Art. 26. Modifiche al capo II del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82 1. La rubrica del capo II e' sostituita dalla seguente: «Documento informatico e firme elettroniche; trasferimenti di fondi libri e scritture» - Sezione III «Trasferimenti di fondi, libri e scritture».
2. All'articolo 38, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Trasferimenti di fondi».
Note all'art. 26:
- Si riporta il testo dell' art. 38 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 38 (Trasferimento di fondi). - 1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati e' effettuato secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71 di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della giustizia e dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Banca d'Italia.».
7 marzo 2005, n. 82 1. La rubrica del capo II e' sostituita dalla seguente: «Documento informatico e firme elettroniche; trasferimenti di fondi libri e scritture» - Sezione III «Trasferimenti di fondi, libri e scritture».
2. All'articolo 38, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Trasferimenti di fondi».
Note all'art. 26:
- Si riporta il testo dell' art. 38 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 38 (Trasferimento di fondi). - 1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati e' effettuato secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71 di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della giustizia e dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Banca d'Italia.».