Legge 27 marzo 2001, n. 122

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  • 1Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 20 gennaio 2025, iscritta al n. 26 reg. ord. del 2025, il Consiglio di Stato, sezione sesta, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2012, n. 122, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione. 2.- Il rimettente è chiamato a giudicare sull'appello proposto dall'Azienda agricola Levante di …

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  • 2Sistema delle istituzioni territoriali
    https://www.astrid-online.it/

  • 3Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

  • 4Prova della residenza estera per gli impatriati
    Federico Migliorini · https://fiscomania.com/ · 12 maggio 2025

    L'agevolazione cd dei “lavoratori impatriati” e quella del “rientro dei cervelli” sono in molti casi legate tra loro. Questo in quanto i requisiti richiesti riguardano allo stesso modo queste agevolazioni. È il caso, ad esempio, della prova di residenza fiscale estera. Per entrambe le agevolazioni è richiesto che il soggetto possa dimostrare un certo periodo di permanenza all'estero tale da poter considerare estera la sua residenza fiscale. Per i lavoratori impatriati si tratta, a seconda dei casi, di un periodo di 3, oppure 6 o 7 anni, mentre per docenti e ricercatori universitari questo periodo è di 2 anni (24 mesi). Residenza fiscale estera nell'agevolazione impatriati Per quanto …

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  • 5Il quadro VH della dichiarazione IVA 2025
    Redazione · https://fiscomania.com/ · 19 febbraio 2025

    Il quadro VH della dichiarazione IVA è un quadro particolare. Questo, infatti, deve essere compilato esclusivamente nel caso in cui si intenda andare ad inviare, modificare, integrare o correggere i dati incompleti, errati od omessi all'interno delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA. Sul punto vedasi la Risoluzione n. 104/E/2017 dell'Agenzia delle Entrate. In tutti gli altri casi, ovvero quando le liquidazioni IVA risultano corrette il quadro della dichiarazione IVA deve restare in bianco. Operativamente, in caso di dati incompleti inesatti o omessi di una o più liquidazioni periodiche IVA, il quadro VH deve essere compilato in modo completo. Infatti, nel caso devono …

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Giurisprudenza+500

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  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/02/2025, n. 3625
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12769/2016 R.G. proposto da: RA EA, RA TO, RA ER, elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO DELLA GANCIA 1, presso lo studio dell'avvocato NC CANCRINI, rappresentati e difesi dall'avvocato MARCO FRANCESCON; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende ex lege; - resistente - Civile Sent. Sez. U Num. 3625 Anno 2025 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: STALLA GIACOMO MARIA Data pubblicazione: 12/02/2025 2 di 39 avverso la sentenza n. 1696/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE VENETO, depositata …
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    • presupposto·
    • responsabilità dei soci per debito tributario della società estinta·
    • responsabilità dei soci ex art. 36 d.p.r. n. 602 del 1973·
    • avviso di accertamento ex artt. 36, comma 5, d.p.r. n. 602 del 1973 e 60 d.p.r. n. 600 del 1973·
    • accertamento nei confronti dei soci ex art. 36, comma 5, d.p.r. n. 602 del 1973·
    • riscossione in base al bilancio di liquidazione o attribuzione di altre utilità·
    • riscossione in base al bilancio di liquidazione (art. 2495 c.c.)·
    • interesse ad agire dell'amministrazione finanziaria·
    • onere probatorio·
    • cancellazione della società dal registro delle imprese·
    • riscossione in base al bilancio di liquidazione·
    • necessità·
    • rilievo nel giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento notificato alla società·
    • esclusione·
    • natura

  • 2Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/11/2021, n. 33408
    Provvedimento: 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto FALLIMENTO. Insinuazione al passivo- Avviso di accertamento esecutivo o avviso di addebito. IE IO Primo Presidente GI RA Presidente di Sezione RI ER Presidente di Sezione AL TI Consigliere HI GR Consigliere Ud. 28/09/2021 PU Cron. R.G.N. 8147/2017 UI NO Consigliere TE RO Consigliere LE HI Consigliere ANGELINA-RI IN Consigliere - Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso R.g. n. 8147/2017 proposto da: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.p.A., incorporante di IA Nord S.p.A., IA Centro S.p.A. e IA Sud S.p.A., in persona del …
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    • fallimento·
    • riscossione·
    • produzione dell’estratto di ruolo·
    • insinuazione al passivo dell'agente della riscossione.·
    • necessità·
    • notifica·
    • sufficienza·
    • esclusione·
    • idoneità in funzione dell’insinuazione al passivo·
    • avviso di addebito e avviso di accertamento esecutivo ex artt. 29 e 30 d.l. n. 78 del 2010·
    • insinuazione al passivo dell'agente della riscossione·
    • fallimento ed altre procedure concorsuali·
    • ammissione al passivo·
    • passivita' fallimentari (accertamento del passivo)

  • 3Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/11/2021, n. 34751
    Provvedimento: nciato la seguente SENTENZA sul ricorso R.g. n. 8147/2017 proposto da: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.p.A., incorporante di AL Nord S.p.A., AL Centro S.p.A. e AL Sud S.p.A., in persona del direttore generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatosi in Roma, Via Federico Cesi 21, presso lo studio dell'avvocato Francesca TOMASSINI, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria RUGGIERO; - ricorrente - contro FALLIMENTO ANNUNZIATA 2 di Scuderi MA S.a.s.; - intimato - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a - F i r m a t …
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    • avvisi di accertamento esecutivo·
    • esecuzione coattiva·
    • prescrizione crediti previdenziali·
    • par condicio creditorum·
    • estratto di ruolo·
    • ammissione al passivo fallimentare·
    • prescrizione crediti tributari·
    • avvisi di addebito·
    • art. 29 e 30 d.l. n. 78/10·
    • notifica

  • 4Trib. Arezzo, sentenza 10/09/2025, n. 530
    Provvedimento: n. 891/2025 r.g. REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 891/2025 r.g. promossa da (c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. GUIDO PASQUETTI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GUIDO PASQUETTI RICORRENTE nei confronti di (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. STEFANIA RIDENTE e …
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    • prescrizione quinquennale·
    • differenze retributive·
    • interpretazione normativa·
    • blocco progressioni economiche·
    • giurisprudenza Corte Costituzionale·
    • riconoscimento anzianità di servizio·
    • compensazione spese di lite·
    • ricostruzione carriera·
    • legittimità costituzionale

  • 5Trib. Arezzo, sentenza 04/03/2025, n. 109
    Provvedimento: n. 1393/2024 r.g. REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1393/2024 r.g. promossa da (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 GUIDO MARONE, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in VIA LUCA GIORDANO 15 80127 NAPOLI presso il difensore avv. GUIDO MARONE RICORRENTE nei confronti di (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. STEFANIA …
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    • prescrizione quinquennale·
    • differenze retributive·
    • interpretazione normativa·
    • blocco progressioni economiche·
    • art. 132 c.p.c.·
    • giurisprudenza costituzionale·
    • riconoscimento anzianità di servizio·
    • ricostruzione carriera·
    • legittimità costituzionale·
    • art. 118 disp. att. c.p.c.
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Versioni del testo

  • Art. 1. (Trasferimento all'AGEA di fondi
    per il settore lattiero-caseario)

    Ad ulteriore copertura degli impegni finanziari, derivanti dalle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione dell'Unione europea del 21 ottobre 1994, nonche' dalle successive decisioni, per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario relativi al periodo 1989-1993, e' autorizzato il trasferimento all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) dell'importo di lire 750 miliardi per l'anno 2000 e di lire 362,2 miliardi per l'anno 2001, cui si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e, per l'anno 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
  • Art. 2. (Albo nazionale degli esportatori di prodotti
    ortofrutticoli ed agrumari) 1. Sono abrogati la legge 25 gennaio 1966, n. 31 , e il decreto-legge 11 settembre 1967, n. 794 , convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1967, n. 1000 . 2. Al comma 7 dell'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128 , come sostituito dall' articolo 16, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1999, n. 25 , sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole: "nelle regioni dove la percentuale della produzione lorda vendibile ortofrutticola controllata dalle organizzazioni di produttori riconosciute al 31 dicembre 1997 e' inferiore al 35 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nelle regioni dove il valore della produzione ortofrutticola commercializzabile complessiva delle organizzazioni di produttori riconosciute al 31 dicembre 1997 e' inferiore al 35 per cento della produzione lorda vendibile totale regionale"; b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle regioni Molise e Valle d'Aosta si applicano in ogni caso i parametri previsti dal suddetto regolamento (CE) n. 412/97".
    Note all' art. 2:
    - La legge 25 gennaio 1966, n. 31 abrogata dalla legge qui pubblicata, recava "Albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari";
    - Il decreto-legge 11 settembre 1967, n. 794 , convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1967, n. 1000 , modificava e prorogava la legge 25 gennaio 1966, n. 31 , abrogato dalla legge qui' pubblicata.
    - Il testo del comma 7 dell'art. 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128 , come sostituito dalla legge 5 febbraio 1999, n. 25 , (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla appartenenza alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1995-1997), a seguito delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
    "7. Al fine di favorire i processi di aggregazione produttiva e commerciale dei produttori, nelle regioni dove il valore della produzione ortofrutticola commercializzabile complessiva delle organizzazioni di produttori riconosciute al 31 dicembre 1997 e' inferiore al 35 per cento della produzione lorda vendibile totale regionale; in deroga a quanto previsto dal comma 2 si applicano i parametri minimi previsti dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 412/97 della Commissione, del 3 marzo 1997, relativamente al numero dei produttori ed al fatturato necessario al riconoscimento delle organizzazioni di produttori. Nelle regioni Molise e Valle d'Aosta si applicano in ogni caso i parametri previsti dal suddetto regolamento (CE) n. 412/97".
    - Il regolamento (CE) n. 412/97 della Commissione del 3 marzo 1997 fissa le modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, riguardo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori.
  • Art. 3. (Mutui)

    Al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 , come sostituito dall' articolo 128, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "I soggetti di cui al primo periodo, che abbiano in essere mutui per i quali non siano trascorsi cinque anni di ammortamento, beneficiano delle rate di concorso nel pagamento degli interessi non maturati solo nei limiti delle risorse che si rendano disponibili a seguito della ricontrattazione di questi. Gli istituti di credito, nei contratti relativi a mutui assistiti, non possono richiedere garanzie cosiddette "collaterali", in denaro o in titoli di credito, specie se emessi dallo stesso istituto, in aggiunta alle normali modalita' di garanzia dei mutui o prestiti, in particolare se contratti nell'ambito di attivita' agricole e imprenditoriali".
    Nota all'art. 3:
    - Il testo del comma 3 dell'art. 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 , come sostituito dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell' art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ), a seguito delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
    "3. I mutui di miglioramento agrario e fondiari stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo a favore di imprese agricole singole o associate, cooperative, consorzi ed associazioni di produttori costituite nelle forme giuridiche societarie, e per i quali siano trascorsi almeno cinque anni di ammortamento, continuano a beneficiare delle rate di concorso sul pagamento degli interessi non maturati, anche in caso di estinzione anticipata dell'operazione. I soggetti di cui al primo periodo, che abbiano in essere mutui per i quali non siano trascorsi cinque anni di ammortamento, beneficiano delle rate di concorso nel pagamento degli interessi non maturati solo nei limiti delle risorse che si rendano disponibili a seguito della ricontrattazione di questi. Gli istituti di credito, nei contratti relativi a mutui assistiti, non possono richiedere garanzie cosiddette "collaterali", in denaro o in titoli di credito, specie se concessi dallo stesso istituto, in aggiunta alle normali modalita' di garanzia dei mutui o prestiti, in particolare se contratti nell'ambito di attivita' agricole e imprenditoriali. E' facolta' del mutuatario richiedere la rinegoziazione dei mutui senza effetti novativi, con il beneficio della attuazione della rate di concorso non ancora scadute. Il contributo in conto interessi gia' accreditato agli istituti mutuanti in forma attualizzata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985, sara' comunque riconosciuto al mutuatario nella misura residuata a suo credito. Per i suddetti contratti, il periodo vincolativo della destinazione d'uso dei beni immobili oggetto del finanziamento e' stabilito in cinque anni. Il valore massimo del tasso da prendere in considerazione, nella procedura di attualizzazione o di ricontrattazione, e' quello di riferimento, vigente per le operazioni a lungo termine al momento dell'estinzione anticipata o della ricontrattazione del mutuo.".