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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 5963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5963 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione Lavoro e Previdenza – I Unità nelle persone dei Magistrati:
1. dott.ssa Giovanna Guarino Presidente
2. dott.ssa Nicoletta Giammarino Consigliere
3. dott.ssa Francesca Gomez de Ayala Consigliere rel. all'esito dell'udienza in trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c del 12 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4394/2023 r. g. affari civili contenziosi, vertente
TRA
La P.I. , la quale con decorrenza 1 Parte_1 P.IVA_1 gennaio 2015, è subentrata, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014
n. 56, alla in persona del rappresentata Parte_2 Parte_3
e difesa dall'avvocato Maurizio Massimo Marsico (C.F. e C.F._1 dall'avvocato Vera Berardelli (codice fiscale ), giusta procura CodiceFiscale_2 generale alle liti dell'11 novembre 2021 per Notar rep. 3026 Persona_1
e racc. 2411 depositata e contestuale elezione di domicilio in Piazza Matteotti 1; Pt_1 appellante
E
La Soc. (già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del L.R.p.t., CF p.iva con
[...] P.IVA_2 P.IVA_3 sede in Villaricca (Na), alla via Palermo n. 41, rapp.ta e difesa dall'avv. Raffaela
Granata, c.f. pec in C.F._3 Email_1 virtù di mandato in atti ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Qualiano (Na), alla piazza G. D'Annunzio n. 4; appellata SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in via telematica presso la Corte di Appello di Napoli-sez. civile in data 12.10.2023, la ha proposto Parte_4 appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli 6 Sez. civ. n. 6899/2023 del
4.07.2023, che in accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_5
(ora aveva annullato le ordinanze-
[...] Controparte_1 ingiunzione nn. 1039 del 11.02.2013, 1052 del 07.02.2013, 1053 del 07.02.2013, 1054 del 07.02.2013, 1290 del 14.02.2013, 1291 del 14.02.2013, 1292 del 14.02.2013, 1293 del 14.02.2013, 1055 del 07.02.2013, 1097 del 08.02.2013 e 1099 del 08.02.2013 con le quali l'Amministrazione Provinciale di aveva ingiunto alla società ricorrente il Pt_1 pagamento della complessiva somma di € 18.454,26 per violazione delle norme di cui ai commi 8, 9 e 10 dell'art. 5 del D. Lgs. 209/03, a seguito di un controllo di polizia ambientale effettuato in data 14.03.2008 su delega della Procura della Repubblica di
Napoli presso l'impianto di essa nel Comune di Villaricca (NA) alla via CP_1
Palermo n.41. In particolare, il Tribunale aveva ritenuto fondata la preliminare eccezione di prescrizione essendo state notificate le predette ordinanze ingiunzione oltre il termine di 90 giorni, previsto in via generale per la conclusione dei procedimenti amministrativi dall'art. 2 della legge 241/1990.
2. L'appellante ha censurato l'impugnata sentenza nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto di applicare alla fattispecie il termine stabilito dalla L. 241/1990 di 90 giorni dall'accertamento e contestazione della violazione, in luogo del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 L. 689/81, decorrente dalla data di commissione dell'illecito. Ha inoltre ribadito nel merito la infondatezza degli ulteriori motivi di opposizione, chiedendo in riforma della sentenza impugnata il rigetto del ricorso proposto in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado.
3. La si è costituita in giudizio ed ha Controparte_1 contestato, sulla base di varie argomentazioni, la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
4. Con decreto del Presidente della Corte di Appello di Napoli n.402 del 12/12/2024
è stata disposta la riassegnazione alla Sezione lavoro delle controversie ex art.22 della legge n. 689/1981 pendenti innanzi alla I ed alla V sezione civile, e quindi, tra gli altri, del presente giudizio.
5. Disposta la trattazione scritta del giudizio ex art. 127 ter c.p.c per l'udienza odierna, entrambe le parti hanno depositato note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è fondato e va accolto per le argomentazioni di seguito esposte.
1.1 Risulta dagli atti (ed invero non contestato) che la violazione è stata accertata in data 14.03.2008 e le ordinanze-ingiunzione de quibus risultano emesse per CP_2
nel periodo 07/08/11/14.02.2013 e notificate nel periodo 14/18.02.2013, mentre
[...] per la risultano emesse nel periodo 07/08/11/14.02.2013 e notificate nel CP_1 periodo 18/19/21/22.02.2013; il ricorso in opposizione risulta essere stato depositato in data 18.03.2013.
1.2 Ciò detto, va esaminato il motivo di gravame che attiene alla tempestività dell'irrogazione della sanzione con i provvedimenti impugnati.
Rileva la Corte che erroneamente il primo giudice abbia applicato alla fattispecie il termine stabilito dalla L. 241/1990 di 90 giorni dall'accertamento e contestazione della violazione.
Ed invero, la giurisprudenza in materia ha tradizionalmente ritenuto che “In tema di sanzioni amministrative, il procedimento preordinato alla loro irrogazione sfugge all'ambito di applicazione della legge n. 241 del 1990 in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla legge n. 689 del 1981.
Tale affermazione trova la sua giustificazione nel rilievo per cui nel corso del procedimento amministrativo che conduce all'irrogazione della sanzione, non sussiste
(se non all'articolo 14, in tema di contestazione differita, nella specie non rilevante) alcuna altra disposizione cogente in ordine al rispetto di termini endo-procedimentali desumibile dalla lex generalis n. 689 del 1981, salvo il regime prescrizionale stabilito nell'articolo 28 della stessa legge e salva la prevalenza di leggi speciali di pari grado che, però, nella materia delle sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, non è dato rinvenire, trattandosi del termine per la conclusione del procedimento (pari duecento giorni) stabilito non da una norma di legge, ma da un regolamento interno (e cioè l'articolo 4, comma 2, del Regolamento Consob n. 18750, come modificato dalla delibera Consob n. 19158 del 29 maggio
2015), di per sé inidoneo a modificare le disposizioni della legge n. 689 del 1981.
(Cassazione civile sez. II, 11/01/2024, n.1154).
E tale impostazione è stata ancora di recente ribadita dalla suprema Corte con ordinanza n. 2257/2025 del 30.01.2025 con la quale ha affermato che “è da considerarsi ormai pacificamente acquisito nella giurisprudenza di questa Corte (a partire da Cass.
SU n. 9591/2006, seguita, tra le tante, da Cass. 8763/2010, Cass. n. 4363/2015 e Cass.
n. 31239/2021) il principio secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella legge n. 689 del 1981 del termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990 (originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal d.l. n. 35 del 2005, convertito nella legge n. 80 del 2005), in quanto la legge n. 689 del 1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve”.
Ne consegue che nella fattispecie in esame sia applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della legge n. 689 del 1981, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni (v., ad es., Cass.
n. 17526/2009 e Cass. n. 21706/2018).
Orbene, sulla scorta di questi principi, che la Corte intende fare propri, il motivo di gravame proposto dall'appellante sul punto va accolto, essendo state le ordinanze in questione emesse e notificate entro il predetto termine quinquennale.
2. Va parimenti disattesa l'eccezione di nullità delle ordinanze ingiunzione sollevata dai ricorrenti in primo grado e reiterata anche in questa sede sulla base della dedotta irregolarità della notifica dei verbali di accertamento sottesi alle singole ordinanze ingiunzione, ai sensi dell'art. 14 l.689/81, in quanto notificati in un unico esemplare per la società e per il legale rapp.te.
2.1 L'assunto non può essere condiviso. Ed invero, nel verbale unico di accertamento e notificazione del 14.03.2008 è individuata quale trasgressore e la società in persona del legale rapp.te Controparte_2 quale soggetto obbligato solidale;
il verbale è stato notificato alla quale CP_2 trasgressore e legale rappresentante della società.
Nella fattispecie dunque il trasgressore, persona fisica, coincide con il legale rappresentante della società per cui la contestazione della violazione può essere effettuata a detta persona fisica con riguardo ad entrambe le qualità; pertanto, il verbale unico di accertamento e notificazione è stato notificato ritualmente al trasgressore ed all'obbligato in solido, senza che possa ravvisarsi alcuna violazione del diritto di difesa nel caso concreto.
2.2 Ed invero la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che la distinta responsabilità solidale della persona giuridica per essere fatta valere richiede, a norma dell'art. 14 della legge n. 689/1981, un'autonoma contestazione, operata non nella qualità di autore dell'illecito, bensì di corresponsabile del pagamento della sanzione.
Ove il trasgressore persona fisica coincida col rappresentante a norma di legge o di statuto, la contestazione della violazione può anche essere effettuata a costui con riguardo ad ambedue le qualità, senza che occorra la consegna di un doppio esemplare del verbale di accertamento, ma rimanendo indispensabile che il destinatario della contestazione venga considerato nella duplice sua qualità di trasgressore e di responsabile solidale (Cass. n. 17701 del 2016).
Ne consegue la regolarità della notifica del verbale di accertamento e della pedissequa ordinanza ingiunzione.
3. Passando al merito, rileva la Corte come il ricorso in opposizione sia infondato.
3.1 Nel ricorso introduttivo la aveva contestato la fondatezza delle CP_1 ingiunzioni irrogate deducendo l'inesistenza della violazione ed, in particolare, di avere provveduto alla demolizione delle auto solo dopo la effettiva cancellazione dal PRA e di non avere potuto effettuare la formalizzazione nei registri dei dati delle auto demolite in ragione della immediatezza delle operazioni di controllo.
3.2 Tali assunti, tuttavia, non hanno trovato alcun riscontro della documentazione in atti. Ed invero, nei verbali di accertamento e contestazione di illecito amministrativo elevati in data 14.03.2008 dalla Polizia Provinciale nei confronti degli odierni appellati si dava atto della “sussistenza di autoveicoli avviati al trattamento prima della cancellazione al PRA e/o della tardiva consegna del certificato di proprietà, della carta di circolazione e delle targhe da effettuarsi nel termine di trenta giorni, nonché della omessa annotazione da parte del titolare del centro raccolta nei registri dei veicoli fuori uso, della data e degli estremi della ricevuta dell'avvenuta cancellazione” (cfr. verbali in atti).
A fronte di tale accertamento, la documentazione prodotta in sede di audizione dal legale rapp.te della società, non costituisce prova dell'avvenuta cancellazione dal PRA dei veicoli interessati, rappresentando piuttosto la semplice “presa in carico” da parte dell'ufficio provinciale ACI delle relative richieste.
Non risultano invero versati in atti né i certificati di rottamazione dei singoli veicoli né la relativa annotazione sul registro di entrata e di uscita dei veicoli.
In sostanza non si è raggiunta la prova che i veicoli rottamati fossero stati cancellati dal PRA in epoca antecedente alla demolizione.
3.3 Del resto, la dedotta circostanza non esclude la sussistenza delle ulteriori violazioni relative agli adempimenti prescritti dai commi 8 e 10 dello stesso art. 5 D.
Lgs. 209/03 così come sanzionate con le ingiunzioni. Difatti, in alcune ipotesi risulta decorso il termine di 30 giorni naturali e consecutivi (decorrente dalla data di consegna all'impianto di demolizione del veicolo da rottamare), previsto dal comma 8 per la restituzione al PRA della documentazione relativa ai veicoli demoliti;
in altre, risulta violato il disposto del comma 10 dell'art. 5 che prevede l'annotazione sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli, delle ricevute di avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi ai veicoli fuori uso (cfr. verbali in atti).
4. In conclusione deve, quindi, ritenersi che la CMN abbia fornito la prova della fondatezza dell'illecito amministrativo sanzionato con le ordinanze ingiunzione opposte attraverso le risultanze del verbale di accertamento trasfuse anche nelle ordinanze impugnate e non efficacemente confutate dagli opponenti.
5. Da ultimo, con riferimento alla presunta eccessiva quantificazione della sanzione irrogata, ci si limita ad osservare che parte ricorrente ha totalmente omesso di allegare i criteri ex art. 11 della L.689/81 posti a fondamento della invocata riduzione della sanzione applicata, che è stata invero quantificata dall'Amministrazione appellante in misura pari a quella prevista dalla legge per il pagamento in misura ridotta (terza parte del massimo edittale), facendo applicazione del principio di matrice giurisprudenziale secondo il quale, in mancanza di precisi elementi di caratterizzazione della gravità dell'illecito, è certamente congrua una quantificazione operata nella suddetta misura
(Cass. 27/01/93 n. 8143).
6. In riforma della sentenza impugnata va, quindi, rigettata la domanda proposta in primo grado dalla (già Controparte_3 [...]
e da Controparte_2 Controparte_2
7. Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza della parte appellata e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n.147/2022, tenuto conto del valore della controversia e delle attività difensive espletate.
PQM
La Corte così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda della originaria parte ricorrente;
2) condanna la parte appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite del doppio grado che liquida in € 2.540,00 per il primo grado ed in € 2.906,00 per il secondo grado, oltre rimb. forf. IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il giorno 12.11.2025
Il Consigliere est. rel. Il Presidente dr. Francesca Gomez de Ayala dr. Giovanna Guarino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione Lavoro e Previdenza – I Unità nelle persone dei Magistrati:
1. dott.ssa Giovanna Guarino Presidente
2. dott.ssa Nicoletta Giammarino Consigliere
3. dott.ssa Francesca Gomez de Ayala Consigliere rel. all'esito dell'udienza in trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c del 12 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4394/2023 r. g. affari civili contenziosi, vertente
TRA
La P.I. , la quale con decorrenza 1 Parte_1 P.IVA_1 gennaio 2015, è subentrata, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014
n. 56, alla in persona del rappresentata Parte_2 Parte_3
e difesa dall'avvocato Maurizio Massimo Marsico (C.F. e C.F._1 dall'avvocato Vera Berardelli (codice fiscale ), giusta procura CodiceFiscale_2 generale alle liti dell'11 novembre 2021 per Notar rep. 3026 Persona_1
e racc. 2411 depositata e contestuale elezione di domicilio in Piazza Matteotti 1; Pt_1 appellante
E
La Soc. (già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del L.R.p.t., CF p.iva con
[...] P.IVA_2 P.IVA_3 sede in Villaricca (Na), alla via Palermo n. 41, rapp.ta e difesa dall'avv. Raffaela
Granata, c.f. pec in C.F._3 Email_1 virtù di mandato in atti ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Qualiano (Na), alla piazza G. D'Annunzio n. 4; appellata SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in via telematica presso la Corte di Appello di Napoli-sez. civile in data 12.10.2023, la ha proposto Parte_4 appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli 6 Sez. civ. n. 6899/2023 del
4.07.2023, che in accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_5
(ora aveva annullato le ordinanze-
[...] Controparte_1 ingiunzione nn. 1039 del 11.02.2013, 1052 del 07.02.2013, 1053 del 07.02.2013, 1054 del 07.02.2013, 1290 del 14.02.2013, 1291 del 14.02.2013, 1292 del 14.02.2013, 1293 del 14.02.2013, 1055 del 07.02.2013, 1097 del 08.02.2013 e 1099 del 08.02.2013 con le quali l'Amministrazione Provinciale di aveva ingiunto alla società ricorrente il Pt_1 pagamento della complessiva somma di € 18.454,26 per violazione delle norme di cui ai commi 8, 9 e 10 dell'art. 5 del D. Lgs. 209/03, a seguito di un controllo di polizia ambientale effettuato in data 14.03.2008 su delega della Procura della Repubblica di
Napoli presso l'impianto di essa nel Comune di Villaricca (NA) alla via CP_1
Palermo n.41. In particolare, il Tribunale aveva ritenuto fondata la preliminare eccezione di prescrizione essendo state notificate le predette ordinanze ingiunzione oltre il termine di 90 giorni, previsto in via generale per la conclusione dei procedimenti amministrativi dall'art. 2 della legge 241/1990.
2. L'appellante ha censurato l'impugnata sentenza nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto di applicare alla fattispecie il termine stabilito dalla L. 241/1990 di 90 giorni dall'accertamento e contestazione della violazione, in luogo del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 L. 689/81, decorrente dalla data di commissione dell'illecito. Ha inoltre ribadito nel merito la infondatezza degli ulteriori motivi di opposizione, chiedendo in riforma della sentenza impugnata il rigetto del ricorso proposto in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado.
3. La si è costituita in giudizio ed ha Controparte_1 contestato, sulla base di varie argomentazioni, la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
4. Con decreto del Presidente della Corte di Appello di Napoli n.402 del 12/12/2024
è stata disposta la riassegnazione alla Sezione lavoro delle controversie ex art.22 della legge n. 689/1981 pendenti innanzi alla I ed alla V sezione civile, e quindi, tra gli altri, del presente giudizio.
5. Disposta la trattazione scritta del giudizio ex art. 127 ter c.p.c per l'udienza odierna, entrambe le parti hanno depositato note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è fondato e va accolto per le argomentazioni di seguito esposte.
1.1 Risulta dagli atti (ed invero non contestato) che la violazione è stata accertata in data 14.03.2008 e le ordinanze-ingiunzione de quibus risultano emesse per CP_2
nel periodo 07/08/11/14.02.2013 e notificate nel periodo 14/18.02.2013, mentre
[...] per la risultano emesse nel periodo 07/08/11/14.02.2013 e notificate nel CP_1 periodo 18/19/21/22.02.2013; il ricorso in opposizione risulta essere stato depositato in data 18.03.2013.
1.2 Ciò detto, va esaminato il motivo di gravame che attiene alla tempestività dell'irrogazione della sanzione con i provvedimenti impugnati.
Rileva la Corte che erroneamente il primo giudice abbia applicato alla fattispecie il termine stabilito dalla L. 241/1990 di 90 giorni dall'accertamento e contestazione della violazione.
Ed invero, la giurisprudenza in materia ha tradizionalmente ritenuto che “In tema di sanzioni amministrative, il procedimento preordinato alla loro irrogazione sfugge all'ambito di applicazione della legge n. 241 del 1990 in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla legge n. 689 del 1981.
Tale affermazione trova la sua giustificazione nel rilievo per cui nel corso del procedimento amministrativo che conduce all'irrogazione della sanzione, non sussiste
(se non all'articolo 14, in tema di contestazione differita, nella specie non rilevante) alcuna altra disposizione cogente in ordine al rispetto di termini endo-procedimentali desumibile dalla lex generalis n. 689 del 1981, salvo il regime prescrizionale stabilito nell'articolo 28 della stessa legge e salva la prevalenza di leggi speciali di pari grado che, però, nella materia delle sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, non è dato rinvenire, trattandosi del termine per la conclusione del procedimento (pari duecento giorni) stabilito non da una norma di legge, ma da un regolamento interno (e cioè l'articolo 4, comma 2, del Regolamento Consob n. 18750, come modificato dalla delibera Consob n. 19158 del 29 maggio
2015), di per sé inidoneo a modificare le disposizioni della legge n. 689 del 1981.
(Cassazione civile sez. II, 11/01/2024, n.1154).
E tale impostazione è stata ancora di recente ribadita dalla suprema Corte con ordinanza n. 2257/2025 del 30.01.2025 con la quale ha affermato che “è da considerarsi ormai pacificamente acquisito nella giurisprudenza di questa Corte (a partire da Cass.
SU n. 9591/2006, seguita, tra le tante, da Cass. 8763/2010, Cass. n. 4363/2015 e Cass.
n. 31239/2021) il principio secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella legge n. 689 del 1981 del termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990 (originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal d.l. n. 35 del 2005, convertito nella legge n. 80 del 2005), in quanto la legge n. 689 del 1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve”.
Ne consegue che nella fattispecie in esame sia applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della legge n. 689 del 1981, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni (v., ad es., Cass.
n. 17526/2009 e Cass. n. 21706/2018).
Orbene, sulla scorta di questi principi, che la Corte intende fare propri, il motivo di gravame proposto dall'appellante sul punto va accolto, essendo state le ordinanze in questione emesse e notificate entro il predetto termine quinquennale.
2. Va parimenti disattesa l'eccezione di nullità delle ordinanze ingiunzione sollevata dai ricorrenti in primo grado e reiterata anche in questa sede sulla base della dedotta irregolarità della notifica dei verbali di accertamento sottesi alle singole ordinanze ingiunzione, ai sensi dell'art. 14 l.689/81, in quanto notificati in un unico esemplare per la società e per il legale rapp.te.
2.1 L'assunto non può essere condiviso. Ed invero, nel verbale unico di accertamento e notificazione del 14.03.2008 è individuata quale trasgressore e la società in persona del legale rapp.te Controparte_2 quale soggetto obbligato solidale;
il verbale è stato notificato alla quale CP_2 trasgressore e legale rappresentante della società.
Nella fattispecie dunque il trasgressore, persona fisica, coincide con il legale rappresentante della società per cui la contestazione della violazione può essere effettuata a detta persona fisica con riguardo ad entrambe le qualità; pertanto, il verbale unico di accertamento e notificazione è stato notificato ritualmente al trasgressore ed all'obbligato in solido, senza che possa ravvisarsi alcuna violazione del diritto di difesa nel caso concreto.
2.2 Ed invero la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che la distinta responsabilità solidale della persona giuridica per essere fatta valere richiede, a norma dell'art. 14 della legge n. 689/1981, un'autonoma contestazione, operata non nella qualità di autore dell'illecito, bensì di corresponsabile del pagamento della sanzione.
Ove il trasgressore persona fisica coincida col rappresentante a norma di legge o di statuto, la contestazione della violazione può anche essere effettuata a costui con riguardo ad ambedue le qualità, senza che occorra la consegna di un doppio esemplare del verbale di accertamento, ma rimanendo indispensabile che il destinatario della contestazione venga considerato nella duplice sua qualità di trasgressore e di responsabile solidale (Cass. n. 17701 del 2016).
Ne consegue la regolarità della notifica del verbale di accertamento e della pedissequa ordinanza ingiunzione.
3. Passando al merito, rileva la Corte come il ricorso in opposizione sia infondato.
3.1 Nel ricorso introduttivo la aveva contestato la fondatezza delle CP_1 ingiunzioni irrogate deducendo l'inesistenza della violazione ed, in particolare, di avere provveduto alla demolizione delle auto solo dopo la effettiva cancellazione dal PRA e di non avere potuto effettuare la formalizzazione nei registri dei dati delle auto demolite in ragione della immediatezza delle operazioni di controllo.
3.2 Tali assunti, tuttavia, non hanno trovato alcun riscontro della documentazione in atti. Ed invero, nei verbali di accertamento e contestazione di illecito amministrativo elevati in data 14.03.2008 dalla Polizia Provinciale nei confronti degli odierni appellati si dava atto della “sussistenza di autoveicoli avviati al trattamento prima della cancellazione al PRA e/o della tardiva consegna del certificato di proprietà, della carta di circolazione e delle targhe da effettuarsi nel termine di trenta giorni, nonché della omessa annotazione da parte del titolare del centro raccolta nei registri dei veicoli fuori uso, della data e degli estremi della ricevuta dell'avvenuta cancellazione” (cfr. verbali in atti).
A fronte di tale accertamento, la documentazione prodotta in sede di audizione dal legale rapp.te della società, non costituisce prova dell'avvenuta cancellazione dal PRA dei veicoli interessati, rappresentando piuttosto la semplice “presa in carico” da parte dell'ufficio provinciale ACI delle relative richieste.
Non risultano invero versati in atti né i certificati di rottamazione dei singoli veicoli né la relativa annotazione sul registro di entrata e di uscita dei veicoli.
In sostanza non si è raggiunta la prova che i veicoli rottamati fossero stati cancellati dal PRA in epoca antecedente alla demolizione.
3.3 Del resto, la dedotta circostanza non esclude la sussistenza delle ulteriori violazioni relative agli adempimenti prescritti dai commi 8 e 10 dello stesso art. 5 D.
Lgs. 209/03 così come sanzionate con le ingiunzioni. Difatti, in alcune ipotesi risulta decorso il termine di 30 giorni naturali e consecutivi (decorrente dalla data di consegna all'impianto di demolizione del veicolo da rottamare), previsto dal comma 8 per la restituzione al PRA della documentazione relativa ai veicoli demoliti;
in altre, risulta violato il disposto del comma 10 dell'art. 5 che prevede l'annotazione sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli, delle ricevute di avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi ai veicoli fuori uso (cfr. verbali in atti).
4. In conclusione deve, quindi, ritenersi che la CMN abbia fornito la prova della fondatezza dell'illecito amministrativo sanzionato con le ordinanze ingiunzione opposte attraverso le risultanze del verbale di accertamento trasfuse anche nelle ordinanze impugnate e non efficacemente confutate dagli opponenti.
5. Da ultimo, con riferimento alla presunta eccessiva quantificazione della sanzione irrogata, ci si limita ad osservare che parte ricorrente ha totalmente omesso di allegare i criteri ex art. 11 della L.689/81 posti a fondamento della invocata riduzione della sanzione applicata, che è stata invero quantificata dall'Amministrazione appellante in misura pari a quella prevista dalla legge per il pagamento in misura ridotta (terza parte del massimo edittale), facendo applicazione del principio di matrice giurisprudenziale secondo il quale, in mancanza di precisi elementi di caratterizzazione della gravità dell'illecito, è certamente congrua una quantificazione operata nella suddetta misura
(Cass. 27/01/93 n. 8143).
6. In riforma della sentenza impugnata va, quindi, rigettata la domanda proposta in primo grado dalla (già Controparte_3 [...]
e da Controparte_2 Controparte_2
7. Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza della parte appellata e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n.147/2022, tenuto conto del valore della controversia e delle attività difensive espletate.
PQM
La Corte così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda della originaria parte ricorrente;
2) condanna la parte appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite del doppio grado che liquida in € 2.540,00 per il primo grado ed in € 2.906,00 per il secondo grado, oltre rimb. forf. IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il giorno 12.11.2025
Il Consigliere est. rel. Il Presidente dr. Francesca Gomez de Ayala dr. Giovanna Guarino