TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 07/11/2025, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4267/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4267/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARINI ANNA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in CORSO MARRUCINO 198, 66100 CHIETI presso il difensore avv. GUARINI ANNA ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 RO LE e dell'avv. ANTONUCCI SANTA elettivamente domiciliata in CORSO UMBERTO I, 18 65122 PESCARA presso il difensore avv. RO LE CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.7.2025 tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno così concluso:
l'attrice ha chiesto che il Tribunale, accertato che la convenuta, per petulanza e biasimevole motivo, aveva importunato l'attrice con continue telefonate e messaggi telefonici, contenenti epiteti ingiuriosi tipo “cane” o “merda” nonché con le altre condotte descritte in narrativa, cagionandole un forte turbamento psicologico tale da aggravare pesantemente la patologia (miastenia gravis) di cui la stessa soffre, nonché uno stato di profondo disagio psicosociale che l'hanno costretta a ricorrere a cure farmacologiche con pesanti ripercussioni sulla sua vita sociale e lavorativa, condanni la convenuta al risarcimento del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale cagionato, pari all'importo di € 50.000,00, ovvero alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, vinte le spese da liquidare in favore dello
Stato essendo l'attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
La convenuta ha chiesto il rigetto della domanda formulata dall'attrice. In subordine ed in via di eccezione riconvenzionale, al solo fine di paralizzare l'altrui pretesa, accertato il controcredito insoluto pari ad €. 7.406,66, vantato dalla convenuta nei confronti dell'attrice (cfr a pag. 11, primo periodo, pagina 1 di 7 della comparsa di costituzione) ha chiesto che il Tribunale provveda alla compensazione giudiziale di tali importi.
Vinte le spese con condanna dell'attrice ex art. 91 c.p.c
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 12.11.2022, Parte_1 ha convenuto in giudizio chiedendo che il tribunale, accertato Controparte_1 che con decreto penale di condanna n. 484/2018 del 14 settembre 2018, il Tribunale di Pescara, Ufficio del Giudice delle indagini preliminare, “ritenuto che dall'esame degli atti risulta provata la responsabilità della stessa in ordine all'imputazione ascritta”, aveva applicato, nei confronti della sig.ra ed in ordine all'imputazione del reato di cui all'art. 660 Controparte_1
c.p., “perché, senza alcuna giustificazione, per petulanza e biasimevole motivo, importunava continuamente la con messaggi telefonici contenenti epiteti ingiuriosi tipo “cane” o Parte_1
“merda”, ovvero con incessanti richieste, sempre inviate per messaggio, che Parte_1 lasciasse l'appartamento avuto da essa imputata in locazione”, la pena della multa di € 200,00 (cfr doc. 1) condanni la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati all'attrice, quantificati nell'importo di € 50.000,00, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, vinte le spese da liquidare in favore dello Stato, essendo l'attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
2. Con comparsa depositata il 6.2.2023 si è costituita contestando Controparte_1 le avverse pretese ed evidenziando che il decreto penale di condanna, il cui importo era stato da lei versato nella prospettiva di non aver più a che fare con l'insidiosa attrice, non fa stato né assume alcuna efficacia nell'ambito del giudizio civile.
Evidenziava che, con sentenza n. 560/2020 pubblicata 11/06/2020, questo tribunale aveva accertato l'abusiva detenzione dell'immobile, concesso in locazione all'attrice che, rimasta nel possesso dell'immobile anche dopo la data di scadenza contrattuale, senza provvedere al pagamento del canone, era stata condannata al risarcimento dei danni cagionati alla locatrice, quantificati nella misura di €.
2.800,00, oltre spese legali e spese della consulenza grafologica, disposta nel corso del giudizio.
Considerata l'intervenuta cessione del credito, vantato dalla locatrice figlia della in via di CP_1 eccezione riconvenzionale ed al solo fine di paralizzare le avverse pretese, chiedeva che si tenesse conto del controcredito insoluto pari ad €. 7.406,66 vantato dalla convenuta nei confronti dell'attrice, ai fini della pronuncia di compensazione giudiziale ex art. 1243 cc.
3. Ammessa ed assunta, alle udienze del 3.11.2023, del 24.1.2024 e del 11.9.2024 la prova per testi e l'interrogatorio formale deferito alla convenuta, la causa è stata rinviata per la precisazione delle pagina 2 di 7 conclusioni all'udienza dell'11.7.2024, nella quale è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini indicati dall'art. 190 cpc.
***
A. Sulla rilevanza nel successivo giudizio civile, del decreto penale di condanna
In relazione alla vicenda, dedotta in giudizio dall'attrice, deve escludersi in questa sede ogni rilevanza ai fatti menzionati nel decreto penale di condanna n. 418 del 2018, emesso nei confronti della convenuta in data 4.9.2018 da questo Tribunale, considerato che, ai sensi dell'art. 460 comma 5 cpp, il decreto penale di condanna non ha efficacia di giudicato nel successivo giudizio civile.
Ne consegue che il giudice civile dovrà autonomamente esaminare la vicenda dedotta in giudizio sebbene, nel rispetto del contraddittorio, possa tener conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale (cfr Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24475 del 18/11/2014 e Sez. 3, Ordinanza n. 4152 del 2019).
Considerato che, nel fascicolo delle indagini preliminari, allegato dall'attrice sono contenute esclusivamente le denunce querele dalla medesima formulate nei confronti della convenuta, con ordinanza in data 10.7.2023 sono state ammesse le prove richieste dalle parti, interrogatorio formale deferito alla convenuta e prova per testi.
B. Sulla rilevanza delle prove raccolte nel corso dell'istruttoria.
b.1 In relazione ai c.d. screenshot dei messaggi whatsapp allegati dall'attrice, va precisato che i medesimi costituiscono prove documentali, legittimamente acquisibili anche attraverso la loro riproduzione fotografica.
Trattasi di documenti elettronici che rappresentano atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, pur non essendo firmati, rientrano nel novero delle riproduzioni informatiche previste dall'art. 2712 c.c., con la conseguenza che possono avere piena efficacia probatoria, sempreché la parte contro cui vengono prodotti non ne disconosca la conformità ai fatti rappresentati (cfr Cassazione civile sez. II, 18/01/2025,
n.1254).
Considerato che la convenuta, nella comparsa di costituzione, ha dichiarato di disconoscere formalmente, ai sensi dell'art. 2712 cod. civ., la conformità delle riproduzioni meccaniche prodotte dall'attrice, ai fatti storici ed alle comunicazioni oggetto di controversia, dichiarando che si tratta di messaggi da lei mai trasmessi, nessun valore può essere conferito a tali documenti.
b.2 Le circostanze indicate dall'attrice nei capitoli 1 e 2 della memoria istruttoria depositata il 2.5.2023 sono state confermate dal teste , amico da lungo tempo di Testimone_1 Parte_1 che, trovandosi all'interno dell'abitazione di quest'ultima, confermava che la convenuta, come
[...] si legge nei capitoli n. n. 1 e 2 aveva “inveito contro la sig.ra , impedendole di uscire di casa e Pt_1 proferendo nei confronti della stessa, con in mano delle forbici da giardiniere, le frasi “Te ne devi pagina 3 di 7 andare o ti faccio passare i guai, non ti faccio uscire di casa, non ti faccio passare, guarda che non scherzo, devi spegnere il frigorifero” …..”.
Il teste ha precisato di non aver mai visto il marito della a quale, comunque “si riferiva al CP_1 marito durante gli episodi precedentemente da me riferiti”.
Il teste ha confermato anche le circostanze di cui al capitolo 2 della memoria ovvero che “in data
8.06.17 la sig.ra battendo forte una scopa contro le finestre e la porta di casa dell'immobile CP_1 all'epoca condotto in locazione dalla sig.ra , ha inveito contro la stessa con frasi volgari e Pt_1 minacce: “Ti faccio fare una brutta fine”, “Stai per morire”, “Sta per arrivare mio marito”, “Questa scopa te la metto..”.
Ha precisato che, trovandosi dentro la casa dell'attrice, si spaventava anche lui.
Riferiva di aver sicuramente assistito a tre o quattro episodi “del tipo di quelli che mi si legge”.
Non ricordava le date in cui si erano verificati i singoli episodi e precisava che l'episodio, descritto al capitolo tre e relativo al frigorifero, era stato a lui riferito dall'attrice.
Non era in grado di dire se la convenuta lo aveva visto e precisava che, quando gli episodi da lui descritti avvenivano, restava all'interno dell'abitazione, dietro alla finestra ed evitava di uscire perché non voleva avere problemi.
b.3 brigadiere capo C.C. in servizio presso il NOR di MONTESILVANO, Persona_1 sentito all'udienza del 24.1.2024 ha dichiarato di aver eseguito, a seguito di segnalazione di un “litigio in atto” un “intervento con pattuglia automontata ed in divisa in data 21/04/2017 presso l'immobile della sig.ra verso le ore 15:00. Abbiamo identificato la sig.ra e la sig.ra CP_1 CP_1 [...]
. Quest'ultima riferiva a noi che le era stato impedito di uscire in giardino e che era Parte_1 stata minacciata con un coltello dalla sig.ra CP_1
Al momento del nostro intervento il marito della sig.ra aveva un rastrello in mano con il CP_1 quale stava sistemando il giardino e la sig.ra stava insieme al marito. Entrambi, sia la CP_1 che il marito sembravano sorpresi del nostro intervento. Non avendo ravvisato nessuna CP_1 situazione di pericolo ci siamo allontanati”.
b.4 Il teste titolare di un'agenzia immobiliare, che aveva svolto attività per conto della Tes_2 convenuta, non era in grado di riferire alcuna circostanza utile in merito ad eventuali diverbi avvenuti tra le parti. Confermava di aver visto un frigorifero posto all'esterno dell'abitazione, sul terrazzo, ma non aveva verificato a quale impianto il frigorifero era collegato.
Confermava che il frigorifero era posizionato all'interno del giardino recintato posto davanti all'abitazione dell'attrice ed era collegato alla rete elettrica.
pagina 4 di 7 b.5 Il teste marito della convenuta, in regime di comunione legale dei beni, ha Testimone_3 precisato che si era recato diverse volte nel giardino, posto di fronte all'abitazione dell'attrice, alla quale era stato concesso in affitto solo l'abitazione e non il giardino.
Andava per fare lavori di giardinaggio, curando piante e fiori con gli attrezzi necessari, tra cui un decespugliatore. Andava tutte le volte che era necessario annaffiare il giardino. D'estate più spesso.
Riferiva che l'attrice (quando lo vedeva) si metteva a gridare e chiamava i Carabinieri.
Dichiarava che i Carabinieri “ci avevano invitato a non andare più, perché avevano altri servizi da effettuare e non potevano venire sempre lì”.
Confermava che l'attrice metteva l'immondizia nel loro frigorifero.
b.6 Il teste che, come cantante lirico, nel mese di febbraio 2017 aveva cantato a Testimone_4
Sanremo una canzone di cui era autrice confermava di aver ritirato, per conto Parte_1 dell'attrice, il premio assegnato all'autrice . Controparte_2 Parte_1
C. Sulla sussistenza del fatto
c.1 La controversia, dedotta in giudizio dall'attrice, va necessariamente esaminata alla luce della sentenza n. 560/2020 pubblicata il 11/06/2020, emessa in data 11.6.2020 da questo tribunale, che ha accertato che la figlia della convenuta aveva concesso in locazione all'attrice un immobile sito in
Montesilvano, via Lucania 10, per uso abitativo con contratto di natura transitoria, registrato in data
2.2.2017 e valido dal 19.12.2016, al 19.1.2017 con possibilità di proroga per un altro mese e, dunque, fino al 19.2.2017, che prevedeva il pagamento di un canone di € 400,00 mensili.
L'attrice, disconoscendo l'autografia delle sottoscrizioni apposte su ciascuna pagina del contratto, ne aveva eccepito la nullità.
Aveva inoltre omesso di provvedere al pagamento dei canoni successivi a primi due mesi, restituendo l'immobile in data 8.10.2017.
Considerato che la CTU grafologica, effettuata allo scopo di accertare l'autenticità delle firme apposte sul contratto di locazione, aveva accertato la riferibilità alla delle firme disconosciute dalla Pt_1 medesima, quest'ultima era stata condannata al risarcimento dei danni cagionati alla locatrice, quantificati in € 2800,00, nonché alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 810,00 per compensi ed
€ 48,50 per esborsi, oltre accessori.
Anche le spese di CTU erano state poste a carico della . Pt_1
c.2 Premesso che la convenuta volendo ottenere, per conto della figlia, la restituzione dell'immobile, illegittimamente detenuto dalla conduttrice, non poteva in alcun modo assumere le condotte descritte dall'attrice e confermate dal teste , può ritenersi provato che l'attrice, in Testimone_1 almeno tre o quattro occasioni, fosse stata violentemente molestata, così come indicato dal teste, con pagina 5 di 7 aggressioni verbali e comportamenti minacciosi, mentre si trovava all'interno dell'abitazione da lei condotta in locazione.
Le altre circostanze, indicate dall'attrice, non hanno invece trovato alcun riscontro probatorio, all'esito dell'esame dei testi sentiti nel corso dell'istruttoria.
D. Sul quantum debeatur.
Considerato il limitato intervallo temporale nel quale è stata provata la reiterazione della condotta contestata alla convenuta e descritta dal teste (verosimilmente dal 21.04.2017 all'8.06.2017 Tes_1 come indicato dall'attrice al punto 3 dell'atto di citazione) e l'omessa prova di condotte assunte dalla convenuta allo scopo di impedire all'attrice di allontanarsi dall'abitazione nel febbraio 2017 per ritirare il premio a lei assegnato in relazione alla canzone cantata da , non sussistono i Testimone_4 presupposti per ritenere che le patologie, denunciate dalla sig.ra anche sub specie di Pt_1 aggravamento delle medesime, possano essere state cagionate dalla condotta posta in essere dall'attrice.
Per questi motivi
, tenuto conto delle modalità della condotta assunta dalla convenuta, si stima equo quantificare il danno subito dall'attrice nella somma di € 160,00 al giorno che, moltiplicato per 49 giorni (verosimilmente dal 21.04.2017 all'8.06.2017 come indicato dall'attrice) è pari ad € 7.840,00.
E. Sull'eccezione di compensazione formulata dalla convenuta
Considerato che la convenuta ha dimostrato di essere titolare, nei confronti dell'attrice, di un credito pari ad € 7.406,66 a lei ceduto dalla figlia avente ad oggetto, oltre al credito risarcitorio, le CP_3 spese legali e di CTU maturate nel giudizio definito con sentenza n. 560/2020 pubblicata il 11/06/2020
(cfr doc. 3 e 7) sussistono i presupposti per operare la compensazione tra l'importo spettante all'attrice,
a titolo di risarcimento danni liquidati nel presente giudizio e quello dovuto dall'attrice alla convenuta, cessionaria del credito nascente dalla sentenza sopra indicata.
La convenuta va quindi condannata a versare all'attrice la somma residua di € 433,34, maggiorato di interessi legali dal deposito della sentenza al saldo.
F. Sulla regolamentazione delle spese
Considerato il parziale accoglimento della domanda formulata dall'attrice e l'integrale compensazione dell'importo a lei spettante con il credito vantato dalla convenuta, sussistono i presupposti per compensare, integralmente tra le parti, le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4267/2022 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento della domanda formulata dall'attrice,
ACCERTATO pagina 6 di 7 nell'importo di € 7.840,00 la somma spettante all'attrice a titolo di risarcimento danni,
ACCERTATO nell'importo di € 7.406,66 il credito spettante alla convenuta, cessionaria del credito vantato da nei confronti dell'attrice, CP_4
ACCERTATA la sussistenza dei presupposti per operare la compensazione delle reciproche poste attive, ex art. 1241 cc,
CONDANNA la convenuta a versare all'attrice l'importo residuo di € 433,34 (7.840,00 - 7.406,66) maggiorato di interessi legali dal deposito della sentenza al saldo.
DICHIARA
Integralmente compensate le spese del giudizio.
Pescara, 07/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Medica
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4267/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARINI ANNA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in CORSO MARRUCINO 198, 66100 CHIETI presso il difensore avv. GUARINI ANNA ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 RO LE e dell'avv. ANTONUCCI SANTA elettivamente domiciliata in CORSO UMBERTO I, 18 65122 PESCARA presso il difensore avv. RO LE CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.7.2025 tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno così concluso:
l'attrice ha chiesto che il Tribunale, accertato che la convenuta, per petulanza e biasimevole motivo, aveva importunato l'attrice con continue telefonate e messaggi telefonici, contenenti epiteti ingiuriosi tipo “cane” o “merda” nonché con le altre condotte descritte in narrativa, cagionandole un forte turbamento psicologico tale da aggravare pesantemente la patologia (miastenia gravis) di cui la stessa soffre, nonché uno stato di profondo disagio psicosociale che l'hanno costretta a ricorrere a cure farmacologiche con pesanti ripercussioni sulla sua vita sociale e lavorativa, condanni la convenuta al risarcimento del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale cagionato, pari all'importo di € 50.000,00, ovvero alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, vinte le spese da liquidare in favore dello
Stato essendo l'attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
La convenuta ha chiesto il rigetto della domanda formulata dall'attrice. In subordine ed in via di eccezione riconvenzionale, al solo fine di paralizzare l'altrui pretesa, accertato il controcredito insoluto pari ad €. 7.406,66, vantato dalla convenuta nei confronti dell'attrice (cfr a pag. 11, primo periodo, pagina 1 di 7 della comparsa di costituzione) ha chiesto che il Tribunale provveda alla compensazione giudiziale di tali importi.
Vinte le spese con condanna dell'attrice ex art. 91 c.p.c
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 12.11.2022, Parte_1 ha convenuto in giudizio chiedendo che il tribunale, accertato Controparte_1 che con decreto penale di condanna n. 484/2018 del 14 settembre 2018, il Tribunale di Pescara, Ufficio del Giudice delle indagini preliminare, “ritenuto che dall'esame degli atti risulta provata la responsabilità della stessa in ordine all'imputazione ascritta”, aveva applicato, nei confronti della sig.ra ed in ordine all'imputazione del reato di cui all'art. 660 Controparte_1
c.p., “perché, senza alcuna giustificazione, per petulanza e biasimevole motivo, importunava continuamente la con messaggi telefonici contenenti epiteti ingiuriosi tipo “cane” o Parte_1
“merda”, ovvero con incessanti richieste, sempre inviate per messaggio, che Parte_1 lasciasse l'appartamento avuto da essa imputata in locazione”, la pena della multa di € 200,00 (cfr doc. 1) condanni la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati all'attrice, quantificati nell'importo di € 50.000,00, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, vinte le spese da liquidare in favore dello Stato, essendo l'attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
2. Con comparsa depositata il 6.2.2023 si è costituita contestando Controparte_1 le avverse pretese ed evidenziando che il decreto penale di condanna, il cui importo era stato da lei versato nella prospettiva di non aver più a che fare con l'insidiosa attrice, non fa stato né assume alcuna efficacia nell'ambito del giudizio civile.
Evidenziava che, con sentenza n. 560/2020 pubblicata 11/06/2020, questo tribunale aveva accertato l'abusiva detenzione dell'immobile, concesso in locazione all'attrice che, rimasta nel possesso dell'immobile anche dopo la data di scadenza contrattuale, senza provvedere al pagamento del canone, era stata condannata al risarcimento dei danni cagionati alla locatrice, quantificati nella misura di €.
2.800,00, oltre spese legali e spese della consulenza grafologica, disposta nel corso del giudizio.
Considerata l'intervenuta cessione del credito, vantato dalla locatrice figlia della in via di CP_1 eccezione riconvenzionale ed al solo fine di paralizzare le avverse pretese, chiedeva che si tenesse conto del controcredito insoluto pari ad €. 7.406,66 vantato dalla convenuta nei confronti dell'attrice, ai fini della pronuncia di compensazione giudiziale ex art. 1243 cc.
3. Ammessa ed assunta, alle udienze del 3.11.2023, del 24.1.2024 e del 11.9.2024 la prova per testi e l'interrogatorio formale deferito alla convenuta, la causa è stata rinviata per la precisazione delle pagina 2 di 7 conclusioni all'udienza dell'11.7.2024, nella quale è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini indicati dall'art. 190 cpc.
***
A. Sulla rilevanza nel successivo giudizio civile, del decreto penale di condanna
In relazione alla vicenda, dedotta in giudizio dall'attrice, deve escludersi in questa sede ogni rilevanza ai fatti menzionati nel decreto penale di condanna n. 418 del 2018, emesso nei confronti della convenuta in data 4.9.2018 da questo Tribunale, considerato che, ai sensi dell'art. 460 comma 5 cpp, il decreto penale di condanna non ha efficacia di giudicato nel successivo giudizio civile.
Ne consegue che il giudice civile dovrà autonomamente esaminare la vicenda dedotta in giudizio sebbene, nel rispetto del contraddittorio, possa tener conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale (cfr Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24475 del 18/11/2014 e Sez. 3, Ordinanza n. 4152 del 2019).
Considerato che, nel fascicolo delle indagini preliminari, allegato dall'attrice sono contenute esclusivamente le denunce querele dalla medesima formulate nei confronti della convenuta, con ordinanza in data 10.7.2023 sono state ammesse le prove richieste dalle parti, interrogatorio formale deferito alla convenuta e prova per testi.
B. Sulla rilevanza delle prove raccolte nel corso dell'istruttoria.
b.1 In relazione ai c.d. screenshot dei messaggi whatsapp allegati dall'attrice, va precisato che i medesimi costituiscono prove documentali, legittimamente acquisibili anche attraverso la loro riproduzione fotografica.
Trattasi di documenti elettronici che rappresentano atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, pur non essendo firmati, rientrano nel novero delle riproduzioni informatiche previste dall'art. 2712 c.c., con la conseguenza che possono avere piena efficacia probatoria, sempreché la parte contro cui vengono prodotti non ne disconosca la conformità ai fatti rappresentati (cfr Cassazione civile sez. II, 18/01/2025,
n.1254).
Considerato che la convenuta, nella comparsa di costituzione, ha dichiarato di disconoscere formalmente, ai sensi dell'art. 2712 cod. civ., la conformità delle riproduzioni meccaniche prodotte dall'attrice, ai fatti storici ed alle comunicazioni oggetto di controversia, dichiarando che si tratta di messaggi da lei mai trasmessi, nessun valore può essere conferito a tali documenti.
b.2 Le circostanze indicate dall'attrice nei capitoli 1 e 2 della memoria istruttoria depositata il 2.5.2023 sono state confermate dal teste , amico da lungo tempo di Testimone_1 Parte_1 che, trovandosi all'interno dell'abitazione di quest'ultima, confermava che la convenuta, come
[...] si legge nei capitoli n. n. 1 e 2 aveva “inveito contro la sig.ra , impedendole di uscire di casa e Pt_1 proferendo nei confronti della stessa, con in mano delle forbici da giardiniere, le frasi “Te ne devi pagina 3 di 7 andare o ti faccio passare i guai, non ti faccio uscire di casa, non ti faccio passare, guarda che non scherzo, devi spegnere il frigorifero” …..”.
Il teste ha precisato di non aver mai visto il marito della a quale, comunque “si riferiva al CP_1 marito durante gli episodi precedentemente da me riferiti”.
Il teste ha confermato anche le circostanze di cui al capitolo 2 della memoria ovvero che “in data
8.06.17 la sig.ra battendo forte una scopa contro le finestre e la porta di casa dell'immobile CP_1 all'epoca condotto in locazione dalla sig.ra , ha inveito contro la stessa con frasi volgari e Pt_1 minacce: “Ti faccio fare una brutta fine”, “Stai per morire”, “Sta per arrivare mio marito”, “Questa scopa te la metto..”.
Ha precisato che, trovandosi dentro la casa dell'attrice, si spaventava anche lui.
Riferiva di aver sicuramente assistito a tre o quattro episodi “del tipo di quelli che mi si legge”.
Non ricordava le date in cui si erano verificati i singoli episodi e precisava che l'episodio, descritto al capitolo tre e relativo al frigorifero, era stato a lui riferito dall'attrice.
Non era in grado di dire se la convenuta lo aveva visto e precisava che, quando gli episodi da lui descritti avvenivano, restava all'interno dell'abitazione, dietro alla finestra ed evitava di uscire perché non voleva avere problemi.
b.3 brigadiere capo C.C. in servizio presso il NOR di MONTESILVANO, Persona_1 sentito all'udienza del 24.1.2024 ha dichiarato di aver eseguito, a seguito di segnalazione di un “litigio in atto” un “intervento con pattuglia automontata ed in divisa in data 21/04/2017 presso l'immobile della sig.ra verso le ore 15:00. Abbiamo identificato la sig.ra e la sig.ra CP_1 CP_1 [...]
. Quest'ultima riferiva a noi che le era stato impedito di uscire in giardino e che era Parte_1 stata minacciata con un coltello dalla sig.ra CP_1
Al momento del nostro intervento il marito della sig.ra aveva un rastrello in mano con il CP_1 quale stava sistemando il giardino e la sig.ra stava insieme al marito. Entrambi, sia la CP_1 che il marito sembravano sorpresi del nostro intervento. Non avendo ravvisato nessuna CP_1 situazione di pericolo ci siamo allontanati”.
b.4 Il teste titolare di un'agenzia immobiliare, che aveva svolto attività per conto della Tes_2 convenuta, non era in grado di riferire alcuna circostanza utile in merito ad eventuali diverbi avvenuti tra le parti. Confermava di aver visto un frigorifero posto all'esterno dell'abitazione, sul terrazzo, ma non aveva verificato a quale impianto il frigorifero era collegato.
Confermava che il frigorifero era posizionato all'interno del giardino recintato posto davanti all'abitazione dell'attrice ed era collegato alla rete elettrica.
pagina 4 di 7 b.5 Il teste marito della convenuta, in regime di comunione legale dei beni, ha Testimone_3 precisato che si era recato diverse volte nel giardino, posto di fronte all'abitazione dell'attrice, alla quale era stato concesso in affitto solo l'abitazione e non il giardino.
Andava per fare lavori di giardinaggio, curando piante e fiori con gli attrezzi necessari, tra cui un decespugliatore. Andava tutte le volte che era necessario annaffiare il giardino. D'estate più spesso.
Riferiva che l'attrice (quando lo vedeva) si metteva a gridare e chiamava i Carabinieri.
Dichiarava che i Carabinieri “ci avevano invitato a non andare più, perché avevano altri servizi da effettuare e non potevano venire sempre lì”.
Confermava che l'attrice metteva l'immondizia nel loro frigorifero.
b.6 Il teste che, come cantante lirico, nel mese di febbraio 2017 aveva cantato a Testimone_4
Sanremo una canzone di cui era autrice confermava di aver ritirato, per conto Parte_1 dell'attrice, il premio assegnato all'autrice . Controparte_2 Parte_1
C. Sulla sussistenza del fatto
c.1 La controversia, dedotta in giudizio dall'attrice, va necessariamente esaminata alla luce della sentenza n. 560/2020 pubblicata il 11/06/2020, emessa in data 11.6.2020 da questo tribunale, che ha accertato che la figlia della convenuta aveva concesso in locazione all'attrice un immobile sito in
Montesilvano, via Lucania 10, per uso abitativo con contratto di natura transitoria, registrato in data
2.2.2017 e valido dal 19.12.2016, al 19.1.2017 con possibilità di proroga per un altro mese e, dunque, fino al 19.2.2017, che prevedeva il pagamento di un canone di € 400,00 mensili.
L'attrice, disconoscendo l'autografia delle sottoscrizioni apposte su ciascuna pagina del contratto, ne aveva eccepito la nullità.
Aveva inoltre omesso di provvedere al pagamento dei canoni successivi a primi due mesi, restituendo l'immobile in data 8.10.2017.
Considerato che la CTU grafologica, effettuata allo scopo di accertare l'autenticità delle firme apposte sul contratto di locazione, aveva accertato la riferibilità alla delle firme disconosciute dalla Pt_1 medesima, quest'ultima era stata condannata al risarcimento dei danni cagionati alla locatrice, quantificati in € 2800,00, nonché alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 810,00 per compensi ed
€ 48,50 per esborsi, oltre accessori.
Anche le spese di CTU erano state poste a carico della . Pt_1
c.2 Premesso che la convenuta volendo ottenere, per conto della figlia, la restituzione dell'immobile, illegittimamente detenuto dalla conduttrice, non poteva in alcun modo assumere le condotte descritte dall'attrice e confermate dal teste , può ritenersi provato che l'attrice, in Testimone_1 almeno tre o quattro occasioni, fosse stata violentemente molestata, così come indicato dal teste, con pagina 5 di 7 aggressioni verbali e comportamenti minacciosi, mentre si trovava all'interno dell'abitazione da lei condotta in locazione.
Le altre circostanze, indicate dall'attrice, non hanno invece trovato alcun riscontro probatorio, all'esito dell'esame dei testi sentiti nel corso dell'istruttoria.
D. Sul quantum debeatur.
Considerato il limitato intervallo temporale nel quale è stata provata la reiterazione della condotta contestata alla convenuta e descritta dal teste (verosimilmente dal 21.04.2017 all'8.06.2017 Tes_1 come indicato dall'attrice al punto 3 dell'atto di citazione) e l'omessa prova di condotte assunte dalla convenuta allo scopo di impedire all'attrice di allontanarsi dall'abitazione nel febbraio 2017 per ritirare il premio a lei assegnato in relazione alla canzone cantata da , non sussistono i Testimone_4 presupposti per ritenere che le patologie, denunciate dalla sig.ra anche sub specie di Pt_1 aggravamento delle medesime, possano essere state cagionate dalla condotta posta in essere dall'attrice.
Per questi motivi
, tenuto conto delle modalità della condotta assunta dalla convenuta, si stima equo quantificare il danno subito dall'attrice nella somma di € 160,00 al giorno che, moltiplicato per 49 giorni (verosimilmente dal 21.04.2017 all'8.06.2017 come indicato dall'attrice) è pari ad € 7.840,00.
E. Sull'eccezione di compensazione formulata dalla convenuta
Considerato che la convenuta ha dimostrato di essere titolare, nei confronti dell'attrice, di un credito pari ad € 7.406,66 a lei ceduto dalla figlia avente ad oggetto, oltre al credito risarcitorio, le CP_3 spese legali e di CTU maturate nel giudizio definito con sentenza n. 560/2020 pubblicata il 11/06/2020
(cfr doc. 3 e 7) sussistono i presupposti per operare la compensazione tra l'importo spettante all'attrice,
a titolo di risarcimento danni liquidati nel presente giudizio e quello dovuto dall'attrice alla convenuta, cessionaria del credito nascente dalla sentenza sopra indicata.
La convenuta va quindi condannata a versare all'attrice la somma residua di € 433,34, maggiorato di interessi legali dal deposito della sentenza al saldo.
F. Sulla regolamentazione delle spese
Considerato il parziale accoglimento della domanda formulata dall'attrice e l'integrale compensazione dell'importo a lei spettante con il credito vantato dalla convenuta, sussistono i presupposti per compensare, integralmente tra le parti, le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4267/2022 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento della domanda formulata dall'attrice,
ACCERTATO pagina 6 di 7 nell'importo di € 7.840,00 la somma spettante all'attrice a titolo di risarcimento danni,
ACCERTATO nell'importo di € 7.406,66 il credito spettante alla convenuta, cessionaria del credito vantato da nei confronti dell'attrice, CP_4
ACCERTATA la sussistenza dei presupposti per operare la compensazione delle reciproche poste attive, ex art. 1241 cc,
CONDANNA la convenuta a versare all'attrice l'importo residuo di € 433,34 (7.840,00 - 7.406,66) maggiorato di interessi legali dal deposito della sentenza al saldo.
DICHIARA
Integralmente compensate le spese del giudizio.
Pescara, 07/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Medica
pagina 7 di 7