Art. 16.
Gli uffiziali che, giusta il primo capoverso dell'articolo 14, hanno il diritto di chiedere l'esibizione dei documenti ivi indicati, e di compilare verbali per i reati puniti dalla presente legge, sono da riguardarsi come pubblici uffiziali, e quindi gli oltraggi, le violenze ed ogni altro atto contro di loro saranno soggetti alle stesse pene che sono inflitte per gli stessi reati commessi a danno di pubblici uffiziali dello Stato.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 19 dicembre 1956, n. 1447 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge sostituiscono le norme contenute negli articoli da 3 a 22 della legge 1 gennaio 1886, n. 3620 ".
Gli uffiziali che, giusta il primo capoverso dell'articolo 14, hanno il diritto di chiedere l'esibizione dei documenti ivi indicati, e di compilare verbali per i reati puniti dalla presente legge, sono da riguardarsi come pubblici uffiziali, e quindi gli oltraggi, le violenze ed ogni altro atto contro di loro saranno soggetti alle stesse pene che sono inflitte per gli stessi reati commessi a danno di pubblici uffiziali dello Stato.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 19 dicembre 1956, n. 1447 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge sostituiscono le norme contenute negli articoli da 3 a 22 della legge 1 gennaio 1886, n. 3620 ".