CASS
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 04/06/2025, n. 20819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20819 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: MU FR nato a [...] il [...] AL VI nato a [...] il [...] AN ON FR nato a [...] il [...] SIGNATI DOMENICO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 20819 Anno 2025 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 14/05/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Gli imputati RD NC, IT EN, MA ON NC, GN IC ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria, che ne ha confermato la condanna per il reato concorsuale di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, nn. 2 e 5 cod. pen.; 2. É fondato il primo ed unico motivo di ricorso proposto da GN, che eccepisce la mancanza di una condizione di procedibilità a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022. Invero: - a seguito del d.lgs. n. 150 del 2022, il reato di furto in rassegna è divenuto procedibile a querela di parte;
- la persona offesa non presentò, all'epoca, una querela;
in atti è presente soltanto una denuncia (sporta al commissariato di Bovalino in data 24 marzo 2017) nella quale la persona offesa non ha manifestato, neppure implicitamente, la volontà di punizione;
- non risulta pervenuta una querela nel termine trimestrale previsto dall'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, modificato dall'articolo 5-bis del dl. n. 162 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. 3. Il motivo proposto da GN si estende ai concorrenti ex art. 587 comma 1 cod. proc. pen. 4. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio (nei confronti di tutti gli imputati) perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela. Così deciso il 14/05/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 20819 Anno 2025 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 14/05/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Gli imputati RD NC, IT EN, MA ON NC, GN IC ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria, che ne ha confermato la condanna per il reato concorsuale di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, nn. 2 e 5 cod. pen.; 2. É fondato il primo ed unico motivo di ricorso proposto da GN, che eccepisce la mancanza di una condizione di procedibilità a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022. Invero: - a seguito del d.lgs. n. 150 del 2022, il reato di furto in rassegna è divenuto procedibile a querela di parte;
- la persona offesa non presentò, all'epoca, una querela;
in atti è presente soltanto una denuncia (sporta al commissariato di Bovalino in data 24 marzo 2017) nella quale la persona offesa non ha manifestato, neppure implicitamente, la volontà di punizione;
- non risulta pervenuta una querela nel termine trimestrale previsto dall'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, modificato dall'articolo 5-bis del dl. n. 162 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. 3. Il motivo proposto da GN si estende ai concorrenti ex art. 587 comma 1 cod. proc. pen. 4. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio (nei confronti di tutti gli imputati) perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela. Così deciso il 14/05/2025