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Sentenza 17 ottobre 2024
Sentenza 17 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 17/10/2024, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DI UDIENZA svolta mediante collegamento audiovisivo a distanza tramite applicativo TEAMS ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c. N.R.G. 424/2024 Oggi 17 ottobre 2024, alle ore 10:30 innanzi al Dott. Francesco Manfredi, all'udienza svolta mediante collegamento audiovisivo a distanza tramite applicativo Teams ai sensi degli artt. 35 commi 2 e 11 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, 127 terzo comma, 127 bis c.p.c., 196 duodecies disp. att. c.p.c., Sono presenti: È collegato da remoto per , l'avv. PUGLISI in sostituzione dell'avv. Parte_1
FORTE SIMONE, giusta d verificata dal giudice sulla base della sua dichiarazione/per conoscenza personale. È collegato da remoto tramite indirizzo mail per l'avv. Controparte_1 ORLANDO GAETANO, la cui identità è verificata dal giudice sulla base della dichiarazione/per conoscenza personale. È collegato da remoto tramite indirizzo mail per Controparte_2
l'avv. SIMON GRASSO
[...] ROBERTO, giusta delega, la cui identità è verificata dal giudice sulla base della dichiarazione/per conoscenza personale. Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. Il Giudice richiama l'art. 196duodecies disp. att. c.p.c. L'avv. Puglisi chiede termine per il deposito di note autorizzate. Il Giudice invita l'avvocato a replicare oralmente in udienza o per iscritto, usando la funzione chat di Microsoft Teams. L'avv. Puglisi così replica: “occorre evidenziare che per: i seguenti avvisi di addebito 43520150000780932000, 43520160000776564000. 43520160001152814000 controparte deposita un avviso di ricevimento dal quale non è dato evincere il soggetto destinatario, atteso che vi è apposta una firma del tutto , senza l'indicazione del soggetto a cui è stata consegnata e, a cui mancano elementi di Parte_2 identificazione. cumentazione ex adverso depositata è in mera copia, senza alcuna sottoscrizione o attestazione di autenticità o conformità agli atti originali notificati, l'opponente disconosce espressamente tutta la documentazione prodotta in copia da controparte, ai sensi degli artt. 2712 e 2719 c.c., in relazione al fatto che, sulla base di quanto riferito dallo stesso, si contesta l'esistenza stessa del documento originale. In ogni caso, per completezza difensiva, si provvede a disconoscere ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c. ogni eventuale sottoscrizione, apposta sull'avviso di ricevimento poiché tale atti non sono mai stati ricevuti personalmente dall'opponente. Per gli avvisi di addebito n. 43520160000161249000 43520170000646953000 presuntivamente notificati a mezzo del servizio postale per compiuta giacenza, viene prodotto un avviso di ricevimento totalmente in bianco. Si specifica che la busta sulla quale è apposta la dicitura “compiuta giacenza”, non equivale all'avviso di ricevimento della raccomandata, poiché non risulta compiutamente l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario o dal pubblico ufficiale, vale a dire il tentativo di consegna, i motivi dell'omessa consegna che indichi la compiuta giacenza. SULLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DA si eccepisce che non sono state depositate le buste eml dell'accettazione CP_3 delle pec a mezzo delle quali l sostiene di ato gli atti. . Per la prova della regolarità della notifica è necessario CP_3 produrre entrambe (accettazione e consegna). Si insiste per la nullità non sanabile della notifica, in quanto l CP_4
in qualità di soggetto notificante, non ha utilizzato l'indirizzo di posta elettronica certificato attribuito
[...] [...]
presente negli elenchi ufficiali, ovvero “IPA” (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) e Controparte_5 elle Pubbliche Amministrazioni), quale e Email_1
1 t, bensì un irrituale ed ignoto indirizzo non risultante in alcun elenco, precisando che, come da Email_3 Attestazione dell'AGID gli indirizzi PEC dell' con dominio: CP_3 E_ notifica. nomeregione]@pec.agenziariscossion E_ pterzi. nomeregione]@pec.agenziariscossione.gov.it, norepl meregione]ipol@pec.agenziariscossione.gov.it, sono stati inseriti nei registri IPA in data 1 settembre 2022 e, che la data di opponibilità a terzi decorre dal 2 settembre 2022”. replica facendo presente che controparte non ha svolto alcun rilievo sulla definizione agevolata e CP_3 sull'accettazione del debito ivi contenuta;
ritiene le ricevute di avvenuta consegna del tutto corrette. CP_ replica ritenendo che le notifiche siano state effettuate ritualmente all'opponente, che siano corrette ed in subordine svolge istanza di verificazione. Il Giudice rileva la tardività dell'eccezione inerente l'indirizzo di posta elettronica certificata attribuito all' , in quanto proponibile anche nel ricorso introduttivo. Controparte_1
L' ne al riguardo e si rimette. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Parte resistente Ader discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto delle domande e per l'accoglimento delle conclusioni esposte in memoria. CP_ Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto delle domande. Le parti discuto ssegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti. Il Giudice Dott. Francesco Manfredi
2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 424/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. FORTE Parte_1 C.F._1 tivam a di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1 te do orza di procura in calce all'atto introduttivo;
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. TARZIA MARIO ROBERTO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 07/06/2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, ed , CP_2 Controparte_6 premettendo di aver ricevuto in data 21.05.2024 la notificazione dell'atto di intimazione di pagamento n.
13520249000902575000 datata 03.05.2024 contenente l'ingiunzione di pagare la somma complessiva di €
20.358,41, comprensiva dei crediti portati dai seguenti avvisi di addebito oggetto del presente giudizio: n.
43520150000780932000; n. 43520160000161249000; n. 43520160000776564000; n.
43520160001152814000; n. 43520170000646953000.
Parte ricorrente ha mosso le seguenti censure: 1) nullità “derivata” dell'intimazione per omessa notificazione dei singoli atti;
2) nullità per intervenuta prescrizione del credito portato dai singoli atti ed in subordine degli interessi e delle sanzioni;
3) nullità per omessa indicazione degli interessi e del tasso applicato agli importi ingiunti e scarsa chiarezza in ordine alle modalità di calcolo dei compensi per la riscossione;
4) decadenza dall'iscrizione a ruolo in relazione agli atti presupposti;
5) sospensione della riscossione per presentazione di istanza ex lege 228/2012, art. 1 comma 537; 6) difetto di motivazione dell'atto di intimazione opposto.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- in Via Pregiudiziale, disporre inaudita altera parte la sospensione dell'atto impugnato, in presenza delle condizioni del fumus boni iuris e periculum in mora;
- In Via Preliminare, annullare l'Intimazione
1 di pagamento opposta per omessa previa notifica degli atti ad essa prodromici e, dunque, anche questi ultimi, dichiarando conseguentemente non dovuta somma alcuna dalla ricorrente a qualsiasi titolo;
- In Via Principale, ai sensi e per gli effetti delle norme di diritto più sopra richiamate e della Giurisprudenza citata dichiarare la nullità dell'Intimazione di pagamento per difetto di motivazione a cagione della mancata e/o errata indicazione della modalità di calcolo degli interessi moratori calcolati sulla sorte capitale in patente violazione degli artt. 7 e 17, L. n. 212/2000 ed art. 3, L. n. 241/1990; - Nel merito, dichiarare nulla, annullare o, con qualunque altra statuizione, privare di ogni efficacia giuridica l'Intimazione di pagamento impugnata, unitamente agli atti propedeutici di cui in premessa, per intervenuta inesorabile prescrizione quinquennale della pretesa contributiva maturata a valle della relativa eventuale notifica;
- Infine, condannare la controparte al tempestivo rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierna esponente fosse costretta a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto le venisse coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge;
- A tal fine l'odierna opponente, anche al fine di un eventuale futuro recupero delle somme indebitamente pagate e/o forzosamente prelevate, intende mettere in mora l' anche e soprattutto ai fini della interruzione della prescrizione ex artt. 2943 e 2944 c.c. Il Controparte_7 tutto con vittoria di spese e compensi, nonché con distrazione delle somme liquidate in sentenza in favore del difensore costituito”.
e si sono ritualmente costituiti con rispettivi atti. CP_2 Controparte_6 di Lodi ha eccepito, in via pregiudiziale: CP_2
- la decadenza ex art. 24 c.5 d.lgs. 46/99 ed ex artt. 617 e 618 bis c.p.c. per la tardività dell'opposizione;
- il rispettivo difetto di legittimazione passiva;
- l'infondatezza delle eccezioni del ricorrente;
nel merito, ha contestato puntualmente le deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto del ricorso CP_2 in quanto infondato in fatto e in diritto.
ha eccepito: Controparte_5
- in via pregiudiziale, il proprio difetto di legittimazione passiva;
- l'inammissibilità del ricorso per decorso del termine perentorio di giorni 40 dalla notifica dell'atto di intimazione ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999; nel merito, ha contestato puntualmente le deduzioni avversarie, Controparte_1 concludendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti, senza necessità di istruttoria orale, vertendosi su questioni di diritto e documentali.
All'odierna udienza, all'esito delle repliche del ricorrente e della discussione orale, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In via pregiudiziale, sussiste la legittimazione passiva di entrambi gli enti convenuti, in quanto l'eccepita prescrizione dei crediti giustifica la partecipazione al processo di titolare del credito, e di CP_2 [...]
, del tutto legittimi contraddittori (v. Cass. sez. lav. sent. n. 18522 del 9.9.2011; v. Cass. Controparte_6 civ. Sez. lavoro Sent., 15.01.2016, n. 594).
2 Parte ricorrente si oppone all'intimazione di pagamento, deducendo dell'omessa notificazione degli atti contenuti nell'intimazione, eccependo il difetto di motivazione ed altri vizi formali, la maturata prescrizione quinquennale dei crediti portati dagli atti, la decadenza dall'iscrizione a ruolo, la sospensione della riscossione per presentazione di istanza ai sensi della legge n. 228/2012.
A) Prima di approfondire la tematica della regolarità e perfezionamento della notificazione di ogni singolo atto portato dall'atto opposto, occorre esaminare l'eccezione di tardività dell'opposizione.
L'eccezione è infondata, per i seguenti motivi.
Come evidenziato dalla Corte di Cassazione, il cui principio è applicabile alla fattispecie in esame: “deve ritenersi che nel caso che occupa si verta nell'ipotesi di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., avendo, infatti, la domanda introduttiva del giudizio, ad oggetto, la deduzione di fatti estintivi della formazione del titolo (eccezione relativa alla prescrizione quinquennale del credito per omissione contributiva a norma della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10), e non di irregolarità nel procedimento di notifica dello stesso” (v. Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 08-11-2018, n. 28583).
In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo
(nella specie la prescrizione quinquennale del credito di cui alla L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., del 23-02-2021, n.
4901; v. pure Sez. L, Sentenza n. 6119 del 26/03/2004; v. altresì Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 12-06-
2018, n. 15223; v. conforme Cass. civ. Sez. III Sent., 03/05/2011, n. 9698).
Nel caso in esame parte ricorrente, nell'impugnare l'intimazione di pagamento ex art. 50 comma 2 del d.p.r.
n. 602/1973, censura sì l'omessa notificazione dei singoli avvisi contenuti nell'intimazione opposta, ma soprattutto eccepisce l'illegittimità dell'intimazione per intervenuta prescrizione del credito.
Consegue dalla disamina della domanda che la parte contesta, effettivamente, il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata (seppur non ancora avviata). CP_2
Si rende opportuno qualificare la domanda ai sensi dell'art. 615 c.p.c., senza che alcun termine decadenziale sia maturato a carico della parte che eccepisce la prescrizione della pretesa contributiva di cui all'intimazione di pagamento (fatto estintivo), verificatasi successivamente alla notificazione dell'ultimo atto di esecuzione.
Parte ricorrente, altresì, non impugna l'estratto di ruolo, bensì l'atto di intimazione notificato in data
21.05.2024 contenente i n. 5 avvisi di addebito oggetto del giudizio.
B) E' opportuno richiamare i condivisibili principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di notificazione (estensibili anche all'avviso di addebito ai sensi del comma 14 dell'art. 30, d.l. n. 78/2010):
a) se la parte destinataria di una cartella di pagamento contesta di averne ricevuto la notificazione,
l'Agente per la riscossione deve semplicemente dare prova di avere eseguito regolarmente questa
3 notificazione, senza necessità di produrre in giudizio la copia integrale della cartella di pagamento di che trattasi, posto peraltro che nessuna norma prevede tale obbligo, né ricollega alla sua omissione la sanzione di nullità della stessa e della relativa notificazione (cass. 25292/2018 e cass. n. 33525 del
2019);
b) la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.p.r. n. 602 del 1973, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata
(cass. civ. sent. n. 11708 del 27.5.2011);
c) non è nemmeno necessario che l'agente della riscossione dia la prova anche del contenuto del plico spedito con lettera raccomandata, dal momento che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo in forza della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se lo stesso destinatario dia prova di essersi incolpevolmente trovato nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 15315/2014, n. 9111/2012, n. 20027/2011);
d) è stato ribadito altresì che “in tema di notifica della cartella di pagamento, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca l'originale o la copia della cartella di pagamento notificata, né che dia la prova del contenuto del plico spedito con lettera raccomandata. La cartella, pertanto, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (Cass. civ. Sez. III, 07/05/2015, n. 9246);
e) gli atti sono legittimamente notificati a mezzo della posta (cfr. cass. 1091/2013) se consegnati come nella specie a soggetto rinvenuto nel domicilio del destinatario, del resto dovendo ricordarsi che la relazione tra la persona cui l'atto è destinato e quella cui l'atto è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficio postale, assistito dall'efficacia probatoria
4 di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (cass. sez. 5, sent. n. 11708 del 27.5.2011; cass. sez. 5, sent. n. 270 del 12.1.2012 e ss. conformi);
f) in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa (Cass. civ. Sez. III Sent., 13/05/2014, n. 10326);
C) Nel merito, la prescrizione dei crediti contributivi è quinquennale (cfr. art. 3, commi 9 e 10 della L. n. 335 del 1995) atteso che la definitività della cartella o dell'avviso di addebito non vale a determinare la c.d.
“conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. (cfr.
Cass., sez. U., sent. n. 23397 del 17.11.2016 e, tra le altre, da ultimo, Cass., sez. VI, ord. n. 11335 del 26.4.2019;
v. altresì cass. ord. n. 7879 del 2019). La prescrizione ha uguale durata per le sanzioni, che costituiscono una obbligazione accessoria ex lege, che partecipa della stessa natura giuridica dell'obbligazione principale (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 22/02/2012, n. 2620).
C.1.) Occorre rammentare che la prescrizione quinquennale è stata sospesa da una serie di interventi normativi durante il periodo emergenziale, quali il d.l. n. 34/2020, gli artt. 37, 67 commi 1 e 4 e 68 del d.l. n.
18/2020 (convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27)(che richiama l'art. 12 del d.lgs. n.
159/2015), il d.l. n. 104/2020, il d.l. n. 125/2020, l'art. 11 comma 9 del d.l. n. 183/2020 (convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21), l'art. 4 del d.l. n. 41/2021 in materia di sospensione dell'attività di riscossione, il d.l. n. 73/2021. Tali disposizioni hanno sospeso la decorrenza del termine prescrizionale dei contributi per il periodo dal 8.3.2020 al 31.8.2021, per complessivi 541 giorni, che devono essere considerati nel computo.
C.2.) Prima della disamina dell'eccezione, non è superfluo evidenziare che gli atti interruttivi della prescrizione devono avere rilevanza esterna ed essere portati a conoscenza del debitore e che grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro Sent.,
06/11/2009, n. 23600).
C.3.) Ancora, si chiarisce che questo Giudice ritiene che l'avviso di intimazione sia atto interruttivo della prescrizione, in quanto contenente l'intimazione ad adempiere che importa esercizio del diritto ad opera del titolare.
C.4.)La richiesta di rateazione con definizione agevolata, sottoscritta e presentata dal debitore, con relativo piano di ammortamento del debito, concreta un riconoscimento e produce un effetto interruttivo della prescrizione, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il
5 riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c., ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (v. la recente Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 11-05-2022, n. 14991, v. Cass. civ. Sez. VI -
Lavoro, Ord. 04-01-2016, n. 5; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 29/12/2015, n. 26013; Cass. 24555/2010,
Cass. 23.2.2010 n. 4324, Cass.
7.9.2007 n. 18904). In conclusione, la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, unitamente ai pagamenti normativamente previsti trimestrali, configura un riconoscimento di debito, che vale a produrre un effetto interruttivo della prescrizione.
C.5.) Con riferimento agli avvisi di addebito, infine, dal 1 gennaio 2011, ex art. 30 del d.l. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/10, deve dirsi ormai superato il sistema della riscossione basato sull'iscrizione a ruolo e infondata
è l'eccezione di decadenza basata sull'art. 25 del d.lgs. n. 46/99.
Come previsto dall'art. 30 comma 1 del d.l. n. 78/2010, “l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a CP_ qualunque titolo dovute all' anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo” e come previsto dal comma 14 dell'art. 30 del d.l. n. 78/2010, il riferimento al “ruolo”, alle “somme iscritte a ruolo”, alla “cartella di pagamento”, contenuto nelle norme vigenti, quali gli artt. 24
e 25 del d.lgs. n. 46/1999 deve intendersi rivolto all'avviso di addebito emesso da e non più, dunque, CP_2 al “ruolo”. Ciò significa che non è possibile discorrere di decadenza dall'iscrizione a ruolo.
D) Infine, si procede ad esaminare i singoli atti oggetto di causa in relazione ai corrispondenti periodi contributivi.
1) AVA n. 43520150000780932000, formato in data 24.12.2015, per il periodo di riferimento 01/2012 –
12/2012, portante il credito contributivo di € 4.446,50, risulta notificato a mani in data 11.02.2016 (v. doc. nn. 1a e 1b fasc. ; gli enti convenuti documentano la ricezione da parte del ricorrente dei seguenti atti CP_2 interruttivi della prescrizione quinquennale: - pagamento volontario e parziale effettuato dal ricorrente in data 13.06.2018 che rappresenta ricognizione chiara dell'ammontare del credito portato dall'avviso (doc. n.
5 fasc. ; - notificazione perfezionatasi a mezzo pec in data 08.06.2022 dell'atto di intimazione n. 135 CP_3
2022 90008409 51/000 (doc. n. 6 fasc. ; - istanza di adesione alla definizione agevolata datata CP_3
19.01.2023, protocollata al n. W-2023041905768606 ed accolta dall'ente con atto n. 13590202301557264000 del 19.04.2023 (v. doc. n. 4 fasc. . CP_3
2) AVA n. 43520160000161249000, formato in data 09.04.2016, per il periodo di riferimento 01/2015 –
12/2015, portante il credito contributivo di € 1.908,13, risulta notificato per compiuta giacenza in data
22.07.2016 (v. doc. nn. 2a e 2 b fasc. ; gli enti convenuti documentano la ricezione da parte del CP_2 ricorrente dei seguenti atti interruttivi della prescrizione quinquennale: - notificazione perfezionatasi a mezzo
6 pec in data 08.06.2022 dell'atto di intimazione n. 135 2022 90008409 51/000 (doc. n. 6 fasc. ; - istanza CP_3 di adesione alla definizione agevolata datata 19.01.2023, protocollata al n. W-2023041905768606 ed accolta dall'ente con atto n. 13590202301557264000 del 19.04.2023 (v. doc. n. 4 fasc. . CP_3
3) AVA n. 43520160000776564000, formato in data 24.10.2016, per il periodo di riferimento 01/2015 –
12/2015, portante il credito contributivo di € 1.912,79, risulta notificato a mani in data 19.12.2016 (v. doc. nn. 3a e 3b fasc. ; gli enti convenuti documentano la ricezione da parte del ricorrente dei seguenti atti CP_2 interruttivi della prescrizione quinquennale: - notificazione perfezionatasi a mezzo pec in data 08.06.2022 dell'atto di intimazione n. 135 2022 90008409 51/000 (doc. n. 6 fasc. ; - istanza di adesione alla CP_3 definizione agevolata datata 19.01.2023, protocollata al n. W-2023041905768606 ed accolta dall'ente con atto n. 13590202301557264000 del 19.04.2023 (v. doc. n. 4 fasc. . CP_3
4) AVA n. 43520160001152814000, formato in data 09.12.2016, per il periodo di riferimento 01/2011 –
12/2011, portante il credito contributivo di € 8.744,94, risulta notificato a mani in data 27.01.2017 (v. doc. nn. 4a e 4b fasc. ; gli enti convenuti documentano la ricezione da parte del ricorrente dei seguenti atti CP_2 interruttivi della prescrizione quinquennale: notificazione perfezionatasi a mezzo pec in data 08.06.2022 dell'atto di intimazione n. 135 2022 90008409 51/000 (doc. n. 6 fasc. ; - istanza di adesione alla CP_3 definizione agevolata datata 19.01.2023, protocollata al n. W-2023041905768606 ed accolta dall'ente con atto n. 13590202301557264000 del 19.04.2023 (v. doc. n. 4 fasc. . CP_3
5) AVA n. 43520170000646953000, formato in data 09.10.2017, per il periodo di riferimento 01/2013 –
12/2013 portante il credito contributivo di € 5.885,50, risulta notificato per compiuta giacenza in data
27.01.2018 (v. doc. nn. 5a e 5b fasc. ; gli enti convenuti documentano la ricezione da parte del CP_2 ricorrente dei seguenti atti interruttivi della prescrizione quinquennale: notificazione perfezionatasi a mezzo pec in data 08.06.2022 dell'atto di intimazione n. 135 2022 90008409 51/000 (doc. n. 6 fasc. ; - istanza CP_3 di adesione alla definizione agevolata datata 19.01.2023, protocollata al n. W-2023041905768606 ed accolta dall'ente con atto n. 13590202301557264000 del 19.04.2023 (v. doc. n. 4 fasc. . CP_3
Gli enti convenuti hanno provato il regolare perfezionamento della notificazione degli avvisi di addebito presupposti dell'intimazione, tutti pervenuti all'indirizzo di controparte.
L'eccezione di prescrizione è infondata, atteso che, come risulta dai documenti prodotti, occorre considerare il periodo di sospensione della riscossione e della prescrizione sopra richiamato.
Con riferimento a quanto eccepito dal ricorrente a verbale di udienza, deve osservarsi che: - come detto, per la prova del perfezionamento della notificazione dell'atto non processuale è sufficiente la produzione in giudizio della Ricevuta di Avvenuta Consegna nel corretto formato, come effettuato da - il CP_3 disconoscimento promosso ai sensi degli artt. 2712 e 2719 c.c. di “tutta la documentazione prodotta in copia da controparte” è generico non ha ad oggetto la presunta non conformità della copia all'originale; - parimenti il disconoscimento ribadito ex art. 214 c.p.c. è del tutto generico per oggetto (“ogni eventuale sottoscrizione, apposta
7 sull'avviso di ricevimento poiché tale atti”) e dunque inammissibile, come espresso da costante giurisprudenza di legittimità: “l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive” (v. Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 30/12/2009, n. 28096; v. in termini sulla questione Cass. civ.,
Sez. V, 23/05/2022, n. 16476; Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 20/06/2019, n. 16557); - tardiva è l'eccezione inerente l'indirizzo di posta elettronica certificata attribuito all' , proposta per la prima Controparte_1 volta a verbale di udienza del 17.10.2024, trattandosi di eccezione nuova, proponibile anche nel ricorso introduttivo;
- generica è l'eccezione sulla compiuta giacenza per gli avvisi nn. 2) e 5), il cui decorso del termine per il perfezionamento della notificazione deve dirsi compiuto e la cui produzione in giudizio della raccomandata recante il timbro con la data certa deve dirsi sufficiente, in ossequio alla giurisprudenza sopra richiamata al punto B. della parte motiva, per la validità ed il perfezionamento della notificazione.
E.) L'eccezione sulla scarsa chiarezza della modalità di calcolo degli interessi è parimenti infondata.
Sia sufficiente precisare che la modalità di calcolo è prevista dalla legge (artt. 20, 25 comma 2, 30 del d.p.r. n.
602/1973, con indicazione della decorrenza degli interessi di mora), come tale conoscibile dall'interessato.
In aggiunta, la Corte di Cassazione ha da tempo esposto che: “il calcolo degli interessi, diversamente da quanto lamentato dal contribuente, è agevolmente ricostruibile “considerato che il tasso e il tempo sono due elementi conoscibili” (v.
Cass. civ. Sez. V, Sent. del 18-01-2018, n. 1111; v. Cass. civ. Sez. V Sent., 25/05/2011, n. 11466; si veda in argomento Cass. civ. Sez. V Sent., 16/10/2023, n. 28742, secondo cui: “l'obbligo di motivazione relativo alla pretesa per interessi è assolto attraverso l'indicazione dell'importo monetario richiesto, della relativa base normativa - che può anche essere desunta implicitamente dalla specifica individuazione della tipologia e della natura degli accessori reclamati ovvero dal tipo di tributo cui accedono - e della decorrenza dalla quale sono dovuti, senza necessità di indicare i singoli saggi periodicamente applicati o le modalità di calcolo”).
E.1.) L'eccezione sulla mancata indicazione dei criteri di calcolo dell'aggio della riscossione è infondata.
Non può che farsi riferimento a quanto esposto dalla Corte di Cassazione: “l'aggio di riscossione ha natura retributiva, trattandosi del compenso per l'attività esattoriale, e questa natura non muta in base al soggetto - contribuente, ente impositore od entrambi pro quota - a carico del quale è posto il pagamento nelle varie circostanze (Cass. 3 aprile 2014, n. 7868,
Rv. 630747; Cass. 23 dicembre 2015, n. 25932, Rv. 638287). Per questa sua invariabile natura retributiva, l'aggio deve essere determinato secondo la disciplina vigente al tempo dell'attività di riscossione, senza che possa farsi questione di
(ir)retroattività rispetto all'anno d'imposta cui si riferisce l'iscrizione a ruolo”.
Deve evidenziarsi che la norma di legge è chiara nel porre a carico del debitore l'aggio della riscossione a meno che non intervenga il tempestivo pagamento delle somme iscritte a ruolo: tale circostanza di fatto non risulta però allegata da parte ricorrente, né emerge dagli atti di causa.
8 E.2.) L'eccezione sul difetto di motivazione non può trovare accoglimento, dacché oltre ad essere ammissibile una motivazione per relationem dell'atto opposto, con rinvio ai singoli atti presupposti, contenenti gli elementi richiamati dall'art. 30 comma 2 del d.l. n. 78/2010, non viene addotto un pregiudizio al diritto di difesa tale da consentire l'annullamento dell'atto (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 14/07/2022, n. 22281: “la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della L. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della L. n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente
e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori”; cfr. in materia Cass. civ. Sez. V Ord., 20/09/2017, n.
21804; conforme, Cass. civ. Sez. Unite Sent., 14/05/2010, n. 11722, secondo cui: “il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, ma abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa”).
E.3.) Deduce il ricorrente di aver presentato in data 07.06.2024 istanza ai sensi della L. n. 228/2012 in relazione alla intimazione di pagamento opposta.
L'art. 1 della l. n. 228/12, invocato in ricorso, dispone: “537. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.
538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
539. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata
9 al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. L'ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresì comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo.
540. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.
L'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale
o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito.”.
La dichiarazione resa da parte ricorrente, per il tramite del procuratore costituito, contenente istanza di sospensione legale, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 228/12 commi 537 e ss., in data 11.3.2020, testualmente recita, nella parte che qui rileva:
“DICHIARA
Sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi) e delle sanzioni amministrative di cui all'art. 1, comma 541, della Legge n. 228/2012 che la somma richiesta nei suddetti atti è totalmente interessato da:
- prescrizione e decadenza del diritto di credito sotteso”.
La disciplina sopra riportata richiede, tuttavia, che nella dichiarazione presentata dal contribuente venga
“documentato”, e non soltanto genericamente affermato, che l'avviso di addebito sia interessato da uno degli eventi specificamente indicati dalla norma;
ciò trova conferma nella successiva previsione dell'obbligo del concessionario della riscossione di trasmettere all'ente creditore, oltre alla dichiarazione del contribuente, “la documentazione allegata”.
Non è quindi sufficiente, come è avvenuto nel caso di specie, affermare apoditticamente l'intervenuta prescrizione e decadenza, senza specificare i termini di tali eventuali decadenza e prescrizione.
Neppure nel presente giudizio il ricorrente ha dedotto i motivi per cui i crediti riportati negli avvisi di addebito di cui chiede l'annullamento e la cancellazione debbano ritenersi prescritti o oggetto di decadenza.
L'istanza presentata non rappresenta dichiarazione idonea ad instaurare la procedura prevista dalla norma in esame.
Nella sentenza n. 28354/19 la Cassazione ha affermato: “in tema di riscossione delle imposte, qualora il contribuente presenti domanda di sospensione ex art. 1, comma 538, della l. n. 228 del 2012 senza ottenere risposta dall'Agenzia CP
10 entrate entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 del cit. art. 1 (come modif. dall'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2015), il ruolo è annullato di diritto solo qualora i motivi posti a fondamento dell'istanza costituiscano cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria”.
In particolare, la sentenza espone che, mediante l'art. 1 commi 537-542 della legge 228/2012: “Con l'obiettivo di migliorare la relazione con i debitori, che hanno subito, iscrizioni a ruolo, e quindi con l'esigenza di attivare la riscossione solo in presenza di un valido titolo esecutivo, il legislatore ha cristallizzato una prassi già esistente (in tal senso direttiva Equitalia
n. 10 del 6-5-2010). La finalità era quella di rimediare ai difetti di comunicazione tra l'ente creditore e l'agente della riscossione”.
La sentenza della Cassazione spiega che la porzione di norma introdotta dal d.lgs. 159/2015, che, modificando il comma 540, dell'art. 1, della legge 228/2012, ha previsto che: “l'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito" “è stata inserita dalla novella per la rilevanza dell'istituto per "le casse erariali" e per evitare potenziali applicazioni distorsive, con la presentazione di istanze di sospensione solo pretestuose”.
Nella fattispecie in esame si è appunto in presenza di un'istanza evidentemente pretestuosa e priva dei requisiti previsti dalla norma.
Non può ritenersi sufficiente qualsiasi comunicazione, semplicemente in quanto denominata “istanza di sospensione”, al fine di ottenere l'effetto previsto dalla norma: in assenza di una valida e completa dichiarazione, si deve ritenere che il procedimento descritto dalla norma invocata in ricorso non sia stato instaurato e che, in particolare, non diventino attuali gli obblighi di trasmissione e di riscontro a carico del concessionario della riscossione e dell'ente creditore.
F)Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo giusta le previsioni del
D.M. 55/2014 (mod. dal D.M. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022), considerando il valore della domanda ai sensi dell'art. 5 del D.M. cit. (€ 20.287,13) e pertanto lo scaglione della controversia, la natura previdenziale della causa, i parametri medi, detratta la liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi ai sensi dell'art. 4 c. 1 e 5 del D.M. cit.
Con distrazione dei compensi in favore dell'avv. Orlando, procuratore di dichiaratosi antistatario. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso di in quanto infondato in fatto e in diritto;
Parte_3
- condanna altresì la parte ricorrente al pagamento in favore di ciascuna parte resistente delle spese di lite, che liquida, per ciascuna parte resistente, in complessivi € 5.300,00 per competenze professionali, spese generali al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
compensi distratti in favore dell'avv. Orlando Gaetano, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
11 Così deciso in Lodi, il 17 ottobre 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
12