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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/07/2025, n. 3144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3144 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 3/07/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa
Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G.L. 12180/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Silvia SCRIVANO, in sostituzione dell'Avv. Saverio D'ALEO, per parte ricorrente e l'Avv. Adriana Giovanna RIZZO per l' _1
L'Avv. Scrivano chiede un rinvio.
L'Avv. Rizzo chiede che la causa venga posta in decisione
IL GIUDICE
Pone la causa in decisione.
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 13.01 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N°
_____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________ N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Addì _____________ Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in
Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. persona del Giudice Dr. Fabio Civiletti, nella causa civile iscritta al ______________________ Per ___________________ n° 12180 R.G. L. 2024, promossa
[...]
[...] Il Cancelliere
, rappresentata e difesa dall'Avv. Saverio Parte_2
D'ALEO, giusta procura in calce al ricorso ed elettivamente
domiciliata presso lo studio del medesimo, in Palermo, Via
Antonino Alessi 5;
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia CERNIGLIARO, _1
giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente
domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in
Palermo, Via Laurana 59.
Convenuto
OGGETTO: RIPETIZIONE DI INDEBITO.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
All'udienza del 3/07/2025, ha pronunciato
2 S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione,
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara illegittime le richieste formulate dall' nei confronti di _1 _1
, per la restituzione dell'importo di € 34.717,77, percepito a titolo di ratei di
[...]
integrazione al minimo per il periodo dall'1/12/2012 al 30/06/2018 e conseguentemente che nulla è dovuto dalla per il predetto titolo. _1
Condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 1.800,00, _1
oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avv.
Saverio D'ALEO.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato l'8/08/2024, , adì questo Tribunale, in funzione di Parte_1
Giudice del Lavoro e della Previdenza, al fine di ottenere l'accertamento della illegittimità
delle note del 30/05/2018 e del 20/09/2018, con cui l' a seguito di ricostituzione _1
d'ufficio effettuata nel 2018, le comunicava “nel periodo che va dal 1/12/2012 al 30/06/2018, sono
stati pagati 34.717,77 euro in più sulla sua pensione cat. IO n. 60037481 per le seguenti motivazioni:
- Sono state riscosse rate di assegno non spettanti
- È stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa
del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”.
La ricorrente ha dedotto l'insussistenza della pretesa creditoria, per essere l' CP_2
decaduto dal diritto di ripetere l'indebito oltre il 31 Dicembre dell'anno successivo alla presentazione della dichiarazione, atteso che la stessa aveva dichiarato la sua situazione reddituale sin dalla presentazione della domanda, presentando regolari dichiarazioni reddituali e che le prestazioni erano tutte erogate dallo stesso , che era perfettamente CP_2
a conoscenza della situazione reddituale.
3 L'errata attribuzione non era, quindi riconducibile a un comportamento doloso, né,
tantomeno, omissivo della ricorrente, ma al contrario l' era incorso in errore CP_2
nell'attribuzione del trattamento minimo su entrambe le prestazioni erogate, errore non sicuramente rilevabile dalla . _1
L' ritualmente costituitosi ha chiesto il rigetto del ricorso, per carenza di prova in _1
ordine al diritto alla percezione del trattamento minimo sulla prestazione e precisando che
l'importo dell'integrazione al minimo sulla pensione IO decade dalla liquidazione del nuovo
trattamento pensionistico (12/2012) e, conseguentemente, con ricostituzione automatica proveniente
dalla lista di pensioni da verificare del 10.05.2018, è stata ricalcolata la IO senza trattamento minimo
dalla decorrenza della SO (12/2012), operazione dalla quale è derivato l'indebito oggetto di ricorso.
Si precisa che l'indebito è stato ritualmente notificato alla ricorrente nel mese di giugno 2018 e
avverso tale provvedimento non è stato proposto ricorso innanzi al Comitato Provinciale”.
All'udienza del 3/07/2025, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Dalla disamina della documentazione allegata al ricorso si evince che l'indebito non nasce dal superamento dei limiti reddituali, ma dall'impossibilità di beneficiare di più trattamenti di integrazione al minimo sulla pluralità di pensioni di cui la ricorrente risulta titolare.
L'art. 6, comma 3, D.L. n° 463/83 conv. in L. 638/83 prevede, infatti, che:3. Fermi restando i limiti di reddito di cui ai precedenti commi, nel caso di concorso di due o più pensioni l'integrazione di cui ai
commi stessi spetta una sola volta ed è liquidata sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento
minimo di importo più elevato o, a parità di importo, della gestione che ha liquidato la pensione avente
decorrenza più remota. Nel caso di titolarità di pensioni dirette ed ai superstiti a carico della stessa gestione
inferiori al trattamento minimo, l'integrazione al trattamento minimo è garantita sulla sola pensione diretta,
semprechè non risultino superati i predetti limiti di reddito;
nel caso in cui una delle pensioni risulti costituita
per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa con esclusione della
contribuzione volontaria e di quella afferente a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, non
inferiore a 781, l'integrazione al trattamento minimo spetta su quest'ultima pensione.
Appare evidente, altresì, che l'errore nell'attribuzione di tale prestazione accessoria, non è
riconducibile in alcun modo al comportamento della pensionata, ma ad un errore
4 dell' che ha erogato l'integrazione su entrambe le pensioni di cui gode la ricorrente CP_2
per circa sei anni.
In casi analoghi, la S.C. ha ritenuto operante la disciplina limitativa della ripetizione dell'indebito pensionistico di cui all'art. 52 della l. n. 88 del 1989, traendo argomento dalla pluralità dei rapporti previdenziali e dall'autonomia dei distinti trattamenti pensionistici
(cfr. Cassazione civile, sez. lav. 17/10/2011, n. 21427 secondo cui "Le pensioni godute dallo
stesso soggetto, che siano erogate da uno stesso istituto assicuratore o da istituti diversi, una quale
pensione diretta e l'altra quale pensione ai superstiti, ineriscono a rapporti ben distinti, e questa
distinzione si estende anche alle eventuali integrazioni al minimo, costituenti accessori della pensione
in relazione a cui sono dovute o di fatto sono corrisposte;
ne consegue che, in caso di riconoscimento
della integrazione al minimo della pensione su cui questo beneficio effettivamente spetti, in base
all'art. 6, comma 3, d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito in l. 11 novembre 1983 n. 638, non sono
ravvisabili ragioni sufficienti per escludere l'operatività delle norme limitative della ripetizione, quali
l'art. 52 l. 9 marzo 1989 n. 88, e l'art. 1, comma 263, l. 23 dicembre 1996 n. 662, con riferimento alle
somme che siano state nel frattempo erroneamente corrisposte a titolo di integrazione al minimo su
un'altra pensione).
In relazione all'integrazione al minimo erroneamente liquidata, la Corte ha quindi affermato l'applicabilità dell'art. 52 della l. n. 88 del 1989, ritenendo non operante l'art. 6, comma 11
quinquies D.L. n° 463/83.
Pertanto, non essendo stato dimostrato alcun profilo di dolo da parte della pensionata,
devono dichiararsi illegittime le richieste formulate dall' nei confronti di _1
, per la restituzione dell'importo di € 34.717,77, percepito a titolo di ratei Parte_1
di integrazione al minimo per il periodo dall'1/12/2012 al 30/06/2018 e conseguentemente che nulla è dovuto dalla per il predetto titolo. _1
L' rimasto soccombente, va condannato al pagamento delle spese processuali, da _1
liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Saverio D'ALEO, ai sensi dell'art. 93 cod. proc.civ.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
5 Così deciso in Palermo, il 3/07/2025
IL GIUDICE
Dr. Fabio Civiletti
6
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 3/07/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa
Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G.L. 12180/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Silvia SCRIVANO, in sostituzione dell'Avv. Saverio D'ALEO, per parte ricorrente e l'Avv. Adriana Giovanna RIZZO per l' _1
L'Avv. Scrivano chiede un rinvio.
L'Avv. Rizzo chiede che la causa venga posta in decisione
IL GIUDICE
Pone la causa in decisione.
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 13.01 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N°
_____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________ N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Addì _____________ Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in
Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. persona del Giudice Dr. Fabio Civiletti, nella causa civile iscritta al ______________________ Per ___________________ n° 12180 R.G. L. 2024, promossa
[...]
[...] Il Cancelliere
, rappresentata e difesa dall'Avv. Saverio Parte_2
D'ALEO, giusta procura in calce al ricorso ed elettivamente
domiciliata presso lo studio del medesimo, in Palermo, Via
Antonino Alessi 5;
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia CERNIGLIARO, _1
giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente
domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in
Palermo, Via Laurana 59.
Convenuto
OGGETTO: RIPETIZIONE DI INDEBITO.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
All'udienza del 3/07/2025, ha pronunciato
2 S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione,
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara illegittime le richieste formulate dall' nei confronti di _1 _1
, per la restituzione dell'importo di € 34.717,77, percepito a titolo di ratei di
[...]
integrazione al minimo per il periodo dall'1/12/2012 al 30/06/2018 e conseguentemente che nulla è dovuto dalla per il predetto titolo. _1
Condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 1.800,00, _1
oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avv.
Saverio D'ALEO.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato l'8/08/2024, , adì questo Tribunale, in funzione di Parte_1
Giudice del Lavoro e della Previdenza, al fine di ottenere l'accertamento della illegittimità
delle note del 30/05/2018 e del 20/09/2018, con cui l' a seguito di ricostituzione _1
d'ufficio effettuata nel 2018, le comunicava “nel periodo che va dal 1/12/2012 al 30/06/2018, sono
stati pagati 34.717,77 euro in più sulla sua pensione cat. IO n. 60037481 per le seguenti motivazioni:
- Sono state riscosse rate di assegno non spettanti
- È stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa
del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”.
La ricorrente ha dedotto l'insussistenza della pretesa creditoria, per essere l' CP_2
decaduto dal diritto di ripetere l'indebito oltre il 31 Dicembre dell'anno successivo alla presentazione della dichiarazione, atteso che la stessa aveva dichiarato la sua situazione reddituale sin dalla presentazione della domanda, presentando regolari dichiarazioni reddituali e che le prestazioni erano tutte erogate dallo stesso , che era perfettamente CP_2
a conoscenza della situazione reddituale.
3 L'errata attribuzione non era, quindi riconducibile a un comportamento doloso, né,
tantomeno, omissivo della ricorrente, ma al contrario l' era incorso in errore CP_2
nell'attribuzione del trattamento minimo su entrambe le prestazioni erogate, errore non sicuramente rilevabile dalla . _1
L' ritualmente costituitosi ha chiesto il rigetto del ricorso, per carenza di prova in _1
ordine al diritto alla percezione del trattamento minimo sulla prestazione e precisando che
l'importo dell'integrazione al minimo sulla pensione IO decade dalla liquidazione del nuovo
trattamento pensionistico (12/2012) e, conseguentemente, con ricostituzione automatica proveniente
dalla lista di pensioni da verificare del 10.05.2018, è stata ricalcolata la IO senza trattamento minimo
dalla decorrenza della SO (12/2012), operazione dalla quale è derivato l'indebito oggetto di ricorso.
Si precisa che l'indebito è stato ritualmente notificato alla ricorrente nel mese di giugno 2018 e
avverso tale provvedimento non è stato proposto ricorso innanzi al Comitato Provinciale”.
All'udienza del 3/07/2025, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Dalla disamina della documentazione allegata al ricorso si evince che l'indebito non nasce dal superamento dei limiti reddituali, ma dall'impossibilità di beneficiare di più trattamenti di integrazione al minimo sulla pluralità di pensioni di cui la ricorrente risulta titolare.
L'art. 6, comma 3, D.L. n° 463/83 conv. in L. 638/83 prevede, infatti, che:3. Fermi restando i limiti di reddito di cui ai precedenti commi, nel caso di concorso di due o più pensioni l'integrazione di cui ai
commi stessi spetta una sola volta ed è liquidata sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento
minimo di importo più elevato o, a parità di importo, della gestione che ha liquidato la pensione avente
decorrenza più remota. Nel caso di titolarità di pensioni dirette ed ai superstiti a carico della stessa gestione
inferiori al trattamento minimo, l'integrazione al trattamento minimo è garantita sulla sola pensione diretta,
semprechè non risultino superati i predetti limiti di reddito;
nel caso in cui una delle pensioni risulti costituita
per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa con esclusione della
contribuzione volontaria e di quella afferente a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, non
inferiore a 781, l'integrazione al trattamento minimo spetta su quest'ultima pensione.
Appare evidente, altresì, che l'errore nell'attribuzione di tale prestazione accessoria, non è
riconducibile in alcun modo al comportamento della pensionata, ma ad un errore
4 dell' che ha erogato l'integrazione su entrambe le pensioni di cui gode la ricorrente CP_2
per circa sei anni.
In casi analoghi, la S.C. ha ritenuto operante la disciplina limitativa della ripetizione dell'indebito pensionistico di cui all'art. 52 della l. n. 88 del 1989, traendo argomento dalla pluralità dei rapporti previdenziali e dall'autonomia dei distinti trattamenti pensionistici
(cfr. Cassazione civile, sez. lav. 17/10/2011, n. 21427 secondo cui "Le pensioni godute dallo
stesso soggetto, che siano erogate da uno stesso istituto assicuratore o da istituti diversi, una quale
pensione diretta e l'altra quale pensione ai superstiti, ineriscono a rapporti ben distinti, e questa
distinzione si estende anche alle eventuali integrazioni al minimo, costituenti accessori della pensione
in relazione a cui sono dovute o di fatto sono corrisposte;
ne consegue che, in caso di riconoscimento
della integrazione al minimo della pensione su cui questo beneficio effettivamente spetti, in base
all'art. 6, comma 3, d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito in l. 11 novembre 1983 n. 638, non sono
ravvisabili ragioni sufficienti per escludere l'operatività delle norme limitative della ripetizione, quali
l'art. 52 l. 9 marzo 1989 n. 88, e l'art. 1, comma 263, l. 23 dicembre 1996 n. 662, con riferimento alle
somme che siano state nel frattempo erroneamente corrisposte a titolo di integrazione al minimo su
un'altra pensione).
In relazione all'integrazione al minimo erroneamente liquidata, la Corte ha quindi affermato l'applicabilità dell'art. 52 della l. n. 88 del 1989, ritenendo non operante l'art. 6, comma 11
quinquies D.L. n° 463/83.
Pertanto, non essendo stato dimostrato alcun profilo di dolo da parte della pensionata,
devono dichiararsi illegittime le richieste formulate dall' nei confronti di _1
, per la restituzione dell'importo di € 34.717,77, percepito a titolo di ratei Parte_1
di integrazione al minimo per il periodo dall'1/12/2012 al 30/06/2018 e conseguentemente che nulla è dovuto dalla per il predetto titolo. _1
L' rimasto soccombente, va condannato al pagamento delle spese processuali, da _1
liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Saverio D'ALEO, ai sensi dell'art. 93 cod. proc.civ.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
5 Così deciso in Palermo, il 3/07/2025
IL GIUDICE
Dr. Fabio Civiletti
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