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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/09/2025, n. 4923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4923 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE così composta: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera Relatrice riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in riassunzione ex art. 392 c.p.c. iscritta al numero ruolo generale n. 2974/2023 dalla ordinanza della Cassazione n. 6254/2023 della sentenza del Tribunale di Roma dep. il 12/9/2013 nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. n.rg. 77094/2012 , posta in deliberazione all' udienza in trattazione scritta del 13/2/2025 , vertente
TRA
ella qualità di erede di rappresentato e difeso dagli avv.ti Cecilia Parte_1 Persona_1
Ruggeri, Nicola Ceraolo e Maria Giuseppina Palmieri .
- attore/appellante in riassunzione -
E
rappresentato e difeso dall' avv. Francesco Carbonetti e Federico Carbonetti . CP_1
-convenuta/appellata in riassunzione -
OGGETTO: riassunzione da rinvio ex art. 392 c.p.c. della ordinanza della Cassazione della sentenza della Corte d' Appello di Roma n. 403/2017 avverso la ordinanza del Tribunale di Roma dep. il 12/9/2013.
Conclusioni: come in note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 13/2/2025 ex art. 127 ter c.p.c..
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.,il ricorrente premesso di aver acquistato le Persona_1 obbligazioni BA of ND (cod. ISIN XS0186652557) in data 4.11.2009 , per complessivi € 36.416,30 (nominali € 38.000,00), presso la Filiale di Torino, corso Giulio Cesare n. 109 Controparte_1 successivamente immesse nel deposito amministrato n. 8011/1037, lamentava la violazione degli obblighi del depositario e del mandatario ai sensi degli artt. 1176, comma 2, 1710 e 1838 c.c.) da parte della convenuta, in ordine a tre diverse offerte pubbliche di scambio (OPS) poste in essere dalla CP_2 BA of ND in favore dei titolari delle proprie obbligazioni e precisamente:
1. OPS del febbraio 2010 (con exchange ratio di 78%);
2. OPS del dicembre 2010 (con exchange ratio di 51%);
3. OPS del giugno 2011 (per il rimborso, in via alternativa, del 20% in contanti sul nominale investito oppure del 40% in titoli di nuova emissione). Deduceva che l'omissione dell'informativa in parola aveva impedito al predetto di vendere al tempo della prima OPS (febbraio 2010) le proprie obbligazioni BA of ND (illo tempore scambiate al prezzo di 88 punti basici), e chiedeva pertanto , ai sensi dell'art. 1218 c.c., ovvero dell'art. 1453 c.c., il risarcimento del danno derivato dall'inadempimento della quantificato in CP_2 globali € 33.400,00 (ossia in un importo corrispondente all'88% del valore nominale dei titoli in questione, pari ad € 38.000,00).
2.La si costituiva con comparsa di costituzione e risposta, negando la sussistenza di Controparte_1 un proprio obbligo contrattuale in proposito, per le seguenti ragioni : 1) l'emittente, nell'indire le OPS de quibus, aveva agito in modo autonomo, senza comunicare alcunchè agli intermediari italiani;
2) le OPS in oggetto non erano rivolte ai risparmiatori italiani;
3) non sussisteva alcun nesso causale tra l'inadempimento e il danno lamentato, tenuto conto anche "profilo cliente" del (ex dipendente Per_1 bancario) che gli avrebbe consentito di seguire direttamente l' andamento dei titoli acquistati e di orientare autonomamente le proprie scelte di conservazione del capitale investito.
3.La causa veniva decida dal Tribunale di Roma con ordinanza dep. il 12/6/2013, che rigettava il ricorso e compensava le spese tra le parti.
4.Avverso la predetta ordinanza interponeva appello il , dichiarato inammissibile da questa Per_1
Corte di Appello, in quanto tardivo ex art. 327 c.p.c., essendo intervenuta la rinnovazione dell'atto di appello allorché si era già formato il giudicato.
5.Deduceva l'appellante con l'impugnativa: 1) l'omessa pronunzia sull'obbligo della banca depositaria di informare il risparmiatore del lancio delle OPS da parte della BA of ND;
2) l'erronea negazione della sussistenza di un obbligo informativo nascente dal rapporto di deposito amministrato a carico dell' istituto bancario, dello stato di dissesto finanziario dell'emittente dei titoli immessi nel deposito e delle iniziative assunte dallo stesso soggetto, in particolare delle tre OPS indette dalla BA of ND, che avrebbero consentito un recupero del valore del titolo in attuazione della disciplina generale in materia di deposito e mandato di cui agli artt. 1838 e 1710 c.c., della comunicazione CP_3 menzionata sin dall' atto introduttivo e della decisione arbitrale dell' Arbitro Bancario Finanziario Collegio Roma, Presidente dott. Marziale n. 59/2010 e n. 2811/2011 e n. 194/2019 Arbitro Bancario Finanziario Collegio Napoli Presidente avv. Quadri. Ribadiva inoltre l'esistenza del nesso causale tra l'inadempimento della banca e il pregiudizio derivato dalla perdita di valore delle obbligazioni in possesso del medesimo reiterando le conclusioni rassegnate nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. .
5.La sentenza della Corte di Appello con cui era dichiarata l'inammissibilità dell'appello veniva cassata dalla Suprema Corte di Cassazione, in quanto emessa in violazione dell' art. 164 c.p.c., testo applicabile ratione temporis (che prescrive la sanatoria retroattiva dei vizi della vocatio in ius per effetto della costituzione dell'appellato e della rinnovazione dell'atto di appello), quindi è stato disposto rinvio a questa medesima Corte, in altra composizione, per il riesame dell' appello e la statuizione delle spese di lite anche del giudizio di legittimità.
6.Riassunto il giudizio ai sensi dell' art. 392 c.p.c. da , quale unico erede del , Parte_1 Per_1 mediante riproposizione dei motivi di appello innanzi illustrati, costituitasi la chiedendo il CP_1 rigetto dell' appello, la causa è stata in un primo momento rinviata per la discussione con fissazione del termine per il deposito di note conclusionali ex art. 350 bis c.p.c. e successivamente, previa revoca della ordinanza di rinvio, per la precisazione delle conclusioni all' udienza in trattazione scritta del 13/2/2025 e trattenuta in decisione all' esito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. ***
All' esito della ordinanza della Suprema Corte di cassazione n. 6254/2023 che ha cassato la sentenza della Corte d' Appello n. 403/2017 di inammissibilità dell'appello, questo collegio è chiamata a valutare il merito delle censure sollevate dall' appellante richiamate nell'atto di riassunzione (v. Pt_1 conclusioni atto di riassunzione ex art. 392 c.p.c.).
Nel merito l'appello è infondato.
Nello specifico deve ritenersi destituito di fondatezza l' assunto dedotto dall' appellante in base al quale il Tribunale invece che pronunciarsi “in ordine alla sussistenza dell'obbligo della convenuta, CP_2 nascente da rapporto di deposito amministrato, di informare il delle OPS lanciate dalla BA Per_1 of ND”, avrebbe invece: (i) negato la sussistenza di un obbligo della nascente da rapporto di CP_2 deposito amministrato, "di informare il cliente in ordine all' aggravamento delle condizioni economiche dell'emittente dei titoli immessi nel deposito e alle iniziative correlativamente assunte dallo stesso soggetto"; (ii) negato la sussistenza di un obbligo della di “seguire l'andamento dell'investimento CP_2
e di fornire al cliente informazioni o indicazioni sull'opportunità o meno di continuare in quel determinato investimento”, così incorrendo nella violazione di corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato ex art. 112 c.p.c. e ultrapetizione .
Come si evince dalla motivazione della ordinanza il Tribunale ha: 1) esattamente inquadrato il contratto intercorso tra il dante causa del l'istituto bancario alla stregua di un contratto di deposito in Pt_1 custodia ed amministrazione titoli disciplinato dall' art. 1838 c.c., in virtù del quale sono stati depositati i titoli obbligazionari emessi dall'istituto bancario irlandese BA of ND (v. avviso conferma operazioni in titoli sub. allegato 1 ricorso ex art. 702 bis c.p.c.); 2) correttamente richiamato la disciplina generale applicabile in base alla quale … La banca che assume il deposito di titoli in amministrazione deve custodire i titoli, esigerne gli interessi o i dividendi, verificare i sorteggi per l'attribuzione di premi o per il rimborso di capitale, curare le riscossioni per conto del depositante, e in generale provvedere alla tutela dei diritti inerenti ai titoli. Le somme riscosse devono essere accreditate al depositante;
3) correttamente interpretato il generico riferimento alla tutela dei diritti del depositante alla stregua di un apprezzabile sacrificio esigibile limitatamente alla loro attinenza concreta con l'oggetto del contratto, escludendo dall'ambito della anzidetta tutela l'obbligo informativo dell'aggravamento dello stato di dissesto finanziario dell'emittente dei titoli immessi nel deposito e delle iniziative assunte dallo stesso soggetto, in particolare delle tre OPS indette dalla BA of ND;
4) correttamente evidenziato l' assoluta diversità tra il contratto di custodia e amministrazione di strumenti finanziari disciplinato dalla normativa specifica (art. 1, comma 6, lett. a) T.U. 24 febbraio 1998 Custodia ed Amministrazione di Strumenti Finanziari ),che non prevede alcuna forma di assistenza o consulenza sull' andamento dei titoli nel corso del rapporto essendo la banca tenuta alla mera conservazione dei titoli e all' esercizio dei diritti relativi agli stessi e il rapporto di gestione patrimoniale disciplinato dall' art. 24 dell' anzidetto T.U.F., che all' uopo prevede un obbligo di informazione post contrattuale anche nella fase successiva alla sottoscrizione del titolo finalizzato a rendere edotto;
5) correttamente rilevato l' estraneità all' oggetto del contratto base stipulato tra le parti il 22 novembre 2007 ( art. 32 , comma 8, in forza dei riferimenti contenuti nel doc. 8 fasc. primo grado ricorrente ) di servizi di consulenza per gli ordini impartiti via internet e via telefono quali risultano documentati nel caso in esame ( v. doc.n. 1 fasc. primo grado).
Invero dalla documentazione versata in atti sin dal primo grado e non oggetto di contestazione di controparte (contratto quadro richiamato nel documento allegato 8 fascicolo attore relativo alla decisione della Ombudsman -giurì bancario del ricorso proposto dal ), si evince Per_1 inequivocabilmente che le parti hanno stipulato, il 22 novembre 2007, un contratto di custodia ed amministrazione di strumenti finanziari che non prevede la prestazione di servizi di consulenza in capo all' intermediario finanziario nella fase post contrattuale, e in particolare nell' esecuzione degli ordini via telefono fax impartiti dal cliente .
Questo collegio non disconosce la previsione contenuta nell' art. 21 del T.U.F. D.Lgs. n. 58/98 in base alla quale “Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;
e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.
Tuttavia, come osservato dalla Suprema Corte di Cassazione nella pronunzia n. 16318/2017 (chiamata a pronunziarsi sulla violazione dei suddetti obblighi da parte del depositario al quale i titoli erano stati trasferiti a fini della custodia ed amministrazione), In tema di contratti relativi a strumenti finanziari, deve escludersi che l'intermediario nella compravendita di valori mobiliari, quando abbia stipulato con il cliente solo un contratto di deposito titoli in custodia ed amministrazione, abbia un obbligo di informazione, proprio del contratto di gestione del portafoglio, relativo all'aggravamento del rischio dell'investimento già effettuato, con specificazione in parte motiva:…gli anzidetti obblighi informativi non sono scindibili dal contrato quadro di investimento regolato dall'art. 23 D.Igs. 58/1998 e ne presuppongono la stipulazione, non essendo altrimenti configurabili se non in quanto afferenti alle prestazioni accessorie al cui adempimento l'intermediario si sia obbligato all'atto di concludere il contratto quadro. Se è infatti vero che «gli obblighi di informazione previsti dall'art. 21 D.Igs. 58/1998 (TUF) non riguardano soltanto la fase anteriore alla stipula del contratto di negoziazione, ma anche la fase successiva, è pur vero che gli obblighi relativi alla fase di esecuzione attengono allo svolgimento successivo del rapporto quale è predeterminato dallo stesso contratto quadro, che disciplina le modalità con cui devono essere impartiti gli ordini dal cliente ed eseguiti dall'intermediario i singoli ordini di investimento o disinvestimento, con l' effetto di escludere gli obblighi di informazione successivi alla concreta erogazione del servizio e relativi, quindi, all'investimento effettuato, quando non sia previsto nel contratto un servizio di gestione del portafoglio o un servizio di consulenza» (nello stesso senso si veda Cass., Sez. I, 30/01/2013, n. 2185).
Non ha pregio, infine, il riferimento al contenuto della comunicazione del 2011 in quanto come CP_3 rilevato dal Tribunale la stessa è successiva ai fatti causa e innovativa rispetto alle precedenti comunicazioni contrarie alla possibilità di informare la clientela dell'esistenza di un OPS riservata ad investitori esteri e per la quale non fosse stato depositato il prospetto informativo in Italia, trattandosi di comportamento passibile di sanzione da parte della CP_3
Quanto al richiamo ai servizi di investimento, non è ravvisabile alcun vizio di ultrapetizione avendo il Tribunale chiarito le argomentazioni svolte in risposta alle deduzioni di parte ricorrente, specificando che solo nell'ambito dei servizi di consulenza ovvero gestione portafogli sarebbe stato possibile configurare un obbligo di tal tipo, laddove nella fattispecie il servizio reso dalla banca ossia quello di esecuzione di ordini per conto del cliente , non comprendeva affatto l' osservanza di obblighi sottesi alla gestione portafogli.
Pertanto deve ritenersi del tutto esente da censure l'assunto del Tribunale della insussistenza degli obblighi informativi del cliente gravanti sull'istituto bancario depositario dei titoli amministrati dal medesimo in assenza di prova della sussistenza di obblighi informativi nella fase post contrattuale
Restano assorbite tutte le altre questioni. L'esito complessivo del giudizio connotato dalla soccombenza dell' appellante determina la condanna della predetta parte a rifondere alla parte appellata le spese del giudizio di appello cassato e di rinvio, nonché del giudizio di legittimità , che si liquidano nella misura indicata nella parte dispositiva secondo i parametri previsti dalle tabelle per la determinazione dei compensi applicabili ratione temporis per le controversie ricomprese nel medesimo scaglione di valore, in misura compresa fra i medi e minimi per la corrispondente complessità dell'opera prestata, con esclusione per il giudizio di appello cassato e di rinvio della voce istruttoria, in quanto non espletata affatto.
P.Q.M.
La Corte d' Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c., sull'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma dep. il 12/6/2013, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
- Rigetta l'appello.
- Condanna ella qualità di erede unico di a rifondere a Parte_1 Persona_1
le spese di lite del giudizio di appello (cassato e rinvio) e di legittimità che quanto CP_1 al giudizio cassato liquida in euro 5.000,00, al giudizio di rinvio in euro 5.400,00 e al giudizio di legittimità in euro 4.000,00 , il tutto oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso nella Camera di consiglio del 1/9/2025.
La Consigliera est.
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Marianna D'Avino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE così composta: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera Relatrice riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in riassunzione ex art. 392 c.p.c. iscritta al numero ruolo generale n. 2974/2023 dalla ordinanza della Cassazione n. 6254/2023 della sentenza del Tribunale di Roma dep. il 12/9/2013 nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. n.rg. 77094/2012 , posta in deliberazione all' udienza in trattazione scritta del 13/2/2025 , vertente
TRA
ella qualità di erede di rappresentato e difeso dagli avv.ti Cecilia Parte_1 Persona_1
Ruggeri, Nicola Ceraolo e Maria Giuseppina Palmieri .
- attore/appellante in riassunzione -
E
rappresentato e difeso dall' avv. Francesco Carbonetti e Federico Carbonetti . CP_1
-convenuta/appellata in riassunzione -
OGGETTO: riassunzione da rinvio ex art. 392 c.p.c. della ordinanza della Cassazione della sentenza della Corte d' Appello di Roma n. 403/2017 avverso la ordinanza del Tribunale di Roma dep. il 12/9/2013.
Conclusioni: come in note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 13/2/2025 ex art. 127 ter c.p.c..
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.,il ricorrente premesso di aver acquistato le Persona_1 obbligazioni BA of ND (cod. ISIN XS0186652557) in data 4.11.2009 , per complessivi € 36.416,30 (nominali € 38.000,00), presso la Filiale di Torino, corso Giulio Cesare n. 109 Controparte_1 successivamente immesse nel deposito amministrato n. 8011/1037, lamentava la violazione degli obblighi del depositario e del mandatario ai sensi degli artt. 1176, comma 2, 1710 e 1838 c.c.) da parte della convenuta, in ordine a tre diverse offerte pubbliche di scambio (OPS) poste in essere dalla CP_2 BA of ND in favore dei titolari delle proprie obbligazioni e precisamente:
1. OPS del febbraio 2010 (con exchange ratio di 78%);
2. OPS del dicembre 2010 (con exchange ratio di 51%);
3. OPS del giugno 2011 (per il rimborso, in via alternativa, del 20% in contanti sul nominale investito oppure del 40% in titoli di nuova emissione). Deduceva che l'omissione dell'informativa in parola aveva impedito al predetto di vendere al tempo della prima OPS (febbraio 2010) le proprie obbligazioni BA of ND (illo tempore scambiate al prezzo di 88 punti basici), e chiedeva pertanto , ai sensi dell'art. 1218 c.c., ovvero dell'art. 1453 c.c., il risarcimento del danno derivato dall'inadempimento della quantificato in CP_2 globali € 33.400,00 (ossia in un importo corrispondente all'88% del valore nominale dei titoli in questione, pari ad € 38.000,00).
2.La si costituiva con comparsa di costituzione e risposta, negando la sussistenza di Controparte_1 un proprio obbligo contrattuale in proposito, per le seguenti ragioni : 1) l'emittente, nell'indire le OPS de quibus, aveva agito in modo autonomo, senza comunicare alcunchè agli intermediari italiani;
2) le OPS in oggetto non erano rivolte ai risparmiatori italiani;
3) non sussisteva alcun nesso causale tra l'inadempimento e il danno lamentato, tenuto conto anche "profilo cliente" del (ex dipendente Per_1 bancario) che gli avrebbe consentito di seguire direttamente l' andamento dei titoli acquistati e di orientare autonomamente le proprie scelte di conservazione del capitale investito.
3.La causa veniva decida dal Tribunale di Roma con ordinanza dep. il 12/6/2013, che rigettava il ricorso e compensava le spese tra le parti.
4.Avverso la predetta ordinanza interponeva appello il , dichiarato inammissibile da questa Per_1
Corte di Appello, in quanto tardivo ex art. 327 c.p.c., essendo intervenuta la rinnovazione dell'atto di appello allorché si era già formato il giudicato.
5.Deduceva l'appellante con l'impugnativa: 1) l'omessa pronunzia sull'obbligo della banca depositaria di informare il risparmiatore del lancio delle OPS da parte della BA of ND;
2) l'erronea negazione della sussistenza di un obbligo informativo nascente dal rapporto di deposito amministrato a carico dell' istituto bancario, dello stato di dissesto finanziario dell'emittente dei titoli immessi nel deposito e delle iniziative assunte dallo stesso soggetto, in particolare delle tre OPS indette dalla BA of ND, che avrebbero consentito un recupero del valore del titolo in attuazione della disciplina generale in materia di deposito e mandato di cui agli artt. 1838 e 1710 c.c., della comunicazione CP_3 menzionata sin dall' atto introduttivo e della decisione arbitrale dell' Arbitro Bancario Finanziario Collegio Roma, Presidente dott. Marziale n. 59/2010 e n. 2811/2011 e n. 194/2019 Arbitro Bancario Finanziario Collegio Napoli Presidente avv. Quadri. Ribadiva inoltre l'esistenza del nesso causale tra l'inadempimento della banca e il pregiudizio derivato dalla perdita di valore delle obbligazioni in possesso del medesimo reiterando le conclusioni rassegnate nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. .
5.La sentenza della Corte di Appello con cui era dichiarata l'inammissibilità dell'appello veniva cassata dalla Suprema Corte di Cassazione, in quanto emessa in violazione dell' art. 164 c.p.c., testo applicabile ratione temporis (che prescrive la sanatoria retroattiva dei vizi della vocatio in ius per effetto della costituzione dell'appellato e della rinnovazione dell'atto di appello), quindi è stato disposto rinvio a questa medesima Corte, in altra composizione, per il riesame dell' appello e la statuizione delle spese di lite anche del giudizio di legittimità.
6.Riassunto il giudizio ai sensi dell' art. 392 c.p.c. da , quale unico erede del , Parte_1 Per_1 mediante riproposizione dei motivi di appello innanzi illustrati, costituitasi la chiedendo il CP_1 rigetto dell' appello, la causa è stata in un primo momento rinviata per la discussione con fissazione del termine per il deposito di note conclusionali ex art. 350 bis c.p.c. e successivamente, previa revoca della ordinanza di rinvio, per la precisazione delle conclusioni all' udienza in trattazione scritta del 13/2/2025 e trattenuta in decisione all' esito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. ***
All' esito della ordinanza della Suprema Corte di cassazione n. 6254/2023 che ha cassato la sentenza della Corte d' Appello n. 403/2017 di inammissibilità dell'appello, questo collegio è chiamata a valutare il merito delle censure sollevate dall' appellante richiamate nell'atto di riassunzione (v. Pt_1 conclusioni atto di riassunzione ex art. 392 c.p.c.).
Nel merito l'appello è infondato.
Nello specifico deve ritenersi destituito di fondatezza l' assunto dedotto dall' appellante in base al quale il Tribunale invece che pronunciarsi “in ordine alla sussistenza dell'obbligo della convenuta, CP_2 nascente da rapporto di deposito amministrato, di informare il delle OPS lanciate dalla BA Per_1 of ND”, avrebbe invece: (i) negato la sussistenza di un obbligo della nascente da rapporto di CP_2 deposito amministrato, "di informare il cliente in ordine all' aggravamento delle condizioni economiche dell'emittente dei titoli immessi nel deposito e alle iniziative correlativamente assunte dallo stesso soggetto"; (ii) negato la sussistenza di un obbligo della di “seguire l'andamento dell'investimento CP_2
e di fornire al cliente informazioni o indicazioni sull'opportunità o meno di continuare in quel determinato investimento”, così incorrendo nella violazione di corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato ex art. 112 c.p.c. e ultrapetizione .
Come si evince dalla motivazione della ordinanza il Tribunale ha: 1) esattamente inquadrato il contratto intercorso tra il dante causa del l'istituto bancario alla stregua di un contratto di deposito in Pt_1 custodia ed amministrazione titoli disciplinato dall' art. 1838 c.c., in virtù del quale sono stati depositati i titoli obbligazionari emessi dall'istituto bancario irlandese BA of ND (v. avviso conferma operazioni in titoli sub. allegato 1 ricorso ex art. 702 bis c.p.c.); 2) correttamente richiamato la disciplina generale applicabile in base alla quale … La banca che assume il deposito di titoli in amministrazione deve custodire i titoli, esigerne gli interessi o i dividendi, verificare i sorteggi per l'attribuzione di premi o per il rimborso di capitale, curare le riscossioni per conto del depositante, e in generale provvedere alla tutela dei diritti inerenti ai titoli. Le somme riscosse devono essere accreditate al depositante;
3) correttamente interpretato il generico riferimento alla tutela dei diritti del depositante alla stregua di un apprezzabile sacrificio esigibile limitatamente alla loro attinenza concreta con l'oggetto del contratto, escludendo dall'ambito della anzidetta tutela l'obbligo informativo dell'aggravamento dello stato di dissesto finanziario dell'emittente dei titoli immessi nel deposito e delle iniziative assunte dallo stesso soggetto, in particolare delle tre OPS indette dalla BA of ND;
4) correttamente evidenziato l' assoluta diversità tra il contratto di custodia e amministrazione di strumenti finanziari disciplinato dalla normativa specifica (art. 1, comma 6, lett. a) T.U. 24 febbraio 1998 Custodia ed Amministrazione di Strumenti Finanziari ),che non prevede alcuna forma di assistenza o consulenza sull' andamento dei titoli nel corso del rapporto essendo la banca tenuta alla mera conservazione dei titoli e all' esercizio dei diritti relativi agli stessi e il rapporto di gestione patrimoniale disciplinato dall' art. 24 dell' anzidetto T.U.F., che all' uopo prevede un obbligo di informazione post contrattuale anche nella fase successiva alla sottoscrizione del titolo finalizzato a rendere edotto;
5) correttamente rilevato l' estraneità all' oggetto del contratto base stipulato tra le parti il 22 novembre 2007 ( art. 32 , comma 8, in forza dei riferimenti contenuti nel doc. 8 fasc. primo grado ricorrente ) di servizi di consulenza per gli ordini impartiti via internet e via telefono quali risultano documentati nel caso in esame ( v. doc.n. 1 fasc. primo grado).
Invero dalla documentazione versata in atti sin dal primo grado e non oggetto di contestazione di controparte (contratto quadro richiamato nel documento allegato 8 fascicolo attore relativo alla decisione della Ombudsman -giurì bancario del ricorso proposto dal ), si evince Per_1 inequivocabilmente che le parti hanno stipulato, il 22 novembre 2007, un contratto di custodia ed amministrazione di strumenti finanziari che non prevede la prestazione di servizi di consulenza in capo all' intermediario finanziario nella fase post contrattuale, e in particolare nell' esecuzione degli ordini via telefono fax impartiti dal cliente .
Questo collegio non disconosce la previsione contenuta nell' art. 21 del T.U.F. D.Lgs. n. 58/98 in base alla quale “Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;
e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.
Tuttavia, come osservato dalla Suprema Corte di Cassazione nella pronunzia n. 16318/2017 (chiamata a pronunziarsi sulla violazione dei suddetti obblighi da parte del depositario al quale i titoli erano stati trasferiti a fini della custodia ed amministrazione), In tema di contratti relativi a strumenti finanziari, deve escludersi che l'intermediario nella compravendita di valori mobiliari, quando abbia stipulato con il cliente solo un contratto di deposito titoli in custodia ed amministrazione, abbia un obbligo di informazione, proprio del contratto di gestione del portafoglio, relativo all'aggravamento del rischio dell'investimento già effettuato, con specificazione in parte motiva:…gli anzidetti obblighi informativi non sono scindibili dal contrato quadro di investimento regolato dall'art. 23 D.Igs. 58/1998 e ne presuppongono la stipulazione, non essendo altrimenti configurabili se non in quanto afferenti alle prestazioni accessorie al cui adempimento l'intermediario si sia obbligato all'atto di concludere il contratto quadro. Se è infatti vero che «gli obblighi di informazione previsti dall'art. 21 D.Igs. 58/1998 (TUF) non riguardano soltanto la fase anteriore alla stipula del contratto di negoziazione, ma anche la fase successiva, è pur vero che gli obblighi relativi alla fase di esecuzione attengono allo svolgimento successivo del rapporto quale è predeterminato dallo stesso contratto quadro, che disciplina le modalità con cui devono essere impartiti gli ordini dal cliente ed eseguiti dall'intermediario i singoli ordini di investimento o disinvestimento, con l' effetto di escludere gli obblighi di informazione successivi alla concreta erogazione del servizio e relativi, quindi, all'investimento effettuato, quando non sia previsto nel contratto un servizio di gestione del portafoglio o un servizio di consulenza» (nello stesso senso si veda Cass., Sez. I, 30/01/2013, n. 2185).
Non ha pregio, infine, il riferimento al contenuto della comunicazione del 2011 in quanto come CP_3 rilevato dal Tribunale la stessa è successiva ai fatti causa e innovativa rispetto alle precedenti comunicazioni contrarie alla possibilità di informare la clientela dell'esistenza di un OPS riservata ad investitori esteri e per la quale non fosse stato depositato il prospetto informativo in Italia, trattandosi di comportamento passibile di sanzione da parte della CP_3
Quanto al richiamo ai servizi di investimento, non è ravvisabile alcun vizio di ultrapetizione avendo il Tribunale chiarito le argomentazioni svolte in risposta alle deduzioni di parte ricorrente, specificando che solo nell'ambito dei servizi di consulenza ovvero gestione portafogli sarebbe stato possibile configurare un obbligo di tal tipo, laddove nella fattispecie il servizio reso dalla banca ossia quello di esecuzione di ordini per conto del cliente , non comprendeva affatto l' osservanza di obblighi sottesi alla gestione portafogli.
Pertanto deve ritenersi del tutto esente da censure l'assunto del Tribunale della insussistenza degli obblighi informativi del cliente gravanti sull'istituto bancario depositario dei titoli amministrati dal medesimo in assenza di prova della sussistenza di obblighi informativi nella fase post contrattuale
Restano assorbite tutte le altre questioni. L'esito complessivo del giudizio connotato dalla soccombenza dell' appellante determina la condanna della predetta parte a rifondere alla parte appellata le spese del giudizio di appello cassato e di rinvio, nonché del giudizio di legittimità , che si liquidano nella misura indicata nella parte dispositiva secondo i parametri previsti dalle tabelle per la determinazione dei compensi applicabili ratione temporis per le controversie ricomprese nel medesimo scaglione di valore, in misura compresa fra i medi e minimi per la corrispondente complessità dell'opera prestata, con esclusione per il giudizio di appello cassato e di rinvio della voce istruttoria, in quanto non espletata affatto.
P.Q.M.
La Corte d' Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c., sull'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma dep. il 12/6/2013, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
- Rigetta l'appello.
- Condanna ella qualità di erede unico di a rifondere a Parte_1 Persona_1
le spese di lite del giudizio di appello (cassato e rinvio) e di legittimità che quanto CP_1 al giudizio cassato liquida in euro 5.000,00, al giudizio di rinvio in euro 5.400,00 e al giudizio di legittimità in euro 4.000,00 , il tutto oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso nella Camera di consiglio del 1/9/2025.
La Consigliera est.
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Marianna D'Avino