Sentenza 24 luglio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/07/2019, n. 33525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33525 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2019 |
Testo completo
la seguente: SENTENZA sul ricorso presentato da: TI AR, nato a [...], il [...]; avverso la sentenza del 24/10/2017 della Corte d'appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi Birritteri, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla commisurazione delle pene accessorie e per l'inammissibilità del ricorso nel resto;
udito per l'imputato l'avv. Raimondo Paparatti, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Reggio Calabria ha confermato la condanna di TI AR per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale commessi nella gestione dell'omonima ditta individuale, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado ha assolto l'imputato per un ulteriore episodio di bancarotta patrimoniale.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo errata applicazione della legge penale e vizi di motivazione. Con riguardo alla bancarotta documentale il ricorrente denunzia il travisamento dell'elenco della documentazione depositata presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Palmi, nel quale, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, sarebbero indicati anche i mastrini relativi all'anno 2006. Non di meno la sentenza avrebbe illogicamente svalutato le dichiarazioni del M.Ilo Luppino della Guardia di Finanza in merito alla completezza della documentazione esibita in precedenza dall'imputato. Quanto alla bancarotta patrimoniale, il ricorrente evidenzia la contraddittorietà del provvedimento impugnato nel configurare come distrazione la mancata consegna al curatore di un autocarro immatricolato nel 1973 e che gli stessi giudici di merito definiscono come bene "obsoleto", implicitamente disconoscendogli un valore economico apprezzabile ai fini dell'affermazione dell'effettiva offensività della condotta contestata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
2. Le censure relative al reato di bancarotta documentale sono invero inammissibili. Il ricorrente deduce il travisamento dell'elenco della documentazione depositata nella cancelleria fallimentare in quanto la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso che nello stesso fossero indicati i mastrini relativi all'anno 2006, come per l'appunto espressamente affermato in sentenza a replica di quanto lamentato con i motivi d'appello. Perché il vizio di travisamento possa essere apprezzato in sede di legittimità è peraltro onere del ricorrente indicare specificamente l'atto probatorio oggetto della doglianza, individuandone dunque in maniera precisa gli estremi di identificazione e riportandone o allegandone il contenuto integrale. Onere che nel caso di specie la difesa non ha assolto. Non di meno i giudici dell'appello hanno contestato l'attendibilità dell'elenco di cui si tratta, evidenziando come lo stesso presenti l'attestazione di ricevuta da parte di soggetto che solo asseritamente viene additato come cancelliere del Tribunale di Palmi, ritenendo dunque difetti la prova dell'effettivo deposito della documentazione cui il suddetto elenco si riferisce. Tale argomentazione, che assume a carattere pregiudiziale e decisivo, non è sostanzialmente stata confutata dal ricorrente, che si è limitato ad obiettare in termini generici l'irrilevanza della circostanza evidenziata dalla Corte di merito.
3. Colgono invece nel segno le doglianze proposte in riferimento all'unico fatto di bancarotta patrimoniale per cui è stata confermata la condanna dell'imputato. Perché sussista il reato contestato è necessario che il bene distratto o di cui comunque viene impedita l'apprensione all'organo della procedura abbia un intrinseco ed apprezzabile valore patrimoniale in grado di riflettersi sulla effettiva idoneità della condotta ad esporre a pericolo gli interessi del ceto creditorio che l'incriminazione mira a tutelare. Pericolo sulla cui reale causazione la sentenza impugnata non ha sostanzialmente motivato, come invece necessario nella misura in cui la stessa Corte territoriale ha invero rilevato che il bene in questione sarebbe obsoleto ed accertato che si tratta di un autocarro immatricolato nel 1973, di un veicolo cioè che è quanto meno dubbio abbia conservato un valore patrimoniale effettivo o comunque tale per cui la sua mancata realizzazione costituisca in concreto una lesione dell'integrità della garanzia dei creditori della fallita. Non di meno, sempre in ragione del dubbio valore del bene di cui è stata contestata la distrazione, i giudici del merito erano tenuti a motivare in maniera specifica sulla sussistenza del dolo del reato, che è sì generico, ma comunque presuppone la prova della rappresentazione da parte dell'agente di mettere a repentaglio l'integrità del patrimonio della fallita, tanto più che sempre dalla sentenza emerge come l'imputato abbia regolarmente consegnato al curatore altri veicoli della società molto più recenti di quello di cui si tratta.
4. Alla luce dell'evidenziata lacuna motivazionale la sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria limitatamente al reato di bancarotta patrimoniale, mentre nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il giudice del rinvio rimane ovviamente libero di confermare la condanna dell'imputato per il suddetto reato, purchè adottando motivazione che tenga conto dei rilievi evidenziati. In ogni caso spetterà al medesimo la revisione del trattamento sanzionatorio quantomeno con riguardo alla commisurazione delle pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216 legge fall., tenendo conto di quanto stabilito in proposito dalla Corte Costituzionale nel dichiarare l'illegittimità della suddetta disposizione con la sentenza n. 222 del 2018.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Dichiara inammissibile il ricorso ne