Articolo 17 della Legge 27 luglio 2000, n. 212
Articolo 9 bisArticolo 10
Versione
1 gennaio 2002
Art. 17. Concessionari della riscossione 1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari e di organi indiretti dell'amministrazione finanziaria, ivi compresi i soggetti che esercitano l'attivita' di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di qualunque natura.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2002
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