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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 09/12/2024, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
V.G. n. 2452/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 2452/2024, in materia di divorzio congiunto ex art. 473- bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata ad [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Paolo Borasio
- ricorrente -
e
(C.F. , nato ad [...], il [...], con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. Paolo Borasio
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 12.11.2024.
Condizioni congiunte: “l'Ill.mo Tribunale adito voglia, contrariis reiectis, 1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Sig. , ordinando Parte_1 Controparte_1
1 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
2) confermare l'affidamento condiviso della GL minore, che continuerà ad essere residente presso l'abitazione materna, ad entrambi i genitori, secondo tempi e modalità di permanenza (quelli con il Per_ padre, per ogni periodo infrasettimanale, iniziano dall'uscita di scuola di e terminano con il riaccompagnamento a scuola l'indomani) secondo il seguente calendario a settimane alterne:
Settimana Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica weekend con la mamma
AT Papà Mamma Papà Mamma Papà Mamma Mamma
Pomerigg Mamma Papà Mamma Papà Mamma Mamma mamma io
Sera Mamma Papà Mamma Papà Mamma Mamma Mamma
Settimana Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica weekend con il papà
AT Mamma Papà Mamma Papà Mamma Papà Papà
Pomerigg Papà Mamma Papà Mamma Mamma Papà Papà io
Sera Papà Mamma Papà Mamma Mamma Papà Papà
- Vacanze natalizie: ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 gennaio al 6 gennaio con l'altro; - Vacanze Pasquali: l'intero periodo delle vacanze con ciascun Per_ genitore ad anni alterni;
- Vacanze estive: trascorrerà 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno sulla base dei rispettivi impegni lavorativi;
3) porre a carico del padre, Sig. , a titolo di contributo al Controparte_1
Per_ mantenimento della GL , l'obbligo di versare alla Sig.ra in via anticipata Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di Euro 350,00, importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita;
4) l'obbligo di provvedere direttamente o rimborsare alla madre, Sig.ra per il caso di anticipazione, il 50% delle spese straordinarie Parte_1
relative alla GL minorenne, non autosufficiente, secondo quanto disposto dal protocollo adottato dal Tribunale di Alessandria in data 20.07.2016; 5) dare atto che i ricorrenti, economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile e dichiarano di aver già precedentemente regolato ogni questione patrimoniale;
Nulla per le spese”.
2 MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 28.10.2024, le parti hanno domandato il divorzio congiunto e hanno rappresentato: che hanno celebrato matrimonio concordatario, a
Muro Leccese, il 22.6.2013; che, dall'unione dei coniugi è nata la GL Persona_2
(10.11.2014) e che i coniugi sono separati, come da negoziazione assistita, vistata dal
Pubblico Ministero in data 27.12.2019.
2. All'udienza del 27.11.2024, la Sig.ra ha dichiarato: “vivo a Felizzano, via Parte_1
Matteotti, n. 26, la casa è di proprietà del mio attuale compagno. Vivo solo col mio Per_ compagno e con . Non ho case o terreni di mia proprietà. Sono tecnico veterinario, negli ultimi tre anni ero dipendente presso CVT4, con retribuzione per circa Euro 1.200,00 netti mensili. Quest'anno, da novembre del 2024, ho cessato il rapporto di lavoro dipendente e ho Per_ aperto P.IVA. Non ho altri redditi. Sul conto, avrò circa Euro 2.000,00. il padre la vede già come qui concordato. Non ci sono mai stati problemi di violenza o altro”. Il Sig. CP_1
ha dichiarato: “vivo ad Alessandria, via Montello, n. 29. La casa è di mia mamma.
[...]
Per_ Vivo solo con e la mia attuale compagna. Non ho immobili di mia proprietà. Ho un ristorante, il Gallo D'Oro, ad Alessandria. Negli ultimi tre anni, l'utile della ditta individuale
è stato mediamente di circa Euro 15.000,00 annui netti. Non ho altri redditi oltre a quelli da
Per_ lavoro. Sul conto, avrò circa Euro 2.000,00. la vedo già come qui concordato. Non ci sono mai stati problemi di violenza o altro”. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, la separazione dei coniugi è stata vistata in data 27.12.2019, mentre il ricorso nel presente giudizio è stato depositato in data 28.10.2024; non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi i coniugi hanno domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
3 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi, Sig.ri e Parte_1
, i quali hanno celebrato matrimonio, a Muro Leccese, il 22.6.2013; Controparte_1
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “l'Ill.mo Tribunale adito voglia, contrariis reiectis, 1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Sig. , ordinando all'Ufficiale dello stato civile Parte_1 Controparte_1 competente di procedere all'annotazione della sentenza;
2) confermare l'affidamento condiviso della GL minore, che continuerà ad essere residente presso l'abitazione materna, ad entrambi i genitori, secondo tempi e modalità di permanenza (quelli con il padre, per ogni
Per_ periodo infrasettimanale, iniziano dall'uscita di scuola di e terminano con il riaccompagnamento a scuola l'indomani) secondo il seguente calendario a settimane alterne:
Settimana Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica weekend con la mamma
AT Papà Mamma Papà Mamma Papà Mamma Mamma
Pomerigg Mamma Papà Mamma Papà Mamma Mamma mamma io
Sera Mamma Papà Mamma Papà Mamma Mamma Mamma
Settimana Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica weekend con il papà
AT Mamma Papà Mamma Papà Mamma Papà Papà
Pomerigg Papà Mamma Papà Mamma Mamma Papà Papà io
Sera Papà Mamma Papà Mamma Mamma Papà Papà
Vacanze natalizie: ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 gennaio al 6 gennaio con l'altro; - Vacanze Pasquali: l'intero periodo delle vacanze con Per_ ciascun genitore ad anni alterni;
- Vacanze estive: trascorrerà 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno sulla base dei rispettivi impegni lavorativi;
3) porre a carico del padre, Sig. , a titolo Controparte_1
Per_ di contributo al mantenimento della GL , l'obbligo di versare alla Sig.ra Pt_1
4 in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di Euro 350,00, Pt_1 importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita;
4) l'obbligo di provvedere direttamente o rimborsare alla madre, Sig.ra per il caso di Parte_1
anticipazione, il 50% delle spese straordinarie relative alla GL minorenne, non autosufficiente, secondo quanto disposto dal protocollo adottato dal Tribunale di Alessandria in data 20.07.2016; 5) dare atto che i ricorrenti, economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile e dichiarano di aver già precedentemente regolato ogni questione patrimoniale”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 4 dicembre 2024
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Antonella Dragotto)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 2452/2024, in materia di divorzio congiunto ex art. 473- bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata ad [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Paolo Borasio
- ricorrente -
e
(C.F. , nato ad [...], il [...], con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. Paolo Borasio
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 12.11.2024.
Condizioni congiunte: “l'Ill.mo Tribunale adito voglia, contrariis reiectis, 1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Sig. , ordinando Parte_1 Controparte_1
1 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
2) confermare l'affidamento condiviso della GL minore, che continuerà ad essere residente presso l'abitazione materna, ad entrambi i genitori, secondo tempi e modalità di permanenza (quelli con il Per_ padre, per ogni periodo infrasettimanale, iniziano dall'uscita di scuola di e terminano con il riaccompagnamento a scuola l'indomani) secondo il seguente calendario a settimane alterne:
Settimana Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica weekend con la mamma
AT Papà Mamma Papà Mamma Papà Mamma Mamma
Pomerigg Mamma Papà Mamma Papà Mamma Mamma mamma io
Sera Mamma Papà Mamma Papà Mamma Mamma Mamma
Settimana Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica weekend con il papà
AT Mamma Papà Mamma Papà Mamma Papà Papà
Pomerigg Papà Mamma Papà Mamma Mamma Papà Papà io
Sera Papà Mamma Papà Mamma Mamma Papà Papà
- Vacanze natalizie: ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 gennaio al 6 gennaio con l'altro; - Vacanze Pasquali: l'intero periodo delle vacanze con ciascun Per_ genitore ad anni alterni;
- Vacanze estive: trascorrerà 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno sulla base dei rispettivi impegni lavorativi;
3) porre a carico del padre, Sig. , a titolo di contributo al Controparte_1
Per_ mantenimento della GL , l'obbligo di versare alla Sig.ra in via anticipata Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di Euro 350,00, importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita;
4) l'obbligo di provvedere direttamente o rimborsare alla madre, Sig.ra per il caso di anticipazione, il 50% delle spese straordinarie Parte_1
relative alla GL minorenne, non autosufficiente, secondo quanto disposto dal protocollo adottato dal Tribunale di Alessandria in data 20.07.2016; 5) dare atto che i ricorrenti, economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile e dichiarano di aver già precedentemente regolato ogni questione patrimoniale;
Nulla per le spese”.
2 MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 28.10.2024, le parti hanno domandato il divorzio congiunto e hanno rappresentato: che hanno celebrato matrimonio concordatario, a
Muro Leccese, il 22.6.2013; che, dall'unione dei coniugi è nata la GL Persona_2
(10.11.2014) e che i coniugi sono separati, come da negoziazione assistita, vistata dal
Pubblico Ministero in data 27.12.2019.
2. All'udienza del 27.11.2024, la Sig.ra ha dichiarato: “vivo a Felizzano, via Parte_1
Matteotti, n. 26, la casa è di proprietà del mio attuale compagno. Vivo solo col mio Per_ compagno e con . Non ho case o terreni di mia proprietà. Sono tecnico veterinario, negli ultimi tre anni ero dipendente presso CVT4, con retribuzione per circa Euro 1.200,00 netti mensili. Quest'anno, da novembre del 2024, ho cessato il rapporto di lavoro dipendente e ho Per_ aperto P.IVA. Non ho altri redditi. Sul conto, avrò circa Euro 2.000,00. il padre la vede già come qui concordato. Non ci sono mai stati problemi di violenza o altro”. Il Sig. CP_1
ha dichiarato: “vivo ad Alessandria, via Montello, n. 29. La casa è di mia mamma.
[...]
Per_ Vivo solo con e la mia attuale compagna. Non ho immobili di mia proprietà. Ho un ristorante, il Gallo D'Oro, ad Alessandria. Negli ultimi tre anni, l'utile della ditta individuale
è stato mediamente di circa Euro 15.000,00 annui netti. Non ho altri redditi oltre a quelli da
Per_ lavoro. Sul conto, avrò circa Euro 2.000,00. la vedo già come qui concordato. Non ci sono mai stati problemi di violenza o altro”. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, la separazione dei coniugi è stata vistata in data 27.12.2019, mentre il ricorso nel presente giudizio è stato depositato in data 28.10.2024; non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi i coniugi hanno domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
3 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi, Sig.ri e Parte_1
, i quali hanno celebrato matrimonio, a Muro Leccese, il 22.6.2013; Controparte_1
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “l'Ill.mo Tribunale adito voglia, contrariis reiectis, 1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Sig. , ordinando all'Ufficiale dello stato civile Parte_1 Controparte_1 competente di procedere all'annotazione della sentenza;
2) confermare l'affidamento condiviso della GL minore, che continuerà ad essere residente presso l'abitazione materna, ad entrambi i genitori, secondo tempi e modalità di permanenza (quelli con il padre, per ogni
Per_ periodo infrasettimanale, iniziano dall'uscita di scuola di e terminano con il riaccompagnamento a scuola l'indomani) secondo il seguente calendario a settimane alterne:
Settimana Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica weekend con la mamma
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Settimana Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica weekend con il papà
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Vacanze natalizie: ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 gennaio al 6 gennaio con l'altro; - Vacanze Pasquali: l'intero periodo delle vacanze con Per_ ciascun genitore ad anni alterni;
- Vacanze estive: trascorrerà 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno sulla base dei rispettivi impegni lavorativi;
3) porre a carico del padre, Sig. , a titolo Controparte_1
Per_ di contributo al mantenimento della GL , l'obbligo di versare alla Sig.ra Pt_1
4 in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di Euro 350,00, Pt_1 importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita;
4) l'obbligo di provvedere direttamente o rimborsare alla madre, Sig.ra per il caso di Parte_1
anticipazione, il 50% delle spese straordinarie relative alla GL minorenne, non autosufficiente, secondo quanto disposto dal protocollo adottato dal Tribunale di Alessandria in data 20.07.2016; 5) dare atto che i ricorrenti, economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile e dichiarano di aver già precedentemente regolato ogni questione patrimoniale”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 4 dicembre 2024
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Antonella Dragotto)
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