiunti, con riferimento al ricorrente FO EP, avendo quest’ultimo conseguito la piena soddisfazione del bene della vita richiesto consistente nell’assunzione.
Al riguardo, occorre precisare – richiamando sul punto la sentenza T.A.R. Lazio, n. 13591/2022 - che con il ricorso introduttivo i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del provvedimento di avvio della procedura di assunzione del 13 marzo 2019 nella parte in cui li ha esclusi per mancanza dei nuovi requisiti introdotti dal d.lgs. n. 95 del 2017, ossia non aver superato il limite di età di 26 anni e aver conseguito il diploma di scuola secondaria di II grado. Il petitum sostanziale del ricorso identificato in funzione della concreta pronuncia chiesta al giudice era infatti limitato alla “ sottoposizione alle visite mediche e attitudinali propedeutiche all’arruolamento nei ruoli della Polizia di Stato ” e tale petitum , identificato dal giudice anche in funzione della causa petendi con riguardo ai fatti allegati, risulta integralmente soddisfatto nella richiesta avanzata a seguito dell’attuazione della disciplina dettata dal predetto art. 260- bis , con il conseguimento del bene della vita cui parte ricorrente aspirava.
Lo stesso legislatore dell’art. 260- bis ha compiuto una valutazione positiva dell’integrale soddisfazione degli interessi dei destinatari della norma (ricorrenti) precisando la finalità dell’emanazione della stessa al fine di “ definire i contenziosi insorti con riguardo al possesso dei requisiti di partecipazione e semplificare le procedure per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell’articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ”.
A tale proposito si rileva che la Corte costituzionale - investita da questa sezione nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 2- bis , lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, con l’ordinanza n. 243/2021, depositata in data 17 dicembre 2021 - ha precisato che l’intervenuto art. 260- bis del d.l. n. 34 del 2020, come aggiunto in sede di conversione dalla legge n. 77 del 2020, è idoneo a superare i dubbi di legittimità costituzionale denunciati, rispetto a tutti i candidati che abbiano tempestivamente impugnato gli atti di esclusione dalla procedura, come i ricorrenti nei giudizi principali.
4. Ai fini, dunque, della valutazione della cessazione della materia del contendere “sopravvenuta” si dà atto che il conseguimento del bene della vita cui parte ricorrente aspirava, consistente nell’ammissione agli accertamenti fisici e attitudinali propedeutici all’arruolamento, come da richiesta dei ricorrenti, risulta soddisfatto dall’art. 260- bis e dall’attuazione della disciplina, come operata dall’Amministrazione, con l’ammissione degli stessi ai suddetti accertamenti e, a seguito dell’idoneità, al successivo prosieguo (cfr. Consiglio di Stato, parere n. 1766/2021, pubblicato il 17 novembre 2021).
Pertanto, va anche dichiarata cessata la materia del contendere del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti proposti da tutti gli altri ricorrenti indicati in epigrafe che, come rappresentato dal Ministero e confermato dalla difesa dei ricorrenti stessi, risultano successivamente ammessi ai suddetti accertamenti ai sensi del predetto art. 260- bis .
5. Quanto alla domanda articolata dal ricorrente EP FO, nell’atto di costituzione del 22.2.2022, riguardo all’interesse manifestato dallo stesso per la declaratoria di illegittimità degli atti impugnati in funzione della decorrenza economica e giuridica - da stabilire, a suo dire, dal 208° Corso e non dal 212° Corso, in quanto l’Amministrazione avrebbe violato i Decreti Presidenziali che ordinavano l’ammissione dei ricorrenti al 208° Corso – non si condividono le considerazioni del ricorrente.
Al riguardo, il Collegio condivide e fa proprie le argomentazioni esposte sul punto nella già citata sentenza T.A.R. Lazio, n. 13591/2022, che di seguito si riportano:
“ Le argomentazioni di parte ricorrente non sono condivisibili alla luce del petitum sostanziale e con riferimento alla originaria domanda avanzata in ricorso soddisfatta con l'attuazione della disciplina dettata dal citato art. 260- bis , intervento normativo che secondo la Corte costituzionale (ord. n. 243 del 2021) è idoneo a superare i dubbi di legittimità costituzionale denunciati, rispetto a tutti i candidati che abbiano tempestivamente impugnato gli atti di esclusione dalla procedura, come i ricorrenti nei giudizi principali.
In tal senso l’accertamento del giudice non può estendersi anche al riconoscimento della decorrenza della nomina: tale decorrenza costituisce un effetto giuridico ed economico conseguente al positivo superamento della procedura di assunzione, non è quindi un effetto automatico della convocazione, come inteso dalla parte ricorrente.
Come già evidenziato, lo stesso legislatore dell'art. 260- bis ha compiuto una valutazione positiva dell’integrale soddisfazione degli interessi dei ricorrenti ed ha emanato tale disposizione con la dichiarata finalità di "definire i contenziosi insorti con riguardo al possesso dei requisiti di partecipazione e semplificare le procedure per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66".
Peraltro la predetta norma “speciale” (per definire i contenziosi insorti e semplificare le procedure) si è limitata ad autorizzare l’assunzione, consentendo l'ulteriore reclutamento, per ampliamento dello scorrimento della graduatoria, per il concorso ad allievi agenti bandito con decreto del 18 maggio 2017, ma non ha introdotto deroghe all’ordinario assetto ordinamentale applicato al personale della Polizia di Stato, che prevede per i neo-agenti in prova, con l'art. 6-bis, comma 5 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, una decorrenza giuridica della qualifica di agente a far data dalla conclusione del Corso di addestramento effettivamente frequentato.
L’art. 260 bis è chiaro e non ha previsto alcuna espressa retrodatazione della nomina dei candidati utilmente selezionati.
È solo a tale disposizione che deve farsi riferimento al fine di decidere la domanda proposta dai ricorrenti con gli ultimi motivi aggiunti di accertamento del loro “diritto alla decorrenza giuridica ed economica a far data dal 208° Corso di formazione”, e non invece all’originario disposto dell'art. 11, comma 2-bis, lettera b) del d.l. n. 135/2018 che – superato dalla nuova disciplina – non viene affatto in rilievo con riferimento alla predetta domanda.
D’altronde, è appena il caso di ricordare che il principio “ tempus regit actum ” ha quale sua logica conseguenza che gli atti e i provvedimenti devono sempre essere formati nel rispetto della normativa vigente al momento della loro emanazione (essenza, struttura e requisiti): ne consegue che il sopravvenire di una nuova legge durante lo svolgimento di un procedimento impone, in forza del richiamato principio, di considerare ciascuna delle fasi sottoposta alla disciplina della legge vigente al momento in cui essa viene compiuta.
A fronte di tale tradizionale orientamento, tuttavia, in giurisprudenza è stato rilevato come, talvolta, il richiamato principio risulti inconciliabile con l’esigenza di tutela del legittimo affidamento, esponendo, in talune fattispecie concrete, i soggetti interessati al rischio di discriminazioni per effetto del mutamento di disciplina.
Nel caso in esame, tuttavia, l’interesse/affidamento dei ricorrenti consisteva, come già in precedenza notato, nella partecipazione alla procedura concorsuale e nell’ammissione alle prove di accertamento fisico psichico-attitudinale, situazione concreta effettivamente riconosciuta con l’art. 260 bis che ha ammesso gli interessati a sostenere le prove (e al prosieguo – dopo il superamento delle stesse – con l’ammissione al Corso e al conseguente arruolamento con decorrenza giuridica alla conclusione del corso, ai sensi di legge).
Né può ritenersi che l’art. 260-bis del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con mod. dalla l. 17 luglio 2020, n. 77 sia costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 3, 111 e 117 Cost. – quest’ultimo con riferimento agli artt. 6 CEDU e 1 Primo Protocollo CEDU – nella parte in cui, intervenendo sul contenzioso in corso a fini deflattivi, non ha disposto la retrodatazione giuridica della nomina dei ricorrenti.
A tal proposito, è noto al Collegio che – a fronte di un originario orientamento della Corte costituzionale secondo cui in materie diverse da quella penale l’osservanza del principio di irretroattività della legge “è rimessa alla prudente valutazione del legislatore” (v. Corte cost., 8 luglio 1957, n. 118) – la più recente giurisprudenza, costituzionale e soprattutto eurounitaria, ha ammesso la possibilità di interventi legislativi retroattivi da parte del legislatore solo al fine di “tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale” (v. ancora di recente Corte cost. 10 maggio 2022, n. 145), ovvero per “motivi imperativi di interesse generale” (cfr. CEDU, Agrati e altri c. Italia, 7 giugno 2011 e Montalto e altri c. Italia, 14 gennaio 2014), rilevando la necessità di offrire ampia tutela al diritto a un equo processo e al legittimo affidamento del cittadino.
Ciò precisato in termini generali, è tuttavia chiaro che l’intervento legislativo di cui al presente giudizio, per un verso, non ha carattere retroattivo in senso proprio e, per altro verso, pur intervenendo a tutta evidenza su giudizi in corso (essendo espressamente finalizzato a “definire i contenziosi insorti”, cfr. art. 260 bis, comma 1), ha avuto come conseguenza – come si è già notato – quella di consentire ai ricorrenti di ottenere l’ottenimento del bene della vita per il quale gli stessi avevano proposto ricorso (ovvero l’ammissione al prosieguo della procedura concorsuale) e ciò pur in assenza di un espresso riconoscimento delle loro ragioni da parte della Corte costituzionale.
Non è stato leso quindi il diritto dei ricorrenti ad un giusto processo, atteso che la disposizione ha consentito l’ottenimento del bene per il quale il gravame era stato proposto, né è stato leso in alcun modo il loro affidamento: e ciò non solo avuto riguardo al concreto interesse fatto valere in giudizio (l’ammissione al prosieguo del concorso), ma considerato altresì che è indimostrato e indimostrabile che ove i ricorrenti fossero stati ammessi alle prove nel 2019 avrebbero certamente superato le stesse (tenuto conto della pluralità di fattori che può influenzare l’andamento delle prove fisiche e psico-attitudinali) e sarebbero stati senz’altro ammessi al 208° corso.
In questo contesto – tenuto conto di quanto osservato sopra – non può ritenersi che il legislatore, nell’ammettere i ricorrenti alla procedura concorsuale di cui all’art. 260-bis, avesse il dovere di riconoscere necessariamente la retrodatazione giuridica della nomina, essendo tale decisione riservata al suo prudente apprezzamento, se non addirittura (tenuto conto anche dell’esigenza di tutela dell’affidamento dei terzi) sottoposta al generale limite dei “motivi imperativi di interesse generale” che devono giustificare ogni intervento propriamente retroattivo del legislatore (nel caso di specie insussistenti): non può non evidenziarsi infatti che la previsione legislativa della retrodatazione della nomina avrebbe costituito un intervento retroattivo in senso proprio idoneo a recare pregiudizi a tutti quei terzi che hanno assunto servizio prima dei ricorrenti, che – in caso di retrodatazione – sarebbero stati superati in anzianità da soggetti che hanno completato il Corso di formazione (e sono entrati effettivamente in servizio) dopo di loro.
Per quanto sopra, la decisione dal legislatore che viene in rilievo nel presente giudizio non appare irragionevole né lesiva dei principi costituzionali summenzionati.
Per completezza, è appena il caso di evidenziare che la pretesa retrodatazione non è ammissibile anche riguardo alla decorrenza economica (dal 208° Corso) tenuto conto della copertura finanziaria posta a fondamento della norma di cui all'art. 260 bis, che non può essere fatta retroagire, dovendo tener conto dei limiti di spesa richiamati espressamente dalla norma al comma 2 e fissati entro i limiti delle facoltà assunzionali, rilevando altresì nella specie il principio della corrispondenza della retribuzione dei lavoratori alla qualità e alla quantità del lavoro prestato, con la conseguenza che la decorrenza economica è naturalmente correlata all’effettiva e sinallagmatica prestazione del servizio.
2.4. Ancora, è appena il caso di precisare che la retrodatazione della nomina richiesta da alcuni ricorrenti non può essere disposta neppure a titolo risarcitorio.
A tal proposito, va rilevato innanzitutto che l’Amministrazione resistente ha agito nel pieno rispetto della normativa a suo tempo vigente (nonché delle indicazioni fornite dal giudice d’appello in sede cautelare con ordinanza Consiglio di Stato, IV, 17 gennaio 2020, n. 175) sicché nessuna colpa può essere imputata al Ministero per il danno lamentato dai ricorrenti.
Né può ritenersi che una tale pretesa risarcitoria (anche solo in termini di perdita di chance, così come accennato nel ricorso introduttivo) potrebbe essere accolta da questo Tribunale nell’ambito del presente giudizio all’esito di un’eventuale declaratoria di incostituzionalità dell’art. 11, comma 2-bis, lettera b) del d.l. n. 135/2018 (introdotto, in sede di conversione, dalla l. n. 12/2019): infatti – in disparte la controversa questione circa la configurabilità di una responsabilità dello Stato derivante da una legge incostituzionale – è evidente che una tale pretesa non potrebbe essere in ogni caso fatta valere nei confronti del Ministero resistente che ha dato solo esecuzione alle disposizioni contestate (e che - conseguentemente - è privo di legittimazione passiva rispetto ad una domanda di tal fatta) ”.
6. In definitiva, il ricorso ed i motivi aggiunti vanno dichiarati improcedibili con riferimento alla posizione dei ricorrenti LE NF, OR LI e DA AU, mentre va dichiarata la cessazione della materia del contendere per tutti gli altri ricorrenti indicati in epigrafe, nei sensi e per le ragioni sopra esposte. La domanda di accertamento dell’illegittimità formulata dal ricorrente EP FO va respinta in quanto infondata.
7. Le spese del giudizio, tenuto conto della particolarità e complessità della materia controversa, possono compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- li dichiara improcedibili con riferimento alla posizione dei ricorrenti LE NF, OR LI e DA AU;
- dichiara la cessazione della materia del contendere per tutti gli altri ricorrenti indicati in epigrafe;
- respinge la domanda di accertamento dell’illegittimità formulata dal ricorrente EP FO.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma MS , con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore
Gianluca Verico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Oscar Marongiu | Tito Aru |
IL SEGRETARIO