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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 15/05/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 694/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Milesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES, COMMA 3, CPC
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 694/2021 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAGLI ELEONORA C.F._2
ATTORI
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
CREVANI RICCARDO
CONVENUTO
nonché contro
C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
Svolta la discussione orale e trattenuta la causa in decisione ex art. 281 sexies, u.c.,
c.p.c., all'udienza del 27/03/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da note autorizzate depositate telematicamente in data
31.01.2025.
1 IN FATTO E DIRITTO
e hanno convenuto in giudizio il geom. Parte_1 Parte_2
e la per sentir accogliere le seguenti Controparte_1 Controparte_2
conclusioni: “In via principale, accertata la gravità degli inadempimenti contrattuali
della verificatesi prima dell'esercizio del recesso dal contratto Controparte_2
di appalto e l'inadempimento del geom. agli obblighi a cui era Controparte_1
tenuto in qualità di direttore dei lavori, condannare i predetti, in via solidale tra
loro, o ciascuno per quanto di ragione, a risarcire i coniugi e Parte_1
dei danni ad essi conseguenti che si quantificano in €.10.510,00 oltre Parte_2
IVA – pari agli esborsi effettivamente sostenuti per il rifacimento delle opere
eseguite dalla - oltre ad €.1.800,00 pari al corrispettivo Controparte_2
ricevuto dalla per la variante consistente nella posa delle due Controparte_2
travi di rinforzo risultata essere non necessaria e priva di qualsivoglia
documentazione prescritta per legge, ovvero, al pagamento della maggiore o minor
somma che dovesse essere accertata come dovuta in corso di causa. In via
subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta
in via principale, accertata la gravità degli inadempimenti contrattuali della
avvenuti prima dell'esercizio del recesso ex art. 1671 c.c., Controparte_2
condannare quest'ultima a risarcire il sig. dei danni ad essi Parte_1
conseguenti che si quantificano in €.10.510,00 oltre IVA – pari agli esborsi
effettivamente sostenuti per il rifacimento delle opere eseguite dalla Controparte_2
- oltre ad €.1.800,00 pari al corrispettivo ricevuto dalla
[...] Controparte_2
per la variante consistente nella posa delle due travi di rinforzo risultate essere non
necessaria e priva di qualsivoglia documentazione prescritta per legge, ovvero al
pagamento della maggiore o minor somma che dovesse essere accertata come
dovuta in corso di causa.”
Con comparsa del 23/06/2021 si è costituito il geom. , Controparte_1
concludendo nel merito come segue: “Contrariis reiectis, Previe le declaratorie del
2 caso. Contestato tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto sia in fatto che in diritto
sia in punto an che in punto quantum sicchè nulla può essere dato per pacifico,
ammesso, riconosciuto e non contestato neppure implicitamente. Rigettare ogni
domanda avversaria in quanto infondata e non provata sia in fatto che in diritto sia
in punto an che in punto quantum, e in ogni caso per le ragioni indicate. In
subordine e denegata ipotesi, salvo gravame, si chiede al Giudice di determinare
l'eventuale quota di responsabilità propria e diretta del e l'entità dei CP_3
danni che da essa dovessero essere derivati.”
Alla prima udienza sono comparsi l'attore ed il convenuto , nessuno per CP_1
la quale, all'udienza del 15/07/2021 è stata dichiarata Controparte_4
contumace
Esperita la prova orale e raggiunto un accordo transattivo tra parte attrice ed il convenuto costituito (onde non vi è più interesse alla pronuncia in relazione a questo rapporto processuale), gli attori hanno inteso proseguire l'azione giudiziaria nei confronti della , rimasta contumace. CP_2
Nella nota di precisazione delle conclusioni (autorizzata dal Giudice in vista dell'udienza scritta di p.c.), parte attrice ha rideterminato le somme richieste con atto di citazione, detraendo dalla somma ivi richiesta di euro 13.361,00, la somma già
percepita dal geom. di euro 5.500,00 e quindi determinando il danno residuo CP_1
in euro 7.861,00.
* * *
La domanda attorea merita accoglimento, per le ragioni che seguono.
Dagli atti dell'istruttoria è emerso che:
- con contratto del 10/10/2019 (prodotto al doc. 2 dalla difesa di parte attrice) il solo ha affidato incarico alla inerente Parte_1 Controparte_2
l'opera di ristrutturazione e ampliamento dell'immobile, sito in Cremona, Via
Aniense n. 3, di cui era comproprietario assieme a Tale contratto Parte_2
d'appalto prevedeva la realizzazione di una serie di lavorazioni, puntualmente
3 elencate, e di ogni pratica edilizia, a mezzo di geometra abilitato, nonché Direzione
lavori e coordinatore della sicurezza, espressamente compresi nel prezzo di appalto ed a carico della ditta appaltatrice. Per eventuali lavori non indicati nel contratto, le parti avrebbero concordato di volta in volta, modalità di realizzazione, prezzi e scelta dei materiali;
- nel preventivo sottoscritto dal si stabiliva come prezzo per le opere Parte_1
elencate la somma di euro 27.270,00 oltre Iva al 10% per agevolazione “prima casa”.
- con ulteriore documento manoscritto (cfr. doc 3 di parte attrice), intitolato
“Acconti:”, sono stati elencati gli importi versati in acconto dalla committenza, con indicazione della data e sottoscrizione per quietanza da parte di uno dei soci di
. Sul medesimo documento, poi, appare la scritta “lavori di 41.000 € + CP_2
€ 1.800 per variante preventivo, per nr. 2 travi in ferro”, per la quale tuttavia non vi
è prova di conferma da parte della ditta appaltatrice, poiché priva di sottoscrizione specifica. Gli importi versati in acconto da parte della committenza secondo tale manoscritto ulteriore corrispondono ad euro 16.000, euro 1.800,00 per putrelle in ferro per una variante ai lavori concordata tra le parti (doc 3), oltre ad euro 2.000, in data 23.01.2020;
- pochi giorni dopo l'ultimo pagamento, il 27/01/2020, è pervenuto alla committenza messaggio Whatsapp da parte di legale rappresentante di _1
, con il quale veniva comunicata la decisione di chiudere il cantiere. A CP_2
fronte di ciò, i committenti non hanno dato seguito ai pagamenti richiesti per il
Part secondo contestando le opere e lo stato di avanzamento in quanto non completato, chiedendo inoltre una verifica delle opere alla presenza della ditta esecutrice e della D.L.;
- in data 11.02.2020 si è svolto il sopralluogo alla presenza del geom. , CP_1
dei titolari della ditta DI e AN AR ed in tale circostanza è stato redatto un verbale, sottoscritto dai presenti, nel quale sono state elencate le contestazioni
4 formulate dalla committenza nonché i difetti dell'opera riscontrati (cfr. doc. 8 di parte attrice);
- a seguito della mancata prosecuzione dei lavori, il committente ha formalizzato recesso unilaterale al contratto di appalto, contestando altresì la rendicontazione dei lavori svolta dal D.L., e ha incaricato la geom. per la redazione di CP_5
relazione tecnica di stima dei vizi, appaltando poi ad una nuova impresa, la Gold
Costruzioni s.r.l., la prosecuzione e ultimazione dei lavori, che sono stati eseguiti sotto la direzione lavori dell'ing. . Parte_4
Così riassunti i fatti rilevanti della controversia, va sin da subito detto che l'esecuzione dei lavori di sistemazione dei difetti esecutivi lamentati dagli attori prima dell'instaurazione della presente controversia ha impedito di accertare gli stessi a mezzo di CTU, obbligando così a sentire i testimoni indicati nelle memorie degli attori anche su aspetti normalmente deferiti all'analisi tecnica di un consulente d'ufficio.
Ciò nonostante, gli elementi di fatto sopra richiamati hanno trovato specifica conferma nella prova orale assunta in corso di giudizio, durante la quale i testi hanno saputo descrivere lo stato di fatto del cantiere dopo la formalizzazione del recesso da parte della committenza, quali opere fossero state eseguite a tale data, quali difetti sono stati riscontrati e le modalità e costi di ripristino, questi ultimi provati altresì
documentalmente, a mezzo dei computi metrici e della contabilità.
In particolare, la geom. ha confermato in toto la relazione tecnica di parte CP_5
prodotta al doc. 19 allegato all'atto di citazione, anche per quanto attiene alla documentazione fotografica ivi allegata, che altri testimoni hanno confermato come corrispondente alla situazione effettiva al momento del subentro della nuova ditta edile: ad esempio il teste , sentito all'udienza del 17.06.2024, sul Tes_2
capitolo 18, ha dichiarato: “riconosco lo stato dei luoghi di cui alla fotografia che mi
si rammostra, era la situazione rinvenuta al nostro arrivo in cantiere”, confermando altresì la documentazione fotografica relativa ai vizi della canna fumaria di cui al
5 capitolo 29, riconoscendo di averla sostituita in quanto, così com'era stata realizzata,
non risultava a norma e l'assenza di architravi, riconoscendo poi lo stato dei luoghi di cui ai documenti fotografici di cui alla citata relazione di parte.
Anche il teste sempre sentito all'udienza del 17.06.2024, ha Parte_4
riconosciuto sia la documentazione fotografica mostratagli, sia che lo stato di avanzamento del cantiere ed i vizi dell'opera allegati da parte attrice.
Oltre a ciò, si ritiene rilevante e valutabile, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., quale elemento di prova, il comportamento omissivo qualificato, e, quindi, particolarmente significativo ai fini del decidere, consistito nella mancata presenza, senza giustificato motivo, di parte convenuta , nella persona del legale rappresentante CP_2
p.t., a fronte della regolare notifica dell'interrogatorio formale ad esso deferito dalla controparte.
L'appaltatrice ha quindi messo in atto un comportamento, consistito nell'aver eseguito le opere non a regola d'arte e nell'aver omesso opere previste in preventivo,
qualificabile come grave inadempimento agli obblighi contrattualmente assunti, tale da sostenere adeguatamente sia il recesso esercitato che la domanda di risarcimento danni proposta in questa sede.
In primo luogo, con verbale di sopralluogo dell' 11.02.2020 sono stati denunciati e, perlopiù non contestati da parte della ditta appaltatrice, i difetti quali: la cassetta esterna del gas installata al centro della facciata, la non complanarità del cappotto rispetto al resto della facciata;
l'assenza di architravi, gli intonaci, ove realizzati, non erano rifiniti, nessuna parete aveva un aspetto uniforme, pronta per la tinteggiatura;
l'errata collocazione degli attacchi in cucina ove mancava l'attacco per la lavastoviglie;
l'installazione non in sicurezza della ringhiera della scala interna;
l'installazione degli scarichi del bagno della zona giorno oltre il livello del pavimento ed alcune opere non erano state ultimate.
Alcuni difetti venivano peraltro accertati dal D.L. stesso: l'altezza dello scarico del lavandino nel bagno del piano giorno, l'omessa installazione scarico dell'acqua
6 di condensa del condizionatore nella cameretta;
l'assenza di staffa di sostegno del tubo di scarico della caldaia;
la presenza di rappezzi su parete divisoria della cameretta.
Altri e più gravi vizi sono stati riscontrati in seguito all'accesso svolto dalla geom. su incarico degli attori, e ulteriormente confermati dai testi: il teste CP_5 [...]
, titolare della ditta edile Gold Costruzioni, incaricata di ultimare i lavori, ha Tes_2
infatti confermato di aver svolto le opere elencate del preventivo prodotto da parte attrice doc 28 e che alcuni lavori non erano stati svolti a regola d'arte: “abbiamo
riscontrato che diversi lavori non erano fatti a norma delle costruzioni, abbiamo
dovuto intervenire”, ad esempio in relazione alla presenza di fessurazioni in cucina che sono state sistemate, al rifacimento della controsoffittatura in cucina,
all'avvenuta demolizione delle spalle della nuova finestra in soggiorno, allo smontaggio e rimontaggio del ponteggio, alla rettifica della nicchia per l'alloggio della centralina antifurto, allo stato de falsitelai della porta della camera padronale,
della porta della seconda camera da letto e dello studiolo, che venivano quindi sostituiti, nonché degli altri difetti elencati nei capitoli di prova formulati da parte attrice dal capitolo 13 al capitolo 39.
La teste geom. come detto, ha confermato lo stato delle opere svolte dalla CP_5
prima appaltatrice, ed in particolare la presenza di fodere in legno invece di architrave sulle porte, la presenza di fessurazioni in cucina, con intonaco fatto
“malissimo”, la rasatura non completa e la colatura di materiale in eccesso. La stessa ha altresì confermato la necessità di demolire la controsoffittatura della cucina, lo stato di deperimento dei falsitelai delle porte di camere e la chiusura con cemento del pozzetto di ispezione al piano terra.
Anche l'ing. , peraltro presente al sopralluogo dell'11.02.2020, Testimone_3
all'udienza del 17.06.2024, ha confermato il difetto della canna fumaria e del tubo di approvvigionamento idrico dell'edificio.
7 Infine, D.L. durante i lavori svolti dalla ditta Gold Costruzioni Parte_4
s.r.l.s., ha confermato l'esecuzione di tutte le opere elencate nei capitoli di prova attorei dal n. 13 al 41, e quindi, tra le altre lavorazioni, la necessità di rifare i lavori relativi l'impianto idrico e la irregolarità della posa delle putrelle proposte alla committenza da , al prezzo stabilito di euro 1.800,00. CP_2
Circa la stima dei danni subiti dagli attori, alla luce della prova testimoniale, si ritiene di poter commisurarne l'entità al costo di ripristino così come quantificato nella contabilità delle imprese intervenute (doc. 28 e doc. 29), ed esposto nelle fatture di Gold Costruzioni s.r.l.s. e rispettivamente per euro 6.710,00 Parte_5
più Iva al 10% e quindi lordi euro 7.381,00 ed euro 3.800,00 più Iva al 10% e quindi lordi euro 4.180,00, oltre al rimborso di euro 1.800,00 per l'esecuzione della variante relativa alle travi in ferro risultate inutili e peraltro non autorizzate.
Tale importo dovrà essere decurtato della somma di euro 5.500,00, già percepita dagli attori in ragione dell'accordo medio tempore raggiunto con il convenuto geom.
in corso di giudizio, rimanendo a carico della convenuta la CP_1 CP_2
sola differenza.
In conclusione, le domande attoree devono essere accolte sia relativamente all'accertamento dell'inadempimento contrattuale per gravi vizi dell'opera (tale da legittimare la richiesta di danni proposta dagli attori), che relativamente alla loro quantificazione, con condanna della sola convenuta essendo Controparte_2
stata definita, in via transattiva, la vertenza contro il convenuto geom. . CP_1
Le spese del giudizio seguono la soccombenza nel rapporto con la parte contumace, e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore (individuato nell'importo della domanda), della natura della controversia e dell'effettiva attività
svolta dalle parti nel giudizio, e tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014,
come modificati dal D.M. 37/2018, mentre vanno integralmente compensate nel rapporto tra le parti costituite che hanno trovato un accordo in corso di giudizio.
8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo agli attori in relazione alle domande proposte nei confronti di;
Controparte_1
- accerta e dichiara il grave inadempimento di alle Controparte_2
obbligazioni assunte;
- condanna a pagare, in favore di e Controparte_2 Parte_1
ed a titolo di risarcimento danni, la somma di euro 7.861,00 Iva Parte_2
inclusa, tenuto conto di quanto già versato dal convenuto in corso Controparte_6
di causa, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c., dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
- condanna a rifondere agli attori le spese del giudizio, che Controparte_2
si liquidano in euro 264,00 per anticipazioni ed euro 5.077,00, per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
- compensa integralmente le spese di giudizio nel rapporto tra gli attori ed il convenuto . Controparte_1
Così deciso in Cremona, 15/05/2025
Il Giudice
dott. Andrea Milesi
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Milesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES, COMMA 3, CPC
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 694/2021 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAGLI ELEONORA C.F._2
ATTORI
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
CREVANI RICCARDO
CONVENUTO
nonché contro
C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
Svolta la discussione orale e trattenuta la causa in decisione ex art. 281 sexies, u.c.,
c.p.c., all'udienza del 27/03/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da note autorizzate depositate telematicamente in data
31.01.2025.
1 IN FATTO E DIRITTO
e hanno convenuto in giudizio il geom. Parte_1 Parte_2
e la per sentir accogliere le seguenti Controparte_1 Controparte_2
conclusioni: “In via principale, accertata la gravità degli inadempimenti contrattuali
della verificatesi prima dell'esercizio del recesso dal contratto Controparte_2
di appalto e l'inadempimento del geom. agli obblighi a cui era Controparte_1
tenuto in qualità di direttore dei lavori, condannare i predetti, in via solidale tra
loro, o ciascuno per quanto di ragione, a risarcire i coniugi e Parte_1
dei danni ad essi conseguenti che si quantificano in €.10.510,00 oltre Parte_2
IVA – pari agli esborsi effettivamente sostenuti per il rifacimento delle opere
eseguite dalla - oltre ad €.1.800,00 pari al corrispettivo Controparte_2
ricevuto dalla per la variante consistente nella posa delle due Controparte_2
travi di rinforzo risultata essere non necessaria e priva di qualsivoglia
documentazione prescritta per legge, ovvero, al pagamento della maggiore o minor
somma che dovesse essere accertata come dovuta in corso di causa. In via
subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta
in via principale, accertata la gravità degli inadempimenti contrattuali della
avvenuti prima dell'esercizio del recesso ex art. 1671 c.c., Controparte_2
condannare quest'ultima a risarcire il sig. dei danni ad essi Parte_1
conseguenti che si quantificano in €.10.510,00 oltre IVA – pari agli esborsi
effettivamente sostenuti per il rifacimento delle opere eseguite dalla Controparte_2
- oltre ad €.1.800,00 pari al corrispettivo ricevuto dalla
[...] Controparte_2
per la variante consistente nella posa delle due travi di rinforzo risultate essere non
necessaria e priva di qualsivoglia documentazione prescritta per legge, ovvero al
pagamento della maggiore o minor somma che dovesse essere accertata come
dovuta in corso di causa.”
Con comparsa del 23/06/2021 si è costituito il geom. , Controparte_1
concludendo nel merito come segue: “Contrariis reiectis, Previe le declaratorie del
2 caso. Contestato tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto sia in fatto che in diritto
sia in punto an che in punto quantum sicchè nulla può essere dato per pacifico,
ammesso, riconosciuto e non contestato neppure implicitamente. Rigettare ogni
domanda avversaria in quanto infondata e non provata sia in fatto che in diritto sia
in punto an che in punto quantum, e in ogni caso per le ragioni indicate. In
subordine e denegata ipotesi, salvo gravame, si chiede al Giudice di determinare
l'eventuale quota di responsabilità propria e diretta del e l'entità dei CP_3
danni che da essa dovessero essere derivati.”
Alla prima udienza sono comparsi l'attore ed il convenuto , nessuno per CP_1
la quale, all'udienza del 15/07/2021 è stata dichiarata Controparte_4
contumace
Esperita la prova orale e raggiunto un accordo transattivo tra parte attrice ed il convenuto costituito (onde non vi è più interesse alla pronuncia in relazione a questo rapporto processuale), gli attori hanno inteso proseguire l'azione giudiziaria nei confronti della , rimasta contumace. CP_2
Nella nota di precisazione delle conclusioni (autorizzata dal Giudice in vista dell'udienza scritta di p.c.), parte attrice ha rideterminato le somme richieste con atto di citazione, detraendo dalla somma ivi richiesta di euro 13.361,00, la somma già
percepita dal geom. di euro 5.500,00 e quindi determinando il danno residuo CP_1
in euro 7.861,00.
* * *
La domanda attorea merita accoglimento, per le ragioni che seguono.
Dagli atti dell'istruttoria è emerso che:
- con contratto del 10/10/2019 (prodotto al doc. 2 dalla difesa di parte attrice) il solo ha affidato incarico alla inerente Parte_1 Controparte_2
l'opera di ristrutturazione e ampliamento dell'immobile, sito in Cremona, Via
Aniense n. 3, di cui era comproprietario assieme a Tale contratto Parte_2
d'appalto prevedeva la realizzazione di una serie di lavorazioni, puntualmente
3 elencate, e di ogni pratica edilizia, a mezzo di geometra abilitato, nonché Direzione
lavori e coordinatore della sicurezza, espressamente compresi nel prezzo di appalto ed a carico della ditta appaltatrice. Per eventuali lavori non indicati nel contratto, le parti avrebbero concordato di volta in volta, modalità di realizzazione, prezzi e scelta dei materiali;
- nel preventivo sottoscritto dal si stabiliva come prezzo per le opere Parte_1
elencate la somma di euro 27.270,00 oltre Iva al 10% per agevolazione “prima casa”.
- con ulteriore documento manoscritto (cfr. doc 3 di parte attrice), intitolato
“Acconti:”, sono stati elencati gli importi versati in acconto dalla committenza, con indicazione della data e sottoscrizione per quietanza da parte di uno dei soci di
. Sul medesimo documento, poi, appare la scritta “lavori di 41.000 € + CP_2
€ 1.800 per variante preventivo, per nr. 2 travi in ferro”, per la quale tuttavia non vi
è prova di conferma da parte della ditta appaltatrice, poiché priva di sottoscrizione specifica. Gli importi versati in acconto da parte della committenza secondo tale manoscritto ulteriore corrispondono ad euro 16.000, euro 1.800,00 per putrelle in ferro per una variante ai lavori concordata tra le parti (doc 3), oltre ad euro 2.000, in data 23.01.2020;
- pochi giorni dopo l'ultimo pagamento, il 27/01/2020, è pervenuto alla committenza messaggio Whatsapp da parte di legale rappresentante di _1
, con il quale veniva comunicata la decisione di chiudere il cantiere. A CP_2
fronte di ciò, i committenti non hanno dato seguito ai pagamenti richiesti per il
Part secondo contestando le opere e lo stato di avanzamento in quanto non completato, chiedendo inoltre una verifica delle opere alla presenza della ditta esecutrice e della D.L.;
- in data 11.02.2020 si è svolto il sopralluogo alla presenza del geom. , CP_1
dei titolari della ditta DI e AN AR ed in tale circostanza è stato redatto un verbale, sottoscritto dai presenti, nel quale sono state elencate le contestazioni
4 formulate dalla committenza nonché i difetti dell'opera riscontrati (cfr. doc. 8 di parte attrice);
- a seguito della mancata prosecuzione dei lavori, il committente ha formalizzato recesso unilaterale al contratto di appalto, contestando altresì la rendicontazione dei lavori svolta dal D.L., e ha incaricato la geom. per la redazione di CP_5
relazione tecnica di stima dei vizi, appaltando poi ad una nuova impresa, la Gold
Costruzioni s.r.l., la prosecuzione e ultimazione dei lavori, che sono stati eseguiti sotto la direzione lavori dell'ing. . Parte_4
Così riassunti i fatti rilevanti della controversia, va sin da subito detto che l'esecuzione dei lavori di sistemazione dei difetti esecutivi lamentati dagli attori prima dell'instaurazione della presente controversia ha impedito di accertare gli stessi a mezzo di CTU, obbligando così a sentire i testimoni indicati nelle memorie degli attori anche su aspetti normalmente deferiti all'analisi tecnica di un consulente d'ufficio.
Ciò nonostante, gli elementi di fatto sopra richiamati hanno trovato specifica conferma nella prova orale assunta in corso di giudizio, durante la quale i testi hanno saputo descrivere lo stato di fatto del cantiere dopo la formalizzazione del recesso da parte della committenza, quali opere fossero state eseguite a tale data, quali difetti sono stati riscontrati e le modalità e costi di ripristino, questi ultimi provati altresì
documentalmente, a mezzo dei computi metrici e della contabilità.
In particolare, la geom. ha confermato in toto la relazione tecnica di parte CP_5
prodotta al doc. 19 allegato all'atto di citazione, anche per quanto attiene alla documentazione fotografica ivi allegata, che altri testimoni hanno confermato come corrispondente alla situazione effettiva al momento del subentro della nuova ditta edile: ad esempio il teste , sentito all'udienza del 17.06.2024, sul Tes_2
capitolo 18, ha dichiarato: “riconosco lo stato dei luoghi di cui alla fotografia che mi
si rammostra, era la situazione rinvenuta al nostro arrivo in cantiere”, confermando altresì la documentazione fotografica relativa ai vizi della canna fumaria di cui al
5 capitolo 29, riconoscendo di averla sostituita in quanto, così com'era stata realizzata,
non risultava a norma e l'assenza di architravi, riconoscendo poi lo stato dei luoghi di cui ai documenti fotografici di cui alla citata relazione di parte.
Anche il teste sempre sentito all'udienza del 17.06.2024, ha Parte_4
riconosciuto sia la documentazione fotografica mostratagli, sia che lo stato di avanzamento del cantiere ed i vizi dell'opera allegati da parte attrice.
Oltre a ciò, si ritiene rilevante e valutabile, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., quale elemento di prova, il comportamento omissivo qualificato, e, quindi, particolarmente significativo ai fini del decidere, consistito nella mancata presenza, senza giustificato motivo, di parte convenuta , nella persona del legale rappresentante CP_2
p.t., a fronte della regolare notifica dell'interrogatorio formale ad esso deferito dalla controparte.
L'appaltatrice ha quindi messo in atto un comportamento, consistito nell'aver eseguito le opere non a regola d'arte e nell'aver omesso opere previste in preventivo,
qualificabile come grave inadempimento agli obblighi contrattualmente assunti, tale da sostenere adeguatamente sia il recesso esercitato che la domanda di risarcimento danni proposta in questa sede.
In primo luogo, con verbale di sopralluogo dell' 11.02.2020 sono stati denunciati e, perlopiù non contestati da parte della ditta appaltatrice, i difetti quali: la cassetta esterna del gas installata al centro della facciata, la non complanarità del cappotto rispetto al resto della facciata;
l'assenza di architravi, gli intonaci, ove realizzati, non erano rifiniti, nessuna parete aveva un aspetto uniforme, pronta per la tinteggiatura;
l'errata collocazione degli attacchi in cucina ove mancava l'attacco per la lavastoviglie;
l'installazione non in sicurezza della ringhiera della scala interna;
l'installazione degli scarichi del bagno della zona giorno oltre il livello del pavimento ed alcune opere non erano state ultimate.
Alcuni difetti venivano peraltro accertati dal D.L. stesso: l'altezza dello scarico del lavandino nel bagno del piano giorno, l'omessa installazione scarico dell'acqua
6 di condensa del condizionatore nella cameretta;
l'assenza di staffa di sostegno del tubo di scarico della caldaia;
la presenza di rappezzi su parete divisoria della cameretta.
Altri e più gravi vizi sono stati riscontrati in seguito all'accesso svolto dalla geom. su incarico degli attori, e ulteriormente confermati dai testi: il teste CP_5 [...]
, titolare della ditta edile Gold Costruzioni, incaricata di ultimare i lavori, ha Tes_2
infatti confermato di aver svolto le opere elencate del preventivo prodotto da parte attrice doc 28 e che alcuni lavori non erano stati svolti a regola d'arte: “abbiamo
riscontrato che diversi lavori non erano fatti a norma delle costruzioni, abbiamo
dovuto intervenire”, ad esempio in relazione alla presenza di fessurazioni in cucina che sono state sistemate, al rifacimento della controsoffittatura in cucina,
all'avvenuta demolizione delle spalle della nuova finestra in soggiorno, allo smontaggio e rimontaggio del ponteggio, alla rettifica della nicchia per l'alloggio della centralina antifurto, allo stato de falsitelai della porta della camera padronale,
della porta della seconda camera da letto e dello studiolo, che venivano quindi sostituiti, nonché degli altri difetti elencati nei capitoli di prova formulati da parte attrice dal capitolo 13 al capitolo 39.
La teste geom. come detto, ha confermato lo stato delle opere svolte dalla CP_5
prima appaltatrice, ed in particolare la presenza di fodere in legno invece di architrave sulle porte, la presenza di fessurazioni in cucina, con intonaco fatto
“malissimo”, la rasatura non completa e la colatura di materiale in eccesso. La stessa ha altresì confermato la necessità di demolire la controsoffittatura della cucina, lo stato di deperimento dei falsitelai delle porte di camere e la chiusura con cemento del pozzetto di ispezione al piano terra.
Anche l'ing. , peraltro presente al sopralluogo dell'11.02.2020, Testimone_3
all'udienza del 17.06.2024, ha confermato il difetto della canna fumaria e del tubo di approvvigionamento idrico dell'edificio.
7 Infine, D.L. durante i lavori svolti dalla ditta Gold Costruzioni Parte_4
s.r.l.s., ha confermato l'esecuzione di tutte le opere elencate nei capitoli di prova attorei dal n. 13 al 41, e quindi, tra le altre lavorazioni, la necessità di rifare i lavori relativi l'impianto idrico e la irregolarità della posa delle putrelle proposte alla committenza da , al prezzo stabilito di euro 1.800,00. CP_2
Circa la stima dei danni subiti dagli attori, alla luce della prova testimoniale, si ritiene di poter commisurarne l'entità al costo di ripristino così come quantificato nella contabilità delle imprese intervenute (doc. 28 e doc. 29), ed esposto nelle fatture di Gold Costruzioni s.r.l.s. e rispettivamente per euro 6.710,00 Parte_5
più Iva al 10% e quindi lordi euro 7.381,00 ed euro 3.800,00 più Iva al 10% e quindi lordi euro 4.180,00, oltre al rimborso di euro 1.800,00 per l'esecuzione della variante relativa alle travi in ferro risultate inutili e peraltro non autorizzate.
Tale importo dovrà essere decurtato della somma di euro 5.500,00, già percepita dagli attori in ragione dell'accordo medio tempore raggiunto con il convenuto geom.
in corso di giudizio, rimanendo a carico della convenuta la CP_1 CP_2
sola differenza.
In conclusione, le domande attoree devono essere accolte sia relativamente all'accertamento dell'inadempimento contrattuale per gravi vizi dell'opera (tale da legittimare la richiesta di danni proposta dagli attori), che relativamente alla loro quantificazione, con condanna della sola convenuta essendo Controparte_2
stata definita, in via transattiva, la vertenza contro il convenuto geom. . CP_1
Le spese del giudizio seguono la soccombenza nel rapporto con la parte contumace, e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore (individuato nell'importo della domanda), della natura della controversia e dell'effettiva attività
svolta dalle parti nel giudizio, e tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014,
come modificati dal D.M. 37/2018, mentre vanno integralmente compensate nel rapporto tra le parti costituite che hanno trovato un accordo in corso di giudizio.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo agli attori in relazione alle domande proposte nei confronti di;
Controparte_1
- accerta e dichiara il grave inadempimento di alle Controparte_2
obbligazioni assunte;
- condanna a pagare, in favore di e Controparte_2 Parte_1
ed a titolo di risarcimento danni, la somma di euro 7.861,00 Iva Parte_2
inclusa, tenuto conto di quanto già versato dal convenuto in corso Controparte_6
di causa, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c., dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
- condanna a rifondere agli attori le spese del giudizio, che Controparte_2
si liquidano in euro 264,00 per anticipazioni ed euro 5.077,00, per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
- compensa integralmente le spese di giudizio nel rapporto tra gli attori ed il convenuto . Controparte_1
Così deciso in Cremona, 15/05/2025
Il Giudice
dott. Andrea Milesi
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