Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/02/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia di impresa
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Camillo Romandini Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere Relatore Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2335 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 18 febbraio 2025 e vertente tra
TRA
(P.IVA ), rappresentata e difesa, per procura in Parte_1 P.IVA_1 atti, da Avv.ti Giovanni Desideri , Paola Ranieri e dalla (C.F. Parte_2
) e, per essa, dall'Avv. Antonio Borraccino e nell'interesse di P.IVA_2 Parte_3
(Codice Fiscale: ) quale attuale titolare dei crediti, rappresentata e difesa, anche P.IVA_3 disgiuntamente – in virtù di procura speciale in atti – dagli Avv.ti Giovanni Desideri, Paola Ranieri
e dalla e, per essa, dall'Avv. Antonio Borraccino;
Parte_2
ATTORE IN REVOCAZIONE
E 1) (C.F. e P.IVA ) rappresentata e difesa dall'avvocato Guido De CP_1 P.IVA_4
Santis per procura in atti;
2) , (c.f. ), rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. CP_2 P.IVA_5
Adelmo Bianchi;
CONVENUTI IN REVOCAZIONE
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — Con atto di citazione per revocazione ex art. 395 c.p.c. notificato in data 12.05.2020, la società
e la hanno convenuto la e la Parte_1 Parte_3 CP_2 CP_1
1 (già ) al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...] CP_3
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria domanda, istanza, eccezione reiette, così statuire:
- decidendo in sede rescindente
6083/2019 (R.G. 5223/2014), pubblicata l'11 ottobre 2019, per il motivo svolto nel presente atto di citazione;
- decidendo nel merito in sede rescissoria in totale riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 2791 del 2014, ed in accoglimento della domanda proposta da accertata e dichiarata, per tutte le ragioni esposte in Parte_1 motivazione, la sussistenza in capo all' – quale struttura equiparata a Parte_4 quelle assistenziali pubbliche e “consustanziale” al Sistema Sanitario Nazionale – del diritto ai corrispettivi tariffari a DRG fissati dal DM Sanità 1994 e DM Sanità 1997 con riferimento alle prestazioni sanitarie, non rifiutabili, da esso erogate nell'anno 2005, in regime di accreditamento provvisorio per conto del SSR, oltre il budget (provvisorio) di cui alla DGR n. 731/2005 ed CP_2 entro il limite della propria capacità produttiva, condannare la , ovvero in subordine la CP_2
in solido con la (già ), ovvero in ulteriore subordine la CP_2 CP_1 Parte_5 [...]
(già ), previa, ove occorra, disapplicazione della DGR Lazio 731/2005 nella CP_1 Parte_5 parte in cui fissa il tetto di spesa, al pagamento in favore della cessionaria del credito Parte_1
della somma di €. 6.686.769,38 quale corrispettivo dovuto a saldo dell'intera produzione
[...] Parte sanitaria erogata nell'anno 2005 come validata dall' oltre interessi di mora fino al soddisfo nella misura prevista dall'art. 5 D.Lgs. 231/2002 ovvero dalla Dir. CE/35/2000 ovvero, in subordine, oltre interessi al tasso legale da calcolarsi dalla data di notificazione della cessione del credito e maggior danno, nella misura prevista, sino al 31 dicembre 2004, dal prime rate ABI, e, successivamente, nella misura di anno in anno individuata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero del Tesoro, oltre rivalutazione monetaria;
in linea subordinata, accertato e dichiarato che la ha de-terminato senza la dovuta CP_2 istruttoria il budget per l'anno 2005 in misura nettamente inferiore alla produzione erogabile dall'Ospedale ovvero ha omesso di integrare, quale atto dovuto, i corrispettivi fissati in via provvisoria per l' con la DGR n. 731/2005, adeguandoli alla intera produzione Pt_4 Parte_4 resa, condannare la , ovvero in subordine la in solido con la CP_2 CP_2 CP_1
1 (già ), ovvero in ulteriore subordine la (già ), al pagamento
[...] Parte_5 CP_1 Parte_5 della somma di €. 6.686.769,38, in favore della cessionaria del credito , a titolo di Parte_1 risarcimento del danno, oltre interessi legali e maggior danno, nella misura pari al costo del denaro ed alla rivalutazione monetaria;
in linea di ulteriore subordine, accertare che le convenute si sono arricchite senza giusta causa delle prestazioni, rese, oltre il limite di spesa, dall' in regime di accreditamento Parte_4 provvisorio per l'anno 2005, e, per l'effetto, condannare la , ovvero in subordine la CP_2
in solido con la (già ), ovvero in ulteriore subordine la CP_2 CP_1 Parte_5 [...]
(già a indennizzare, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., la cessionaria del credito CP_1 Parte_5
nella misura di €. 6.686.769,38, oltre interessi lega-li e maggior danno, nella Parte_1 misura pari al costo del denaro ed alla rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e compensi professionali.”
Con la sentenza n. 6083/2019, oggetto del giudizio per revocazione, la Corte di Appello Civile di
Roma ha rigettato l'appello proposto dalla cessionaria del credito cedutole Parte_1 dalla , quale ente Controparte_4 proprietario e gestore dell'Ospedale San Carlo di Nancy, e, per l'effetto, ha confermato la sentenza n. 2791 del 5 febbraio 2014 del Tribunale di Roma, che ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sul punto della domanda afferente il rimborso farmaci, rigettando nel resto la domanda per inadempimento contrattuale per la mancata remunerazione delle prestazioni assistenziali rese dal predetto in regime di accreditamento per l'anno 2005 nell'ambito del Servizio Sanitario Pt_4
Regionale, e dichiarando inammissibili le domande, proposte in via subordinata all'udienza di prima comparizione, a titolo risarcitorio o indennitario ex art. 2041 c.c.
Parte attrice agisce, quindi, per far accertare e dichiarare la sussistenza in capo all' Parte_7
del diritto ai corrispettivi tariffari per le prestazioni sanitarie erogate in regime di
[...] accreditamento provvisorio nell'anno 2005, oltre il budget (provvisorio) di cui alla D.G.R. Lazio n.
751/2005 ed entro il limite della propria capacità produttiva, e, conseguentemente, per far condannare la , anche in via solidale con la , ovvero quest'ultima, al pagamento CP_2 CP_3 dell'importo di €. 6.686.769,38 di cui alla fattura n. 58/2006, oltre interessi moratori ex D.lgs. n.
231/2002 (in ragione del contratto sottoscritto inter partes in data 30 luglio 2004), quale conguaglio tra il budget riconosciuto dalla DGR Lazio n. 731/2005 e l'effettiva produzione sanitaria validata dall' per l'anno 2005. Parte_8
Si sono costituite entrambe le parti convenute, eccependo l'insussistenza dell'errore revocatorio lamentato dalle parti attrici.
La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento in data 12 luglio 2023.
Tutte le parti hanno depositato le note finali anticipate.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe - come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — E' incontroverso in giurisprudenza che << l'errore di fatto, deducibile con impugnazione per revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia portato il giudice ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo, che dagli stessi atti e documenti risulti positivamente accertato, sempre che il fatto medesimo non costituisca punto controverso sul quale il giudice abbia pronunciato.
Tale errore, pertanto, non è ravvisabile nel caso in cui si assuma che il giudice abbia omesso di esaminare, su questione oggetto di discussione fra le parti, le prove documentali prodotte e specificamente indicate, ovvero abbia proceduto a una erronea e incompleta valutazione delle medesime, traducendosi siffatta doglianza in una censura di errore di giudizio, che esorbita dall'ambito dell'impugnazione per revocazione, ed è denunciabile solo con ricorso per Cassazione, nei limiti consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c. >> ( Cassazione civile, sez. I, 05/03/2012, n. 3379 ).
Lo stesso principio ha reso la giurisprudenza amministrativa: << La lettura e l'interpretazione dei documenti di causa appartiene all'insindacabile valutazione del giudice e non può essere censurata quale errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4, c.p.c.., salvo trasformare lo strumento revocatorio in un inammissibile terzo grado di giudizio. Ciò in quanto l'errore di fatto deducibile in sede di revocazione non è ravvisabile nel caso in cui si assuma che il giudice abbia omesso di esaminare, su questione oggetto di discussione tra le parti, le prove documentali esibite o acquisite d'ufficio, ovvero abbia proceduto ad una erronea ed incompleta valutazione delle medesime: siffatta doglianza si risolve in una censura di errore di giudizio rientrante nella valutazione complessiva delle produzione documentale, esorbitante in quanto tale dall'ambito della revocazione>> ( Consiglio di Stato, sez. VI,
05/03/2012, n. 1235 ).
Deve ancora aggiungersi che il detto errore deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti ed i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche;
deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del Giudice
e la decisione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che, senza l'errore, la pronuncia sarebbe stata diversa ( Cfr Cass. Civ. sez. Un. N° 561/00, Cass.civ. n° 17831/03, 12283/04, 6557/05,
25376/06, 17443/08, 3935/09, 22171/10 e da ultimo CAss. n. 22080/13). E comunque - come già evidenziato - l'errore revocatorio non può mai sussistere lì ove venga chiesto un apprezzamento in ordine alla valutazione delle risultanze processuali (v. Cass. n. 321/15).
§ 4 — Rileva la Corte che nel caso in esame l'istanza per revocazione è inammissibile.
§ 4.1 — Con l'unico motivo di revocazione viene lamentata – quanto al profilo delle equiparazione dell San Carlo di Nancy quale ospedale classificato ad un ospedale pubblico – la mancata Pt_4 applicazione dei principi giurisprudenziali da ultimo dettati dal Consiglio di Stato con la sentenza
28 giugno 2019, n. 4460 deducendo che “ ha affermato, in via perentoria, la non assoggettabilità degli ospedali classificati - che “al fianco di quelli pubblici, sono componente stabile del servizio sanitario” - ai tetti di spesa per le prestazioni rese a tutto il 31.12.2008”.
Espone, poi, parte attrice che “…il fatto saliente ai fini del decidere, e che evidenzia l'errore revocatorio, è che la Corte ha supposto come inesistente il contratto scritto tra l' e la Pt_4 CP_2 per le prestazioni sanitarie erogate nell'anno 2005 (cfr. Sentenza impugnata pag. 9,10, ove si afferma che: “Nell'ambito del presente giudizio deve ritenersi pacifico che un simile accordo, relativo alla remunerazione delle prestazioni per il 2005 non sia mai stato stipulato tra la e CP_2
l'Ospedale San Carlo di Nancy, essendo stato prodotto in atti invece l'accordo relativo alla remunerazione delle prestazioni per il 2002-2003 ed in acconto per il 2004”), quando, viceversa, dalla mera lettura dell'accordo datato 30 luglio 2004, depositato in causa (cfr. doc. 4, prodotto da Parte_1
in allegato all'atto di citazione in fascicolo di primo grado) e come espressamente segnalato
[...] da , la e il avevano espressamente pattuito che: “[…]Vista la Parte_1 CP_2 Parte_4
DGR 1504/2002 riguardante l'accordo con gli ospedali classificati ed gli IRCCS privati a valere per il quadriennio 2001/2004; visti gli accordi sottoscritti dalle singole istituzioni in attuazione del suindicato provvedimento;
vista la DGR 602/2004 che demanda al Dipartimento Sociale la rinegoziane della remunerazione individuale per gli anni 2002 e 2003, in modo da garantire alle singole istituzioni un livello di ricavo coerente con quello riconosciuto per il 2001, con la quota parte del fondo di riequilibrio complessivamente riconosciuta ala comparto e con l'andamento della produzione per gli anni 2002 e 2003; rilevato che la DGR Lazio 602/2004 prevede anche la rinegoziazione con detti istituzioni della remunerazione per l'anno 2004, prevedendo per le stesse il medesimo finanziamento complessivo destinato alla remunerazione delle prestazioni dell'anno 2001, aumentato di una percentuale rapportata alla percentuale di aumento del fondo ricoveri per acuti 2004 rispetto al 2003; preso atto dei dati dell'attività ospedaliera per acuti inerenti il comparto degli ospedali classificati ed IRCCS privati rilevati attraverso il SIO per il 2002, definitivi e per il 2003 ancora provvisori;
[…] rilevato che per le istituzioni di che trattasi, equiparate agli ospedali pubblici, la struttura dei costi presenta degli elementi di obbligatorietà e di rigidità che non rendono possibile la loro rideterminazione in tempi brevi e necessitano che la regione accompagni le fasi della prossima riorganizzazione, garantendo un finanziamento coerente;
[…] che la remunerazione per l'anno 2004, considerato il processo di riconversione in atto approvato dalla DGR Lazio 167/2004, sarà valutata e concordata a consuntivo […] La fatturazione per lo stesso anno avverrà in dodicesimi del riconosciuto anno 2003 e proseguirà nello stesso modo nell'anno 2005 sino alla definizione a consuntivo della remunerazione per l'anno 2004.”
La Corte non si è altresì avveduta che la medesima DGR 731/2005 (pag.6, cfr. doc. 11, prodotto da in allegato all'atto di citazione in fascicolo di primo grado) espressamente Parte_1 confermava la “fase di avvio del nuovo sistema di remunerazione”, ribadendo che “gli ospedali dipendenti da istituzioni religiose sono a tutti gli effetti equiparati alle strutture pubbliche”, con quello che ne consegue in ordine all'applicabilità dei tetti di spesa, tutti soggetti ad una rivisitazione a consuntivo, e cioè all'esito dell'effettiva attività svolta dall'ospedale nel corso dell'anno.
Del pari, la Corte non si è avveduta dell'ultimo e definitivo orientamento del Consiglio di Stato, come sopra richiamato, e di cui alla citata sentenza 28 giugno 2019, n. 4460, che ha fatto coincidere la remunerazione dovuta agli ospedali classificati con la loro intera produzione, stante il divieto, per gli stessi, di rifiutare le prestazioni richieste (art. 2, comma 2, legge 12 febbraio 1968, n. 132, art. 14
DPR 128/1969)
Si è in presenza, dunque, di un mero travisamento dei fatti, frutto di una palese svista in cui è incorsa la Corte territoriale, la quale, cadendo nel tipico errore revocatorio, ha ritenuto insussistente un fatto che era incontrovertibilmente certo, tanto che, se la Corte si fosse avveduta dell'esistenza del contratto per l'anno 2005, e del disposto di cui alla DGR 731/2005 in punto alla natura degli ospedali classificati, avrebbe sicuramente affermato la sussistenza del diritto incontrovertibile dell'ospedale alla remunerazione dell'intera produzione erogata, senza possibilità alcuna di dubbi e/o Parte_4 disquisizioni sul punto controverso.
Trattasi senz'altro di un elemento decisivo, in quanto non solo il contratto per l'anno 2005 esiste, ma
è anche espressamente condizionato, nel suo corrispettivo totale, alla verifica a consuntivo, essendo le somme ivi indicate chiaramente dei meri acconti su un ammontare corrispondente alla produzione effettiva svolta dall'ospedale per l'annualità in questione, essendo questa l'unica soluzione possibile rispetto al suddetto disposto contrattuale, così come integrato dal disposto di cui alla DGR Lazio n.
731/05 oltreché, soprattutto, dalla chiara ed inequivocabile pronuncia del Consiglio di Stato, che si pone, in uno agli altri elementi, quale circostanza di fatto decisiva.
Ciò è tanto vero che la sopra evidenziata disattenzione della Corte l'ha indotta anche a respingere la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento in quanto, a suo dire, la conoscenza del tetto da parte dell'ospedale precludeva allo stesso la possibilità di avvalersi del rimedio indennitario di cui all'art. 2041 Cod. Civ.
Conclude, sul punto, parte attrice: “ Come ognun vede, però, è evidente che - se la Corte si fosse avveduta dell'esistenza e del contenuto del contratto che, per l'appunto, prevedeva un pagamento in acconto del corrispettivo e la necessità di un corrispettivo a saldo, così come confermato dal Consiglio di Stato con riguardo alla peculiarità degli ospedali classificati, aventi diritto a tutto il
31.12.2008 al pagamento dell'intera produzione – avrebbe senz'altro riconosciuto che il Parte_4 aveva non solo una legittima aspettativa, ma un vero e proprio diritto soggettivo a vedersi riconoscere importi ulteriori, a fine anno ed all'esito del consuntivo, rispetto a quanto percepito in acconto.”.
Rileva la Corte come entrambi i profili di “errore” allegati dalla parte attrice non possono in alcun modo integrare i presupposti per l'accoglimento della revocazione.
Quanto, infatti, alla qualificazione dell'ospedale richiedente le prestazioni con la fattura n. 58/06
(oggi sono le società cessionarie del credito ad agire), è evidente che trattasi di questione interpretativa delle norme e della loro applicabilità alla fattispecie, sicchè la citazione di un precedente giurisprudenziale , peraltro su una questione oggetto di ampio dibattito nel contraddittorio tra le parti, che non sarebbe stato considerato nel ragionamento da parte della Corte di appello nella sentenza impugnata non integra di certo un errore revocatorio, bensì – si ripete – un profilo interpretativo da far valere, semmai, dinanzi alla Corte di legittimità.
Quanto, poi, alla questione dell'esistenza di un accordo – che avrebbe regolamentato anche le prestazioni del 2005 - dalla lettura piena e completa della sentenza emerge che la Corte ha senz'altro valutato quel documento, di cui – però – ha fornito una sua interpretazione ex art. 1362 C.C. anche alla luce del dibattito tra le parti sulla portata del documento stesso.
Ne consegue, anche in questo caso, che la questione è stata oggetto di dibattito processuale e che, pertanto, non vi è stata alcuna “svista” circa la inesistenza di un documento che, invece, è stato considerato esistente ma con una portata contrattuale di contenuto diverso rispetto a quello invocato dall'odierna attrice.
Per meglio dire: la sentenza ha chiarito che per l'anno 2005 quella situazione accordata ha riguardato esclusivamente l'esigibilità dei corrispettivi e le modalità di pagamento (invariate, cioè, rispetto agli anni precedenti in attesa di un contratto da stipulare ancora tra le parti), sicchè trattandosi – si ripete
– di una questione dibattuta ed interpretativa giammai può integrare un errore revocatorio l'eventuale errore che la Corte avrebbe commesso nell'individuare la portata dell'accordo che è stato esaminato e vagliato, contrariamente a quanto lamenta parte attrice.
Alla luce, allora, delle considerazioni che precedono, la revocazione è inammissibile per assenza dei presupposti di legge.
Resta assorbita la fase rescissoria, con tutte le richieste economiche in essa sviluppate.
§ 5 — Quanto alle spese di lite , queste seguono la soccombenza e si liquidano in favore di entrambe le parti convenute secondo le tariffe vigenti, tenuto conto dei parametri minimi (vista la semplicità delle questioni affrontate) e del valore della controversia, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 4.000.001 a € 8.000.000
Fase Compenso Fase di studio della controversia, valore minimo: € 6.268,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 3.645,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 8.397,00
Fase decisionale, valore minimo: € 10.422,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 28.732,00
Trattandosi di procedimento introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'istanza di revocazione proposta da anche Parte_1 nell'interesse di;
Parte_3
2. Condanna alla rifusione, in favore di ciascuna parte convenuta, Parte_1 delle spese di lite che si liquidano in Euro 28.732,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara parte istante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore