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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 01/04/2025, n. 1678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1678 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paolo Filippone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 22135/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ) e (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
con l'avv. TAVERNARI ELENA
ricorrenti
contro
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
resistente
CONCLUSIONI
Conclusioni dei ricorrenti:
come da ricorso introduttivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.11.24 e hanno proposto tempestiva opposizione Parte_1 Parte_2
avverso il decreto di liquidazione del compenso emesso in data 18.9.24 dal P.M. presso il Tribunale di
Venezia nell'ambito del procedimento penale n. 3149/23 R.G.N.R. nel quale i suddetti erano stati nominati Consulenti, chiedendone la rideterminazione nella misura ricompresa tra un minimo di €
489.771,20 ed un massimo di € 981.761,40. pagina 1 di 7 Nell'assunto dei ricorrenti, in particolare:
- il 15.5.23 il P.M. presso il Tribunale di Venezia nominava il Prof. e la D.ssa Parte_1
propri Consulenti nel procedimento penale n. 3149/23 R.G.N.R. al fine di Parte_2
individuare le cause del dissesto di ed i fatti di evasione fiscale collegati CP_2
- l'espletamento dell'incarico si protraeva dal 6.6.23 al 9.2.24 con il deposito della Relazione nel termine prorogato
- i ricorrenti chiedevano la liquidazione del proprio compenso in applicazione degli artt. 2 e 4
d.m. 30.5.02, con la maggiorazione prevista dall'art. 53 d.p.r. 115/02 per l'incarico collegiale,
in misura compresa tra un minimo di € 489.771,20 ed un massimo di € 981.761,40, pari rispettivamente ad € 244.885,60 ed € 490.880,71 per ciascun Consulente
- con decreto comunicato il 9.10.24 il P.M., ritenuto il procedimento di natura indeterminabile e l'applicabilità del residuo criterio delle vacazioni, ritenuta altresì l'applicabilità dell'aumento previsto dall'art. 52 d.p.r. 115/02 per l'eccezionale importanza, complessità e difficoltà della ricostruzione contabile operata e di quello previsto dall'art. 53 per l'incarico collegiale,
liquidava la minor somma di € 21.560,36, oltre accessori, ovvero 10.780,18 per ciascun
Consulente
- tale provvedimento risulta erroneo in quanto: i) applica il criterio delle vacazioni anziché le specifiche norme di cui agli artt. 2 (perizia in materia contabile e fiscale) e 4 (perizia in materia di bilancio) del d.m. 30.5.02 che prevedono un onorario a percentuale;
ii) non considera che l'attività dei Consulenti, finalizzata ad indagare un'articolata struttura organizzativa che coinvolge 14 società dedite all'emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, ha reso necessari 113 distinti accertamenti per ciascuna delle suddette società e per ognuno degli anni d'imposta riepilogati;
iii) non considera che il compito assegnato aveva ad oggetto un accertamento plurimo che importa la liquidazione con il compenso previsto per ciascuno degli accertamenti demandati.
pagina 2 di 7 Il , ritualmente notificato, è rimasto contumace. Controparte_1
La causa è stata discussa all'udienza del 6.3.25 sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti ricorrenti.
Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti che seguono.
Risulta effettivamente erronea l'applicazione del criterio delle vacazioni, per la commisurazione del compenso, anziché di quelli specificamente previsti agli artt. 2 (perizi in materia contabile e fiscale) e 4
(perizia in materia di bilancio) del d.m. 182/02, esattamente confacenti alla natura dell'indagine demandata ai Consulenti, avente ad oggetto, come previsto nel quesito, l'accertamento delle cause di dissesto di e gli eventuali fatti di evasione fiscale ad essa correlati (all. 1 ricorrenti). CP_2
Non condivisibile, sul punto, la motivazione contenuta nel provvedimento gravato secondo cui la controversia sarebbe di valore indeterminabile “trattandosi di procedimento avente ad oggetto contestazioni per l'emissione e o l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ovvero di fatture emesse
per importi non corrispondenti ai reali valori, nonché contestazioni relative alla sottrazione,
distruzione o alterazione di documenti contabili” (all. 12 ricorrenti).
Invero, come precisato in Giurisprudenza, “ai fini della liquidazione del compenso al consulente
tecnico d'ufficio, una causa va definita di valore "indeterminabile" soltanto quando essa abbia ad
oggetto beni non suscettibili di valutazione economica” (così Cass. n. 30732/17 e, in senso conforme,
Cass. n. 3024/11).
In ordine al valore del procedimento ed alla misura del compenso applicabile, i ricorrenti ritengono,
come già evincibile dalle istanze di liquidazione presentate al P.M. (all.ti 10-11 ricorrenti), che il quesito posto sia suscettibile di essere scomposto in plurimi sotto-accertamenti, aventi ad oggetto da un lato l'entità dell'evasione fiscale realizzata da ognuna delle 13 società considerate (a mezzo fatture per operazioni inesistenti, annotazione di elementi passivi fittizi, annotazione di fatture passive per operazioni inesistenti, presentazione di dichiarazione fiscale infedele, omessa presentazione di dichiarazione fiscale) nei diversi anni d'imposta, dall'altro i bilanci depositati da ciascuna delle società
analizzate nei vari anni d'imposta, ciascuno dei quali meritevole di autonoma liquidazione.
pagina 3 di 7 La prospettazione non appare condivisibile.
Come precisato in giurisprudenza, al fine di determinare se l'incarico affidato al Consulente contempli un quesito unitario oppure più quesiti autonomi (suscettibili ciascuno di autonoma liquidazione) non rileva tanto la pluralità degli accertamenti svolti quanto il vincolo di unitarietà funzionale che astringe o meno le pluralità di operazioni di verifica tanto da privare le singole risposte di propria autonomia (si vedano, in tal senso, Cass. n. 214/24; Cass. n. 16768/23; Cass. n. 14292/18).
Nel caso, si osserva, il quesito posto ai Consulenti tecnici era finalizzato ad accertare le cause del dissesto di e gli eventuali fatti di evasione fiscale allo stesso collegati. CP_2
L'incarico, come si legge nella “premessa” della Relazione (all.
4.1 ricorrenti), “si colloca nell'ambito
di una complessa indagine avente ad oggetto un'articolata struttura organizzativa che vede coinvolte
diverse società dedite all'emissione (ed all'utilizzo) di fatture per operazioni inesistenti
(principalmente) nel settore della manutenzione e costruzione di linee ferroviarie (…) L'analisi svolta
dagli scriventi prende le mosse dalle indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Verona a seguito
di verifiche fiscali avviate nei confronti di alcune società (che, per comodità espositiva, definiremo
Gruppo Nicoscia-Giardino), prevalentemente riconducibili alle famiglie e , aventi – Pt_3 Per_1
perlopiù – sede nella provincia di Verona e che si sono, via via, susseguite nel tempo (…) tali società
risultano in qualche modo correlate tra loro in quanto sussistono non solo legami di tipo parentale tra
soggetti che rivestono cariche nelle società in questione, ma anche importanti rapporti
imprenditoriali”.
Le complesse indagini svolte dai Consulenti, implicanti l'analisi dei molteplici bilanci delle diverse società appartenenti ad un medesimo gruppo economico-familiare e la ricostruzione delle operazioni dalle stesse realizzate concretanti plurime fattispecie di evasione fiscale, costituiscono lo strumento utilizzato dagli Ausiliari per pervenire all'accertamento richiesto dall'Ufficio, cosicché le varie attività
di verifica svolte e le conseguenti risposte non possono dirsi plurime, mancando di autonomia ed autosufficienza, essendo piuttosto interdipendenti in funzione dell'incarico unico.
pagina 4 di 7 Con particolare riferimento all'analisi dei bilanci, la giurisprudenza ha osservato che l'onorario è unico laddove l'analisi di plurimi bilanci sia finalizzata ad un accertamento unitario (“ai fini della
liquidazione del compenso al consulente tecnico, deve aversi riguardo all'accertamento richiesto dal
giudice e non al tipo di indagini che il consulente ha svolto per pervenire a quell'accertamento,
essendo esse lo strumento utilizzato dall'ausiliare per pervenire al risultato richiesto. Pertanto, nel
caso in cui la consulenza richieda l'esame di una pluralità di bilanci, l'onorario (da calcolarsi a
percentuale secondo il disposto dell'art. 4 del d.P.R. n. 352 del 1988) va liquidato globalmente e non
per singole annualità se, avuto riguardo alla natura dell'incarico conferito all'ausiliare, è unico il
risultato finale da fornire al giudice” così Cass. n. 24605/19; si veda anche Cass. 71806/07).
All'unicità dell'incarico si collega anche l'unicità dell'onorario che, tuttavia, come detto, va distinto in relazione alle differenti attività espletate con riferimento, da un lato, all'esame dei dati contabili finalizzato all'evidenziazione delle molteplici fattispecie di evasione fiscale, dall'altro, all'esame dei molteplici bilanci riconducibili alle diverse società del gruppo.
Come precisato dalla giurisprudenza, infatti, le previsioni di cui all'art. 2 e 4 delle tabelle possono trovare contemporanea applicazione laddove risulti che il Perito abbia svolto attività riconducibile nell'una e nell'altra fattispecie (così Cass. n. 11403/95).
Quanto all'onorario per la consulenza contabile, il procedimento, avuto riguardo a quanto rilevato dai
Consulenti nella nota per la liquidazione del compenso (all.ti 10-11 ricorrenti), va ritenuto di valore superiore alla somma di 516.456,90 (il limite massimo dello scaglione tariffario indicato dall'articolo 2
delle tabelle) con conseguente applicazione dell'onorario massimo previsto di € 10.256,34.
Parimenti, con riferimento all'onorario dovuto per l'esame dei bilanci, il procedimento, richiamati i dati evidenziati dai ricorrenti nella nota per la liquidazione del compenso (all.ti 10-11 citati), è di valore superiore ad € 1.549.370,70 (il limite massimo dello scaglione tariffario indicato dall'articolo 4 –
comma A delle tabelle: esame delle attività) ed anche ad € 4.131.655,19 (il limite massimo dello pagina 5 di 7 scaglione tariffario indicato dall'articolo 4 – comma B delle tabelle: esame sui ricavi) con conseguente applicazione degli onorari massimi ivi previsti di € 1.606,80 ed € 1.700,69.
L'onorario totale così risultante di € 13.563,83 (10.256,34 ex art. 2 + 1.606,80 ex art. 4 comma A +
1.700,69 ex art. 4 comma B) può essere raddoppiato ex art. 52 d.p.r. 115/02 (a prescindere dall'espressa domanda degli opponenti giacché, come noto, il giudice dell'opposizione deve verificare d'ufficio la correttezza legale nella determinazione del compenso, essendo tenuto soltanto a non superare l'entità del compenso chiesto dall'ausiliario del giudice: si veda Cass. 1470/18), attesa la eccezionale complessità ed importanza dell'indagine evincibile anche solo dalla mole dei documenti contabili esaminati e dalla corposità della Relazione finale, ed ulteriormente aumentato del 40% ex art. 53 per l'incarico collegiale, pervenendosi così all'importo finale di € 37.978,72.
Spetta a ciascun Consulente, pertanto, l'importo di € 18.989,36, oltre agli accessori di legge.
Le spese del procedimento vanno poste a carico di parte resistente, avuto riguardo, quanto al valore della causa, al decisum, ovvero alla somma riconosciuta ai Consulenti in aggiunta a quanto già
liquidato nel provvedimento impugnato.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- in parziale accoglimento dell'opposizione ed in parziale riforma del provvedimento opposto, liquida in favore di ciascun Consulente tecnico, per l'attività prestata nell'ambito del procedimento penale n. 3149/23 R.G.N.R. Tribunale di Venezia, la somma di € 18.989,36, oltre iva, cpa ed accessori di legge
- condanna altresì parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che si liquidano in € 4.000,00 per compensi, € 98,00 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge pagina 6 di 7 Venezia, 1 aprile 2025
Il Giudice
dott. Paolo Filippone
pagina 7 di 7